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Sentenza 30 gennaio 2025
Sentenza 30 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 30/01/2025, n. 117 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 117 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2413/2018, avverso la sentenza n. 2482/2018 emessa dal Tribunale di GG, pubblicata il 4.10.2018 nel giudizio recante RG n. 93000527/2008, notificata tra
, in proprio e quale amministratore del Parte_1 Controparte_1 in San Severo, ,
[...] Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e , tutti Parte_9 Parte_10 Parte_11 rappresentati e difesi - come in atti -dall'avv. Elvira Ippolito.
-appellanti e appellati incidentali- e
quale erede con beneficio di inventario del proprio genitore OP dante causa sig. rappresentato e difeso - come in atti - dagli avv.ti Parte_12
Giuseppe Gallo e Luigi Valentino Damone
-appellato e appellante incidentale- nonché contro
Controparte_3
pagina 1 di 27 -appellata contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da rovina di edificio
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato il 15.07.2008 gli appellanti, ciascuno nella dichiarata qualità, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di GG il sig.
affinchè, accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultimo – come Parte_12 già riconosciuta dalla ordinanza definitiva del GE del 12-27.04.2006 – in relazione a tutti i danni occorsi al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n. 28 quali derivanti dal conclamato inadempimento al disposto della sentenza parziale n. 494/98 del
Tribunale di GG, ben compresi quelli verificatisi a seguito del sisma dell'ottobre
2002, lo stesso fosse condannato al risarcimento per equivalente dei predetti danni pari a due milioni di euro, costituenti il costo necessario per la demolizione e ricostruzione del fabbricato e comunque per il ripristino dello status quo ante del fabbricato, CP_4 oltre interessi e rivalutazioni, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale occorso agli attori in conseguenza del forzato allontanamento dalle proprie abitazioni, pari ad euro duecentomila ciascuno.
A sostegno della domanda gli attori esponevano che:
-il 13/14 febbraio 1987, a causa degli scavi eseguiti dalla impresa edile di Pt_12
, impegnati all'epoca nella realizzazione di un nuovo edificio in San Severo di
[...] Con proprietà della si verificavano nel loro adiacente fabbricato CP_6 condominiale, sito in via Don Minzoni n.ro 28, dissesti e cedimenti tali da provocare il collasso delle strutture del predetto edificio condominiale;
- in data 22 febbraio 1987 l'amministratore pro-tempore del Parte_13
e i condomini formalizzavano un primo esposto e con ricorso del
[...]
03.03.1987 proponevano dinanzi al Pretore di San Severo azione di danno temuto nei confronti della impresa costruttrice e della committente Parte_12 CP_7
[...
Il Tribunale adito, a seguito del deposito della perizia del collegio peritale, costituito dagli ingegneri e , con ordinanza Controparte_8 CP_9 Persona_1 del 26 maggio 1994, ordinava alla ed a , in solido fra Controparte_7 Parte_12 loro, di eseguire immediatamente le opere urgenti e preventive, così come indicate nella pagina 2 di 27 depositata relazione peritale. Né il né la osservavano Parte_12 Controparte_7
l'ordine del Magistrato.
-Il conseguente procedimento esecutivo n.6979/1994, promosso sempre avanti al Pretore di San Severo, dai predetti ricorrenti contro gli obbligati inadempienti, si concludeva con l'ordinanza del Vice Pretore del 20 giugno 1994, con la quale, verificato sia l'aggravamento delle condizioni dello stabile a seguito della mancata esecuzione, da parte degli obbligati e delle opere cautelari disposte Parte_12 Controparte_7 con la citata ordinanza del 26.05.1994, sia la loro sopravvenuta inadeguatezza, veniva ordinato lo sgombero immediato dell'immobile che veniva eseguito in data 25.11.1994
- che, dato avvio al giudizio civile di merito a seguito dell'azione di danno temuto, il
Tribunale di GG emetteva una prima sentenza, non definitiva, n.494/1998 del
17.04.1998, che così statuiva:
“1)- accerta che i danni per cui è causa sono da addebitarsi in via esclusiva a Pt_12
;
[...]
2)- condanna, per l'effetto, costui, all'esecuzione in forma specifica, in via immediata, al ripristino dello “status quo ante” del fabbricato danneggiato, come analiticamente indicato dal C.P. nel capitolo settimo della perizia del 07.05.1996 e che, sul punto, fa parte integrante della presente decisione;
3)- rigetta la domanda di condanna della alla rimozione delle opere sub CP_7
A) dell'atto di citazione di cui al giudizio n. 3930/1994;
4)- accoglie la domanda di manleva del nei confronti della Compagnia di Pt_12
Assicurazione “ ” nei limiti del sottomassimale di lire 40.000.000; Parte_14
5)- rinvia per tutto quanto non deciso con questa sentenza parziale alla pronunzia definitiva;
6)- le spese del giudizio si liquideranno con la sentenza definitiva;
7)- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo, per le questioni non ancora decise.” La predetta sentenza, che condannava il all'immediato ripristino dello Parte_12
“status quo ante” del fabbricato danneggiato, era immediatamente esecutiva. Tuttavia, il non ottemperava al predetto ordine giudiziale e proponeva gravame avanti alla Pt_12
Corte di Appello di Bari, che con sentenza n.543/2000 del 03-05/21.09.2000, rigettava l'appello quanto al capo della sentenza di primo grado che lo condannava al ripristino dello “status quo ante” del fabbricato di via Don Minzoni n.28, che restava, così, integralmente confermato. Il proponeva ricorso per cassazione, integralmente Pt_12 rigettato con sentenza n.07183/2003 del 17 dicembre 2002/12 maggio 2003;
continuava a rimanere inadempiente al suddetto ordine giudiziale e Parte_12 nelle more, il Tribunale di GG, con sentenza definitiva n.90/2003 (confermata in pagina 3 di 27 sede di Appello e di Cassazione), condannava il al risarcimento dei Parte_12 danni, in favore degli odierni appellanti, per la indisponibilità degli alloggi e fino al ripristino della agibilità degli appartamenti.
-Con ricorso ex art. 612 c.p.c del 06.06.1998, gli odierni appellanti intraprendevano avanti al Pretore di San Severo la procedura esecutiva dell'obbligo di fare statuito a carico del dalla sentenza non definitiva del Tribunale di GG Parte_12
n.494/1998 e la anzidetta procedura esecutiva veniva incardinata al n. 6729/98 r.g.es.
Nel corso della predetta procedura esecutiva il direttore dei lavori designato- arch. depositava, su richiesta del Giudice dell'Esecuzione, uno studio di Controparte_10 fattibilità per la ristrutturazione del fabbricato di via Don Minzoni n.28 in cui elencava le opere necessarie per il ripristino dello “status quo ante” del fabbricato danneggiato, aventi un costo complessivo di £ 1.107.100.000, pari ad € 571.769,43, mentre i lavori di demolizione e ricostruzione del predetto fabbricato venivano quantificati nella complessiva somma di vecchie lire £ 1.344.000.000, pari ad € 694.118,07.
- In data 18 febbraio 2002, l'arch. depositava un progetto di consolidamento CP_10 dell'importo di € 486.868,18 con allegato computo metrico estimativo e il G.E., alla udienza del 19.07.2004, con ordinanza emessa alla medesima udienza, autorizzava la stipula del contratto di appalto tra la impresa Farinola ed i Condomini- proprietari di via
Don Minzoni n.28, sulla base del predetto progetto di consolidamento, per un importo complessivo di € 498.933,81, con esclusione dell'IVA e dei costi di progettazione e direzione dei lavori.
-In esecuzione del contratto di appalto autorizzato dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 14.07.2004, l'impresa edile provvedeva alla messa in Controparte_11 sicurezza del fabbricato con lavori di puntellamento, di demolizione degli intonaci, dei rivestimenti e dei servizi, alla rimozione degli infissi interni ed esterni, e quindi, alla messa a nudo delle strutture portanti del fabbricato CP_4
-Al compimento delle anzidette attività, il direttore dei lavori, arch. Controparte_10 su incarico del G.E. e congiuntamente al tecnico del Comune di San Severo, ing. Per_2
, quest'ultimo anche delegato dal Commissario per il terremoto della Provincia
[...] di GG, verificato il mutato stato dei luoghi ed i danni ulteriori prodotti dal sisma del
31.10.2002, concludevano, con relazione congiunta dell'11.04.2005, ripresa dall'architetto con propria relazione del 12.04.2005, denominata “Descrizione CP_10 dei danni esistenti al fabbricato successivamente alla data del deposito agli atti di causa della progettazione del consolidamento”affermavano che, per riportare il fabbricato condominiale di via Don Minzoni nello “status quo ante”, l'intervento di consolidamento statico si sarebbe dovuto trasformare in un intervento di ristrutturazione edilizia, con la conseguente necessità di interventi per la realizzazione dei quali, la pagina 4 di 27 anzidetta ristrutturazione edilizia sarebbe dovuta avvenire mediante demolizione e riscostruzione, come chiarito dal c.t.u., arch. con la propria relazione del 19 CP_10 settembre 2005, denominata “Eseguibilità titolo esecutivo – chiarimenti”.
-Il Giudice della Esecuzione, esaminati i chiarimenti resi dal c.t.u. progettista e direttore dei lavori, arch. con una prima ordinanza del 16.11.2005, verificato Controparte_10 dunque che a causa delle rilevanti modifiche dello stato dei luoghi ed alla introduzione di nuove norme per le costruzioni in zone sismiche, era necessario un intervento di integrale ristrutturazione edilizia, pur prendendo atto della disponibilità manifestata dalla parte istante di partecipare alla eventuale integrazione economica necessaria, disponeva che l'arch. depositasse specifica delle competenze e, con successiva ordinanza CP_10 del 12/27.04.2006, così stabiliva “rilevato che la portata precettiva del titolo esecutivo posto a fondamento della presente esecuzione non può trovare esecuzione sul presupposto delle conclusioni a cui è pervenuto il tecnico incaricato, arch. CP_10 nella parte in cui ha accertato che, a causa delle rilevanti modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, si rende necessario in intervento di integrale ristrutturazione edilizia con l'abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo”…..dichiara la impossibilità materiale di esecuzione del titolo esecutivo posto a base della procedura esecutiva n.6729/98 r.g.es. e per l'effetto dispone la estinzione della predetta procedura esecutiva e la restituzione dei titoli consentiti per la proposizione della domanda risarcitoria dell'equivalente” Da qui, l'introduzione della domanda oggetto del presente giudizio.
1.2 Si costituiva il ed eccepiva: Pt_12
a) il difetto di legittimazione ad agire sia di (privo della titolarità dei Parte_1 diritti reali sul fabbricato e privo dei poteri rappresentativi del condominio stante l'assenza della delibera) sia dei singoli condomini in ragione del perimento dell'edificio condominiale;
b) la genericità della domanda;
c) la prescrizione dei crediti;
d) l'integrale soddisfazione del credito in forza della corresponsione in data 20.11.2001 da parte della - in favore del - della somma di £ 250.355.270, Pt_14 CP_1 somma superiore a quella determinata dalla perizia collegiale nell'ambito del procedimento di merito concluso con sentenza definitiva n. 90/2003;
e) la corresponsione a favore del del contributo pubblico per danni CP_1 conseguenti ad evento sismico;
f) la mancata esecuzione delle opere di ripristino imputabile agli attori avendo chiesto opere migliorative del pregresso stato dell'immobile; pagina 5 di 27 g) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno esistenziale e assenza di prova.
Chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa l'Assicurazione – già condannata a tenerlo indenne anche oltre il massimale per mala gestio con sentenza n.90/2003 del Tribunale di GG – affinchè fosse da quest'ultima manlevato in caso di condanna.
1.3 Si costituiva l'Assicurazione chiedendo il rigetto della domanda di manleva;
deduceva di aver corrisposto nel novembre del 2001 l'intero massimale e che il perdurante inadempimento era imputabile al solo Pt_12
1.4 All'udienza del 22.05.2017 il giudizio veniva interrotto per il decesso del e Pt_12 parte attrice, con ricorso del 26.05.2017 riassumeva il giudizio in cui si costituiva il sig. in qualità di figlio, erede con beneficio di inventario del OP Pt_12
1.5 All'esito del giudizio, con sentenza n. 2482/2018 del 04 ottobre 2018, il Tribunale di GG, così decideva: “ A) Accoglie la domanda formulata dal
[...]
nei limiti di ragione e per l'effetto condanna Parte_13 OP quale erede del , unitamente agli eventuali ulteriori eredi del Parte_12 Pt_12 ciascuno in proporzione alle quote ereditarie di spettanza, al pagamento in favore del
istante della somma di € 276.544,23 oltre rivalutazione a decorrere dal 21- CP_1
11-2001 alla presente pronuncia;
dalla presente sentenza decorrono gli interessi al tasso legale sino all'integrale soddisfo;
B) Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da , , Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...] in proprio;
C) Dichiara per le ragioni indicate in parte motiva in parte Pt_1 inammissibile e in parte assorbita la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della ( già ); D) Rigetta la domanda di Controparte_12 CP_13 risarcimento ex art. 96 c.p.c.; E) Condanna quale erede di OP Pt_12
, unitamente agli eventuali ulteriori eredi del al pagamento in favore
[...] Pt_12 del istante della metà delle spese di lite che si liquidano nell'ammontare di CP_1
€ 11.252,50 di cui € 10.693,50 per un mezzo compensi professionali ed € 559,00 per un mezzo borsuali oltre il 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
dichiara compensata la restante metà; F) Condanna , Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e in proprio al pagamento, in favore di parte convenuta
[...] Parte_1
pagina 6 di 27 costituitasi in giudizio delle spese di lite che si liquidano nell'ammontare di € 8.030,00 oltre il 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratasi antistatari;
G) Condanna , Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e in proprio al pagamento, in favore della Compagnia
[...] Parte_1 CP_12
( già ) delle spese di lite che si liquidano nell'ammontare di €
[...] CP_13
13.430,00, oltre il 15% per rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
H) Dichiara compensate le spese di lite tra il e la Compagnia terza chiamata”. CP_1
…………………….
2. Avverso tale sentenza, notificata ad istanza della (già Controparte_14
), proponevano gravame, giusta atto notificato in data Parte_15
07.11.2018, il prof. , sia in proprio Parte_2 Parte_16 che nella qualità di amministratore del Condominio di via Don Minzoni n.28 in San
Severo, , Parte_3 Parte_4 Parte_6 [...]
, , , Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_17 [...]
e , per i motivi che più avanti verranno esplicitati. Pt_10 Parte_11
2.1 Resisteva al gravame quale erede di , spiegando, OP Parte_12 altresì, appello incidentale ed eccependo: l'estinzione del giudizio, il difetto di legittimazione attiva degli attori e del potere rappresentativo dell'amministratore del e la prescrizione del credito risarcitorio. Controparte_15
2.2 Non si costituiva la . Controparte_14
2.3 All'udienza telematica del 9.06.2021 la causa veniva assunta dalla Corte in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
2.4 Con sentenza parziale n. 401/2022, pubblicata il 09/03/2022, la Corte di Appello di
Bari, così provvedeva: “1) dichiara la contumacia di;
Controparte_16
2) rigetta l'appello incidentale proposto da OP
3) rinvia per tutto quanto non deciso con questa sentenza parziale, alla pronuncia definitiva;
4) le spese del giudizio si liquideranno con la sentenza definitiva;
5) ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pagina 7 di 27 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
6) rimette, con separata ordinanza, per le questioni non ancora decise”.
La Corte, rigettate tutte le eccezioni formulate dall'appellante in via incidentale giacchè infondate e inammissibili, ritenendo che, allo stato, non sussistessero gli elementi per consentire la quantificazione dei danni all'attualità, sia che si accedesse alla tesi della necessità di opere di consolidamento del fabbricato, sia che si accedesse alla tesi della distruzione e ricostruzione, riteneva necessario tentare insieme alle parti la conciliazione della lite e, in caso di esito negativo, nominare il collegio peritale al fine di definire ogni questione non decisa con la stessa sentenza parziale.
L'eventualità di predisporre una nuova consulenza tecnica si rendeva necessaria dal momento che gli ultimi elementi per la quantificazione del danno risalivano al lontano
12.04.2005, quando l'architetto con una propria relazione del 12.04.2005, CP_10 denominata “Descrizione dei danni esistenti al fabbricato successivamente alla data del deposito agli atti di causa della progettazione del consolidamento”, rappresentò che l'ingresso di nuove norme in materia di sicurezza ( norme antisisma) e in materia urbanistica rendevano ormai inutilizzabili le indicazioni circa i costi riportati nella perizia del 2002.
