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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Trento, sentenza 03/02/2025, n. 7 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Trento |
| Numero : | 7 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
R.G.LAV 28/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 13.06.2024 al n. 28/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 13.06.2024
DA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Locatelli del Foro di Padova (C.F.: ) – indirizzo PEC: C.F._1
del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio sito in Padova, Galleria Alcide De Gasperi n. 4, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) nella sua qualità di titolare della Controparte_1 C.F._2 ditta individuale (P.IVA , rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Maria Emanuela de Abbondi (C.F. ) del Foro di C.F._3
Trento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), P.ggio Zippel n.
2, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
1 (C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, difesa e rappresentata dagli avv.ti Enrica M.Zanin (cf. del C.F._4
Foro di Belluno e Stefano Frizzi ( ) del Foro di Trento ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brigata Acqui n.3, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
DA (C.F.: ) rappresentato e difeso degli avv.ti Paolo CP_4 C.F._6
Zaglio (C.F.: del Foro di Belluno e Stefano Frizzi (C.F.: C.F._7
) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brigata Acqui n.3, giusta mandato telematico in atti
CONTRO
(P.IVA e C.F. n persona del Controparte_5 P.IVA_4 procuratore e legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv. Stefano
Cappa ( ) del Foro di Vercelli ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._8 studio sito in Milano (MI), P.tta Guastalla 7, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_6 C.F._9
Daniela Zara (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._10 sito in Treviso, Viale G. Felissent 86/O, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
MERITO IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza non definitiva n. 7/2023 del 17 gennaio 2023 e della sentenza definitiva n. 81/2024 dell'8 maggio 2024 nella causa n. 8/2019 R.G. del
Tribunale di Trento, Sezione del Lavoro, accogliersi le domande tutte come proposte da
2 in primo grado, e quindi nello specifico e fermo Parte_1 quanto sopra:
- in accoglimento del primo motivo del presente gravame si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui pur avendo accertato la sussistenza di profili di responsabilità in capo a ha condannato in via esclusiva, Controparte_2 E_ conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo a favore del signor CP_6
[...]
- in accoglimento del secondo motivo del presente gravame si chiede la riforma della sentenza non definitiva n. 7/2023 del 17 gennaio 2023 nella parte in cui ha accertato la sussistenza di profili di responsabilità in capo a conseguentemente, in E_ accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto della domanda del signor o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
Controparte_6
- in accoglimento del terzo motivo del presente gravame, si chiede la riforma della sentenza n. definitiva 81/2024 dell'8 maggio 2024 nella parte in cui ha riconosciuto, in favore di l'applicazione degli interessi al tasso ex art. 1284, 4 comma, c.c.; Controparte_6 conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
- in accoglimento del quarto motivo del presente gravame, si chiede la riforma della sentenza non definitiva n. 7/2023 del 17 gennaio 2023 in cui ha rigettato la riconosciuto la limitazione della responsabilità LE;
conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione;
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
DI PARTE APPELLATA TRATTENNERO:
“Tutto ciò premesso la sottoscritta difesa insiste per l'accoglimento delle conclusioni come precisate in memoria di costituzione d.d. 30.11.2024
- In via principale: Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso da rigettarsi ogni domanda Parte_1 svolta nei confronti di perchè infondata in fatto ed in diritto i motivi di cui Controparte_1 in narrativa;
3 -Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti di , accertare e dichiarare la prevalente Controparte_1 responsabilità di in persona del legale rappresentante pro tempore nonché E_ di e di (già in CP_7 Controparte_5 Controparte_8 persona del legale rappresentante e, graduate le rispettive responsabilità, condannare questi ultimi a tenere indenne e/o rivalere di quanto questi dovesse pagare, ex Controparte_1 art.2055 c.c., oltre la quota di sua spettanza, anche per spese;
Si insta per il rigetto dell'appello incidentale svolto da .” Controparte_6
Spese e compensi rifusi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via subordinata istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA S.B. PETERLE SPA:
“Richiamate le conclusioni formulate al momento della costituzione (“nell'aderire alle richieste di modifica della sentenza richieste dall'appellante con i motivi primo, secondo e terzo, chiediamo la conferma del riconoscimento del diritto di ad essere tenuta E_ indenne e manlevata da ogni conseguenza economica e patrimoniale che segua alla denegata e qui osteggiata attribuzione della responsabilità per l'infortunio oggetto di causa, in qualunque misura stabilita, da parte di ” ) si chiede inoltre e Parte_1 comunque il rigetto dell'appello incidentale svolto dal ricorrente in prime cure Sig.
con ogni conseguenza anche in ordine alla liquidazione delle spese del Persona_1 grado.
Per l'ipotesi denegata ed inconcessa di accoglimento della domanda, dovrà essere confermata la condanna di alla manleva della Parte_1 E_ assicurata di quando costei sarà chiamata a pagare al Sig. in conseguenza al sinistro CP_6 del 11.8.2016, anche con riferimento a quanto riproposto con l'impugnazione incidentale.
DI PARTE APPELLATA DA BOIT:
“Richiamate le conclusioni formulate al momento della costituzione (“si conclude per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di impugnazione proposti da Pt_1
) si chiede anche il rigetto dell'appello incidentale svolto dal ricorrente in prime cure
[...]
Sig. con ogni conseguenza anche in ordine alla liquidazione delle spese Persona_1 del grado.
DI PARTE APPELLATA : Controparte_5
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della non è stato impugnato e che pertanto quel Controparte_5
4 capo è passato in giudicato;
in ogni caso: - dichiarare improcedibile e/o inammissibile, o comunque infondata, la domanda svolta in via subordinata dall'appellato Controparte_1 verso e ogni altra domanda che dovesse essere svolta da altri appellati, anche in via CP_5 di appello incidentale, e quindi respingerle;
- confermare le sentenze del Tribunale di Trento n. 7/2023 e 81/2024 nella parte in cui esse hanno accertato che non è responsabile dell'infortunio occorso Controparte_5 al sig. e che nulla deve ad alcuna parte;
CP_6
IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui si ritenesse procedibile/ammissibile e fondata la domanda subordinata svolta dall'appellato , condannare Controparte_1 E_
a tenere anlevata e indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal
[...] CP_5 processo e quindi a rifondere ogni importo che essa fosse condannata a pagare, ivi comprese le eventuali spese di lite.
-respingersi le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili (superflue, irrilevanti).
Con vittoria di compensi e spese del giudizio
DI PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE OLIVARI:
Si chiede il rigetto dell'appello principale promosso da compagnia assicuratrice Parte_1 di con accoglimento dell'appello incidentale per le ragioni già esposte in Pt_2 E_ comparsa di costituzione.
Spese di lite rifuse anche per il secondo grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”
FATTO
Il ricorrente , con ricorso al GDL del tribunale di Trento, proponeva Controparte_6 nei confronti dei convenuti , titolare della ditta individuale Emmeti, Controparte_1
SB PETERLE s.r.l., (legale rappresentante della ma anche CP_7 Pt_2 responsabile della sicurezza in cantiere) e domanda di Controparte_5 risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico temporaneo, danno biologico permanente del 30/32% oltre a personalizzazione del 28%, detratto l'indennizzo in capitale del danno biologico, incidenza della lesione sulla capacità lavorativa) e di altri danni patrimoniali emergenti.
Esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze del convenuto , titolare della ditta Controparte_1 individuale in esecuzione di un contratto a tempo determinato (dall'1.3. al CP_2
31.8.2016) e pieno, con inquadramento nella categoria di operaio metallurgico di sesto livello CCNL Metalmeccanici Artigiani;
-di essere rimasto vittima, in data 11.8.2016, di un infortunio, mentre stava svolgendo la
5 propria prestazione lavorativa presso un cantiere aperto dalla società G.B. PETERLE s.r.l. , quale appaltatore, presso la società (ora CP_8 Controparte_8 [...]
, quale committente, nel mentre di poi era stato stipulato un altro Controparte_5 contratto di subappalto tra la predetta e , per l'esecuzione del Pt_2 Controparte_1 medesimo lavoro presso il cantiere della committente.
Quanto alla dinamica, piu' nel dettaglio, così veniva descritto l'evento:
-il giorno del sinistro egli stava partecipando, unitamente a e , Persona_2 _9 dipendenti di (il primo con mansioni di capo squadra), e a E_ [...]
(altro dipendente della ditta subappaltatrice ), a lavori Per_3 Controparte_2 consistenti nello svolgimento di un intervento funzionale alla manutenzione della macchina ribobinatrice RS 29 marca RI (fotografia n.1 e 2 all. alla relazione UOPSAL del
21.2.2017 in atti penali), situata presso lo stabilimento in Condino della società
[...]
