Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bologna, sentenza 03/06/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bologna |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI BOLOGNA
SEZIONE LAVORO La Corte d'Appello, nella persona dei consiglieri Marcella Angelini Presidente rel. Alessandra Martinelli Consigliere Roberto Pascarelli Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di II grado iscritta al n. 59/2025 RGA promossa da:
con il patrocinio delle avv. Francesca RIVERSO e avv. Rosalia RIVERSO Parte_1 appellante contro con il patrocinio dell'avv. Gianluca SPOLVERATO e dell'avv. Gianni Controparte_1 BARILLARI appellata
Oggetto: Licenziamento individuale per giusta causa posta in decisione all'udienza collegiale del giorno 29/5/2025 udita la relazione della causa fatta dal Consigliere dott. Marcella Angelini;
sentite le parti e viste le conclusioni dalle medesime rassegnate e come in atti;
esaminati gli atti e i documenti di causa,
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Come correttamente riassunto nella sentenza qui appellata, “Con ricorso del 27.10.2023 adiva il Tribunale di Bologna, quale giudice del lavoro, Parte_2 evocando in giudizio e chiedendo che: 1) fosse accertato che il Controparte_1 licenziamento intimatole da era illegittimo per la manifesta Controparte_1 insussistenza del fatto posto alla base del licenziamento per giusta causa e fosse, conseguentemente, annullato;
2) fosse condannata la società resistente a reintegrarla nel posto di lavoro e a risarcirle i danni con una somma pari a tutte le mensilità, comprese fra il giorno del licenziamento e l'effettiva reintegra, dell'ultima retribuzione valida ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto, oltre al pagamento dei relativi contributi previdenziali;
3) in subordine, fosse accertato che il licenziamento intimatole da era illegittimo perché sproporzionato;
Controparte_1
4) fosse condannata la società resistente al risarcimento danni con una somma pari pag. 1 di 10
2) nel corso del rapporto di lavoro aveva subìto gravi vessazioni e discriminazioni, denunciate dal sindacato di appartenenza alla Consigliera di Parità della provincia di Ravenna per le quali riservava un separato giudizio;
3) il 27.9.2022 aveva ricevuto dall' il CP_2 riconoscimento del beneficio del congedo straordinario ex art. 42, comma 5, D.l.vo n. 151/01 per l'assistenza del figlio disabile;
4) a seguito di indagini investigative, il 9.11.2022 la resistente le aveva contestato di non aver prestato assistenza CP_3 al figlio dalle ore 8.50 del 21.10.2022 alle ore 21.30 del giorno successivo, fruendo illegittimamente di tali giornate di congedo straordinario per esigenze personali;
5) si era giustificata affermando che il figlio disabile in quei giorni era stato accudito dal padre, cosicché nessuna assistenza era venuta meno nei suoi confronti;
5) nonostante ciò, il 22.12.2022 era stata licenziata per giusta causa, licenziamento impugnato il 30.1.2023; 6) il licenziamento era ingiustificato poiché il 21.10.2022 aveva accompagnato a scuola il figlio minore disabile, come ogni mattina, e alle 16.30 era stato il padre che lo era andato a prendere e poi a lui sarebbe stato affidato quel giorno e quello successivo;
7) avendo agito in buona fede, con l'intenzione di garantire il diritto del padre di stare con il figlio, non vi era alcun fatto disciplinarmente rilevante, essendo state rispettate la finalità dell'istituto de quo, volto a garantire l'assistenza familiare al disabile;
del resto l'obbligo di assistenza al familiare disabile non escludere il diritto a fruire di un periodo di tempo destinato a recuperare le proprie energie psico-fisiche, il che era avvenuto nel caso in esame;
né vi era stato alcun danno per la società resistente poiché la fruizione del beneficio da parte sua si protraeva da alcuni mesi e sarebbe continuata per il biennio successivo. Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto di tutte le domande perché Controparte_1 infondate in fatto e in diritto. Affermava che: 1) la ricorrente era decaduta dall'impugnazione del licenziamento poiché lo aveva impugnato stragiudizialmente il 30.1.2023 e aveva depositato il ricorso il 27.10.2023, oltre il termine di 180 giorni di cui all'art.
