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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 17/07/2025, n. 1137 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1137 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI AVELLINO
II SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in persona della dott.ssa Teresa Cianciulli, in funzione di Giudice
Unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio n. 172/2022 R.G., avente ad oggetto “opposizione a decreto ingiuntivo”, vertente
TRA
(c.f. E Parte_1 C.F._1 Parte_2
(c.f. ), rappresentati e difesi, in forza di
[...] C.F._2
procura in atti, dall' avv. Edoardo Volino (c.f. )- C.F._3
indirizzo pec: presso il cui studio, in Email_1
Avellino, alla via Casale n. 5, sono elett.te domiciliati.
OPPONENTI
E
(P. IVA , e per essa, quale procuratore, CP_1 P.IVA_1 CP_2
(P. IVA ), rappresentata e difesa, in forza di procura in atti, P.IVA_2 dall'Avv. Stefania Federici (C.F. )- indirizzo pec: C.F._4
- presso il cui studio, in La Spezia, alla via Email_2
Fontevivo n. 21/B, è elett.te domiciliata.
OPPOSTA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE Con atto di citazione notificato in data 12.02.2022, ed Parte_1 Parte_2
proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1362/2021, emesso
[...]
dal Tribunale di Avellino in data 11.11.2020 e notificato l'8.12.2021.
Con tale decreto, agli opponenti era stato ingiunto il pagamento, in favore della
[...]
della somma di euro 32.203,97, oltre interessi convenzionali di mora al tasso CP_1 legale e spese della procedura. Il decreto ingiuntivo veniva emesso in forza dell'estratto conto certificato ex art. 50 TUB. Gli opponenti erano titolari del contratto di conto corrente n. 12585, acceso in data 21.06.2010 presso la banca Monte dei Paschi di Siena
S.p.A.. Tale credito, in data 23.12.2019, era stato trasferito alla società CP_3 nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti e, poi, in data 4.02.2020, era stato nuovamente ceduto alla CP_1
A sostegno dell'opposizione, gli opponenti eccepivano il difetto di legittimazione attiva della e, in subordine, l'insussistenza della pretesa CP_1 creditoria. Chiedevano, pertanto, l'accoglimento dell'opposizione, con la consequenziale revoca dell'opposto decreto.
Instauratosi il contraddittorio, si costituivano in giudizio l'opposta, che chiedeva: in via preliminare, la concessione della provvisoria esecutorietà dell'opposto D.I.; -il rigetto dell'opposizione ed, in via subordinata, la condanna degli opponenti alla diversa somma corrispondente al credito accertato in corso di causa.
Il Giudice, con ordinanza, rigettava l'istanza di concessione della provvisoria esecutività dell'opposto D.I.. Indi, la causa veniva istruita tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti ed all'udienza dell'1.04.2025, veniva trattenuta in decisione, con l'assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
L'opposizione è infondata per i motivi che si passano ad illustrare.
Preliminarmente, va rilevato che la domanda è procedibile, atteso che è documentalmente provato che è stata espletata la procedura di mediazione obbligatoria ordinata dal Tribunale (cfr. verbale negativo allegato alle note di trattazione scritta dell'opposta per l'udienza del 28.04.2023).
Passando al merito, va rilevato che gli opponenti hanno eccepito, preliminarmente, la carenza di legittimazione attiva della società opposta a richiedere il pag. 2/6 pagamento del credito oggetto di ingiunzione. Secondo gli opponenti, l'opposta, cessionaria del credito nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione dei crediti pecuniari, avrebbe allegato, a sostegno della sua pretesa creditoria, soltanto gli estratti della pubblicazione della cessione in Gazzetta Ufficiale, documentazione inidonea a dimostrare l'inclusione del credito oggetto di ingiunzione nell'operazione di cessione in blocco, ma idonea solo ai sensi dell'art. 1264 c.c..
Inoltre, gli opponenti hanno eccepito la carenza di prova del credito, provato con la sola certificazione di cui all'art. 50 T.U.B., rilevante esclusivamente ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo.
Entrambe le eccezioni sono infondate.
Com'è noto, la questione della titolarità della posizione soggettiva oggetto dell'azione attiene al merito della decisione, cioè, alla fondatezza della domanda (Cass.
Sez. Unite, 2951/2016), dovendosi verificare se il diritto azionato in giudizio appartenga effettivamente a chi assume di esserne titolare. Quindi, rappresentando la titolarità del diritto azionato in giudizio un elemento costitutivo della domanda, la parte che promuove un giudizio, in base alla regola probatoria contenuta nell'art. 2697 c.c, deve provare di essere titolare della posizione giuridica soggettiva dedotta in lite.
Dall'applicazione di tali principi alla fattispecie in esame discende che l'opposta, che ha agito in giudizio in qualità di cessionaria e, quindi, di successore a titolo particolare del creditore originario, in virtù di un'operazione di cessione di crediti in blocco, ha l'onere di dimostrare la propria legittimazione sostanziale, fornendo la prova dell'intervenuta cessione e dell'inclusione del credito nell'ambito della cessione stessa.
