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Sentenza 4 giugno 2025
Sentenza 4 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 04/06/2025, n. 1073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1073 |
| Data del deposito : | 4 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
pagina 1 di 13 , in persona del Sindaco pro tempore (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Walter L'Abbate, presso il cui studio in Acquedolci, via Mazzullo n. 16 ha eletto domicilio attore
E
, in persona dell'Assessore Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. , rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici, in Messina, via dei Mille is, 221 è ope legis costituito convenuto
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in riassunzione il agiva per la riassunzione Parte_1 del processo iscritto al n. 11278/2019 r.g. Tribunale di Palermo, definito con ordinanza pubblicata il 28.02.2020, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di Messina.
Il giudizio incoato dinnanzi al Tribunale di Palermo era stato a sua volta riassunto a seguito di sentenza n. 2014/2018 del 23.10.2018, resa nel giudizio iscritto al n. 1249/2018 r.g. CP_2
con cui il giudice amministrativo dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal
[...]
Comune per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
pagina 2 di 13 Nei giudizi di cui sopra, così come nel presente giudizio, il agiva nei confronti Pt_1 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione IC (di seguito soltanto per comodità espositiva) al fine di ottenere una declaratoria di nullità e/o CP_1
l'annullamento – in sede amministrativa – e una declaratoria di illegittimità e la disapplicazione
– in sede civile – del decreto di impegno n. 1498 dell'11.09.2013, a firma del Dirigente dell'Assessorato, recante l'impegno delle somme per l'esecuzione di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) dell'area della ex discarica di r.s.u. di contrada Santisi, nella parte in cui disponeva la rimodulazione in peius del quadro economico del progetto.
Il ricostruiva la vicenda riferendo quanto di seguito esposto. Pt_1
Con nota prot. n. 6431 del 06.12.2004 il Sindaco del Comune di richiedeva Parte_1 all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia la disponibilità all'erogazione di un finanziamento per i lavori di MISE dell'area della ex discarica di r.s.u. di contrada Santisi, comprensivo anche delle eventuali competenze tecniche da riconoscere a professionisti esterni per le opere di progettazione definitiva, esecutiva, per il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori.
Con nota prot. n. 6548/U.O.3 del 17.03.2005 il Commissario Delegato invitava il a Pt_1 redigere il progetto preliminare al fine di approntare con immediatezza gli interventi di messa in sicurezza “conformemente a quanto stabilito dal regolamento di attuazione della Legge
Quadro in materia di LL. PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge 109/94, nel testo coordinato con le vigenti Leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003”.
Con nota prot. n. 2842 del 06.06.2005 il Comune inoltrava all'Ufficio del Commissario
Delegato la relazione preliminare con contestuale richiesta di finanziamento.
pagina 3 di 13 A seguito di sopralluogo del 14.07.2005, durante il quale veniva accertata la veridicità delle previsioni di cui alla relazione preliminare, con nota prot. n. 486 US del 19.07.2005, la
Presidenza della Regione IC assicurava la copertura finanziaria necessaria per il conferimento degli incarichi a professionisti esterni, a condizione che si procedesse “nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL.
PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge 109/94, nel testo coordinato con le vigenti Leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003”.
Pertanto, il con determina sindacale n. 10 del 03.10.2005, conferiva gli incarichi di Pt_1 progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, misura e contabilità a professionisti esterni, conformemente alla normativa summenzionata.
Con nota prot. n. 4448 del 21.12.2009 il inoltrava all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e Pt_1 le Acque in Sicilia – ente subentrato all'Ufficio Speciale per la Gestione dei Rifiuti e delle
Acque – il progetto esecutivo con i relativi atti approvativi, la determina sindacale del
03.10.2005 al fine di consentire all'ente finanziatore di esprimere le competenti valutazioni di merito sui profili di legittimità dell'atto.
Con D.D.G. n. 210 del 03.06.2010, l'Assessorato provvedeva al finanziamento dell'intervento nella sua totalità, secondo il quadro economico inoltrato dal comprese le Pt_1 imputazioni relative alle competenze da corrispondere a professionisti esterni, senza nulla eccepire sul conferimento degli incarichi.