(ora e consistente nello smontaggio Controparte_8 Controparte_5 di tre rulli/cilindri (i quali poi sarebbero stati prelevati da un'azienda terza per procedere alla loro manutenzione);
-detto intervento si era svolto nelle seguenti fasi:
a) posizionamento di quattro travetti in legno (vi è anche prova documentale: fotografie doc.
8, 9 e 11 stesso fascicolo) sui rulli gialli alla base (vi è anche prova documentale: fotografie
8, 9 e 11 stesso fascicolo), al fine di favorire la collocazione sopra di essi del rullo cavaliere blu (vi è anche prova documentale: fotografie 8, 9, 10 e 11 stesso fascicolo);
b) abbassamento della trave del rullo cavaliere blu fino al suo appoggio sopra i suddetti travetti in legno;
c) posizionamento di quattro cunei (foto 10 dello stesso fascicolo) per la messa in sicurezza del rullo cavaliere blu una volta appoggiato sui travetti in legno collocati sopra i rulli gialli alla base;
-completato l'intervento, il ricorrente e , mentre Controparte_6 _9 erano intenti a rimuovere il tappeto sottostante alla macchina ribobinatrice RS 29 (foto 7, 8,
9 e 11 stesso fascicolo), venivano investiti dal rullo cavaliere blu che, muovendosi dalla posizione in cui era stato in precedenza collocato (ossia appoggiato sui travetti in legno collocati sopra i rulli gialli alla base), stava cadendo a terra, come in effetti poi avvenuto.
Ad avviso del ricorrente l'evento infortunistico era da ritenersi eziologicamente collegato alle condotte tenute dall'apparente datore e dall'apparente subappaltante Controparte_1
(ma effettiva utilizzatrice) i quali erano incorsi in varie violazioni di E_ legge:
1) art. 28 co.2, lett. a) d.lgs, 81/2008 per inadeguata valutazione dei rischi;
2)art. 71 co.3, in relazione al punto 1.2 dell'all. VI d.lgs 81/2008, non avevano adottato
6 adeguate misure tecniche ed organizzative atte a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di smontaggio;
3) art. 63 co.1 d.lgs 81/2008, in combinato disposto con l'art.64 stesso d.lgs.,per predisposizione di un luogo di lavoro non conforme ai requisiti normativi;
4)art. 36 co.2 e dell'art. 37 co.1 lett. b) d.lgs. 81/2008, per non aver provveduto a formare e a istruire adeguatamente il lavoratore sui rischi specifici;
5) art. 26 d.lgs. 81/2008, per omesso coordinamento con l'impresa committente al fine di garantire la sicurezza delle operazioni.
Si annota che analoga domanda risarcitoria veniva proposta dall' altro lavoratore, _9
, rimasto infortunato nella medesima circostanza, che dava luogo a distinta causa tra
[...] le stesse parti e decisa con altre sentenze ( non definitiva e definitiva).
Si costituivano ritualmente tutte le parti convenute che insistevano, con varie argomentazioni, per il rigetto della domanda. chiedeva di chiamare in causa la propria assicuratrice che pure si E_ Parte_1 costituiva contestando nel merito la domanda di parte ricorrente.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la domanda attorea condannando in solido , e al risarcimento dei danni subiti dal CP_1 E_ CP_7 lavoratore, e riconoscendo il diritto della ad essere manlevata da Pt_2 Parte_1 emettendo dapprima una sentenza non definitiva sull'an ( n. 7/2023 pubblicata in data
17.01.2023) e successivamente una sentenza definitiva sul quantum ( n. 81/2024 pubblicata in data 08.05.2024).
Solo appellava le dette sentenze ( avendo ritualmente formulato riserva di Parte_1 appello all'esito della sentenza non definitiva) al fine di ottenerne pronuncia di parziale riforma.
Si costituivano tutte le parti appellate. che chiedevano il rigetto dell'impugnazione salvo
[...]
in proprio e che concludevano aderendo all'appello. CP_7 E_
Solo proponeva appello incidentale. Controparte_6
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga
7 concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Appello Reale contro la sentenza non definitiva n. 7/2023. Pt_1
Sub 1) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116 c.p.c., degli artt. 1218, 1223,
1228, 2043, 2055, 2049 e 2697 c.c., 40 e 41 c.p. nella parte in cui ha ritenuto che nel rapporto interno tra condebitori solidali la responsabilità dell'infortunio deve essere attribuita integralmente alla società G.B. PETERLE s.r.l..
L'appellante, dopo aver dedicato le prime due pagine e, a seguire, anche la terza, alla trascrizione delle parti di motivazione censurate, si duole semplicemente e genericamente, vale a dire senza validi argomenti giuridicamente apprezzabili, del fatto che il giudice abbia riconosciuto “l'esclusiva responsabilità della e condannato quest'ultima E_ all'integrale risarcimento dei danni” allorquando ciò non solo non collima con l'intestazione del motivo, ma nemmeno con il contenuto e il dispositivo della sentenza, in cui la pronuncia di condanna è stata emessa nei confronti, solidalmente, di due soggetti : e E_
. Controparte_1
Della attribuzione di responsabilità esclusiva in capo alla pronuncia limitata ad E_ esplicare i suoi effetti nei rapporti interni con il codebitore LE , si inizia a CP_1 parlare soltanto a pg. 4 dell'appello.
Si ha modo di ritenere che tema una iniziativa risarcitoria del soggetto Parte_1 danneggiato per l'intero credito, sebbene peraltro sia salvo il diritto di esperire azione in rivalsa.
Da questo punto in poi, tuttavia, la narrativa si sviluppa in mere asserzioni difensive volte ad escludere questa esclusiva responsabilità in capo alla , senza tuttavia tralasciare Pt_2 una certa confusione espositiva, come avviene ad es. a metà di pg., 15 “si chiede la modifica della sentenza nella parte in cui…..ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità di e E_ condannato quest'ultima all'integrale risarcimento del danno”.
L'appello deve essere ritenuto sostanzialmente inammissibile e comunque infondato.
Inammissibile in quanto generico, non dettagliato nella esposizione e nella illustrazione degli errori di diritto o di fatto in cui potrebbe esser incorso il primo giudice in guisa da poter esser connesso alle norme indicate nella intestazione e delle quali si assume la violazione.
8 Ed anche perché l'esposizione risulta alquanto criptica, laddove si esprimono considerazioni, sempre estremamente generiche, che vedono come protagonisti un
“appaltatore” e un “appaltante”, che poi sembra diventare un “committente”, senza indicarne i soggetti ( individuazione quanto mai necessaria nel contesto).
Non si comprende a quali soggetti si voglia fare riferimento: in sentenza, infatti ( a pg. 20),
i ruoli – sulla cui qualificazione difetta qualunque appello – sono ben delineati: Pt_2
“appaltatrice” nei rapporti con , che è quindi la committente principale;
CP_8 Pt_2 quale “subappaltante” nei rapporti con quale “subappaltatore”. CP_1 CP_2
A questi concetti di subappaltante e subappaltatore non vi è alcun riferimento.
In un solo punto si annota un riferimento specifico a ed ma con una E_ CP_2 asserzione che volge chiaramente a svantaggio della tesi propugnata: infatti viene richiamato l'art. 2 del contratto di subappalto nel quale è scritto che i lavoratori delle due aziende debbano attenersi “alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere della appaltatrice”, la quale è , come si è appena precisato visto che i termini hanno una precisa connotazione giuridica, E_
E' pertanto evidente, contrariamente a quanto sembra affermare l'appellante, che nel momento in cui i lavoratori debbano attenersi a disposizioni e ordini di servizio di un soggetto, questi sia direttamente tenuto anche a conformare l'attività dei prestatori a precise direttive di sicurezza e piu' in generale a fornire indicazioni sulle modalità di espletamento dell'attività e, proprio laddove si legge che “ non è emerso che siano stati imposti direttamente ai dipendenti dell'appaltatore [ direttive specifiche” altro non si fa E_ che confermare la correttezza della decisione.
Orbene, considerato che l'appellante non motiva in alcun modo “ l'erroneo punto di partenza che vi fosse una interposizione di mano d'opera”, al quale la sentenza dedica ben 7 pagine ( da pg 12 a pg. 18) e successive 5 pagine ( da 19 a 23) di argomenti supportati da norme specifiche e da adeguata giurisprudenza, non resta che rigettare il motivo.
Sub 2) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116 c.p.c., degli artt. 2087 c.c., 40
e 41 c.p. e del d.lgs. n. 81 del 2008 nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità di dell'infortunio. E_
Si impugna, nella sua integrità, la parte della sentenza relativa al punto E).
