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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 21/10/2025, n. 1852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1852 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MONZA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. RE PA nel procedimento iscritto al n. 7343/2021 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 21 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7343/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'Avv. Giulia Aondio;
Parte_1
- attrice opponente;
e
- con l'Avv. Vincenzo Latorraca;
CP_1 CP_2
- convenuta opposta;
e di
- on l'Avv. Controparte_3
AT NE;
- terza chiamata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice committente, allegando l'inadempimento della controparte appaltatrice, opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima in relazione al saldo di un contratto di appalto stipulato tra le parti;
chiedeva altresì in via riconvenzionale la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della nonché il risarcimento del danno. CP_1 CP_2
Si costituiva la convenuta contestando l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo dichiararsi il contratto risolto per mutuo consenso;
insisteva in ogni caso per la chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice.
Quest'ultima si costituiva a sua volta negando l'operatività della polizza e chiedendo respingersi ogni pretesa nei propri confronti.
Dalla CTU espletata in corso di causa emerge l'esistenza di gravi inadempimenti a carico dell'appaltatrice la quale, oltre a non essere in regola sotto il profilo contributivo, risulta avere interrotto arbitrariamente l'esecuzione dei lavori e determinato rilevanti danni da infiltrazione all'immobile della committenza. Con comunicazione datata 22 Dicembre 2020 (circostanza allegata dall'opponente e non contestata dalla controparte) l'opposta ebbe peraltro ad ammettere la propria impossibilità di proseguire nell'esecuzione dell'appalto per ragioni non imputabili alla , di fatto ammettendo quindi la propria responsabilità. Pt_1
Il contratto oggetto di causa va quindi dichiarato risolto per inadempimento dell'appaltatrice e non per mutuo consenso non potendosi evincere tale comune volontà delle parti dalla dichiarazione contenuta nella mail di cui al doc. 5 del fascicolo del procedimento monitorio, lettera nella quale l'opponente, in risposta alla suindicata comunicazione dell'opposta, si limita ad affermare la propria disponibilità
a pagare le maestranze in luogo dell'appaltatrice senza rinunciare a far valere l'inadempimento di quest'ultima. Relativamente ai profili inerenti la determinazione del compenso ancora dovuto all'appaltatrice per i lavori parzialmente eseguiti e dei danni subiti dalla committenza, occorre fare riferimento alla CTU che ha accertato un credito residuo in favore dell'opposta per euro 17.747,87 oltre IVA;
le valutazioni del tecnico incaricato, congruamente motivate a seguito di ampio contraddittorio coi CTP, possono essere fatte proprie dal Giudicante.
All'ammontare suindicato vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Non può invece essere accolta la domanda di manleva presentata dall'opposta nei confronti della compagnia assicuratrice. I danni accertati in sede di CTU risultano infatti essersi verificati dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'opposta appaltatrice avvenuto nell'Ottobre 2020 (cfr. ancora la relazione di CTU nonché la relazione di parte di cui al doc. 5 di parte opponente) e non rientrano quindi nell'ambito della copertura assicurativa ai sensi della clausola L dell'art. 18 punto II delle condizioni di assicurazione (cfr. doc. 1 di parte terza chiamata); né risulta applicabile in favore dell'assicurata la clausola di cui alla lettera I delle condizioni particolari di assicurazione avendo il CTU accertato, quale causa delle gravi infiltrazioni rilevate, non un evento atmosferico di imprevedibile violenza bensì
l'inadeguatezza della guaina di protezione del tetto posata dall'appaltatrice.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti opponente ed opposta mentre quest'ultima dovrà sostenere le spese della terza chiamata verso la quale risulta soccombente. Le spese della CTU, per le medesime ragioni, vanno infine suddivise in parti uguali tra l'opponente e l'opposta.
P.Q.M.
1) Dichiara risolto per inadempimento della parte convenuta opposta il contratto di appalto oggetto di giudizio e condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte opposta la somma di euro 17.747,87 (oltre IVA) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti attrice opponente e convenuta opposta.
4) Condanna la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte terza chiamata delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico delle parti attrice opponente e convenuta opposta nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 21 Ottobre 2025.
