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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 748 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro e in composizione monocratica nella persona del giudice dott.ssa Fabiana Iorio, all'esito della trattazione ex art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 1219/2019 TRA Avv. , nata il [...] a [...] e residente in [...]di Monte Verna Parte_1
(Ce) alla via S. Maria a Marciano 16, quale procuratrice di sé stessa, elettivamente domiciliata in Piana di Monte Verna (Ce) alla via S. Maria a Marciano 17 presso il suo studio legale OPPONENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. C. Ciriello presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. M. Sozio, con il quale elett.te domicilia come in atti OPPOSTO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.2.2019, parte ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 028 2019 90003421 80/000, notificata a mezzo pec in data 23.1.19, mediante il quale l' , in persona legale rapp.te p.t., Controparte_2 richiedeva il pagamento della somma di € 2.354, 27, in ragione di un presunto credito derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. Esponeva la ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 028 2009 0017149492000, asseritamente notificata il 18.2.2010 e, nel merito, eccepiva la prescrizione dei crediti nonché di aver sempre versato i contributi dovuti. Parte ricorrente adiva, dunque, l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare non dovuti i contributi pretesi dall' oltre spese generali, iva e cpa, in favore del procuratore CP_1 antistatario. Si costituivano le parti convenute e in particolare l' eccependo che la cartella in esame era CP_1 stata oggetto di sgravio a seguito del pagamento dei contributi da parte della ricorrente in data 17.1.2020, residuando tuttavia il pagamento delle sanzioni da ritardato pagamento. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta l'integrazione del contraddittorio con la CP_3 che restava contumace, rinviata la causa per il deposito di estratto di ruolo aggiornato,
[...]
1 depositate le note di trattazione, la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Preliminarmente va rilevato che nelle more del giudizio interveniva lo sgravio della cartella sottesa all'intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione. Sul punto a seguito di vari rinvii disposti anche al fine di consentire alla ricorrente il deposito di estratto di ruolo aggiornato, la parte opponente rilevava con le note depositate in data 10.6.2024 e 8.4.2025 che dall'estratto contributivo per l'anno in contestazione i contributi versati CP_1 risultano validi ai fini contributivi e, pertanto, effettivamente pagati (Cfr. All.to nr. 2 – estratto
e che “non esistono importi richiesti per gli asseriti contributi non versati” depositando all'uopo CP_1 prospetto debitorio del 7.4.2025 da cui non risulta più la cartella n. 028 2009 CP_4
0017149492000, né debiti dovuti per crediti previdenziali (Cfr. all.to nr.
3 - Estratto di Ruolo CP_1
AGE) (cfr. all. note del 10.62024 e 8.4.2025). Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, dalla documentazione agli atti (cfr. produzione di parte resistente), emerge che l'annullamento è avvenuto al successivamente al deposito del ricorso introduttivo e certamente anche alla notifica dello stesso alla parte resistente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo documentato l'integrale sgravio della cartella di pagamento n. 028 2009 0017149492000, non residuando nel prospetto
2 depositato da parte ricorrente nemmeno gli importi dovuti a titolo di sanzioni da ritardato pagamento. Invero a fronte della documentazione depositata dalla ricorrente in corso di causa, l' nulla CP_1 ha eccepito. Per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 028 2009 0017149492000nella parte in cui si fonda sulla suddetta cartella. Con riferimento alle spese di lite, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'esito della lite non essendo possibile risalire alla ragione dello sgravio, atteso che da una parte i modelli F24 depositati dalla ricorrente, attestanti pagamenti effettuati nell'anno 2009 e relativi all'anno 2008 non provano che essi si riferiscano ai contributi oggetto della cartella di pagamento n. 028 2009 0017149492000 (d'altra parte, l'estratto di ruolo allegato alla memoria difensiva dell' riporta una ulteriore cartella di pagamento per i medesimi contributi CP_4 riferiti sempre all'anno 2008), dimostrazione ne è il fatto che avverso gli atti esecutivi regolarmente notificati, parte ricorrente non ha mai proposto opposizione, essendo del tutto generico il disconoscimento operato con riferimento alle stesse in quanto non supportato da argomenti idonei ad individuare esattamente in che consista la non conformità agli originali;
