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Sentenza 17 ottobre 2025
Sentenza 17 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 17/10/2025, n. 1809 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1809 |
| Data del deposito : | 17 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
SENTENZA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. _____/2025 TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, nella persona OGGETTO del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha pronunciato la seguente Pensione anticipata
di vecchiaia
SENTENZA (con motivazione contestuale)
nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 2844/2025 R.G. Affari Civili Registro Generale Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc nel termine fissato del giorno 17.10.2025, avente ad oggetto: “Pensione anticipata N. 2844/25 di vecchiaia”;
e vertente CRONOLOGICO
tra
[...]
[..
, rappresentata e difesa dall'avv. M. Scudiero del Parte_1
Foro di Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente
CP_1 domiciliata presso lo studio del difensore in Salerno, Via Fiume, n. 15; N. _______________
Ricorrente n. 128/2025 R.B. e
in persona del
Controparte_2
Presidente p.t., rappresentato e difeso dall'avv. V. Bevilacqua in virtù di Discusso nel termine del 17.10.2025 procura generale in data 22.03.2024 per atto notar di Roma, con scambio di note scritte Per_1 ex art. 127 ter cpc elettivamente domiciliato presso la sede dell'Ufficio Legale in Salerno, Corso
G. Garibaldi, n. 38;
Resistente Deposito minuta
§§§ _________________
Nel termine fissato del giorno 17.10.2025 le parti hanno discusso la causa la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi. Pubblicazione in data
__________________
Giudizio n. 2844/25 R.G. c/o pag. 1 Parte_1 CP_2 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 06.05.2025 adiva il Parte_1
Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, ed esponeva quanto segue: 1) che aveva presentato domanda di pensione anticipata di vecchiaia ex art. 1, comma 7o, del
D.Lgs. n. 503/92, in quanto affetto da varie patologie tali da determinare una CP_ invalidità pari o superiore all'80%; 2) che, a seguito di visita medica, l' aveva rigettato la domanda;
3) che sul ricorso amministrativo di essa parte ricorrente il CP_ Comitato Provinciale dell' non si era pronunciato.
Tanto premesso, la parte ricorrente, ritenendo non condivisibili le valutazioni CP_ espresse dall' chiedeva di accogliere le seguenti conclusioni: 1) Accertare il CP_ diritto alla pensione anticipata di vecchiaia;
2) Condannare l' al pagamento dei CP_ ratei maturati, oltre rivalutazione e interessi;
3) Condannare l' al pagamento delle spese di lite, con attribuzione al difensore antistatario.
Quindi, il Giudice del Lavoro fissava ex art. 415 c.p.c. l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. CP_ relata, agli atti), si costituiva il resistente il quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito (deposito di documentazione e consulenza medica), nel termine fissato del giorno 17.10.2025 le parti hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art 127 ter cpc: indi, il Giudice del
Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. La domanda proposta da per il riconoscimento del Parte_1 diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è infondata e, pertanto, va rigettata.
Invero, l'art. 1 del D.Lgs. n. 503/1992 prevede che “………1. Il diritto alla pensione di vecchiaia a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti è subordinato al compimento dell'età indicata, per ciascun periodo, nella tabella A allegata………………………….
8. L'elevazione dei limiti di età di cui al comma 1 non si applica agli invalidi in misura non inferiore all'80 per cento……….”.
Inoltre, 12 del D.L. n. 78/2010 prevede che “
1. I soggetti che a decorrere dall'anno
2011 maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia a 65 anni per gli uomini e a 60 anni per le lavoratrici del settore privato ovvero all'età di cui all'art.
22 ter, comma I, del decreto legge 1 luglio 2009, n.78, convertito con modificazioni con legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni e integrazioni per le
Giudizio n. 2844/25 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_2 lavoratrici del pubblico impiego ovvero alle età previste dagli specifici ordinamenti negli altri casi, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico………..
2. Con riferimento ai soggetti che maturano i previsti requisiti a decorrere dal 1 gennaio 2011 per l'accesso al pensionamento ai sensi dell'art. 1, comma 6, della legge 23 agosto 2004, n. 243, e successivi modificazioni e integrazioni, con età inferiori a quelle indicate al comma 1, conseguono il diritto alla decorrenza del trattamento pensionistico:
a) coloro per i quali sono liquidate le pensioni a carico delle forme di previdenza dei lavoratori dipendenti, trascorsi dodici mesi dalla data di maturazione dei previsti requisiti…….”.
Innanzitutto, va evidenziato che l'odierno ricorrente ha esperito l'iter amministrativo, CP_ avendo presentato la relativa domanda e, poi, avverso la decisione negativa dell' ricorso amministrativo al Comitato Provinciale (cfr. allegati del fascicolo telematico di parte ricorrente).
Per quanto riguarda il merito della controversia, nel caso di specie, non sussiste il requisito sanitario: invero, il Ctu nominato, dott. , ha accertato che le Per_2 patologie riscontrate sulla persona della parte ricorrente non sono tali da determinare una invalidità in misura pari all'80%, considerando le patologie da cui la stessa era già affetta (cfr. relazione peritale in data 05.10.2025, agli atti).
Le conclusioni del Ctu possono essere condivise e poste a base della presente decisione, dal momento che risultano logicamente fondate su idonei elementi di fatto e immuni da rilievi critici, essendo frutto di una valutazione completa e accurata delle condizioni psico-fisiche della parte ricorrente e di una corretta applicazione dei criteri valutativi riferibili al caso in esame.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, non deve essere adottata alcuna statuizione, in quanto la parte ricorrente ha reso rituale dichiarazione ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. circa il mancato raggiungimento dei limiti di reddito ai fini RP (cfr. all. 2 del fascicolo di parte); invece le spese di consulenza tecnica vanno poste a carico definitivo del resistente CP_
così come liquidate con separato decreto.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei confronti Parte_1
CP_ dell' con ricorso depositato in data 06.05.2025 e ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
Giudizio n. 2844/25 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_2 1) Rigetta il ricorso;
2) Dichiara non luogo a provvedere sulle spese del presente giudizio;
3) Pone le spese di Ctu, già liquidate come da separato decreto, a carico definitivo CP_ del resistente
Così deciso in Salerno in data 17.10.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 2844/25 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_2