CA
Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 28/01/2025, n. 160 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 160 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.10.2024 al n. 2007 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in AD (Roma), e Parte_1
in proprio, elettivamente domiciliati Parte_2 in Cassino (FR), presso e nello studio dell'avv. Angelo
Pollino, che li rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTI contro
Curatela della liquidazione giudiziale Parte_1
[...]
CONTUMACE
rag. , elettivamente domiciliato in CP_1 Pt_3
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Alessandra Turi, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Francesca De Pinto del Foro di Ancona, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
CREDITRICE PROCEDENTE RECLAMATA con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
1 Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 18 dicembre
2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi di impugnazione come esplicitati in reclamo, disattesa e respinta ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- revocare la sentenza n. 37/2024 resa dal Tribunale di Siena – Sezione Civile e Concorsuale in data
14/09/2024, all'esito del procedimento unitario n.
41/2024 pubblicata in data 17/09/2024, statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (c.f. – p.iva Parte_1
). P.IVA_1
Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Per : CP_2 Pt_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, per le motivazioni sin qui esposte, - rigettare il reclamo avversario perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena n.
37/2024 del 14.9.2024, pubblicata il 17.9.2024;
- con vittoria delle spese di lite e contestuale condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma
3, c.p.c., in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, e del Sig.
TE personalmente”. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 2007/2024 di questa
Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso
2 la sentenza del Tribunale di Siena n. 37 del 17.9.2024; parti: e in proprio, Parte_1 Parte_2
contro
Curatela della liquidazione giudiziale Parte_1
non costituita, e creditore
[...] Controparte_3 procedente), veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 16 ottobre 2024.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Siena ha dichiarato aperta, su richiesta del creditore procedente la liquidazione giudiziale di Controparte_3 Parte_1
sulla scorta della accertata sussistenza dei
[...] requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'accertato stato di insolvenza desumibile da credito del ricorrente di Euro 22.246,80, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, come portato da decreto ingiuntivo n. 944/2023 emesso dal
Tribunale di Ancona in data 18.7.2023 (R.G. 3288/2023), reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa in data 19.3.2024 nel relativo giudizio di opposizione ancora pendente nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'
[...] per complessivi Euro 76.718,72, di Controparte_4 insorgenza anche non recente, nonché infine dal mancato deposito dei bilanci con riferimento agli esercizi successivi al 2016 e la totale assenza di documentazione contabile.
e in proprio socio Parte_1 Parte_2 ed amministratore della società, hanno, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo ex art. 51 CCII e hanno quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita - nonostante rituale notifica del reclamo e pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - la
3 Curatela della liquidazione giudiziale, che deve essere quindi dichiarata contumace.
Si è costituito il creditore procedente rag. CP_3
che ha concluso per il rigetto dell'avversario
[...] reclamo e la conferma della reclamata sentenza, con il favore delle spese e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha apposto il suo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di reclamo viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non avrebbe preso in considerazione gli elementi di valutazione dell'attivo della società oggi posta in liquidazione giudiziale, come emersi dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio contabile espletata presso lo stesso Tribunale di Siena, nell'ambito di esecuzione mobiliare ivi iscritta al n.r.g.e. 669/2020 ed avente ad oggetto il pignoramento di quote della medesima società.
Parti reclamanti, pur dando atto della carenza documentale ritenuta ex lege di maggiore idoneità (i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - arg. ex art. 41, comma 4, CCII, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre
2020, n. 147 -) al fine della dimostrazione dell'invocato sottodimensionamento di cui all'art. 2, lett. d), CCII, ritengono al contempo sufficiente al medesimo fine il dato valutativo alternativo come emerso dalla suddetta relazione, datata 3.1.2022 e corroborata da relazione di ausiliario geometra datata 15.11.2021, allegate entrambe nella presente fase di reclamo con l'atto introduttivo
(All. B) e con le note 6.12.2024 (all. 2) dei reclamanti
(sul punto deve osservarsi come da Consolle non risultino leggibili la comparsa di costituzione della società odierna co-reclamante in prima fase, che pacificamente risulta ivi essersi costituita, e i relativi allegati).
