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Sentenza 16 settembre 2025
Sentenza 16 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 16/09/2025, n. 3170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 3170 |
| Data del deposito : | 16 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BARI
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 16 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 14273/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv.ti Roberto Giglio
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, il CTU nominato, Dott. affermava l'esistenza di infermità tali da Persona_1 determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa a far data dal febbraio 2024.
Previo dissenso, il ricorrente instaurava tempestivamente il giudizio di merito per conseguire il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa (19.07.2023).
Per quel che concerne l'accertamento del requisito sanitario, nel presente giudizio
è stata disposta nuova CTU in ordine alla decorrenza del diritto.
1 Il CTU, dott. esaminata la documentazione clinica e sottoposto a Persona_2 visita peritale il ricorrente, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“PASSIDOMO, è portatore di una sintomatologia complessa interessante diversi apparati e sistemi, più in dettaglio egli è affetto da:
• Cardiopatia post ischemica in esiti di reiterati episodi infartuali sottoposti a numerose procedure di rivascolarizzazione miocardica per via intervenzionale (PTCA)
• Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale non avanzata
• Adenoma tubulare del grosso intestino in esiti di polipectomia endoscopica
Delle infermità denunziate ho rilevato una storia clinica di infermità cardiovascolare di rilievo.
Le cardiomiopatie sono un gruppo di malattie del miocardio etiologicamenente differenti;
frequentemente su predisposizione genetica, che a causa di disfunzioni elettriche e/o meccaniche a carico del muscolo cardiaco evolvono in fenomeni di ispessimento (ipertrofia) o sfiancamento (dilatazione) delle camere cardiache. L' esito di tali disfunzioni sono lo scompenso cardiaco o la morte improvvisa del paziente.
Nel caso specifico del Sig. ci troviamo di fronte ad un paziente Parte_1 portatore di cardiopatia post infartuale ad elevato burden ischemico
Sulla scorta di anamnesi e di valutazione documentale eseguita dallo scrivente emerge che il ricorrente pativa sindrome coronarica acuta oltre 6 anni orsono, precisamente nel 2019 allorquando il paziente giungeva in ambiente cardiologico per angina e sottoposto ad indagini clinico chimiche veniva indirizzato ad esame coronografico per riscontro di SCA NSTEMI. In tale epoca veniva posto riscontro di stenosi a danno della RDA critica e sottoposto a PCI con stent su tratto mediop
RDA E' seguito un periodo di breve benessere clinico;
vero è che il ricorrente, nel corso del follow up al 2022 accusava toracoaglia e posto risocntro di angina instabile eseguiva nuovo coronarografia diagnostica per stenosi critica su D1 su cui si eseguiva PCI con DES con successo
A tale periodo è contiuato nuovo follow up con riscontro di benessere cardiovascolare, sino al 2024 epoca in cui in pieno benessere il Sig. Parte_1
accusava toracoalgia che, trasportata in PS, veniva inquadrata come SCA
[...]
NSTEMI e sottoposta ad ulteriore PCI su tratto prossimale stent - I tratto RDA con successo. In ordine all elevatissimo burden ischemico, e la necessità di preservare benessere psico fisico veniva sottopost a follow up aggressivo con terapia medica massimizzata
Co In tale epoca la indagine confermava il quadro di cardiopatia post ischemica ponendo riscontro di cardiopatia ipertensiva a carattere eucinetico (FEVS 55%) ma
2 con elevata vulnerabilità aritmica per exV complessa e FAP meritevole di DAT ( eliquis + plavix) per 1 anno a far data dal 04 2024 epoca delle recente SCA
Di moderata valenza patologica risulta anche la infermità scheletrica, verosimilmente presente da diversi anni, ma recentemente evoluta per sintomatologia algica e motive per cui il ricorrente ha eseguito diagnostica radiologica che ha osservato, al 2018 spondiloartrosi senza evoluzione peggiorativa
Compito della presente relazione di consulenza è quello di esprimere un giudizio clinico e valutativo circa l'entità della riduzione della capacità lavorativa del
Sig. , intendendosi con essa quell'insieme di attributi personali Parte_1 che consentono la produzione di energie idonee all'espletamento di una determinata attività lavorativa.
Inoltre, per occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato devono intendersi le attività lavorative svolte, in maniera più o meno continuativa, prima ed al momento della presentazione della domanda di invalidità e le attività lavorative che potrebbero essere svolte sulla base delle proprie “attitudini”, quali sesso, età, titolo di studio predisposizione naturale, etc.
