TRIB
Sentenza 27 giugno 2025
Sentenza 27 giugno 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 27/06/2025, n. 1677 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 1677 |
| Data del deposito : | 27 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale di Torre Annunziata, seconda sezione civile, in persona del giu- dice monocratico dott.ssa Cristina Longo, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 6034/2022 R.G., avente ad oggetto: risarci- mento danni TRA
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 sulla figlia minore , nata ad [...] il [...], elet- Persona_1 tivamente domiciliata in Sant'Agnello (NA) al Corso Italia n. 348 presso lo Studio Legale dall'avvocato Pierluigi Tramparulo, che la rappresenta e difen- de, giusta procura allegata all'atto di citazione, ATTRICE E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Vico Equense alla Piazza G. Marconi 21, (indirizzo PEC estratto dal registro INIPEC:
[...]
Email_1
CONVENUTA CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: all'udienza del 26 giugno 2025 parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendo- ne l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella quali- Parte_1 tà di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Persona_2
[..
, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per
[...] sentir dichiarare la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, sentirla condannare, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti dalla minore in conseguenza del sinistro veri- ficatosi in data 29.5.2014, verso le ore 13.30, allorquando la medesima si trovava, durante l'orario di affidamento agli insegnanti, nell'asilo nido “Picco- lo Principe”, gestito dalla convenuta cooperativa.
1 A tal fine, premesso che la minore all'epoca dei fatti di Persona_1 causa risultava regolarmente iscritta presso il menzionato istituto “Piccolo Principe”, sito in Vico Equense alla Via Laudano n. 2, l'attrice ha dedotto che sua figlia, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre si trovava presso il cennato asilo, cadeva, urtando contro lo spigolo di un mobile e fe- rendosi all'arcata sopraccigliare destra;
in seguito al violento urto la minore necessitava di cure immediate sicché veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Vico Equense, ove i sanitari di turno riscontravano la pre- senza di una “ferita lacerocontusa nella regione sopraorbitaria destra” con “al- tre ferite della fronte senza menzione di complicazioni”, il tutto con applica- zione di punti di sutura e prognosi di giorni 10; successivamente, la minore veniva sottoposta a diverse visite presso lo studio del Dott. Persona_1
(in data 13.6.2014; 23.1.2015; 5.2.2015) sulla scorta delle Persona_3 quali le lesioni personali patite dalla minore venivano quantificate nell'ammontare complessivo di euro 7.091,18. Stante l'esito negativo della richiesta di risarcimento danni per le lesioni ri- portate dalla piccola, inoltrata a mezzo PEC alla convenuta società in data 28.05.2016 e 27.05.2021, l'attrice ha adito il tribunale avanzando le richie- ste risarcitorie testé indicate. Nonostante la disposta rinnovazione della notifica dell'atto di citazione la convenuta ha omesso di costituirsi Controparte_2
e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., svolta l'istruttoria ed espletata c.t.u. medico legale, all'udienza del 26.6.29025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza assegnare i termi- ni ex art. 190 c.p.c. stante la espressa rinuncia ad essi.
2. In via preliminare, pacifica deve ritenersi la titolarità passiva del rapporto in capo alla comprovata dalla do- Controparte_2 cumentazione prodotta dall'attrice e, in particolare, la fattura n. 36/2014 del 19.5.2014, che attesa l'iscrizione della piccola presso l'asilo nido “Pic- Per_1 colo Principe”, gestito dalla convenuta cooperativa.
2.1. In diritto, la domanda proposta dalla danneggiata deve essere inquadra- ta nella previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c., che disciplina la re- sponsabilità contrattuale. Sul punto, l'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di le- gittimità evidenzia che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori, in aderenza ad una piena valorizzazio- ne del tenore letterale della norma in questione, trova applicazione limitata-
2 mente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa per- tanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allie- vo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso. (Cfr. Cass. civ. n. 19110/2020). Ne deriva che, nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la re- sponsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracon- trattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'ac- coglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso, e che - quanto al precettore dipendente dell'istitu- to scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Conseguentemente, nelle controversie instaurate per il risarci- mento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'in- segnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Cfr. Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27.06.2002; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25.02.2016) Ne deriva, dunque, in ordine alle conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova, che la natura contrattuale della responsabilità dell'i- stituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a sé stesso comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostra- zione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamen- te integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19.01.2024).