2.5 Con ordinanza del 13.7.2022, pubblicata il 20.7.2022 la Corte, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva ctu al fine di stabilire i costi, all'attualità, complessivi e necessari per la demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale di proprietà degli attori, nominando l'ing. Persona_3
Formulava, all'uopo, i seguenti quesiti al C.t.u.: “a) in base alla documentazione allegata dalle parti all'incarto processuale in primo grado, con divieto espresso di acquisire nel corso delle operazioni peritali ulteriore documentazione che le parti dovessero esibire e che fosse diversa da quella già prodotta nei termini di legge nonché sulla scorta delle relazioni agli atti di causa dell'arch e dell'ing. del CP_10 Per_4
13-04-2005 e dell'arch del 13-04-2005 e del 09-01-2006, provveda il CP_10 consulente, previa verifica dello stato dei luoghi per cui è causa, i costi all'attualità complessivi e necessari per la demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale sito in Sansevero alla via Don Minzoni n.28, ai fini del ripristino dello “ status quo ante” del fabbricato. “ Nel corso delle operazioni peritali, a seguito del ricorso ex art. 92 disp. att. cpc, veniva integrato il quesito posto al C.T.U. nei seguenti termini:
“Dica il C.T.U.:
pagina 8 di 27 a) Se la somma di lire 250.355.270 riscossa degli appellanti nel novembre del 2001, quale rimborso per i danni all'immobile condominiale possa essere ritenuta sufficiente a ricoprire gli inferiori costi di ripristino previsti del titolo e dall'allegata C.T.U. collegiale del 1998 (lire 160.000.000);
b) In caso negativo indichi il C.T.U. la eventuale differenza tra i costi di ripristino al
2001;
c) Valuti il C.T.U. la differenza tra il valore dell'immobile condominiale ripristinato e l'originario valore dell'immobile antecedente le lesioni”. Il CTU, verificata la eventualità di conciliare la lite tra le parti, stante l'esito negativo della conciliazione tra le parti, con perizia depositata telematicamente il 9.1.2024 così concludeva: “a) in base alla documentazione allegata dalle parti all'incanto processuale in primo grado, e sulla scorta delle relazioni agli atti di causa, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato condominiale sito in Sansevero alla via Don Minzoni n. 28 sono necessari € 967.254,87 per la demolizione e ricostruzione del fabbricato. Il valore così calcolato è aggiornato a dicembre 2022, in quanto il fabbricato è attualmente già ricostruito.
Il suddetto importo deve essere corretto in quanto è il valore di un immobile nuovo e non con le caratteristiche dell'immobile che va a sostituire;
al condominio, pertanto, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato, spetta un valore pari al costo di costruzione ridotto del 10% e, cioè, € 854.387,15.”
Con riferimento ai quesiti aggiunti il CTU così concludeva: “a) La somma di lire
250.355.270 riscossa dagli appellanti nel novembre del 2001, quale rimborso per i danni all'immobile condominiale non può essere ritenuta sufficiente a ricoprire i costi di ripristino calcolati a febbraio 2001 nell'ambito del Procedimento esecutivo n.
6729/98;
b) La somma che risulta dalla sentenza, non definitiva, n. 494/1998 del 17.4.1998, necessaria al ripristino era di lire 160.000.000 mentre nel procedimento esecutivo n.
6729/98 era pari a € 486.868,18 (esclusa IVA), pertanto il rimborso di € 129.297,71 che il condominio ha ottenuto dall'assicurazione, risulta coprire l'importo stabilito in sentenza ma è di € 357.570,47 inferiore a quanto stabilito dal perito nel procedimento esecutivo.
c) La differenza tra il valore dell'immobile condominiale ripristinato e l'originario valore dell'immobile antecedente le lesioni è, ovviamente, pari al 10% costo di costruzione e, cioè, € 118.867,72.”
pagina 9 di 27 2.6 Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.3.2024, il Collegio riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
Le parti costituite precisavano le conclusioni con comparse conclusionali e memorie di replica depositate telematicamente al fascicolo di Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Per quanto ancora di interesse e tenuto conto che con la sentenza parziale la Corte ha deliberato sull'appello incidentale proposto dal occorre osservare, al fine di CP_2 statuire sull'appello principale dei che a fondamento della decisione, il Pt_18 giudice di prime cure ha ritenuto che con la domanda introduttiva del giudizio, il avesse inteso ottenere, per un verso, il risarcimento per equivalente dei CP_1 danni patiti in luogo della tutela in forma specifica (stante l'impossibilità materiale accertata dal G.E. di eseguire le opere indicare nella sentenza parziale di condanna) e, per altro verso, il risarcimento degli ulteriori danni prodottisi al fabbricato condominiale in conseguenza della asserita mancata ottemperanza del debitore/responsabile all'ordine giudiziale. Ha dunque accolto la domanda di risarcimento dei danni per equivalente, prendendo come base i costi indicati dall'arch. incaricato nell'ambito della CP_10 procedura esecutiva, nel “ Progetto di consolidamento statico” depositato in data
18.02.2002, e quantificati in € 571.769,43. A tale importo, ha detratto il 30% come indicato dallo stesso che ha stabilito: “ l'importo va decurtato della quota di CP_10 miglioria da mettere a carico dei proprietari, stimabile in quasi il 30%” e in conclusione ha liquidato la somma di € 400.238,60 . A detto importo, previa rivalutazione alla data del 20.11.2001( pari ad € 405.841,94) , ha ritenuto di detrarre le somme corrisposte al da parte dalla pari ad € 129.297,71, al CP_1 CP_13 fine di evitare una duplicazione del medesimo danno, giungendo così alla somma di €
276.544,23 oltre rivalutazione a decorrere dal 21.11.2001“sino alla pronuncia della presente sentenza”.
Il giudice di prime cure ha poi disatteso l'eccezione del convenuto circa l'avvenuta transazione della lite in conseguenza del pagamento effettuato dalla CP_13 rilevando che tale eccezione fosse stata già vagliata nei numerosi giudizi intercorsi tra le parti, con soluzione negativa – condivisa dal Tribunale - e precisamente: con la sentenza definitiva n.90/2002 del Tribunale di GG sez.stralcio; sent. Corte Appello
Bari n. 1220/2004; sent. Corte di Cass. n.7906/2014 su ricorso proposto dal Pt_12
pagina 10 di 27 avverso la sent.n.828/2010 della Corte di Appello di Bari ed infine con la sent. n.182-
2013 della Corte di Appello di Bari avverso la sent. trib. GG n.87/2007.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni ulteriori subiti dal fabbricato in ragione del mancato immediato ripristino da parte del dello status quo ante del Pt_12 fabbricato e dunque conseguenti l'inadempimento all'ordine giudiziale rivolto nei suoi confronti e in specie, nei danni cagionati dal sisma del 2002, il giudice di prime cure l'ha rigettata. Ha ritenuto il Tribunale che i danni conseguenti il sisma dell'ottobre 2002 non si pongono quale conseguenza normale del comportamento assunto dal in Pt_12 assenza di una specifica prova sul punto, “ ponendosi il sisma come evento dotato di una propria efficienza causale, indipendentemente dall'azione e/o omissione del debitore e, pertanto, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento e le conseguenze dannose”
Infine in relazione alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale, con doppia motivazione, ha ritenuto prescritto il diritto, previa qualificazione del danno come illecito istantaneo ad effetti permanenti, (accogliendo l'eccezione del convenuto) e poi ha esaminato la domanda nel merito, ritenendola non provata
4. Venendo ai motivi di appello, in sintesi gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza di primo grado:
a) nella parte in cui nel dispositivo vi è condanna del al pagamento della CP_2 somma di € 276.544,23 a titolo di risarcimento in favore del Condominio, con totale omissione, dei singoli condomini proprietari ( Parte_2 Parte_16
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , e ) i Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_11 quali pure avevano proposto, unitamente al , la Parte_13 domanda di risarcimento per equivalente del danno al fabbricato condominiale;
b) nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo correttamente riconosciuto il diritto del al risarcimento, per equivalente, del danno al fabbricato, ha CP_1 ritenuto, erroneamente di quantificarlo nel minor costo complessivo delle opere di consolidamento, pari ad € 571.769,43, calcolato con riferimento al lontano febbraio 2001, epoca di redazione del relativo progetto da parte del c.t.u., architetto e CP_10 decurtato sia del 30% per migliorie, sia delle somme corrisposte in favore del pagina 11 di 27 da parte della Compagnia di Assicurazione, liquidando così € 276.544,23 CP_1 oltre rivalutazione a decorrere dal 21.11.2001 e fino alla data decisione di primo grado, e gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della sentenza di primo grado al soddisfo.
Sostengono gli appellanti come sia palesemente evidente la incongruità e insufficienza della somma di € 276.544,23, a poter ripristinare, odiernamente, nello “status quo ante”, il fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, così gravemente lesionato dal al punto da esserne stato ordinato lo sgombero da parte del Sindaco di Parte_12
San Severo, considerato, altresì, che, già nel 2004 e, quindi, venti anni fa, ( antecedentemente al sopravvenuto accertamento degli ulteriori danni), nel corso della predetta procedura esecutiva n.ro 6729/1998 r.g.es., l'importo dei lavori del contratto di appalto per i lavori di consolidamento del suddetto palazzo condominiale, autorizzato dal G.E. del Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- con ordinanza definitiva ed intangibile del 19.07.2004, ammontava ad € 498.933,81 con esclusione dell'IVA da calcolare sull'importo come per legge ed oneri di progettazione e direzione dei lavori. Sicchè, anche a rivalutare la suddetta somma di € 276.544,23 dal novembre
2001 alla data della decisione di primo grado, essa sarebbe pari a sole € 359.230,95 e, quindi, notevolmente inferiore al suddetto importo di € 498.933,81 oltre iva e costi di progettazione e direzione dei lavori, costituente il prezzo dello anzidetto contratto di appalto, autorizzato dal Giudice dell'Esecuzione con la anzidetta definitiva ordinanza del 19 luglio 2004, risalente, quindi, a ben venti anni fa;
c) nella parte in cui è stata rigettata la domanda risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro dei danni ulteriori subiti dal fabbricato in ragione del mancato ripristino da parte del dello status quo ante del fabbricato, danni indicati dal giudice di prime cure in Pt_12 quelli cagionati dal sisma del 2002.
Sostengono gli appellanti che i danni conseguenti al persistente inadempimento del all'obbligo giudiziale di ripristino dello status quo ante del fabbricato Pt_12 condominiale non sono stati, soltanto, i danni verificatisi in occasione del sisma del
2002, come erroneamente indicato dal giudice di primo grado, bensì “ tutti i danni occorsi al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, quali derivati e conseguenti al conclamato e persistente inadempimento del al disposto Parte_12 della sentenza parziale del Tribunale di GG n. 494/98, passata in giudicato, ben compresi quelli verificatisi a seguito del sisma dell'ottobre 2002, per effetto della mora ex re del debitore inadempiente ” ( sul punto si vedano le conclusioni Persona_5 dell'atto di citazione introduttivo e della memoria ex art. 183 6° comma 1^ termine del
15/17-06-2009) e, quindi, non solo i danni verificatisi in occasione del sisma dell'ottobre pagina 12 di 27 2002, ma anche l'aggravamento delle lesioni preesistenti verificatosi durante la prolungata inerzia del debitore esecutato, . Parte_12
Sotto il profilo dell'onere di allegazione e di prova delle anzidette ulteriori conseguenze dannose, osservano che, sia con l'atto di citazione introduttivo che con le memorie ex art. 182 6° comma 1^ termine del 15/17.06.2009, fecero espresso richiamo alle relazioni tecniche redatte, nel corso della procedura esecutiva n. 6729/98 r.g. es., rispettivamente, dall'ing. , rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Severo Persona_2 unitamente al c.t.u., architetto nonché da quest'ultimo, in data Controparte_10
11.04.2005 e 12/13.04.2005, già entrambe prodotte con la copia integrale del fascicolo dell'esecuzione n. 6729/98, depositata con l'atto di citazione introduttivo, nelle quali veniva descritto, in maniera dettagliata, l'avvenuto aggravarsi dello stato fessurativo, già esistente, in conseguenza del sisma del 2002 oltre che della condizione di forzato abbandono del fabbricato, sì da non essere possibile la realizzazione del progetto di consolidamento, redatto dal c.t.u., architetto nel febbraio 2002. Controparte_10
Da tali relazioni – secondo gli appellanti - è emerso che vi fu un peggioramento dello stato fessurativo esistente, causato dal prolungato inadempimento del al disposto Pt_12 giudiziale di ripristino dello status quo ante, durante il quale, temporalmente, intervennero sia il sisma dell'ottobre 2002 che un fisiologico processo degenerativo delle lesioni esistenti con la conseguente necessità, secondo i predetti tecnici, di abbattere e ricostruire il fabbricato al fine di ripristinare lo status quo ante del fabbricato danneggiato dal In particolare il sisma dell'ottobre 2002, secondo gli Pt_12 accertamenti compiuti dal ctu architetto non si atteggiava quale evento CP_10 autonomo e distinto, dotato di propria efficienza causale, come ha, erroneamente, sostenuto il Giudice di primo grado, ponendosi, invece, come fattore di aggravamento delle importanti lesioni al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, già causate dal , alla cui condotta omissiva deve essere, pertanto, pure Parte_12 imputato un tale aggravamento. A conferma di ciò, vi è la relazione del Collegio Peritale del 07 maggio 1996, redatta nell'ambito dei giudizi riuniti del Tribunale di GG n.ro
4746/90 e 3930/94 r.g., conclusisi con la sentenza non definitiva del Tribunale di GG
n.ro 494/1998, agli atti del fascicolo della esecuzione n.ro 6729/1998 r.g.es., e la relazione del c.t.u., architetto del 13 aprile 2005, da cui emerge che il sisma del CP_10
2002 ebbe ad aggravare le lesioni già causate dal , che avevano Parte_12 riguardato la parte orientale dell'edificio condominiale. Invero la predetta relazione tecnica collegiale aveva concluso nei seguenti termini: “ I dissesti di cui innanzi sono in definitiva da attribuire alla demolizione dei terranei
[...] ed allo scavo per lo scantinato, con esclusione di ogni influenza della Pt_19 consistenza dell'impianto del fabbricato che, comunque, senza le cause CP_4
pagina 13 di 27 perturbatrici esaminate, avrebbe resistito come la sezione occidentale che non presenta alcun segno di collasso”. Pertanto, da detta relazione emerge, con tutta chiarezza, che la zona interessata dai dissesti causati dal è stata la parte orientale del Parte_12 fabbricato, a confine con le attività di demolizione e di scavo effettuate dal predetto
Ed è esattamente nella zona est del fabbricato condominiale di via Don Minzoni Pt_12
n.ro 28 che il c.t.u. designato nell'ambito della procedura esecutiva n.ro 6729/1998 r.g.es., architetto ebbe a riscontrare l'aggravamento dei danni già Controparte_10 esistenti in conseguenza del sisma dell'ottobre 2002, atteso che detta zona orientale del fabbricato, per effetto delle gravissime lesioni apportate dal con la sua Parte_12 attività di demolizione e scavo, aveva subito una drastica riduzione della sua resistenza alle azioni sismiche.
Il predetto aggravamento dei danni già esistenti, secondo quanto relazionato dal c.t.u., architetto con la propria relazione denominata “ Eseguibilità titolo Controparte_10 esecutivo-chiarimenti” del 19 settembre 2005, pure agli atti del fascicolo della esecuzione n.ro 6729/1998 r.g.es. e della copia integrale di detto fascicolo, ha comportato la necessità della trasformazione dell'intervento sull'edificio condominiale di via Don Minzoni n.ro 28 da consolidamento statico a ristrutturazione edilizia.
E un tale intervento di ristrutturazione edilizia, divenuto necessario al fine del ripristino dello status quo ante del suddetto fabbricato condominiale, “stante la necessità di rispettare la vigente normativa sismica, che in data odierna è ulteriormente cambiata e
l'obbligo di rispettare : 1) i prescritti normativi di cui alla legge 9 gennaio 1989 n.13, trattandosi di edificio con oltre tre piani fuori terra, l'edificio dovrà essere dotato di ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini e quanto altro che consenta la visitabilità degli immobili, così come prescritto dal DM LL.PP. 236 del 14 giugno 1989;
2) il rapporto minimo derivante dalla applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo
1989, così come chiarito dal punto 4.1 della circolare 7 agosto 2003 n. 4174 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ciò non si può realizzare se non destinando il piano terra ad autorimessa;
3) l'obbligo all'adeguamento alle norme tecniche in materia di impianti così come descritto dalla legge 46/90 ammettono una unica possibilità data dalla vigente legislazione in data odierna per continuare
l'esecuzione che sarebbe la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. Con costi e tecniche completamente diversi da quelli preventivati” (cfr. pagg. 2 e 3 della relazione del c.t.u., architetto del 19.09.2005). Controparte_10
Concludono gli appellanti, osservando che agli atti di causa vi è “un giudicato”, non tenuto in conto dal Giudice di primo grado, intervenuto tra le stesse parti dell'odierno giudizio, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Bari-Terza Sezione Civile-
n.ro 828/2010 del 20.07.2010, confermata dalla sentenza della Suprema Corte di pagina 14 di 27 Cassazione - Sezione III^ Civ.- n. 7906/2014, che ha individuato nei costi per l'abbattimento e l'integrale ricostruzione del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28 l'ammontare del risarcimento per equivalente del danno al suddetto fabbricato condominiale ( cfr. documenti n.ro 16 e n.ro 22 del fascicolo di parte di primo grado degli odierni appellanti).
