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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 27/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di L'Aquila
riunita in camera di consiglio nelle persone dei sotto indicati Magistrati:
Dott. Barbara Del Bono Presidente rel.
Dott. Francesca Coccoli Consigliere
Dott. Mariangela Fuina Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di appello iscritta al n. 223/2022 R.G., promossa da:
, residente in [...]
n. 65, C.F.: , difesa, rappresentata ed elettivamente domiciliata C.F._1
presso lo studio dell'Avv. Luisa G. Fiocchi ( – fax 0735 584236; C.F._2
pec: .it), in San Benedetto del Tronto, c.so Mazzini, n. 11, che la Email_1
rappresenta e difende;
APPELLANTE
Contro
, (C.F.: ), residente in [...]Controparte_2 C.F._3
(TE) ed ivi elettivamente domiciliata presso l'Avv. Natalino Antonini (C.F.:
– PEC: ), con Studio C.F._4 Email_2
in Controguerra, Via F. Petrarca 14, il quale la rappresenta e difende. Per comunicazioni e notifiche si indica il recapito Fax +39 0861.1998002 e PEC
Email_3 APPELLATA
per la riforma del provvedimento del 18.06.2021 reso dal Tribunale di Teramo pubblicato in data 22 luglio 2021.
CONCLUSIONI: le parti concludono riportandosi agli atti introduttivi.
Le parti costituite hanno regolarmente provveduto al deposito delle note di trattazione autorizzate entro il 10.12.2024 ai sensi dell'art.127 ter, nella formulazione introdotta dall'art. 35 D.lgs. 149/22, che prevede la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte e la Corte con ordinanza dell'11.12.2024 tratteneva la causa in decisione assegnando i termini ridotti ai sensi dell'art. 190 c.p.c. di venti giorni per comparse conclusionali e venti giorni per memorie di replica.
FATTO E DIRITTO
1 Con ordinanza pubblicata in data 22 luglio 2021, il Tribunale di Teramo decideva in ordine alla domanda di reintegrazione della legittima mediante riduzione del lascito ereditario proposta da nei confronti di . Controparte_1 Controparte_2
1.1 A sostegno della predetta domanda, parte attorea riferiva che in data 11.01.2021 decedeva suo marito lasciando in eredità un fabbricato, con terreno Persona_1
circostante, in Controguerra (TE) via Cimitero, oltre ai mobili di arredo al suddetto fabbricato, alle attrezzature dell'officina ed altro meglio specificato in atti, nonché quota di 1/3 di un fabbricato sito in S. Benedetto del Tronto via Ponchielli n. 12, somme di denaro su libretti di risparmio ed altro di cui non si era a conoscenza.
Rappresentava che con testamento olografo pubblicato in data 11.02.2011 il de cuius lasciava tutti i suoi beni mobili e immobili e le somme di denaro depositate sui libretti di risparmio esclusivamente alla figlia e deduceva, in quanto vedova Controparte_2
del , di aver diritto anche morale sulla quota di eredità ad essa spettante, ex CP_2
art. 542 c.c. ad 1/3 di tutti i beni caduti in successione, nonché diritto ad un assegno di mantenimento come risultante a seguito di avvenuta separazione giudiziale innanzi al
Tribunale di Teramo, evidenziando inoltre di aver contribuito, dapprima con i frutti del proprio lavoro e poi con la sua attività, alla costruzione del fabbricato in Controguerra ed anche agli incrementi dell'azienda del realizzati dopo il matrimonio. CP_2
pag. 2/11 Chiedeva, pertanto, disporsi la reintegrazione della quota di legittima in proprio favore mediante la riduzione di quanto lasciato in eredità dal , pari ad € Persona_1
259.000,00 o alla somma inferiore eventualmente risultante di giustizia, con interessi e rivalutazione monetaria e con vittoria di spese.
1.2 Si costituiva in giudizio contestando le avverse pretese e Controparte_2
chiedendo, in via principale e nel merito, il rigetto della domanda attrice e, in via subordinata, in caso di eventuale accoglimento della domanda, la compensazione della pretesa creditoria con le spese e gli oneri della successione integralmente sostenute dalla medesima, nonché della somma di € 100.000,00 di spettanza del de cuius.