Ebbene, l'opposta ha assolto all'onere probatorio a suo carico. Vi è prova sufficiente della cessione e dell'inclusione del credito oggetto di ingiunzione nella cessione stessa.
Giova osservare che la Cassazione (cfr. sentenza 22151/2019), nel disciplinare la cessione "in blocco" di beni e rapporti giuridici, ha affermato che l'art. 58, comma 2,
TUB prescrive che "la banca cessionaria dà notizia dell'avventa cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana"; il successivo comma 4 aggiunge che "nei confronti dei debitori ceduti gli adempimenti pubblicitari producono gli effetti indicati dall'art. 1264 del
pag. 3/6 codice civile", dispensando, dunque, il cedente dal notificare la cessione al debitore ceduto nelle forme ordinarie.
Si tratta di una disciplina che, prevedendo la sostituzione della notifica individuale con la pubblicazione di un avviso, è derogatoria rispetto a quella ordinariamente prevista per la cessione del credito e del contratto, e trova giustificazione principalmente nell'oggetto della cessione - costituito, come detto, oltre che da intere aziende o rami di azienda, da interi "blocchi" di beni, crediti e rapporti giuridici, individuati non già singolarmente, ma per tipologia sulla base di caratteristiche comuni, oggettive o soggettive - e nel conseguente gran numero dei soggetti interessati.
È vero che non può ritenersi sufficiente la sola produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco.
Ciò in quanto, una cosa è l'avviso della cessione, necessario ai fini dell'efficacia del trasferimento, un'altra cosa è la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo specifico contenuto. Gli avvisi di cessione riportano quasi sempre solo criteri generali di identificazione dei singoli crediti ceduti in blocco, a volte incompleti, molto spesso di difficile comprensione, sicchè essi non sono in grado di attestare la reale validità ed efficacia dell'operazione materialmente attuata ed il relativo oggetto ex art. 1346 c.c
(Cass. 20739/22; Cass 437/22 e Cass 1528/22).
Tuttavia, va considerato che la forma del contratto di cessione è libera ed è possibile provarne l'esistenza, anche mediante la dichiarazione della cedente (configurabile alla stregua di una dichiarazione negoziale di un fatto). Al fine di pervenire alla prova della cessione, rilevano quegli accertamenti di fatto che facciano «effettivamente presumere
l'effettiva esistenza della dedotta cessione». (cfr. Cass. n. 17944/2023 e Cass. n.
5478/2024).
In particolare, la dichiarazione del cedente comunicata dal cessionario al debitore ceduto mediante la produzione in giudizio è al pari della disponibilità del titolo esecutivo, un «elemento documentale importante, potenzialmente decisivo» (Cass. n.
10200/2021).
Orbene, nel caso in esame, alla luce delle allegazioni e della documentazione versata in atti, vi è prova sufficiente in ordine alla cessione all'odierna opposta del credito oggetto di ingiunzione.
pag. 4/6 Innanzitutto, rilevano gli avvisi delle due cessioni in Gazzetta Ufficiale, contenendo l'elenco dei dati dei crediti ceduti ed essendo oggetto anche di pubblicazione su sito Internet. Inoltre, l'opposta ha depositato tutti gli estratti conto del rapporto contrattuale e, quindi, ha dimostrato di averli ottenuti dalle cessionarie.
Infine, vi è prova che la ha inviato una lettera raccomandata a.r. CP_2
agli odierni opponenti, con la quale comunicava l'avvenuta cessione del credito e provvedeva alla messa in mora (cfr. documento n. 15 del fascicolo monitorio). Risulta anche allegata l'attestazione di cessione a sofferenza (documento n. 7 allegato alla comparsa di costituzione e risposta).
Adeguatamente provata è anche la pretesa creditoria azionata.
L'opposta, oltre alla certificazione di cui all'art. 50 T.U.B, ha prodotto tutti gli estratti conto scalari dai quali si evince il dettaglio degli importi dovuti, estratti conto, peraltro, mai contestati e, quindi, tacitamente approvati.
In ogni caso, le eccezioni sollevate dagli opponenti appaiono estremamente generiche, non contenendo alcuna specifica indicazione del diverso importo del credito, né allegazione di prove contrarie.
In definitiva, l'opposizione va rigettata e l'opposto decreto ingiuntivo va dichiarato esecutivo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'opposta, nella misura indicata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M.
147/2022, scaglione da euro 26.001,00 ad euro 52.000,00 valori minimi, attesa la bassa complessità e la natura documentale della causa.
P. Q. M
Il Tribunale di Avellino, II Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull' opposizione proposta da ed , ogni contraria istanza ed Parte_1 Parte_2
eccezione disattese, così provvede:
1. rigetta l'opposizione;
2. dichiara esecutivo l'opposto D.I.;
3. condanna gli opponenti al pagamento delle spese di lite in favore della società opposta, in persona del legale rapp.te p.t, nella somma di euro 3.809,00, oltre
IVA, CPA e rimborso spese generali come per legge.
pag. 5/6 Così deciso in Avellino in data 17.07.2025
Il Giudice
dott.ssa Teresa Cianciulli
pag. 6/6