dall'altra, l' pur avendo eccepito il pagamento postumo dei contributi e lo sgravio, non ha CP_1 dato prova di quanto asserito né con la memoria di costituzione né durante il giudizio in cui non si è mai fatto parte attiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 028 2009 0017149492000; b) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 9.4.2022 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
3
(Ce) alla via S. Maria a Marciano 16, quale procuratrice di sé stessa, elettivamente domiciliata in Piana di Monte Verna (Ce) alla via S. Maria a Marciano 17 presso il suo studio legale OPPONENTE E
, in persona del legale rapp.te p.t., Controparte_1 rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti indicata in atti, dall'avv. C. Ciriello presso il cui studio elett. dom. in Caserta alla via Arena Loc. San Benedetto
in persona del l.r.p.t., Controparte_2 rappresentata e difesa come in atti dall'avv. M. Sozio, con il quale elett.te domicilia come in atti OPPOSTO
in persona del legale rappresentante p.t. CP_3
CONVENUTO CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 5.2.2019, parte ricorrente in epigrafe, proponeva opposizione avverso l'intimazione di pagamento 028 2019 90003421 80/000, notificata a mezzo pec in data 23.1.19, mediante il quale l' , in persona legale rapp.te p.t., Controparte_2 richiedeva il pagamento della somma di € 2.354, 27, in ragione di un presunto credito derivante dall'omesso versamento dei contributi previdenziali per l'anno 2008. Esponeva la ricorrente di non aver mai ricevuto la notifica della cartella di pagamento n. 028 2009 0017149492000, asseritamente notificata il 18.2.2010 e, nel merito, eccepiva la prescrizione dei crediti nonché di aver sempre versato i contributi dovuti. Parte ricorrente adiva, dunque, l'intestato Tribunale per sentir accertare e dichiarare non dovuti i contributi pretesi dall' oltre spese generali, iva e cpa, in favore del procuratore CP_1 antistatario. Si costituivano le parti convenute e in particolare l' eccependo che la cartella in esame era CP_1 stata oggetto di sgravio a seguito del pagamento dei contributi da parte della ricorrente in data 17.1.2020, residuando tuttavia il pagamento delle sanzioni da ritardato pagamento. Acquisiti agli atti i documenti prodotti, disposta l'integrazione del contraddittorio con la CP_3 che restava contumace, rinviata la causa per il deposito di estratto di ruolo aggiornato,
[...]
1 depositate le note di trattazione, la causa viene decisa, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., mediante pubblicazione della sentenza completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
***** Preliminarmente va rilevato che nelle more del giudizio interveniva lo sgravio della cartella sottesa all'intimazione di pagamento oggetto della odierna opposizione. Sul punto a seguito di vari rinvii disposti anche al fine di consentire alla ricorrente il deposito di estratto di ruolo aggiornato, la parte opponente rilevava con le note depositate in data 10.6.2024 e 8.4.2025 che dall'estratto contributivo per l'anno in contestazione i contributi versati CP_1 risultano validi ai fini contributivi e, pertanto, effettivamente pagati (Cfr. All.to nr. 2 – estratto
e che “non esistono importi richiesti per gli asseriti contributi non versati” depositando all'uopo CP_1 prospetto debitorio del 7.4.2025 da cui non risulta più la cartella n. 028 2009 CP_4
0017149492000, né debiti dovuti per crediti previdenziali (Cfr. all.to nr.
3 - Estratto di Ruolo CP_1
AGE) (cfr. all. note del 10.62024 e 8.4.2025). Deve pertanto essere dichiarata cessata la materia del contendere. Invero, dalla documentazione agli atti (cfr. produzione di parte resistente), emerge che l'annullamento è avvenuto al successivamente al deposito del ricorso introduttivo e certamente anche alla notifica dello stesso alla parte resistente.