1.3 Acquisite le prove documentali, veniva espletata CTU contabile volta alla ricostruzione dei beni mobili ed immobili posseduti dal de cuius al momento dell'apertura alla successione e alla valutazione dell'asse ereditario al fine di quantificare l'eventuale quota di legittima riservata alla veniva Controparte_1
ammesso l'interrogatorio formale di parte convenuta e si procedeva all'escussione dei testi indicati dalle parti.
2. La sentenza di primo grado: Il Tribunale di Teramo, in composizione collegiale, dichiarava l'estinzione del giudizio.
In particolare, rilevava il primo giudice che all'udienza del 10.03.2021, celebratasi con le modalità “cartolari” previste dagli artt. 83 D.L. n. 18/2020 e 221 D.L. n. 34/2020, nessuna delle parti costituite aveva provveduto a depositare le note di trattazione scritta nel termine assegnato e che parimenti, alla successiva udienza del 09.06.2021, celebratasi con le medesime modalità, nessuno aveva provveduto a depositare le note di trattazione scritta nel termine assegnato.
Osservava che i difensori delle parti, in occasione di entrambe le predette udienze, avevano regolarmente ricevuto la comunicazione dei provvedimenti con i quali era stabilita la trattazione c.d. “cartolare” del procedimento e riteneva che, pur in assenza di un'espressa previsione legislativa ad hoc ma nel quadro delle finalità perseguite dalla decretazione d'urgenza, appariva ragionevole l'equiparazione tra mancato deposito della nota scritta ai sensi dell'art. 83, comma 7, lett. h), D.L. n. 18/2020 (poi convertito in l. n. 27/2020) o mancata partecipazione all'udienza mediante collegamento da remoto e mancata comparizione fisica all'udienza.
pag. 3/11 Pertanto, visti gli artt. 181 e 309 c.p.c., dichiarava l'estinzione del giudizio e disponeva la cancellazione della causa dal ruolo.
3. Appello: avverso la predetta decisione proponeva appello per i Controparte_1
motivi di seguito indicati:
3.1 Errata e contraddittoria valutazione nel merito delle risultanze tecniche contenute nell'espletata Ctu.
Con il primo motivo di gravame, l'appellante ha contestato l'erroneità e la contraddittorietà della valutazione in ordine alle risultanze peritali dell'espletata Ctu, eccependo come il primo giudice abbia completamente disatteso le osservazioni critiche avanzate dal proprio CTP ed abbia ignorato le continue ed insistenti richieste volte al rinnovo o all'integrazione delle operazioni peritali stesse.
Provvedeva quindi ad illustrare nello specifico gli errori dell'elaborato tecnico d'ufficio.
Pertanto, avanzava richiesta di rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio.
3.2 Omessa motivazione nel rigettare le richieste di ammissione di mezzi istruttori.
Con il secondo motivo ha eccepito l'omessa motivazione in ordine al rigetto delle richieste istruttorie, quali indagini tributarie, esibizione della denuncia di successione, e all'Agenzia delle Entrate di acquisizione dell'integrale documentazione necessaria per determinare con esattezza la reale consistenza di 1/3 quale quota di legittima ad essa spettante.
Ha pertanto riproposto le medesime richieste istruttorie già avanzate in primo grado.
3.3 Mancata osservanza dell'art. 221, comma 4 della l. 77/2020.
Da ultimo, parte appellante ha eccepito la violazione dell'art. 221 comma 4 della l. n.
77/2020, rappresentando che il Tribunale avrebbe dovuto comunicare ai rispettivi difensori delle parti, almeno 30 giorni prima, il provvedimento con cui si disponeva la trattazione scritta dell'udienza fissata, mentre, nel caso di specie, il Tribunale di Teramo ha sempre comunicato la trattazione dell'udienza in modalità “cartolare” non rispettando i termini imposti dalla legge.
Nello specifico, ha dedotto che l'udienza fissata per il 10.11.2021 venne comunicata la modalità soltanto in data 08.11.2021; per l'udienza fissata per il giorno 10.03.2021, la comunicazione perveniva soltanto il giorno 08.03.2021 e il giorno 03.06.2021 si comunicava la trattazione scritta per l'udienza fissata per il giorno 09.06.2021. Si
pag. 4/11 contestava pertanto la legittimità dell'ordinanza di estinzione impugnata con l'appello proposto.