Il Giudice
RE PA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Giudice
Nella persona del Dott. RE PA nel procedimento iscritto al n. 7343/2021 R.G. all'esito dell'udienza tenuta in data 21 Ottobre 2025 con le modalità cartolari di cui all'art. 221, co. 4, d.l. n. 34/2020 e successive modifiche;
lette le note di udienza;
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 7343/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi e vertente tra:
- on l'Avv. Giulia Aondio;
Parte_1
- attrice opponente;
e
- con l'Avv. Vincenzo Latorraca;
CP_1 CP_2
- convenuta opposta;
e di
- on l'Avv. Controparte_3
AT NE;
- terza chiamata;
MOTIVI DELLA DECISIONE
La parte attrice committente, allegando l'inadempimento della controparte appaltatrice, opponeva il decreto ingiuntivo ottenuto da quest'ultima in relazione al saldo di un contratto di appalto stipulato tra le parti;
chiedeva altresì in via riconvenzionale la risoluzione del suddetto contratto per inadempimento della nonché il risarcimento del danno. CP_1 CP_2
Si costituiva la convenuta contestando l'avversa prospettazione dei fatti e chiedendo dichiararsi il contratto risolto per mutuo consenso;
insisteva in ogni caso per la chiamata in giudizio della propria compagnia assicuratrice.
Quest'ultima si costituiva a sua volta negando l'operatività della polizza e chiedendo respingersi ogni pretesa nei propri confronti.
Dalla CTU espletata in corso di causa emerge l'esistenza di gravi inadempimenti a carico dell'appaltatrice la quale, oltre a non essere in regola sotto il profilo contributivo, risulta avere interrotto arbitrariamente l'esecuzione dei lavori e determinato rilevanti danni da infiltrazione all'immobile della committenza. Con comunicazione datata 22 Dicembre 2020 (circostanza allegata dall'opponente e non contestata dalla controparte) l'opposta ebbe peraltro ad ammettere la propria impossibilità di proseguire nell'esecuzione dell'appalto per ragioni non imputabili alla , di fatto ammettendo quindi la propria responsabilità. Pt_1
Il contratto oggetto di causa va quindi dichiarato risolto per inadempimento dell'appaltatrice e non per mutuo consenso non potendosi evincere tale comune volontà delle parti dalla dichiarazione contenuta nella mail di cui al doc. 5 del fascicolo del procedimento monitorio, lettera nella quale l'opponente, in risposta alla suindicata comunicazione dell'opposta, si limita ad affermare la propria disponibilità
a pagare le maestranze in luogo dell'appaltatrice senza rinunciare a far valere l'inadempimento di quest'ultima. Relativamente ai profili inerenti la determinazione del compenso ancora dovuto all'appaltatrice per i lavori parzialmente eseguiti e dei danni subiti dalla committenza, occorre fare riferimento alla CTU che ha accertato un credito residuo in favore dell'opposta per euro 17.747,87 oltre IVA;
le valutazioni del tecnico incaricato, congruamente motivate a seguito di ampio contraddittorio coi CTP, possono essere fatte proprie dal Giudicante.
All'ammontare suindicato vanno aggiunti gli interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
Non può invece essere accolta la domanda di manleva presentata dall'opposta nei confronti della compagnia assicuratrice. I danni accertati in sede di CTU risultano infatti essersi verificati dopo l'abbandono del cantiere da parte dell'opposta appaltatrice avvenuto nell'Ottobre 2020 (cfr. ancora la relazione di CTU nonché la relazione di parte di cui al doc. 5 di parte opponente) e non rientrano quindi nell'ambito della copertura assicurativa ai sensi della clausola L dell'art. 18 punto II delle condizioni di assicurazione (cfr. doc. 1 di parte terza chiamata); né risulta applicabile in favore dell'assicurata la clausola di cui alla lettera I delle condizioni particolari di assicurazione avendo il CTU accertato, quale causa delle gravi infiltrazioni rilevate, non un evento atmosferico di imprevedibile violenza bensì
l'inadeguatezza della guaina di protezione del tetto posata dall'appaltatrice.
Le spese di lite, attesa la reciproca soccombenza, possono essere integralmente compensate tra le parti opponente ed opposta mentre quest'ultima dovrà sostenere le spese della terza chiamata verso la quale risulta soccombente. Le spese della CTU, per le medesime ragioni, vanno infine suddivise in parti uguali tra l'opponente e l'opposta.
P.Q.M.
1) Dichiara risolto per inadempimento della parte convenuta opposta il contratto di appalto oggetto di giudizio e condanna la parte attrice opponente in persona del legale rappresentante pro tempore a corrispondere alla parte opposta la somma di euro 17.747,87 (oltre IVA) oltre interessi legali dalla domanda giudiziale al saldo.
2) Respinge ogni altra domanda ed eccezione presentata dalle parti.
3) Dichiara integralmente compensate le spese di giudizio tra le parti attrice opponente e convenuta opposta.
4) Condanna la parte convenuta opposta in persona del legale rappresentante pro tempore a rifondere la parte terza chiamata delle spese di giudizio che si liquidano in euro 3000,00 per compenso professionale oltre spese generali al
15%, IVA e CPA come per legge.
5) Pone le spese di CTU a carico delle parti attrice opponente e convenuta opposta nella misura del 50% ciascuna.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Monza, 21 Ottobre 2025.
Il Giudice
RE PA