6. L. n. 604/66 a nulla valendo la richiesta di conciliazione presso la Consigliera di Parità, per le affermate discriminazioni subite, peraltro inesistenti;
3) nel merito era pacifico che non avesse assistito il figlio disabile durante i due giorni in cui aveva fruito dei permessi ex L. n. 104/92, cosicché doveva ritenersi integrato l'abuso nel loro utilizzo e, per tale ragione, sussistente la giusta causa di licenziamento”. Il Tribunale, istruita la causa solo con l'acquisizione dei documenti, respingeva il ricorso nel merito, ritenendo così assorbita l'eccezione di decadenza svolta dalla società.
pag. 2 di 10 2. Ha proposto appello la lavoratrice, censurando la ricostruzione in fatto come operata in prime cure e l'interpretazione data dal primo giudice alle norme rilevanti nel caso di specie. Si è ricostituito il contraddittorio con la costituzione della società appellata, che ha contestato la fondatezza del gravame, riproponendo le difese ed eccezioni tutte già proposte in primo grado – ivi compresa quella di decadenza dall'impugnazione del licenziamento. La causa è stata istruita con l'acquisizione della documentazione già prodotta dalle parti ed è stata decisa come da infrascritto dispositivo, per i seguenti motivi.
3. L'eccezione di decadenza è fondata. La norma di riferimento (art. 6 comma 2 L. 604/19661) è stata oggetto di attenzione da parte della Consulta (sent. 14/10/2020, n. 2122), che ha evidenziato come si sia con essa perseguita una finalità acceleratoria dei tempi di emersione del contenzioso relativo alla contestata validità - sub specie dell'annullabilità o della nullità - di una serie di atti negoziali riguardanti il rapporto di lavoro. In particolare – si legge nella motivazione – “L'intervento del legislatore ha seguito una duplice direttrice. Da una parte, la prescrizione della previa impugnativa, anche stragiudiziale, entro il termine di decadenza di sessanta giorni, di cui è onerato il lavoratore che intenda contestare l'atto datoriale (art. 6, primo comma, della legge n. 604 del 1966), è stata estesa - ad opera del suddetto art. 32, commi 3 e 4 - dal licenziamento a una serie di atti negoziali (quale la clausola di apposizione del termine al contratto di lavoro) e datoriali di gestione del rapporto, tra cui in particolare il trasferimento del lavoratore, oggetto del giudizio promosso innanzi al giudice rimettente. La contestazione stragiudiziale della validità dell'atto, da parte del lavoratore che ne assume la illegittimità, è stata assoggettata all'onere della previa impugnazione stragiudiziale nel medesimo termine di decadenza (di sessanta giorni), originariamente previsto per la sola fattispecie del licenziamento. L'art. 32, comma 2, della legge n. 183 del 2010, ha poi precisato che tale onere della previa impugnativa stragiudiziale riguarda tutti i casi di invalidità del licenziamento e quindi non solo l'annullabilità, ma anche la nullità dell'atto. 1 L'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, ferma restando la possibilità di produrre nuovi documenti formatisi dopo il deposito del ricorso. Qualora la conciliazione o l'arbitrato richiesti siano rifiutati o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento, il ricorso al giudice deve essere depositato a pena di decadenza entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo pag. 3 di 10 Dall'altra parte, è stato introdotto (nell'art. 6, secondo comma, censurato) un nuovo e ulteriore termine, ritenuto dalla giurisprudenza essere anch'esso di decadenza, sollecitatorio dell'iniziativa giudiziaria del lavoratore, il cui mancato rispetto è sanzionato con l'inefficacia sopravvenuta della precedente impugnativa stragiudiziale e quindi con il venir meno di un presupposto per l'esercizio dell'azione, sia essa di annullamento che di nullità.
