Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 08/04/2025, n. 239 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 239 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
SEZIONE LAVORO
Causa n. 3012 2024 Verbale d'udienza con trattazione ai sensi dell'art. 127-bis c.p.c.
Oggi 08/04/2025 ad ore 12:30 innanzi al giudice dott. Alessandro Gasparini sono comparsi mediante collegamento da remoto tramite piattaforma Teams: per parte ricorrente l'avv. Cannizzaro per parte resistente l'avv. Schiavulli
Il giudice prende atto della dichiarazione di identità dei procuratori delle parti e delle parti presenti. I procuratori delle parti e le parti collegate da remoto dichiarano che non sono in atto collegamenti con soggetti non legittimati e che non sono presenti soggetti non legittimati nei luoghi da cui sono in collegamento con la stanza virtuale d'udienza. Su invito del giudice, i difensori e le parti si impegnano a mantenere attivata la funzione video per tutta la durata dell'udienza ed a prendere la parola nel rispetto delle indicazioni del giudice, in modo da garantire l'ordinato svolgimento dell'udienza. Il giudice avverte che la registrazione dell'udienza è vietata.
I difensori riferiscono di non avere nelle more raggiunto un accordo conciliativo. Il giudice dato atto invita i difensori a discutere.
L'avv. Cannizzaro osserva che i documenti che sarebbero stati siglati dal ricorrente, sono stati disconosciuti nella sottoscrizione dal ricorrente. Quindi il contratto deve ritenersi a tempo indeterminato.
L'avv. Schiavulli chiede la verificazione, essendo stati firmati i documenti via ipad, tramite apposita consulenza tecnica calligrafica che verifichi se c'è o meno autenticità della firma.
Su espressa richiesta del giudice di meglio articolare la richiesta, anche a fronte delle contestazioni di genericità formulate dalla difesa di parte ricorrente, la difesa di parte resistente conferma la richiesta di CTU.
L'avv. Cannizzaro rileva che il documento che viene contestato è una comunicazione fatta, come risulta dalla data, quindi quand'anche fosse autografa la sottoscrizione del documento sarebbe successiva e quindi comunque inidonea a costituire prova scritta della clausola appositiva del termine. Sul resto l'avv. Cannizzaro si riporta a quanto già dedotto ed eccepito in ricorso nelle cui istanze, deduzioni ed eccezioni insiste.
L'avv. Schiavulli, si riporta integralmente alla memoria di costituzione, nelle cui istanze e deduzioni insiste. Osserva in particolare che è indiscussone che dal 7 aprile il ricorrente non è più andato al lavoro. La posizione della società è che il ricorrente non si è presentato più al lavoro, in attesa che venisse a dare le formali dimissioni. Fino alla lettera di licenziamento del maggio il ricorrente non si
L'avv. Cannizzaro rileva che al ricorrente non è mai stata contesta l'assenza. La verità è che il lavoratore è stato allontanato.
Il giudice sentite le difese, si ritira in camera di consiglio al fine di valutare le istanze formulate dalle parti o ove ritenuti sufficienti gli elementi acquisiti per la decisione, con sentenza contestuale che verrà depositata telematicamente, senza necessità di ricollegamento da remoto per la lettura del dispositivo.
Su invito del giudice, i difensori e le parti dichiarano di aver partecipato effettivamente all'udienza nel rispetto del contraddittorio e che lo svolgimento dell'udienza stessa mediante l'applicativo è avvenuto regolarmente. Il giudice dà lettura del verbale di udienza.
Il Giudice, all'esito della camera di consiglio pronuncia, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la presente sentenza.
Il Giudice
Dott. Alessandro Gasparini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERONA
Sezione lavoro
Il Giudice, dott. Alessandro Gasparini, all'udienza del 08/04/2025, svoltasi con le modalità
previste dall'art. 127-bis c.p.c. ha pronunciato, mediante deposito telematico del dispositivo e della contestuale motivazione, la seguente
SENTENZA
nella causa di lavoro n. 3012 / 2024 RCL promossa con ricorso depositato il 21/12/2024 avente ad oggetto: accertamento rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato/licenziamento per giusta causa/reintegrazione da
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
CANNIZZARO PIERGIORGIO e dell'avv. AMORUSO EMANUELA, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico
Email_1 Email_2
contro
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante p.t., con il patrocinio dell'avv. SCHIAVULLI GIUSEPPE, elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico Email_3
Motivi della decisione
1.Con ricorso depositato il 21.12.2024 , premesso di aver lavorato alle Parte_1
dipendenze della società resistente, con la qualifica di operaio di V livello e mansioni di addetto al montaggio, che all'atto della costituzione del rapporto di lavoro non gli era stato fatto sottoscrivere alcun contratto, di aver quindi lavorato dal 27.10.2023 al 6.5.2024, data della comunicazione dell'impugnato licenziamento, senza alcuna previa contestazione disciplinare, ha
1 chiesto l'accoglimento della seguenti conclusioni: “Ritenere e dichiarare che tra il sig.