3 Di talché, si ritiene sufficiente, per la sua configurazione, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla
contro
- parte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi frui- va della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola.
2.2. Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che l'attrice ha dedotto che la bambina, mentre si trovava presso il menzionato asilo, cadeva, urtando contro lo spigolo di un mobile e ferendosi all'arcata sopraccigliare destra, evidenziando come tale evento lesivo si verificava nell'ambito temporale e spaziale di affidamento ai preposti all'insegnamento. Tale prova, come sopra evidenziato, può essere, data anche a mezzo di pre- sunzioni, spettando alla scuola convenuta l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnan- te. Tanto illustrato, nel caso che ci occupa, la documentazione allegata dall'attrice consente di ritenere, in mancanza di precisa contestazione ma soprattutto di diversa prova sul punto, che la minore, in quanto regolarmen- te iscritta presso l'istituto in discorso, si trovasse effettivamente in custodia dei precettori nell'asilo nido, ove rovinava al suolo alle ore 13.30 circa: tempo da considerarsi ragionevolmente rientrante nell'ambito dell'orario scolastico. Inoltre, quanto dedotto dall'attrice può ritenersi pienamente comprovato sul- la base tanto della copiosa documentazione sanitaria prodotta dalla , Pt_1 quanto dell'espletata c.t.u. che, confermando la compatibilità della lesione con la dinamica prospettata in citazione ed espressa dal perito di parte, ri- conduce la ferita lacera contusa in regione sopraciliare destra all'evento lesi- vo del giorno 29 maggio 2014. In particolare, l'ausiliario ha riscontrato ad esame ispettivo “la presenza di una cicatrice al sopracciglio destro parzial- mente visibile a distanza interlocutoria, lineare, discromica, della lunghezza di circa 1,5 cm, leggermente distasata 0,5 cm, non aderente ai piani sottostanti e riferita dolente alla digitopressione”. Gli espletati accertamenti medico legali, unitamente alla copiosa documenta- zione sanitaria prodotta, hanno dato assoluta contezza della riconducibilità del danno lamentato da parte attrice, dal punto di vista del nesso causale, al sinistro descritto dalla stessa, emergendo, d'altronde, la rilevanza della le- sione dalla riproduzione fotografica della cicatrice riportata dalla minore e contenuta nella relazione peritale.
4 Di qui la fondatezza della domanda attorea.
3. Tanto chiarito sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. espletata dal dott. Persona_4
in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della
[...] documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che la minore, in seguito al denunciato sinistro, ha riportato una
“ferita lacerocontusa nella regione sopraorbitaria destra”, a cui è conseguita una “una cicatrice al sopracciglio destro parzialmente visibile a distanza inter- locutoria, lineare, discromica, della lunghezza di circa 1,5 cm, leggermente di- stasata 0,5 cm, non aderente ai piani sottostanti e riferita dolente alla digito- pressione”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologi- co”, nella misura del 1,5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pre- giudizievole giorni 10 per ITT nonché giorni 5 nella misura del 50%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dalla minore può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in at- tuali euro 2.166,00 per postumi permanenti all'1,5% in un soggetto leso di anni 2 e in euro 1.437,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quan- tificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun gior- no, per un totale complessivo di euro 3.603,50. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimo- niale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della per- sona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autono- mia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di na- tura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medi- co-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di soffe-
5 renza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vi- cende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un even- tuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quan- tum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo ac- certamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumen- to tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indi- cate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022).
3.1. Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente sogget- tiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita dalla piccola in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa. Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chia- rito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di ri- sarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarci- mento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo de- gli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “dan- no non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dal- le lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini
6 liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera com- promissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno bio- logico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento me- dico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidia- ne e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma re- stando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcito- rie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rap- presentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologi- co) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legit- timare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termi- ni quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispet- to alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di nor- malità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normal- mente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamen- te considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinan- za n. 6443 del 3-3-2023).