La predetta sentenza a pag.9 ebbe, così, a statuire in ordine all'ammontare del risarcimento per equivalente spettante agli odierni appellanti a seguito della ordinanza del G.E. del Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- del 12/27.04.2006 di improcedibilità della esecuzione, ex art. 612 c.p.c., n.ro 6729/1998 r.g.es: “Giova osservare che con l'ordinanza oggetto di gravame il giudice della esecuzione aveva rilevato che era divenuta impossibile l'esecuzione della sentenza del Tribunale di GG ( che, si ricorda, aveva condannato alla esecuzione specifica di Parte_12 tutti i lavori necessari al ripristino dello “status quo ante” del fabbricato degli attori danneggiato nel corso dei lavori di sbancamento di un fondo adiacente).In particolare, il giudice dell'esecuzione aveva preso atto che secondo le conclusioni del tecnico incaricato, arch. si era accertato che “….a causa delle rilevanti Controparte_10 modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, si rendeva necessario un intervento di integrale ristrutturazione edilizia con abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo…” Non sembra che la somma riscossa dagli appellati sia sufficiente alla integrale ricostruzione dell'immobile”
Concludono gli appellanti che la misura del risarcimento per equivalente del danno al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, ravvisata dalla Corte di Appello di
Bari-III^ Sezione Civile-, con la anzidetta sentenza passata in giudicato, nei costi necessari alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, è perfettamente in linea con l'estensione della responsabilità aquiliana ex artt.2043 e segg c.c. anche ai danni non prevedibili all'epoca della commissione dell'illecito aquiliano, di cui l'autore dell'illecito extracontrattuale, costituito “in mora ex re” e, quindi, sin dalla commissione del fatto illecito ai sensi 1219 n.ro 1 c.c., deve pure rispondere, essendo inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale il disposto dell'art. 1225 c.c., non richiamato dall'art. 2056 c.c.( cfr. sul punto Cassazione Civile 15/ 20932 e Cassazione Civile
05/6725).
c) in via subordinata, eccepiscono che la quantificazione, operata dal Giudice di primo grado, del danno per equivalente pari ad € 276.544,23 non possa essere ritenuta rispondente a quella che è la funzione del risarcimento per equivalente che è quella di
“porre il danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto dannoso”. pagina 15 di 27 Affermano che liquidare, come ha, erroneamente, fatto il Giudice di primo grado, a titolo di risarcimento per equivalente, la somma pari all'ammontare del costo del progetto di consolidamento del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, calcolato nel lontano febbraio 2001 e, quindi, oltre venti anni fa e in un periodo in cui aveva ancora corso legale la lira, significa violare la suddetta funzione del risarcimento per equivalente, che è quella di reintegrare, completamente, il danneggiato, come se il fatto dannoso non si fosse mai verificato. E pertanto, perchè sia rispettata la funzione del risarcimento per equivalente sostengono sia indispensabile che tale costo di €
571.769,43, calcolato nel febbraio 2001 ed in un periodo in cui aveva ancora corso legale la lira, sia attualizzato al tempo della decisione.
Pertanto – concludono - occorre attribuire a titolo di risarcimento, per equivalente, la somma corrispondente al costo, rideterminato all'attualità, del progetto di consolidamento quantificato, con la relazione del 12 febbraio 2001, dal c.t.u., architetto.
nell'ambito della procedura esecutiva n.6729/98 r.g.es., in vecchie Controparte_10 lire 1.107.100.000 ( pari ad attuali € 571.769,43).
d) nella parte in cui il Giudice di primo grado, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pari ad € 276.544,23, abbia riconosciuto gli interessi legali solo dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sostengono gli appellanti che trattandosi di illecito aquiliano, “il momento al quale occorre riferirsi al fine di calcolare la somma spettante al creditore in aggiunta a quella che rappresenta la reintegrazione del bene perduto, è quello dell'illecito, in cui il debitore è costituito automaticamente in mora” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 96/637;
Cass. Civ. 95/2656 e Cass. Civ. 14/21396), sicchè gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1219 n.ro 1 c.c. e 1224 c.c., andranno riconosciuti dalla data del fatto illecito al soddisfo e, quindi, dal febbraio 1987 al soddisfo.
e) nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale, quale danno patito in conseguenza del forzato e perdurante allontanamento di essi odierni appellanti dalle proprie abitazioni, avendo ritenuto un tale diritto prescritto e, in ogni caso, non sufficientemente provato.
Secondo il Tribunale di GG il diritto al risarcimento del danno esistenziale, reclamato dagli attori, deve ritenersi prescritto, vertendosi in tema di illecito istantaneo con effetti permanenti e non di illecito permanente, sicchè, essendosi l'evento dannoso concretizzatosi con l'allontanamento degli attori dalle proprie abitazioni, avvenuto il 17.11.1994, “il relativo diritto al risarcimento deve dichiararsi prescritto, a nulla
pagina 16 di 27 rilevando che gli effetti di quell'illecito si siano protratti nel tempo” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata).
Sostengono al contrario gli appellanti che, nella odierna fattispecie, non possa parlarsi di illecito istantaneo con effetti permanenti, ma debba parlarsi di illecito permanente.
Difatti la odierna fattispecie, a differenza dell'illecito istantaneo con effetti permanenti, in cui la condotta dannosa si esaurisce in un'unica e sola condotta antecedente o coeva alla produzione del danno, è caratterizzata, come dedotto con l'atto di citazione introduttivo in relazione alla domanda di risarcimento, per equivalente, del danno al fabbricato, da un duplice atteggiarsi, nel corso del tempo, della illecita condotta del
, generatrice del danno esistenziale occorso ai singoli condomini, Parte_12 siccome avente i caratteri della condotta sia commissiva ( attività di demolizione e di scavo del causativa delle gravissime lesioni al fabbricato condominiale Parte_12 di via Don Minzoni n.ro 28), che omissiva, essendo esso , dopo aver Parte_12 gravemente lesionato il suddetto fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, rimasto, sempre, inadempiente al disposto della sentenza del Tribunale di GG n.ro
494/98 del 17.04.1998, passata in giudicato, che lo obbligava al ripristino immediato dello status quo ante del fabbricato danneggiato. E nel caso di illecito CP_4 permanente, nel quale la condotta contra jus si protrae, così protraendo la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce (cfr. Cassazione Civile Sezioni Unite 14.11.2011 n.ro 23763), la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla cessazione della condotta illecita ( cfr., ex plurimis, Cassazione
Civile- Sezione Lavoro- n.ro 9318 del 16.04.2018) e non dalla data di verificazione del danno.
Quanto alla prova del danno esistenziale, sostengono gli appellanti - come è desumibile dall'esame dell'atto di citazione introduttivo di primo grado, gli elementi costitutivi del danno esistenziale occorso in conseguenza del forzato allontanamento dalle proprie abitazioni erano stati, puntualmente, dedotti ed allegati sia con l'atto di citazione introduttivo che con le memorie ex art. 183 6° comma 1^ termine del 17 giugno 2009:
“..Infatti, a causa dei gravi danni causati dal al fabbricato condominiale di via Pt_12
Don Minzoni n.28 e per i quali esso è stato riconosciuto unico responsabile in Pt_12 forza di sentenza passata in cosa giudicata, i poveri condomini, pensionati ed operai, sono stati costretti ad abbandonare forzatamente le abitazioni di loro proprietà, acquistate con una vita di sacrifici, ed a rivoluzionare così, negativamente, ad una età non più giovane, la propria vita e quella delle proprie famiglie, con gravissimo senso di frustrazione e dolore per gli stessi che dura, a tutt'oggi, da ben quattordici anni. A ciò aggiungasi che tale anzidetto senso di frustrazione è stato ulteriormente aggravato dal comportamento processuale del , il quale, nel corso della lunga e Parte_12
pagina 17 di 27 travagliata vicenda giudiziaria che lo vede ancora contrapposto agli odierni attori, si è sempre sottratto alle proprie acclarate responsabilità, cercando, in ogni modo, di vanificare il diritto degli odierni attori a riavere le proprie abitazioni, gravemente danneggiate dallo stesso.” (cfr. pag. 16 dell'atto di citazione introduttivo di primo grado)…Per ciascuno dei condomini di via Don Minzoni n. 28 perdere la propria casa, acquistata con il frutto di una vita di sacrifici e che ha costituito, per anni, luogo di espressione della unità e serenità familiare, ha, di certo, provocato e provoca, a tutt'oggi, una devastazione interna che ha sovvertito inesorabilmente il proprio equilibrio interiore oltre a quello dei propri familiari, in particolare di figli adolescenti.
Il fino ad oggi, si è fatto e continua e farsi beffe dei condomini di via Don Pt_12
Minzoni n. 28 ai quali ha segnato la vita in modo drammatico” ( cfr. pagg. 9 e 10 delle citate memorie del 17.06.2009).
Aggiungono gli appellanti che, secondo la Cassazione il danno esistenziale consiste nel radicale cambiamento di vita, nello sconvolgimento della esistenza in cui di detto aspetto ( o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante, sicchè, in via presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., come pure riconosciuto dal Giudice di primo grado, non può mettersi in dubbio che tutti gli odierni appellanti, condomini del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, siano, incontestabilmente, accomunati da un'unica e dolorosissima condizione, e cioè quella di aver subito e di continuare, ancora, a subire, a causa della antigiuridica e sfrontata illecita condotta del
, atteggiatasi sia in modalità commissiva che omissiva, un gravissimo Parte_12 danno alla propria esistenza, per essere stati costretti, ad una età non più giovane, ad abbandonare, nel novembre 1994, le proprie amatissime abitazioni, in cui vivevano con le proprie famiglie, acquistate al prezzo di una vita di duri e costanti sacrifici e nelle quali, a distanza di ben ventisette anni, non hanno ancora avuto la possibilità di fare rientro.
In conclusione, la liquidazione del danno esistenziale richiesta nella misura di €
200.000,00 o della diversa maggiore o minore di giustizia, dovrà, necessariamente, avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., stante l'impossibilità, per i danneggiati, di poter provare il danno esistenziale nel suo preciso ammontare, proprio in considerazione della natura dello stesso, che sfugge e si sottrae a criteri tecnici ed empirici di quantificazione.
5. L'appello principale è parzialmente fondato. Il punto di partenza della questione risarcitoria è costituito dalla ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- del pagina 18 di 27 12/27.04.2006, emessa nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. n.ro
6729/1998 r.g.es., intrapresa dal e dai Parte_20 singoli condomini proprietari delle abitazioni per l'esecuzione specifica del disposto della sentenza del Tribunale di GG n.ro 494/1998 di condanna del al Parte_12 ripristino dello “status quo ante” del fabbricato danneggiato. Con tale ordinanza il G.E., dopo aver rilevato che “la portata precettiva del titolo esecutivo posto a fondamento della presente esecuzione non può trovare esecuzione sul presupposto delle conclusioni cui è pervenuto il tecnico incaricato, arch. nella CP_10 parte in cui ha accertato che, a causa delle rilevanti modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, si rende necessario un intervento di integrale ristrutturazione edilizia con l'abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo…….”, per lo effetto dichiarava “ la impossibilità materiale di esecuzione del titolo esecutivo posto a base della presente procedura esecutiva e precisamente della sentenza n. 494/98 emessa dal Tribunale di GG in data 17/04-29-04-1998 e per lo effetto dispone la estinzione della presente procedura esecutiva e la restituzione dei titoli consentiti per la proposizione della domanda risarcitoria dell'equivalente….”
Pertanto, secondo il disposto di tale definitiva ordinanza del G.E. del 12/27.04.2006, poiché il c.t.u. designato in detta procedura esecutiva, architetto aveva accertato CP_10 che, a causa delle rilevanti modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, determinatesi in conseguenza del quasi decennale inadempimento del Pt_12
al disposto della sentenza del Tribunale di GG n.ro 494/1998, ai fini del
[...] ripristino dello status quo ante del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, non era più possibile attuare il progetto di consolidamento statico redatto da esso architetto e depositato in data 12.02.2001 (progetto posto alla base del contratto CP_10 di appalto intercorso tra il ed i singoli Parte_13 condomini, da un lato, e l'impresa “ ”, dall'altro, per un importo Controparte_11 complessivo di € 498.933,81 con esclusione dell'Iva da calcolare sull'importo come per legge ed oneri di progettazione e direzione dei lavori), ma era necessario procedere ad un intervento di integrale ristrutturazione edilizia con l'abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo, era stata dichiarata la impossibilità materiale di esecuzione specifica del disposto della sentenza del Tribunale di GG n.ro 494/1998, e disposta la restituzione dei titoli ai creditori procedenti per la proposizione della domanda risarcitoria del danno per equivalente al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, danneggiato dal . Parte_12
Il Tribunale di GG, con la sentenza impugnata, ha, correttamente, riconosciuto il diritto del ( avendo omesso, erroneamente, di Parte_13 riconoscerlo, nella parte dispositiva, anche ai singoli condomini-proprietari che ne pagina 19 di 27 avevano fatto, congiuntamente, domanda) al risarcimento, per equivalente, del danno al fabbricato ma ha ritenuto, erroneamente, di quantificarlo nel minor costo complessivo delle opere di consolidamento, pari ad € 571.769,43, calcolato con riferimento al lontano febbraio 2001, epoca di redazione del relativo progetto da parte del c.t.u., architetto e decurtato sia del 30% per migliorie, che delle somme corrisposte in favore del CP_10
da parte della Compagnia di Assicurazione, queste ultime pari ad € CP_1
129.297,71.
Orbene, è palesemente evidente come la somma di € 276.544,23, liquidata dal Giudice di primo grado, sia del tutto incongrua ed insufficiente a poter ripristinare, oggi, nello
“status quo ante”, il fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, così gravemente lesionato dal al punto da esserne stato ordinato lo sgombero Parte_12 da parte del Sindaco di San Severo, considerato, altresì, che, già nel 2004 e, quindi, venti anni fa, ( antecedentemente al sopravvenuto accertamento degli ulteriori danni), nel corso della predetta procedura esecutiva n.ro 6729/1998 r.g.es., l'importo dei lavori del contratto di appalto per i lavori di consolidamento del suddetto palazzo CP_4 autorizzato dal G.E. del Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- con ordinanza definitiva ed intangibile del 19.07.2004, ammontava ad € 498.933,81 con esclusione dell'IVA da calcolare sull'importo come per legge ed oneri di progettazione e direzione dei lavori.
Pertanto – come correttamente osservano gli appellanti - anche a rivalutare la suddetta somma di € 276.544,23 dal novembre 2001 alla data della decisione di primo grado, essa sarebbe pari a sole € 359.230,95 e, quindi, notevolmente inferiore al suddetto importo di
€ 498.933,81 oltre iva e costi di progettazione e direzione dei lavori, costituente il prezzo dello anzidetto contratto di appalto, autorizzato dal Giudice dell'Esecuzione con la anzidetta definitiva ordinanza del 19 luglio 2004, risalente, quindi, a ben venti anni fa.
Inoltre occorre considerare l'esistenza del giudicato, non tenuto in conto dal giudice di prime cure, intervenuto tra le stesse parti dell'odierno giudizio, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Bari-Terza Sezione Civile- n.ro 828/2010 del 20.07.2010, confermata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ.- n.
7906/2014, che ha individuato nei costi per l'abbattimento e l'integrale ricostruzione del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28 l'ammontare del risarcimento per equivalente del danno al suddetto fabbricato condominiale ( cfr. documenti n.ro 16 e n.ro 22 del fascicolo di parte di primo grado degli odierni appellanti).
