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Sentenza 10 luglio 2024
Sentenza 10 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Tempio Pausania, sentenza 10/07/2024, n. 510 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Tempio Pausania |
| Numero : | 510 |
| Data del deposito : | 10 luglio 2024 |
Testo completo
Rg n. 748/2018
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 10/07/2024 0re 9.49
E' comparso, nell'interesse di parte opposta l'Avv. Chiara Carteri, in sostituzione dell'Avv. Palitta, la quale conferma le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
E' pure comparso l'Avv. Claudia Rita Satta, per parte opponente, la quale si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera di consiglio;
alle ore 12.33 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
MA AL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa MA AL ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 748/2018 pendente tra
( , rapp.ta e difesa dall'Avv. DOROTEA Parte_1 C.F._1
FIORI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in ARZACHENA Viale Costa Smeralda 41
CONTRO
), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA Via Roma, 76
*****************
OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento N. 1044/2018, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 14.426,10.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
mentre nel merito eccepiva la non debenza delle somme pretese dal gestore, in quanto, in conseguenza dell'inadempimento del medesimo conseguente all'omissione delle letture annuali, aveva impedito all'utente di avvedersi della presenza di una perdita occulta, con conseguente lievitazione dei consumi in maniera abnorme.
Concludeva per l'accertamento delle somme effettivamente dovute, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, non contestando la sussistenza della perdita occulta, ma insistendo nella domanda e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024 con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente si rileva come le eccezioni preliminari sollevate da parte attrice siano infondate e vadano respinte.
In particolare, in ordine all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n.
639 del 1910 sia esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti.
In merito, si osserva che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006). In ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione si rileva come anche la stessa sia infondata e debba essere rigettata.
Invero, la come più sopra evidenziato, ha la qualità di società in CP_1
house. Pertanto la notifica posta in essere da va ritenuta legittima ai CP_1
sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma
2, D.L. n. 70 del 13.5.2011, e possa essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) CP_1
anche mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad ogni buon conto, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n.
3909/2016).
Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività defensionale.
Orbene, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza nel merito della irregolarità lamentata (tale dovendosi intendere il vizio allegato essendo l'atto indirizzato esattamente al domicilio del destinatario con forme comunque previste dall'ordinamento), ciò comporterebbe come unica conseguenza l'eventuale nullità della notificazione, da ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Passando al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. L'opposta ha prodotto la fattura relativa al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha eccepito la non debenza delle somme ingiunte, rilevando di aver inoltrato reclamo al gestore, poiché – a seguito di segnalazione da parte del medesimo di consumi elevati – aveva verificato la sussistenza di una perdita occulta, prontamente riparata, come da fattura prodotta in atti.
La ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
“In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato sul medesimo”. E' altresì pacifico in giurisprudenza che al contratto di somministrazione possano essere applicati i parametri della buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, particolarmente pregnanti soprattutto quando il somministrante agisca in regime di monopolio.
Orbene, la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato prevede all'art.
6.1 che la lettura dei consumi sia effettuata almeno due volte l'anno ed all'art. 6.2 è prevista la fatturazione dei consumi con cadenza non inferiore al bimestre.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il gestore ha omesso di rispettare le cadenze previste dalla Carta dei Servizi, effettuando l'emissione di fatture relative a consumi presunti per più annualità; conseguentemente omettendo di segnalare – se non con notevole ritardo – i consumi elevati dell'utenza.
E' emerso, altresì, che nel 2017 si è verificata una perdita occulta, tempestivamente riparata e conseguentemente denunciata alla convenuta tramite reclamo, come risulta dalla documentazione in atti e dalla mancata contestazione delle suddette circostanze da parte della convenuta.
Appare pertanto provato che la perdita sia avvenuta nel 2017 e, conseguentemente, è corretto presumere che i consumi anomali siano da collocarsi in quel periodo, soprattutto considerato che sia prima che successivamente ed anche attualmente i consumi dell'utenza dell'attore sono rientrati nella normalità.
Corre l'obbligo precisare che, anche alla luce dei principi sora richiamati, non può gravare sull'utente l'inadempimento del gestore nell'effettuare le letture di rito.