7 Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni su- bite dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
3.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di cir- costanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggia- to, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non ste- reotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di per- sonalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11- 2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovvia-mente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generi- che, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11- 2014). Ne consegue che, anche in tal caso, non spetta alla danneggiata alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non aven- do parte attrice tempestivamente allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto pecu- liari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
3.3. Alla danneggiata spetta, invece, il danno patrimoniale correlato alle spe- se mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., pari ad euro 50,00. In definitiva alla danneggiata va riconosciuta la somma di euro 3.653,50. 3.4. Alla minore va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 66,72 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previ-
8 sto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014), per un totale di euro 3.720,22. In definitiva, la in persona del le- Controparte_2 gale rappresentante p.t. va condannata al pagamento in favore dell'attrice
, per i danni subiti dalla minore , della Parte_1 Persona_1 complessiva somma di euro 3.720,22, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. 4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei pa- rametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis ap- plicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della serialità della ma- teria (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00: fase stu- dio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria, euro 851,00; fase decisoria, euro 851,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Pier- luigi Tramparulo dichiaratosi antistatario.
4.1. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diver- sa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in
[...] favore di , nella qualità di genitore esercente la responsabili- Parte_1 tà sulla figlia minore , della somma di euro 3.720,22, oltre Persona_1 interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
B. condanna la in persona del le- Controparte_2 gale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in euro 264,00 per spese, euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Pierluigi Tramparulo di- chiaratosi antistatario;
C. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, definitiva- mente a carico della in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. Così deciso in Torre Annunziata, il 27 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
9
, nella qualità di genitore esercente la responsabilità Parte_1 sulla figlia minore , nata ad [...] il [...], elet- Persona_1 tivamente domiciliata in Sant'Agnello (NA) al Corso Italia n. 348 presso lo Studio Legale dall'avvocato Pierluigi Tramparulo, che la rappresenta e difen- de, giusta procura allegata all'atto di citazione, ATTRICE E
in persona del legale Controparte_1 rapp.te p.t., domiciliato per la carica presso la sede in Vico Equense alla Piazza G. Marconi 21, (indirizzo PEC estratto dal registro INIPEC:
[...]
Email_1
CONVENUTA CONTUMACE
******* CONCLUSIONI: all'udienza del 26 giugno 2025 parte attrice ha rassegnato le proprie conclusioni riportandosi ai propri atti e scritti difensivi e chiedendo- ne l'integrale accoglimento. MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, , nella quali- Parte_1 tà di genitore esercente la responsabilità sulla figlia minore Persona_2
[..
, conveniva in giudizio dinanzi a questo Tribunale la Controparte_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, per
[...] sentir dichiarare la sua esclusiva responsabilità nella causazione del sinistro per cui è causa e, per l'effetto, sentirla condannare, al risarcimento di tutti i danni morali e materiali patiti dalla minore in conseguenza del sinistro veri- ficatosi in data 29.5.2014, verso le ore 13.30, allorquando la medesima si trovava, durante l'orario di affidamento agli insegnanti, nell'asilo nido “Picco- lo Principe”, gestito dalla convenuta cooperativa.
1 A tal fine, premesso che la minore all'epoca dei fatti di Persona_1 causa risultava regolarmente iscritta presso il menzionato istituto “Piccolo Principe”, sito in Vico Equense alla Via Laudano n. 2, l'attrice ha dedotto che sua figlia, nelle circostanze di tempo e di luogo indicate, mentre si trovava presso il cennato asilo, cadeva, urtando contro lo spigolo di un mobile e fe- rendosi all'arcata sopraccigliare destra;
in seguito al violento urto la minore necessitava di cure immediate sicché veniva trasportata presso il P.S. dell'Ospedale di Vico Equense, ove i sanitari di turno riscontravano la pre- senza di una “ferita lacerocontusa nella regione sopraorbitaria destra” con “al- tre ferite della fronte senza menzione di complicazioni”, il tutto con applica- zione di punti di sutura e prognosi di giorni 10; successivamente, la minore veniva sottoposta a diverse visite presso lo studio del Dott. Persona_1
(in data 13.6.2014; 23.1.2015; 5.2.2015) sulla scorta delle Persona_3 quali le lesioni personali patite dalla minore venivano quantificate nell'ammontare complessivo di euro 7.091,18. Stante l'esito negativo della richiesta di risarcimento danni per le lesioni ri- portate dalla piccola, inoltrata a mezzo PEC alla convenuta società in data 28.05.2016 e 27.05.2021, l'attrice ha adito il tribunale avanzando le richie- ste risarcitorie testé indicate. Nonostante la disposta rinnovazione della notifica dell'atto di citazione la convenuta ha omesso di costituirsi Controparte_2
e ne è stata, quindi, dichiarata la contumacia. Precisate le domande e le difese con la concessione dei termini ex art. 183 c.p.c., svolta l'istruttoria ed espletata c.t.u. medico legale, all'udienza del 26.6.29025 la causa è stata trattenuta in decisione, senza assegnare i termi- ni ex art. 190 c.p.c. stante la espressa rinuncia ad essi.