La inconsistenza di questo motivo, oltre che esser singolarmente evidenziata da una certa disattenzione espositiva (Si chiede, quindi, la modifica della sentenza sia nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari che a vario titolo ebbero ad occuparsi della paziente, sia nella parte in cui ha ritenuto sussistente un nesso di causa
9 tra le condotte contestate e l'evento morte e, di conseguenza, condannato la struttura al risarcimento dei danni richiesti dagli attori, pg. 19 appello), emerge ancora una volta dalla genericità della narrazione.
Ad es. allorquando si nega la possibilità di una predisposizione delle varie fasi di smontaggio
“ per le numerose variabili”, quali esse possano essere non è specificato, che si presentano nel procedere dei lavori;
ovvero laddove si afferma che “la sequenza delle diverse fasi era necessitata dalla condizione in cui si trovava la bobinatrice”, senza chiarire quelle fosse detta
“condizione”.
Decisamente non condivisibile è l'affermare non esservi prova che, con la predisposizione di un documento scritto sulle fasi di smontaggio ( documento prescritto da precisa norma di legge non messa in discussione, art. 71 co. 3 dlgs 81/2008 e all. VI ), il rullo non sarebbe caduto.
Pare alla Corte -pacifico essendo che nessun documento scritto è stata redatto- che anche un non addetto al settore possa agevolmente rendersi conto, usando un minimo di diligenza ( o normale diligenza), che appoggiare un rullo del peso di 2.500 kg sopra altri rulli mobili non sia un'operazione tanto sicura e che quindi un'operazione così delicata richieda precise indicazioni operative.
Il fatto è che l'appellante travisa le risultanze di causa insistendo, contrariamente a quanto emerso in sede ispettiva ( e la competenza degli ispettori del lavoro appare così chiara da non richiedere alcuna perizia in merito), sul fatto che i rulli di appoggio avessero una azione frenante pur in assenza di corrente elettrica, essendo emerso il contrario.
Anzi la stessa esposizione di pg. 18 dell'appello è tanto contraddittoria quanto incomprensibile (sottolineatura dell'estensore):
L'affermazione muove da un'erronea valutazione del meccanismo che governa
l'elettrofreno e che va smentita prendendo proprio le mosse dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'Ispettore del lavoro il quale ebbe a dichiarare:” Per_4 preciso in proposito che fino a quando la macchina è in tensione elettrica i rulli sono governati dai dispositivi della macchina, nel senso che si muovono qualora l'operatore lo disponga;
in caso contrario rimangono fermi grazie ad un elettrofreno. se la macchina viene scollegata dalla rete elettrica, si produce come effetto immediato la libertà dei rulli, dato che viene meno il funzionamento dell'elettrofreno. in definitiva,
l'elettrofreno opera sempre e viene disattivato solo quando l'operatore disponga la mobilitazione dei rulli.”
Se, dunque, l'elettrofreno è un dispositivo che comunque blocca la mobilità dell'albero motore quando non vi è alimentazione elettrica, è chiaro indice dell'errore in cui è incorsa la sentenza d'appello dichiarare che la mancanza della corrente elettrica ha reso mobili i
10 rulli gialli di base.
In definitiva, nessuno dei dipendenti di ha tenuto alcuna condotta illecita;
la E_ macchina sulla quale si eseguiva l'intervento era stata posta nella condizione prescritta per non generare pericolo a nessuno degli operatori impiegati;
quello che è accaduto ai rulli, regolarmente bloccati dall'elettrofreno al momento della disalimentazione della macchina, non era prevedibile.
Gli argomenti sono scoordinati dai riscontri.
L'elettrofreno senza corrente elettrica non funziona e i rulli sono mobili.
Quindi il fatto che l'operazione sia stata effettuata secondo una “procedura consolidata” , altro non fa che attestarne la inadeguatezza, essendo ovviamente irrilevante che in precedenti occasioni - per fortuna- nulla sia successo, ed altrettanto irrilevanti essendo le modalità di carico del pezzo di cui al doc. 24.
Anche il preventivo blocco con cunei di legno dei rulli ( gialli) di appoggio ( il che a sua volta attesta che in assenza di corrente questi erano mobili) non esime da responsabilità, tant'è che detti rulli si sono mossi facendo cadere quello blu.
Appello contro la sentenza definitiva n. 81/2024.
Sub 3) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 113 c.p.c., 1224, 1284 c.c. nella parte in cui ha condannato al pagamento degli interessi al tasso E_ ex art. 1284, comma 4, c.c.
Ritiene la Corte di confermare l'orientamento di cui alla decisione impugnata.
Il motivo è totalmente incentrato su un orientamento giurisprudenziale effettivamente ricorrente.
Tuttavia si ritiene che quello adottato in sentenza sia piu' consono alla tutela dei diritti nell'ambito del processo del lavoro.
Non è un caso che, infatti, l'art. 429 cpc preveda che il giudice “quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro ( il risarcimento del danno per infortunio sul lavoro è un credito di lavoro) deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Cosiccome pare corretto non trascurare il rilievo espresso dalla S.C. ( cass. 61/2023) : Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto
11 idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura), come tale volto ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione dato che, allorquando l'art. 1284 CC disciplina il tasso degli interessi, legale o convenzionale che sia, non fa alcuna distinzione tra le varie categorie di obbligazioni.
Siccome in detta decisione si è affrontato anche il diverso orientamento di precedenti decisioni cui fa riferimento parte appellante, si ritiene opportuno, esprimendo adesione a tale pronuncia, riportarne una parte saliente della motivazione che viene così ad integrare la presente sentenza.
Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale
«la norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di appo sita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio». Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla legge n. 89 del 2001 (cfr., in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018,
Rv. 651183 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del
21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 – 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe «la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto» in quanto essa «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da
12 inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti».
Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti
o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell'art. 1284, comma 1, c.c.), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art. 1284, comma 4, c.c., dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284, comma 4, c.c., per il periodo del processo: in base all'incipit dell'art. 1284, comma 4,
c.c., invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo
l'inizio del pro cesso.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti
(come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., quello del solo periodo successivo all'inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284, com ma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione
13 debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale.
Sub 4) Violazione, tra gli altri, degli artt. 1341, 1916, 1917, 2055 c.c. nella parte in cui ha condannato società oltre la quota di responsabilità della Parte_1 propria assicurata.
La censura sembra ignorare che il tribunale , pur nella ripartizione in egual misura della responsabilità tra i due soggetti convenuti rispetto alla posizione del ricorrente creditore, ha ritenuto, solo all'interno del vincolo LE, la responsabilità piena della , cioè del Pt_2 soggetto assicurato: il richiamo alla clausola limitativa del risarcimento appare pertanto fuori luogo cioè non pertinente.
Già con la disamina dei motivi precedenti si è ritenuto di confermare la decisione sul punto.
Questa considerazione si ritiene assorbente.
Ad ogni modo non può esser trascurato che il giudice di legittimità si è pronunciato statuendo che in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui
l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui
l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato LE. Cass. 20322/2012, al pari di Cass.
8686/2012.
Il principio è stato di recente ribadito negli stessi termini da Cass. 17656/2023.
Memoria difensiva di CP_7 Parte_3
Gli argomenti illustrati da questi soggetti appellati non richiedono una specifica disamina in quanto sono esposti “ad adiuvandum” a favore dell'appellante principale;
il fatto che nelle conclusioni venga chiesto l'accoglimento dell'appello di non può spiegare alcun Parte_1 effetto, mancando un appello incidentale.
14 Quanto sopra illustrato vale in ogni caso a smentire le argomentazioni degli appellati suddetti che ricalcano, nella sostanza, quelle dell'appellante.
Appello incidentale . Controparte_6
Sub 1)Omesso riconoscimento delle spese future per assistenza colf.
Il motivo va rigettato.
La giurisprudenza citata a sostegno del preteso diritto di risarcimento non calza in quanto presuppone che si tratti di lavori domestici “in precedenza effettivamente svolti” e che conducano ad una ridotta capacità di lavoro domestico come voce autonoma di danno, mentre nel caso in esame di un tale svolgimento di lavori domestici difetta la prova e il CTU ha ritenuto che il danno biologico accertato sia omnicomprensivo venendo a coprire anche lo svolgimento delle incombenze domestiche.
Non sono spesi argomenti per contestare le risultanze peritali cui si è attenuto il tribunale.
Laddove poi si afferma che questa voce risarcitoria non è stata contestata dalle controparti
“che ne hanno messo in dubbio solo la necessità” altro risultato non si ottiene se non dare atto che la contestazione vi è stata: laddove infatti si ritenga che una voce di danno non sia necessaria, significa che essa è contestata in radice.
L'unico capitolo di prova relativo ai lavori domestici appare formulato in modo generico e non potrebbe esser di giovamento;
ciò si precisa a prescindere dalla circostanza, assorbente, che questo profilo, come si è detto, è già stato valutato in sede di CTU.
