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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 09/01/2025, n. 21 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 21 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N.R.G. 7892/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 7892/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI: C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VIVINO TATIANA RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “l'autorità giudiziaria in epigrafe indicato voglia accogliere le seguenti conclusioni nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento Cat. A12/2024/Imm/1Sez./AD del 30 / 0 4 //20 2 4 , della Questura di previo parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento CP_1 della protezione internazionale di Bologna, presso la Prefettura di Bologna, con il quale è stato deciso di rigettare la richiesta di rilascio del permesso “per protezione speciale” ai sensi dell'art 19 D.Lgs. 286/1998, in ragione dell'art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 130/2020 , a favore del ricorrente e dichiarare il diritto del ricorrente al suddetto rilascio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per il rilascio del permesso “per protezione speciale”, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Costituzione.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito dichiarare la nullità del ricorso, per mancato rispetto dei termini a comparire.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 31/05/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto alla protezione speciale negatogli con provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificatogli il 06/05/2024, in seguito a sua istanza in data 11/11/2022.
2. Il provvedimento si fonda sul parere negativo della Commissione Territoriale, che ha rilevato che il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale (ID Vestanet UD0007464) in data 14/04/2018, dinanzi alla Commissione Territoriale di Trieste – Sezione di Udine, conclusasi con un rigetto in data 11/07/2019; aveva quindi presentato una nuova domanda presso la Questura di Como (ID CO0007092), risultando poi irreperibile e rinunciando in seguito alla procedura. Successivamente, in merito alla richiesta oggetto dell'attuale procedimento, ha affermato che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/1998 e, pertanto, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (“nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove a supporto di un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante – il richiedente, in Italia da aprile 2018, ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale solo ad aprile 2022, non ha dimostrato di essere economicamente indipendente, avendo prodotto i redditi solo per gli ultimi 6 mesi, né di avere una situazione di autonomia e stabilità abitativa”).
Par
3.1. Nel ricorso il Sig. ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, in particolare nell'accezione di domicilio e vita lavorativa.
3.2. In data 07/06/2024 il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione delle parti.
3.3. In data 15/10/2024, il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_2
Stato.
3.4. All'udienza di comparizione delle parti del 23/12/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 7 anni;
lavoro per lo stesso datore di lavoro da tre anni;
adesso mi ha rinnovato il contratto credo per alcuni mesi come ha fatto di solito. Voleva un permesso di soggiorno ma alla fine si è convinto a rinnovarmelo. Esibisco anche l'ultima busta paga che il mio difensore oggi pomeriggio produrrà sul fascicolo telematico. Vivo a Castelnuovo Monti in affitto. Ho fatto la domanda di protezione speciale l'11 novembre 2022.”. Alla medesima udienza, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3.5. Nello stesso giorno il difensore ha depositato l'ultima busta paga intestata al ricorrente.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011. 4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio CP_1 del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effetti vità dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
4.8. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle Per_2 why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
4.9. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il ricorrente ha lavorato dal 13/04/2022 al 12/08/2022 per la società “Relizont – S.p.A.”, ottenendo un compenso complessivo pari a € 4.209 (v. estratto conto Par previdenziale). Successivamente, a partire dal 29/08/2022, il Sig. ha lavorato per la “S.r.l. Termomeccanica G.L.”, con un contratto part-time in scadenza al 05/07/2024 (e prorogato fino al 20/12/2024), con la qualifica di saldatore a punti (cfr. comunicazione obbligatoria UNILAV e proroga); in virtù di tale rapporto il ricorrente ha percepito un compenso pari a € 14.854 nei mesi del 2023 (come da estratto e, in riferimento all'anno 2024, una retribuzione mensile media superiore ad € 900 CP_3
(netti) fino a giugno e a partire da luglio di circa € 1.100 (v. buste paga relative all'anno 2024).
4.10. Inoltre, va considerato, come ulteriore elemento a favore della sua integrazione in Italia, che il ricorrente ha frequentato un corso di lingua durante il periodo in cui è stato ospitato dal centro di accoglienza “ex caserma Cavarzerani” di Udine (v. attestato di frequenza) e ha dato prova di conoscere la lingua italiana nel corso del giudizio.