Infatti, se l'Ente gestore del servizio avesse effettuato correttamente le letture, non solo avrebbe consentito all'utente di rilevare immediatamente i consumi anomali e verificare tempestivamente la perdita occulta, ma a buon diritto avrebbe potuto pretendere il pagamento delle somme che illegittimamente ha cercato di distribuire in più annualità.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica - le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato
Tribunale - al fine di determinare gli importi effettivamente dovuti dall'opponente nel periodo dal 09.06.2015 al 20.06.2017. Il CTU ha calcolato la somma dovuta con metodo statistico sulla base del consumo medio nazionale pari a € 4.824,34
e sulla base del consumo medio per il comune capoluogo di Olbia pari a €
4.319,55.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 4.319,55, con spese del giudizio liquidate a favore dell'opponente come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e accertato il credito nella misura indicata dal CTU condanna l'opponente al pagamento della somma di € 4.319,55 in favore di
CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute, come per legge, nonché delle spese di ctu eventualmente anticipate.
Tempio Pausania, 10/07/2024
Il Giudice
MA AL ON
Tribunale Ordinario di Tempio Pausania
UDIENZA DEL 10/07/2024 0re 9.49
E' comparso, nell'interesse di parte opposta l'Avv. Chiara Carteri, in sostituzione dell'Avv. Palitta, la quale conferma le conclusioni come formulate nella comparsa di costituzione e chiede che la causa venga decisa.
E' pure comparso l'Avv. Claudia Rita Satta, per parte opponente, la quale si riporta agli scritti difensivi e chiede che la causa sia trattenuta in decisione.
Il GOT si ritira in camera di consiglio;
alle ore 12.33 dà lettura del dispositivo, come da sottocalendata sentenza, che fa parte integrante del presente verbale.
IL GOT
MA AL ON
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TEMPIO PAUSANIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice onorario Dott.ssa MA AL ON ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 748/2018 pendente tra
( , rapp.ta e difesa dall'Avv. DOROTEA Parte_1 C.F._1
FIORI giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in ARZACHENA Viale Costa Smeralda 41
CONTRO
), rapp.ta e difesa dall'Avv. IGNAZIA PAOLA CP_1 P.IVA_1
MARIA PALITTA giusta procura in atti ed elett.te dom.ta in OLBIA Via Roma, 76
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OGGETTO: Somministrazione
CONCLUSIONI DELLE PARTI COME IN ATTI.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione, ritualmente notificato, evocava in Parte_1 giudizio la convenuta indicata in epigrafe, proponendo opposizione avverso l'atto di ingiunzione di pagamento N. 1044/2018, con il quale veniva richiesto il pagamento della complessiva somma di € 14.426,10.
In particolare, l'opponente eccepiva l'illegittimità dell'ordinanza ingiunzione, nonché l'inesistenza e/o nullità della notificazione della medesima perché effettuata a mezzo posta, senza l'intervento dell'ufficiale giudiziario;
mentre nel merito eccepiva la non debenza delle somme pretese dal gestore, in quanto, in conseguenza dell'inadempimento del medesimo conseguente all'omissione delle letture annuali, aveva impedito all'utente di avvedersi della presenza di una perdita occulta, con conseguente lievitazione dei consumi in maniera abnorme.
Concludeva per l'accertamento delle somme effettivamente dovute, con vittoria di spese ed onorari del giudizio.
La convenuta si costituiva in giudizio, non contestando la sussistenza della perdita occulta, ma insistendo nella domanda e concludendo per il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese e compensi del giudizio.
La causa, istruita mediante produzioni documentali e consulenza tecnica d'ufficio, veniva trattenuta in decisione all'udienza del 10/07/2024 con contestuale lettura del dispositivo.
********
Preliminarmente si rileva come le eccezioni preliminari sollevate da parte attrice siano infondate e vadano respinte.
In particolare, in ordine all'eccepita illegittimità dell'ordinanza ingiunzione impugnata occorre premettere come, secondo la giurisprudenza consolidata, sia ormai pacifico che lo speciale procedimento d'ingiunzione disciplinato dal R.D. n.
639 del 1910 sia esperibile, da parte della pubblica amministrazione, non solo per le entrate strettamente di diritto pubblico, ma anche per quelle di diritto privato, trovando il suo fondamento nel potere di auto accertamento. Il limite a cui essa è sottoposta è che il credito, in base al quale viene emesso l'ordine di pagamento, sia certo, liquido ed esigibile, dovendo la sua individuazione, la sua quantificazione e le sue condizioni di esigibilità derivare da fonti, da fatti e da parametri obiettivi e predeterminati, rispetto ai quali la pubblica amministrazione dispone di un mero potere di accertamento. La valutazione, in concreto, della sussistenza dei presupposti di certezza, liquidità ed esigibilità del credito si risolve in un accertamento di merito (Cass. sez. un. n. 11992 del 2009).