Non occorre pertanto addentrarsi nella richiesta risarcitoria in appello, quantificata in un importo decisamente superiore ( e in tal modo inammissibile) rispetto a quella del primo grado.
Sub 2)Omessa liquidazione delle spese peritali in sede giudiziale.
Solo questa censura è condivisa dalla Corte, se non altro in quanto sembra frutto di un mero errore ( vale a dire svista) di quantificazione del primo giudice, visto che in effetti il diritto all'ottenimento di questo rimborso è stato riconosciuto.
Pertanto, sulla scorta del riscontro documentale ( vedi All 6 fatt. 314/2023 in memoria di primo grado 27.03.2024) si ritiene rimborsabile il compenso del CTP nominato dalla parte in sede di CTU, pari ad € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Essendo in potere del giudice effettuare una riduzione di questi compensi ciò viene ora fatto in quanto non si ritiene equo che un consulente di parte debba essere retribuito in misura sproporzionata
15 rispetto al compenso del CTU il quale è chiamato a svolgere, oltretutto, un compito ben piu' gravoso.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza nella misura di quattro quinti, e compensate per il restante quinto, come già disposto dal primo giudice, verificata una parziale - seppur meno rilevante rispetto alla controparte - soccombenza di
[...]
. Esse si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in CP_6 dispositivo. Compensate le spese tra le altre parti nei rispettivi rapporti, ove necessario.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n 28/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello principale proposto avverso le sentenze del tribunale di Trento sez. lavoro n. 7/2023 (pubblicata in data 17.01.2023) e n.81/2024 (pubblicata in data 07.05.2024);
2)in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.81/2024 (pubblicata in data 07.05.2024) condanna
ER , DA , nonché la chiamata CP_1 E_ CP_4 alla rifusione in favore di Controparte_10 [...]
dell'ulteriore somma di € 2.000,00 per spese di CTP in sede di CTU;
CP_6
3)compensate per un quinto le spese di causa tra da un lato e Controparte_6
DA Controparte_1 E_ Parte_4 dall'altro, condanna questi ultimi alla rifusione in favore di
[...] [...]
dei restanti quattro quinti di dette spese, liquidate per il primo grado in € CP_6
19.200,00 e per l'appello in € 18.000,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Daniela Zara;
4)compensa interamente le spese del grado tra le altre parti nei loro rapporti.
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello principale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002
n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 16.01.2025
Pres.est.
16 Dr. Ugo Cingano
17
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Trento Sezione per le CONTROVERSIE DI LAVORO, riunita in composizione collegiale nelle persone dei Signori Magistrati:
Dott. Ugo Cingano Presidente rel.
Dott. Camilla Gattiboni Consigliere
Dot. Marco Vezzani Cons. Aus. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile per le CONTROVERSIE DI LAVORO in grado di appello promossa con ricorso depositato come in atti ed iscritta a ruolo in data 13.06.2024 al n. 28/2024 R.G.
LAVORO promossa con ricorso d.d. 13.06.2024
DA
(P.I. ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 proprio legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Lorenzo
Locatelli del Foro di Padova (C.F.: ) – indirizzo PEC: C.F._1
del Foro di Padova ed elettivamente domiciliata Email_1 presso il suo studio sito in Padova, Galleria Alcide De Gasperi n. 4, giusta mandato telematico in atti.
APPELLANTE
CONTRO
(C.F.: ) nella sua qualità di titolare della Controparte_1 C.F._2 ditta individuale (P.IVA , rappresentato Controparte_2 P.IVA_2
e difeso dall'avv. Maria Emanuela de Abbondi (C.F. ) del Foro di C.F._3
Trento ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Trento (TN), P.ggio Zippel n.
2, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
1 (C.F. in persona del legale rappresentante pro Controparte_3 P.IVA_3 tempore, difesa e rappresentata dagli avv.ti Enrica M.Zanin (cf. del C.F._4
Foro di Belluno e Stefano Frizzi ( ) del Foro di Trento ed elettivamente C.F._5 domiciliata presso lo studio di quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brigata Acqui n.3, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
DA (C.F.: ) rappresentato e difeso degli avv.ti Paolo CP_4 C.F._6
Zaglio (C.F.: del Foro di Belluno e Stefano Frizzi (C.F.: C.F._7
) del Foro di Trento ed elettivamente domiciliato presso lo studio di C.F._5 quest'ultimo sito in Trento (TN), via Brigata Acqui n.3, giusta mandato telematico in atti
CONTRO
(P.IVA e C.F. n persona del Controparte_5 P.IVA_4 procuratore e legale rappresentante pro tempore, difesa e rappresentata dall'avv. Stefano
Cappa ( ) del Foro di Vercelli ed elettivamente domiciliata presso il suo C.F._8 studio sito in Milano (MI), P.tta Guastalla 7, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO
CONTRO
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_6 C.F._9
Daniela Zara (C.F. ) ed elettivamente domiciliato presso il suo studio C.F._10 sito in Treviso, Viale G. Felissent 86/O, giusta mandato telematico in atti
APPELLATO-APPELLANTE INCIDENTALE
OGGETTO: Risarcimento danni da infortunio
Causa ritenuta in decisione sulla base delle seguenti
CONCLUSIONI
DI PARTE APPELLANTE:
MERITO IN VIA DI APPELLO PRINCIPALE: in accoglimento dei motivi del presente gravame e in riforma totale della sentenza non definitiva n. 7/2023 del 17 gennaio 2023 e della sentenza definitiva n. 81/2024 dell'8 maggio 2024 nella causa n. 8/2019 R.G. del
Tribunale di Trento, Sezione del Lavoro, accogliersi le domande tutte come proposte da
2 in primo grado, e quindi nello specifico e fermo Parte_1 quanto sopra:
- in accoglimento del primo motivo del presente gravame si chiede la riforma della sentenza impugnata nella parte in cui pur avendo accertato la sussistenza di profili di responsabilità in capo a ha condannato in via esclusiva, Controparte_2 E_ conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo a favore del signor CP_6
[...]
- in accoglimento del secondo motivo del presente gravame si chiede la riforma della sentenza non definitiva n. 7/2023 del 17 gennaio 2023 nella parte in cui ha accertato la sussistenza di profili di responsabilità in capo a conseguentemente, in E_ accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto della domanda del signor o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
Controparte_6
- in accoglimento del terzo motivo del presente gravame, si chiede la riforma della sentenza n. definitiva 81/2024 dell'8 maggio 2024 nella parte in cui ha riconosciuto, in favore di l'applicazione degli interessi al tasso ex art. 1284, 4 comma, c.c.; Controparte_6 conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
- in accoglimento del quarto motivo del presente gravame, si chiede la riforma della sentenza non definitiva n. 7/2023 del 17 gennaio 2023 in cui ha rigettato la riconosciuto la limitazione della responsabilità LE;
conseguentemente, in accoglimento del presente motivo per le ragioni esposte, si chiede il rigetto o la riduzione dell'importo liquidato in sentenza a tale titolo;
IN OGNI CASO: con rifusione delle spese e competenze legali per entrambi i gradi di giudizio o, quantomeno, con compensazione;
IN VIA ISTRUTTORIA: omissis
DI PARTE APPELLATA TRATTENNERO:
“Tutto ciò premesso la sottoscritta difesa insiste per l'accoglimento delle conclusioni come precisate in memoria di costituzione d.d. 30.11.2024
- In via principale: Rigettarsi l'appello avversario in quanto infondato in fatto e in diritto per i motivi di cui in narrativa con conferma integrale della sentenza di primo grado;
- In via subordinata di merito: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, dell'appello promosso da rigettarsi ogni domanda Parte_1 svolta nei confronti di perchè infondata in fatto ed in diritto i motivi di cui Controparte_1 in narrativa;
3 -Sempre in via subordinata: nella denegata ipotesi di accoglimento, anche parziale, delle domande svolte nei confronti di , accertare e dichiarare la prevalente Controparte_1 responsabilità di in persona del legale rappresentante pro tempore nonché E_ di e di (già in CP_7 Controparte_5 Controparte_8 persona del legale rappresentante e, graduate le rispettive responsabilità, condannare questi ultimi a tenere indenne e/o rivalere di quanto questi dovesse pagare, ex Controparte_1 art.2055 c.c., oltre la quota di sua spettanza, anche per spese;
Si insta per il rigetto dell'appello incidentale svolto da .” Controparte_6
Spese e compensi rifusi oltre 15% spese generali, IVA e CPA come per legge.
In via subordinata istruttoria: omissis.