3.4 Si costituiva in giudizio contestando quanto dedotto ed eccepito Controparte_2
da controparte e chiedendo, nel merito, il rigetto dell'appello per infondatezza e inammissibilità, con conferma dell'ordinanza di estinzione e cancellazione dal ruolo resa all'esito del Giudizio di primo grado n. 137/2013 e, in subordine, in ipotesi di annullamento dell'ordinanza di estinzione emessa in primo grado, di dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto di parte appellante a domandare la reintegrazione della legittima e comunque disporre la rimessione degli atti al Giudice di primo grado ex art. 354 comma 2 c.p.c. e, in ulteriore subordine di rigettare per infondatezza le domande di parte appellante, previo rinnovo della fase istruttoria con ammissione dei mezzi di prova richiesti e non rinunciati in primo grado e con valutazione dell'eccezione di prescrizione e di compensazione delle spese ed oneri della successione integralmente sostenute dalla medesima, nonché della somma di € 100.000,00 di spettanza del de cuius . Persona_1
4. Motivi della decisione. Ragioni di ordine logico-sistematico inducono la Corte ad esaminare in via preliminare il terzo motivo di appello considerata la sua potenziale portata assorbente sulle ulteriori doglianze come sopra compendiate.
4.1 Al riguardo, l'appellante ha eccepito la mancata osservanza dell'art. 221 comma 4 della L. n. 77/2020 deducendo, in particolare, il mancato rispetto del termine di almeno
30 giorni prima della udienza per la comunicazione alle parti del provvedimento con cui si disponeva lo svolgimento della udienza con modalità cartolare.
Giova premettere come tale disposizione normativa, introdotta al fine di soddisfare le esigenze sanitarie derivanti dalla diffusione del COVID-19 fino al 31.10.2020 e successivamente prorogata, prevede testualmente che “Il giudice può disporre che le udienze civili che non richiedono la presenza di soggetti diversi dai difensori delle parti siano sostituite dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni. Il giudice comunica alle parti almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza che la stessa è sostituita dallo scambio di note scritte e assegna alle parti un termine fino a cinque giorni prima della predetta data per il deposito delle note scritte. Ciascuna delle parti può presentare istanza di trattazione orale entro cinque
pag. 5/11 giorni dalla comunicazione del provvedimento. Il giudice provvede entro i successivi cinque giorni. Se nessuna delle parti effettua il deposito telematico di note scritte, il giudice provvede ai sensi del primo comma dell'articolo 181 del codice di procedura civile”.
Cosicché deve ritenersi che la modalità di trattazione cartolare debba essere specificatamente indicata dall'Autorità Giurisdizionale e che pertanto in mancanza di specifica indicazione debba valere la regola generale di procedura civile secondo cui le cause si svolgono in presenza delle parti.
Ciò premesso, osserva la Corte che le doglianze sollevate sul punto dall'appellante siano meritevoli di accoglimento per i motivi di seguito indicati.
Ed invero, dall'esame degli atti del giudizio di primo grado emerge che, relativamente all'udienza di precisazione delle conclusioni originariamente fissata al 10.11.2020, la stessa veniva differita d'ufficio al 09.12.2020 secondo le modalità “cartolari” previste dagli artt. 83 D.L. n. 18/2020 e 221 D.L. n. 34/2020 mediante decreto di fissazione udienza notificato in data 09.11.2020 (dunque nel rispetto dei termini indicati dalla legge emergenziale), disponendo che “le parti dovranno depositare telematicamente sino a 5 giorni antecedenti l'udienza sintetiche note scritte contenenti le proprie istanze, deduzioni e conclusioni, calibrate sulla specifica attività processuale prevista per
l'udienza fissata, con l'avvertimento che eventuali deduzioni elusive dei limiti indicati saranno dichiarate inammissibili”.