E' altresì pacifico che l'art. 52, 5 co., lett.b) n.3) d.lgs.446/97, non osta all'affidamento del servizio di accertamento e riscossione dei tributi locali a società in house partecipata da più Comuni, a condizione che questi ultimi esercitino congiuntamente sulla stessa un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi ed uffici interni;
che la società così pluripartecipata svolga la parte più importante della propria attività a favore dei Comuni partecipanti;
che essa svolga la propria attività solo nell'ambito territoriale di tali enti.
In merito, si osserva che la - in quanto società per azioni a CP_1
partecipazione pubblica - è legittimata ad emettere ingiunzioni di pagamento e a procedere alla riscossione coattiva mediante ruolo ai sensi dell'art. 17, commi 3- bis e 3-ter D. Lgs. 46/1999, avendo ottenuto la prevista autorizzazione del
Ministero dell'Economia e delle Finanze. Va altresì precisato che la CP_1
è una società in house, costituita nel 2005 in seguito alla fusione di tutti i distributori pubblici di acqua precedentemente attivi in Sardegna;
il capitale di
è detenuto per l'85% circa dai comuni sardi e per il 15% circa dalla CP_1
Regione Sardegna e la società soddisfa tutti i criteri previsti per la qualifica di società in house (partecipazione pubblica, controllo analogo e maggioranza (80%) delle attività detenute dall'autorità pubblica di controllo) e può, dunque, ricorrere alla procedura di cui al R.D. del 1910 per il recupero dei propri crediti anche derivanti da entrate di diritto privato (cfr. tra le altre Cass. civ. Sez. I, 11-04-
2016, n. 7076; Cass. civ. Sez. Unite, 25-05-2009, n. 11992, Cass. civ. Sez. I, 25-
08-2004, n. 16855.).
Il confine del legittimo esercizio del potere di ricognizione, secondo tariffe prestabilite, deve ritenersi violato, con riguardo all'atto d'ingiunzione impugnato, relativamente alla determinazione del preciso ammontare del diritto fatto valere, per i motivi di seguito assunti a fondamento della decisione, a prescindere dalla questione pregiudiziale attinente alla regolarità o meno del procedimento di riscossione coattiva contestualmente preannunciato dal gestore del servizio idrico integrato;
tale questione non ha concreta ed attuale rilevanza ai fini del decidere, in applicazione del principio secondo cui l'eventuale accoglimento, anche parziale, dell'opposizione implica l'annullamento dell'ingiunzione e non esclude, se del caso, la condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'amministrazione opposta, di quanto risulti, comunque, dovuto (cfr. Cass. n. 19669 del 2006). In ordine all'eccezione di inesistenza e/o nullità della notificazione si rileva come anche la stessa sia infondata e debba essere rigettata.
Invero, la come più sopra evidenziato, ha la qualità di società in CP_1
house. Pertanto la notifica posta in essere da va ritenuta legittima ai CP_1
sensi del combinato disposto degli artt. 26 e 49 DPR 602/73 e dell'art. 7, comma
2, D.L. n. 70 del 13.5.2011, e possa essere effettuata dagli ufficiali della riscossione (qualità riconosciuta in capo ad in forza del DM 30.12.2015) CP_1
anche mediante invio della raccomandata con avviso di ricevimento.
Ad ogni buon conto, come ha affermato la Cassazione “ove il vizio attenga alla fase della consegna, è inesistente la notificazione fatta a soggetto o in luogo totalmente estranei al destinatario, mentre è nulla, e suscettibile di sanatoria, quella effettuata in luogo o a persona che, pur diversi da quelli indicati dalla norma processuale, abbiano un qualche riferimento con il destinatario...”(Cass. n.
3909/2016).
Nel caso di specie, la consegna dell'atto di ingiunzione è avvenuta all'indirizzo del destinatario e quest'ultimo ha proposto l'opposizione che ci occupa, svolgendo tutte le difese che ha ritenuto di dover esporre, senza incorrere in preclusioni o decadenze e, quindi, senza limitazioni dell'attività defensionale.
Orbene, atteso che, indipendentemente dalla sussistenza nel merito della irregolarità lamentata (tale dovendosi intendere il vizio allegato essendo l'atto indirizzato esattamente al domicilio del destinatario con forme comunque previste dall'ordinamento), ciò comporterebbe come unica conseguenza l'eventuale nullità della notificazione, da ritenersi sanata dalla proposizione dell'opposizione, in ragione del principio del raggiungimento dello scopo processuale dell'atto di cui all'art. 156, comma 3, c.p.c., che opera anche per la notifica degli atti non processuali (cfr Cass. n. 5556/2019).