4 Nella relazione di c.t.u. contabile datata 3.1.2022
l'attivo sociale viene così testualmente articolato, con valutazione finale implicitamente pari ad Euro 26.134,45
(dati dalla somma di Euro 25.700,00, quanto al cespite immobiliare, e di Euro 434,45 quanto a credito verso l'Erario, l'unico positivamente valutato):
“ATTIVO IMMOBILIZZATO
Il principale elemento attivo riportato nella suddetta situazione contabile è un immobile di proprietà iscritto per Euro 233.441,17 (costo storico Euro
540.355,44 – fondo ammortamento 306.914,27). Tale elemento attivo trova conferma nella visura catastale. In relazione a tale immobile è emerso che trattasi attualmente di un immobile in costruzione a destinazione turistico ricettiva posto nel comune di Chianciano Terme,
Via G. Baccelli N.205.
L'immobile è composto da una unità immobiliare
(porzione di fabbricato) a destinazione alberghiera e quattro aree urbane: il giardino/piazzale posto di fronte all'edificio ed altri tre spazi (marciapiedi) anch'essi limitrofi all'immobile.
Le unità immobiliari risultano individuate con i seguenti identificativi catastali:
Albergo – Comune di Chianciano Terme – Foglio N. 19 –
Particella N. 220 – Sub. N. 1 – Zona Censuaria 2 –
Categoria D/2 – Rendita € 2.725,34.
Area urbana – Comune di Chianciano Terme – Foglio N.
19 - Particella N. 220 – Sub. N. 4 –Categoria F/1 –
Consistenza 7 mq.
Area urbana – Comune di Chianciano Terme – Foglio N.
19 – Particella N. 220 – Sub. N. 6 –Categoria F/1 –
Consistenza 16 mq
5 Area urbana – Comune di Chianciano Terme – Foglio N.
19 – Particella N. 220 – Sub. N. 7 –Categoria F/1 –
Consistenza 37 mq.
Area urbana – Comune di Chianciano Terme – Foglio N.
19 – Particella N. 220 – Sub. N. 9 –Categoria F/1 –
Consistenza 143 mq. L'immobile è parzialmente ristrutturato, ormai fermo dal 2017 e quindi in pessimo stato conservativo.
Per una più dettagliata descrizione del suddetto immobile, si rimanda alla relazione di stima redatta dal geometra con studio in Poggibonsi Controparte_5
(Si), Via Senese, n. 186 (All.4), il quale ha stimato il valore di mercato in complessivi Euro 25.704,72, arrotondato per difetto ad Euro 25.700,00.
Dalla lettura della situazione contabile emerge che vi sono anche costi pluriennali per un ammontare pari ad
Euro 5.867,74. Essi sono pari a Euro zero, non potendo trovare alcun riconoscimento sul mercato.
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti e debiti v/diversi
Il capomastro “08/**** CREDITI E DEBITI V/ DIVERSI” si compone delle seguenti voci:
- DEBITORI DIVERSI, per Euro 48.281,58;
- CREDITI VERSO LEVI RE, per Euro 270.000,00;
- CREDITI VERSO SOCIO, per Euro 11.767,09.
Tali conti sono un riporto dei saldi risultanti nella situazione contabile al 31.12.2016. A tal proposito
l'Amministratore Unico nella mail inviata alla scrivente il giorno 07.12.2021 fa presente che salvo che per il conto “CREDITI VERSO LEVI RE”, per quale si è attivato per interfacciarsi con il custode della società “LEVI RE
SRL”, per i restanti crediti non vi sono “pezze
d'appoggio” che consentono di valutare le poste in esame.
6 Conseguentemente la scrivente ritiene di dover fare le seguenti valutazioni in ordine a tali crediti:
- DEBITORI DIVERSI, per Euro 48.281,58: stante “il buco contabile” di quasi cinque anni dall'ultima scrittura contabile, è probabile che tali crediti possano essere stati incassati dal precedente amministratore. Se così non fosse, detti crediti, semmai individuati dall'attuale Amministratore Unico, è altamente probabile che gli stessi – stante il loro aging – siano inesigibili. Pertanto, in un caso o nell'altro, ai fini della presente relazione, la scrivente ritiene di dovere svalutare interamente la presente voce contabile.
