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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 24/01/2025, n. 378 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 378 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4090/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4090/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PANTALEO CRISTINA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. IVALDI MIRTA, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 27.11.2024.
Per il P.M.
Visto.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Beinasco il 08/06/2002.
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 06/03/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e CP_1 formulando le proprie difese.
All'udienza del 30.09.2024, innanzi al GOP, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il signor versi un contributo al mantenimento della figlia CP_1 [...]
, studentessa universitaria, di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra ai sensi del Per_1
Protocollo fra il Tribunale e il COA di Torino;
DÀ ATTO che la signora dichiara sin da ora di riconoscere il diritto del signor Parte_1 [...]
ad ottenere la metà della proprietà della casa coniugale, e degli arredi in essa contenuti, in un CP_1 importo e con le modalità da determinarsi in seguito in sede di trattativa stragiudiziale nel contraddittorio fra i rispettivi difensori, entro il termine della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di TORINO
SEZIONE VII CIVILE
Il Tribunale, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo PRESIDENTE
Dott. Serafina Aceto GIUDICE
Dott. Chantal Dameglio GIUDICE REL.
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4090/2024
avente per oggetto: separazione personale
promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. PANTALEO CRISTINA, presso cui è elettivamente Parte_1 domiciliato come da procura in atti
RICORRENTE
contro rappresentato e difeso dall'avv. IVALDI MIRTA, presso cui è elettivamente CP_1 domiciliato come da procura in atti
RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte ricorrente e per parte resistente
Come da conclusioni congiunte depositate da parte ricorrente e da parte resistente in data 27.11.2024.
Per il P.M.
Visto.
pagina 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
I signori e contraevano matrimonio con rito concordatario in Parte_1 CP_1
Beinasco il 08/06/2002.
Dal matrimonio è nata una figlia: , nata a [...] il [...]. Persona_1
Con ricorso depositato il 06/03/2024, chiedeva a questo Tribunale di pronunciare la Parte_1 separazione personale dei coniugi, allegando che la prosecuzione della convivenza era divenuta intollerabile a causa dell'incompatibilità di carattere e del comportamento del coniuge. Chiedeva inoltre assumersi provvedimenti in punto mantenimento della prole, assegnazione della casa coniugale.
Si costituiva in giudizio non opponendosi alla domanda di separazione, e CP_1 formulando le proprie difese.
All'udienza del 30.09.2024, innanzi al GOP, le parti sono state sentite personalmente;
all'esito del tentativo di conciliazione, le parti, con l'assistenza dei rispettivi difensori, hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo nei termini di cui al verbale di udienza.
Nel termine loro assegnato ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti depositavano note scritte contenenti le conclusioni congiuntamente precisate, come in epigrafe indicate, sostitutive della discussione orale ai sensi dell'art. 473bis.22 co. 4 c.p.c.
La causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
***
Sulla domanda di separazione
La domanda di separazione appare accoglibile, poiché risulta configurata la fattispecie di cui all'art. 151 co. 1 c.c.
La stessa narrativa e le argomentazioni difensive svolte dalle parti, prima ancora delle rispettive offerte probatorie, evidenziano insanabili contrasti ed incompatibilità di carattere insorti tra le parti, tali da ritenere provato il venir meno dell'affectio coniugalis; i coniugi, infatti, vivono separati ormai da tempo e, dal comportamento tenuto nel corso degli anni, dalle difese e dalle domande formulate si evince che la prosecuzione della convivenza non sarebbe tollerabile.
Sulle altre questioni
Il Collegio ritiene di aderire ai termini dell'accordo, alle condizioni tutte riportate nelle conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti, atteso che esso appare adeguato alle loro condizioni economiche, nonché aderente ai loro interessi ed a quelli della prole, non ostando altre circostanze di fatto o di diritto, atteso quanto documentato in atti e desunto dalle indagini svolte.
Le spese sono compensate tra le parti in ragione dell'accordo intervenuto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torino, definitivamente ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, con l'accordo delle parti,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA la separazione personale dei coniugi e , ai sensi Parte_1 CP_1 dell'art. 151 co. 1 c.c.;
DISPONE in conformità alle condizioni concordate dalle parti e di seguito riportate:
DISPONE che il signor versi un contributo al mantenimento della figlia CP_1 [...]
, studentessa universitaria, di euro 450,00 mensili, oltre al 50% delle spese extra ai sensi del Per_1
Protocollo fra il Tribunale e il COA di Torino;
DÀ ATTO che la signora dichiara sin da ora di riconoscere il diritto del signor Parte_1 [...]
ad ottenere la metà della proprietà della casa coniugale, e degli arredi in essa contenuti, in un CP_1 importo e con le modalità da determinarsi in seguito in sede di trattativa stragiudiziale nel contraddittorio fra i rispettivi difensori, entro il termine della proposizione della domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
DICHIARA integralmente compensate fra le parti le spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17.1.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dr. Chantal Dameglio Dr. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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