Come è ben noto in campo medico-legale, la Legge 222/84 non prevede una tabella indicativa, ovvero una valutazione “numerica” di tale riduzione della capacità lavorativa. Negli anni passati, è stata prassi comune, soprattutto da parte dei
“profani” della medicina legale, utilizzare, come riferimento, la tabella indicativa predisposta dal legislatore per la valutazione della invalidità civile
(DM del 1992); pur se vero che in materia di Legge 222/84, non esiste un riferimento tabellare per le valutazioni delle patologie invalidanti, nella parte preliminare del DM febbraio 1992, pur specifico per altro ambito (riduzione della capacità di lavoro generica nelle invalidità civili), vengono fornite indicazioni valutative
Nell'ambito di una controversia medico legale viene comunque suggerito un approccio quantitativo per la determinazione della gravità delle infermità di un quadro clinico. Si tratta di approccio metodologico necessario a fornire un percorso medico-legale giustificante le conclusioni che, altrimenti, risulterebbero del tutto discrezionali da parte del CTU, tali indicazioni valutative vanno necessariamente personalizzazate in funzione della cosiddetta capacità di lavoro semispecifica, propria dell'ambito operando variazioni di + 5% delle CP_1 previsioni tabellari, in base alla incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto.
Preliminarmente la mancanza di una oggettiva condizione di danno d'organo di significativa rilevanza clinica su base lomboartrosica (discopatia erniaria) e gastroenterica non conferisce una valenza patologica tale da rappresentare limitazione della capacità lavorativa semispecifica a danno del ricorrente
3 A seguito della disami documentale e clinica si puo' affermare che vi è una condizione invalidante correlata a coronaropatia parzialmente emendabile per aterosclerosi multivasale ad elevato burden ischemico unitamente ad un quadro di distrubi dell'eccitazione cardiaca (FAP e aritmia ventricolare complessa) che conferisce al ricorrente una condizione patologica tale da determinare un quadro di una certa incidenza clinica (rispettivamente codici assimilabili 6446/41-50%; cod.6001/60 %) che era di entità tale da SI ridurre la capacità di lavoro dell'assicurato in attività confacenti alle sue attitudini personali a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984, a far data dal mese di Luglio dell'anno 2023
CONCLUSIONI
Il periziato Sig è affetto da: cardiopatia post ischemica in Parte_1 esiti di reiterati episodi infartuali sottoposti a numerose procedure di rivascolarizzazione miocardica per via intervenzionale (PTCA), atrosi polidistrettuale con limitazione funzionale non avanzata, adenoma tubulare del grosso intestino in esiti di polipectomia endoscopica
A seguito della disami documentale e clinica si puo' affermare che vi è una condizione invalidante correlata alle infermità cardiologica , principalmente, e scheletrica in misura minore, che era e che è di entità tale da SI ridurre la capacità di lavoro dell'assicurato in attività confacenti alle sue attitudini personali a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984, a far data dal mese di Luglio dell'anno 2023
Il giudizio conclusivo nella vertenza / e' pertanto Parte_1 CP_1
•Il ricorrente era ed è persona con riduzione della capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84, in modo permanente a meno di un terzo a far data dal mese di Luglio dell'anno
2023”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1
4 integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal 19.07.2023
(presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, spese che liquida nella misura di €…….., oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
5
SEZIONE LAVORO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Bari, dott.ssa Giovanna Campanile, all'udienza del giorno 16 settembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nelle forme della trattazione scritta nella causa per controversia in materia di assistenza e previdenza iscritta al n. 14273/2024 del R.G. promossa da:
Parte_1
rappr. e dif. dall' avv.ti Roberto Giglio
CONTRO
CP_1
rappr. e dif. dall'avv. Francesca Mastrorilli
FATTO E DIRITTO
Instaurato ATP ex art. 445-bis, c.p.c., per l'accertamento della sussistenza dei requisiti per il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità, il CTU nominato, Dott. affermava l'esistenza di infermità tali da Persona_1 determinare una riduzione permanente a meno di un terzo della capacità lavorativa a far data dal febbraio 2024.
Previo dissenso, il ricorrente instaurava tempestivamente il giudizio di merito per conseguire il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità a far data dalla domanda amministrativa (19.07.2023).