Con note prot. n. 319 datata 31.01.2013 e prot. n. 556 datata 13.02.2013 il Pt_1 trasmetteva all'Assessorato dapprima gli atti relativi all'espletamento delle procedure di gara e alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori e, in seguito, gli atti relativi all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e alla rimodulazione del quadro economico dopo il ribasso d'asta.
I lavori venivano, poi, consegnati in data 02.03.2013 e portati a termine in data 17.10.2013.
pagina 4 di 13 Con D.D.S. n. 1498 dell'11.09.2013, notificato in data 13.05.2014, l'Assessorato comunicava al che si era proceduto allo stralcio delle somme “previste nel Parte_1 quadro economico relative alle competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in quanto gli incarichi di che trattasi sono stati affidati senza il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità, sanciti dalla normativa comunitaria” e che, pertanto, era stato rimodulato il quadro economico del progetto, enucleando le somme per le competenze tecniche, le quali venivano poste sostanzialmente a carico del Pt_1
Il dapprima richiedeva all'Assessorato, con atto del 26.06.2014, di revocare in Pt_1 autotutela la determina dirigenziale;
successivamente, in assenza di riscontro, con ricorso notificato il 09.09.2014 impugnava il provvedimento mediante lo strumento del ricorso straordinario al Presidente della Regione IC, il quale, tuttavia, con parere n. 465/2017 del
29.05.2017, lo dichiarava inammissibile in quanto proposto avverso un atto non definitivo.
Quindi, il proponeva ricorso gerarchico avverso la determina dirigenziale (assunto al Pt_1 protocollo dell'Assessorato al prot. n. 10688 del 15.03.2018), rigettato per formarsi del silenzio-rigetto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971.
Per tali ragioni il si rivolgeva dapprima al poi, a seguito della Pt_1 CP_2 declaratoria di difetto di giurisdizione, al Tribunale di Palermo e, infine, a seguito della ordinanza declaratoria dell'incompetenza territoriale, al Tribunale di Messina.
In particolare, le difese dell'attore – comuni ai tre giudizi – si fondano sul rilievo che l'iniziativa dell'Assessorato di rimodulare in peius il quadro economico, a circa tre anni dal primo decreto di finanziamento del 03.06.2010, fosse in contrasto con il divieto di revisio prioris instantiae applicabile quando la revisione sia avviata oltre un termine ragionevole, comunque, non superiore ai diciotto mesi dall'adozione del provvedimento.
L'adozione del suddetto provvedimento di finanziamento aveva ingenerato nel il Pt_1 legittimo affidamento della possibilità di impiegare utilmente le risorse assegnate, posto che al momento del D.D.S. ivi impugnato, il aveva anzi condotto a conclusione gran parte Pt_1 delle attività finanziate dall'Assessorato.
pagina 5 di 13 Ancora, secondo parte attrice, il provvedimento impugnato era affetto da evidente difetto di motivazione, in quanto fondato sulla generica e indeterminata constatazione del mancato rispetto dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza e pubblicità, non comprendendosi le ragioni per cui si riteneva che gli incarichi erano stati affidati in violazione della normativa comunitaria.
Il deduceva ancora che il provvedimento era stato adottato in evidente difetto di Pt_1 istruttoria.
Il ancora rilevava che la determina dirigenziale era stata adottata in contrasto con il Pt_1 contenuto del D.D.G. n. 210 del 03.06.2010, dal momento che lo stesso si qualificava come provvedimento di primo grado e non – come sarebbe dovuto essere – quale provvedimento di secondo grado, uguale e contrario a quello che si intendeva riformare in autotutela;
che la determina dirigenziale era viziata per incompetenza in quanto adottata da un organo diverso e inferiore rispetto a quello che aveva adottato il D.D.G. n. 210/2010; che la determina dirigenziale era ingiusta, in quanto adottata dopo la realizzazione delle prestazioni tecniche contestate e illegittima in quanto non teneva conto della non retroattività della successiva normativa, che avrebbe disciplinato diversamente il regolamento delle spese tecniche.