Quanto, invece, alle udienze del 10.03.2021 e del 09.06.2021 (nelle quali il mancato deposito delle note di trattazione scritta ha indotto il Tribunale alla declaratoria di estinzione del giudizio), si rileva che il Tribunale ha sempre comunicato la trattazione dell'udienza in modalità “cartolare” non rispettando i termini imposti dalla predetta legge emergenziale.
Ed infatti, in ordine all'udienza fissata per il giorno 10.03.2021, la comunicazione della sua trattazione in forma cartolare perveniva soltanto in data 08.03.2021, disponendo che
“le parti dovranno depositare telematicamente sino al giorno antecedente l'udienza ore
12.00 sintetiche note scritte contenenti le proprie istanze, deduzioni e conclusioni, calibrate sulla specifica attività processuale prevista per l'udienza fissata, con
pag. 6/11 l'avvertimento che eventuali deduzioni elusive dei limiti indicati saranno dichiarate inammissibili”.
Parimenti, la trattazione scritta per l'udienza fissata in data 09.06.2021 veniva comunicata il giorno 03.06.2021, disponendo che “le parti dovranno depositare telematicamente sino al giorno antecedente l'udienza ore 12.00 sintetiche note scritte contenenti le proprie istanze, deduzioni e conclusioni, calibrate sulla specifica attività processuale prevista per l'udienza fissata, con l'avvertimento che eventuali deduzioni elusive dei limiti indicati saranno dichiarate inammissibili”.
In entrambi i casi, dunque, non risultano essere stati rispettati i termini di comunicazione previsti dalla legislazione d'emergenza, non essendo stato specificato né nel provvedimento del 09.12.2020 che rinviava al 10.03.2021, né nel provvedimento del
10.03.2021 che rinviava al 09.06.2021 la modalità di trattazione.
La violazione di tali termini determina una violazione del contraddittorio con conseguente nullità del provvedimento emesso in seguito e di tutti gli atti compiuti successivamente all'omessa comunicazione, incidendo tale violazione sul diritto di difesa delle parti.
Peraltro nel caso di specie la comunicazione della trattazione scritta non ha lasciato possibilità alla parte di chiedere la trattazione orale (cinque giorni dalla comunicazione) con ulteriore necessario termine al giudice di decidere in merito (ulteriori cinque giorni dall'istanza), con evidente violazione del diritto di difesa delle parti.
Non può, infine, argomentarsi diversamente facendo riferimento al provvedimento del rinvio che fa riferimento alla motivazione indicata: “per i medesimi incombenti”, motivazione che non si riferisce di certo alle modalità di trattazione d'udienza, che in caso di udienza cartolare devono essere specificamente fissate ed indicate dall'organo giudicante.
Pertanto privo di pregio appare essere l'assunto di parte appellata secondo cui, in ordine alle udienze del 10.03.2021 e 09.06.2021, la locuzione “medesimi incombenti” utilizzata dal Giudice istruttore nelle ordinanze di rinvio dovrebbe essere interpretata nel senso che le parti erano tenute a svolgere le medesime attività che erano state previste per la precedente udienza e quindi che l'adempimento richiesto era quello di depositare le note di trattazione scritta per l'udienza, da tenersi chiaramente con la medesima pag. 7/11 modalità cartolare già prevista per l'udienza rinviata, con la conseguenza che l'odierna appellante, attesa la locuzione utilizzata, era ben consapevole che avrebbe dovuto depositare le note di trattazione scritta entro i termini previsti per l'udienza, al fine di non risultare assente ed inattiva.
Ed infatti, contrariamente a quanto argomentato dall'appellata, la locuzione per i
“medesimi incombenti” era evidentemente da intendersi riferita esclusivamente all'attività da espletarsi all'udienza fissata, ma non certamente alle modalità cartolari della sua trattazione da esplicarsi in osservanza dell'art. 221 comma 4 della legge n.
77/2020, con conseguente onere di comunicazione alle parti del provvedimento che dispone la trattazione scritta almeno trenta giorni prima della data fissata per l'udienza e contestuale assegnazione alle parti di un termine sino a 5 giorni prima della predetta data per il deposito di note scritte o per il deposito di istanza per la trattazione orale dell'udienza.
