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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 09/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Siena
Causa R.G. 792/23 Oggi 9 aprile 2025 alle ore 11,00 innanzi al giudice o.p. Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli , mediante l'applicativo “Teams”, compare l'Avv. Massimo Autieri, noto all'Ufficio, per l' ed alle ore Pt_1
11,19 compare anche l'Avv. Marco Venè, noto all'Ufficio,, in sostituzione dell'Avv. Defilippi per la parte ricorrente. I procuratori delle parti collegati da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza.
Su invito del Giudice, i difensori si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza.
Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I procuratori delle parti precisano le conclusioni e discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti depositati ed a tutto quanto ivi dedotto, eccepito, rilevato, contestato, richiesto e concluso, anche in via istruttoria chiedendo dichiararsi la cessazione della materia del contendere, con condanna alle spese in favore della parte ricorrente l'Avv. Venè, mentre l'Avv. Autieri chiede la compensazione delle stesse. In punto di spese e per la quantificazione delle stesse i procuratori delle parti si rimettono a giustizia, insistendo l'Avv. Venè per la già richiesta distrazione ex art. 93 c.p.c. e chiedendo i difensori di essere esonerati dal presenziare alla lettura del dispositivo. Il giudice prende atto, autorizza quanto richiesto e si ritira in camera di consiglio (poi interrotta dalle ore
11,30 alle ore 11,41 per discussione in causa R.G. 1033/24) per la decisione della causa, precisando che provvederà a dare lettura del dispositivo, anche in assenza delle parti, mediante deposito della sentenza in PCT dandone atto a verbale con indicazione dell'orario di deposito. Su invito del
Giudice, i difensori dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente fino a questo momento (ore 11,27).
Alle ore 12,26 il giudice anche in assenza delle parti procede a dare lettura del dispositivo e del verbale di udienza mediante deposito in PCT come emerge dall'orario di deposito stesso. Verbale chiuso alle ore 12,27
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli T
REPUBBLICA ITALIANA
Tribunale Ordinario di Siena
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro, nella persona della giudice o.p. Chiara Flavia Scarselli , ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 792 /2023 R.Lav.
promossa da:
EN LA, residente a [...] elettivamente domiciliata presso la cancelleria dell'intestato Tribunale rappresentata e difesa dall'avvocato Gianna Sammicheli dalla quale è rappresentata, come da procura a margine del ricorso introduttivo;
PARTE RICORRENTE
OPPONENTE
contro
: in persona del l.r.p.t. con sede in Roma, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avvocato Massimo Autieri, elettivamente domiciliato presso la sede provinciale dell'Ente in via Lippo Memmi 2 Siena, come da procura allegata alla memoria di costituzione
PARTE RESISTENTE
OPPOSTA
Oggetto: Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss. L689/1981, lavoro/prev. ;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione n. OI – 001319269 ritualmente notificato
EN LA ha convenuto in l' in persona del legale rappresentante pro tempore, per ivi Pt_1 sentir accogliere le seguenti conclusioni “Voglia l'Ill.mo Giudice adito, previe le declaratorie del caso e di legge, contrariis reiectis, così giudicare: In via preliminare, sospensione dell'esecutività dell'ordinanza ingiunzione n. OI -001319269 notificata in data 9.06.2023, dall di Siena e/o la Pt_1
sospensione del giudizio in attesa della sentenza della Consulta sulla sproporzionaità delle sanzioni. In via principale, - accogliere la presente opposizione e, per l'effetto, accertarne e dichiarare la nullità e/o l'annullabilità e/o l'illegittimità e/o l'inefficacia dell'atto impugnato per i motivi esposti in narrativa, accertare e dichiarare che gli importi non siano dovuti per i motivi esposti in narrativa;
in subordine - di voler ridurre la sanzione irrogata al minimo edittale. - In ogni caso con vittoria di spese, compensi, spese generali 15%, IVA e CPA come per legge.”.
Si è costituito in giudizio l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, Pt_1
contestando ed opponendosi alle avverse difese e pretese ed insistendo per l'accoglimento delle seguenti conclusioni “Voglia il Tribunale adito , così giudicare: - previo rigetto dell'istanza di sospensione dell'esecutorietà della ordinanza ingiunzione opposta;
- in via principale, respingere, siccome assolutamente infondate, le domande tutte proposte dall' opponente , confermando la ordinanza - ingiunzione opposta e dichiarandone l'esecutorietà; - in via subordinata, nella denegata ipotesi di annullamento della ordinanza ingiunzione opposta, ridurre la medesima nella misura risultante dovuta in corso di causa, ovvero dichiarare AT
LA tenuta al pagamento , in favore dell' delle somme che risulteranno accertate e dovute Pt_1 in corso di causa a titolo di sanzioni amministrative per l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali , per i lavoratori dipendenti per i periodi di causa indicati. In ogni caso, in via del tutto subordinata, in denegata ipotesi, si chiede che l'Ill. mo Signor Giudice, in caso di parziale annullamento o modifica delle ordinanze opposte, voglia rideterminare le sanzioni inflitte nella misura risultante dovuta in relazione alle circostanze di fatto e diritto accertate, in misura in ogni caso non inferiore al minimo edittale. In ogni caso , con la condanna della ricorrente a corrispondere le spese di lite.”
