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Sentenza 7 novembre 2025
Sentenza 7 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 07/11/2025, n. 1506 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1506 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.A.C.L. 1936/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, in data 7 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1936 del R.A.C.L. dell'anno 2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente Parte_1 domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avvocato Antonio Nicolini, che lo rappresenta e difende disgiuntamente e congiuntamente con l'avvocato Emanuele Spinas, in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice Guglielmo, presso l'
[...]
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma Controparte_2
1°, c.p.c., dai funzionari dott. e Gabriele Angelo Camboni, in CP_3 CP_4 forza di delega in calce alla memoria di costituzione dei nuovi difensori del 11.6.2025;
, con sede in Roma, e Controparte_5
Controparte_6
, in persona del suo direttore Dott.ssa
[...]
Cont
entrambi domiciliati presso la sede della di Cagliari, in Viale Trieste CP_7
pagina 1 di 13 163, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dalla dott.ssa Carmela
Iacoviello.
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2021, il docente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , il Controparte_1 Controparte_5
e la per far accertare e dichiarare il
[...] Controparte_6 proprio diritto ad usufruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs.
n.151 del 2001 per il periodo dal 1° settembre 2020 al 19 marzo 2021, con conseguente riconoscimento dell'insussistenza del preteso indebito sulla partita stipendiale e condanna del alla restituzione delle somme trattenute dalla Controparte_1 retribuzione.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, in qualità di docente presso il Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti”, e di aver
[...] presentato, in data 16 luglio 2020, istanza di concessione di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001, al fine di prestare assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, dapprima per il periodo dal 1° settembre 2020 al 1° settembre 2022 e, successivamente, appreso del proprio collocamento in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2021, anticipando il termine del periodo di congedo al 31 agosto
2021.
Ha, dunque, rappresentato che la predetta istanza veniva accolta dall' Controparte_9 con Decreto n. 1035 del 22 luglio 2020, che non superava, però, il rituale controllo preventivo di regolarità contabile operato dalla , come Controparte_6 comunicato da quest'ultima all' con Osservazione n. 1205 (Prot. N. Controparte_9
55684 del 15.09.2020).
Ha altresì esposto di aver inoltrato ulteriori istanze di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001, corredate di autocertificazioni attestanti la sua convivenza con la madre, sebbene quest'ultima fosse formalmente residente presso un indirizzo differente del medesimo Comune di Monastir.
Tuttavia, anche tali istanze non avevano ottenuto la certificazione di regolarità contabile, in quanto la aveva ritenuto indimostrata la Controparte_6 convivenza del ricorrente con la madre, malgrado l'esito positivo degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale mediante tre distinti sopralluoghi effettuati dopo la pagina 2 di 13 comunicazione di spostamento temporaneo del domicilio dell'assistito presso il proprio indirizzo.
In conseguenza di tali reiterati dinieghi, l'Istituto scolastico, con Decreto n. 1111 del 9 marzo 2021, aveva disposto la revoca del Decreto n. 1035 del 22 luglio 2020 ed il contestuale collocamento del ricorrente in “Aspettativa dal servizio per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio”, quindi senza assegni, dal 1° settembre 2020 all'11 giugno
2021, così rettificando la precedente causale di assenza per “Congedo retribuito con indennità per gravi e documentati motivi di famiglia per assistenza del genitore”.
Il ricorrente si era, dunque, visto costretto a rientrare in servizio dal 19 marzo 2021, al fine di non perdere la sua unica fonte di reddito.
Ha ulteriormente soggiunto di aver inviato invano, in data 5 maggio 2021, un invito a riesaminare la sua posizione e, in data 14 giugno 2021, una nota con cui invocava il ripristino del beneficio e forniva all'Istituto scolastico sia la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 11 giugno 2021, attestante l'effettiva convivenza con la madre, sia il Certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Monastir, comprovante l'effettiva presenza della madre all'interno del suo nucleo familiare.
Ha, altresì, rappresentato che l'Amministrazione Scolastica aveva disposto l'applicazione, dal mese di giugno 2021 fino al mese di novembre 2024, di una ritenuta mensile di euro 139,68 sul suo trattamento retributivo, ai fini del recupero del debito relativo al periodo di assenza dal 1° settembre 2020 al 19 marzo 2021, maturato quale conseguenza della riqualificazione della causale della sua assenza dal lavoro da “Congedo retribuito con indennità per gravi e documentati motivi di famiglia” a “Aspettativa dal servizio per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio” senza assegni.
Il prof. ha contestato l'assenza di una ragione giustificativa dell'applicazione Pt_1 della ritenuta sul proprio trattamento retributivo, rilevando che essa era dovuta ad un'erronea identificazione, da parte dell'Amministrazione scolastica, del concetto di convivenza con quello di coincidenza della residenza anagrafica.
Ha, dunque, richiamato quanto affermato in materia dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 232 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151 del 2001 nella parte in cui richiede quale requisito indefettibile per la fruizione del congedo straordinario la preesistente convivenza del figlio col genitore assistito e non consenta che questa si instauri successivamente alla richiesta di fruire del beneficio, e ha osservato che “Il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha pagina 3 di 13 difatti l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa”.
Al riguardo, ha rilevato che tale obbligo nel suo caso era stato pienamente assolto e che, pertanto, l'applicazione della ritenuta sul trattamento retributivo da parte dell'Amministrazione scolastica doveva considerarsi illegittima.
Il ricorrente ha, infine, concluso domandando che l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a godere del beneficio previsto dall'art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001
e, per l'effetto, previa disapplicazione del Decreto del Dirigente scolastico del
[...]
n. 1111 del 09.03.2021 nonché degli atti ad esso Controparte_10 presupposti, l'accertamento dell'insussistenza del preteso indebito sulla partita stipendiale in godimento e, conseguentemente, il , sia condannato Controparte_1 alla restituzione delle somme trattenute dalla retribuzione.
2. Il e la Controparte_5 [...]
si sono costituti in giudizio, Controparte_11 contestando integralmente ammissibilità, proponibilità e fondamento di ogni avversa pretesa.
In particolare, hanno esposto di aver negato la certificazione di regolarità contabile al provvedimento di concessione del congedo straordinario per motivi familiari a favore del ricorrente, per assenza del requisito normativo della convivenza, presupposto per il riconoscimento del beneficio.
