Sentenza 23 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 23/04/2025, n. 2516 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2516 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2025 |
Testo completo
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
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LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
II SEZIONE CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
In persona dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Gianna Maria Zannella Presidente
Dott. Camillo Romandini Consigliere rel.
Dott.ssa Maria Delle Donne Consigliere all'esito della camera di consiglio dell'1.4.2025, ha pronunciato sulle conclusioni scritte delle parti, con motivazione contestuale, la seguente
SENTENZA
Nel giudizio civile iscritto al n. 2174/2020 tra:
(CF. , elett.te dom.to in Parte_1 C.F._1
Mentana alla Via 3 Novembre 119 c/o lo studio dell'Avv.to David Parria che lo rappresenta e difende giusta procura in calce all'atto di appello
-APPELLANTE -
CONTRO
con sede in Milano, Piazza Gae Aulenti n. 3, P.I. Controparte_1
rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti dal prof. P.IVA_1
avv. Francesco Carbonetti (C.F. ) e dall'avv. Fabrizio C.F._2
lo Studio Legale Carbonetti in Via di San Valentino n. 21.
-APPELLATA –
Oggetto: impugnazione della sentenza del Tribunale di Tivoli n. 1454/2019.
Conclusioni: come da note scritte delle parti.
MOTIVAZIONE
La presente sentenza non attiene alla materia della impresa.
Con atto di citazione ritualmente notificato ha impugnato la Parte_1
sentenza numero 1454/19 con cui il Tribunale di Tivoli, pronunciando sulle domande risarcitorie proposte dal medesimo nonché da Parte_2
nei confronti di , ha così espressamente statuito: CP_1
“Il giudice, definitivamente pronunciando così provvede:
dichiara il difetto di legittimazione ad agire di;
Parte_2
condanna al risarcimento del danno in favore di CP_1 Parte_1
liquidandolo in Euro 9.802,33.
[...]
Condanna la convenuta al pagamento in favore di delle spese Parte_1
di lite che liquida in Euro 3.400,00 oltre il 15% di rimborso spese forfettarie e
IVA e CPA come per legge.
pag. 2/8 Pone le spese di CTU definitivamente a carico di parte convenuta”.
A sostegno della impugnazione, l'appellante ha posto i seguenti motivi:
1. Mancato riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento per il danno patrimoniale causato dal complesso delle operazioni di investimento diverse dal Fondo Delta immobiliare effettuate da in violazione delle norme CP_1
di legge.
2. Mancato riconoscimento di interessi legali e rivalutazione monetaria sulla somma di euro 9.802,33 stabilita come ammontare del risarcimento danni per l'acquisto del Fondo Delta.
3. Mancato riconoscimento delle spese vive.
4. Mancata condanna per lite temeraria di controparte.
Sulla base dei detti motivi ha rassegnato le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello, contrariis rejectis, in accoglimento dell'appello proposto, riformare la sentenza numero 1454/19 emessa dal
Tribunale di Tivoli, condannando CP_1
1) a corrispondere al signor un indennizzo commisurato al Parte_1
volume degli investimenti diversi dal Fondo Delta effettuati senza i dovuti adempimenti di legge per suo conto da da CP_1
quantificarsi in via equitativa nella misura di euro 30.000, o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
2) a corrispondere interessi a rivalutazione monetaria a decorrere dal 30
Aprile 2015 sulla somma di euro 9.802,33 riconosciuta a titolo di risarcimento danni nella sentenza di primo grado;
pag. 3/8 3) a rifondere le spese vive del giudizio di primo grado quantificate nella somma di euro 555,28;
4) al risarcimento dei danni per resistenza temeraria ex articolo 96 c.p.c. da quantificarsi nella somma di euro 10.000 o in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia. Vittoria di spese, competenze ed onorari”.
Si è costituita la quale, nel contestare punto per punto l'avverso CP_1
gravame in quanto, a suo dire, infondato in fatto e diritto, ha a sua volta così concluso:
“Voglia Codesta Ecc.ma Corte di Appello respingere l'appello proposto dal sig. in quanto inammissibile e infondato in fatto e diritto e, Parte_1
per l'effetto, condannare l'appellante alla refusione delle spese di lite in favore della banca”.
Alla udienza a trattazione scritta del 2.10.2024, sulle conclusioni delle parti, la
Corte ha riservato la decisione previa concessione dei termini di cui agli artt.
190 e 352 c.p.c.
L'appello è ammissibile, essendo stato proposto nel rispetto del disposto dell'art. 342 c.p.c., avendo la difesa appellante ben indicato le parti della sentenza a suo dire da riformarsi e i motivi a sostegno del gravame.
Passando al merito:
lamenta l'appellante che il Giudice avrebbe errato nella quantificazione del danno, avendolo limitato solo ed esclusivamente a quello derivato dalla operazione legata al Fondo Delta, così trascurando le conseguenze negative legate alle altre innumerevoli operazioni che la banca aveva effettuato nel pag. 4/8 corso del tempo e in modo gravemente scorretto, come peraltro riconosciuto dallo stesso giudicante.