Conseguentemente ritiene che il valore ragionevole della voce in esame sia pari ad Euro zero.
- CREDITI VERSO SOCIO, per Euro 11.767,09: anche tale credito appare di non facile realizzo. Infatti il socio della società non sembra essere un soggetto solvibile.
Pertanto, anche per tale voce, la scrivente ritiene di dover operare una svalutazione dell'intero ammontare.
Conseguentemente, anche in questo caso, ritiene che il valore ragionevole della voce in esame sia pari ad
Euro zero. - CREDITI VERSO LEVI RE, per Euro 270.000,00: la voce in esame è l'unica voce che può dare un senso all'azione esecutiva posta in essere dal creditore procedente.
In particolare, trattasi di un credito derivante dalla cessione di quote di una terza società alla società
“LEVI RE SRL”. Nel contratto di cessione quote (All.5) fornito dall'Amministratore Unico emerge altresì che la società acquirente avrebbe dovuto versare a determinate scadenze quanto dovuto alla “ . Come detto in Parte_1 precedenza, l'Organo Amministrativo si sta interfacciando con il custode della suddetta società acquirente per cercare di capire se tale credito sia o meno esigibile.
7 Pertanto, non avendo ricevuto informazioni dall'Amministratore Unico utili a meglio valutare
l'esigibilità di tale credito, la scrivente ha provveduto
– così come consentito dal quesito – ad accedere alle informazioni disponibili sulle banche dati dei pubblici uffici per acquisire la visura camerale, gli eventuali bilanci depositati nonché la visura catastale del suddetto debitore. Dall'analisi di tali documenti è emerso che la società, con capitale sociale di Euro
10.000,00, è inattiva e non ha mai depositato un bilancio nel competente registro delle imprese. Anche la visura catastale sul territorio nazionale di terreni e fabbricati ha dato esito negativo. Tenuto di conto di queste informazioni, la scrivente ritiene altamente improbabile che il debitore in esame possa far fronte al proprio impegno e, conseguentemente, ritiene di dover operare una svalutazione pari all'intero ammontare del credito. Pertanto, anche in questo caso, ritiene che il valore ragionevole della voce in esame sia pari ad Euro zero.
ERARIO C/IVA”.
Trattasi di un modesto credito verso l'erario pari ad
Euro 434,45”.
Prende atto questa Corte del principio per il quale, così come i dati risultanti dai bilanci di riferimento ritualmente e tempestivamente depositati non sono di per sé insuscettibili di smentita o diversa considerazione in ragione del principio di effettività, allo stesso modo ogni carenza documentale non è insuscettibile di integrazione e al tempo stesso di valutazione rispettivamente avanti e da parte dell'organo giurisdizionale chiamato alla verifica dei requisiti dimensionali ostativi dell'apertura della liquidazione giudiziale.
8 In proposito deve osservarsi come, pur prendendo atto che la svalutazione della parte immobiliare dell'attivo trova nel caso di specie riscontro in dati sufficientemente verificabili (in sintesi lo stato di non ultimazione dell'immobile, la sua ubicazione in contesto turistico-termale purtroppo investito da sensibile stato di crisi e, non ultime, le risultanze dei ribassi in aste, la maggior parte delle quali andate deserte, di immobili posti nello stesso contesto urbano ed utilizzate quale criterio di comparazione), non altrettanto avviene per la valutazione dei crediti.
Di essi viene infatti assunta l'irrealizzabilità senza menzione di atti di recupero rivelatisi in tutto o in parte infruttuosi e senza specifica indicazione dello stato di salute finanziaria dei rispettivi debitori.