Hanno, inoltre, rappresentato di aver reiterato tale diniego anche alle successive analoghe istanze presentate dal ricorrente, persistendo nel ritenere indimostrata la sussistenza del requisito della convivenza con l'assistita madre, nonostante le dichiarazioni in tal senso prodotte dal ricorrente, incongruenti rispetto alle risultanze dei certificati anagrafici, e l'esito positivo degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale a seguito dell'invito rivolto all'Istituto Scolastico alla verifica presso il Comune di tali dichiarazioni, al fine di accertarne la veridicità.
In proposito, hanno osservato che la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 42, comma
5, del D.Lgs. 151 del 2001 per accedere al beneficio de quo non ha consentito l'apposizione del visto di regolarità contabile, non potendosi attribuire rilevanza a tal fine a situazioni di fatto o di diritto non espressamente previste dalla legge.
pagina 4 di 13 Ad avviso dei convenuti, infatti, il requisito della convivenza richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario “si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione”.
Inoltre, hanno evidenziato che, con sentenza n. 232 del 2018, la Corte Costituzionale ha affermato che il figlio, qualora, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ha l'obbligo di instaurarla per poter legittimamente fruire del beneficio in oggetto ma, nel frattempo, può legittimamente fare richiesta del beneficio.
Hanno, dunque, ritenuto improprio il richiamo del ricorrente a tale pronuncia, giacché la possibilità di proporre la domanda di congedo anche prima dell'instaurazione della convivenza a tal fine richiesta non esonera dalla necessità di regolarizzazione della convivenza anagrafica, in quanto il beneficio può iniziare a decorrere solo dal momento in cui si verifica la coincidenza anagrafica della residenza del lavoratore con quella del portatore di handicap. CP_1 Al riguardo, hanno richiamato la Circolare n. 49 del 5 aprile 2019, con cui l' ha chiarito che, ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo de quo, il dipendente richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 2000, che provvederà ad instaurare la convivenza entro l'inizio del periodo di congedo richiesto.
Hanno, dunque, evidenziato che, nel caso di specie, il trasferimento della residenza della sig.ra madre del ricorrente, risulta effettuato solo dopo la fine del periodo Parte_2 di assenza dal servizio del prof. nonostante egli sia stato sollecitato sia Pt_1 formalmente, attraverso i motivati dinieghi del visto di regolarità contabile, sia informalmente a procedere in tal senso. CP_1 Hanno ulteriormente rilevato che, secondo le circolari n. 32 del 6 marzo 2012 e
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32, del D.P.R. 223 del 1989, e che tale requisito è provato anche mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica o della dimora temporanea.
pagina 5 di 13 In proposito, hanno però osservato che non è possibile procedere alla menzionata iscrizione temporanea nell'ambito dello stesso Comune e che, comunque, tale iscrizione deve essere richiesta precedentemente alla domanda di congedo straordinario.
Hanno altresì soggiunto che al competente Servizio Controlli della Ragioneria
non è lasciata alcuna valutazione discrezionale della norma, bensì l'esclusiva CP_6 interpretazione letterale della stessa, e, pertanto, in assenza dei requisiti ivi richiesti per beneficiare del diritto al congedo de quo, è stato correttamente negato il visto di regolarità contabile ai provvedimenti dell' di concessione del congedo retribuito, Controparte_9 con conseguente annullamento da parte dell'Amministrazione Scolastica del provvedimento di concessione del beneficio e contestuale sostituzione con decreto di aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, non retribuita.
Hanno, dunque, rappresentato che l'applicazione di tale nuovo decreto, n. 1112 del 19 marzo 2021, ha determinato sulla partita stipendiale del ricorrente (n. 01160779) un debito di euro 15.324,05 (imponibile fiscale), ridotto ad euro 14.219,36 (imponibile fiscale) a seguito del già avvenuto recupero di n. 3 rate da euro 368,23 cadauna, per il periodo da giugno 2021 ad agosto 2021, per un totale crediti erariali recuperati pari a euro 1.104,69, e di aver, dunque, instaurato un'attività di recupero di tale credito erariale con comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 27289, del 26 maggio CP_13
2022, notificata in data 31 maggio 2022.
Hanno altresì osservato che, nei procedimenti di recupero credito, la
[...]
non opera quale Amministrazione attiva nei confronti degli Controparte_6 interessati, ma in nome e per conto delle Amministrazioni di appartenenza centrali o periferiche degli stessi, nella sua esclusiva qualità di ordinatore secondario di spesa, limitandosi a dare applicazione ai provvedimenti emessi dalle Amministrazioni di appartenenza stessa, e che, pertanto, l'attività di recupero del predetto credito erariale ha costituito un obbligo d'ufficio che, ove disatteso, può dar luogo a giudizi di responsabilità nei confronti dei funzionari ad essa preposti.
Sul punto, hanno altresì rammentato che, in tema di ripetizione dell'indebito, è consolidato il principio secondo cui, pur in presenza di una condotta connotata da buona fede, la Pubblica Amministrazione legittimamente procede al doveroso recupero delle somme indebitamente corrisposte.
pagina 6 di 13 Hanno, infine, concluso ribadendo la legittimità dell'operato della
[...]
e domandando il rigetto nel merito del ricorso e, comunque, che ne Controparte_6 siano dichiarate l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza, in fatto ed in diritto.
3. Il ha parimenti resistito in giudizio, contestando la domanda Controparte_1 dal prof. e chiedendone il rigetto. Pt_1
Nello specifico, ha rilevato di aver dovuto necessariamente prendere atto delle risultanze dei controlli preventivi di regolarità contabile operati sulle molteplici istanze del ricorrente e, conseguentemente, revocare il beneficio già concessogli.
Ha, dunque, osservato che l'Istituto Scolastico aveva prospettato a la possibilità Pt_1 di sanare la propria situazione mediante il trasferimento della residenza, ma al riguardo il ricorrente aveva espresso un esplicito diniego e aveva contestualmente comunicato l'interruzione del congedo e la propria ripresa del servizio.
Il ha ulteriormente specificato che, nel concedere il congedo Controparte_1 straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001, l'amministrazione deve necessariamente attenersi alle prescrizioni previste dalla normativa per la fruizione del beneficio in parola.
Inoltre, ha osservato che l'istante ha il preciso obbligo di comportarsi secondo i principi dell'ordinaria diligenza, correttezza e buona fede.