... La disposizione censurata prevede, poi, due ulteriori possibilità per il lavoratore che abbia proposto l'impugnazione stragiudiziale: la «comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato». È la stessa legge n. 183 del 2010 che, all'art. 31, ha altresì dettato nuove norme in tema sia di tentativo (facoltativo) di conciliazione, sia di arbitrato. Da una parte, ha sostituito gli artt. 410 e 411 cod. proc. civ. sul procedimento di conciliazione innanzi alla relativa commissione individuata secondo i criteri di cui all'art. 413 cod. proc. civ.; dall'altra, ha dettato un'articolata disciplina per la risoluzione della controversia innanzi al collegio arbitrale, intervenendo sugli artt. 412,412-ter e 412-quater cod. proc. civ. Esercitando una di queste due facoltà alternative alla proposizione di un ricorso al giudice con l'instaurazione di un giudizio contenzioso - ossia la domanda volta all'attivazione della procedura di conciliazione oppure la richiesta di costituzione di un collegio arbitrale - non si verifica la decadenza prevista dalla disposizione censurata. È esclusa la perdita di efficacia dell'impugnazione sempre che la conciliazione o l'arbitrato richiesti non siano rifiutati dalla controparte datoriale o non sia raggiunto l'accordo necessario al relativo espletamento. Il dato testuale della disposizione censurata è inequivocabile, come ha chiarito la giurisprudenza (Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 1° giugno 2018, n. 14108): il rifiuto o il mancato accordo riguardano l'attivazione - non già la conclusione - della procedura conciliativa o arbitrale. Ciò, peraltro, conferma che la finalità della disposizione censurata è - come già sopra rilevato - l'emersione del contenzioso potenzialmente recato dall'impugnazione stragiudiziale. Nell'evenienza in cui il lavoratore veda sbarrata la strada di questi due canali alternativi, in ragione del difetto di consenso della controparte datoriale all'espletamento della procedura conciliativa o arbitrale, lo stesso censurato art. 6, secondo comma, della legge n. 604 del 1966 recupera la via giudiziaria ordinaria: il ricorso al giudice deve essere depositato, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dal rifiuto o dal mancato accordo”. Ebbene, nel caso di specie va osservato che non solo non è stato promosso alcuno dei rimedi alternativi (tentativo di conciliazione o arbitrato), a questo non potendosi equiparare l'incontro (del 14/6/20233) avanti la Consigliera di parità (bensì riferito anche all'intervenuto licenziamento, ma nel contesto più ampio della lamentata pag. 4 di 10 discriminazione); ma anche laddove si voglia ritenere siffatta equiparazione, ciò non varrebbe tuttavia a recuperare la tempestività dell'azione giudiziaria, promossa con l'iscrizione del ricorso solo in data 27/10/2023, e dunque oltre il sessantesimo giorno da detto ultimo adempimento. Né giova alla ricorrente/appellante la normativa emergenziale4 ricordata anche in sede di discussione (“L'avv. Riverso contesta l'eccezione di decadenza sollevata da controparte, facendo presente di risiedere e di avere studio legale nel territorio di Ravenna, a suo tempo oggetto della misura emergenziale di cui al D.L. n. 61 del 1°.6.2023”), poiché le disposizioni di favore devono intendersi riferite alla residenza della parte e non del suo difensore, per l'ovvia necessità di evitarne un utilizzo strumentale.
L'appello deve dunque essere respinto, poiché la statuizione (di rigetto del ricorso) si presenta conforme a diritto, con assorbimento delle diverse ragioni, che vengono tuttavia esaminate per la più corretta regolamentazione delle spese. 4 “Le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra il 16 maggio 2023 e il 31 maggio 2023 innanzi ai tribunali di Ravenna e di Forlì e presso gli uffici del giudice di pace di Faenza, di Lugo, di Ravenna e di Forlì, sono rinviate d'ufficio a data successiva al 31 maggio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti.
Dal 16 maggio 2023 al 31 maggio 2023 è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali pendenti presso gli uffici giudiziari di cui al comma 1. Si intendono pertanto sospesi, per la stessa durata, i termini per la proposizione degli atti introduttivi del giudizio e dei procedimenti esecutivi, e, in genere, tutti i termini procedurali. Ove il decorso del termine abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di detto periodo. Quando il termine è computato a ritroso ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto.