In particolare, quanto al credito di maggiore consistenza (Euro 270.000,00), deve rilevarsi come lo stesso sia stato fatto oggetto, quale provvista, di una delegazione di pagamento a favore di persone creditrici della società odierna co-reclamante, nell'ambito di transazione intervenuta nel corso del giudizio 42409/2021 pendente avanti al Tribunale di Roma, Sezione Imprese, e a tal fine concluso, su concordi conclusioni delle parti, con sentenza n. 15339 del 25.10.2023. Deve infatti osservarsi come appaia alquanto inverosimile che vi sia stato alla base di quanto sopra accordo transattivo con l'effetto del subentro dal lato attivo di terze persone,
a loro volta creditrici della società odierna co- reclamante, e che queste non abbiano in via preventiva adeguatamente valutato o comunque, a subentro eseguito o comunque comunicato, chiesto di rivalutare il corrispondente, e per di più equivalente quanto ad importo nominale, valore di realizzazione delle ragioni creditorie.
9 A ciò deve aggiungersi che, atteso che l'ultimo bilancio della società reclamante formalmente depositato
è relativo all'esercizio 2016 e che la domanda per la liquidazione giudiziale in prima fase è stata introdotta nel corso dell'anno 2024, non vi è prova che fatti incontrovertibilmente destinati a produrre la svalutazione dell'attivo abbiamo avuto compimento già nel corso del 2021 (primo esercizio da prendere necessariamente in considerazione ai fini della verifica del sottodimensionamento), ciò peraltro contrastando con quanto dichiarato dalla stessa società reclamante che in un suo bilancio al 31.12.2022 ad uso interno e non depositato (vd. doc. 11 allegato al ricorso in CP_1 prima fase) riportava i crediti ancora al loro valore nominale.
Non vi sono, pertanto, elementi per ritenere sottodimensionato (in quanto inferiore ad Euro
300.000,00), l'attivo sociale in ciascuno degli esercizi
2021, 2022 e 2023 e quindi di conseguenza non sottoponibile la società debitrice interessata alla liquidazione giudiziale.
Per le suddette ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valore indeterminabile di complessità bassa, con aliquote intermedie fra minimo e medio, esclusa la fase di istruttoria e trattazione.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa in toto l'infondatezza dell'invocata svalutazione dell'attivo sociale.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di entrambi i reclamanti e Parte_1
. Parte_2
10
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 51 CCII proposto da e in proprio, avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza del Tribunale di Siena n. 37 del 17.9.2024;
2. dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido fra loro, alla refusione in Parte_2 favore del rag. delle spese di giudizio da CP_3 quest'ultimo sopportate che vengono liquidate in Euro
5.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti dei reclamanti e Parte_1
. Parte_2
Così deciso in Firenze il 18 dicembre 2024.
Il Presidente rel.est.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Firenze
Sezione II civile così composta:
Ludovico Delle Vergini Presidente rel.est.
Fabrizio Nicoletti Consigliere
Nicola Mario Condemi Consigliere ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta a ruolo il 14.10.2024 al n. 2007 del Ruolo Affari Civili Contenziosi dell'anno 2024 avente ad oggetto: Reclamo ex art. 51 CCII promossa da:
corrente in AD (Roma), e Parte_1
in proprio, elettivamente domiciliati Parte_2 in Cassino (FR), presso e nello studio dell'avv. Angelo
Pollino, che li rappresenta e difende come da mandato allegato al reclamo,
RECLAMANTI contro
Curatela della liquidazione giudiziale Parte_1
[...]
CONTUMACE
rag. , elettivamente domiciliato in CP_1 Pt_3
Firenze, presso e nello studio dell'avv. Alessandra Turi, rappresentata e difesa dall'avv. Paola Francesca De Pinto del Foro di Ancona, come da mandato allegato alla comparsa di costituzione e risposta,
CREDITRICE PROCEDENTE RECLAMATA con l'intervento del Procuratore Generale presso questa Corte.
