Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2004, n. 12868
CASS
Sentenza 12 luglio 2004

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Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. - nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, anche i crediti previdenziali e assistenziali, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione solo parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso tra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il ritardato pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, in quanto essi non fanno parte del capitale. (Fattispecie anteriore alla entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).

Il credito relativo all'indennità premio di fine servizio deve essere rivalutato, con l'aggiunta di interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del credito stesso, la quale, non essendo previsto dalla legge un onere di domanda per l'assicurato, coincide con la scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo, ovvero con la data, precedente, dell'eventuale provvedimento emesso dall'ente previdenziale, non satisfattivo del credito, fermo restando che l'obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell'ente a prescindere dall'esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che, ai fini dell'indicizzazione del credito estinto in ritardo, rispetto alla sua data di maturazione, non rileva la sussistenza di una colpa debitoria.

Poiché la indennità di fine rapporto, comunque denominata, ha natura retributiva (e solo latamente previdenziale), ad essa non è applicabile l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (nella specie, l'INADEL), mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati anche nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, inapplicabile ai rapporti di lavoro risolti anteriormente alla sua entrata in vigore.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2004, n. 12868
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 12868
    Data del deposito : 12 luglio 2004

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