In proposito, ha evidenziato che il ricorrente ha prodotto, a sostegno delle proprie istanze di congedo straordinario rivolte all'Istituto Scolastico, documentazione contenente dichiarazioni quantomeno confuse e comunque tali da rendere impossibile per l'Amministrazione concedergli il beneficio richiesto, quali quelle riportate nella Nota del
Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Pacinotti” prof.ssa (all. 1 Persona_1
Memoria di costituzione del ), in cui si legge: “in Controparte_1 data 16.11.2020, dichiarava ai sensi del DPR 445/2000 di essere convivente con il genitore da assistere;
[...] nella stessa dichiarazione il docente indicava che il genitore da assistere [...] risiedeva in via Nazionale 6 Monastir;
in data 23 novembre 2020 la sig. ra dichiara tramite dichiarazione Parte_2 sostitutiva di atto notorio di risiedere in via Tripoli 13, Monastir;
in data 25 novembre 2020 il docente dichiarava – ai sensi del DPR 445/2000 – che il genitore da assistere [..] risiede in via Nazionale 6, Monastir”.
pagina 7 di 13 Ha, infine, concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, immotivato e non provato.
***
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
È pacifico in causa che il ricorrente come affermato nell'atto Parte_1 introduttivo e non contestato dall'Istituto, abbia prestato assistenza madre, portatrice di handicap in situazione di gravità.
Il ricorrente, al fine di assistere la madre, ha presentato in data 1° settembre 2020, domanda di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 del d.lgs. n°151/2001, dapprima per il periodo dal 1° settembre 2020 al 1° settembre 2022 e, successivamente, per il periodo dal
1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Ciò che è contestato dai resistenti è, invece, la sussistenza in capo al ricorrente del requisito della 'convivenza' con la madre, necessario per beneficiare del congedo de quo, in quanto madre e figlio risultano aver risieduto in due immobili differenti, sia pur collocati nel medesimo Comune.
In primo luogo, occorre procedere ad una breve disamina del quadro normativo rilevante ai fini di causa.
L'art. 42 comma 5, del D.lgs. n° 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 119/2011 (e con gli adattamenti lessicali prescritti dall'art. 4 del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) recita, per quel che qui interessa: “
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto
a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie pagina 8 di 13 invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.”
Il successivo comma 5-bis, prevede che: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza (…)”. CP_1 Quanto al requisito della “convivenza”, l' , con circolare n. 32 del 2012, ha precisato che: “Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32
D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000”.
Come evidenziato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 203 del 2013, l'istituto del congedo straordinario, oggetto del presente procedimento, risponde alla presente ratio:
“il legislatore ha istituito una forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi, basata sulla valorizzazione delle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della
Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost. Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici, attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto, il quale ne fruirà a beneficio dell'assistito e nell'interesse generale. Il congedo straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti”.
In precedente analogo a quello in esame, la Corte di Appello di Milano, Sezione
Lavoro, con sentenza n. 421 del 25 luglio 2016, da richiamarsi anche ai sensi dell'art. 118 pagina 9 di 13 disp. att. c.p.c., ha affermato in maniera condivisibile che “Ad avviso della Corte non erra il primo giudice quando ritiene che la convivenza debba essere accertata in concreto, quindi nella effettività con riguardo alla finalità della norma di cui al citato art. 42, che è quella di consentire l'attività di cure del disabile in maniera continuativa.
La norma invero non fa riferimento al concetto di residenza, ma a quello di convivenza che certamente è presunta nel caso di identica residenza, deve invece provarsi nel caso in cui non vi sia tale coincidenza.
Che per avere prova della convivenza l'(...) faccia riferimento alla residenza certificata
o autocertificata dal lavoratore che presenta la domanda risulta, in termini di procedura amministrativa, giustificato e ragionevole, non potendo l'Ente accertare il presupposto legittimante.
Tuttavia, poiché tale presupposto è collegato alla finalità della norma e cioè all'assistenza continuativa del disabile nel periodo del congedo straordinario richiesto, ove il lavoratore sia in grado di provare tale convivenza, indipendentemente dalla formale condizione della propria residenza, non può escludersi che tale prova sia ammissibile”.
(Corte di Appello di Milano, sezione Lavoro, N. R.G. 00001643/2013, sentenza n.
421/2016 del 25 luglio 2016).
5. Nel caso di specie, il compendio probatorio in atti è costituito esclusivamente dai documenti prodotti dalle parti, non avendo il ricorrente dedotto prova testimoniale al fine di diversamente dimostrare il possesso del requisito della convivenza con la persona assistita, previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001 per la fruizione del beneficio del congedo straordinario.
Sebbene la sig.ra madre del ricorrente, abbia formalmente trasferito la Parte_2 propria residenza anagrafica presso l'abitazione del figlio, in via Tripoli 10 a Monastir, solo a decorrere dal 27 aprile 2021, dall'esame della documentazione in atti può tuttavia ritenersi che la convivenza si sia verosimilmente instaurata quantomeno dal mese di gennaio 2021, data in cui si sono svolti i relativi plurimi accertamenti da parte della Polizia
Municipale, tutti conclusisi con esito positivo.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta con la memoria di costituzione del
[...]
e della come documento Controparte_5 Controparte_6
5, e in particolare alla pagina 11 dello stesso documento, risulta che il ricorrente in data
18/12/2020 ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ha dichiarato che la madre era temporaneamente domiciliata con lui nell'abitazione di via pagina 10 di 13 Tripoli. Sempre nel documento 5 del MEF, alle pagine 15 e 16, risulta invece la relazione della Polizia Locale del Comune di Monastir che, su istanza del 23/12/2020 del Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico Statale Pacinotti, tra di dicembre 2020 e gennaio 2021 ha effettuato tre distinti sopralluoghi presso l'abitazione del Prof. rinvenendovi in Pt_1 casa anche l'anziana madre, ritualmente identificata.
Può quindi ritenersi che il successivo trasferimento della residenza abbia solamente consolidato e regolarizzato sul piano formale il requisito della convivenza richiesto per la fruizione del congedo straordinario che può ritenersi dimostrato, alla luce dell'accertamento di cui sopra, con decorrenza dal mese di gennaio 2021.
6. Alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione presente in atti deve, quindi, ritenersi che sia stata adeguatamente dimostrata, in capo al ricorrente la Parte_1 sussistenza del requisito della convivenza con la persona portatrice di handicap in situazione di gravità dal mese di gennaio 2021.