1 Con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 18 dicembre
2024 la causa veniva trattenuta in decisione sulle seguenti conclusioni:
Per e : Parte_1 Parte_2
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, per i motivi di impugnazione come esplicitati in reclamo, disattesa e respinta ogni avversa richiesta, deduzione ed eccezione;
IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO
- revocare la sentenza n. 37/2024 resa dal Tribunale di Siena – Sezione Civile e Concorsuale in data
14/09/2024, all'esito del procedimento unitario n.
41/2024 pubblicata in data 17/09/2024, statuente la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della (c.f. – p.iva Parte_1
). P.IVA_1
Con vittoria di spese e competenze, oltre oneri ed accessori come per legge”.
Per : CP_2 Pt_3
“Voglia l'Ill.ma Corte di Appello di Firenze, per le motivazioni sin qui esposte, - rigettare il reclamo avversario perché infondato in fatto e in diritto con conferma della sentenza emessa dal Tribunale di Siena n.
37/2024 del 14.9.2024, pubblicata il 17.9.2024;
- con vittoria delle spese di lite e contestuale condanna per responsabilità aggravata ex art. 96, comma
3, c.p.c., in solido tra loro ovvero ciascuno per quanto di rispettiva competenza, della in persona Parte_1 del legale rappresentante pro tempore, e del Sig.
TE personalmente”. Pt_2
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Sulle conclusioni delle parti, come riportate in epigrafe, la causa iscritta al n.r.g. 2007/2024 di questa
Corte (avente ad oggetto: reclamo ex art. 51 CCII avverso
2 la sentenza del Tribunale di Siena n. 37 del 17.9.2024; parti: e in proprio, Parte_1 Parte_2
contro
Curatela della liquidazione giudiziale Parte_1
non costituita, e creditore
[...] Controparte_3 procedente), veniva trattenuta in decisione con la riserva ex art. 127-ter c.p.c. del 16 ottobre 2024.
Con la sentenza reclamata il Tribunale di Siena ha dichiarato aperta, su richiesta del creditore procedente la liquidazione giudiziale di Controparte_3 Parte_1
sulla scorta della accertata sussistenza dei
[...] requisiti di legge (artt. 2, comma 1, lett. d), e 49, ult. comma, CCII) e dell'accertato stato di insolvenza desumibile da credito del ricorrente di Euro 22.246,80, oltre interessi e spese della procedura di ingiunzione, come portato da decreto ingiuntivo n. 944/2023 emesso dal
Tribunale di Ancona in data 18.7.2023 (R.G. 3288/2023), reso provvisoriamente esecutivo con ordinanza emessa in data 19.3.2024 nel relativo giudizio di opposizione ancora pendente nonché dall'esposizione debitoria risultante dai carichi già affidati all'
[...] per complessivi Euro 76.718,72, di Controparte_4 insorgenza anche non recente, nonché infine dal mancato deposito dei bilanci con riferimento agli esercizi successivi al 2016 e la totale assenza di documentazione contabile.
e in proprio socio Parte_1 Parte_2 ed amministratore della società, hanno, avverso la suddetta sentenza, interposto reclamo ex art. 51 CCII e hanno quindi concluso per l'accoglimento del reclamo e la revoca della pronunciata apertura della liquidazione giudiziale;
il tutto con il favore delle spese.
Instaurato il contraddittorio, non si è costituita - nonostante rituale notifica del reclamo e pedissequo decreto presidenziale di fissazione dell'udienza - la
3 Curatela della liquidazione giudiziale, che deve essere quindi dichiarata contumace.
Si è costituito il creditore procedente rag. CP_3
che ha concluso per il rigetto dell'avversario
[...] reclamo e la conferma della reclamata sentenza, con il favore delle spese e la condanna ex art. 96 c.p.c.
Il Procuratore Generale presso questa Corte ha apposto il suo visto.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'unico motivo di reclamo viene mossa censura all'impugnata decisione nella parte in cui questa non avrebbe preso in considerazione gli elementi di valutazione dell'attivo della società oggi posta in liquidazione giudiziale, come emersi dalla relazione di consulenza tecnica di ufficio contabile espletata presso lo stesso Tribunale di Siena, nell'ambito di esecuzione mobiliare ivi iscritta al n.r.g.e. 669/2020 ed avente ad oggetto il pignoramento di quote della medesima società.
