Sentenza 12 luglio 2004
Massime • 3
Con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429, comma terzo, cod. proc. civ. - nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993, anche i crediti previdenziali e assistenziali, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione solo parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso tra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il ritardato pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati; in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, ma tale rivalutazione non può riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, in quanto essi non fanno parte del capitale. (Fattispecie anteriore alla entrata in vigore dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724).
Il credito relativo all'indennità premio di fine servizio deve essere rivalutato, con l'aggiunta di interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del credito stesso, la quale, non essendo previsto dalla legge un onere di domanda per l'assicurato, coincide con la scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo, ovvero con la data, precedente, dell'eventuale provvedimento emesso dall'ente previdenziale, non satisfattivo del credito, fermo restando che l'obbligo di corrispondere la rivalutazione monetaria sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell'ente a prescindere dall'esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che, ai fini dell'indicizzazione del credito estinto in ritardo, rispetto alla sua data di maturazione, non rileva la sussistenza di una colpa debitoria.
Poiché la indennità di fine rapporto, comunque denominata, ha natura retributiva (e solo latamente previdenziale), ad essa non è applicabile l'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, con il quale è stata statuita la regola della non cumulabilità di interessi e rivalutazione monetaria sulle prestazioni dovute da enti gestori di forme di previdenza obbligatoria (nella specie, l'INADEL), mentre il divieto di cumulo di interessi e rivalutazione monetaria è stato esteso ai crediti aventi natura retributiva, vantati anche nei confronti dei medesimi enti, soltanto con la disposizione contenuta nell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, inapplicabile ai rapporti di lavoro risolti anteriormente alla sua entrata in vigore.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 12/07/2004, n. 12868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 12868 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2004 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PRESTIPINO Giovanni - Presidente -
Dott. MERCURIO Ettore - rel. Consigliere -
Dott. VIGOLO Luciano - Consigliere -
Dott. MAIORANO Francesco Antonio - Consigliere -
Dott. GUGLIELMUCCI Corrado - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
INPDAP - ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA DELLE MUSE 7, presso lo studio dell'avvocato DOMENICO VICINI, che lo rappresenta e difende, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
TA NN, domiciliata in ROMA, presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall'avvocato FILIPPO MARCELLO SIRACUSANO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 713/00 del Tribunale di MESSINA, depositata il 07/02/01 - R.G.N. 274/96;
udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 25/11/03 dal Consigliere Dott. Ettore MERCURIO;
udito l'Avvocato VICINI;
udito il P.M. in persona del Sostituto procuratore Generale Dott. FRAZZINI Orazio che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il Tribunale di Messina, con sentenza del 7 febbraio 2001, decidendo sull'appello proposto da OS GI avverso la sentenza pretorile pronunciata sulla domanda proposta dalla stessa contro l'I.N.P.D.A.P. - Istituto Nazionale di Previdenza per i Dipendenti della Pubblica Amministrazione (gestione autonoma ex INADEL) -, dichiarava il diritto della predetta, già dipendente dell'amministrazione comunale di Messina collocata a riposo il 31 agosto 1991, a percepire la somma di lire 92.020 a titolo di riliquidazione dell'indennità premio di fine servizio e condannava l'INPDAP a pagare alla stessa tale importo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle somme rivalutate con decorrenza dal 30 dicembre 1991 sino all'effettivo soddisfo;
condannava inoltre l'INPDAP al risarcimento del danno in relazione ai ritardati pagamenti degli importi di lire 35.107.860 corrisposte il 27 gennaio 1992, di lire 3.639.996 corrisposte il 28 settembre 1992 e di lire 2.874.787 corrisposte il 20 aprile 1994, pari alla rivalutazione monetaria ed agli interessi legali sulle somme rivalutate con decorrenza dal 30 dicembre 1991 sino agli effettivi pagamenti e sulle residuali sino all'effettivo soddisfo, con detrazione di quanto già corrisposto a titolo di interessi legali in occasione delle precedenti 3 liquidazioni;
rigettava quindi l'appello incidentale dell'Istituto, che aveva dedotto la propria mancanza di colpa in ordine al ritardo nel pagamento delle somme anzidette.
Avverso tale sentenza l'INPDAP propone ricorso per Cassazione affidato a tre motivi di censura.