2. In via preliminare, pacifica deve ritenersi la titolarità passiva del rapporto in capo alla comprovata dalla do- Controparte_2 cumentazione prodotta dall'attrice e, in particolare, la fattura n. 36/2014 del 19.5.2014, che attesa l'iscrizione della piccola presso l'asilo nido “Pic- Per_1 colo Principe”, gestito dalla convenuta cooperativa.
2.1. In diritto, la domanda proposta dalla danneggiata deve essere inquadra- ta nella previsione normativa di cui all'art. 1218 c.c., che disciplina la re- sponsabilità contrattuale. Sul punto, l'orientamento largamente prevalente nella giurisprudenza di le- gittimità evidenzia che la presunzione di responsabilità posta dall'art. 2048, comma 2, c.c. a carico dei precettori, in aderenza ad una piena valorizzazio- ne del tenore letterale della norma in questione, trova applicazione limitata-
2 mente al danno cagionato ad un terzo dal fatto illecito dell'allievo; essa per- tanto non è invocabile al fine di ottenere il risarcimento del danno che l'allie- vo abbia, con la sua condotta, procurato a se stesso. (Cfr. Cass. civ. n. 19110/2020). Ne deriva che, nel caso di danno cagionato dall'alunno a sé stesso, la re- sponsabilità dell'istituto scolastico e dell'insegnante non ha natura extracon- trattuale, bensì contrattuale, atteso che - quanto all'istituto scolastico - l'ac- coglimento della domanda di iscrizione, con la conseguente ammissione dell'allievo alla scuola, determina l'instaurazione di un vincolo negoziale, dal quale sorge a carico dell'istituto l'obbligazione di vigilare sulla sicurezza e sull'incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi fruisce della prestazione scolastica in tutte le sue espressioni, anche al fine di evitare che l'allievo procuri danno a sé stesso, e che - quanto al precettore dipendente dell'istitu- to scolastico - tra insegnante e allievo si instaura, per contatto sociale, un rapporto giuridico nell'ambito del quale l'insegnante assume, nel quadro del complessivo obbligo di istruire ed educare, anche uno specifico obbligo di protezione e vigilanza, onde evitare che l'allievo si procuri da solo un danno alla persona. Conseguentemente, nelle controversie instaurate per il risarci- mento del danno da autolesione nei confronti dell'istituto scolastico e dell'in- segnante, è applicabile il regime probatorio desumibile dall'art. 1218 cod. civ., sicché, mentre l'attore deve provare che il danno si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto, sull'altra parte incombe l'onere di dimostrare che l'evento dannoso è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnante. (Cfr. Sez. U, Sentenza n. 9346 del 27.06.2002; Sez. 3, Sentenza n. 3695 del 25.02.2016) Ne deriva, dunque, in ordine alle conseguenze in tema di distribuzione dell'onere della prova, che la natura contrattuale della responsabilità dell'i- stituto scolastico per i danni cagionati dall'alunno a sé stesso comporta che sul primo grava l'onere di dimostrare il corretto adempimento della propria obbligazione di sorveglianza o l'impossibilità dell'inadempimento derivante da causa al medesimo non imputabile, mentre spetta all'attore la dimostra- zione del nesso causale tra l'inadempimento e l'evento di danno;
tale prova, in ragione della tipicità sociale dei modelli di diligenza predicabili rispetto alla prestazione di facere gravante sull'istituto, può ritenersi presuntivamen- te integrata a fronte della dimostrazione che l'evento si è verificato nel corso dello svolgimento del rapporto (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2114 del 19.01.2024).