Fermo quanto disposto dai commi 1 e 2, le udienze dei procedimenti civili e penali fissate tra la data del 1° maggio 2023 e quella del 31 luglio 2023 davanti a tutti gli uffici giudiziari, in cui almeno una delle parti, alla data del 1° maggio 2023, era residente, domiciliata o aveva sede nei territori indicati nell'allegato 1, sono rinviate, su istanza della predetta parte proposta in qualunque forma, a data successiva al 31 luglio 2023, salvo quelle che si siano regolarmente tenute alla presenza di tutte le parti. Le disposizioni di cui al primo periodo si applicano anche nei casi in cui uno dei difensori ha la residenza o lo studio legale nei territori stessi, su istanza del predetto difensore proposta in qualunque forma, a condizione che la nomina sia anteriore al 1° maggio 2023.
Per i soggetti che alla data del 1° maggio 2023 avevano la residenza, il domicilio, la sede legale, la sede operativa o esercitavano la propria attività lavorativa, produttiva o di funzione nei territori indicati nell'allegato 1, il decorso dei termini perentori, legali e convenzionali, sostanziali e processuali, comportanti prescrizioni e decadenze da qualsiasi diritto, azione ed eccezione, è sospeso dal 1° maggio
2023 fino al 31 luglio 2023 e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Ove il decorso abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine del periodo. Quando il termine è computato a ritroso e ricade in tutto o in parte nel periodo di sospensione, è differita l'udienza o l'attività da cui decorre il termine in modo da consentirne il rispetto. Sono altresì sospesi, per lo stesso periodo e nei riguardi dei medesimi soggetti, i termini relativi ai processi esecutivi e alle procedure concorsuali, nonché i termini di notificazione dei processi verbali, di esecuzione del pagamento in misura ridotta, di svolgimento di attività difensiva e per la presentazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali. Per il medesimo periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023 è altresì sospeso il decorso del termine di cui all'articolo 124 del codice penale in relazione alle querele dei soggetti di cui al primo periodo.
Nei riguardi dei soggetti di cui al comma 4, i termini di scadenza, ricadenti o decorrenti nel periodo dal 1° maggio 2023 fino al 31 luglio 2023, relativi a vaglia cambiari, a cambiali e a ogni altro titolo di credito o atto avente forza esecutiva, sono sospesi per lo stesso periodo. La sospensione opera a favore di debitori e obbligati, anche in via di regresso o di garanzia, salva la facoltà degli stessi di rinunciarvi.
pag. 5 di 10 4. Si ritiene infatti di dover dare rilievo al merito della vertenza perchè la lettura del complesso normativo data dal primo giudice non pare corretta e il caso merita una specifica attenzione, nello spirito dell'art. 92 c.p.c. come inciso dalla Consulta (sent. 77/2018). Il Tribunale ha premesso che “Il congedo straordinario di cui all'art. 42 del D.l.vo n. 151/01 è riconosciuto al lavoratore per assolvere alle esigenze di assistenza di determinati soggetti portatori di handicap gravi. In particolare, esso introduce l'opportunità di fruire di due anni totali di congedo retribuito nell'arco della vita lavorativa ad alcuni lavoratori, tra i quali il genitore del figlio portatore di handicap grave, accertato ex art. 3, comma 3, L. n. 104/92. Tale beneficio si aggiunge, infatti, a quello previsto dall'art. 33 L. n. 104/92 che consente al lavoratore di usufruire di tre giorni di permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa. Si tratta, a ben vedere, di permessi riconducibili alla medesima ratio giustificatrice, incidendo entrambi sulla sfera organizzativa del datore di lavoro per assicurare un interesse reputato maggiormente meritevole di tutela, com'è appunto quello di assistere un soggetto particolarmente bisognoso. Per questo motivo, i suddetti benefici non possono essere fruiti nelle medesime giornate e devono, perciò, intendersi come