Deve, pertanto, ritenersi accertato che quantomeno per il periodo dal 1° Parte_1 gennaio 2021 al 19 marzo 2021, fosse in possesso dei requisiti per la fruizione del congedo straordinario retribuito per l'assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151 del 2001, con conseguente diritto a godere, da tale data e fino al 19 marzo 2021 (data in cui è rientrato in servizio fino al pensionamento), della relativa indennità di congedo, la cui erogazione è stata successivamente ritenuta indebita e fatta oggetto di recupero mediante trattenute mensili sul trattamento retributivo del ricorrente disposte per il periodo dal mese di giugno 2021 al mese di novembre 2024.
Deve essere, quindi, dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire il congedo per assistenza a familiare con disabilità in condizioni di gravità per il periodo dal 1° gennaio
2021 al 19 marzo 2021, con conseguente accertamento dell'insussistenza del preteso indebito sulla partita stipendiale in suo godimento per tale periodo.
Il deve essere quindi condannato alla restituzione Controparte_1 in favore di parte ricorrente della somma lorda corrispondente alle mensilità erogate per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 19 marzo 2021 e successivamente trattenute, a titolo di recupero di indebito, dal trattamento retributivo con ritenute mensili disposte per il periodo dal mese di giugno 2021 al mese di novembre 2024, nella misura da calcolarsi in sede amministrativa, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991. pagina 11 di 13 Analoga condanna deve disporsi in solido nei confronti del Controparte_5
e la , nei limiti del loro coinvolgimento
[...] Controparte_6 come ordinatori secondari di spesa.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame delle subordinate.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura della metà.
Da un lato, deve infatti ritenersi che la competente , Controparte_6 in fase amministrativa, abbia correttamente proceduto alla verifica dei requisiti per il godimento del congedo, limitandosi al controllo documentale delle risultanze anagrafiche, in merito alle quali vi è una presunzione di corrispondenza alla situazione reale.
Dall'altro, si osserva che i resistenti hanno ugualmente insistito per il rigetto della domanda, alla quale si sono opposti ingiustificatamente anche per il periodo successivo all'accertamento della convivenza, malgrado l'esito positivo delle verifiche svolte dalla
Polizia Municipale a seguito dell'invito in tal senso rivolto all'Istituto Scolastico dalla
Ragioneria Territoriale dello Stato, come documentato in atti.
Le residue spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e le parti resistenti devono, pertanto, essere condannate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione applicabile per i procedimenti in materia di lavoro con fase istruttoria di valore rapportato all'entità dell'indebito (da euro 5200 ad euro 26.000), sui valori prossimi ai minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, decidendo nel ricorso proposto in data 27/07/2021 da contro il Parte_1 [...]
, il e la Controparte_1 Controparte_5 [...]
: Controparte_6
1. accoglie la domanda principale proposta da esclusivamente con Parte_1 riferimento al periodo dal 1° gennaio 2021 al 19 marzo 2021 e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire il congedo per l'assistenza a familiare con disabilità in condizioni di gravità per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 19 marzo 2021;
2. rigetta la domanda proposta da relativamente al periodo dal 1° Parte_1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020; pagina 12 di 13 3. condanna i convenuti, come sopra rappresentati, alla restituzione delle CP_14 somme erogate per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 19 marzo 2021 e successivamente trattenute, a titolo di recupero di indebito, dal trattamento retributivo con ritenute mensili disposte per il periodo dal mese di giugno 2021 al mese di novembre 2024, nella misura da calcolarsi in sede amministrativa, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà, e condanna il
[...]
, il e la Controparte_1 Controparte_5
al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_6 della restante metà delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
1500,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oltre accessori di legge, oltre contributo unificato, se pagato.
Cagliari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
pagina 13 di 13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CAGLIARI
IN COMPOSIZIONE MONOCRATICA
Sezione Lavoro
La dott.ssa Elisabetta Tuveri in funzione di Giudice del Lavoro, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c, in data 7 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in materia di previdenza iscritta al n. 1936 del R.A.C.L. dell'anno 2021, promossa da:
, nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente Parte_1 domiciliato a Cagliari presso lo studio dell'avvocato Antonio Nicolini, che lo rappresenta e difende disgiuntamente e congiuntamente con l'avvocato Emanuele Spinas, in virtù di procura speciale allegata al ricorso introduttivo del giudizio
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del Ministro pro Controparte_1 tempore, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Giudice Guglielmo, presso l'
[...]
rappresentato e difeso, ai sensi dell'art. 417-bis, comma Controparte_2
1°, c.p.c., dai funzionari dott. e Gabriele Angelo Camboni, in CP_3 CP_4 forza di delega in calce alla memoria di costituzione dei nuovi difensori del 11.6.2025;
, con sede in Roma, e Controparte_5
Controparte_6
, in persona del suo direttore Dott.ssa
[...]
Cont
entrambi domiciliati presso la sede della di Cagliari, in Viale Trieste CP_7
pagina 1 di 13 163, rappresentati e difesi congiuntamente e disgiuntamente dalla dott.ssa Carmela
Iacoviello.
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 27 luglio 2021, il docente ha Parte_1 convenuto in giudizio il , il Controparte_1 Controparte_5
e la per far accertare e dichiarare il
[...] Controparte_6 proprio diritto ad usufruire del congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5 del D.Lgs.
n.151 del 2001 per il periodo dal 1° settembre 2020 al 19 marzo 2021, con conseguente riconoscimento dell'insussistenza del preteso indebito sulla partita stipendiale e condanna del alla restituzione delle somme trattenute dalla Controparte_1 retribuzione.
Ha esposto di aver prestato servizio alle dipendenze del Controparte_1
, in qualità di docente presso il Liceo Scientifico Statale “A. Pacinotti”, e di aver
[...] presentato, in data 16 luglio 2020, istanza di concessione di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001, al fine di prestare assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, dapprima per il periodo dal 1° settembre 2020 al 1° settembre 2022 e, successivamente, appreso del proprio collocamento in quiescenza a decorrere dal 1° settembre 2021, anticipando il termine del periodo di congedo al 31 agosto
2021.