3 Di talché, si ritiene sufficiente, per la sua configurazione, ai sensi dell'art. 1218 cod. civ., la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre grava sulla
contro
- parte provare l'esatto adempimento della propria obbligazione, ossia l'aver vigilato sulla sicurezza ed incolumità dell'allievo nel tempo in cui questi frui- va della prestazione scolastica, dimostrando che le lesioni subite siano state conseguenza di circostanze autonome e non imputabili alla scuola.
2.2. Ebbene, applicando i suesposti principi al caso di specie, si osserva che l'attrice ha dedotto che la bambina, mentre si trovava presso il menzionato asilo, cadeva, urtando contro lo spigolo di un mobile e ferendosi all'arcata sopraccigliare destra, evidenziando come tale evento lesivo si verificava nell'ambito temporale e spaziale di affidamento ai preposti all'insegnamento. Tale prova, come sopra evidenziato, può essere, data anche a mezzo di pre- sunzioni, spettando alla scuola convenuta l'onere di dimostrare che l'evento è stato determinato da causa non imputabile né alla scuola né all'insegnan- te. Tanto illustrato, nel caso che ci occupa, la documentazione allegata dall'attrice consente di ritenere, in mancanza di precisa contestazione ma soprattutto di diversa prova sul punto, che la minore, in quanto regolarmen- te iscritta presso l'istituto in discorso, si trovasse effettivamente in custodia dei precettori nell'asilo nido, ove rovinava al suolo alle ore 13.30 circa: tempo da considerarsi ragionevolmente rientrante nell'ambito dell'orario scolastico. Inoltre, quanto dedotto dall'attrice può ritenersi pienamente comprovato sul- la base tanto della copiosa documentazione sanitaria prodotta dalla , Pt_1 quanto dell'espletata c.t.u. che, confermando la compatibilità della lesione con la dinamica prospettata in citazione ed espressa dal perito di parte, ri- conduce la ferita lacera contusa in regione sopraciliare destra all'evento lesi- vo del giorno 29 maggio 2014. In particolare, l'ausiliario ha riscontrato ad esame ispettivo “la presenza di una cicatrice al sopracciglio destro parzial- mente visibile a distanza interlocutoria, lineare, discromica, della lunghezza di circa 1,5 cm, leggermente distasata 0,5 cm, non aderente ai piani sottostanti e riferita dolente alla digitopressione”. Gli espletati accertamenti medico legali, unitamente alla copiosa documenta- zione sanitaria prodotta, hanno dato assoluta contezza della riconducibilità del danno lamentato da parte attrice, dal punto di vista del nesso causale, al sinistro descritto dalla stessa, emergendo, d'altronde, la rilevanza della le- sione dalla riproduzione fotografica della cicatrice riportata dalla minore e contenuta nella relazione peritale.