4.11. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_3 Per_4 Per_5
. Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che l'interessato patirebbe un rilevante pregiudizio per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine;
ciò induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.3. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza dinanzi alla Questura l'11/11/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 , co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 23/12/2024.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI BOLOGNA
Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera Circolazione dei Cittadini dell'UE
* * * Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Luca Minniti Presidente dott. Angela Baraldi Giudice rel. dott. Emanuela Romano Giudice all'esito della camera di consiglio del 23/12/2024 nel procedimento iscritto al n.r.g. 7892/2024, promosso da:
, nato in [...], il [...], Parte_1
Codice CUI: C.F._1 con il patrocinio dell'Avv. VIVINO TATIANA RICORRENTE contro
– Controparte_1 Controparte_2
RESISTENTE
Conclusioni per il ricorrente: “l'autorità giudiziaria in epigrafe indicato voglia accogliere le seguenti conclusioni nel merito: - in via principale, accertare e dichiarare l'illegittimità del provvedimento Cat. A12/2024/Imm/1Sez./AD del 30 / 0 4 //20 2 4 , della Questura di previo parere della Commissione Territoriale per il riconoscimento CP_1 della protezione internazionale di Bologna, presso la Prefettura di Bologna, con il quale è stato deciso di rigettare la richiesta di rilascio del permesso “per protezione speciale” ai sensi dell'art 19 D.Lgs. 286/1998, in ragione dell'art. 32 co. 3 D.Lgs. 25/2008, come modificato dal D.L. 130/2020 , a favore del ricorrente e dichiarare il diritto del ricorrente al suddetto rilascio;
- in via subordinata, nella denegata ipotesi in cui l'autorità giudiziaria adita non ritenesse sussistere nel caso de quo i presupposti per il rilascio del permesso “per protezione speciale”, accertarsi e dichiararsi il diritto del ricorrente all'asilo costituzionale sul territorio nazionale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 comma 3 Costituzione.”.
Conclusioni per il resistente: “Voglia il Tribunale adito dichiarare la nullità del ricorso, per mancato rispetto dei termini a comparire.”.
SENTENZA ex art. 281-terdecies c.p.c.
FATTO
1. Con ricorso ai sensi dell'art. 281-undecies c.p.c., tempestivamente depositato in data 31/05/2024, il ricorrente ha chiesto al Tribunale, previa sospensiva, di accertare il suo diritto alla protezione speciale negatogli con provvedimento di rigetto del Questore della Provincia di Reggio Emilia, notificatogli il 06/05/2024, in seguito a sua istanza in data 11/11/2022.
2. Il provvedimento si fonda sul parere negativo della Commissione Territoriale, che ha rilevato che il ricorrente aveva presentato domanda di protezione internazionale (ID Vestanet UD0007464) in data 14/04/2018, dinanzi alla Commissione Territoriale di Trieste – Sezione di Udine, conclusasi con un rigetto in data 11/07/2019; aveva quindi presentato una nuova domanda presso la Questura di Como (ID CO0007092), risultando poi irreperibile e rinunciando in seguito alla procedura. Successivamente, in merito alla richiesta oggetto dell'attuale procedimento, ha affermato che non ricorressero i presupposti di cui all'art. 19, co. 1.1., terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/1998 e, pertanto, ha espresso parere contrario al rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale (“nel caso di specie non risultano allegati elementi e prove a supporto di un effettivo radicamento raggiunto nel paese ospitante – il richiedente, in Italia da aprile 2018, ha instaurato un rapporto di lavoro a tempo determinato e parziale solo ad aprile 2022, non ha dimostrato di essere economicamente indipendente, avendo prodotto i redditi solo per gli ultimi 6 mesi, né di avere una situazione di autonomia e stabilità abitativa”).
Par
3.1. Nel ricorso il Sig. ha rappresentato come il diniego ledesse il suo diritto al rispetto della vita privata, in particolare nell'accezione di domicilio e vita lavorativa.