La predetta sentenza ebbe, così, a statuire in ordine all'ammontare del risarcimento per equivalente spettante agli odierni appellanti a seguito della ordinanza del G.E. del
Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- del 12/27.04.2006 di improcedibilità della esecuzione, ex art. 612 c.p.c., n.ro 6729/1998 r.g.es: “Giova pagina 20 di 27 osservare che con l'ordinanza oggetto di gravame il giudice della esecuzione aveva rilevato che era divenuta impossibile l'esecuzione della sentenza del Tribunale di GG ( che, si ricorda, aveva condannato alla esecuzione specifica di Parte_12 tutti i lavori necessari al ripristino dello “status quo ante” del fabbricato degli attori danneggiato nel corso dei lavori di sbancamento di un fondo adiacente).In particolare, il giudice dell'esecuzione aveva preso atto che secondo le conclusioni del tecnico incaricato, arch. si era accertato che “….a causa delle rilevanti Controparte_10 modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, si rendeva necessario un intervento di integrale ristrutturazione edilizia con abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo…” Non sembra che la somma riscossa dagli appellati sia sufficiente alla integrale ricostruzione dell'immobile” ( cfr. pag. 9 della sentenza della Corte di Appello di Bari-III^ Sezione Civile-n.ro 828/2010 del
20.07.2010
La misura del risarcimento per equivalente del danno al fabbricato condominiale di via
Don Minzoni n.ro 28, ravvisata dalla Corte di Appello di Bari-III^ Sezione Civile-, con la anzidetta sentenza passata in giudicato, nei costi necessari alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, è peraltro in linea con l'estensione della responsabilità aquiliana ex artt.2043 e segg c.c. anche ai danni non prevedibili all'epoca della commissione dell'illecito aquiliano, di cui l'autore dell'illecito extracontrattuale, costituito “in mora ex re” e, quindi, sin dalla commissione del fatto illecito ai sensi 1219
n.ro 1 c.c., deve pure rispondere.
Sicchè la Corte ha disposto c.t.u. a mezzo del prof. ing. affinchè “in base Persona_3 alla documentazione allegata dalle parti all'incarto processuale in primo grado, con divieto espresso di acquisire nel corso delle operazioni peritali ulteriore documentazione che le parti dovessero esibire e che fosse diversa da quella già prodotta nei termini di legge nonché sulla scorta delle relazioni agli atti di causa dell'arch. e dell'ing. del 13.04.2005 e dell'arch. del 13.04.2005 e del CP_10 Per_6 CP_10
09.01.2006, provveda il consulente, previa verifica dello stato dei luoghi per cui è causa, i costi all'attualità complessivi e necessari per la demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale sito in San Severo alla via Don Minzoni n.28, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato”. Il predetto ctu ha concluso nel senso che “ a) in base alla documentazione allegata dalle parti all'incanto processuale in primo grado, e sulla scorta delle relazioni agli atti di causa, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato condominiale sito in Sansevero alla via Don Minzoni n. 28 sono necessari € 967.254,87 per la demolizione e ricostruzione del fabbricato. Il valore così calcolato è aggiornato a dicembre 2022, in quanto il fabbricato è attualmente già ricostruito. pagina 21 di 27 Il suddetto importo deve essere corretto in quanto è il valore di un immobile nuovo e non con le caratteristiche dell'immobile che va a sostituire;
al condominio, pertanto, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato, spetta un valore pari al costo di costruzione ridotto del 10% e, cioè, € 854.387,15.” Il Ctu è pervenuto a tale calcolo prendendo a base il computo metrico dell'epoca aggiornato alla data del 31.12.2022 mediante l'utilizzo dell”Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale” calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Ha spiegato che nel 2001 l'arch. calcolava quale somma necessaria per la CP_10 ricostruzione dell'immobile £ 1.344.000.000 = € 694.118,07 e a novembre dello stesso anno il Condominio riceveva dall'Assicurazione la somma di £ 250.355.270 pari ad €
129.297,71. Per cui – secondo il CTU - in definitiva mancavano per la ricostruzione dell'immobile €564.820,36 Poiché l'immobile è già ricostruito -prosegue il ctu - occorre calcolare il costo della costruzione a dicembre 2022 (indice Istat pari a 123,3); l'indice ISTAT a novembre
2001 era di 72 per cui si giunge ad € 967.254,87 .
Il suddetto importo – afferma il ctu - deve essere corretto in quanto è il valore di un immobile nuovo e non con le caratteristiche dell'immobile che va a sostituire;
al
, pertanto, al fine del ripristino dello “ status quo ante” del fabbricato, spetta CP_1 un valore pari al costo di costruzione, che secondo il CTU deve essere ridotto del 10%
Il C.T.U. ha dunque previsto un abbattimento degli importi dovuti per il rifacimento dell'immobile pari al 10% del costo di costruzione, per le notevoli migliorie di cui beneficia il ed i singoli condomini dalla ricostruzione dell'immobile. CP_1
Su quest'ultimo punto, si conviene con quanto espresso dalla difesa del in sede CP_2 di osservazioni e cioè occorre considerare che lo stesso CTU arch. nella Per_7 propria relazione del 2001, a cui la Corte ha fatto riferimento nel porre il quesito al CTU prof. evidenziava che: “l'importo va decurtato della quota di miglioria da Per_3 mettere a carico dei proprietari stimabile in quasi il 30%.” (cfr. pag. 9 dello studio di fattibilità depositato in data 12 febbraio 2001). Tale criterio risulta altresì applicato dal giudice di prime cure.
Peraltro occorre evidenziare la differenza di valore tra un immobile costruito oltre 70 anni e di scadente qualità quale quello in esame, così come oggettivamente accertato dalla perizia Collegiale del 7/05/1996, allegata alla sentenza parziale del Tribunale di GG n. 494/1998, rispetto ad uno di nuova costruzione in identica collocazione, differenza che non può essere inferiore al 30% Ne consegue che i danni in discussione, secondo quanto determinato dal tecnico arch. così come calcolati dallo stesso nel 2001, devono essere pari al costo di CP_10 costruzione, attualizzato, decurtato del 30% e non invece del 10% come disposto in CTU.
pagina 22 di 27 Ai costi di demolizione e costruzione stimati dal CTU in € 967.254,87 occorre dunque decurtare il 30% pari ad € 290.176,46 e così € 677.078,41.
Infine da tale ultima somma va detratto quanto ricevuto dagli appellanti dall'Assicurazione nel novembre 2001 (€ 129.297,71) somma che rivalutata ad oggi è pari ad € 197.179,01 e così € 479.899,4 (€ 677.078,41 - € 197.179,01). Su tale somma, già rivalutata all'attualità, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (febbraio 1987) e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza;
con la liquidazione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo ( cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995)
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dai singoli condomini e da questi asseritamente patito in ragione del forzato abbandono dalle proprie abitazioni
, rigettata dal giudice di prime cure, non può trovare accoglimento neppure in sede di gravame. A prescindere dalla qualificazione giuridica del danno che inciderebbe sul termine prescrizionale ( il giudice di prime cure l'ha qualificato come illecito istantaneo ad effetti permanenti e dunque prescritto, mentre per gli appellanti trattasi di illecito permanente e dunque non prescritto) la domanda, nel merito, così come affermato dal giudice di prime cure, non è provata. Pur ritenendo il danno lamentato desumibile in via presuntiva, non trattandosi di danno in re ipsa, ciascun appellante singolarmente, aveva l'obbligo di allegare in maniera circostanziata, fatti specifici, concreti e indicativi del peggioramento qualitativo della vita, laddove invece gli appellanti si sono limitati ad affermare che “anziani pensionati e operai” hanno dovuto abbandonare la loro abitazione, senza peraltro dimostrare che effettivamente abitavano in quegli appartamenti ( dagli atti difensivi risulterebbe – ma non sono state prodotte le sentenze – che i condomini abbiano ottenuto il risarcimento del danno patrimoniale per indisponibilità degli alloggi)
6. Con gli ultimi due motivi di gravame i impugnano la statuizione del Pt_18 giudice di prime cure in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio:
- nella parte in cui, stante l'omessa indicazione, quali propositori della accolta domanda di risarcimento dell'equivalente, anche dei singoli condomini proprietari degli appartamenti facenti parte dello stabile condominiale di via Don Minzoni n.ro 28 ( si veda primo motivo di gravame) ha, conseguentemente, in palese violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c., del tutto illegittimamente condannato gli attori, Parte_2 in proprio, , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e al pagamento delle spese processuali nella
[...] Parte_10 Parte_11 misura di € 8.030,00 oltre rimborso forfettario ed iva e cap come per legge in favore dei pagina 23 di 27 procuratori costituiti di dichiaratisi antistatari ( spese già versate dagli OP appellanti ai procuratori antistatari - come rilevato alla prima udienza del 27.02.2019 - con riserva di ripetizione in caso di riforma del suddetto capo dispositivo della sentenza di primo grado).
Affermano che il Giudice, nel regolare le spese, deve tener presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base ad un criterio sempre unitario e globale…l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda e, dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate e ciò nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato, neppure parzialmente, alle spese. Esse, in alternativa alla imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo totalmente o parzialmente compensate, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione -III^ Sezione Civile- n.ro 1572 del 23 gennaio 2018).
-nella parte in cui ha li ha condannati, in assenza di soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata in garanzia per la somma di € 13.430,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge e pur essendo, peraltro, la chiamata in garanzia, proposta dal , palesemente inammissibile, avendo proposto, Parte_12 esso una domanda di manleva nei confronti della ( Pt_12 Parte_15 ora ) già coperta dal giudicato, come statuito dallo stesso Giudice di Controparte_3 primo grado. La sentenza del Tribunale di GG n.ro 90/2002 del 28 novembre 2002, passata in giudicato ed agli atti del fascicolo di parte appellante di primo grado ( doc. 6), aveva già pronunciato sulla domanda di manleva, proposta dal nei Parte_12 confronti della , accogliendola. Pertanto – concludono gli Parte_15 appellanti - pur essendo stato il ad aver errato, chiamando in garanzia la Pt_12
, nonostante l'esistenza di un giudicato precedente sulla Parte_15 medesima domanda di manleva, il Giudice di primo grado ha, in maniera palesemente errata, posto il pagamento delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia a carico dei malcapitati proprietari condomini.
6.1 Anche il sig. appella – con appello incidentale -il capo delle spese nella CP_2 parte in cui il Giudice di prime cure nel considerare il valore della causa ha “ erroneamente applicato quale scaglione di riferimento il valore della domanda da ciascuno spiegata ( € 200.000,00) laddove avrebbe dovuto applicare il valore complessivo della domanda ( € 2000.000,00) così come dichiarato dagli stessi attori” Inoltre con riferimento all'attività svolta, eccepisce l'errore del giudice di prime cure che pagina 24 di 27 ha liquidato le spese in suo favore solo in relazione alla fase successiva alla interruzione del giudizio ( il giudizio è stato interrotto per il decesso del a cui è subentrato il Pt_12 in qualità di erede) mentre le spese dell'intero giudizio dovevano essere CP_2 liquidate le spese dell'intero giudizio. 6. 2 Osserva la Corte che in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale che ha modificato peraltro il valore della causa, il rigetto dell'appello incidentale e la riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito complessivo della lite.
A tale fine, occorre tener conto del fatto che il convenuto appellato è risultato soccombente sull'appello incidentale nonché sulla domanda principale di risarcimento per equivalente, mentre è vincitore sulla distinta domanda di risarcimento del danno.
Tanto giustifica, a giudizio della Corte, la parziale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (nei limiti di ¼) tra tutti i Condomini e con condanna del CP_2 al pagamento della residua quota delle spese del doppio grado nella misura CP_2 liquidata, per intero, in dispositivo, prendendo come valore della causa il “ decisum” e le tariffe di cui al d.m. n.147/2022 valori medi tra i minimi e i medi.
Devono invece essere poste a carico di e a favore della Assicurazione le spese CP_2
(come liquidate dal giudice di prime cure perché sul punto non vi è gravame) da quest'ultima sostenute come terzo chiamato in garanzia. Come correttamente sostenuto dagli appellanti, la chiamata in causa della da parte del è frutto di una CP_3 Pt_12 iniziativa del tutto infondata ( cfr. recente ord. Cass. n.6144/2024) dal momento che – come peraltro sostenuto dallo stesso giudice di prime cure – sulla domanda di manleva vi era già precedente giudicato.
Infine le spese di CTU ( liquidate con separato decreto) devono essere poste a carico esclusivo del poiché la CTU ha riguardato esclusivamente la domanda di CP_2 risarcimento del danno per equivalente.
Nulla per le spese del presente giudizio nei riguardi della Assicurazione contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in proprio e quale amministratore Parte_1 del Controparte_17 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10
pagina 25 di 27 , nei confronti di nonché nei confronti di Parte_11 OP
avverso la avverso la sentenza n.2482/2018 Controparte_16 pubblicata il 4.10.2018 del Tribunale di Bari in composizione collegiale, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata: condanna al pagamento, in favore di OP [...]
, in proprio e quale amministratore del Pt_1 Controparte_1
[...
in San Severo, , , Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e , a titolo di risarcimento
[...] Parte_10 Parte_11 del danno per equivalente, della complessiva somma di € 479.899,4 (invece che nella minor misura di €. 276.544,23 riconosciuta nella sentenza di primo grado), oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso
(febbraio 1987) e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza e dalla sentenza ulteriori interessi legali sino al soddisfo
2) Condanna alla rifusione di ¾ delle spese del doppio grado di OP giudizio, in favore degli appellanti , in proprio e quale Parte_1 amministratore del in San Severo, Controparte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , Pt_7 Parte_8 Parte_9 [...]
e , spese che liquida, per l'intero, per il primo Pt_10 Parte_11 grado, in complessivi €.17.382,12 (di cui €.16843,00 per compensi professionali ed
€.539,12 per spese documentate), e per il grado di appello, in complessivi €
15.618,50 di cui €.15.089,50 per compensi professionali e € 529,00 per spese documentali, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; dichiara compensata, tra le suddette parti, la restante parte delle spese come innanzi liquidate;
3) Condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio OP
(nella medesima misura indicata dal giudice di prime cure) in favore della
[...]
CP_16
4) Nulla per le spese del presente giudizio nei riguardi della Assicurazione contumace;
5) Pone definitivamente a carico di le spese occorse per la OP consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore pagina 26 di 27 Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
pagina 27 di 27
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI BARI
Terza Sezione Civile
Terza Sezione Civile, composta dai seguenti Magistrati:
1) Dott. Emma MANZIONNA - Presidente
3) Dott. Paola BARRACCHIA - Consigliere relatore
2) Dott. Antonello VITALE - Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA DEFINITIVA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 2413/2018, avverso la sentenza n. 2482/2018 emessa dal Tribunale di GG, pubblicata il 4.10.2018 nel giudizio recante RG n. 93000527/2008, notificata tra
, in proprio e quale amministratore del Parte_1 Controparte_1 in San Severo, ,
[...] Parte_2 [...]
, , , Parte_3 Parte_4 Parte_5
, , Parte_6 Parte_7 Parte_8
, e , tutti Parte_9 Parte_10 Parte_11 rappresentati e difesi - come in atti -dall'avv. Elvira Ippolito.
-appellanti e appellati incidentali- e
quale erede con beneficio di inventario del proprio genitore OP dante causa sig. rappresentato e difeso - come in atti - dagli avv.ti Parte_12
Giuseppe Gallo e Luigi Valentino Damone
-appellato e appellante incidentale- nonché contro
Controparte_3
pagina 1 di 27 -appellata contumace-
OGGETTO: risarcimento danni da rovina di edificio
CONCLUSIONI: le parti costituite hanno concluso come da scritti difensivi depositati telematicamente al fascicolo d'Ufficio.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1.1 Con atto di citazione, ritualmente notificato il 15.07.2008 gli appellanti, ciascuno nella dichiarata qualità, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di GG il sig.
affinchè, accertata e dichiarata la responsabilità di quest'ultimo – come Parte_12 già riconosciuta dalla ordinanza definitiva del GE del 12-27.04.2006 – in relazione a tutti i danni occorsi al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n. 28 quali derivanti dal conclamato inadempimento al disposto della sentenza parziale n. 494/98 del
Tribunale di GG, ben compresi quelli verificatisi a seguito del sisma dell'ottobre
2002, lo stesso fosse condannato al risarcimento per equivalente dei predetti danni pari a due milioni di euro, costituenti il costo necessario per la demolizione e ricostruzione del fabbricato e comunque per il ripristino dello status quo ante del fabbricato, CP_4 oltre interessi e rivalutazioni, nonché al risarcimento del danno non patrimoniale occorso agli attori in conseguenza del forzato allontanamento dalle proprie abitazioni, pari ad euro duecentomila ciascuno.
A sostegno della domanda gli attori esponevano che:
-il 13/14 febbraio 1987, a causa degli scavi eseguiti dalla impresa edile di Pt_12
, impegnati all'epoca nella realizzazione di un nuovo edificio in San Severo di
[...] Con proprietà della si verificavano nel loro adiacente fabbricato CP_6 condominiale, sito in via Don Minzoni n.ro 28, dissesti e cedimenti tali da provocare il collasso delle strutture del predetto edificio condominiale;
- in data 22 febbraio 1987 l'amministratore pro-tempore del Parte_13
e i condomini formalizzavano un primo esposto e con ricorso del
[...]