e la si è costituito un rapporto di lavoro subordinato a tempo Parte_1 CP_1
indeterminato con il riconoscimento della qualifica di operaio di quinto livello e mansioni di
addetto al montaggio a far data dal 27.10.2023. Ritenere e dichiarare nullo il licenziamento
disciplinare intimato con comunicazione del 6 maggio 2024 e con decorrenza dall'8 aprile 2024
in mancanza della formale contestazione dell'addebito e di un giustificato motivo. In via subordinata, nell'ipotesi che sia accertata la preventiva contestazione dell'addebito, previa
dimostrazione e fondatezza dei fatti oggetto della contestazione, ritenere dichiarare la nullità,
l'illegittimità ovvero l'inefficacia del licenziamento perché privo di giustificato motivo. In ogni caso, condannare la resistente alla reintegrazione nel posto di lavoro del sig. , Parte_1
ovvero, nell'ipotesi che si sia ritenuto non applicabile al caso di specie la richiesta
reintegrazione, o sia accertata la costituzione di un rapporto di lavoro a tempo determinato, al
risarcimento del danno nella misura ritenuta di giustizia da calcolarsi sulla base dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR pari ad € 1.677,51 mensile, e, in ogni caso,
ove risulti costituito un rapporto di lavoro a tempo determinato, ad un importo non inferiore
alle mensilità che sarebbero maturate fino alla data di scadenza del termine finale apposto al
contratto di lavoro. Con la condanna alle spese del giudizio e con distrazione a favore dei sottoscritti difensori che se ne dichiarano antistatari”.
2. Si è costituita in giudizio già chiedendo il rigetto del ricorso in CP_1 CP_1
quanto infondato in fatto ed in diritto. Ha sostenuto in particolare che il ricorrente avesse firmato la comunicazione obbligatoria al centro per l'impiego dell'assunzione a tempo determinato, da valersi quale sottoscrizione del contratto di lavoro, così come le due successive proroghe, che il ricorrente avesse tenuto sin dall'inizio una condotta scorretta, appropriandosi di alcuni utensili di lavoro, utilizzando impropriamente l'attrezzatura dell' abbigliamento di lavoro, rimanendo continuamente ed ingiustificatamente assente, mostrandosi indisponibile ad eseguire la mansione commissionata, usando frequentemente il cellulare durante le ore di servizio per uso personale, fumando sul cantiere ed alla presenza dei colleghi. Ha dedotto altresì che il 7 aprile
2 15 aprile 2024 avrebbe formalmente rassegnato le proprie dimissioni, già da lui comunicate verbalmente in quell'occasione. Ha dedotto altresì che la contestazione de qua (ossia quella di cui alla lettera di licenziamento) sarebbe conseguente alla mancata presentazione del ricorrente ed alla sua latitanza nei confronti dell'azienda, creando disagio e conseguenze negative in relazione a professionalità e competenza mostrata nei confronti del committente, che avrebbe più volte ripreso la società per le condotte discutibili del . Ha rilevato che solo a Parte_1
distanza di tre mesi (il tempo necessario a far trascorrere i 90 gg per la querela) il ricorrente aveva impugnato “in maniera pretestuosa” il licenziamento.
3. All'udienza del 6.3.2025, avendo il ricorrente disconosciuto sin da subito l'apposizione della sottoscrizione ai documenti prodotti dalla resistente quali contratto di lavoro e successive proroghe, il giudice ha tentato la conciliazione della lite, esponendo i plurimi profili problematici sottesi alla decisione, alla luce delle allegazioni e produzioni documentali delle parti, nonché delle contestazioni formulate in udienza. Con il consenso delle parti, è stato quindi disposto un breve rinvio al fine di poter consentire alle parti la possibilità di una conciliazione.
All'odierna udienza, celebratasi sempre in modalità da remoto, il giudice, preso atto del fallimento delle trattative, ha sentito i difensori, le loro deduzioni, richieste e conclusioni. In
particolare, la difesa di parte ricorrente ha insistito nel disconoscimento della sottoscrizione della comunicazione di assunzione, rilevandone comunque la posteriorità rispetto alla conclusione del contratto di lavoro e la difesa di parte resistente ne ha chiesto la verificazione mediante CTU grafologica. Il giudice preso atto delle richieste e deduzioni delle parti, si è
ritirato in camera di consiglio e all'esito ha pronunciato la presente sentenza, depositata telematicamente.