Ha, dunque, rappresentato che la predetta istanza veniva accolta dall' Controparte_9 con Decreto n. 1035 del 22 luglio 2020, che non superava, però, il rituale controllo preventivo di regolarità contabile operato dalla , come Controparte_6 comunicato da quest'ultima all' con Osservazione n. 1205 (Prot. N. Controparte_9
55684 del 15.09.2020).
Ha altresì esposto di aver inoltrato ulteriori istanze di congedo straordinario ai sensi dell'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001, corredate di autocertificazioni attestanti la sua convivenza con la madre, sebbene quest'ultima fosse formalmente residente presso un indirizzo differente del medesimo Comune di Monastir.
Tuttavia, anche tali istanze non avevano ottenuto la certificazione di regolarità contabile, in quanto la aveva ritenuto indimostrata la Controparte_6 convivenza del ricorrente con la madre, malgrado l'esito positivo degli accertamenti effettuati dalla Polizia Municipale mediante tre distinti sopralluoghi effettuati dopo la pagina 2 di 13 comunicazione di spostamento temporaneo del domicilio dell'assistito presso il proprio indirizzo.
In conseguenza di tali reiterati dinieghi, l'Istituto scolastico, con Decreto n. 1111 del 9 marzo 2021, aveva disposto la revoca del Decreto n. 1035 del 22 luglio 2020 ed il contestuale collocamento del ricorrente in “Aspettativa dal servizio per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio”, quindi senza assegni, dal 1° settembre 2020 all'11 giugno
2021, così rettificando la precedente causale di assenza per “Congedo retribuito con indennità per gravi e documentati motivi di famiglia per assistenza del genitore”.
Il ricorrente si era, dunque, visto costretto a rientrare in servizio dal 19 marzo 2021, al fine di non perdere la sua unica fonte di reddito.
Ha ulteriormente soggiunto di aver inviato invano, in data 5 maggio 2021, un invito a riesaminare la sua posizione e, in data 14 giugno 2021, una nota con cui invocava il ripristino del beneficio e forniva all'Istituto scolastico sia la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà datata 11 giugno 2021, attestante l'effettiva convivenza con la madre, sia il Certificato dello stato di famiglia rilasciato dal Comune di Monastir, comprovante l'effettiva presenza della madre all'interno del suo nucleo familiare.
Ha, altresì, rappresentato che l'Amministrazione Scolastica aveva disposto l'applicazione, dal mese di giugno 2021 fino al mese di novembre 2024, di una ritenuta mensile di euro 139,68 sul suo trattamento retributivo, ai fini del recupero del debito relativo al periodo di assenza dal 1° settembre 2020 al 19 marzo 2021, maturato quale conseguenza della riqualificazione della causale della sua assenza dal lavoro da “Congedo retribuito con indennità per gravi e documentati motivi di famiglia” a “Aspettativa dal servizio per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio” senza assegni.
Il prof. ha contestato l'assenza di una ragione giustificativa dell'applicazione Pt_1 della ritenuta sul proprio trattamento retributivo, rilevando che essa era dovuta ad un'erronea identificazione, da parte dell'Amministrazione scolastica, del concetto di convivenza con quello di coincidenza della residenza anagrafica.
Ha, dunque, richiamato quanto affermato in materia dalla Corte Costituzionale, che, con sentenza n. 232 del 2018, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151 del 2001 nella parte in cui richiede quale requisito indefettibile per la fruizione del congedo straordinario la preesistente convivenza del figlio col genitore assistito e non consenta che questa si instauri successivamente alla richiesta di fruire del beneficio, e ha osservato che “Il figlio che abbia conseguito il congedo straordinario ha pagina 3 di 13 difatti l'obbligo di instaurare una convivenza che garantisca al genitore disabile un'assistenza permanente e continuativa”.
Al riguardo, ha rilevato che tale obbligo nel suo caso era stato pienamente assolto e che, pertanto, l'applicazione della ritenuta sul trattamento retributivo da parte dell'Amministrazione scolastica doveva considerarsi illegittima.
Il ricorrente ha, infine, concluso domandando che l'accertamento e declaratoria del proprio diritto a godere del beneficio previsto dall'art. 42, co. 5, del D.Lgs. n. 151 del 2001
e, per l'effetto, previa disapplicazione del Decreto del Dirigente scolastico del
[...]
n. 1111 del 09.03.2021 nonché degli atti ad esso Controparte_10 presupposti, l'accertamento dell'insussistenza del preteso indebito sulla partita stipendiale in godimento e, conseguentemente, il , sia condannato Controparte_1 alla restituzione delle somme trattenute dalla retribuzione.
2. Il e la Controparte_5 [...]
si sono costituti in giudizio, Controparte_11 contestando integralmente ammissibilità, proponibilità e fondamento di ogni avversa pretesa.
In particolare, hanno esposto di aver negato la certificazione di regolarità contabile al provvedimento di concessione del congedo straordinario per motivi familiari a favore del ricorrente, per assenza del requisito normativo della convivenza, presupposto per il riconoscimento del beneficio.
Hanno, inoltre, rappresentato di aver reiterato tale diniego anche alle successive analoghe istanze presentate dal ricorrente, persistendo nel ritenere indimostrata la sussistenza del requisito della convivenza con l'assistita madre, nonostante le dichiarazioni in tal senso prodotte dal ricorrente, incongruenti rispetto alle risultanze dei certificati anagrafici, e l'esito positivo degli accertamenti svolti dalla Polizia Municipale a seguito dell'invito rivolto all'Istituto Scolastico alla verifica presso il Comune di tali dichiarazioni, al fine di accertarne la veridicità.
In proposito, hanno osservato che la mancanza dei requisiti richiesti dall'art. 42, comma
5, del D.Lgs. 151 del 2001 per accedere al beneficio de quo non ha consentito l'apposizione del visto di regolarità contabile, non potendosi attribuire rilevanza a tal fine a situazioni di fatto o di diritto non espressamente previste dalla legge.
pagina 4 di 13 Ad avviso dei convenuti, infatti, il requisito della convivenza richiesto ai fini del riconoscimento del diritto al congedo straordinario “si intende soddisfatto quando risulta la concomitanza della residenza anagrafica e della convivenza, ossia della coabitazione”.
Inoltre, hanno evidenziato che, con sentenza n. 232 del 2018, la Corte Costituzionale ha affermato che il figlio, qualora, al momento della presentazione della richiesta del congedo, ancora non conviva con il genitore in situazione di disabilità grave, ha l'obbligo di instaurarla per poter legittimamente fruire del beneficio in oggetto ma, nel frattempo, può legittimamente fare richiesta del beneficio.