Per quel che concerne l'accertamento del requisito sanitario, nel presente giudizio
è stata disposta nuova CTU in ordine alla decorrenza del diritto.
1 Il CTU, dott. esaminata la documentazione clinica e sottoposto a Persona_2 visita peritale il ricorrente, è pervenuto alle seguenti conclusioni:
“PASSIDOMO, è portatore di una sintomatologia complessa interessante diversi apparati e sistemi, più in dettaglio egli è affetto da:
• Cardiopatia post ischemica in esiti di reiterati episodi infartuali sottoposti a numerose procedure di rivascolarizzazione miocardica per via intervenzionale (PTCA)
• Artrosi polidistrettuale con limitazione funzionale non avanzata
• Adenoma tubulare del grosso intestino in esiti di polipectomia endoscopica
Delle infermità denunziate ho rilevato una storia clinica di infermità cardiovascolare di rilievo.
Le cardiomiopatie sono un gruppo di malattie del miocardio etiologicamenente differenti;
frequentemente su predisposizione genetica, che a causa di disfunzioni elettriche e/o meccaniche a carico del muscolo cardiaco evolvono in fenomeni di ispessimento (ipertrofia) o sfiancamento (dilatazione) delle camere cardiache. L' esito di tali disfunzioni sono lo scompenso cardiaco o la morte improvvisa del paziente.
Nel caso specifico del Sig. ci troviamo di fronte ad un paziente Parte_1 portatore di cardiopatia post infartuale ad elevato burden ischemico
Sulla scorta di anamnesi e di valutazione documentale eseguita dallo scrivente emerge che il ricorrente pativa sindrome coronarica acuta oltre 6 anni orsono, precisamente nel 2019 allorquando il paziente giungeva in ambiente cardiologico per angina e sottoposto ad indagini clinico chimiche veniva indirizzato ad esame coronografico per riscontro di SCA NSTEMI. In tale epoca veniva posto riscontro di stenosi a danno della RDA critica e sottoposto a PCI con stent su tratto mediop
RDA E' seguito un periodo di breve benessere clinico;
vero è che il ricorrente, nel corso del follow up al 2022 accusava toracoaglia e posto risocntro di angina instabile eseguiva nuovo coronarografia diagnostica per stenosi critica su D1 su cui si eseguiva PCI con DES con successo
A tale periodo è contiuato nuovo follow up con riscontro di benessere cardiovascolare, sino al 2024 epoca in cui in pieno benessere il Sig. Parte_1
accusava toracoalgia che, trasportata in PS, veniva inquadrata come SCA
[...]
NSTEMI e sottoposta ad ulteriore PCI su tratto prossimale stent - I tratto RDA con successo. In ordine all elevatissimo burden ischemico, e la necessità di preservare benessere psico fisico veniva sottopost a follow up aggressivo con terapia medica massimizzata
Co In tale epoca la indagine confermava il quadro di cardiopatia post ischemica ponendo riscontro di cardiopatia ipertensiva a carattere eucinetico (FEVS 55%) ma
2 con elevata vulnerabilità aritmica per exV complessa e FAP meritevole di DAT ( eliquis + plavix) per 1 anno a far data dal 04 2024 epoca delle recente SCA
Di moderata valenza patologica risulta anche la infermità scheletrica, verosimilmente presente da diversi anni, ma recentemente evoluta per sintomatologia algica e motive per cui il ricorrente ha eseguito diagnostica radiologica che ha osservato, al 2018 spondiloartrosi senza evoluzione peggiorativa
Compito della presente relazione di consulenza è quello di esprimere un giudizio clinico e valutativo circa l'entità della riduzione della capacità lavorativa del
Sig. , intendendosi con essa quell'insieme di attributi personali Parte_1 che consentono la produzione di energie idonee all'espletamento di una determinata attività lavorativa.
Inoltre, per occupazioni confacenti alle attitudini dell'assicurato devono intendersi le attività lavorative svolte, in maniera più o meno continuativa, prima ed al momento della presentazione della domanda di invalidità e le attività lavorative che potrebbero essere svolte sulla base delle proprie “attitudini”, quali sesso, età, titolo di studio predisposizione naturale, etc.