3.2. In data 07/06/2024 il giudice ha sospeso inaudita altera parte l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato e ha fissato udienza di prima comparizione delle parti.
3.3. In data 15/10/2024, il si è costituito in giudizio tramite l'Avvocatura dello Controparte_2
Stato.
3.4. All'udienza di comparizione delle parti del 23/12/2024, la causa è stata istruita mediante il deposito di documenti e l'audizione del ricorrente, che ha dichiarato in lingua italiana: “sono in Italia da 7 anni;
lavoro per lo stesso datore di lavoro da tre anni;
adesso mi ha rinnovato il contratto credo per alcuni mesi come ha fatto di solito. Voleva un permesso di soggiorno ma alla fine si è convinto a rinnovarmelo. Esibisco anche l'ultima busta paga che il mio difensore oggi pomeriggio produrrà sul fascicolo telematico. Vivo a Castelnuovo Monti in affitto. Ho fatto la domanda di protezione speciale l'11 novembre 2022.”. Alla medesima udienza, il difensore ha insistito per l'accoglimento del ricorso con condanna alle spese e il giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
3.5. Nello stesso giorno il difensore ha depositato l'ultima busta paga intestata al ricorrente.
DIRITTO
4.1. Oggetto del ricorso è, dunque, il provvedimento questorile con il quale è stato negato al ricorrente il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
4.2. La controversia è riconducibile all'art. 3, comma 1, lett. d) del D.L. n. 13/2017, convertito in legge, come modificato dal D.L. n. 113/2018 (controversia “in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all'art. 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25”, come modificato dal D.L. 113/2018) e si procede con il rito di cui all'art. 281-decies c.p.c. e 19-ter D.lgs. n. 150/2011. 4.3. Va premesso che, nel provvedimento impugnato, la Questura di ha negato il rilascio CP_1 del titolo richiesto, richiamando il parere sfavorevole espresso dalla Commissione Territoriale.
4.4 . Il Collegio non condivide il giudizio espresso dalla Commissione Territoriale e, quindi, dalla Questura che ha richiamato il parere vincolante espresso nel provvedimento impugnato.
4.5. Nel merito, è opportuno rilevare, in primo luogo, che, nel caso di specie, non è emerso alcun rischio di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di orientamento sessuale, di identità di genere, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali (art. 19, comma 1); né è emerso, in giudizio, un concreto ed attuale rischio di essere sottoposto a tortura o a trattamenti inumani o degradanti (art. 19, comma 1.1).
4.6. Sussistono, invece, le condizioni di cui alla seconda parte del comma 1.1 dell'art. 19 T.U.I. (“Non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea. Ai fini della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo precedente, si tiene conto della natura e della effetti vità dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale nonché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese d'origine”).
4.7. Va, innanzitutto, richiamata la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione n. 24413/2021 secondo cui «il decreto legge n. 130/2020 ha ancorato il divieto di respingimento od espulsione non più soltanto all'art. 3, ma anche all'art. 8, della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, declinando la disposizione di detto articolo 8 in termini di tutela del "radicamento" del migrante nel territorio nazionale e qualificando tale radicamento come limite del potere statale di allontanamento dal territorio nazionale, superabile esclusivamente per ragioni, come si è visto, “di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute” (...) La protezione offerta dall'art. 8 CEDU concerne dunque l'intera rete di relazioni che il richiedente si è costruito in Italia (...) le quali pure concorrono a comporre la “vita privata” di una persona, rendendola irripetibile nella molteplicità dei suoi aspetti “sia come singolo sia nelle formazioni sociali dove svolge la sua personalità”». Ciò posto, non può dubitarsi che l'art. 19, co 1.1, terzo e quarto periodo, D.lgs. n. 286/98 (applicabile al caso di specie, non valendo le disposizioni restrittive introdotte dal D.L. n. 20/2023, posto che, ai sensi del comma 2 dell'art. 7 del citato decreto, alle domande presentate prima dell'entrata in vigore del decreto medesimo continua ad applicarsi la disciplina previgente) riconosca, dunque, il diritto soggettivo al rilascio del detto permesso di soggiorno per protezione speciale nell'ipotesi in cui sia accertato il rischio che l'allontanamento della persona possa determinare una violazione del suo diritto alla vita privata e familiare, affermando la necessità di verificare se il subitaneo sradicamento comporti il pericolo di una grave deprivazione dei suoi diritti umani, intesa in termini di diritto alla vita privata e familiare e alla stessa identità e dignità personale.