Hanno, dunque, ritenuto improprio il richiamo del ricorrente a tale pronuncia, giacché la possibilità di proporre la domanda di congedo anche prima dell'instaurazione della convivenza a tal fine richiesta non esonera dalla necessità di regolarizzazione della convivenza anagrafica, in quanto il beneficio può iniziare a decorrere solo dal momento in cui si verifica la coincidenza anagrafica della residenza del lavoratore con quella del portatore di handicap. CP_1 Al riguardo, hanno richiamato la Circolare n. 49 del 5 aprile 2019, con cui l' ha chiarito che, ai fini della valutazione della spettanza del diritto al congedo de quo, il dipendente richiedente è tenuto a dichiarare nella domanda, sotto la propria responsabilità, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 445 del 2000, che provvederà ad instaurare la convivenza entro l'inizio del periodo di congedo richiesto.
Hanno, dunque, evidenziato che, nel caso di specie, il trasferimento della residenza della sig.ra madre del ricorrente, risulta effettuato solo dopo la fine del periodo Parte_2 di assenza dal servizio del prof. nonostante egli sia stato sollecitato sia Pt_1 formalmente, attraverso i motivati dinieghi del visto di regolarità contabile, sia informalmente a procedere in tal senso. CP_1 Hanno ulteriormente rilevato che, secondo le circolari n. 32 del 6 marzo 2012 e
Dipartimento della Funzione Pubblica n. 1 del 3 febbraio 2012, il requisito della convivenza si intende soddisfatto anche nei casi in cui vi sia la dimora temporanea, risultante dall'iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art. 32, del D.P.R. 223 del 1989, e che tale requisito è provato anche mediante la produzione di dichiarazioni sostitutive, rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445 del 2000, dalle quali risulti la concomitanza della residenza anagrafica o della dimora temporanea.
pagina 5 di 13 In proposito, hanno però osservato che non è possibile procedere alla menzionata iscrizione temporanea nell'ambito dello stesso Comune e che, comunque, tale iscrizione deve essere richiesta precedentemente alla domanda di congedo straordinario.
Hanno altresì soggiunto che al competente Servizio Controlli della Ragioneria
non è lasciata alcuna valutazione discrezionale della norma, bensì l'esclusiva CP_6 interpretazione letterale della stessa, e, pertanto, in assenza dei requisiti ivi richiesti per beneficiare del diritto al congedo de quo, è stato correttamente negato il visto di regolarità contabile ai provvedimenti dell' di concessione del congedo retribuito, Controparte_9 con conseguente annullamento da parte dell'Amministrazione Scolastica del provvedimento di concessione del beneficio e contestuale sostituzione con decreto di aspettativa per motivi di famiglia, di lavoro, personali e di studio, non retribuita.
Hanno, dunque, rappresentato che l'applicazione di tale nuovo decreto, n. 1112 del 19 marzo 2021, ha determinato sulla partita stipendiale del ricorrente (n. 01160779) un debito di euro 15.324,05 (imponibile fiscale), ridotto ad euro 14.219,36 (imponibile fiscale) a seguito del già avvenuto recupero di n. 3 rate da euro 368,23 cadauna, per il periodo da giugno 2021 ad agosto 2021, per un totale crediti erariali recuperati pari a euro 1.104,69, e di aver, dunque, instaurato un'attività di recupero di tale credito erariale con comunicazione di avvio del procedimento prot. n. 27289, del 26 maggio CP_13
2022, notificata in data 31 maggio 2022.
Hanno altresì osservato che, nei procedimenti di recupero credito, la
[...]
non opera quale Amministrazione attiva nei confronti degli Controparte_6 interessati, ma in nome e per conto delle Amministrazioni di appartenenza centrali o periferiche degli stessi, nella sua esclusiva qualità di ordinatore secondario di spesa, limitandosi a dare applicazione ai provvedimenti emessi dalle Amministrazioni di appartenenza stessa, e che, pertanto, l'attività di recupero del predetto credito erariale ha costituito un obbligo d'ufficio che, ove disatteso, può dar luogo a giudizi di responsabilità nei confronti dei funzionari ad essa preposti.
Sul punto, hanno altresì rammentato che, in tema di ripetizione dell'indebito, è consolidato il principio secondo cui, pur in presenza di una condotta connotata da buona fede, la Pubblica Amministrazione legittimamente procede al doveroso recupero delle somme indebitamente corrisposte.
pagina 6 di 13 Hanno, infine, concluso ribadendo la legittimità dell'operato della
[...]
e domandando il rigetto nel merito del ricorso e, comunque, che ne Controparte_6 siano dichiarate l'inammissibilità, improponibilità e infondatezza, in fatto ed in diritto.
3. Il ha parimenti resistito in giudizio, contestando la domanda Controparte_1 dal prof. e chiedendone il rigetto. Pt_1
Nello specifico, ha rilevato di aver dovuto necessariamente prendere atto delle risultanze dei controlli preventivi di regolarità contabile operati sulle molteplici istanze del ricorrente e, conseguentemente, revocare il beneficio già concessogli.
Ha, dunque, osservato che l'Istituto Scolastico aveva prospettato a la possibilità Pt_1 di sanare la propria situazione mediante il trasferimento della residenza, ma al riguardo il ricorrente aveva espresso un esplicito diniego e aveva contestualmente comunicato l'interruzione del congedo e la propria ripresa del servizio.
Il ha ulteriormente specificato che, nel concedere il congedo Controparte_1 straordinario di cui all'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001, l'amministrazione deve necessariamente attenersi alle prescrizioni previste dalla normativa per la fruizione del beneficio in parola.
Inoltre, ha osservato che l'istante ha il preciso obbligo di comportarsi secondo i principi dell'ordinaria diligenza, correttezza e buona fede.