La Suprema Corte (cfr. Cass. S.U. 28.9.2000 n. 1048) ha precisato che la cessazione della materia del contendere del giudizio civile costituisce un'ipotesi di estinzione del processo da pronunciarsi con sentenza, d'ufficio o su istanza di parte, ogni qualvolta viene meno l'interesse delle parti alla naturale definizione del giudizio.
È noto che l'interesse ad agire consiste nell'esigenza di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, la verifica della cui esistenza si risolve nel quesito se l'istante possa conseguire attraverso il processo il risultato che si è ripromesso, a prescindere dall'esame del merito della controversia e della stessa ammissibilità della domanda sotto altri e diversi profili (cfr. Cass. civ. 20.1.98 n. 486).
Tale interesse deve sussistere al momento in cui il giudice pronuncia la decisione e il suo difetto è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del procedimento, in quanto esso costituisce un requisito per la trattazione del merito della domanda (cfr. Cass. civ., sez. lav.
7.6.99 n. 5593; Cass. civ., sez. lav.
6.4.83 n. 24069).
La pronuncia, che può essere adottata dal giudice anche d'ufficio (Cass., 7.12.95, n. 12614; Cass., 7.5.93, n. 5286; Cass., 21.5.87, n. 4630; Cass., 16.6.82, n. 3664; Cass. SU 128.9.2000 n. 1048), deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass., 8.8.90, n. 8000; Cass., 2.5.87, n. 4126). Tanto anticipato, va incontestatamente dichiarata la cessazione della materia del contendere con riguardo sia alla sorta capitale quanto agli interessi, essendo documentato l'integrale sgravio della cartella di pagamento n. 028 2009 0017149492000, non residuando nel prospetto
2 depositato da parte ricorrente nemmeno gli importi dovuti a titolo di sanzioni da ritardato pagamento. Invero a fronte della documentazione depositata dalla ricorrente in corso di causa, l' nulla CP_1 ha eccepito. Per l'effetto va dichiarata l'illegittimità della intimazione di pagamento n. 028 2009 0017149492000nella parte in cui si fonda sulla suddetta cartella. Con riferimento alle spese di lite, nel caso di specie, sussistono gravi ed eccezionali ragioni ex art. 92 c.p.c., per procedere alla integrale compensazione delle spese di lite tra le parti tenuto conto dell'esito della lite non essendo possibile risalire alla ragione dello sgravio, atteso che da una parte i modelli F24 depositati dalla ricorrente, attestanti pagamenti effettuati nell'anno 2009 e relativi all'anno 2008 non provano che essi si riferiscano ai contributi oggetto della cartella di pagamento n. 028 2009 0017149492000 (d'altra parte, l'estratto di ruolo allegato alla memoria difensiva dell' riporta una ulteriore cartella di pagamento per i medesimi contributi CP_4 riferiti sempre all'anno 2008), dimostrazione ne è il fatto che avverso gli atti esecutivi regolarmente notificati, parte ricorrente non ha mai proposto opposizione, essendo del tutto generico il disconoscimento operato con riferimento alle stesse in quanto non supportato da argomenti idonei ad individuare esattamente in che consista la non conformità agli originali;
dall'altra, l' pur avendo eccepito il pagamento postumo dei contributi e lo sgravio, non ha CP_1 dato prova di quanto asserito né con la memoria di costituzione né durante il giudizio in cui non si è mai fatto parte attiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere in persona della dott.ssa Fabiana Iorio, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza disattesa, così provvede: a) Dichiara cessata la materia del contendere con riferimento alla cartella di pagamento n. 028 2009 0017149492000; b) compensa le spese. Manda la cancelleria per la comunicazione della presente sentenza ai procuratori costituiti Così deciso, Santa Maria Capua Vetere 9.4.2022 Il Giudice (dott. ssa Fabiana Iorio)
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