4. La prima questione dirimente questione da risolvere è l'accertamento della validità ed efficacia della clausola appositiva del termine apposta al rapporto di lavoro, pacificamente intercorso tra le parti.
4.1 In linea generale, la comunicazione dell'assunzione di un dipendente al centro per l'impiego
(comunicazione UNILAV) può costituire valido contratto di assunzione ove contenga tutti gli elementi essenziali di un contratto di lavoro (dati identificativi del datore di lavoro e del
3 lavoratore;
indicazione del luogo in cui la prestazione lavorativa doveva essere resa;
condizioni del rapporto di lavoro, con specificazione della data di inizio e cessazione;
tipo di contratto, a tempo determinato o indeterminato;
orario lavorativo, a tempo pieno o parziale;
qualifica professionale;
CCNL applicabile;
livello di inquadramento;
retribuzione), pur se la sottoscrizione sia avvenuta dopo l'invio della comunicazione ma comunque prima o contestualmente all'inizio della prestazione lavorativa (cfr. Corte d'Appello di Venezia, sent.
636/2023 del 13.12.2023, RG 640/2022).
4.2 Nel caso di specie la comunicazione (doc. Comunicazione assunzione, parte resistente)
risulta trasmessa in data 26.10.2023, quindi nelle 24 ore precedenti l'inizio del rapporto di lavoro (ex art. 9bis DL 510/1996, come introdotto dalla L. 296/2006, art. 1, comma 1080) e ad essa risulta apposta una sottoscrizione in questo processo disconosciuta dal lavoratore.
4.3 La società sostiene, per come sembra dedursi dalle scarne allegazioni in fatto sul punto, che in data 26.10.2023 sarebbe stato comunicato al centro per l'impiego l'assunzione a tempo determinato del ricorrente, con decorrenza dal 27.10.2023 e termine al 30.11.2023,
comunicazione in calce alla quale sarebbe stata apposta, tramite i-pad (così come chiarito solo verbalmente dalla difesa della resistente in udienza) una “firma grafometrica” (ossia realizzata a mano dal soggetto firmatario tramite penna elettronica o tramite dito, su una tavoletta digitale configurata per tale funzione) dal lavoratore “per presa visione e accettazione” (come si legge nel documento). Il ricorrente ha negato tuttavia di aver apposto tale sottoscrizione (a quella comunicazione così come a quelle successive delle proroghe, doc. proroga 29.11.2023 e proroga
29.1.2024). A fronte del tempestivo disconoscimento (già effettuato in prima udienza), la difesa di parte resistente, che alcuna specifica e puntuale deduzione o richiesta di prova aveva prospettato sul punto nella memoria di costituzione (a fronte dell'affermazione comunque presente sin dal ricorso introduttivo della mancata sottoscrizione del contratto), si è limitata genericamente a chiedere la verificazione del documento tramite consulenza tecnica grafologica.
Tale richiesta appare del tutto generica in quanto la parte che ha dichiarato di volersi avvalere di tale documento non ha fornito alcun elemento utile di valutazione o richiesto mezzi di prova,
producendo o indicando elementi utili al fine di effettuare tale giudizio ai sensi dell'art. 216
4 c.p.c. (e ciò sia in riferimento alle deduzioni di cui alla memoria di costituzione sia con riferimento alla richiesta effettuata in udienza).
4.4 In tale prospettiva infatti, tutte e tre le sottoscrizioni grafometriche apposte ai moduli inviati al centro per l'impiego sono state disconosciute, sicché non appare possibile raffrontarle tra loro,
non è stato indicato il modello del tablet e soprattutto il software con cui tale firma sarebbe stata raccolta, né tantomeno la parte ha chiesto di poter produrre i files originali contenenti la firma contestata. Tale carenza di allegazioni non consente al giudice di poter esperire alcuna consulenza tecnica. Peraltro, come noto, la verificazione può essere compiuta con ogni mezzo di prova e la resistente ben avrebbe potuto indicare altri elementi di fatto utili, come le circostanze concrete di tempo e di luogo e comunque in presenza e su indicazioni di chi tali firme sarebbero state apposte. Nulla di tutto ciò è stato dedotto.
4.5 In assenza dunque di prova scritta della clausola appositiva del termine (a fronte del disconoscimento del documento e della generica istanza di verificazione), ai sensi dell'art. 19,
comma 4, dlgs 81/2015, la stessa deve ritenersi inefficace ed il rapporto di lavoro di cui è causa deve considerarsi ab origine a tempo indeterminato (a decorrere dal 27.10.2023, data pacifica tra le parti di inizio della prestazione di lavoro subordinato).