alternativi tra loro. In entrambe le ipotesi il Legislatore ha inteso configurare un vero e proprio diritto del lavoratore, non subordinato all'assenso o a condizionamenti da parte del datore di lavoro, pur essendo necessario che la relativa fruizione sia preventivamente comunicata a quest'ultimo, per consentirgli di organizzare di conseguenza l'attività di impresa. Nel caso di figli disabili, sia il congedo straordinario di cui all'art. 42, comma 5, D.l.vo n. 151/01 che i permessi di cui all'art. 33, comma 3, L. n. 104/92 sono riconosciuti a entrambi i genitori. Poiché inoltre il lavoratore può non essere in grado di conoscere a priori quali saranno le concrete esigenze di assistenza del disabile nei giorni preventivamente indicati, è stabilito che la richiesta debba essere riferita all'intera giornata e non a ore predeterminate (quali - ad esempio - quelle che avrebbero dovuto essere lavorative), fermo restando che l'assistenza potrà essere distribuita nell'arco della giornata secondo le concrete (e variabili) esigenze del disabile.” Il primo giudice ha poi evidenziato che proprio “in ragione delle finalità dei suddetti permessi, il mancato svolgimento della prestazione lavorativa a essi riconducibile può reputarsi giustificato solo ed esclusivamente nella misura in cui sia strumentale al soddisfacimento delle esigenze per le quali il permesso stesso è concesso. Il tempo in cui il soggetto si assenta dal lavoro deve cioè porsi in un rapporto causale diretto con lo svolgimento di attività di assistenza al disabile, non potendo tale periodo di tempo essere utilizzato con funzione genericamente compensativa delle energie impiegate, in altri momenti, per assolvere a tali funzioni assistenziali. In assenza di tale legame causale, non è, dunque, possibile reputare legittima l'assenza del dipendente dal luogo di lavoro.
pag. 6 di 10 Il comportamento del dipendente che si avvalga di tali benefici per attendere ad esigenze diverse da quelle assistenziali integra l'abuso del diritto e viola i principi di correttezza e buona fede, sia nei confronti del datore di lavoro, privato ingiustamente della prestazione lavorativa, che dell'ente assicurativo, chiamato a erogare indebitamente il relativo trattamento economico (e multis, Cass. civ., sez. lav., n. 17968/16 e, da ultimo, Cass. civ., sez. lav., n. 26417/24). Il concetto di “assistenza” comprende così tutte le attività che il familiare disabile non è in grado di compiere autonomamente, non risolvendosi, dunque, solo nei comportamenti materialmente svolti in presenza dello stesso ma anche in tutti quelli realizzati per suo conto o a suo favore, per ottemperare alle sue più varie esigenze”. Nel respingere la domanda, il Tribunale ha ravvisato precisamente l'abuso del diritto, rilevando che “nel caso in esame alla ricorrente era stato riconosciuto, a partire dal 27.9.2022, il congedo straordinario di cui al citato art. 42 per assistere il proprio figlio disabile. Nel successivo mese di novembre successivo, la società resistente, a seguito di indagini investigative, accertava che durante le giornate di assenza dal lavoro richieste la ricorrente usufruiva del beneficio per soddisfare esigenze personali, non ricollegate in alcun modo alle ragioni giustificatrici dello stesso. In particolare, le era contestato di non aver prestato assistenza al figlio “dalle ore 8.50 del 21.10.22 alle 21.30 circa del 23.10” e in conseguenza di ciò era licenziata per giusta causa, senza preavviso. La ricorrente ha replicato, anche in sede disciplinare, che in quei giorni il figlio era affidato alle cure paterne, poiché ella non era a conoscenza del fatto che durante il congedo non fosse possibile affidare il minore all'altro genitore. In particolare, ha precisato che il 21.10.2022 aveva accompagnato il figlio presso l'istituto scolastico, ove il padre lo era andato a prendere alle 16:30, per poi passare con lui l'intero fine settimana. E durante tale periodo di tempo si era recata in un'altra