In proposito, ha evidenziato che il ricorrente ha prodotto, a sostegno delle proprie istanze di congedo straordinario rivolte all'Istituto Scolastico, documentazione contenente dichiarazioni quantomeno confuse e comunque tali da rendere impossibile per l'Amministrazione concedergli il beneficio richiesto, quali quelle riportate nella Nota del
Dirigente scolastico del Liceo Scientifico “Pacinotti” prof.ssa (all. 1 Persona_1
Memoria di costituzione del ), in cui si legge: “in Controparte_1 data 16.11.2020, dichiarava ai sensi del DPR 445/2000 di essere convivente con il genitore da assistere;
[...] nella stessa dichiarazione il docente indicava che il genitore da assistere [...] risiedeva in via Nazionale 6 Monastir;
in data 23 novembre 2020 la sig. ra dichiara tramite dichiarazione Parte_2 sostitutiva di atto notorio di risiedere in via Tripoli 13, Monastir;
in data 25 novembre 2020 il docente dichiarava – ai sensi del DPR 445/2000 – che il genitore da assistere [..] risiede in via Nazionale 6, Monastir”.
pagina 7 di 13 Ha, infine, concluso chiedendo il rigetto del ricorso, in quanto infondato, immotivato e non provato.
***
4. Il ricorso è solo parzialmente fondato e merita accoglimento nei limiti di cui alla seguente motivazione.
È pacifico in causa che il ricorrente come affermato nell'atto Parte_1 introduttivo e non contestato dall'Istituto, abbia prestato assistenza madre, portatrice di handicap in situazione di gravità.
Il ricorrente, al fine di assistere la madre, ha presentato in data 1° settembre 2020, domanda di congedo ai sensi dell'art. 42, comma 5 del d.lgs. n°151/2001, dapprima per il periodo dal 1° settembre 2020 al 1° settembre 2022 e, successivamente, per il periodo dal
1° settembre 2020 al 31 agosto 2021.
Ciò che è contestato dai resistenti è, invece, la sussistenza in capo al ricorrente del requisito della 'convivenza' con la madre, necessario per beneficiare del congedo de quo, in quanto madre e figlio risultano aver risieduto in due immobili differenti, sia pur collocati nel medesimo Comune.
In primo luogo, occorre procedere ad una breve disamina del quadro normativo rilevante ai fini di causa.
L'art. 42 comma 5, del D.lgs. n° 151/2001, come modificato dal D.Lgs. 119/2011 (e con gli adattamenti lessicali prescritti dall'art. 4 del D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62) recita, per quel che qui interessa: “
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto
a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie pagina 8 di 13 invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.”
Il successivo comma 5-bis, prevede che: “Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non può superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo è accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza (…)”. CP_1 Quanto al requisito della “convivenza”, l' , con circolare n. 32 del 2012, ha precisato che: “Al fine di agevolare l'assistenza della persona disabile, il requisito della convivenza, richiesto per la fruizione del congedo straordinario, sarà accertato d'ufficio previa indicazione da parte dell'interessato degli elementi indispensabili per il reperimento dei dati inerenti la residenza anagrafica, ovvero l'eventuale dimora temporanea (vedi iscrizione nello schedario della popolazione temporanea di cui all'art.32
D.P.R. n. 223/89), ove diversa dalla dimora abituale (residenza) del dipendente o del disabile. In alternativa all'indicazione degli elementi di cui sopra, l'interessato ha facoltà di produrre una dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000”.
Come evidenziato dalla pronuncia della Corte Costituzionale n. 203 del 2013, l'istituto del congedo straordinario, oggetto del presente procedimento, risponde alla presente ratio:
“il legislatore ha istituito una forma indiretta o mediata di assistenza per i disabili gravi, basata sulla valorizzazione delle espressioni di solidarietà esistenti nel tessuto sociale e, in particolare, in ambito familiare, conformemente alla lettera e allo spirito della
Costituzione, a partire dai principi di solidarietà e di sussidiarietà di cui agli artt. 2 e 118, quarto comma, Cost. Il legislatore ha inteso, dunque, farsi carico della situazione della persona in stato di bisogno, predisponendo anche i necessari mezzi economici, attraverso il riconoscimento di un diritto al congedo in capo ad un suo congiunto, il quale ne fruirà a beneficio dell'assistito e nell'interesse generale. Il congedo straordinario è, dunque, espressione dello Stato sociale che si realizza, piuttosto che con i più noti strumenti dell'erogazione diretta di prestazioni assistenziali o di benefici economici, tramite facilitazioni e incentivi alle manifestazioni di solidarietà fra congiunti”.
In precedente analogo a quello in esame, la Corte di Appello di Milano, Sezione
Lavoro, con sentenza n. 421 del 25 luglio 2016, da richiamarsi anche ai sensi dell'art. 118 pagina 9 di 13 disp. att. c.p.c., ha affermato in maniera condivisibile che “Ad avviso della Corte non erra il primo giudice quando ritiene che la convivenza debba essere accertata in concreto, quindi nella effettività con riguardo alla finalità della norma di cui al citato art. 42, che è quella di consentire l'attività di cure del disabile in maniera continuativa.
La norma invero non fa riferimento al concetto di residenza, ma a quello di convivenza che certamente è presunta nel caso di identica residenza, deve invece provarsi nel caso in cui non vi sia tale coincidenza.
Che per avere prova della convivenza l'(...) faccia riferimento alla residenza certificata
o autocertificata dal lavoratore che presenta la domanda risulta, in termini di procedura amministrativa, giustificato e ragionevole, non potendo l'Ente accertare il presupposto legittimante.
Tuttavia, poiché tale presupposto è collegato alla finalità della norma e cioè all'assistenza continuativa del disabile nel periodo del congedo straordinario richiesto, ove il lavoratore sia in grado di provare tale convivenza, indipendentemente dalla formale condizione della propria residenza, non può escludersi che tale prova sia ammissibile”.
(Corte di Appello di Milano, sezione Lavoro, N. R.G. 00001643/2013, sentenza n.
421/2016 del 25 luglio 2016).
5. Nel caso di specie, il compendio probatorio in atti è costituito esclusivamente dai documenti prodotti dalle parti, non avendo il ricorrente dedotto prova testimoniale al fine di diversamente dimostrare il possesso del requisito della convivenza con la persona assistita, previsto dall'art. 42, comma 5, del D.Lgs. 151 del 2001 per la fruizione del beneficio del congedo straordinario.
Sebbene la sig.ra madre del ricorrente, abbia formalmente trasferito la Parte_2 propria residenza anagrafica presso l'abitazione del figlio, in via Tripoli 10 a Monastir, solo a decorrere dal 27 aprile 2021, dall'esame della documentazione in atti può tuttavia ritenersi che la convivenza si sia verosimilmente instaurata quantomeno dal mese di gennaio 2021, data in cui si sono svolti i relativi plurimi accertamenti da parte della Polizia
Municipale, tutti conclusisi con esito positivo.