4 Di qui la fondatezza della domanda attorea.
3. Tanto chiarito sull'an, relativamente al quantum possono essere condivise dal giudicante le risultanze della c.t.u. espletata dal dott. Persona_4
in quanto sviluppate con corretti criteri logici e tecnici, sulla base della
[...] documentazione sanitaria e della visita della danneggiata e possono essere poste a base della liquidazione dei danni subiti. In particolare, il c.t.u. ha evidenziato che la minore, in seguito al denunciato sinistro, ha riportato una
“ferita lacerocontusa nella regione sopraorbitaria destra”, a cui è conseguita una “una cicatrice al sopracciglio destro parzialmente visibile a distanza inter- locutoria, lineare, discromica, della lunghezza di circa 1,5 cm, leggermente di- stasata 0,5 cm, non aderente ai piani sottostanti e riferita dolente alla digito- pressione”. Tenuto conto di tale quadro clinico, ben può condividersi la conclusione del c.t.u., il quale, con esposizione logica ed immune da censure, ha quantificato detti postumi permanenti rilevanti sotto il profilo del solo cd. “danno biologi- co”, nella misura del 1,5%, a cui vanno aggiunti come ulteriore effetto pre- giudizievole giorni 10 per ITT nonché giorni 5 nella misura del 50%. Pertanto, il danno non patrimoniale subito dalla minore può essere liquidato sulla base dei criteri fissati dalle Tabelle Milanesi aggiornate al 2024 in at- tuali euro 2.166,00 per postumi permanenti all'1,5% in un soggetto leso di anni 2 e in euro 1.437,50 per l'inabilità temporanea assoluta e relativa quan- tificata ponendo a base di calcolo la somma di euro 115,00 per ciascun gior- no, per un totale complessivo di euro 3.603,50. Tali Tabelle prevedono una liquidazione congiunta del danno non patrimo- niale conseguente a "lesione permanente dell'integrità psicofisica della per- sona suscettibile di accertamento medico-legale", comprensivo sia dei suoi risvolti anatomo-funzionali e relazionali medi ovvero peculiari sia del danno non patrimoniale conseguente alle medesime lesioni in termini di "dolore", "sofferenza soggettiva", in via di presunzione in riferimento ad un dato tipo di lesione. Tuttavia, deve osservarsi che, sulla base della più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, la voce di danno morale mantiene la sua autono- mia e non è conglobabile nel danno biologico, trattandosi di sofferenza di na- tura del tutto interiore e non relazionale, e perciò meritevole di un compenso aggiuntivo al di là della personalizzazione prevista per gli aspetti dinamici compromessi (in tal senso, Cass. n. 910/2018, Cass. n. 7513/2018, Cass. n. 28989/2019). Tale danno, dunque, non è suscettibile di accertamento medi- co-legale e si sostanzia nella rappresentazione di uno stato d'animo di soffe-
5 renza interiore, che prescinde del tutto (pur potendole influenzare) dalle vi- cende dinamico-relazionali della vita del danneggiato. Sulla base di tale premessa, Cass. 25164/2020 ha chiarito che è compito del giudice di merito accertare l'esistenza, nel singolo caso di specie, di un even- tuale concorso del danno dinamico-relazionale e del danno morale e solo in caso di positivo accertamento dell'esistenza (anche) di quest'ultimo, il quan- tum risarcitorio dovrà essere determinato sulla base di entrambe le voci di danno previste dalla Tabelle di Milano. Per converso, in caso di negativo ac- certamento, e di conseguente esclusione della componente morale del danno, occorrerà considerare la sola voce del danno biologico, depurata dall'aumen- to tabellarmente previsto per il danno morale secondo le percentuali ivi indi- cate, liquidando, conseguentemente, il solo danno dinamico-relazionale (in senso conforme, Cass. 15733/2022).