città per impegni personali”. Ebbene, la motivazione si è basata su una lettura della norma non conforme alla sua ratio, che ha indotto il Tribunale a una ricostruzione dei fatti eccedente il perimetro di quanto necessario. L'art. 42 comma 5-bis ultima parte dispone che “Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravità, i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non può fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e 33, comma 1, del presente decreto”. E' dunque proprio l'ordinamento a prevedere che siano entrambi i genitori a prendersi cura del figlio disabile e che nello stesso periodo (dicasi, qui, nei medesimi giorni) solo uno dei due sia incaricato del suo diretto accudimento, escludendo infatti che entrambi possano giovarsi contemporaneamente dei benefici di legge. Ciò peraltro risponde alle esigenze della vita concreta, a maggior ragione in casi in cui, come quello di specie, non vi è stretta e formale regolamentazione dei periodi di pag. 7 di 10 permanenza del minore presso l'uno ovvero l'altro genitore (circostanza già esposta in prime cure5 e qui ribadita). Diversamente, sarebbe inibito a uno dei genitori, affidatario congiunto, di accordare all'altro genitore il permesso di trattenere con sè il figlio, ancorchè questo possa rispondere al meglio ai bisogni del minore – il che costituirebbe paradossale lettura della normativa, essenzialmente volta alla tutela del portatore di handicap. A ciò si aggiunga che proprio la struttura della norma è di diverso perimetro rispetto a quella dell'art. 33 L. 104/92 – con riferimento alla quale la società appellata ha citato Cassazione civile sez. lav., 30/01/2025, n.21576 Mentre l'art. 333 L. 104/927 prevede un legame virtualmente meno stretto con la persona da accudire e una durata protratta nel tempo, la norma che qui rileva (art. 5 “La sig.ra e il sig. una volta terminata la loro relazione, non hanno mai Parte_1 Pt_3 regolamentato l'affidamento e le modalità di visita tra padre e minore con un accordo formale ma con accordi di fatto, che comunque tutelassero il diritto del minore a godere dell'affetto e della presenza di entrambi i genitori, tenuto conto dell'affidamento congiunto previsto ex lege” (pag. 4 ricorso di primo grado) 6 “la Corte di Appello di Brescia, con la sentenza impugnata, nell'ambito di un procedimento ex lege n. 92 del 2012, ha confermato la legittimità del licenziamento per giusta causa, già dichiarata in prime cure, intimato in data 16 marzo 2022 da a per improprio utilizzo dei permessi concessi Parte_4 CP_4 ai sensi della legge n. 104 del 1992 per l'assistenza alla madre;
la Corte territoriale, in sintesi, ha considerato, come il Tribunale, che il "usufruiva di due ore di permesso, dalle ore 13.00 alle Parte_5 15.00", e, "come risulta dagli accertamenti svolti dall'agenzia di investigazione privata, nelle giornate del 20 gennaio, 1 febbraio, 3 febbraio, 17 febbraio, 2 marzo e 4 marzo del 2022, egli, giunto a casa intorno alle 13.00, dopo circa un'ora, ossia intorno alle ore 14.00, usciva in bicicletta da corsa vestito con abbigliamento sportivo (scarpette, guanti, casco, occhiali) e rientrava a casa intorno alle 17.00; ha, quindi, ritenuto che tale comportamento fosse "caratterizzat(o) da una preordinata reiterazione e sistematicità della condotta, desunta dal numero e frequenza degli episodi: in pratica, il lavoratore utilizzava metà del permesso per poter compiere il solito giro in bicicletta da corsa. E tale condotta sistematica (giustamente definita disinvolta dal primo giudice) denota, da un lato, che l'uso improprio dei permessi era ormai divenuto abituale, dall'altro, mette in luce il particolare disvalore della condotta, posta in essere per soddisfare esigenze puramente di svago del lavoratore"
