Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1985, n. 3731
CASS
Sentenza 21 giugno 1985

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

L'Azione di reintegrazione, che è diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, qualora oggetto del potere di fatto sia una cosa nella sua integrale consistenza, ha funzione recuperatoria, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo al risarcimento dei danni nell'ipotesi di totale distruzione della cosa stessa. Peraltro nel possesso di servitù, oggetto del quale è una utilità a favore di un fondo ed a carico di un altro fondo, allorché la distruzione, anche totale, riguardi le opere mediante le quali si realizza il rapporto di strumentalità tra i due fondi, resta proponibile l'Azione di reintegrazione atteso che il ripristino delle opere rimosse o distrutte rimette il possessore nella preesistente situazione di fatto. ( V 1745/85, mass n 439699, sulla prima parte della massima; ( V 3635/82, mass n 421604; ( V 3857/79, mass n 400314; ( V 1900/63, mass n 262912; ( V 1301/56, mass n 882234).*

Commentario1

  • 1Azioni possessorie: quali sono
    https://www.studiocataldi.it/

    Azioni possessorie Le azioni possessorie, cioè le azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso, sono poste dal legislatore a tutela del possesso a prescindere dalla sua legittimità Azioni possessorie: quali sono Azione di reintegrazione Azione di manutenzione Azioni possessorie: quali sono Le azioni a protezione dello ius possessionis, definite "strettamente possessorie", si basano sul fatto stesso del possesso, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale sulla cosa e il potere di fatto non sia esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. n. 10470/1991; n. 6093/1997), ponendosi come rimedi …

     Leggi di più…
Inizia subito la prova gratuita
Crea un account per accedere agli strumenti d’IA giuridica e sbloccare tutte le funzionalità di Doctrine Pro.
  • Accesso ai contenuti giuridici
  • Prova dell'IA giuridica
  • Collegamento al tuo cloud
Iscriviti gratuitamente

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1985, n. 3731
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 3731
Data del deposito : 21 giugno 1985

Testo completo