DI PARTE APPELLATA S.B. PETERLE SPA:
“Richiamate le conclusioni formulate al momento della costituzione (“nell'aderire alle richieste di modifica della sentenza richieste dall'appellante con i motivi primo, secondo e terzo, chiediamo la conferma del riconoscimento del diritto di ad essere tenuta E_ indenne e manlevata da ogni conseguenza economica e patrimoniale che segua alla denegata e qui osteggiata attribuzione della responsabilità per l'infortunio oggetto di causa, in qualunque misura stabilita, da parte di ” ) si chiede inoltre e Parte_1 comunque il rigetto dell'appello incidentale svolto dal ricorrente in prime cure Sig.
con ogni conseguenza anche in ordine alla liquidazione delle spese del Persona_1 grado.
Per l'ipotesi denegata ed inconcessa di accoglimento della domanda, dovrà essere confermata la condanna di alla manleva della Parte_1 E_ assicurata di quando costei sarà chiamata a pagare al Sig. in conseguenza al sinistro CP_6 del 11.8.2016, anche con riferimento a quanto riproposto con l'impugnazione incidentale.
DI PARTE APPELLATA DA BOIT:
“Richiamate le conclusioni formulate al momento della costituzione (“si conclude per l'accoglimento del primo, secondo e terzo motivo di impugnazione proposti da Pt_1
) si chiede anche il rigetto dell'appello incidentale svolto dal ricorrente in prime cure
[...]
Sig. con ogni conseguenza anche in ordine alla liquidazione delle spese Persona_1 del grado.
DI PARTE APPELLATA : Controparte_5
IN VIA PRINCIPALE: accertare e dichiarare che il capo della sentenza che ha escluso la responsabilità della non è stato impugnato e che pertanto quel Controparte_5
4 capo è passato in giudicato;
in ogni caso: - dichiarare improcedibile e/o inammissibile, o comunque infondata, la domanda svolta in via subordinata dall'appellato Controparte_1 verso e ogni altra domanda che dovesse essere svolta da altri appellati, anche in via CP_5 di appello incidentale, e quindi respingerle;
- confermare le sentenze del Tribunale di Trento n. 7/2023 e 81/2024 nella parte in cui esse hanno accertato che non è responsabile dell'infortunio occorso Controparte_5 al sig. e che nulla deve ad alcuna parte;
CP_6
IN VIA SUBORDINATA, nel caso in cui si ritenesse procedibile/ammissibile e fondata la domanda subordinata svolta dall'appellato , condannare Controparte_1 E_
a tenere anlevata e indenne da ogni conseguenza pregiudizievole derivante dal
[...] CP_5 processo e quindi a rifondere ogni importo che essa fosse condannata a pagare, ivi comprese le eventuali spese di lite.
-respingersi le istanze istruttorie avversarie perché inammissibili (superflue, irrilevanti).
Con vittoria di compensi e spese del giudizio
DI PARTE APPELLATA- APPELLANTE INCIDENTALE OLIVARI:
Si chiede il rigetto dell'appello principale promosso da compagnia assicuratrice Parte_1 di con accoglimento dell'appello incidentale per le ragioni già esposte in Pt_2 E_ comparsa di costituzione.
Spese di lite rifuse anche per il secondo grado con distrazione a favore del sottoscritto procuratore antistatario”
FATTO
Il ricorrente , con ricorso al GDL del tribunale di Trento, proponeva Controparte_6 nei confronti dei convenuti , titolare della ditta individuale Emmeti, Controparte_1
SB PETERLE s.r.l., (legale rappresentante della ma anche CP_7 Pt_2 responsabile della sicurezza in cantiere) e domanda di Controparte_5 risarcimento del danno non patrimoniale (danno biologico temporaneo, danno biologico permanente del 30/32% oltre a personalizzazione del 28%, detratto l'indennizzo in capitale del danno biologico, incidenza della lesione sulla capacità lavorativa) e di altri danni patrimoniali emergenti.
Esponeva:
-di aver lavorato alle dipendenze del convenuto , titolare della ditta Controparte_1 individuale in esecuzione di un contratto a tempo determinato (dall'1.3. al CP_2
31.8.2016) e pieno, con inquadramento nella categoria di operaio metallurgico di sesto livello CCNL Metalmeccanici Artigiani;
-di essere rimasto vittima, in data 11.8.2016, di un infortunio, mentre stava svolgendo la
5 propria prestazione lavorativa presso un cantiere aperto dalla società G.B. PETERLE s.r.l. , quale appaltatore, presso la società (ora CP_8 Controparte_8 [...]
, quale committente, nel mentre di poi era stato stipulato un altro Controparte_5 contratto di subappalto tra la predetta e , per l'esecuzione del Pt_2 Controparte_1 medesimo lavoro presso il cantiere della committente.
Quanto alla dinamica, piu' nel dettaglio, così veniva descritto l'evento:
-il giorno del sinistro egli stava partecipando, unitamente a e , Persona_2 _9 dipendenti di (il primo con mansioni di capo squadra), e a E_ [...]
(altro dipendente della ditta subappaltatrice ), a lavori Per_3 Controparte_2 consistenti nello svolgimento di un intervento funzionale alla manutenzione della macchina ribobinatrice RS 29 marca RI (fotografia n.1 e 2 all. alla relazione UOPSAL del
21.2.2017 in atti penali), situata presso lo stabilimento in Condino della società
[...]
(ora e consistente nello smontaggio Controparte_8 Controparte_5 di tre rulli/cilindri (i quali poi sarebbero stati prelevati da un'azienda terza per procedere alla loro manutenzione);
-detto intervento si era svolto nelle seguenti fasi:
a) posizionamento di quattro travetti in legno (vi è anche prova documentale: fotografie doc.
8, 9 e 11 stesso fascicolo) sui rulli gialli alla base (vi è anche prova documentale: fotografie
8, 9 e 11 stesso fascicolo), al fine di favorire la collocazione sopra di essi del rullo cavaliere blu (vi è anche prova documentale: fotografie 8, 9, 10 e 11 stesso fascicolo);
b) abbassamento della trave del rullo cavaliere blu fino al suo appoggio sopra i suddetti travetti in legno;
c) posizionamento di quattro cunei (foto 10 dello stesso fascicolo) per la messa in sicurezza del rullo cavaliere blu una volta appoggiato sui travetti in legno collocati sopra i rulli gialli alla base;
-completato l'intervento, il ricorrente e , mentre Controparte_6 _9 erano intenti a rimuovere il tappeto sottostante alla macchina ribobinatrice RS 29 (foto 7, 8,
9 e 11 stesso fascicolo), venivano investiti dal rullo cavaliere blu che, muovendosi dalla posizione in cui era stato in precedenza collocato (ossia appoggiato sui travetti in legno collocati sopra i rulli gialli alla base), stava cadendo a terra, come in effetti poi avvenuto.
Ad avviso del ricorrente l'evento infortunistico era da ritenersi eziologicamente collegato alle condotte tenute dall'apparente datore e dall'apparente subappaltante Controparte_1
(ma effettiva utilizzatrice) i quali erano incorsi in varie violazioni di E_ legge:
1) art. 28 co.2, lett. a) d.lgs, 81/2008 per inadeguata valutazione dei rischi;
2)art. 71 co.3, in relazione al punto 1.2 dell'all. VI d.lgs 81/2008, non avevano adottato
6 adeguate misure tecniche ed organizzative atte a ridurre al minimo i rischi connessi alle operazioni di smontaggio;
3) art. 63 co.1 d.lgs 81/2008, in combinato disposto con l'art.64 stesso d.lgs.,per predisposizione di un luogo di lavoro non conforme ai requisiti normativi;
4)art. 36 co.2 e dell'art. 37 co.1 lett. b) d.lgs. 81/2008, per non aver provveduto a formare e a istruire adeguatamente il lavoratore sui rischi specifici;
5) art. 26 d.lgs. 81/2008, per omesso coordinamento con l'impresa committente al fine di garantire la sicurezza delle operazioni.
Si annota che analoga domanda risarcitoria veniva proposta dall' altro lavoratore, _9
, rimasto infortunato nella medesima circostanza, che dava luogo a distinta causa tra
[...] le stesse parti e decisa con altre sentenze ( non definitiva e definitiva).
Si costituivano ritualmente tutte le parti convenute che insistevano, con varie argomentazioni, per il rigetto della domanda. chiedeva di chiamare in causa la propria assicuratrice che pure si E_ Parte_1 costituiva contestando nel merito la domanda di parte ricorrente.
All'esito dell'istruttoria, nel corso della quale si procedeva all'audizione di testi, veniva pronunciata sentenza con la quale il tribunale accoglieva la domanda attorea condannando in solido , e al risarcimento dei danni subiti dal CP_1 E_ CP_7 lavoratore, e riconoscendo il diritto della ad essere manlevata da Pt_2 Parte_1 emettendo dapprima una sentenza non definitiva sull'an ( n. 7/2023 pubblicata in data
17.01.2023) e successivamente una sentenza definitiva sul quantum ( n. 81/2024 pubblicata in data 08.05.2024).