Parti reclamanti, pur dando atto della carenza documentale ritenuta ex lege di maggiore idoneità (i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi - arg. ex art. 41, comma 4, CCII, come modificato dal D.Lgs. 26 ottobre
2020, n. 147 -) al fine della dimostrazione dell'invocato sottodimensionamento di cui all'art. 2, lett. d), CCII, ritengono al contempo sufficiente al medesimo fine il dato valutativo alternativo come emerso dalla suddetta relazione, datata 3.1.2022 e corroborata da relazione di ausiliario geometra datata 15.11.2021, allegate entrambe nella presente fase di reclamo con l'atto introduttivo
(All. B) e con le note 6.12.2024 (all. 2) dei reclamanti
(sul punto deve osservarsi come da Consolle non risultino leggibili la comparsa di costituzione della società odierna co-reclamante in prima fase, che pacificamente risulta ivi essersi costituita, e i relativi allegati).
4 Nella relazione di c.t.u. contabile datata 3.1.2022
l'attivo sociale viene così testualmente articolato, con valutazione finale implicitamente pari ad Euro 26.134,45
(dati dalla somma di Euro 25.700,00, quanto al cespite immobiliare, e di Euro 434,45 quanto a credito verso l'Erario, l'unico positivamente valutato):
“ATTIVO IMMOBILIZZATO
Il principale elemento attivo riportato nella suddetta situazione contabile è un immobile di proprietà iscritto per Euro 233.441,17 (costo storico Euro
540.355,44 – fondo ammortamento 306.914,27). Tale elemento attivo trova conferma nella visura catastale. In relazione a tale immobile è emerso che trattasi attualmente di un immobile in costruzione a destinazione turistico ricettiva posto nel comune di Chianciano Terme,
Via G. Baccelli N.205.
L'immobile è composto da una unità immobiliare
(porzione di fabbricato) a destinazione alberghiera e quattro aree urbane: il giardino/piazzale posto di fronte all'edificio ed altri tre spazi (marciapiedi) anch'essi limitrofi all'immobile.
Le unità immobiliari risultano individuate con i seguenti identificativi catastali:
Albergo – Comune di Chianciano Terme – Foglio N. 19 –
Particella N. 220 – Sub. N. 1 – Zona Censuaria 2 –
Categoria D/2 – Rendita € 2.725,34.
Area urbana – Comune di Chianciano Terme – Foglio N.
19 - Particella N. 220 – Sub. N. 4 –Categoria F/1 –
Consistenza 7 mq.
Area urbana – Comune di Chianciano Terme – Foglio N.
19 – Particella N. 220 – Sub. N. 6 –Categoria F/1 –
Consistenza 16 mq
5 Area urbana – Comune di Chianciano Terme – Foglio N.
19 – Particella N. 220 – Sub. N. 7 –Categoria F/1 –
Consistenza 37 mq.
Area urbana – Comune di Chianciano Terme – Foglio N.
19 – Particella N. 220 – Sub. N. 9 –Categoria F/1 –
Consistenza 143 mq. L'immobile è parzialmente ristrutturato, ormai fermo dal 2017 e quindi in pessimo stato conservativo.
Per una più dettagliata descrizione del suddetto immobile, si rimanda alla relazione di stima redatta dal geometra con studio in Poggibonsi Controparte_5
(Si), Via Senese, n. 186 (All.4), il quale ha stimato il valore di mercato in complessivi Euro 25.704,72, arrotondato per difetto ad Euro 25.700,00.
Dalla lettura della situazione contabile emerge che vi sono anche costi pluriennali per un ammontare pari ad
Euro 5.867,74. Essi sono pari a Euro zero, non potendo trovare alcun riconoscimento sul mercato.
ATTIVO CIRCOLANTE
Crediti e debiti v/diversi
Il capomastro “08/**** CREDITI E DEBITI V/ DIVERSI” si compone delle seguenti voci:
- DEBITORI DIVERSI, per Euro 48.281,58;
- CREDITI VERSO LEVI RE, per Euro 270.000,00;
- CREDITI VERSO SOCIO, per Euro 11.767,09.
