Sentenza 21 giugno 1985
Massime • 1
L'Azione di reintegrazione, che è diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, qualora oggetto del potere di fatto sia una cosa nella sua integrale consistenza, ha funzione recuperatoria, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo al risarcimento dei danni nell'ipotesi di totale distruzione della cosa stessa. Peraltro nel possesso di servitù, oggetto del quale è una utilità a favore di un fondo ed a carico di un altro fondo, allorché la distruzione, anche totale, riguardi le opere mediante le quali si realizza il rapporto di strumentalità tra i due fondi, resta proponibile l'Azione di reintegrazione atteso che il ripristino delle opere rimosse o distrutte rimette il possessore nella preesistente situazione di fatto. ( V 1745/85, mass n 439699, sulla prima parte della massima; ( V 3635/82, mass n 421604; ( V 3857/79, mass n 400314; ( V 1900/63, mass n 262912; ( V 1301/56, mass n 882234).*
Commentario • 1
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Azioni possessorie Le azioni possessorie, cioè le azioni di reintegrazione e manutenzione nel possesso, sono poste dal legislatore a tutela del possesso a prescindere dalla sua legittimità Azioni possessorie: quali sono Azione di reintegrazione Azione di manutenzione Azioni possessorie: quali sono Le azioni a protezione dello ius possessionis, definite "strettamente possessorie", si basano sul fatto stesso del possesso, anche se illegittimo, abusivo o di mala fede purchè abbia i caratteri esteriori della proprietà o di altro diritto reale sulla cosa e il potere di fatto non sia esercitato per mera tolleranza dell'avente diritto (Cass. n. 10470/1991; n. 6093/1997), ponendosi come rimedi …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 21/06/1985, n. 3731 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3731 |
| Data del deposito : | 21 giugno 1985 |
Testo completo
L'Azione di reintegrazione, che è diretta al ripristino della preesistente situazione di fatto, qualora oggetto del potere di fatto sia una cosa nella sua integrale consistenza, ha funzione recuperatoria, con la conseguenza che non può essere proposta e dà luogo al risarcimento dei danni nell'ipotesi di totale distruzione della cosa stessa. Peraltro nel possesso di servitù, oggetto del quale è una utilità a favore di un fondo ed a carico di un altro fondo, allorché la distruzione, anche totale, riguardi le opere mediante le quali si realizza il rapporto di strumentalità tra i due fondi, resta proponibile l'Azione di reintegrazione atteso che il ripristino delle opere rimosse o distrutte rimette il possessore nella preesistente situazione di fatto. ( V 1745/85, mass n 439699, sulla prima parte della massima;
( V 3635/82, mass n 421604; ( V 3857/79, mass n 400314; ( V 1900/63, mass n 262912; ( V 1301/56, mass n 882234).*