Prima della prima udienza di comparizione la ricorrente revocava il mandato ad uno dei due difensori originarie e l' , costituendosi, depositava documentazione attestante la rimodulazione Pt_1
in via di autotutela della sanzione di cui all'ordinanza impugnata a fronte della norma sopravvenuta, le parti concordemente hanno chiesto rinvio per la costituzione di un nuovo difensore della ricorrente.
Successivamente all'udienza del 6 marzo 2024 le parti hanno chiesto accertarsi la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese l , mentre l'avv. Sammicheli, pur Pt_1
ritenendo di essere stata revocata unitamente all'altro difensore, ha insistito per la condanna alle spese, il giudice quindi ha fissato udienza di discussione e decisione per il giorno 22.01.2025 ove nessuno è comparso. All'udienza del 9 aprile 2025 sono comparsi i difensori delle parti ed hanno discusso la causa come da verbale di udienza
La causa è stata istruita con prove documentali ed alla odierna udienza del 9 aprile 2025 è stata decisa come da allegato dispositivo del quale si dava contestuale lettura. MOTIVI DELLA DECISIONE
Breve riassunto dei fatti di causa
L'odierno contenzioso trae origine dall'impugnazione del l'ordinanza di ingiunzione n. OI –
001319269 per omissioni contributive relative all'anno 2016 eccependo parte ricorrente l'omessa notifica dell'atto presupposto con conseguente caducazione dell'atto direttamente impugnato. Ha, poi, lamentato la violazione del termine di cui all'art. 14 della L.689/81, con conseguente estinzione della sanzione impugnata;
la carenza motivazionale dell'atto e la sproporzionalità della sanzione irrogata.
Si è costituito l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, eccependo Pt_1
l'infondatezza dell'eccezione di estinzione della sanzione per omessa notificazione della violazione entro il termine di novanta giorni dall'accertamento, contestando che nel caso de quo fosse maturata alcuna decadenza e/o la prescrizione, precisando che nelle more ed a fronte della nuova norma sopravvenuta in via di autotutela l'Istituto aveva provveduto a rideterminare la sanzione in €.
1.332,50, insistendo per la reiezione del ricorso
Solo all'udienza del 6 marzo 2024 a fronte dell'atto sopravvenuto le parti hanno chiesto dichiararsi cessata la materia del contendere
Questi, in estrema sintesi, i fatti di causa.
Sulla cessata materia del contendere
Occorre rilevare preliminarmente che a fronte dell'atto sopravvenuto di rideterminazione della sanzione la sanzione originariamente impugnata e l'atto originariamente impugnato sono venuti meno, conseguentemente ex combinato disposto artt. 100 e 306 c.p.c. occorre pronunciare l'intervenuta cessazione della materia del contendere.
Secondo costante ed univoco orientamento giurisprudenziale, infatti, deve procedersi a detta pronuncia tutte le volte che nel corso del giudizio intervengano fatti tali da determinare la totale eliminazione delle ragioni di contrasto tra le parti, con conseguente venir meno dell'interesse ad agire ovvero a contraddire ed, ancor più, della necessità di una pronuncia del giudice sull'oggetto della controversia (in tal senso ex pluribus Cass. Civ. sez. lav. 6909/09). Pertanto quando nel corso del processo sopravvenga una situazione che elimini completamente la posizione di contrasto tra le parti il giudice dovrà dichiarare l'intervenuta cessazione della materia del contendere. Orbene, nel caso che l'intervenuto atto in autotutela che ha caducato quello direttamente impugnato ha come conseguenza che non sussiste più alcun interesse ad una pronuncia di merito sulla sussistenza o meno del diritto dell' , ricorrente sostanziale, né per contro può ritenersi ancora esistente un Pt_1 interesse a contraddire della parte ricorrente opponente, convenuta sostanziale.
Per le dette motivazioni in fatto e diritto ex combinato disposto artt. 100 e 306 c.p.c. deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere nella causa de qua.
Sulle spese di lite
Passando, poi, ad analizzare il problema delle spese giudiziali, appare doveroso rilevare in primis che l'atto in autotutela è stato emesso prima della prima udienza, con ciò solo caducandosi l'interesse alla prosecuzione del giudizio, secondariamente ma non di minor rilievo che la ricorrente in data anteriore a detta udienza ha revocato il mandato ad uno dei due difensori con ciò solo dimostrando di non aver più interesse al giudizio, che, invece, è stato tenuto in piedi esclusivamente per la decisione sulle spese, tali elementi inducono a ritenere sussitenti i presupposto per una integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.
.
P. Q. M.
Visti gli artt. 429 e segg. c.p.c.
Il Giudice del Lavoro di Siena, definitivamente pronunciando:
1) Dichiara cessata la materia del contendere, per quanto esposto nella parte motiva;
2) visto l'art. 92 c.p.c. compensa integralmente fra le parti le spese di lite come sopra motivato;
3) visto l'art. 52, comma V, D. Lgs. 196/03 dispone che la cancelleria, in caso di diffusione del presente provvedimento, diffusione per formazione della banca dati ovvero per gli obiettivi previsti dal PNRR, assuma provvedimenti/strumenti idonei ad omettere l´indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati.
Siena, 9 aprile 2024 Il giudice o.p.
Dott.ssa Chiara Flavia Scarselli
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