5. E' inoltre documentato che il lavoratore sia stato licenziato con comunicazione datata
6.5.2024 “con effetto immediato e senza termini” (doc. 3 ricorrente, coincidente nel contenuto al doc. “missiva licenziamento” che presenta una data antecedente – 24.4.2024 - e manca del riferimento alla fotografie dell'attrezzattura per la ricerca in rete del prezzo, facendo presumere che si tratti di una bozza poi completata prima dell'invio; nel modulo raccomandata, allegato da parte resistente, risulta indicata la data del 7.5.2024), ma in realtà, come si desume dalle buste paga in atti (doc. 2 ricorrente) con efficacia dal 8.4.2024 ed è pacifico che tale licenziamento non sia stato preceduto da alcuna contestazione disciplinare, secondo quanto inderogabilmente stabilito dall'art. 7 St. Lav. (L. 300/70).
5.1 Appare opportuno riportare il contenuto della predetta lettera di licenziamento con oggetto
“cessazione di ogni tipo di rapporto contrattuale subordinato e collaborativo di lavoro”: “con
la presente ed in relazione alla nostra collaborazione intese al lavoro, visti i fatti accaduti in
5 data 07 aprile 2024 la presente per comunicare l'intenzione di risolvere con effetto immediato e
senza termini, qualsiasi rapporto intercorrente con la nostra società, per i motivi in oggetto
indicati.
Tale decisione è stata ritenuta necessaria in seguito agli eventi accaduti in data 07 aprile 2024,
in quanto la S.V. per quanto riguarda i fatti fatti accaduti l'uso improprio dell'attrezzatura e
dell'abbigliamento da lavoro di proprietà di . Inoltre a seguito interveniste CP_1
ad altre persone sul luogo di lavoro, diverse segnalazioni che abbiamo ricevuto delle sue
numerose assenze sul luogo di lavoro e indisponibilità a lavorare. Inoltre fatto ancor più grave,
ogni volta che lei era presente in cantiere sono venuti a mancare attrezzi di lavoro, e lei ne è
risultato responsabile. Secondo alcune interviste e dichiarazioni di altri dipendenti, avrebbe
fotografato l'attrezzattura per poi cercarne in rete il prezzo, il valore. Si aggiunge il fatto grave
che lei ha fumato in continuazione all'interno del luogo di lavoro, stand al padiglione 2 della
fiera Milano Rho durante l'allestimento del Salone del Mobile 2024. Ed inoltre dopo numerosi
avvisi sia verbali e scritto, che lei ha anche accettato e firmato in data 27 marzo 2024, ha
continuamente usato il telefono per scopi personali esponendo i propri colleghi di lavoro a
gravi incidenti ed infortuni.
Inoltre per motivi ingiustificati non si è presentato più volte sul luogo di lavoro in Milano e Rho,
senza un minimo di preavviso, e senza un minimo di collaborazione.
Pertanto, è palese che sia venuto meno il rapporto di fiducia in maniera tale da non consentire,
la prosecuzione del rapporto, neanche in via provvisoria. Come già comunicato a voce, il
licenziamento è già attuato.
Infine è doveroso comunicarle caro sig. , che il suo comportamento ha Parte_1
causato rilevanti danni economici e di immagine, soprattutto con il committente, di cui vi è
riserva di danni, in via di quantificazione […].
5.2 Dalla lettura della lettera di licenziamento emerge la genericità delle motivazioni che fanno riferimento a fatti del 7 aprile 2024 “per i motivi in oggetto indicati” (quando l'oggetto non specifica alcunché), senza ulteriori idonee successive specificazioni: uso improprio dell'attrezzatura e abbigliamento da lavoro non ulteriormente dettagliati;
si richiamano poi
6 genericamente segnalazioni per numerose assenze e indisponibilità a lavorare, senza indicazione delle date e dei fatti specifici;
si fa ulteriore riferimento a presunte appropriazioni di attrezzi di lavoro, senza indicare quali e quando sarebbero stati sottratti;
si fa infine riferimento ad episodi in cui il lavoratore avrebbe fumato nel corso dell'allestimento della fiera del salone del mobile,
senza ulteriori indicazioni di giorni e orari in cui i fatti sarebbero avvenuti;
infine si fa riferimento a presunti avvisi verbali e scritti firmati il 27 marzo 2024 non documentati;
l'intimazione del recesso viene comunicata con effetto immediato “già attuato”, senza chiarire né il quando né il quomodo (desumibile solo dalla busta paga in cui la data del licenziamento risulta l'8.4.2024, doc. 2 ricorrente).