03.03.1987 proponevano dinanzi al Pretore di San Severo azione di danno temuto nei confronti della impresa costruttrice e della committente Parte_12 CP_7
[...
Il Tribunale adito, a seguito del deposito della perizia del collegio peritale, costituito dagli ingegneri e , con ordinanza Controparte_8 CP_9 Persona_1 del 26 maggio 1994, ordinava alla ed a , in solido fra Controparte_7 Parte_12 loro, di eseguire immediatamente le opere urgenti e preventive, così come indicate nella pagina 2 di 27 depositata relazione peritale. Né il né la osservavano Parte_12 Controparte_7
l'ordine del Magistrato.
-Il conseguente procedimento esecutivo n.6979/1994, promosso sempre avanti al Pretore di San Severo, dai predetti ricorrenti contro gli obbligati inadempienti, si concludeva con l'ordinanza del Vice Pretore del 20 giugno 1994, con la quale, verificato sia l'aggravamento delle condizioni dello stabile a seguito della mancata esecuzione, da parte degli obbligati e delle opere cautelari disposte Parte_12 Controparte_7 con la citata ordinanza del 26.05.1994, sia la loro sopravvenuta inadeguatezza, veniva ordinato lo sgombero immediato dell'immobile che veniva eseguito in data 25.11.1994
- che, dato avvio al giudizio civile di merito a seguito dell'azione di danno temuto, il
Tribunale di GG emetteva una prima sentenza, non definitiva, n.494/1998 del
17.04.1998, che così statuiva:
“1)- accerta che i danni per cui è causa sono da addebitarsi in via esclusiva a Pt_12
;
[...]
2)- condanna, per l'effetto, costui, all'esecuzione in forma specifica, in via immediata, al ripristino dello “status quo ante” del fabbricato danneggiato, come analiticamente indicato dal C.P. nel capitolo settimo della perizia del 07.05.1996 e che, sul punto, fa parte integrante della presente decisione;
3)- rigetta la domanda di condanna della alla rimozione delle opere sub CP_7
A) dell'atto di citazione di cui al giudizio n. 3930/1994;
4)- accoglie la domanda di manleva del nei confronti della Compagnia di Pt_12
Assicurazione “ ” nei limiti del sottomassimale di lire 40.000.000; Parte_14
5)- rinvia per tutto quanto non deciso con questa sentenza parziale alla pronunzia definitiva;
6)- le spese del giudizio si liquideranno con la sentenza definitiva;
7)- rimette, con separata ordinanza, la causa sul ruolo, per le questioni non ancora decise.” La predetta sentenza, che condannava il all'immediato ripristino dello Parte_12
“status quo ante” del fabbricato danneggiato, era immediatamente esecutiva. Tuttavia, il non ottemperava al predetto ordine giudiziale e proponeva gravame avanti alla Pt_12
Corte di Appello di Bari, che con sentenza n.543/2000 del 03-05/21.09.2000, rigettava l'appello quanto al capo della sentenza di primo grado che lo condannava al ripristino dello “status quo ante” del fabbricato di via Don Minzoni n.28, che restava, così, integralmente confermato. Il proponeva ricorso per cassazione, integralmente Pt_12 rigettato con sentenza n.07183/2003 del 17 dicembre 2002/12 maggio 2003;
continuava a rimanere inadempiente al suddetto ordine giudiziale e Parte_12 nelle more, il Tribunale di GG, con sentenza definitiva n.90/2003 (confermata in pagina 3 di 27 sede di Appello e di Cassazione), condannava il al risarcimento dei Parte_12 danni, in favore degli odierni appellanti, per la indisponibilità degli alloggi e fino al ripristino della agibilità degli appartamenti.
-Con ricorso ex art. 612 c.p.c del 06.06.1998, gli odierni appellanti intraprendevano avanti al Pretore di San Severo la procedura esecutiva dell'obbligo di fare statuito a carico del dalla sentenza non definitiva del Tribunale di GG Parte_12
n.494/1998 e la anzidetta procedura esecutiva veniva incardinata al n. 6729/98 r.g.es.
Nel corso della predetta procedura esecutiva il direttore dei lavori designato- arch. depositava, su richiesta del Giudice dell'Esecuzione, uno studio di Controparte_10 fattibilità per la ristrutturazione del fabbricato di via Don Minzoni n.28 in cui elencava le opere necessarie per il ripristino dello “status quo ante” del fabbricato danneggiato, aventi un costo complessivo di £ 1.107.100.000, pari ad € 571.769,43, mentre i lavori di demolizione e ricostruzione del predetto fabbricato venivano quantificati nella complessiva somma di vecchie lire £ 1.344.000.000, pari ad € 694.118,07.
- In data 18 febbraio 2002, l'arch. depositava un progetto di consolidamento CP_10 dell'importo di € 486.868,18 con allegato computo metrico estimativo e il G.E., alla udienza del 19.07.2004, con ordinanza emessa alla medesima udienza, autorizzava la stipula del contratto di appalto tra la impresa Farinola ed i Condomini- proprietari di via
Don Minzoni n.28, sulla base del predetto progetto di consolidamento, per un importo complessivo di € 498.933,81, con esclusione dell'IVA e dei costi di progettazione e direzione dei lavori.
-In esecuzione del contratto di appalto autorizzato dal Giudice dell'Esecuzione con ordinanza del 14.07.2004, l'impresa edile provvedeva alla messa in Controparte_11 sicurezza del fabbricato con lavori di puntellamento, di demolizione degli intonaci, dei rivestimenti e dei servizi, alla rimozione degli infissi interni ed esterni, e quindi, alla messa a nudo delle strutture portanti del fabbricato CP_4
-Al compimento delle anzidette attività, il direttore dei lavori, arch. Controparte_10 su incarico del G.E. e congiuntamente al tecnico del Comune di San Severo, ing. Per_2
, quest'ultimo anche delegato dal Commissario per il terremoto della Provincia
[...] di GG, verificato il mutato stato dei luoghi ed i danni ulteriori prodotti dal sisma del
31.10.2002, concludevano, con relazione congiunta dell'11.04.2005, ripresa dall'architetto con propria relazione del 12.04.2005, denominata “Descrizione CP_10 dei danni esistenti al fabbricato successivamente alla data del deposito agli atti di causa della progettazione del consolidamento”affermavano che, per riportare il fabbricato condominiale di via Don Minzoni nello “status quo ante”, l'intervento di consolidamento statico si sarebbe dovuto trasformare in un intervento di ristrutturazione edilizia, con la conseguente necessità di interventi per la realizzazione dei quali, la pagina 4 di 27 anzidetta ristrutturazione edilizia sarebbe dovuta avvenire mediante demolizione e riscostruzione, come chiarito dal c.t.u., arch. con la propria relazione del 19 CP_10 settembre 2005, denominata “Eseguibilità titolo esecutivo – chiarimenti”.
-Il Giudice della Esecuzione, esaminati i chiarimenti resi dal c.t.u. progettista e direttore dei lavori, arch. con una prima ordinanza del 16.11.2005, verificato Controparte_10 dunque che a causa delle rilevanti modifiche dello stato dei luoghi ed alla introduzione di nuove norme per le costruzioni in zone sismiche, era necessario un intervento di integrale ristrutturazione edilizia, pur prendendo atto della disponibilità manifestata dalla parte istante di partecipare alla eventuale integrazione economica necessaria, disponeva che l'arch. depositasse specifica delle competenze e, con successiva ordinanza CP_10 del 12/27.04.2006, così stabiliva “rilevato che la portata precettiva del titolo esecutivo posto a fondamento della presente esecuzione non può trovare esecuzione sul presupposto delle conclusioni a cui è pervenuto il tecnico incaricato, arch. CP_10 nella parte in cui ha accertato che, a causa delle rilevanti modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, si rende necessario in intervento di integrale ristrutturazione edilizia con l'abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo”…..dichiara la impossibilità materiale di esecuzione del titolo esecutivo posto a base della procedura esecutiva n.6729/98 r.g.es. e per l'effetto dispone la estinzione della predetta procedura esecutiva e la restituzione dei titoli consentiti per la proposizione della domanda risarcitoria dell'equivalente” Da qui, l'introduzione della domanda oggetto del presente giudizio.
1.2 Si costituiva il ed eccepiva: Pt_12
a) il difetto di legittimazione ad agire sia di (privo della titolarità dei Parte_1 diritti reali sul fabbricato e privo dei poteri rappresentativi del condominio stante l'assenza della delibera) sia dei singoli condomini in ragione del perimento dell'edificio condominiale;
b) la genericità della domanda;
c) la prescrizione dei crediti;
d) l'integrale soddisfazione del credito in forza della corresponsione in data 20.11.2001 da parte della - in favore del - della somma di £ 250.355.270, Pt_14 CP_1 somma superiore a quella determinata dalla perizia collegiale nell'ambito del procedimento di merito concluso con sentenza definitiva n. 90/2003;
e) la corresponsione a favore del del contributo pubblico per danni CP_1 conseguenti ad evento sismico;
f) la mancata esecuzione delle opere di ripristino imputabile agli attori avendo chiesto opere migliorative del pregresso stato dell'immobile; pagina 5 di 27 g) la prescrizione del diritto al risarcimento del danno esistenziale e assenza di prova.
Chiedeva ed otteneva di essere autorizzato a chiamare in causa l'Assicurazione – già condannata a tenerlo indenne anche oltre il massimale per mala gestio con sentenza n.90/2003 del Tribunale di GG – affinchè fosse da quest'ultima manlevato in caso di condanna.
1.3 Si costituiva l'Assicurazione chiedendo il rigetto della domanda di manleva;
deduceva di aver corrisposto nel novembre del 2001 l'intero massimale e che il perdurante inadempimento era imputabile al solo Pt_12
1.4 All'udienza del 22.05.2017 il giudizio veniva interrotto per il decesso del e Pt_12 parte attrice, con ricorso del 26.05.2017 riassumeva il giudizio in cui si costituiva il sig. in qualità di figlio, erede con beneficio di inventario del OP Pt_12
1.5 All'esito del giudizio, con sentenza n. 2482/2018 del 04 ottobre 2018, il Tribunale di GG, così decideva: “ A) Accoglie la domanda formulata dal
[...]
nei limiti di ragione e per l'effetto condanna Parte_13 OP quale erede del , unitamente agli eventuali ulteriori eredi del Parte_12 Pt_12 ciascuno in proporzione alle quote ereditarie di spettanza, al pagamento in favore del
istante della somma di € 276.544,23 oltre rivalutazione a decorrere dal 21- CP_1
11-2001 alla presente pronuncia;
dalla presente sentenza decorrono gli interessi al tasso legale sino all'integrale soddisfo;
B) Rigetta la domanda di risarcimento del danno non patrimoniale formulata da , , Parte_2 Parte_3
, , , , Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7
, , , e Parte_8 Parte_9 Parte_10 Parte_11 [...] in proprio;
C) Dichiara per le ragioni indicate in parte motiva in parte Pt_1 inammissibile e in parte assorbita la domanda di garanzia formulata dal convenuto nei confronti della ( già ); D) Rigetta la domanda di Controparte_12 CP_13 risarcimento ex art. 96 c.p.c.; E) Condanna quale erede di OP Pt_12
, unitamente agli eventuali ulteriori eredi del al pagamento in favore
[...] Pt_12 del istante della metà delle spese di lite che si liquidano nell'ammontare di CP_1
€ 11.252,50 di cui € 10.693,50 per un mezzo compensi professionali ed € 559,00 per un mezzo borsuali oltre il 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge;
dichiara compensata la restante metà; F) Condanna , Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e in proprio al pagamento, in favore di parte convenuta
[...] Parte_1
pagina 6 di 27 costituitasi in giudizio delle spese di lite che si liquidano nell'ammontare di € 8.030,00 oltre il 15% per rimborso forfettario, iva e cpa come per legge, da distrarsi in favore dei difensori dichiaratasi antistatari;
G) Condanna , Parte_2 [...]
, , , , Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, , , , Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_10 Pt_11
e in proprio al pagamento, in favore della Compagnia
[...] Parte_1 CP_12
( già ) delle spese di lite che si liquidano nell'ammontare di €
[...] CP_13
13.430,00, oltre il 15% per rimborso forfettario, Iva e Cpa come per legge;
H) Dichiara compensate le spese di lite tra il e la Compagnia terza chiamata”. CP_1
…………………….
2. Avverso tale sentenza, notificata ad istanza della (già Controparte_14
), proponevano gravame, giusta atto notificato in data Parte_15
07.11.2018, il prof. , sia in proprio Parte_2 Parte_16 che nella qualità di amministratore del Condominio di via Don Minzoni n.28 in San
Severo, , Parte_3 Parte_4 Parte_6 [...]
, , , Parte_5 Parte_7 Parte_8 Parte_17 [...]
e , per i motivi che più avanti verranno esplicitati. Pt_10 Parte_11
2.1 Resisteva al gravame quale erede di , spiegando, OP Parte_12 altresì, appello incidentale ed eccependo: l'estinzione del giudizio, il difetto di legittimazione attiva degli attori e del potere rappresentativo dell'amministratore del e la prescrizione del credito risarcitorio. Controparte_15
2.2 Non si costituiva la . Controparte_14
2.3 All'udienza telematica del 9.06.2021 la causa veniva assunta dalla Corte in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art.190 cpc.
2.4 Con sentenza parziale n. 401/2022, pubblicata il 09/03/2022, la Corte di Appello di
Bari, così provvedeva: “1) dichiara la contumacia di;
Controparte_16
2) rigetta l'appello incidentale proposto da OP
3) rinvia per tutto quanto non deciso con questa sentenza parziale, alla pronuncia definitiva;
4) le spese del giudizio si liquideranno con la sentenza definitiva;
5) ai sensi dell'art.13 co.1 quater del d.P.R. n.115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo pagina 7 di 27 a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso art.13.
6) rimette, con separata ordinanza, per le questioni non ancora decise”.
La Corte, rigettate tutte le eccezioni formulate dall'appellante in via incidentale giacchè infondate e inammissibili, ritenendo che, allo stato, non sussistessero gli elementi per consentire la quantificazione dei danni all'attualità, sia che si accedesse alla tesi della necessità di opere di consolidamento del fabbricato, sia che si accedesse alla tesi della distruzione e ricostruzione, riteneva necessario tentare insieme alle parti la conciliazione della lite e, in caso di esito negativo, nominare il collegio peritale al fine di definire ogni questione non decisa con la stessa sentenza parziale.
L'eventualità di predisporre una nuova consulenza tecnica si rendeva necessaria dal momento che gli ultimi elementi per la quantificazione del danno risalivano al lontano
12.04.2005, quando l'architetto con una propria relazione del 12.04.2005, CP_10 denominata “Descrizione dei danni esistenti al fabbricato successivamente alla data del deposito agli atti di causa della progettazione del consolidamento”, rappresentò che l'ingresso di nuove norme in materia di sicurezza ( norme antisisma) e in materia urbanistica rendevano ormai inutilizzabili le indicazioni circa i costi riportati nella perizia del 2002.
2.5 Con ordinanza del 13.7.2022, pubblicata il 20.7.2022 la Corte, preso atto del fallimento del tentativo di conciliazione, disponeva ctu al fine di stabilire i costi, all'attualità, complessivi e necessari per la demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale di proprietà degli attori, nominando l'ing. Persona_3
Formulava, all'uopo, i seguenti quesiti al C.t.u.: “a) in base alla documentazione allegata dalle parti all'incarto processuale in primo grado, con divieto espresso di acquisire nel corso delle operazioni peritali ulteriore documentazione che le parti dovessero esibire e che fosse diversa da quella già prodotta nei termini di legge nonché sulla scorta delle relazioni agli atti di causa dell'arch e dell'ing. del CP_10 Per_4
13-04-2005 e dell'arch del 13-04-2005 e del 09-01-2006, provveda il CP_10 consulente, previa verifica dello stato dei luoghi per cui è causa, i costi all'attualità complessivi e necessari per la demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale sito in Sansevero alla via Don Minzoni n.28, ai fini del ripristino dello “ status quo ante” del fabbricato. “ Nel corso delle operazioni peritali, a seguito del ricorso ex art. 92 disp. att. cpc, veniva integrato il quesito posto al C.T.U. nei seguenti termini:
“Dica il C.T.U.:
pagina 8 di 27 a) Se la somma di lire 250.355.270 riscossa degli appellanti nel novembre del 2001, quale rimborso per i danni all'immobile condominiale possa essere ritenuta sufficiente a ricoprire gli inferiori costi di ripristino previsti del titolo e dall'allegata C.T.U. collegiale del 1998 (lire 160.000.000);
b) In caso negativo indichi il C.T.U. la eventuale differenza tra i costi di ripristino al
2001;
c) Valuti il C.T.U. la differenza tra il valore dell'immobile condominiale ripristinato e l'originario valore dell'immobile antecedente le lesioni”. Il CTU, verificata la eventualità di conciliare la lite tra le parti, stante l'esito negativo della conciliazione tra le parti, con perizia depositata telematicamente il 9.1.2024 così concludeva: “a) in base alla documentazione allegata dalle parti all'incanto processuale in primo grado, e sulla scorta delle relazioni agli atti di causa, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato condominiale sito in Sansevero alla via Don Minzoni n. 28 sono necessari € 967.254,87 per la demolizione e ricostruzione del fabbricato. Il valore così calcolato è aggiornato a dicembre 2022, in quanto il fabbricato è attualmente già ricostruito.