Tali conti sono un riporto dei saldi risultanti nella situazione contabile al 31.12.2016. A tal proposito
l'Amministratore Unico nella mail inviata alla scrivente il giorno 07.12.2021 fa presente che salvo che per il conto “CREDITI VERSO LEVI RE”, per quale si è attivato per interfacciarsi con il custode della società “LEVI RE
SRL”, per i restanti crediti non vi sono “pezze
d'appoggio” che consentono di valutare le poste in esame.
6 Conseguentemente la scrivente ritiene di dover fare le seguenti valutazioni in ordine a tali crediti:
- DEBITORI DIVERSI, per Euro 48.281,58: stante “il buco contabile” di quasi cinque anni dall'ultima scrittura contabile, è probabile che tali crediti possano essere stati incassati dal precedente amministratore. Se così non fosse, detti crediti, semmai individuati dall'attuale Amministratore Unico, è altamente probabile che gli stessi – stante il loro aging – siano inesigibili. Pertanto, in un caso o nell'altro, ai fini della presente relazione, la scrivente ritiene di dovere svalutare interamente la presente voce contabile.
Conseguentemente ritiene che il valore ragionevole della voce in esame sia pari ad Euro zero.
- CREDITI VERSO SOCIO, per Euro 11.767,09: anche tale credito appare di non facile realizzo. Infatti il socio della società non sembra essere un soggetto solvibile.
Pertanto, anche per tale voce, la scrivente ritiene di dover operare una svalutazione dell'intero ammontare.
Conseguentemente, anche in questo caso, ritiene che il valore ragionevole della voce in esame sia pari ad
Euro zero. - CREDITI VERSO LEVI RE, per Euro 270.000,00: la voce in esame è l'unica voce che può dare un senso all'azione esecutiva posta in essere dal creditore procedente.
In particolare, trattasi di un credito derivante dalla cessione di quote di una terza società alla società
“LEVI RE SRL”. Nel contratto di cessione quote (All.5) fornito dall'Amministratore Unico emerge altresì che la società acquirente avrebbe dovuto versare a determinate scadenze quanto dovuto alla “ . Come detto in Parte_1 precedenza, l'Organo Amministrativo si sta interfacciando con il custode della suddetta società acquirente per cercare di capire se tale credito sia o meno esigibile.
7 Pertanto, non avendo ricevuto informazioni dall'Amministratore Unico utili a meglio valutare
l'esigibilità di tale credito, la scrivente ha provveduto
– così come consentito dal quesito – ad accedere alle informazioni disponibili sulle banche dati dei pubblici uffici per acquisire la visura camerale, gli eventuali bilanci depositati nonché la visura catastale del suddetto debitore. Dall'analisi di tali documenti è emerso che la società, con capitale sociale di Euro
10.000,00, è inattiva e non ha mai depositato un bilancio nel competente registro delle imprese. Anche la visura catastale sul territorio nazionale di terreni e fabbricati ha dato esito negativo. Tenuto di conto di queste informazioni, la scrivente ritiene altamente improbabile che il debitore in esame possa far fronte al proprio impegno e, conseguentemente, ritiene di dover operare una svalutazione pari all'intero ammontare del credito. Pertanto, anche in questo caso, ritiene che il valore ragionevole della voce in esame sia pari ad Euro zero.
ERARIO C/IVA”.
Trattasi di un modesto credito verso l'erario pari ad
Euro 434,45”.
Prende atto questa Corte del principio per il quale, così come i dati risultanti dai bilanci di riferimento ritualmente e tempestivamente depositati non sono di per sé insuscettibili di smentita o diversa considerazione in ragione del principio di effettività, allo stesso modo ogni carenza documentale non è insuscettibile di integrazione e al tempo stesso di valutazione rispettivamente avanti e da parte dell'organo giurisdizionale chiamato alla verifica dei requisiti dimensionali ostativi dell'apertura della liquidazione giudiziale.