L'intimata resiste con controricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
l.-Con il primo motivo l'Istituto ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione dell'art. 7 legge 533/73 in relazione alla sentenza della Corte Costituzionale n. 156/1991 rispetto all'attribuzione dei benefici economici ex DRP n. 333/1990". Deduce che il Comune di Messina, tenuto ad indicare gli elementi indispensabili rispetto alla posizione giuridica rivestita dalla ex dipendente all'atto del suo collocamento a riposo, aveva adottato soltanto in data 11 dicembre 1991 la pertinente deliberazione, divenuta esecutiva in data 10 febbraio 1992; che pertanto solo a decorrere dal 120 giorno da quest'ultima data poteva essere determinato il "dies a quo" della pretesa risarcitoria e degli interessi, o tutt'al più dallo stesso 10 febbraio 1992, e non già da epoca precedente - come statuito dai giudici di inerito - giacché prima di quelle date l'INPDAP non poteva materialmente disporre degli elementi essenziali e necessari per la determinazione del "quantum" dovuto all'ex dipendente per indennità premio di servizio. Con il secondo motivo l'INPDAP denunzia "violazione ed erronea applicazione del 3^ comma dell'art. 429 cod. proc. civ." e censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha stabilito che la sorte capitale doveva essere rivalutata e sulla somma spettante a titolo di rivalutazione dovevano essere riconosciuti spettanti un'ulteriore rivalutazione fino al saldo effettivo nonché interessi al saggio legale. Lamenta che in tal modo è stato illegittimamente attribuito al dipendente un doppio risarcimento;
assume che sulla somma dovuta quale rivalutazione non dovevano essere calcolati ne' interessi ne' ulteriore rivalutazione, e che parimenti sulla somma dovuta a titolo interessi non erano da computare ancora gli accessori. Con il terzo motivo viene denunziata "omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia in riferimento all'applicazione dell'art. 16, 6^ co., della legge 412/91" e si deduce che la circostanza dell'essersi verificato il fatto costitutivo della pretesa mora prima dell'entrata in vigore della legge n. 412/1991 non bastava ad escluderne applicabilità in quanto tale norma doveva ritenersi incidere sugli effetti e non sulla fattispecie generatrice. Il ricorrente censura quindi la impugnata sentenza in quanto non contenente la precisazione che la retroattività delle disposizioni del detto art. 16, legge 412/91, "attiene solo ai ratei per interessi e rivalutazione maturati anteriormente all'entrata in vigore della legge mentre per i ratei successivi scatta il divieto di cumulo sancito dal citato art. 16". 2.- I motivi ora sinteticamente riportati sono privi di fondamento e devono essere disattesi.
Per quanto concerne il primo motivo ne va ritenuta l'infondatezza alla stregua della prevalente giurisprudenza di questa Corte, meritevole di adesione, secondo cui il credito relativo all'indennità premio di fine servizio deve essere rivalutato, con l'aggiunta di interessi legali, a decorrere dal momento in cui si configura un ritardo, momento coincidente con la maturazione del credito stesso, la quale, non essendo previsto dalla legge un onere di domanda per l'assicurato, coincide con la scadenza del centoventesimo giorno dalla data del collocamento a riposo ovvero con la data, precedente, dell'eventuale provvedimento emesso dall'INADEL, non satisfattivo del credito, fermo restando che l'obbligo di corrispondere la rivalutazione monetario sulle somme pagate in ritardo sussiste a carico dell'ente previdenziale a prescindere dall'esistenza di un suo comportamento colpevole, atteso che, ai fini dell'indicizzazione del credito estinto in ritardo, rispetto alla sua data di maturazione, non rileva la sussistenza di una colpa debitoria (Cass. 2 ottobre 1996 n. 8611 e successive conformi decisioni). il giudice d'appello si è attenuto a tali principi e pertanto, sul punto, il ricorso va rigettato.
3.- L'infondatezza del secondo motivo dev'essere affermata sulla base di quanto pure enunciato nella giurisprudenza di questa Corte (espressa particolarmente nella sentenza delle Sezioni Unite 22 dicembre 1994 n. 11048 e 17 luglio 2001 n. 11048/1994). L'impugnata sentenza, recando la statuizione sugli accessori quale riportata nella parte narrativa della presente sentenza, risulta conforme ai principi ora ricordati, stabiliti dalle Sezioni Unite di questa Corte, ai quali va data adesione, e si sottrae quindi alle censure di cui al secondo motivo.
4.- L'infondatezza del terzo motivo discende dal rilievo concernente la natura retributiva (e solo latamente previdenziale) della indennità di fine rapporto comunque denominata, quale ripetutamente affermata dalle Sezioni Unite di questa Corte (v. soprattutto Cass. 15 ottobre 2002 n. 14617 e in precedenza Cass. S.U. 29 novembre 2000
n. 1234, 2 dicembre 1996 n. 10730). Dal che consegue la inapplicabilità della normativa, invocata dal ricorrente, di cui all'art. 16, sesto comma, della legge 30 dicembre 1991 n. 412 che riguarda soltanto prestazioni di natura previdenziale;
dovendo nel contempo pure ritenersi la inapplicabilità alla presente fattispecie, "ratione temporis", della disposizione dell'art. 22, comma 36, della legge 23 dicembre 1994 n. 724, siccome intervenuta successivamente alla cessazione del rapporto di 9653). Va così ribadito il principio per cui, con riguardo ai crediti soggetti al regime derivante, quanto a interessi legali e rivalutazione monetaria, dall'art. 429 terzo comma c.p.c. - nei quali rientrano, a seguito delle sentenze della Corte Costituzionale n. 156 del 1991 e n. 196 del 1993 anche i crediti previdenziali e assistenziali -, in caso di ritardato pagamento del solo importo capitale della somma dovuta, deve ravvisarsi l'estinzione solo parziale dell'obbligazione, atteso che il credito complessivo deve necessariamente tener conto della rivalutazione di tale importo per il periodo compreso fra la data in cui si sono verificate le condizioni di responsabilità del debitore e quella in cui è avvenuto il ritardato pagamento del capitale, nonché degli interessi legali sull'importo e per il periodo prima precisati: ed in tali ipotesi, la somma dovuta a titolo di rivalutazione relativamente al suddetto periodo deve essere ulteriormente rivalutata con riferimento al momento della decisione, rivalutazione che non può peraltro riguardare anche l'importo degli interessi maturati fino alla data del pagamento, in quanto essi non fanno parte del capitale (cit. Cass. S.U. n. lavoro in questione. 5.- In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. L'Istituto ricorrente deve rimborsare alla controparte costituita le spese del presente giudizio, liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna l'Istituto ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del presente giudizio, liquidate in euro, 21,00= oltre ad euro 2.000 (duemila).
Così deciso in Roma, il 25 novembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2004