Ed infatti, dalla documentazione prodotta con la memoria di costituzione del
[...]
e della come documento Controparte_5 Controparte_6
5, e in particolare alla pagina 11 dello stesso documento, risulta che il ricorrente in data
18/12/2020 ha presentato una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in cui ha dichiarato che la madre era temporaneamente domiciliata con lui nell'abitazione di via pagina 10 di 13 Tripoli. Sempre nel documento 5 del MEF, alle pagine 15 e 16, risulta invece la relazione della Polizia Locale del Comune di Monastir che, su istanza del 23/12/2020 del Dirigente
Scolastico del Liceo Scientifico Statale Pacinotti, tra di dicembre 2020 e gennaio 2021 ha effettuato tre distinti sopralluoghi presso l'abitazione del Prof. rinvenendovi in Pt_1 casa anche l'anziana madre, ritualmente identificata.
Può quindi ritenersi che il successivo trasferimento della residenza abbia solamente consolidato e regolarizzato sul piano formale il requisito della convivenza richiesto per la fruizione del congedo straordinario che può ritenersi dimostrato, alla luce dell'accertamento di cui sopra, con decorrenza dal mese di gennaio 2021.
6. Alla luce dell'istruttoria svolta e della documentazione presente in atti deve, quindi, ritenersi che sia stata adeguatamente dimostrata, in capo al ricorrente la Parte_1 sussistenza del requisito della convivenza con la persona portatrice di handicap in situazione di gravità dal mese di gennaio 2021.
Deve, pertanto, ritenersi accertato che quantomeno per il periodo dal 1° Parte_1 gennaio 2021 al 19 marzo 2021, fosse in possesso dei requisiti per la fruizione del congedo straordinario retribuito per l'assistenza alla madre, portatrice di handicap in situazione di gravità, previsto dall'art. 42, comma 5, del D. Lgs. 151 del 2001, con conseguente diritto a godere, da tale data e fino al 19 marzo 2021 (data in cui è rientrato in servizio fino al pensionamento), della relativa indennità di congedo, la cui erogazione è stata successivamente ritenuta indebita e fatta oggetto di recupero mediante trattenute mensili sul trattamento retributivo del ricorrente disposte per il periodo dal mese di giugno 2021 al mese di novembre 2024.
Deve essere, quindi, dichiarato il diritto di parte ricorrente a fruire il congedo per assistenza a familiare con disabilità in condizioni di gravità per il periodo dal 1° gennaio
2021 al 19 marzo 2021, con conseguente accertamento dell'insussistenza del preteso indebito sulla partita stipendiale in suo godimento per tale periodo.
Il deve essere quindi condannato alla restituzione Controparte_1 in favore di parte ricorrente della somma lorda corrispondente alle mensilità erogate per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 19 marzo 2021 e successivamente trattenute, a titolo di recupero di indebito, dal trattamento retributivo con ritenute mensili disposte per il periodo dal mese di giugno 2021 al mese di novembre 2024, nella misura da calcolarsi in sede amministrativa, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria, come previsto dall'articolo 16, comma 6, della l. n. 412 del 1991. pagina 11 di 13 Analoga condanna deve disporsi in solido nei confronti del Controparte_5
e la , nei limiti del loro coinvolgimento
[...] Controparte_6 come ordinatori secondari di spesa.
L'accoglimento della domanda principale rende superfluo l'esame delle subordinate.
7. Sussistono giusti motivi per la compensazione delle spese di lite tra le parti in misura della metà.
Da un lato, deve infatti ritenersi che la competente , Controparte_6 in fase amministrativa, abbia correttamente proceduto alla verifica dei requisiti per il godimento del congedo, limitandosi al controllo documentale delle risultanze anagrafiche, in merito alle quali vi è una presunzione di corrispondenza alla situazione reale.
Dall'altro, si osserva che i resistenti hanno ugualmente insistito per il rigetto della domanda, alla quale si sono opposti ingiustificatamente anche per il periodo successivo all'accertamento della convivenza, malgrado l'esito positivo delle verifiche svolte dalla
Polizia Municipale a seguito dell'invito in tal senso rivolto all'Istituto Scolastico dalla
Ragioneria Territoriale dello Stato, come documentato in atti.
Le residue spese processuali seguono la soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., e le parti resistenti devono, pertanto, essere condannate al pagamento delle spese processuali in favore del ricorrente, liquidate come in dispositivo, ai sensi del d.m. 10 marzo 2014, n. 55, come integrato dal d.m. 147/2022, avuto riguardo allo scaglione applicabile per i procedimenti in materia di lavoro con fase istruttoria di valore rapportato all'entità dell'indebito (da euro 5200 ad euro 26.000), sui valori prossimi ai minimi per tutte le fasi.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, decidendo nel ricorso proposto in data 27/07/2021 da contro il Parte_1 [...]
, il e la Controparte_1 Controparte_5 [...]
: Controparte_6
1. accoglie la domanda principale proposta da esclusivamente con Parte_1 riferimento al periodo dal 1° gennaio 2021 al 19 marzo 2021 e, per l'effetto, dichiara il diritto di parte ricorrente a fruire il congedo per l'assistenza a familiare con disabilità in condizioni di gravità per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 19 marzo 2021;
2. rigetta la domanda proposta da relativamente al periodo dal 1° Parte_1 settembre 2020 al 31 dicembre 2020; pagina 12 di 13 3. condanna i convenuti, come sopra rappresentati, alla restituzione delle CP_14 somme erogate per il periodo dal 1° gennaio 2021 al 19 marzo 2021 e successivamente trattenute, a titolo di recupero di indebito, dal trattamento retributivo con ritenute mensili disposte per il periodo dal mese di giugno 2021 al mese di novembre 2024, nella misura da calcolarsi in sede amministrativa, oltre alla maggiore somma tra interessi legali e rivalutazione monetaria;
4. compensa le spese di lite tra le parti in misura della metà, e condanna il
[...]
, il e la Controparte_1 Controparte_5
al pagamento in favore della parte ricorrente Controparte_6 della restante metà delle spese del giudizio, che liquida in complessivi euro
1500,00, oltre spese forfettarie in misura del 15% ed oltre accessori di legge, oltre contributo unificato, se pagato.
Cagliari, 7 novembre 2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Elisabetta Tuveri)
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