Articolo 44 sexies del Codice delle assicurazioni private
Articolo 44 quinquiesArticolo 66 quinquies
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30 giugno 2015
Art. 44-sexies. (( (Fondi propri relativi a contratti particolari con partecipazione agli utili) )) (( 1. L'IVASS individua con regolamento le caratteristiche dei contratti con partecipazione agli utili, in presenza delle quali le relative riserve di utili costituiscono importi di cui l'impresa dispone per l'eventuale messa a disposizione ai contraenti e ai beneficiari.
2. Tali importi sono considerati fondi propri se soddisfano i criteri di cui all'articolo 44-octies, comma 2. ))
Entrata in vigore il 30 giugno 2015
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