Sentenza 2 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 02/01/2025, n. 34 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 34 |
| Data del deposito : | 2 gennaio 2025 |
Testo completo
Proc. N. 4069/2024 R.G.V.G.
TRIBUNALE DI CATANIA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale di Catania, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati;
dott. Francesco Mannino Presidente rel. dott.ssa Lidia Greco Giudice dott.ssa Venera Condorelli Giudice ha emesso la seguente SENTENZA
visto l'allegato ricorso per la omologazione della separazione consensuale tra i coniugi , nato a [...] [...] e , Parte_1 CP_1 nato a [...] il [...], i quali hanno contratto matrimonio a Catania in data 02/06/2012; rilevato che, a seguito di decreto presidenziale di assegnazione alle parti di termine per il deposito di note scritte e delle dichiarazioni accessorie, nel quale era espressamente specificato l'avvertimento che il mancato deposito produce i medesimi effetti processuali della mancata comparizione all'udienza e quindi l'improcedibilità del ricorso, soltanto la moglia ha depositato le note scritte di cui sopra Parte_1 mentre il marito non ha depositato alcuna nota;
CP_1 ritenuto, pertanto, che a tale mancato deposito consegue l'improcedibilità del ricorso relativo al presente procedimento di separazione consensuale;
all'esito della camera di consiglio;
DICHIARA
l'improcedibilità del ricorso relativo al presente procedimento di separazione consensuale
Catania, 13 dicembre 2024
Il Presidente Dott. Francesco Mannino