Condivisibile risulta essere, invece, la decisione di inammissibilità, pronunciata con ordinanza del 10.03.2021, delle memorie depositate in data 04.03.2021, in quanto deposito non effettuato dal procuratore costituito ma per il tramite dell'Avv. Fiocchi
Luisa (estranea al procedimento di primo grado e priva di idonea procura al riguardo), la quale in quanto non regolarmente costituita nel giudizio di primo grado, non aveva chiaramente il potere di depositare nel fascicolo informatico a mezzo di PCT le memorie del legale effettivamente costituito (ovvero dell'avv. Siena), per una dichiarata ma non provata impossibilità di quest'ultimo a provvedervi in proprio, motivata da asseriti “problemi di funzionamento del PCT di non facile soluzione”; inoltre trattasi di memoria non autorizzata in quanto depositata in data antecedente alla comunicazione del provvedimento di svolgimento dell'udienza a trattazione scritta pubblicato in data
08.03.2021.
Né rileva quanto asserito dalla appellante in comparsa conclusionale in ordine alla circostanza di aver incaricato “l'Avv. Del Paggio a recarsi in Tribunale per il giorno
10.3.2021 per far presente personalmente al Giudice i problemi che CP_3 avevano obbligato l'Avv. R. Siena a delegare all'Avv. Fiocchi, il deposito delle note per
l'udienza fissata proprio per quel giorno, ma gli fu ricordato che l'udienza era stata disposta in modalità cartolare ed il deposito per il tramite dello scrivente procuratore
pag. 8/11 non sarebbe stato ammesso”, trattandosi evidentemente di mera asserzione priva di riscontro probatorio.
Ne deriva, risultando tenute le due udienze del 10 marzo 2021 e del 09 giugno 2021 in modalità cartolare ma senza il rispetto dei termini di comunicazione previsti dalla normativa su citata, che il mancato deposito delle note di trattazione scritta da parte delle parti non poteva certamente comportare i provvedimenti di cui agli artt. 181 e 309
c.p.c.
Non può dunque ritenersi correttamente pronunciata la declaratoria di estinzione espressa dal primo giudice nel caso in esame, dovendosi accogliere l'appello proposto.
4.2 Ciò posto, si osserva che la riforma della sentenza di primo grado che abbia dichiarato l'estinzione del giudizio non consente alla Corte di decidere nel merito della causa, ma impone la rimessione della causa al primo giudice ex art. 354 secondo comma, c.p.c. e, quindi, la prosecuzione del processo in primo grado.
Ed invero, tenuto conto che il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico, come nel caso di specie, ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale appellabile, in riferimento alla natura sostanziale di sentenza dell'ordinanza de quo, si osserva che nei casi di cancellazione della causa dal ruolo ex art. 181 e 309 c.p.c. consegue, come effetto automatico ex lege,
l'estinzione del processo.
In tal senso, il provvedimento del giudice non può differenziarsi, quoad effectum, da quello con cui è formalmente dichiarata l'estinzione. Se quindi l'ordinanza di cancellazione della causa dal ruolo, nel caso previsto dall'art. 181 e 309 c.p.c., nel testo vigente, è equiparabile, sul piano effettuale, all'ordinanza con cui è pronunciata l'estinzione del giudizio, deve riconoscersi che i rimedi operanti nelle due evenienze siano gli stessi.
Sicché, con riguardo al detto provvedimento, troverà applicazione il principio per cui il provvedimento di estinzione del processo emesso dal giudice monocratico, come quello emesso nel caso di specie, ha natura sostanziale di sentenza, anche se adottato con ordinanza ed è, come tale, appellabile (Cass. 12 febbraio 2016, n. 2837; Cass. 3 settembre 2015, n. 17522; Cass. 7 ottobre 2011, n. 20631).
pag. 9/11 Non rilevano le disposizioni innovate introdotte dal D. Lgs. n. 149/2022, cd. Riforma
Cartabia, nella parte in cui, al fine di privilegiare la ragionevole durata del processo rispetto al doppio grado di cognizione del merito, hanno abrogato l'art. 353 c.p.c. e interamente riformulato l'art. 354 c.p.c. escludendo le due tradizionali ipotesi di rimessione al giudice di primo grado da parte del giudice di appello, ovvero quando sia ritenuta la sussistenza della giurisdizione negata dal primo giudice e rilevata l'insussistenza della causa estinzione del processo, consentendo alle parti la sola possibilità di essere riammesse al compimento delle attività precedentemente precluse e al giudice l'eventuale rinnovazione, ove possibile, dell'istruttoria ai fini della definizione del merito in grado di appello.