Il suddetto importo deve essere corretto in quanto è il valore di un immobile nuovo e non con le caratteristiche dell'immobile che va a sostituire;
al condominio, pertanto, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato, spetta un valore pari al costo di costruzione ridotto del 10% e, cioè, € 854.387,15.”
Con riferimento ai quesiti aggiunti il CTU così concludeva: “a) La somma di lire
250.355.270 riscossa dagli appellanti nel novembre del 2001, quale rimborso per i danni all'immobile condominiale non può essere ritenuta sufficiente a ricoprire i costi di ripristino calcolati a febbraio 2001 nell'ambito del Procedimento esecutivo n.
6729/98;
b) La somma che risulta dalla sentenza, non definitiva, n. 494/1998 del 17.4.1998, necessaria al ripristino era di lire 160.000.000 mentre nel procedimento esecutivo n.
6729/98 era pari a € 486.868,18 (esclusa IVA), pertanto il rimborso di € 129.297,71 che il condominio ha ottenuto dall'assicurazione, risulta coprire l'importo stabilito in sentenza ma è di € 357.570,47 inferiore a quanto stabilito dal perito nel procedimento esecutivo.
c) La differenza tra il valore dell'immobile condominiale ripristinato e l'originario valore dell'immobile antecedente le lesioni è, ovviamente, pari al 10% costo di costruzione e, cioè, € 118.867,72.”
pagina 9 di 27 2.6 Precisate le conclusioni, all'udienza del 27.3.2024, il Collegio riservava la causa per la decisione, assegnando alle parti i termini di legge di cui all'articolo 190 c.p.c. per il deposito delle difese finali.
Le parti costituite precisavano le conclusioni con comparse conclusionali e memorie di replica depositate telematicamente al fascicolo di Ufficio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Per quanto ancora di interesse e tenuto conto che con la sentenza parziale la Corte ha deliberato sull'appello incidentale proposto dal occorre osservare, al fine di CP_2 statuire sull'appello principale dei che a fondamento della decisione, il Pt_18 giudice di prime cure ha ritenuto che con la domanda introduttiva del giudizio, il avesse inteso ottenere, per un verso, il risarcimento per equivalente dei CP_1 danni patiti in luogo della tutela in forma specifica (stante l'impossibilità materiale accertata dal G.E. di eseguire le opere indicare nella sentenza parziale di condanna) e, per altro verso, il risarcimento degli ulteriori danni prodottisi al fabbricato condominiale in conseguenza della asserita mancata ottemperanza del debitore/responsabile all'ordine giudiziale. Ha dunque accolto la domanda di risarcimento dei danni per equivalente, prendendo come base i costi indicati dall'arch. incaricato nell'ambito della CP_10 procedura esecutiva, nel “ Progetto di consolidamento statico” depositato in data
18.02.2002, e quantificati in € 571.769,43. A tale importo, ha detratto il 30% come indicato dallo stesso che ha stabilito: “ l'importo va decurtato della quota di CP_10 miglioria da mettere a carico dei proprietari, stimabile in quasi il 30%” e in conclusione ha liquidato la somma di € 400.238,60 . A detto importo, previa rivalutazione alla data del 20.11.2001( pari ad € 405.841,94) , ha ritenuto di detrarre le somme corrisposte al da parte dalla pari ad € 129.297,71, al CP_1 CP_13 fine di evitare una duplicazione del medesimo danno, giungendo così alla somma di €
276.544,23 oltre rivalutazione a decorrere dal 21.11.2001“sino alla pronuncia della presente sentenza”.
Il giudice di prime cure ha poi disatteso l'eccezione del convenuto circa l'avvenuta transazione della lite in conseguenza del pagamento effettuato dalla CP_13 rilevando che tale eccezione fosse stata già vagliata nei numerosi giudizi intercorsi tra le parti, con soluzione negativa – condivisa dal Tribunale - e precisamente: con la sentenza definitiva n.90/2002 del Tribunale di GG sez.stralcio; sent. Corte Appello
Bari n. 1220/2004; sent. Corte di Cass. n.7906/2014 su ricorso proposto dal Pt_12
pagina 10 di 27 avverso la sent.n.828/2010 della Corte di Appello di Bari ed infine con la sent. n.182-
2013 della Corte di Appello di Bari avverso la sent. trib. GG n.87/2007.
Quanto alla domanda di risarcimento dei danni ulteriori subiti dal fabbricato in ragione del mancato immediato ripristino da parte del dello status quo ante del Pt_12 fabbricato e dunque conseguenti l'inadempimento all'ordine giudiziale rivolto nei suoi confronti e in specie, nei danni cagionati dal sisma del 2002, il giudice di prime cure l'ha rigettata. Ha ritenuto il Tribunale che i danni conseguenti il sisma dell'ottobre 2002 non si pongono quale conseguenza normale del comportamento assunto dal in Pt_12 assenza di una specifica prova sul punto, “ ponendosi il sisma come evento dotato di una propria efficienza causale, indipendentemente dall'azione e/o omissione del debitore e, pertanto, idoneo ad interrompere il nesso eziologico tra il comportamento e le conseguenze dannose”
Infine in relazione alla richiesta di risarcimento del danno non patrimoniale, il Tribunale, con doppia motivazione, ha ritenuto prescritto il diritto, previa qualificazione del danno come illecito istantaneo ad effetti permanenti, (accogliendo l'eccezione del convenuto) e poi ha esaminato la domanda nel merito, ritenendola non provata
4. Venendo ai motivi di appello, in sintesi gli appellanti eccepiscono l'erroneità della sentenza di primo grado:
a) nella parte in cui nel dispositivo vi è condanna del al pagamento della CP_2 somma di € 276.544,23 a titolo di risarcimento in favore del Condominio, con totale omissione, dei singoli condomini proprietari ( Parte_2 Parte_16
, ,
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 [...]
, , , e ) i Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9 Parte_11 quali pure avevano proposto, unitamente al , la Parte_13 domanda di risarcimento per equivalente del danno al fabbricato condominiale;
b) nella parte in cui il giudice di prime cure, pur avendo correttamente riconosciuto il diritto del al risarcimento, per equivalente, del danno al fabbricato, ha CP_1 ritenuto, erroneamente di quantificarlo nel minor costo complessivo delle opere di consolidamento, pari ad € 571.769,43, calcolato con riferimento al lontano febbraio 2001, epoca di redazione del relativo progetto da parte del c.t.u., architetto e CP_10 decurtato sia del 30% per migliorie, sia delle somme corrisposte in favore del pagina 11 di 27 da parte della Compagnia di Assicurazione, liquidando così € 276.544,23 CP_1 oltre rivalutazione a decorrere dal 21.11.2001 e fino alla data decisione di primo grado, e gli interessi al tasso legale a decorrere dalla data della sentenza di primo grado al soddisfo.
Sostengono gli appellanti come sia palesemente evidente la incongruità e insufficienza della somma di € 276.544,23, a poter ripristinare, odiernamente, nello “status quo ante”, il fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, così gravemente lesionato dal al punto da esserne stato ordinato lo sgombero da parte del Sindaco di Parte_12
San Severo, considerato, altresì, che, già nel 2004 e, quindi, venti anni fa, ( antecedentemente al sopravvenuto accertamento degli ulteriori danni), nel corso della predetta procedura esecutiva n.ro 6729/1998 r.g.es., l'importo dei lavori del contratto di appalto per i lavori di consolidamento del suddetto palazzo condominiale, autorizzato dal G.E. del Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- con ordinanza definitiva ed intangibile del 19.07.2004, ammontava ad € 498.933,81 con esclusione dell'IVA da calcolare sull'importo come per legge ed oneri di progettazione e direzione dei lavori. Sicchè, anche a rivalutare la suddetta somma di € 276.544,23 dal novembre
2001 alla data della decisione di primo grado, essa sarebbe pari a sole € 359.230,95 e, quindi, notevolmente inferiore al suddetto importo di € 498.933,81 oltre iva e costi di progettazione e direzione dei lavori, costituente il prezzo dello anzidetto contratto di appalto, autorizzato dal Giudice dell'Esecuzione con la anzidetta definitiva ordinanza del 19 luglio 2004, risalente, quindi, a ben venti anni fa;
c) nella parte in cui è stata rigettata la domanda risarcitoria diretta ad ottenere il ristoro dei danni ulteriori subiti dal fabbricato in ragione del mancato ripristino da parte del dello status quo ante del fabbricato, danni indicati dal giudice di prime cure in Pt_12 quelli cagionati dal sisma del 2002.
Sostengono gli appellanti che i danni conseguenti al persistente inadempimento del all'obbligo giudiziale di ripristino dello status quo ante del fabbricato Pt_12 condominiale non sono stati, soltanto, i danni verificatisi in occasione del sisma del
2002, come erroneamente indicato dal giudice di primo grado, bensì “ tutti i danni occorsi al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, quali derivati e conseguenti al conclamato e persistente inadempimento del al disposto Parte_12 della sentenza parziale del Tribunale di GG n. 494/98, passata in giudicato, ben compresi quelli verificatisi a seguito del sisma dell'ottobre 2002, per effetto della mora ex re del debitore inadempiente ” ( sul punto si vedano le conclusioni Persona_5 dell'atto di citazione introduttivo e della memoria ex art. 183 6° comma 1^ termine del
15/17-06-2009) e, quindi, non solo i danni verificatisi in occasione del sisma dell'ottobre pagina 12 di 27 2002, ma anche l'aggravamento delle lesioni preesistenti verificatosi durante la prolungata inerzia del debitore esecutato, . Parte_12
Sotto il profilo dell'onere di allegazione e di prova delle anzidette ulteriori conseguenze dannose, osservano che, sia con l'atto di citazione introduttivo che con le memorie ex art. 182 6° comma 1^ termine del 15/17.06.2009, fecero espresso richiamo alle relazioni tecniche redatte, nel corso della procedura esecutiva n. 6729/98 r.g. es., rispettivamente, dall'ing. , rappresentante dell'Ufficio Tecnico del Comune di San Severo Persona_2 unitamente al c.t.u., architetto nonché da quest'ultimo, in data Controparte_10
11.04.2005 e 12/13.04.2005, già entrambe prodotte con la copia integrale del fascicolo dell'esecuzione n. 6729/98, depositata con l'atto di citazione introduttivo, nelle quali veniva descritto, in maniera dettagliata, l'avvenuto aggravarsi dello stato fessurativo, già esistente, in conseguenza del sisma del 2002 oltre che della condizione di forzato abbandono del fabbricato, sì da non essere possibile la realizzazione del progetto di consolidamento, redatto dal c.t.u., architetto nel febbraio 2002. Controparte_10
Da tali relazioni – secondo gli appellanti - è emerso che vi fu un peggioramento dello stato fessurativo esistente, causato dal prolungato inadempimento del al disposto Pt_12 giudiziale di ripristino dello status quo ante, durante il quale, temporalmente, intervennero sia il sisma dell'ottobre 2002 che un fisiologico processo degenerativo delle lesioni esistenti con la conseguente necessità, secondo i predetti tecnici, di abbattere e ricostruire il fabbricato al fine di ripristinare lo status quo ante del fabbricato danneggiato dal In particolare il sisma dell'ottobre 2002, secondo gli Pt_12 accertamenti compiuti dal ctu architetto non si atteggiava quale evento CP_10 autonomo e distinto, dotato di propria efficienza causale, come ha, erroneamente, sostenuto il Giudice di primo grado, ponendosi, invece, come fattore di aggravamento delle importanti lesioni al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, già causate dal , alla cui condotta omissiva deve essere, pertanto, pure Parte_12 imputato un tale aggravamento. A conferma di ciò, vi è la relazione del Collegio Peritale del 07 maggio 1996, redatta nell'ambito dei giudizi riuniti del Tribunale di GG n.ro
4746/90 e 3930/94 r.g., conclusisi con la sentenza non definitiva del Tribunale di GG
n.ro 494/1998, agli atti del fascicolo della esecuzione n.ro 6729/1998 r.g.es., e la relazione del c.t.u., architetto del 13 aprile 2005, da cui emerge che il sisma del CP_10
2002 ebbe ad aggravare le lesioni già causate dal , che avevano Parte_12 riguardato la parte orientale dell'edificio condominiale. Invero la predetta relazione tecnica collegiale aveva concluso nei seguenti termini: “ I dissesti di cui innanzi sono in definitiva da attribuire alla demolizione dei terranei
[...] ed allo scavo per lo scantinato, con esclusione di ogni influenza della Pt_19 consistenza dell'impianto del fabbricato che, comunque, senza le cause CP_4
pagina 13 di 27 perturbatrici esaminate, avrebbe resistito come la sezione occidentale che non presenta alcun segno di collasso”. Pertanto, da detta relazione emerge, con tutta chiarezza, che la zona interessata dai dissesti causati dal è stata la parte orientale del Parte_12 fabbricato, a confine con le attività di demolizione e di scavo effettuate dal predetto
Ed è esattamente nella zona est del fabbricato condominiale di via Don Minzoni Pt_12
n.ro 28 che il c.t.u. designato nell'ambito della procedura esecutiva n.ro 6729/1998 r.g.es., architetto ebbe a riscontrare l'aggravamento dei danni già Controparte_10 esistenti in conseguenza del sisma dell'ottobre 2002, atteso che detta zona orientale del fabbricato, per effetto delle gravissime lesioni apportate dal con la sua Parte_12 attività di demolizione e scavo, aveva subito una drastica riduzione della sua resistenza alle azioni sismiche.
Il predetto aggravamento dei danni già esistenti, secondo quanto relazionato dal c.t.u., architetto con la propria relazione denominata “ Eseguibilità titolo Controparte_10 esecutivo-chiarimenti” del 19 settembre 2005, pure agli atti del fascicolo della esecuzione n.ro 6729/1998 r.g.es. e della copia integrale di detto fascicolo, ha comportato la necessità della trasformazione dell'intervento sull'edificio condominiale di via Don Minzoni n.ro 28 da consolidamento statico a ristrutturazione edilizia.
E un tale intervento di ristrutturazione edilizia, divenuto necessario al fine del ripristino dello status quo ante del suddetto fabbricato condominiale, “stante la necessità di rispettare la vigente normativa sismica, che in data odierna è ulteriormente cambiata e
l'obbligo di rispettare : 1) i prescritti normativi di cui alla legge 9 gennaio 1989 n.13, trattandosi di edificio con oltre tre piani fuori terra, l'edificio dovrà essere dotato di ascensore raggiungibile mediante rampe prive di gradini e quanto altro che consenta la visitabilità degli immobili, così come prescritto dal DM LL.PP. 236 del 14 giugno 1989;
2) il rapporto minimo derivante dalla applicazione dell'art. 2 della legge 24 marzo
1989, così come chiarito dal punto 4.1 della circolare 7 agosto 2003 n. 4174 del
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e ciò non si può realizzare se non destinando il piano terra ad autorimessa;
3) l'obbligo all'adeguamento alle norme tecniche in materia di impianti così come descritto dalla legge 46/90 ammettono una unica possibilità data dalla vigente legislazione in data odierna per continuare
l'esecuzione che sarebbe la ristrutturazione edilizia mediante demolizione e ricostruzione. Con costi e tecniche completamente diversi da quelli preventivati” (cfr. pagg. 2 e 3 della relazione del c.t.u., architetto del 19.09.2005). Controparte_10
Concludono gli appellanti, osservando che agli atti di causa vi è “un giudicato”, non tenuto in conto dal Giudice di primo grado, intervenuto tra le stesse parti dell'odierno giudizio, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Bari-Terza Sezione Civile-
n.ro 828/2010 del 20.07.2010, confermata dalla sentenza della Suprema Corte di pagina 14 di 27 Cassazione - Sezione III^ Civ.- n. 7906/2014, che ha individuato nei costi per l'abbattimento e l'integrale ricostruzione del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28 l'ammontare del risarcimento per equivalente del danno al suddetto fabbricato condominiale ( cfr. documenti n.ro 16 e n.ro 22 del fascicolo di parte di primo grado degli odierni appellanti).