pag. 8 di 10 42 commi 5 e 5bis L. 151/20018) contempla un vincolo più stretto dei beneficiari (che devono essere conviventi) e limita il diritto a due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. E' evidente che la maggiore intensità del vincolo e la minore durata del beneficio impongono di interpretare la norma anche come strumento di sollievo in favore di coloro che si occupano in via continuativa e quotidiana di un congiunto portatore di grave disabilità, con quanto a questo accede in termini di maggiore usura personale e degli equilibri di vita familiare – e ciò a maggior ragione dicasi allorquando, come nel caso di specie, si tratti di genitore separato, che deve curare l'accudimento in via prevalente ma assicurare le organizzazioni, anche estemporanee, che permettano all'altro genitore di esplicare i relativi diritti e doveri (anche e proprio, come detto, a beneficio del piccolo invalido). E' poi palmare la mancanza di mala fede nella lavoratrice, che, per stessa descrizione di parte appellata, riferiva senza remore dell'intenzione di recarsi fuori città per ragioni personali (“Nella prima settimana di ottobre 2022, durante una visita al punto vendita di MA OM (cui la ricorrente era in forza) della Capo Area, sig.ra e della Dott.ssa dell'Ufficio Personale, la Vice ROP Parte_6 Persona_1 del negozio, sig.ra informava quest'ultime che la Persona_2 Parte_1 le aveva riferito di essere intenzionata a utilizzare tre giorni di congedo straordinario previsti per l'assistenza al figlio disabile per partecipare, quale modella, a una convention di tatuaggi in programma dal 21 al 23 ottobre 2022 a Ferrara, tanto che la ricorrente le aveva anche chiesto di essere ospitata presso l'abitazione della nel comune di Argenta, richiesta cui la Vice ROP aveva risposto Per_2 negativamente, con disappunto della Parte_1 8
5. Il coniuge convivente di soggetto con disabilità in situazione di gravità, accertata ai sensi dell'articolo
4, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ha diritto a fruire del congedo di cui all'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, entro trenta giorni dalla richiesta. Al coniuge convivente sono equiparati, ai fini della presente disposizione, la parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge
20 maggio 2016, n. 76, e il convivente di fatto di cui all'articolo 1, comma 36, della medesima legge. In caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti del coniuge convivente o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, hanno diritto a fruire del congedo il padre o la madre anche adottivi;
in caso di decesso, mancanza o in presenza di patologie invalidanti del padre e della madre, anche adottivi, ha diritto a fruire del congedo uno dei figli conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti dei figli conviventi, ha diritto a fruire del congedo uno dei fratelli o delle sorelle conviventi;
in caso di mancanza, decesso o in presenza di patologie invalidanti di uno dei fratelli o delle sorelle conviventi, ha diritto a fruire del congedo il parente o l'affine entro il terzo grado convivente. Il diritto al congedo di cui al presente comma spetta anche nel caso in cui la convivenza sia stata instaurata successivamente alla richiesta di congedo.
5-bis. Il congedo fruito ai sensi del comma 5 non puo' superare la durata complessiva di due anni per ciascuna persona portatrice di handicap e nell'arco della vita lavorativa. Il congedo e' accordato a condizione che la persona da assistere non sia ricoverata a tempo pieno, salvo che, in tal caso, sia richiesta dai sanitari la presenza del soggetto che presta assistenza. Il congedo ed i permessi di cui articolo 33, comma 3, della legge n. 104 del 1992 non possono essere riconosciuti a piu' di un lavoratore per l'assistenza alla stessa persona. Per l'assistenza allo stesso figlio con handicap in situazione di gravita', i diritti sono riconosciuti ad entrambi i genitori, anche adottivi, che possono fruirne alternativamente, ma negli stessi giorni l'altro genitore non puo' fruire dei benefici di cui all'articolo 33, commi 2 e 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
e 33, comma 1, del presente decreto.