Ed invero, posto che le disposizioni introdotte dal D.lgs. n. 149/2022 sono entrate in vigore in data 18 ottobre 2022 e non hanno portata retroattiva, nel caso di specie l'atto di citazione in appello risulta essere stato notificato in data 21 febbraio 2022 ed iscritto a ruolo in data 02 marzo 2022, quindi antecedentemente all'entrata in vigore delle predette disposizioni normative, con conseguente applicazione della precedente versione dell'art. 354 c.p.c. ante riforma, laddove prevede la rimessione al primo giudice in caso di riforma della sentenza dichiarativa di estinzione del processo.
Ciò detto, si rileva che, come di recente riaffermato dalla Suprema Corte, Sez. VI, con l'ordinanza n. 607 dell'11.01.2023, “in caso di erronea dichiarazione di estinzione da parte del giudice monocratico di primo grado bisogna distinguere due ipotesi. Nella prima ipotesi il provvedimento con cui, nel corso del processo, il giudice istruttore, che operi come giudice monocratico, dichiara che il processo si è estinto, non è soggetto a reclamo ma, siccome determina la chiusura del processo in base alla decisione di una questione pregiudiziale, ha natura di sentenza, anche se emesso in forma di ordinanza, ed è impugnabile con gli ordinari mezzi;
ne consegue che in questo caso può essere richiesta al giudice di appello la rimessione al primo grado, ai sensi dell'art. 354, comma 2, c.p.c. ove si contesti il provvedimento estintivo, potendosi ravvisare l'ipotesi di cui all'art. 308, comma 2, c.p.c. Nel caso in cui, invece, l'estinzione sia stata deliberata dal tribunale in composizione monocratica solo dopo che la causa, precisate le conclusioni, sia stata trattenuta in decisione, ai sensi dell'art. 189 c.p.c., il giudice di appello, ove non la ritenga sussistente, non può rimettere la causa al giudice di primo
pag. 10/11 grado, non ricorrendo l'ipotesi contemplata dall'art. 308, comma 2, c.p.c., richiamato dall'art. 354, comma 2, c.p.c., ma deve trattenere la causa e deciderla nel merito. (Sez.
6 - 1, n. 23997 del 26.9.2019, Rv. 655420 – 01; Sez. 3, n. 7633 del 16.5.2012, Rv.
622478 – 01; Sez. 1, n. 22917 del 11.11.2010, Rv. 615629 – 01 e infine, da ultimo Sez.
2, n.7050 del 12.3.2021).”
Pertanto, in applicazione di tali principi, nel caso di specie l'ordinanza di estinzione impugnata risulta essere stata pronunciata prima che le parti precisassero le proprie conclusioni per cui, alla luce dell'art. 354 comma 2 c.p.c., l'intestata Corte è tenuta a rimettere la causa al Giudice di primo grado.
4.3 Le conclusioni raggiunte impongono, dunque, l'accoglimento del gravame con conseguente dichiarazione di nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio di primo grado e la rimessione della causa al primo giudice.
4.4 Le spese di lite, stante la particolarità della vicenda a cavallo della legislazione emergenziale e l'evoluzione normativa ed interpretativa della stessa, vanno interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Controparte_1
contro la sentenza n. 852/2022 emessa dal Tribunale di Teramo pubblicata in data 22 luglio 2021 nei confronti di così provvede: Controparte_2
• Accoglie l'appello e per l'effetto dichiara la nullità dell'ordinanza di estinzione del giudizio R.G. n. 137/2013 instaurato tra le parti davanti al Tribunale di Teramo e dispone la rimessione della causa al primo giudice;
• Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio in data 23 gennaio 2025 su relazione della
Dott.ssa Barbara Del Bono.
La Presidente est.
Barbara Del Bono
pag. 11/11