8 In proposito deve osservarsi come, pur prendendo atto che la svalutazione della parte immobiliare dell'attivo trova nel caso di specie riscontro in dati sufficientemente verificabili (in sintesi lo stato di non ultimazione dell'immobile, la sua ubicazione in contesto turistico-termale purtroppo investito da sensibile stato di crisi e, non ultime, le risultanze dei ribassi in aste, la maggior parte delle quali andate deserte, di immobili posti nello stesso contesto urbano ed utilizzate quale criterio di comparazione), non altrettanto avviene per la valutazione dei crediti.
Di essi viene infatti assunta l'irrealizzabilità senza menzione di atti di recupero rivelatisi in tutto o in parte infruttuosi e senza specifica indicazione dello stato di salute finanziaria dei rispettivi debitori.
In particolare, quanto al credito di maggiore consistenza (Euro 270.000,00), deve rilevarsi come lo stesso sia stato fatto oggetto, quale provvista, di una delegazione di pagamento a favore di persone creditrici della società odierna co-reclamante, nell'ambito di transazione intervenuta nel corso del giudizio 42409/2021 pendente avanti al Tribunale di Roma, Sezione Imprese, e a tal fine concluso, su concordi conclusioni delle parti, con sentenza n. 15339 del 25.10.2023. Deve infatti osservarsi come appaia alquanto inverosimile che vi sia stato alla base di quanto sopra accordo transattivo con l'effetto del subentro dal lato attivo di terze persone,
a loro volta creditrici della società odierna co- reclamante, e che queste non abbiano in via preventiva adeguatamente valutato o comunque, a subentro eseguito o comunque comunicato, chiesto di rivalutare il corrispondente, e per di più equivalente quanto ad importo nominale, valore di realizzazione delle ragioni creditorie.
9 A ciò deve aggiungersi che, atteso che l'ultimo bilancio della società reclamante formalmente depositato
è relativo all'esercizio 2016 e che la domanda per la liquidazione giudiziale in prima fase è stata introdotta nel corso dell'anno 2024, non vi è prova che fatti incontrovertibilmente destinati a produrre la svalutazione dell'attivo abbiamo avuto compimento già nel corso del 2021 (primo esercizio da prendere necessariamente in considerazione ai fini della verifica del sottodimensionamento), ciò peraltro contrastando con quanto dichiarato dalla stessa società reclamante che in un suo bilancio al 31.12.2022 ad uso interno e non depositato (vd. doc. 11 allegato al ricorso in CP_1 prima fase) riportava i crediti ancora al loro valore nominale.
Non vi sono, pertanto, elementi per ritenere sottodimensionato (in quanto inferiore ad Euro
300.000,00), l'attivo sociale in ciascuno degli esercizi
2021, 2022 e 2023 e quindi di conseguenza non sottoponibile la società debitrice interessata alla liquidazione giudiziale.
Per le suddette ragioni il reclamo deve essere rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, secondo valore indeterminabile di complessità bassa, con aliquote intermedie fra minimo e medio, esclusa la fase di istruttoria e trattazione.
Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., non essendo emersa in toto l'infondatezza dell'invocata svalutazione dell'attivo sociale.
Vi è sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, D.P.R. 115/2002 nei confronti di entrambi i reclamanti e Parte_1
. Parte_2
10
P.Q.M.
la Corte definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa istanza od eccezione,
1. rigetta il reclamo ex art. 51 CCII proposto da e in proprio, avverso Parte_1 Parte_2 la sentenza del Tribunale di Siena n. 37 del 17.9.2024;
2. dichiara tenuti e condanna e Parte_1
in solido fra loro, alla refusione in Parte_2 favore del rag. delle spese di giudizio da CP_3 quest'ultimo sopportate che vengono liquidate in Euro
5.500,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali,
CAP ed IVA come per legge;
3. dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, primo periodo, d.p.r.
115/2002 nei confronti dei reclamanti e Parte_1
. Parte_2
Così deciso in Firenze il 18 dicembre 2024.
Il Presidente rel.est.
11