Solo appellava le dette sentenze ( avendo ritualmente formulato riserva di Parte_1 appello all'esito della sentenza non definitiva) al fine di ottenerne pronuncia di parziale riforma.
Si costituivano tutte le parti appellate. che chiedevano il rigetto dell'impugnazione salvo
[...]
in proprio e che concludevano aderendo all'appello. CP_7 E_
Solo proponeva appello incidentale. Controparte_6
Indi la causa era assegnata a sentenza e decisa – previo scambio di memorie autorizzate - come da dispositivo del quale era data pubblica lettura e disposta la pubblicazione in via telematica il giorno stesso dell'udienza.
MOTIVI
Si premette che la Corte, con la presente motivazione, farà applicazione del disposto di cui agli artt. 132 cpc e .118 disp. Att. Cpc nonchè del principio secondo cui “Al fine di assolvere
l'onere di adeguatezza della motivazione, il giudice di appello non è tenuto ad esaminare tutte le allegazioni delle parti, essendo necessario e sufficiente che egli esponga
7 concisamente le ragioni della decisione, così da doversi ritenere implicitamente rigettate le argomentazioni logicamente incompatibili con esse”: cass.3126/21.
Seguendo l'ordine espositivo dell'atto d'appello osserva la Corte quanto segue.
Appello Reale contro la sentenza non definitiva n. 7/2023. Pt_1
Sub 1) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116 c.p.c., degli artt. 1218, 1223,
1228, 2043, 2055, 2049 e 2697 c.c., 40 e 41 c.p. nella parte in cui ha ritenuto che nel rapporto interno tra condebitori solidali la responsabilità dell'infortunio deve essere attribuita integralmente alla società G.B. PETERLE s.r.l..
L'appellante, dopo aver dedicato le prime due pagine e, a seguire, anche la terza, alla trascrizione delle parti di motivazione censurate, si duole semplicemente e genericamente, vale a dire senza validi argomenti giuridicamente apprezzabili, del fatto che il giudice abbia riconosciuto “l'esclusiva responsabilità della e condannato quest'ultima E_ all'integrale risarcimento dei danni” allorquando ciò non solo non collima con l'intestazione del motivo, ma nemmeno con il contenuto e il dispositivo della sentenza, in cui la pronuncia di condanna è stata emessa nei confronti, solidalmente, di due soggetti : e E_
. Controparte_1
Della attribuzione di responsabilità esclusiva in capo alla pronuncia limitata ad E_ esplicare i suoi effetti nei rapporti interni con il codebitore LE , si inizia a CP_1 parlare soltanto a pg. 4 dell'appello.
Si ha modo di ritenere che tema una iniziativa risarcitoria del soggetto Parte_1 danneggiato per l'intero credito, sebbene peraltro sia salvo il diritto di esperire azione in rivalsa.
Da questo punto in poi, tuttavia, la narrativa si sviluppa in mere asserzioni difensive volte ad escludere questa esclusiva responsabilità in capo alla , senza tuttavia tralasciare Pt_2 una certa confusione espositiva, come avviene ad es. a metà di pg., 15 “si chiede la modifica della sentenza nella parte in cui…..ha riconosciuto l'esclusiva responsabilità di e E_ condannato quest'ultima all'integrale risarcimento del danno”.
L'appello deve essere ritenuto sostanzialmente inammissibile e comunque infondato.
Inammissibile in quanto generico, non dettagliato nella esposizione e nella illustrazione degli errori di diritto o di fatto in cui potrebbe esser incorso il primo giudice in guisa da poter esser connesso alle norme indicate nella intestazione e delle quali si assume la violazione.
8 Ed anche perché l'esposizione risulta alquanto criptica, laddove si esprimono considerazioni, sempre estremamente generiche, che vedono come protagonisti un
“appaltatore” e un “appaltante”, che poi sembra diventare un “committente”, senza indicarne i soggetti ( individuazione quanto mai necessaria nel contesto).
Non si comprende a quali soggetti si voglia fare riferimento: in sentenza, infatti ( a pg. 20),
i ruoli – sulla cui qualificazione difetta qualunque appello – sono ben delineati: Pt_2
“appaltatrice” nei rapporti con , che è quindi la committente principale;
CP_8 Pt_2 quale “subappaltante” nei rapporti con quale “subappaltatore”. CP_1 CP_2
A questi concetti di subappaltante e subappaltatore non vi è alcun riferimento.
In un solo punto si annota un riferimento specifico a ed ma con una E_ CP_2 asserzione che volge chiaramente a svantaggio della tesi propugnata: infatti viene richiamato l'art. 2 del contratto di subappalto nel quale è scritto che i lavoratori delle due aziende debbano attenersi “alle disposizioni ed ordini di servizio della direzione di cantiere della appaltatrice”, la quale è , come si è appena precisato visto che i termini hanno una precisa connotazione giuridica, E_
E' pertanto evidente, contrariamente a quanto sembra affermare l'appellante, che nel momento in cui i lavoratori debbano attenersi a disposizioni e ordini di servizio di un soggetto, questi sia direttamente tenuto anche a conformare l'attività dei prestatori a precise direttive di sicurezza e piu' in generale a fornire indicazioni sulle modalità di espletamento dell'attività e, proprio laddove si legge che “ non è emerso che siano stati imposti direttamente ai dipendenti dell'appaltatore [ direttive specifiche” altro non si fa E_ che confermare la correttezza della decisione.
Orbene, considerato che l'appellante non motiva in alcun modo “ l'erroneo punto di partenza che vi fosse una interposizione di mano d'opera”, al quale la sentenza dedica ben 7 pagine ( da pg 12 a pg. 18) e successive 5 pagine ( da 19 a 23) di argomenti supportati da norme specifiche e da adeguata giurisprudenza, non resta che rigettare il motivo.
Sub 2) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 116 c.p.c., degli artt. 2087 c.c., 40
e 41 c.p. e del d.lgs. n. 81 del 2008 nella parte in cui ha ritenuto sussistente una responsabilità di dell'infortunio. E_
Si impugna, nella sua integrità, la parte della sentenza relativa al punto E).
La inconsistenza di questo motivo, oltre che esser singolarmente evidenziata da una certa disattenzione espositiva (Si chiede, quindi, la modifica della sentenza sia nella parte in cui ha riconosciuto la sussistenza di profili di colpa in capo ai sanitari che a vario titolo ebbero ad occuparsi della paziente, sia nella parte in cui ha ritenuto sussistente un nesso di causa
9 tra le condotte contestate e l'evento morte e, di conseguenza, condannato la struttura al risarcimento dei danni richiesti dagli attori, pg. 19 appello), emerge ancora una volta dalla genericità della narrazione.
Ad es. allorquando si nega la possibilità di una predisposizione delle varie fasi di smontaggio
“ per le numerose variabili”, quali esse possano essere non è specificato, che si presentano nel procedere dei lavori;
ovvero laddove si afferma che “la sequenza delle diverse fasi era necessitata dalla condizione in cui si trovava la bobinatrice”, senza chiarire quelle fosse detta
“condizione”.
Decisamente non condivisibile è l'affermare non esservi prova che, con la predisposizione di un documento scritto sulle fasi di smontaggio ( documento prescritto da precisa norma di legge non messa in discussione, art. 71 co. 3 dlgs 81/2008 e all. VI ), il rullo non sarebbe caduto.
Pare alla Corte -pacifico essendo che nessun documento scritto è stata redatto- che anche un non addetto al settore possa agevolmente rendersi conto, usando un minimo di diligenza ( o normale diligenza), che appoggiare un rullo del peso di 2.500 kg sopra altri rulli mobili non sia un'operazione tanto sicura e che quindi un'operazione così delicata richieda precise indicazioni operative.
Il fatto è che l'appellante travisa le risultanze di causa insistendo, contrariamente a quanto emerso in sede ispettiva ( e la competenza degli ispettori del lavoro appare così chiara da non richiedere alcuna perizia in merito), sul fatto che i rulli di appoggio avessero una azione frenante pur in assenza di corrente elettrica, essendo emerso il contrario.
Anzi la stessa esposizione di pg. 18 dell'appello è tanto contraddittoria quanto incomprensibile (sottolineatura dell'estensore):
L'affermazione muove da un'erronea valutazione del meccanismo che governa
l'elettrofreno e che va smentita prendendo proprio le mosse dal contenuto delle dichiarazioni rese dall'Ispettore del lavoro il quale ebbe a dichiarare:” Per_4 preciso in proposito che fino a quando la macchina è in tensione elettrica i rulli sono governati dai dispositivi della macchina, nel senso che si muovono qualora l'operatore lo disponga;
in caso contrario rimangono fermi grazie ad un elettrofreno. se la macchina viene scollegata dalla rete elettrica, si produce come effetto immediato la libertà dei rulli, dato che viene meno il funzionamento dell'elettrofreno. in definitiva,
l'elettrofreno opera sempre e viene disattivato solo quando l'operatore disponga la mobilitazione dei rulli.”