Passando al merito, l'opposizione è fondata e deve essere accolta nei termini che seguono. L'opposta ha prodotto la fattura relativa al credito asseritamente vantato nei confronti dell'opponente, lo storico delle letture e l'estratto conto relativi alla fornitura, mentre l'opponente ha eccepito la non debenza delle somme ingiunte, rilevando di aver inoltrato reclamo al gestore, poiché – a seguito di segnalazione da parte del medesimo di consumi elevati – aveva verificato la sussistenza di una perdita occulta, prontamente riparata, come da fattura prodotta in atti.
La ormai consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha chiarito che:
“In tema di contratto di somministrazione relativo a utenza idrica e nell'ipotesi in cui l'utente lamenti l'addebito di un consumo anomalo ed eccedente le sue ordinarie esigenze, una volta fornita dal somministrante la prova del regolare funzionamento degli impianti, è onere dell'utente provare di avere adottato ogni possibile cautela, ovvero di avere diligentemente vigilato sul medesimo”. E' altresì pacifico in giurisprudenza che al contratto di somministrazione possano essere applicati i parametri della buona fede e correttezza nell'esecuzione del rapporto, particolarmente pregnanti soprattutto quando il somministrante agisca in regime di monopolio.
Orbene, la Carta dei Servizi del Servizio Idrico Integrato prevede all'art.
6.1 che la lettura dei consumi sia effettuata almeno due volte l'anno ed all'art. 6.2 è prevista la fatturazione dei consumi con cadenza non inferiore al bimestre.
Dall'istruttoria svolta è emerso che il gestore ha omesso di rispettare le cadenze previste dalla Carta dei Servizi, effettuando l'emissione di fatture relative a consumi presunti per più annualità; conseguentemente omettendo di segnalare – se non con notevole ritardo – i consumi elevati dell'utenza.
E' emerso, altresì, che nel 2017 si è verificata una perdita occulta, tempestivamente riparata e conseguentemente denunciata alla convenuta tramite reclamo, come risulta dalla documentazione in atti e dalla mancata contestazione delle suddette circostanze da parte della convenuta.
Appare pertanto provato che la perdita sia avvenuta nel 2017 e, conseguentemente, è corretto presumere che i consumi anomali siano da collocarsi in quel periodo, soprattutto considerato che sia prima che successivamente ed anche attualmente i consumi dell'utenza dell'attore sono rientrati nella normalità.
Corre l'obbligo precisare che, anche alla luce dei principi sora richiamati, non può gravare sull'utente l'inadempimento del gestore nell'effettuare le letture di rito.
Infatti, se l'Ente gestore del servizio avesse effettuato correttamente le letture, non solo avrebbe consentito all'utente di rilevare immediatamente i consumi anomali e verificare tempestivamente la perdita occulta, ma a buon diritto avrebbe potuto pretendere il pagamento delle somme che illegittimamente ha cercato di distribuire in più annualità.
Nel corso del giudizio è stata espletata consulenza tecnica - le cui risultanze, prive di vizi logici e condivisibili, vengono fatte proprie dall'intestato
Tribunale - al fine di determinare gli importi effettivamente dovuti dall'opponente nel periodo dal 09.06.2015 al 20.06.2017. Il CTU ha calcolato la somma dovuta con metodo statistico sulla base del consumo medio nazionale pari a € 4.824,34
e sulla base del consumo medio per il comune capoluogo di Olbia pari a €
4.319,55.
Alla luce delle suddette emergenze processuali si ritiene fondata l'opposizione, con conseguente condanna dell'opponente al pagamento, in favore dell'opposta, della somma di € 4.319,55, con spese del giudizio liquidate a favore dell'opponente come in dispositivo.
P.Q.M.
definitivamente pronunziando, il Tribunale di Tempio Pausania, nella suindicata composizione monocratica, ogni contraria istanza, eccezione deduzione e conclusione reietta, così provvede:
- Accoglie l'opposizione e accertato il credito nella misura indicata dal CTU condanna l'opponente al pagamento della somma di € 4.319,55 in favore di
CP_1
- condanna l'opposta alla rifusione delle spese del giudizio in favore di parte opponente nella misura di € 3.000,00, oltre 15% per spese generali, CPA e IVA se dovute, come per legge, nonché delle spese di ctu eventualmente anticipate.
Tempio Pausania, 10/07/2024
Il Giudice
MA AL ON