La predetta sentenza a pag.9 ebbe, così, a statuire in ordine all'ammontare del risarcimento per equivalente spettante agli odierni appellanti a seguito della ordinanza del G.E. del Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- del 12/27.04.2006 di improcedibilità della esecuzione, ex art. 612 c.p.c., n.ro 6729/1998 r.g.es: “Giova osservare che con l'ordinanza oggetto di gravame il giudice della esecuzione aveva rilevato che era divenuta impossibile l'esecuzione della sentenza del Tribunale di GG ( che, si ricorda, aveva condannato alla esecuzione specifica di Parte_12 tutti i lavori necessari al ripristino dello “status quo ante” del fabbricato degli attori danneggiato nel corso dei lavori di sbancamento di un fondo adiacente).In particolare, il giudice dell'esecuzione aveva preso atto che secondo le conclusioni del tecnico incaricato, arch. si era accertato che “….a causa delle rilevanti Controparte_10 modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, si rendeva necessario un intervento di integrale ristrutturazione edilizia con abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo…” Non sembra che la somma riscossa dagli appellati sia sufficiente alla integrale ricostruzione dell'immobile”
Concludono gli appellanti che la misura del risarcimento per equivalente del danno al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, ravvisata dalla Corte di Appello di
Bari-III^ Sezione Civile-, con la anzidetta sentenza passata in giudicato, nei costi necessari alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, è perfettamente in linea con l'estensione della responsabilità aquiliana ex artt.2043 e segg c.c. anche ai danni non prevedibili all'epoca della commissione dell'illecito aquiliano, di cui l'autore dell'illecito extracontrattuale, costituito “in mora ex re” e, quindi, sin dalla commissione del fatto illecito ai sensi 1219 n.ro 1 c.c., deve pure rispondere, essendo inapplicabile alla responsabilità extracontrattuale il disposto dell'art. 1225 c.c., non richiamato dall'art. 2056 c.c.( cfr. sul punto Cassazione Civile 15/ 20932 e Cassazione Civile
05/6725).
c) in via subordinata, eccepiscono che la quantificazione, operata dal Giudice di primo grado, del danno per equivalente pari ad € 276.544,23 non possa essere ritenuta rispondente a quella che è la funzione del risarcimento per equivalente che è quella di
“porre il danneggiato nello stesso stato in cui si sarebbe trovato in assenza del fatto dannoso”. pagina 15 di 27 Affermano che liquidare, come ha, erroneamente, fatto il Giudice di primo grado, a titolo di risarcimento per equivalente, la somma pari all'ammontare del costo del progetto di consolidamento del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, calcolato nel lontano febbraio 2001 e, quindi, oltre venti anni fa e in un periodo in cui aveva ancora corso legale la lira, significa violare la suddetta funzione del risarcimento per equivalente, che è quella di reintegrare, completamente, il danneggiato, come se il fatto dannoso non si fosse mai verificato. E pertanto, perchè sia rispettata la funzione del risarcimento per equivalente sostengono sia indispensabile che tale costo di €
571.769,43, calcolato nel febbraio 2001 ed in un periodo in cui aveva ancora corso legale la lira, sia attualizzato al tempo della decisione.
Pertanto – concludono - occorre attribuire a titolo di risarcimento, per equivalente, la somma corrispondente al costo, rideterminato all'attualità, del progetto di consolidamento quantificato, con la relazione del 12 febbraio 2001, dal c.t.u., architetto.
nell'ambito della procedura esecutiva n.6729/98 r.g.es., in vecchie Controparte_10 lire 1.107.100.000 ( pari ad attuali € 571.769,43).
d) nella parte in cui il Giudice di primo grado, sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno, pari ad € 276.544,23, abbia riconosciuto gli interessi legali solo dalla pubblicazione della sentenza al soddisfo.
Sostengono gli appellanti che trattandosi di illecito aquiliano, “il momento al quale occorre riferirsi al fine di calcolare la somma spettante al creditore in aggiunta a quella che rappresenta la reintegrazione del bene perduto, è quello dell'illecito, in cui il debitore è costituito automaticamente in mora” (cfr. ex plurimis Cass. Civ. 96/637;
Cass. Civ. 95/2656 e Cass. Civ. 14/21396), sicchè gli interessi legali ai sensi del combinato disposto degli artt. 1219 n.ro 1 c.c. e 1224 c.c., andranno riconosciuti dalla data del fatto illecito al soddisfo e, quindi, dal febbraio 1987 al soddisfo.
e) nella parte in cui ha rigettato la domanda di risarcimento del danno esistenziale, quale danno patito in conseguenza del forzato e perdurante allontanamento di essi odierni appellanti dalle proprie abitazioni, avendo ritenuto un tale diritto prescritto e, in ogni caso, non sufficientemente provato.
Secondo il Tribunale di GG il diritto al risarcimento del danno esistenziale, reclamato dagli attori, deve ritenersi prescritto, vertendosi in tema di illecito istantaneo con effetti permanenti e non di illecito permanente, sicchè, essendosi l'evento dannoso concretizzatosi con l'allontanamento degli attori dalle proprie abitazioni, avvenuto il 17.11.1994, “il relativo diritto al risarcimento deve dichiararsi prescritto, a nulla
pagina 16 di 27 rilevando che gli effetti di quell'illecito si siano protratti nel tempo” (cfr. pag. 14 della sentenza impugnata).
Sostengono al contrario gli appellanti che, nella odierna fattispecie, non possa parlarsi di illecito istantaneo con effetti permanenti, ma debba parlarsi di illecito permanente.
Difatti la odierna fattispecie, a differenza dell'illecito istantaneo con effetti permanenti, in cui la condotta dannosa si esaurisce in un'unica e sola condotta antecedente o coeva alla produzione del danno, è caratterizzata, come dedotto con l'atto di citazione introduttivo in relazione alla domanda di risarcimento, per equivalente, del danno al fabbricato, da un duplice atteggiarsi, nel corso del tempo, della illecita condotta del
, generatrice del danno esistenziale occorso ai singoli condomini, Parte_12 siccome avente i caratteri della condotta sia commissiva ( attività di demolizione e di scavo del causativa delle gravissime lesioni al fabbricato condominiale Parte_12 di via Don Minzoni n.ro 28), che omissiva, essendo esso , dopo aver Parte_12 gravemente lesionato il suddetto fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, rimasto, sempre, inadempiente al disposto della sentenza del Tribunale di GG n.ro
494/98 del 17.04.1998, passata in giudicato, che lo obbligava al ripristino immediato dello status quo ante del fabbricato danneggiato. E nel caso di illecito CP_4 permanente, nel quale la condotta contra jus si protrae, così protraendo la verificazione dell'evento in ogni momento della durata del danno e della condotta che lo produce (cfr. Cassazione Civile Sezioni Unite 14.11.2011 n.ro 23763), la prescrizione della pretesa risarcitoria decorre dalla cessazione della condotta illecita ( cfr., ex plurimis, Cassazione
Civile- Sezione Lavoro- n.ro 9318 del 16.04.2018) e non dalla data di verificazione del danno.
Quanto alla prova del danno esistenziale, sostengono gli appellanti - come è desumibile dall'esame dell'atto di citazione introduttivo di primo grado, gli elementi costitutivi del danno esistenziale occorso in conseguenza del forzato allontanamento dalle proprie abitazioni erano stati, puntualmente, dedotti ed allegati sia con l'atto di citazione introduttivo che con le memorie ex art. 183 6° comma 1^ termine del 17 giugno 2009:
“..Infatti, a causa dei gravi danni causati dal al fabbricato condominiale di via Pt_12
Don Minzoni n.28 e per i quali esso è stato riconosciuto unico responsabile in Pt_12 forza di sentenza passata in cosa giudicata, i poveri condomini, pensionati ed operai, sono stati costretti ad abbandonare forzatamente le abitazioni di loro proprietà, acquistate con una vita di sacrifici, ed a rivoluzionare così, negativamente, ad una età non più giovane, la propria vita e quella delle proprie famiglie, con gravissimo senso di frustrazione e dolore per gli stessi che dura, a tutt'oggi, da ben quattordici anni. A ciò aggiungasi che tale anzidetto senso di frustrazione è stato ulteriormente aggravato dal comportamento processuale del , il quale, nel corso della lunga e Parte_12
pagina 17 di 27 travagliata vicenda giudiziaria che lo vede ancora contrapposto agli odierni attori, si è sempre sottratto alle proprie acclarate responsabilità, cercando, in ogni modo, di vanificare il diritto degli odierni attori a riavere le proprie abitazioni, gravemente danneggiate dallo stesso.” (cfr. pag. 16 dell'atto di citazione introduttivo di primo grado)…Per ciascuno dei condomini di via Don Minzoni n. 28 perdere la propria casa, acquistata con il frutto di una vita di sacrifici e che ha costituito, per anni, luogo di espressione della unità e serenità familiare, ha, di certo, provocato e provoca, a tutt'oggi, una devastazione interna che ha sovvertito inesorabilmente il proprio equilibrio interiore oltre a quello dei propri familiari, in particolare di figli adolescenti.
Il fino ad oggi, si è fatto e continua e farsi beffe dei condomini di via Don Pt_12
Minzoni n. 28 ai quali ha segnato la vita in modo drammatico” ( cfr. pagg. 9 e 10 delle citate memorie del 17.06.2009).
Aggiungono gli appellanti che, secondo la Cassazione il danno esistenziale consiste nel radicale cambiamento di vita, nello sconvolgimento della esistenza in cui di detto aspetto ( o voce) del danno non patrimoniale si coglie il significato pregnante, sicchè, in via presuntiva, ai sensi dell'art. 2729 c.c., come pure riconosciuto dal Giudice di primo grado, non può mettersi in dubbio che tutti gli odierni appellanti, condomini del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, siano, incontestabilmente, accomunati da un'unica e dolorosissima condizione, e cioè quella di aver subito e di continuare, ancora, a subire, a causa della antigiuridica e sfrontata illecita condotta del
, atteggiatasi sia in modalità commissiva che omissiva, un gravissimo Parte_12 danno alla propria esistenza, per essere stati costretti, ad una età non più giovane, ad abbandonare, nel novembre 1994, le proprie amatissime abitazioni, in cui vivevano con le proprie famiglie, acquistate al prezzo di una vita di duri e costanti sacrifici e nelle quali, a distanza di ben ventisette anni, non hanno ancora avuto la possibilità di fare rientro.
In conclusione, la liquidazione del danno esistenziale richiesta nella misura di €
200.000,00 o della diversa maggiore o minore di giustizia, dovrà, necessariamente, avvenire in via equitativa, ai sensi dell'art. 1226 c.c., stante l'impossibilità, per i danneggiati, di poter provare il danno esistenziale nel suo preciso ammontare, proprio in considerazione della natura dello stesso, che sfugge e si sottrae a criteri tecnici ed empirici di quantificazione.
5. L'appello principale è parzialmente fondato. Il punto di partenza della questione risarcitoria è costituito dalla ordinanza del Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- del pagina 18 di 27 12/27.04.2006, emessa nell'ambito della procedura esecutiva ex art. 612 c.p.c. n.ro
6729/1998 r.g.es., intrapresa dal e dai Parte_20 singoli condomini proprietari delle abitazioni per l'esecuzione specifica del disposto della sentenza del Tribunale di GG n.ro 494/1998 di condanna del al Parte_12 ripristino dello “status quo ante” del fabbricato danneggiato. Con tale ordinanza il G.E., dopo aver rilevato che “la portata precettiva del titolo esecutivo posto a fondamento della presente esecuzione non può trovare esecuzione sul presupposto delle conclusioni cui è pervenuto il tecnico incaricato, arch. nella CP_10 parte in cui ha accertato che, a causa delle rilevanti modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, si rende necessario un intervento di integrale ristrutturazione edilizia con l'abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo…….”, per lo effetto dichiarava “ la impossibilità materiale di esecuzione del titolo esecutivo posto a base della presente procedura esecutiva e precisamente della sentenza n. 494/98 emessa dal Tribunale di GG in data 17/04-29-04-1998 e per lo effetto dispone la estinzione della presente procedura esecutiva e la restituzione dei titoli consentiti per la proposizione della domanda risarcitoria dell'equivalente….”
Pertanto, secondo il disposto di tale definitiva ordinanza del G.E. del 12/27.04.2006, poiché il c.t.u. designato in detta procedura esecutiva, architetto aveva accertato CP_10 che, a causa delle rilevanti modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, determinatesi in conseguenza del quasi decennale inadempimento del Pt_12
al disposto della sentenza del Tribunale di GG n.ro 494/1998, ai fini del
[...] ripristino dello status quo ante del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, non era più possibile attuare il progetto di consolidamento statico redatto da esso architetto e depositato in data 12.02.2001 (progetto posto alla base del contratto CP_10 di appalto intercorso tra il ed i singoli Parte_13 condomini, da un lato, e l'impresa “ ”, dall'altro, per un importo Controparte_11 complessivo di € 498.933,81 con esclusione dell'Iva da calcolare sull'importo come per legge ed oneri di progettazione e direzione dei lavori), ma era necessario procedere ad un intervento di integrale ristrutturazione edilizia con l'abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo, era stata dichiarata la impossibilità materiale di esecuzione specifica del disposto della sentenza del Tribunale di GG n.ro 494/1998, e disposta la restituzione dei titoli ai creditori procedenti per la proposizione della domanda risarcitoria del danno per equivalente al fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, danneggiato dal . Parte_12
Il Tribunale di GG, con la sentenza impugnata, ha, correttamente, riconosciuto il diritto del ( avendo omesso, erroneamente, di Parte_13 riconoscerlo, nella parte dispositiva, anche ai singoli condomini-proprietari che ne pagina 19 di 27 avevano fatto, congiuntamente, domanda) al risarcimento, per equivalente, del danno al fabbricato ma ha ritenuto, erroneamente, di quantificarlo nel minor costo complessivo delle opere di consolidamento, pari ad € 571.769,43, calcolato con riferimento al lontano febbraio 2001, epoca di redazione del relativo progetto da parte del c.t.u., architetto e decurtato sia del 30% per migliorie, che delle somme corrisposte in favore del CP_10
da parte della Compagnia di Assicurazione, queste ultime pari ad € CP_1
129.297,71.
Orbene, è palesemente evidente come la somma di € 276.544,23, liquidata dal Giudice di primo grado, sia del tutto incongrua ed insufficiente a poter ripristinare, oggi, nello
“status quo ante”, il fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28, così gravemente lesionato dal al punto da esserne stato ordinato lo sgombero Parte_12 da parte del Sindaco di San Severo, considerato, altresì, che, già nel 2004 e, quindi, venti anni fa, ( antecedentemente al sopravvenuto accertamento degli ulteriori danni), nel corso della predetta procedura esecutiva n.ro 6729/1998 r.g.es., l'importo dei lavori del contratto di appalto per i lavori di consolidamento del suddetto palazzo CP_4 autorizzato dal G.E. del Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- con ordinanza definitiva ed intangibile del 19.07.2004, ammontava ad € 498.933,81 con esclusione dell'IVA da calcolare sull'importo come per legge ed oneri di progettazione e direzione dei lavori.
Pertanto – come correttamente osservano gli appellanti - anche a rivalutare la suddetta somma di € 276.544,23 dal novembre 2001 alla data della decisione di primo grado, essa sarebbe pari a sole € 359.230,95 e, quindi, notevolmente inferiore al suddetto importo di
€ 498.933,81 oltre iva e costi di progettazione e direzione dei lavori, costituente il prezzo dello anzidetto contratto di appalto, autorizzato dal Giudice dell'Esecuzione con la anzidetta definitiva ordinanza del 19 luglio 2004, risalente, quindi, a ben venti anni fa.
Inoltre occorre considerare l'esistenza del giudicato, non tenuto in conto dal giudice di prime cure, intervenuto tra le stesse parti dell'odierno giudizio, costituito dalla sentenza della Corte di Appello di Bari-Terza Sezione Civile- n.ro 828/2010 del 20.07.2010, confermata dalla sentenza della Suprema Corte di Cassazione - Sezione III^ Civ.- n.
7906/2014, che ha individuato nei costi per l'abbattimento e l'integrale ricostruzione del fabbricato condominiale di via Don Minzoni n.ro 28 l'ammontare del risarcimento per equivalente del danno al suddetto fabbricato condominiale ( cfr. documenti n.ro 16 e n.ro 22 del fascicolo di parte di primo grado degli odierni appellanti).