Tali principi sono stati confermati dall'ordinanza n. 7861/2022 della Corte di Cassazione, nella cui massima si legge: “In tema di protezione complementare, l'art. 19, comma 1.1, del d.lgs. n. 286 del 1998, introdotto dal d.l. n. 130 del 2020 (conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020), individua tre diversi parametri di 'radicamento' sul territorio nazionale del cittadino straniero - quali il radicamento familiare (che prescinde dalla convivenza), quello sociale e quello desumibile dalla durata del soggiorno sul territorio nazionale - rilevanti ai fini della configurazione, in caso di espulsione, di una violazione del diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dall'art. 8 CEDU che, non prevedendo un diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, tutela non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e, naturalmente, le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, si a nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità”.
4.8. D'altronde, la vita privata – intesa come manifestazione dell'individualità ampia ed insuscettibile di esatta delimitazione – è connotata da una pluralità di proiezioni, comprendenti certamente: il diritto allo sviluppo della personalità mediante intreccio di relazioni con altri (Corte EDU sentenza 16 dicembre 1992, Niemetz c. Germania); il diritto all'identità sociale e alla stabilità dei riferimenti del singolo presso una data collettività (Corte EDU sentenza 29 aprile 2002, Pretty c. Regno Unito); il domicilio, che designa lo spazio fisico in cui si svolge la vita privata e familiare del singolo (Corte EDU sentenza 2 novembre 2006, c. Italia). Per_1
Va considerato, peraltro, che è proprio nel corso della vita lavorativa che la maggior parte delle persone ha una significativa, se non la più grande, opportunità di sviluppare relazioni con il mondo esterno (Corte EDU, sentenza 16 dicembre 1992, c. Germania: “There appears, furthermore, to be no reason of principle Per_2 why this understanding of the notion of 'private life' should be taken to exclude activities of a professional or business nature since it is, after all, in the course of their working lives that the majority of people have a significant, if not the greatest, opportunity of developing relationships with the outside world”).
4.9. Ebbene, venendo al caso di specie, il ricorrente ha portato all'attenzione del Collegio una buona integrazione sul territorio italiano. In particolare, dal punto di vista lavorativo, sulla base di quanto si evince dalla documentazione allegata, il ricorrente ha lavorato dal 13/04/2022 al 12/08/2022 per la società “Relizont – S.p.A.”, ottenendo un compenso complessivo pari a € 4.209 (v. estratto conto Par previdenziale). Successivamente, a partire dal 29/08/2022, il Sig. ha lavorato per la “S.r.l. Termomeccanica G.L.”, con un contratto part-time in scadenza al 05/07/2024 (e prorogato fino al 20/12/2024), con la qualifica di saldatore a punti (cfr. comunicazione obbligatoria UNILAV e proroga); in virtù di tale rapporto il ricorrente ha percepito un compenso pari a € 14.854 nei mesi del 2023 (come da estratto e, in riferimento all'anno 2024, una retribuzione mensile media superiore ad € 900 CP_3
(netti) fino a giugno e a partire da luglio di circa € 1.100 (v. buste paga relative all'anno 2024).
4.10. Inoltre, va considerato, come ulteriore elemento a favore della sua integrazione in Italia, che il ricorrente ha frequentato un corso di lingua durante il periodo in cui è stato ospitato dal centro di accoglienza “ex caserma Cavarzerani” di Udine (v. attestato di frequenza) e ha dato prova di conoscere la lingua italiana nel corso del giudizio.