Se, dunque, l'elettrofreno è un dispositivo che comunque blocca la mobilità dell'albero motore quando non vi è alimentazione elettrica, è chiaro indice dell'errore in cui è incorsa la sentenza d'appello dichiarare che la mancanza della corrente elettrica ha reso mobili i
10 rulli gialli di base.
In definitiva, nessuno dei dipendenti di ha tenuto alcuna condotta illecita;
la E_ macchina sulla quale si eseguiva l'intervento era stata posta nella condizione prescritta per non generare pericolo a nessuno degli operatori impiegati;
quello che è accaduto ai rulli, regolarmente bloccati dall'elettrofreno al momento della disalimentazione della macchina, non era prevedibile.
Gli argomenti sono scoordinati dai riscontri.
L'elettrofreno senza corrente elettrica non funziona e i rulli sono mobili.
Quindi il fatto che l'operazione sia stata effettuata secondo una “procedura consolidata” , altro non fa che attestarne la inadeguatezza, essendo ovviamente irrilevante che in precedenti occasioni - per fortuna- nulla sia successo, ed altrettanto irrilevanti essendo le modalità di carico del pezzo di cui al doc. 24.
Anche il preventivo blocco con cunei di legno dei rulli ( gialli) di appoggio ( il che a sua volta attesta che in assenza di corrente questi erano mobili) non esime da responsabilità, tant'è che detti rulli si sono mossi facendo cadere quello blu.
Appello contro la sentenza definitiva n. 81/2024.
Sub 3) Violazione, tra gli altri, degli artt. 112, 113 c.p.c., 1224, 1284 c.c. nella parte in cui ha condannato al pagamento degli interessi al tasso E_ ex art. 1284, comma 4, c.c.
Ritiene la Corte di confermare l'orientamento di cui alla decisione impugnata.
Il motivo è totalmente incentrato su un orientamento giurisprudenziale effettivamente ricorrente.
Tuttavia si ritiene che quello adottato in sentenza sia piu' consono alla tutela dei diritti nell'ambito del processo del lavoro.
Non è un caso che, infatti, l'art. 429 cpc preveda che il giudice “quando pronuncia sentenza di condanna al pagamento di somme di denaro per crediti di lavoro ( il risarcimento del danno per infortunio sul lavoro è un credito di lavoro) deve determinare, oltre gli interessi nella misura legale, il maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito, condannando al pagamento della somma relativa con decorrenza dal giorno della maturazione del diritto”.
Cosiccome pare corretto non trascurare il rilievo espresso dalla S.C. ( cass. 61/2023) : Il saggio di interessi di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., non è applicabile alle sole obbligazioni di fonte contrattuale, ma anche a quelle nascenti da fatto illecito o da altro fatto o atto
11 idoneo a produrle, valendo la clausola di salvezza iniziale (che rimette alle parti la possibilità di determinarne la misura), come tale volto ad escludere il carattere imperativo e inderogabile della disposizione e non già a delimitarne il campo d'applicazione dato che, allorquando l'art. 1284 CC disciplina il tasso degli interessi, legale o convenzionale che sia, non fa alcuna distinzione tra le varie categorie di obbligazioni.
Siccome in detta decisione si è affrontato anche il diverso orientamento di precedenti decisioni cui fa riferimento parte appellante, si ritiene opportuno, esprimendo adesione a tale pronuncia, riportarne una parte saliente della motivazione che viene così ad integrare la presente sentenza.
Depone nel senso indicato, in primo luogo, la sua stessa ratio. L'art. 1284, comma 4, c.c., è stato introdotto al fine di contenere gli effetti negativi della durata dei processi civili, riducendo il vantaggio, per il debitore convenuto in giudizio, derivante dalla lunga durata del processo, attraverso la previsione di un tasso di interesse più elevato di quello ordinario, dal momento della pendenza della lite: si tratta evidentemente di una disposizione (lato sensu “deflattiva” del contenzioso giudiziario), che ha lo scopo di scoraggiare l'inadempimento e rendere svantaggioso il ricorso ad inutile litigiosità, scopo che prescinde dalla natura dell'obbligazione dedotta in giudizio e che si pone in identici termini per le obbligazioni derivanti da rapporti contrattuali come per tutte le altre. Nel medesimo senso depongono, inoltre, sia la circostanza che si tratta di una disposizione inserita nell'art. 1284 c.c., intitolato «saggio degli interessi», cioè nell'articolo del codice civile che disciplina in linea generale, per tutte le obbligazioni, il tasso legale degli interessi, sia il rilievo che tale articolo non contiene alcuna espressa limitazione di applicabilità delle sue disposizioni a solo alcune categorie di obbligazioni.
3. Nella decisione impugnata viene richiamato un indirizzo di questa stessa Corte, secondo il quale
«la norma di cui all'art. 1284, comma 4, c.c. disciplina il saggio degli interessi legali – e come tali dovuti automaticamente senza necessità di appo sita precisazione del loro saggio in sentenza – applicato a seguito d'avvio di lite sia giudiziale che arbitrale però in correlazione ad obbligazione pecuniaria che trova la sua fonte in un contratto stipulato tra le parti, anche se afferente ad obbligo restitutorio». Si tratta di un indirizzo che si è formato, in verità, in alcuni precedenti di legittimità relativi alla speciale obbligazione indennitaria gravante sullo Stato in caso di eccessiva durata di un procedimento giudiziale, ai sensi della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo ed alla legge n. 89 del 2001 (cfr., in particolare: Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28409 del 07/11/2018,
Rv. 651183 – 01; conf.: Sez. 2, Ordinanza n. 8289 del 25/03/2019; Sez. 2, Ordinanza n. 8050 del
21/03/2019; Sez. 2, Sentenza n. 14512 del 09/05/2022, Rv. 664788 – 01).
3.1 Il Collegio non ritiene, in realtà, che possa condividersi l'argomento logico-giuridico posto a fondamento di tale indirizzo e cioè l'osservazione per cui l'incipit della disposizione di cui all'art. 1284, comma 4, c.c., avrebbe «la funzione di delimitazione dell'ambito di applicabilità della norma correlandola ad un ben determinato tipo di obbligazioni pecuniarie ossia quelle che trovano la loro fonte genetica nel contratto» in quanto essa «apparirebbe altrimenti inutile ripetizione della compiuta disciplina in tema di danni da
12 inadempimento nelle obbligazioni pecuniarie portata nell'art. 1224 c.c., che opera richiamo all'uopo agli interessi legali ed espressamente prevede il rispetto del saggio d'interesse superiore a quello legale pattuito dalle parti».
Anche riconoscendo alla norma in esame il carattere generale immediatamente desumibile dalla sua collocazione sistematica e dalla sua ratio e, quindi, ritenendola applicabile alle obbligazioni di ogni natura, tanto se derivanti da contratti o negozi giuridici, quanto se derivanti da fatti illeciti o altri fatti
o atti idonei a produrle, il riferimento ad un possibile diverso accordo tra le parti, con prevalenza sul suo dettato, ha comunque un senso ed un concreto significato normativo, onde esso non pare potersi ritenere affatto una superflua ripetizione del disposto dell'art. 1224 c.c.. 3.1.1 In primo luogo, si deve tenere conto del fatto che le previsioni di cui all'art. 1224 c.c. hanno ad oggetto il tasso di mora nelle obbligazioni pecuniarie, cioè il tasso di interessi applicabile, in tale categoria di obbligazioni, dal giorno della mora (che può ovviamente essere anteriore a quello di inizio del processo), mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., riguarda invece solo il tasso degli interessi di mora per il periodo successivo all'inizio del processo: le due disposizioni hanno, quindi, un campo di applicazione differente, il che esclude che possano essere una la duplicazione dell'altra. Basti considerare che, se le parti avessero previsto un tasso di interesse di mora superiore al tasso legale ordinario (cioè a quello dell'art. 1284, comma 1, c.c.), ma inferiore a quello cd. commerciale, in mancanza della clausola di salvezza prevista nella parte iniziale dell'art. 1284, comma 4, c.c., dovrebbe operare quello fissato dalle parti per il periodo di mora anteriore al processo e, poi, quello dell'art. 1284, comma 4, c.c., per il periodo del processo: in base all'incipit dell'art. 1284, comma 4,
c.c., invece, se vi è un accordo delle parti sul tasso di mora, va applicato tale tasso, anche dopo
l'inizio del pro cesso.