pag. 9 di 10 A fronte di tale segnalazione e, pertanto, del fondato sospetto di un possibile abuso del congedo straordinario da parte della , il 19 ottobre 2022 Parte_1 CP_1
(doc. 11), conferiva all'agenzia investigativa “Global Investigazioni S.n.c.” di Padova
– società provvista di apposita autorizzazione governativa (doc. 12) – l'incarico di procedere ai relativi controlli investigativi” – così a pag. 5 della memoria di costituzione in primo grado). In altre parole e in sintesi, che la bbia impiegato il tempo liberatosi grazie Parte_1 all'assistenza del padre del minore in attività esclusivamente personali non deve ritenersi avere frustrato lo scopo della norma. Ancora e comunque, la condotta della lavoratrice – ove mai inosservante della disposizione in esame, se questa fosse da diversamente intendere – non avrebbe certo potuto essere considerata connotata da disvalore e tanto meno da un disvalore tale da legittimare il recesso datoriale (e ciò proprio, quanto meno, per la possibilità di una diversa lettura della regola). La consistenza delle ragioni della lavoratrice, per quanto non tempestivamente azionate, meritano dunque rilievo almeno per la regolamentazione degli oneri processuali, che meritano integrale compensazione. Deve invece darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto.
P.q.m.
La Corte d'Appello – sezione lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza n. 1539/2024 del Tribunale di Parte_2
Bologna resa e pubblicata il giorno 8/1/2025, ogni diversa e contraria domanda o eccezione disattesa, assorbita o respinta,
1. respinge l'appello,
2. compensa integralmente le spese del grado;
3. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali previsti dal novellato art. 131-quater, D.P.R. n. 115/02, ai fini del versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per l'impugnazione, se dovuto. Bologna, 29/5/2025 Il Presidente est. dott. Marcella Angelini
pag. 10 di 10 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2 La Consulta ha dichiarato “l'illegittimità costituzionale dell'art. 6, comma 2, l. 15 luglio 1966, n. 604 (…), come sostituito dall'art. 32, comma 1, l. 4 novembre 2010, n. 183 (…), nella parte in cui non prevede che l'impugnazione è inefficace se non è seguita, entro il successivo termine di centottanta giorni, oltre che dal deposito del ricorso nella cancelleria del tribunale in funzione di giudice del lavoro o dalla comunicazione alla controparte della richiesta di tentativo di conciliazione o arbitrato, anche dal deposito del ricorso cautelare anteriore alla causa ai sensi degli artt. 669-bis, 669-ter e 700 c.p.c.” ritenendo “… irragionevole escludere che la proposizione del ricorso cautelare possa impedire la decadenza dall'impugnativa del provvedimento datoriale” 3 all'evidenza è erronea l'indicazione “14 giugno 2022” nella parte del verbale, mentre ne è corretta l'intestazione “VERBALE INCONTRO CONSIGLIERA DI PARITA'DEL GIORNO 14 Giugno 2023” 7
3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, ha diritto a fruire di tre giorni di permesso mensile retribuito coperto da contribuzione figurativa, anche in maniera continuativa, per assistere una persona con disabilità in situazione di gravità, che non sia ricoverata a tempo pieno, rispetto alla quale il lavoratore sia coniuge, parte di un'unione civile ai sensi dell'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge, parente o affine entro il secondo grado. In caso di mancanza o decesso dei genitori o del coniuge o della parte di un'unione civile o del convivente di fatto, ovvero qualora gli stessi siano affetti da patologie invalidanti o abbiano compiuto i sessantacinque anni di età, il diritto è riconosciuto a parenti o affini entro il terzo grado della persona con disabilità in situazione di gravità. Fermo restando il limite complessivo di tre giorni, per l'assistenza allo stesso individuo con disabilità in situazione di gravità, il diritto può essere riconosciuto, su richiesta, a più soggetti tra quelli sopra elencati, che possono fruirne in via alternativa tra loro. Il lavoratore ha diritto di prestare assistenza nei confronti di più persone con disabilità in situazione di gravità, a condizione che si tratti del coniuge o della parte di un'unione civile di cui all'articolo 1, comma 20, della legge 20 maggio 2016, n. 76, o del convivente di fatto ai sensi dell'articolo 1, comma 36, della medesima legge o di un parente o affine entro il primo grado o entro il secondo grado qualora i genitori o il coniuge della persona con disabilità in situazione di gravità abbiano compiuto i 65 anni di età oppure siano anch'essi affetti da patologie invalidanti o siano deceduti o mancanti