4.11. Nel bilanciamento fra tali interessi e le esigenze pubblicistiche che – anche sulla scorta dell'art. 8 CEDU – deve essere svolto per valutare la ragionevolezza di una compressione dei primi, va certamente tenuto in primario rilievo il principio di proporzionalità, che legittima l'interferenza statuale nelle prerogative individuali solo ove detta interferenza risponda ad un “bisogno sociale imperativo” (Corte EDU sentenza 13 febbraio 2003, c. Corte EDU sentenza 27 novembre 1992, c. Per_3 Per_4 Per_5
. Tale bilanciamento nel caso del novellato art. 19 T.U.I. è stato disciplinato consentendo Per_6
l'interferenza statale nella vita privata “per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla legge 24 luglio 1954, n. 722, e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea”. Sotto questo profilo, nulla è stato segnalato dalla parte resistente.
5.1. Alla luce della documentazione in atti e delle dichiarazioni rilasciate in sede di audizione, è possibile ritenere che l'interessato patirebbe un rilevante pregiudizio per via di un possibile sradicamento dal territorio italiano e dei gravi disagi che egli ritrarrebbe dalla ricerca di un nuovo radicamento nel territorio di origine;
ciò induce ad affermare la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, essendo ravvisabile la necessità di proteggere il ricorrente dal rischio di una certa e rilevante compromissione dei suoi diritti fondamentali inviolabili che avverrebbe nel caso di rientro nel Paese di origine, dove si troverebbe ad affrontare le difficoltà proprie di un reinserimento, in una situazione economica e politica complicata, vanificando tutti gli sforzi proficuamente impiegati nel nostro Paese.
5.2. Il Collegio, in conclusione, ritiene di affermare la sussistenza delle condizioni per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale.
5.3. La decisione, peraltro, è in tutto conforme alla più recente giurisprudenza secondo cui: “In tema di protezione complementare, ai sensi della disciplina prevista dal dec. leg. n. 130 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi non come necessità di un pieno, irreversibile e radicale inserimento nel contesto sociale e culturale del Paese, ma come ogni apprezzabile sforzo di inserimento nella realtà locale di riferimento, dimostrabile attraverso la produzione di attestati di frequenza e di apprendimento della lingua italiana e di contratti di lavoro anche a tempo determinato (cfr. Cass. (ord.) 27/09/2023, n. 27475; cfr. Cass. (ord.) 02/10/2020, n. 21240).
6. Riguardo al regime giuridico del permesso di soggiorno conseguente al riconoscimento della protezione speciale va rilevato, per un verso, come la stessa debba essere riconosciuta in forza dell'art. 19, co. 1 e 1.1, nella formulazione successiva al D.L. 10 marzo 2023, n. 20, convertito con modificazioni dalla L. 5 maggio 2023, n. 50 e, per altro verso, come l'art. 7, co. 2, preveda che «per le istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente», sicché, presentata l'istanza dinanzi alla Questura l'11/11/2022, non vi sono dubbi in ordine alla necessaria applicazione al detto permesso di soggiorno della disciplina previgente, sicché lo stesso ha durata di due anni, consente lo svolgimento di attività lavorativa, è rinnovabile e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.
7. Le spese si intendono compensate atteso che la presente decisione è fondata sulla valutazione ex nunc di elementi formatisi e comunque consolidatisi nel corso del giudizio.
P.Q.M.
Visto l'art. 281-terdecies c.p.c., definitivamente decidendo, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, accerta in capo al ricorrente il diritto al riconoscimento di un permesso di soggiorno per protezione speciale biennale e convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro ai sensi dell'art. 32 , co. 3, D.lgs. n. 25/2008 e dell'art. 19, co. 1.1, D.lgs. n. 286/1998 e per l'effetto dispone la trasmissione degli atti al Questore competente per territorio;
spese compensate.
Si comunichi.
Così deciso in Bologna, il 23/12/2024.
Il Giudice est.
Dott. Angela Baraldi
Il Presidente
Dott. Luca Minniti