3.1.2 D'altra parte, trattandosi di norme con campi di applicazione differenti
(come già osservato, l'art. 1224 c.c. disciplina il tasso degli interessi dal giorno della mora, anche se anteriore all'inizio del processo, mentre l'art. 1284, comma 4, c.c., quello del solo periodo successivo all'inizio del processo), deve ritenersi comunque ragionevole che nell'art. 1284, com ma 4, c.c., si sia inteso specificare e ribadire espressamente (con riguardo al suo specifico campo di applicazione) che la volontà delle parti in ordine alla determinazione del tasso degli interessi di mora prevale sul tasso legale di regola previsto per il periodo di tempo successivo all'inizio del processo, senza che questo debba necessariamente intendersi come un riferimento ad un particolare e limitato campo di applicazione della disposizione, idoneo a circoscriverne non solo i presupposti, ma soprattutto lo stesso ambito.
3.1.3 Infine, e in ogni caso, anche per le obbligazioni che nascono da fatto illecito o da altro fatto o atto idoneo a produrle, nulla esclude che le parti stabiliscano, con una apposita convenzione tra loro (eventualmente successiva al sorgere dell'obbligazione non derivante da rapporto contrattuale, ed eventualmente anteriore al processo), un tasso degli interessi di mora diverso da quello legale “ordinario” di cui all'art. 1284 c.c.: quindi, il riferimento alla possibilità di un diverso accordo tra le parti, contenuto nell'art. 1284, comma 4, c.c., implica certamente che tale ultima disposizione non può ritenersi di carattere imperativo e inderogabile, ma non è invece assolutamente da ritenere indice dell'intenzione del legislatore di delimitare il suo campo di applicazione e, tanto meno, un argomento a sostegno della tesi per cui tale campo di applicazione
13 debba intendersi limitato alle sole obbligazioni di fonte negoziale.
Sub 4) Violazione, tra gli altri, degli artt. 1341, 1916, 1917, 2055 c.c. nella parte in cui ha condannato società oltre la quota di responsabilità della Parte_1 propria assicurata.
La censura sembra ignorare che il tribunale , pur nella ripartizione in egual misura della responsabilità tra i due soggetti convenuti rispetto alla posizione del ricorrente creditore, ha ritenuto, solo all'interno del vincolo LE, la responsabilità piena della , cioè del Pt_2 soggetto assicurato: il richiamo alla clausola limitativa del risarcimento appare pertanto fuori luogo cioè non pertinente.
Già con la disamina dei motivi precedenti si è ritenuto di confermare la decisione sul punto.
Questa considerazione si ritiene assorbente.
Ad ogni modo non può esser trascurato che il giudice di legittimità si è pronunciato statuendo che in tema di assicurazione della responsabilità civile, nel caso in cui
l'assicurato sia responsabile in solido con altro soggetto, l'obbligo indennitario dell'assicuratore nei confronti dell'assicurato, nei limiti del massimale, non è riferibile alla sola quota di responsabilità dell'assicurato operante ai fini della ripartizione della responsabilità tra i condebitori solidali, ma concerne l'intera obbligazione dell'assicurato nei confronti del terzo danneggiato, ivi compresa quella relativa alle spese processuali cui
l'assicurato, in solido con il coobbligato, venga condannato in favore del danneggiato vittorioso, solo in tal modo risultando attuata - attraverso la conformazione della garanzia sulla obbligazione - la funzione del contratto di assicurazione della responsabilità civile di liberare il patrimonio dell'assicurato dall'obbligazione di risarcimento, ferma restando la surroga dell'assicuratore, ex art. 1203, n. 3, cod. civ., nel diritto di regresso dell'assicurato nei confronti del corresponsabile, obbligato LE. Cass. 20322/2012, al pari di Cass.
8686/2012.
Il principio è stato di recente ribadito negli stessi termini da Cass. 17656/2023.
Memoria difensiva di CP_7 Parte_3
Gli argomenti illustrati da questi soggetti appellati non richiedono una specifica disamina in quanto sono esposti “ad adiuvandum” a favore dell'appellante principale;
il fatto che nelle conclusioni venga chiesto l'accoglimento dell'appello di non può spiegare alcun Parte_1 effetto, mancando un appello incidentale.
14 Quanto sopra illustrato vale in ogni caso a smentire le argomentazioni degli appellati suddetti che ricalcano, nella sostanza, quelle dell'appellante.
Appello incidentale . Controparte_6
Sub 1)Omesso riconoscimento delle spese future per assistenza colf.
Il motivo va rigettato.
La giurisprudenza citata a sostegno del preteso diritto di risarcimento non calza in quanto presuppone che si tratti di lavori domestici “in precedenza effettivamente svolti” e che conducano ad una ridotta capacità di lavoro domestico come voce autonoma di danno, mentre nel caso in esame di un tale svolgimento di lavori domestici difetta la prova e il CTU ha ritenuto che il danno biologico accertato sia omnicomprensivo venendo a coprire anche lo svolgimento delle incombenze domestiche.
Non sono spesi argomenti per contestare le risultanze peritali cui si è attenuto il tribunale.
Laddove poi si afferma che questa voce risarcitoria non è stata contestata dalle controparti
“che ne hanno messo in dubbio solo la necessità” altro risultato non si ottiene se non dare atto che la contestazione vi è stata: laddove infatti si ritenga che una voce di danno non sia necessaria, significa che essa è contestata in radice.
L'unico capitolo di prova relativo ai lavori domestici appare formulato in modo generico e non potrebbe esser di giovamento;
ciò si precisa a prescindere dalla circostanza, assorbente, che questo profilo, come si è detto, è già stato valutato in sede di CTU.
Non occorre pertanto addentrarsi nella richiesta risarcitoria in appello, quantificata in un importo decisamente superiore ( e in tal modo inammissibile) rispetto a quella del primo grado.
Sub 2)Omessa liquidazione delle spese peritali in sede giudiziale.
Solo questa censura è condivisa dalla Corte, se non altro in quanto sembra frutto di un mero errore ( vale a dire svista) di quantificazione del primo giudice, visto che in effetti il diritto all'ottenimento di questo rimborso è stato riconosciuto.
Pertanto, sulla scorta del riscontro documentale ( vedi All 6 fatt. 314/2023 in memoria di primo grado 27.03.2024) si ritiene rimborsabile il compenso del CTP nominato dalla parte in sede di CTU, pari ad € 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti. Essendo in potere del giudice effettuare una riduzione di questi compensi ciò viene ora fatto in quanto non si ritiene equo che un consulente di parte debba essere retribuito in misura sproporzionata
15 rispetto al compenso del CTU il quale è chiamato a svolgere, oltretutto, un compito ben piu' gravoso.
SPESE DI CAUSA.
Quanto alle spese di causa di causa si ritiene che esse debbano essere poste a carico dell'appellante, secondo le regole della soccombenza nella misura di quattro quinti, e compensate per il restante quinto, come già disposto dal primo giudice, verificata una parziale - seppur meno rilevante rispetto alla controparte - soccombenza di
[...]
. Esse si liquidano (in base al decreto Min. 10.3.14 e tabelle allegate) come in CP_6 dispositivo. Compensate le spese tra le altre parti nei rispettivi rapporti, ove necessario.
Si dà atto che, essendo stato integralmente rigettato l'appello, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002 n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
p.q.m.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa civile n 28/2024 RG LAV, così provvede:
1)rigetta l'appello principale proposto avverso le sentenze del tribunale di Trento sez. lavoro n. 7/2023 (pubblicata in data 17.01.2023) e n.81/2024 (pubblicata in data 07.05.2024);
2)in parziale accoglimento dell'appello incidentale e in parziale riforma della sentenza del tribunale di Trento sez. lavoro n.81/2024 (pubblicata in data 07.05.2024) condanna
ER , DA , nonché la chiamata CP_1 E_ CP_4 alla rifusione in favore di Controparte_10 [...]
dell'ulteriore somma di € 2.000,00 per spese di CTP in sede di CTU;
CP_6
3)compensate per un quinto le spese di causa tra da un lato e Controparte_6
DA Controparte_1 E_ Parte_4 dall'altro, condanna questi ultimi alla rifusione in favore di
[...] [...]
dei restanti quattro quinti di dette spese, liquidate per il primo grado in € CP_6
19.200,00 e per l'appello in € 18.000,00 , oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con distrazione a favore dell'avv. Daniela Zara;
4)compensa interamente le spese del grado tra le altre parti nei loro rapporti.
Si dà atto che , essendo stato rigettato l'appello principale, sussistono i presupposti per l'imposizione di un ulteriore importo a mente dell'art. 13, comma 1 quater, DPR 30.5.2002
n. 115 come introdotto dalla legge n. 228/2012.
Trento 16.01.2025
Pres.est.
16 Dr. Ugo Cingano
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