5.3 A rendere illegittimo il licenziamento di cui è causa (di natura evidentemente disciplinare),
alla luce di quanto emerge dagli atti, è l'assenza della previa contestazione degli addebiti (a cui non viene fatto alcun riferimento nella lettera di licenziamento riportata), seguita peraltro da una generica motivazione del licenziamento disciplinare.
Del tutto prive di rilevanza sono le generiche deduzioni di cui alla memoria di costituzione relative ad un presunto accordo di dimissioni, mai rassegnate dal lavoratore, antecedenti al licenziamento, circostanze che si pongono in contrasto con il fatto storico documentato dell'intimazione del recesso che presuppone la sussistenza del rapporto di lavoro. Peraltro,
anche con riferimento alle presunte assenze ingiustificate dal lavoro successive al 7.4.2024,
manca la contestazione disciplinare e rispetto ad esse anche la motivazione del licenziamento appare del tutto generica (non specificando a quali periodi tali assenze dovrebbero riferirsi).
Rispetto a tali circostanze le istanze di prova testimoniale formulate dalla resistente appaiono del tutto generiche e come tali sono inammissibili e irrilevanti (
1.Vero il sig. nei mesi di Parte_1
lavoro alle dipendenze della (ottobre 2023-aprile 2024) utilizzava CP_1
dell'attrezzatura del abbigliamento di lavoro in maniera difforme dal regolamento? 2. Vero che il sig. nel detto periodo si è assentato diverse volte dal posto di lavoro senza Parte_1
giustificarsi? 3. vero che il sig. nel detto periodo mostrava spesso indisponibilità ad Parte_1
eseguire la mansione commissionata? 4. vero che il sig. durante le ore di lavoro Parte_1
faceva uso frequente del cellulare per usi personali ? 5. Vero che il sig. durante le Parte_1
7 ore di lavoro fumava sul cantiere ed alla presenza dei colleghi? 6. Vero che il dopo Parte_1
i confronto del 7.04.2024 dichiarò avrebbe formalmente rassegnato le dimissioni? 7. Vero che da allora è risultato assente al lavoro ed ha omesso di dare notizie di se'? 8. Vero che la
committenza ha più volte ripreso la società resistente per le suddette condotte del ?). Parte_1
6. Ad avviso di questo Giudice, l'assenza della previa contestazione disciplinare comporta l'applicazione dell'art. 3 comma 2, dlgs 23/2015 che disciplina la fattispecie di cui è causa fa riferimento al fatto materiale “contestato” (cfr. Cass., 4879/2020). Quanto alla tutela applicabile,
la parte resistente nulla ha dedotto sulla sussistenza o meno del requisito dimensionale, quale fatto eventualmente impeditivo della pretesa del ricorrente, che era suo specifico onere eccepire e documentare (cfr. Cass., 9867/2017).
7. La retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR risulta correttamente determinata dal ricorrente in Euro 1.677,51 lorde sulla base delle voci retributive (fisse e quota 13^) risultanti dalle buste paga (doc. 2 ricorrente)
Ogni ulteriore profilo assorbito.
8. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo in ragione della natura
(lavoro) e del valore (indeterminabile, scaglione 26.000-52000) della controversia, considerata l'attività difensiva svolta (fase di studio, fase introduttiva, fase decisionale in unica udienza,
senza istruttoria e note difensive), secondo i parametri di cui al DM 55/14 s.m.i.
P.Q.M.
Il Tribunale di Verona in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria e diversa domanda ed eccezione rigettata
1) in accoglimento del ricorso, accerta la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dal 27.10.2023;
2) annulla il licenziamento intimato con lettera del 6.5.2024 e con efficacia dall'8.4.2024 e per l'effetto condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR (euro 1.677,51 lorde mensili), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre
8 interessi e rivalutazione ex art. 429 c.p.c., dedotto quanto percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative e comunque in misura non superiore a 12 mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del TFR, nonché condanna il datore di lavoro resistente per il predetto periodo al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali senza applicazione di sanzioni;
3) condanna parte resistente al rimborso delle spese di lite in favore del ricorrente che liquida in Euro 3.689,00 per compensi, oltre al 15% dei compensi per spese forfetarie,
oltre IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratisi antistatari.
Verona, 8.4.2025
IL GIUDICE
Dott. Alessandro Gasparini
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2024 vi sarebbe stato un serrato confronto con il lavoratore che portò all'accordo per cui entro il