3.1. Nel caso in esame la liquidazione risulta effettuata avendo riguardo alla sola componente dinamico relazionale, e non anche alla componente sogget- tiva, non risultando specificamente allegata la sofferenza soggettiva patita dalla piccola in conseguenza delle lesioni subite, e non potendosi valutare la stessa in re ipsa. Invero, per quanto concerne il cd. “danno morale” la Suprema Corte ha chia- rito che, in presenza d'un danno alla salute, non costituisce duplicazione risarcitoria la congiunta attribuzione d'una somma di denaro a titolo di ri- sarcimento del danno biologico, e d'una ulteriore somma a titolo di risarci- mento dei pregiudizi che non hanno fondamento medico-legale, perché non aventi base organica ed estranei alla determinazione medico-legale del grado percentuale di invalidità permanente, rappresentati dalla sofferenza interiore (quali, ad esempio, il dolore dell'animo, la vergogna, la disistima di sé, la paura, la disperazione). Ove sia correttamente dedotta ed adeguatamente provata l'esistenza d'uno di tali pregiudizi non aventi base medico-legale, essi dovranno formare oggetto di separata valutazione e liquidazione (come è confermato, oggi, dal testo de- gli artt. 138 e 139 cod. ass., così come modificati della L. 4 agosto 2017, n. 124, art. 1, comma 17, nella parte in cui, sotto l'unitaria definizione di “dan- no non patrimoniale”, distinguono il danno dinamico relazionale causato dal- le lesioni da quello “morale”). Secondo la giurisprudenza, sul giudice del merito incombe l'obbligo di tener conto, a fini risarcitori, di tutte le conseguenze in peius derivanti dall'evento di danno, nessuna esclusa, e con il concorrente limite di evitare duplicazioni attribuendo nomi diversi a pregiudizi identici;
con la conseguenza che “a fini
6 liquidatori, si deve procedere a una compiuta istruttoria finalizzata all'accertamento concreto e non astratto del danno, sotto il profilo istruttorio, dando ingresso a tutti i necessari mezzi di prova, ivi compresi il fatto notorio, le massime di esperienza e le presunzioni” (Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 6443 del 3.3.2023). Il danno conseguente alla lesione dell'integrità psicologica della persona è risarcibile come danno morale, se si mantiene nei termini della mera com- promissione dell'equilibrio emotivo-affettivo del soggetto, e come danno bio- logico nel caso di degenerazione patologica, suscettibile di accertamento me- dico-legale, idonea ad esplicare un'incidenza negativa sulle attività quotidia- ne e sugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiato, ferma re- stando la possibilità, per quest'ultimo, di dimostrare l'effettiva compresenza nel caso concreto delle due voci di pregiudizio. In tal caso, sarà cura dell'interessato fornire la prova rigorosa, tanto della specifica diversità di tali conseguenze (al fine di evitare duplicazioni risarcito- rie), quanto dell'effettiva compresenza di entrambe le serie consequenziali dedotte. Sottolinea la S.C., “A tal fine, tuttavia, la possibilità di invocare il valore rap- presentativo della lesione psicologica (in sé considerata come danno biologi- co) alla stregua di un elemento presuntivo suscettibile di (concorrere a) legit- timare, in termini inferenziali, l'eventuale riconoscimento di un coesistente danno morale, dovrà ritenersi tanto più limitata quanto più ridotta, in termi- ni quantitativi, si sia manifestata l'entità dell'invalidità riscontrata, attesa la ragionevole e intuibile idoneità di fatti lesivi di significativa ed elevata gravità a provocare forme di sconvolgimento o di debordante devastazione della vita psicologica individuale (ragionevolmente tali da legittimare il riconoscimento dalla compresenza di un danno morale accanto a un danno biologico), rispet- to alla corrispettiva idoneità delle conseguenze limitate a un danno biologico di natura psicologica di lieve entità ad assorbire, secondo un criterio di nor- malità, tutte le conseguenze riscontrabili sul piano psicologico, ivi comprese quelle misurabili sul terreno del c.d. danno morale”. E di qui la conseguenza, sotto il profilo probatorio, che “al riconoscimento di danni biologici di lieve entità, corrisponderà un maggior rigore nell'allegazione e nella prova delle conseguenze dannose concretamente rivendicate, dovendo ritenersi normal- mente assorbite, nel riscontrato danno biologico di natura psicologica di lieve entità (salva la rigorosa prova contraria), anche le conseguenze astrattamen- te considerabili sul piano del c.d. danno morale” (Cass. civ., sez. III, ordinan- za n. 6443 del 3-3-2023).
7 Ciò evidenziato, in assenza di specifiche e analitiche allegazioni di sofferenze interiori ulteriori e diverse rispetto a quelle connaturate al tipo di lesioni su- bite dalla danneggiata, alcuna somma a titolo di danno morale può essere accordata.