Sarebbe stato, infatti, sufficiente prendere in esame la documentazione bancaria acquista in atti per verificare che, pur in considerazione dei bonifici effettuati dall'attore in favore del proprio figlio, residuava un importo considerevole in perdita per altre operazioni finanziarie negative, quali ad esempio quella relativa all'acquisto di titoli azionari FIAT rivenduti ad un importo minore rispetto a quello di acquisto e l'altra relativa all'acquisto di azioni a cui sono conseguite solo perdite. CP_1
Orbene, come evidenziato dal Tribunale e ancor prima dal ctu., in effetti è risultata gravemente mancante la documentazione inerente il complesso delle operazioni effettuate e, in particolare, quella contrattuale relativa alle altre operazioni diverse rispetto al Fondo Delta.
E infatti, il ctu. ha così puntualmente riferito, come peraltro già ricordato dal
Giudice di prime cure: “in merito al quantum, e tenendo conto delle movimentazioni non incluse in tabella, si può dire che la consistenza mobiliare media detenuta era pari ad € 100.000,00 circa. Tale importo si è ridotto nel tempo fino ad arrivare ad un saldo pari ad € 9.556,38, in data 27.4.2015 così come documentato dall'attore cui doveva essere aggiunto un saldo del c/c di €
6.202,22”, ulteriormente evidenziando che “la riduzione del conto è stata determinata da una innumerevole serie di prelievi Bancomat, ma soprattutto da due bonifici a favore del sig. per € 205.001,50 e un Parte_2
altro di € 20.001,50 in data 9.8.2010”.
In sostanza, in assenza di ulteriore documentazione, non vi sarebbe la prova degli ulteriori danni che l'appellante deduce di aver subito, non avendo lo pag. 5/8 stesso adempiuto al proprio onere probatorio in ordine al quantum della sua pretesa risarcitoria.
Ben avrebbe, infatti, egli potuto formulare precise richiese alla banca di poter avere la relativa documentazione, non potendosi limitare ad affermare che la impossibilità di fornire la prova dei reali danni subiti sia imputabile solo a quest'ultima.
Né, pertanto, può procedersi alla invocata liquidazione in via equitativa.
La censura va, pertanto, respinta.
Va, invece, accolta la seconda doglianza nella parte in cui effettivamente il
Tribunale ha omesso di statuire in ordine agli interessi ed alla rivalutazione monetaria in relazione alla liquidazione del danno collegato al Fondo Delta.
E', infatti, principio consolidato richiamato ancora di recente dalla S.C., che
“l'obbligo di risarcimento del danno da fatto illecito, contrattuale o extracontrattuale, ha per oggetto l'integrale reintegrazione del patrimonio del danneggiato e, pertanto, nella domanda di risarcimento del danno deve ritenersi implicitamente inclusa la richiesta di compenso per il pregiudizio subito dal creditore a causa del ritardato conseguimento dell'equivalente monetario del danno, non incorrendo nel vizio di ultrapetizione il giudice che, in mancanza di espressa domanda, liquidi il conseguente danno da lucro cessante. Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori…. in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dalla temporanea indisponibilità dell'equivalente pecuniario del danno subito di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente, al pari di quella rappresentata dalla somma attribuita a titolo di svalutazione monetaria la quale pag. 6/8 non viene a risarcire un altro e maggiore danno, ma è soltanto una diversa espressione monetaria del medesimo danno” (Cass. Sez. 2^ 26929/2024).
Sull'importo come liquidato di € 9.802,33, vanno quindi calcolati la rivalutazione monetaria dal 30.4.2015 alla presente statuizione, oltre agli interessi compensativi dalla medesima data sulla somma via via rivalutata fino alla presente statuizione ed ulteriori interessi legali fino al soddisfo.
Ugualmente va accolto l'appello per non aver il Tribunale condannato la banca alla refusione delle spese vive sostenute da controparte ammontanti ad
€ 555,28.
Va, invece, disattesa la doglianza relativa al rigetto della domanda formulata ex art. 96 c.p.c. per lite temeraria della appellata, difettandone la prova stessa visto che la domanda iniziale è stata effettivamente accolta solo in parte ed avendo correttamente resistito in giudizio. CP_1
Passando alle spese del presente grado, esse seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo al minimo della fascia di riferimento
(indeterminabilità bassa), stante la modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1454/19 proposto da , ogni ulteriore Parte_1
domanda ed eccezione respinte, così provvede;
in parziale accoglimento dell'appello e a parziale modifica della sentenza appellata, condanna la a corrispondere all'appellante, Controparte_2
sulla somma già liquidata con la sentenza impugnata e pari ad € 9.802,33, gli pag. 7/8 interessi e la rivalutazione monetaria come da motivazione, nonché alla rifusione anche delle spese vive sostenute per il primo grado e pari ad €
555,28; rigetta per il resto l'appello;
condanna parte appellata alla rifusione in favore dell'appellante delle spese e competenze del presente grado che per l'intero liquida in € 4.996,00 per compensi, oltre spese generali, spese vive, IVA e CPA come per legge.
Così deciso alla camera di consiglio dell'1.4.2025
Il Presidente
Dott.ssa Gianna Maria Zannella
Il Consigliere Relatore
Dott. Camillo Romandini
pag. 8/8