La predetta sentenza ebbe, così, a statuire in ordine all'ammontare del risarcimento per equivalente spettante agli odierni appellanti a seguito della ordinanza del G.E. del
Tribunale di GG-Sezione Staccata di San Severo- del 12/27.04.2006 di improcedibilità della esecuzione, ex art. 612 c.p.c., n.ro 6729/1998 r.g.es: “Giova pagina 20 di 27 osservare che con l'ordinanza oggetto di gravame il giudice della esecuzione aveva rilevato che era divenuta impossibile l'esecuzione della sentenza del Tribunale di GG ( che, si ricorda, aveva condannato alla esecuzione specifica di Parte_12 tutti i lavori necessari al ripristino dello “status quo ante” del fabbricato degli attori danneggiato nel corso dei lavori di sbancamento di un fondo adiacente).In particolare, il giudice dell'esecuzione aveva preso atto che secondo le conclusioni del tecnico incaricato, arch. si era accertato che “….a causa delle rilevanti Controparte_10 modifiche dello stato dei luoghi rispetto alla situazione originaria, si rendeva necessario un intervento di integrale ristrutturazione edilizia con abbattimento del manufatto edilizio e la sua ricostruzione ex novo…” Non sembra che la somma riscossa dagli appellati sia sufficiente alla integrale ricostruzione dell'immobile” ( cfr. pag. 9 della sentenza della Corte di Appello di Bari-III^ Sezione Civile-n.ro 828/2010 del
20.07.2010
La misura del risarcimento per equivalente del danno al fabbricato condominiale di via
Don Minzoni n.ro 28, ravvisata dalla Corte di Appello di Bari-III^ Sezione Civile-, con la anzidetta sentenza passata in giudicato, nei costi necessari alla demolizione e ricostruzione del fabbricato, è peraltro in linea con l'estensione della responsabilità aquiliana ex artt.2043 e segg c.c. anche ai danni non prevedibili all'epoca della commissione dell'illecito aquiliano, di cui l'autore dell'illecito extracontrattuale, costituito “in mora ex re” e, quindi, sin dalla commissione del fatto illecito ai sensi 1219
n.ro 1 c.c., deve pure rispondere.
Sicchè la Corte ha disposto c.t.u. a mezzo del prof. ing. affinchè “in base Persona_3 alla documentazione allegata dalle parti all'incarto processuale in primo grado, con divieto espresso di acquisire nel corso delle operazioni peritali ulteriore documentazione che le parti dovessero esibire e che fosse diversa da quella già prodotta nei termini di legge nonché sulla scorta delle relazioni agli atti di causa dell'arch. e dell'ing. del 13.04.2005 e dell'arch. del 13.04.2005 e del CP_10 Per_6 CP_10
09.01.2006, provveda il consulente, previa verifica dello stato dei luoghi per cui è causa, i costi all'attualità complessivi e necessari per la demolizione e ricostruzione del fabbricato condominiale sito in San Severo alla via Don Minzoni n.28, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato”. Il predetto ctu ha concluso nel senso che “ a) in base alla documentazione allegata dalle parti all'incanto processuale in primo grado, e sulla scorta delle relazioni agli atti di causa, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato condominiale sito in Sansevero alla via Don Minzoni n. 28 sono necessari € 967.254,87 per la demolizione e ricostruzione del fabbricato. Il valore così calcolato è aggiornato a dicembre 2022, in quanto il fabbricato è attualmente già ricostruito. pagina 21 di 27 Il suddetto importo deve essere corretto in quanto è il valore di un immobile nuovo e non con le caratteristiche dell'immobile che va a sostituire;
al condominio, pertanto, ai fini del ripristino dello “status quo ante” del fabbricato, spetta un valore pari al costo di costruzione ridotto del 10% e, cioè, € 854.387,15.” Il Ctu è pervenuto a tale calcolo prendendo a base il computo metrico dell'epoca aggiornato alla data del 31.12.2022 mediante l'utilizzo dell”Indice del costo di costruzione di un fabbricato residenziale” calcolato dall'Istituto Nazionale di Statistica. Ha spiegato che nel 2001 l'arch. calcolava quale somma necessaria per la CP_10 ricostruzione dell'immobile £ 1.344.000.000 = € 694.118,07 e a novembre dello stesso anno il Condominio riceveva dall'Assicurazione la somma di £ 250.355.270 pari ad €
129.297,71. Per cui – secondo il CTU - in definitiva mancavano per la ricostruzione dell'immobile €564.820,36 Poiché l'immobile è già ricostruito -prosegue il ctu - occorre calcolare il costo della costruzione a dicembre 2022 (indice Istat pari a 123,3); l'indice ISTAT a novembre
2001 era di 72 per cui si giunge ad € 967.254,87 .
Il suddetto importo – afferma il ctu - deve essere corretto in quanto è il valore di un immobile nuovo e non con le caratteristiche dell'immobile che va a sostituire;
al
, pertanto, al fine del ripristino dello “ status quo ante” del fabbricato, spetta CP_1 un valore pari al costo di costruzione, che secondo il CTU deve essere ridotto del 10%
Il C.T.U. ha dunque previsto un abbattimento degli importi dovuti per il rifacimento dell'immobile pari al 10% del costo di costruzione, per le notevoli migliorie di cui beneficia il ed i singoli condomini dalla ricostruzione dell'immobile. CP_1
Su quest'ultimo punto, si conviene con quanto espresso dalla difesa del in sede CP_2 di osservazioni e cioè occorre considerare che lo stesso CTU arch. nella Per_7 propria relazione del 2001, a cui la Corte ha fatto riferimento nel porre il quesito al CTU prof. evidenziava che: “l'importo va decurtato della quota di miglioria da Per_3 mettere a carico dei proprietari stimabile in quasi il 30%.” (cfr. pag. 9 dello studio di fattibilità depositato in data 12 febbraio 2001). Tale criterio risulta altresì applicato dal giudice di prime cure.
Peraltro occorre evidenziare la differenza di valore tra un immobile costruito oltre 70 anni e di scadente qualità quale quello in esame, così come oggettivamente accertato dalla perizia Collegiale del 7/05/1996, allegata alla sentenza parziale del Tribunale di GG n. 494/1998, rispetto ad uno di nuova costruzione in identica collocazione, differenza che non può essere inferiore al 30% Ne consegue che i danni in discussione, secondo quanto determinato dal tecnico arch. così come calcolati dallo stesso nel 2001, devono essere pari al costo di CP_10 costruzione, attualizzato, decurtato del 30% e non invece del 10% come disposto in CTU.
pagina 22 di 27 Ai costi di demolizione e costruzione stimati dal CTU in € 967.254,87 occorre dunque decurtare il 30% pari ad € 290.176,46 e così € 677.078,41.
Infine da tale ultima somma va detratto quanto ricevuto dagli appellanti dall'Assicurazione nel novembre 2001 (€ 129.297,71) somma che rivalutata ad oggi è pari ad € 197.179,01 e così € 479.899,4 (€ 677.078,41 - € 197.179,01). Su tale somma, già rivalutata all'attualità, trattandosi di debito di valore, vanno riconosciuti gli interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso (febbraio 1987) e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza;
con la liquidazione, il debito di valore si trasforma in debito di valuta e sono dovuti gli ulteriori interessi legali sino al soddisfo ( cfr. Cass. S.U. n. 1712/1995)
La domanda di risarcimento del danno non patrimoniale richiesto dai singoli condomini e da questi asseritamente patito in ragione del forzato abbandono dalle proprie abitazioni
, rigettata dal giudice di prime cure, non può trovare accoglimento neppure in sede di gravame. A prescindere dalla qualificazione giuridica del danno che inciderebbe sul termine prescrizionale ( il giudice di prime cure l'ha qualificato come illecito istantaneo ad effetti permanenti e dunque prescritto, mentre per gli appellanti trattasi di illecito permanente e dunque non prescritto) la domanda, nel merito, così come affermato dal giudice di prime cure, non è provata. Pur ritenendo il danno lamentato desumibile in via presuntiva, non trattandosi di danno in re ipsa, ciascun appellante singolarmente, aveva l'obbligo di allegare in maniera circostanziata, fatti specifici, concreti e indicativi del peggioramento qualitativo della vita, laddove invece gli appellanti si sono limitati ad affermare che “anziani pensionati e operai” hanno dovuto abbandonare la loro abitazione, senza peraltro dimostrare che effettivamente abitavano in quegli appartamenti ( dagli atti difensivi risulterebbe – ma non sono state prodotte le sentenze – che i condomini abbiano ottenuto il risarcimento del danno patrimoniale per indisponibilità degli alloggi)
6. Con gli ultimi due motivi di gravame i impugnano la statuizione del Pt_18 giudice di prime cure in ordine alla regolamentazione delle spese del giudizio:
- nella parte in cui, stante l'omessa indicazione, quali propositori della accolta domanda di risarcimento dell'equivalente, anche dei singoli condomini proprietari degli appartamenti facenti parte dello stabile condominiale di via Don Minzoni n.ro 28 ( si veda primo motivo di gravame) ha, conseguentemente, in palese violazione degli artt. 91
e 92 c.p.c., del tutto illegittimamente condannato gli attori, Parte_2 in proprio, , Parte_1 Parte_3 Parte_4 Parte_5
[...] Parte_6 Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e al pagamento delle spese processuali nella
[...] Parte_10 Parte_11 misura di € 8.030,00 oltre rimborso forfettario ed iva e cap come per legge in favore dei pagina 23 di 27 procuratori costituiti di dichiaratisi antistatari ( spese già versate dagli OP appellanti ai procuratori antistatari - come rilevato alla prima udienza del 27.02.2019 - con riserva di ripetizione in caso di riforma del suddetto capo dispositivo della sentenza di primo grado).
Affermano che il Giudice, nel regolare le spese, deve tener presente l'esito complessivo della lite, poiché la valutazione della soccombenza opera, ai fini della liquidazione in questione, in base ad un criterio sempre unitario e globale…l'attore parzialmente vittorioso sull'unica domanda e, dunque, logicamente, anche quello vittorioso su una delle domande proposte, nonostante l'esistenza di una soccombenza a suo carico per la parte di domanda rigettata o per le altre domande rigettate e ciò nonostante la sussistenza di una soccombenza reciproca, non può essere condannato, neppure parzialmente, alle spese. Esse, in alternativa alla imposizione totale al convenuto, mera espressione del principio di causalità, possono essere solo totalmente o parzialmente compensate, con condanna, però, in questo secondo caso, a carico del convenuto per la parte non compensata” (cfr. ordinanza Corte di Cassazione -III^ Sezione Civile- n.ro 1572 del 23 gennaio 2018).
-nella parte in cui ha li ha condannati, in assenza di soccombenza, al pagamento delle spese processuali in favore della terza chiamata in garanzia per la somma di € 13.430,00 oltre rimborso forfettario, iva e cap come per legge e pur essendo, peraltro, la chiamata in garanzia, proposta dal , palesemente inammissibile, avendo proposto, Parte_12 esso una domanda di manleva nei confronti della ( Pt_12 Parte_15 ora ) già coperta dal giudicato, come statuito dallo stesso Giudice di Controparte_3 primo grado. La sentenza del Tribunale di GG n.ro 90/2002 del 28 novembre 2002, passata in giudicato ed agli atti del fascicolo di parte appellante di primo grado ( doc. 6), aveva già pronunciato sulla domanda di manleva, proposta dal nei Parte_12 confronti della , accogliendola. Pertanto – concludono gli Parte_15 appellanti - pur essendo stato il ad aver errato, chiamando in garanzia la Pt_12
, nonostante l'esistenza di un giudicato precedente sulla Parte_15 medesima domanda di manleva, il Giudice di primo grado ha, in maniera palesemente errata, posto il pagamento delle spese processuali sostenute dalla terza chiamata in garanzia a carico dei malcapitati proprietari condomini.
6.1 Anche il sig. appella – con appello incidentale -il capo delle spese nella CP_2 parte in cui il Giudice di prime cure nel considerare il valore della causa ha “ erroneamente applicato quale scaglione di riferimento il valore della domanda da ciascuno spiegata ( € 200.000,00) laddove avrebbe dovuto applicare il valore complessivo della domanda ( € 2000.000,00) così come dichiarato dagli stessi attori” Inoltre con riferimento all'attività svolta, eccepisce l'errore del giudice di prime cure che pagina 24 di 27 ha liquidato le spese in suo favore solo in relazione alla fase successiva alla interruzione del giudizio ( il giudizio è stato interrotto per il decesso del a cui è subentrato il Pt_12 in qualità di erede) mentre le spese dell'intero giudizio dovevano essere CP_2 liquidate le spese dell'intero giudizio. 6. 2 Osserva la Corte che in conseguenza del parziale accoglimento dell'appello principale che ha modificato peraltro il valore della causa, il rigetto dell'appello incidentale e la riforma della sentenza di primo grado, deve procedersi, anche d'ufficio, ad un nuovo regolamento delle spese del doppio grado di giudizio, alla stregua dell'esito complessivo della lite.
A tale fine, occorre tener conto del fatto che il convenuto appellato è risultato soccombente sull'appello incidentale nonché sulla domanda principale di risarcimento per equivalente, mentre è vincitore sulla distinta domanda di risarcimento del danno.
Tanto giustifica, a giudizio della Corte, la parziale compensazione delle spese del doppio grado di giudizio (nei limiti di ¼) tra tutti i Condomini e con condanna del CP_2 al pagamento della residua quota delle spese del doppio grado nella misura CP_2 liquidata, per intero, in dispositivo, prendendo come valore della causa il “ decisum” e le tariffe di cui al d.m. n.147/2022 valori medi tra i minimi e i medi.
Devono invece essere poste a carico di e a favore della Assicurazione le spese CP_2
(come liquidate dal giudice di prime cure perché sul punto non vi è gravame) da quest'ultima sostenute come terzo chiamato in garanzia. Come correttamente sostenuto dagli appellanti, la chiamata in causa della da parte del è frutto di una CP_3 Pt_12 iniziativa del tutto infondata ( cfr. recente ord. Cass. n.6144/2024) dal momento che – come peraltro sostenuto dallo stesso giudice di prime cure – sulla domanda di manleva vi era già precedente giudicato.
Infine le spese di CTU ( liquidate con separato decreto) devono essere poste a carico esclusivo del poiché la CTU ha riguardato esclusivamente la domanda di CP_2 risarcimento del danno per equivalente.
Nulla per le spese del presente giudizio nei riguardi della Assicurazione contumace.
PQM
La Corte d'Appello di Bari, III Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto da , in proprio e quale amministratore Parte_1 del Controparte_17 Parte_2
, ,
[...] Parte_3 Parte_4
, , , Parte_5 Parte_6 Parte_7
, e Parte_8 Parte_9 Parte_10
pagina 25 di 27 , nei confronti di nonché nei confronti di Parte_11 OP
avverso la avverso la sentenza n.2482/2018 Controparte_16 pubblicata il 4.10.2018 del Tribunale di Bari in composizione collegiale, così provvede:
1) accoglie in parte l'appello principale e per l'effetto, in parziale riforma della sentenza gravata: condanna al pagamento, in favore di OP [...]
, in proprio e quale amministratore del Pt_1 Controparte_1
[...
in San Severo, , , Parte_2 Parte_3
, , Parte_4 Parte_5 Parte_6
, ,
[...] Parte_7 Parte_8 Parte_9
, e , a titolo di risarcimento
[...] Parte_10 Parte_11 del danno per equivalente, della complessiva somma di € 479.899,4 (invece che nella minor misura di €. 276.544,23 riconosciuta nella sentenza di primo grado), oltre interessi compensativi sulla somma devalutata alla data dell'evento dannoso
(febbraio 1987) e rivalutata anno per anno sino alla data della presente sentenza e dalla sentenza ulteriori interessi legali sino al soddisfo
2) Condanna alla rifusione di ¾ delle spese del doppio grado di OP giudizio, in favore degli appellanti , in proprio e quale Parte_1 amministratore del in San Severo, Controparte_1 [...]
, , Parte_2 Parte_3 Parte_4
, , ,
[...] Parte_5 Parte_6 [...]
, , Pt_7 Parte_8 Parte_9 [...]
e , spese che liquida, per l'intero, per il primo Pt_10 Parte_11 grado, in complessivi €.17.382,12 (di cui €.16843,00 per compensi professionali ed
€.539,12 per spese documentate), e per il grado di appello, in complessivi €
15.618,50 di cui €.15.089,50 per compensi professionali e € 529,00 per spese documentali, oltre accessori di legge se dovuti ed al rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%; dichiara compensata, tra le suddette parti, la restante parte delle spese come innanzi liquidate;
3) Condanna al pagamento delle spese del primo grado di giudizio OP
(nella medesima misura indicata dal giudice di prime cure) in favore della
[...]
CP_16
4) Nulla per le spese del presente giudizio nei riguardi della Assicurazione contumace;
5) Pone definitivamente a carico di le spese occorse per la OP consulenza tecnica d'ufficio, come liquidate con separato decreto
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio, del 8 gennaio 2025
Il Consigliere estensore pagina 26 di 27 Dott.ssa Paola Barracchia
Il Presidente
Dott.ssa Emma Manzionna
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