Come è ben noto in campo medico-legale, la Legge 222/84 non prevede una tabella indicativa, ovvero una valutazione “numerica” di tale riduzione della capacità lavorativa. Negli anni passati, è stata prassi comune, soprattutto da parte dei
“profani” della medicina legale, utilizzare, come riferimento, la tabella indicativa predisposta dal legislatore per la valutazione della invalidità civile
(DM del 1992); pur se vero che in materia di Legge 222/84, non esiste un riferimento tabellare per le valutazioni delle patologie invalidanti, nella parte preliminare del DM febbraio 1992, pur specifico per altro ambito (riduzione della capacità di lavoro generica nelle invalidità civili), vengono fornite indicazioni valutative
Nell'ambito di una controversia medico legale viene comunque suggerito un approccio quantitativo per la determinazione della gravità delle infermità di un quadro clinico. Si tratta di approccio metodologico necessario a fornire un percorso medico-legale giustificante le conclusioni che, altrimenti, risulterebbero del tutto discrezionali da parte del CTU, tali indicazioni valutative vanno necessariamente personalizzazate in funzione della cosiddetta capacità di lavoro semispecifica, propria dell'ambito operando variazioni di + 5% delle CP_1 previsioni tabellari, in base alla incidenza sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto.
Preliminarmente la mancanza di una oggettiva condizione di danno d'organo di significativa rilevanza clinica su base lomboartrosica (discopatia erniaria) e gastroenterica non conferisce una valenza patologica tale da rappresentare limitazione della capacità lavorativa semispecifica a danno del ricorrente
3 A seguito della disami documentale e clinica si puo' affermare che vi è una condizione invalidante correlata a coronaropatia parzialmente emendabile per aterosclerosi multivasale ad elevato burden ischemico unitamente ad un quadro di distrubi dell'eccitazione cardiaca (FAP e aritmia ventricolare complessa) che conferisce al ricorrente una condizione patologica tale da determinare un quadro di una certa incidenza clinica (rispettivamente codici assimilabili 6446/41-50%; cod.6001/60 %) che era di entità tale da SI ridurre la capacità di lavoro dell'assicurato in attività confacenti alle sue attitudini personali a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984, a far data dal mese di Luglio dell'anno 2023
CONCLUSIONI
Il periziato Sig è affetto da: cardiopatia post ischemica in Parte_1 esiti di reiterati episodi infartuali sottoposti a numerose procedure di rivascolarizzazione miocardica per via intervenzionale (PTCA), atrosi polidistrettuale con limitazione funzionale non avanzata, adenoma tubulare del grosso intestino in esiti di polipectomia endoscopica
A seguito della disami documentale e clinica si puo' affermare che vi è una condizione invalidante correlata alle infermità cardiologica , principalmente, e scheletrica in misura minore, che era e che è di entità tale da SI ridurre la capacità di lavoro dell'assicurato in attività confacenti alle sue attitudini personali a meno di un terzo, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/1984, a far data dal mese di Luglio dell'anno 2023
Il giudizio conclusivo nella vertenza / e' pertanto Parte_1 CP_1
•Il ricorrente era ed è persona con riduzione della capacita' di lavoro, in occupazioni confacenti alle sue attitudini, ai sensi dell'art. 1 della legge 222/84, in modo permanente a meno di un terzo a far data dal mese di Luglio dell'anno
2023”.
Nel caso in esame, secondo gli esiti della valutazione svolta dal nuovo CTU – con valutazione condivisa da questo giudicante, in quanto fondata sull'accurata anamnesi delle condizioni di salute della parte ricorrente e motivata in maniera coerente, esaustiva ed immune da contraddizioni - sussistono, in capo alla parte ricorrente, i presupposti per ottenere il riconoscimento dell'assegno ordinario di invalidità con decorrenza dalla data della domanda amministrativa.
In ordine alle spese processuali, tenuto conto dell'accoglimento della domanda a far data dalla domanda amministrativa, l' deve essere condannato alla CP_1
4 integrale rifusione delle spese in favore del ricorrente, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così provvede:
- accerta in favore di parte ricorrente la sussistenza del requisito sanitario per godere dell'assegno ordinario di invalidità a far data dal 19.07.2023
(presentazione della domanda amministrativa;
- condanna l' alla rifusione delle spese processuali in favore del CP_1 ricorrente, spese che liquida nella misura di €…….., oltre RSG, IVA e CPA, da distrarsi in favore del procuratore anticipatario;
pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza. CP_1
Bari, 16 settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Giovanna Campanile
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