3.2. Quanto alla personalizzazione del danno biologico riconosciuto, giova osservare che la Suprema Corte ha stabilito che soltanto in presenza di cir- costanze “specifiche ed eccezionali”, tempestivamente allegate dal danneggia- to, le quali rendano il danno concreto più grave rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età, è consentito al giudice, con motivazione analitica e non ste- reotipata, incrementare le somme dovute a titolo risarcitorio in sede di per- sonalizzazione della liquidazione (cfr. Cass. civ., sez. III, sentenza n. 23778 del 7-11-2014; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 7513 del 27-3-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 23469 del 28-9-2018; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 27482 del 30-10-2018; Cass. civ., sez. III, sentenza n. 28988 del 11-11- 2019; Cass. civ., sez. III, ordinanza n. 5865 del 4-3-2021). Le circostanze di fatto che giustificano la personalizzazione del risarcimento del danno non patrimoniale integrano un “fatto costitutivo” della pretesa, e devono essere allegate in modo circostanziato e provate dall'attore (ovvia-mente con ogni mezzo di prova, e quindi anche attraverso l'allegazione del notorio, delle massime di comune esperienza e delle presunzioni semplici, come ritenuto dalle Sezioni Unite della Suprema Corte, con la menzionata sentenza n. 26972/2008), senza potersi, peraltro, risolvere in mere enunciazioni generi- che, astratte od ipotetiche (Cass. civ., sez. III, sentenza n. 24471 del 18-11- 2014). Ne consegue che, anche in tal caso, non spetta alla danneggiata alcuna somma a titolo di personalizzazione del danno biologico riportato, non aven- do parte attrice tempestivamente allegato, né dimostrato, la ricorrenza nel caso in esame di conseguenze dinamico-relazionali anomale e del tutto pecu- liari rispetto alle conseguenze ordinariamente derivanti dai pregiudizi dello stesso grado sofferti da persone della stessa età.
3.3. Alla danneggiata spetta, invece, il danno patrimoniale correlato alle spe- se mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., pari ad euro 50,00. In definitiva alla danneggiata va riconosciuta la somma di euro 3.653,50. 3.4. Alla minore va, inoltre, riconosciuta in via equitativa l'ulteriore somma di euro 66,72 a titolo di risarcimento del danno da lucro cessante per il mancato godimento della somma liquidata a titolo di risarcimento (calcolato applicando gli interessi ad un indice medio del 2%, secondo il criterio previ-
8 sto in giurisprudenza: Cass. civ., sez. un. 17-2-1995, n. 1712; Cass. civ., 2396/2014), per un totale di euro 3.720,22. In definitiva, la in persona del le- Controparte_2 gale rappresentante p.t. va condannata al pagamento in favore dell'attrice
, per i danni subiti dalla minore , della Parte_1 Persona_1 complessiva somma di euro 3.720,22, oltre interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo. 4. Le spese di lite seguono il regime della soccombenza, ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e si liquidano, nella misura indicata in dispositivo, sulla base dei pa- rametri tra i minimi e i medi previsti dal D.M. 147/2022 ratione temporis ap- plicabili, tenuto conto del valore della controversia, della sua natura e della non particolare difficoltà delle questioni affrontate e della serialità della ma- teria (scaglione di riferimento, da euro 1.101,00 ad euro 5.200,00: fase stu- dio, euro 425,00; fase introduttiva, euro 425,00; fase istruttoria, euro 851,00; fase decisoria, euro 851,00), da distrarsi in favore dell'avvocato Pier- luigi Tramparulo dichiaratosi antistatario.
4.1. Pone le spese di c.t.u. definitivamente a carico della parte soccombente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Torre Annunziata, in persona del giudice monocratico, dott.ssa Cristina Longo, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diver- sa richiesta, eccezione o conclusione, così provvede: A. accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna la Controparte_3
in persona del legale rappresentante p.t., al pagamento in
[...] favore di , nella qualità di genitore esercente la responsabili- Parte_1 tà sulla figlia minore , della somma di euro 3.720,22, oltre Persona_1 interessi legali dalla presente pronuncia al soddisfo;
B. condanna la in persona del le- Controparte_2 gale rappresentante p.t., al pagamento delle spese di lite sostenute dall'attrice, liquidate in euro 264,00 per spese, euro 2.552,00 per compenso professionale, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento, i.v.a. e c.a., se dovute, da distrarsi in favore dell'avvocato Pierluigi Tramparulo di- chiaratosi antistatario;
C. pone le spese di c.t.u., liquidate con separato provvedimento, definitiva- mente a carico della in persona Controparte_2 del legale rappresentante p.t. Così deciso in Torre Annunziata, il 27 giugno 2025
Il giudice monocratico dott.ssa Cristina Longo
9