Per tali ragioni, chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto di impegno n. 1498 datato 11.09.2013 nella parte in cui aveva disposto la rimodulazione in peius del quadro economico del progetto e di disapplicarlo;
conseguentemente, di condannare l'Assessorato al pagamento delle competenze relative a progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità
e regolare esecuzione per l'importo di € 23.658,84 e quelle relative al coordinamento sicurezza per l'importo di € 10.372,41; in ogni caso, di condannare l'Assessorato al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'illegittimo comportamento posto in essere, da determinarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l
[...]
, contestando la fondatezza delle domande di Controparte_1 controparte.
pagina 6 di 13 L'amministrazione convenuta rilevava che il D.D.S. n. 1498/2013 impugnato, che determinava una decurtazione delle somme finanziate a causa del mancato rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità nell'affidamento degli incarichi a professionisti terzi, si poneva in linea di continuità con il precedente D.D.G. n. 210/2010, ai sensi del quale
“Saranno poste a carico del tutte le spese che dovessero Controparte_3 essere non ammesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea”.
Precisava, poi, che la procedura seguita dal non era conforme neanche rispetto alla Pt_1 normativa nazionale e regionale dell'epoca.
Per tali ragioni chiedeva di rigettare le domande attore;
con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza del 06.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Procedendo per gradi, giova valutare in primo luogo la fondatezza della domanda proposta dal nei confronti dell'Assessorato Regionale convenuto, volta alla Parte_1 declaratoria di illegittimità e alla disapplicazione del decreto di impegno n. 1498 datato
11.09.2013, nonché alla condanna dell'ente al pagamento delle competenze tecniche relative alla progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione e al coordinamento sicurezza in relazione ai lavori di messa in sicurezza d'urgenza dell'area della ex discarica di r.s.u. di contrada Santisi.
Orbene, nella trattazione del merito del presente giudizio si ritiene di potere seguire il principio della “ragione più liquida”, in virtù del quale il profilo di evidenza si sostituisce all'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, Cass. civ. n. 12002/2014).
pagina 7 di 13 In particolare, da un esame della documentazione prodotta in atti è possibile verificare come il abbia correttamente adempiuto agli obblighi imposti Parte_1 dall'Assessorato in sede di concessione del finanziamento;
ne consegue che il decreto di impegno impugnato, nella parte in cui stralciava parte delle somme finanziate – le somme per competenze tecniche – a causa del mancato rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità nell'affidamento degli incarichi a professionisti terzi, è da ritenersi illegittimo per violazione di legge.
Ed invero, con nota prot. n. n. 486 US del 19.07.2005, la Regione IC assicurava al la copertura finanziaria richiesta, necessaria per i lavori di MISE, Parte_1 comprensiva degli importi necessari per il conferimento degli incarichi a professionisti esterni,
a condizione che si procedesse “nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL. PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge 109/94, nel testo coordinato con le vigenti Leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003”.
A fronte di tale comunicazione il , dopo aver accertato che le Parte_1 parcelle presuntive delle spese tecniche fossero di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro iva esclusa, con determina sindacale n. 10 del 03.10.2005, procedeva all'affidamento diretto degli incarichi tecnici ai sensi dell'art. 11, co. 13 della L.R. n. 7/2002, conferendo “l'incarico relativo alla redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità” al professionista esterno arch. e “l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase CP_4 di progettazione e di esecuzione” al professionista esterno arch. Per_1
Difatti, l'art. 11, co. 13, della L.R. n. 7/2002, in tema di attività accessorie alla realizzazione di opere pubbliche, prevede che per gli incarichi relativi alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza, ai collaudi ed agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale (…) comprese le prestazioni professionali dei geologi, la stazione appaltante possa procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, nel caso in cui l'importo stimato sia inferiore ai 100.000,00 euro.
pagina 8 di 13 Dalla determina sindacale del n. 10 del 03.10.2005 emerge che gli incarichi relativi alla redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione fossero di importo stimato pari ad €
15.309,95.
Sulla base, quindi, della normativa vigente al momento dell'affidamento degli incarichi, correttamente il si avvaleva della facoltà concessa alle stazioni Parte_1 appaltanti dalla normativa regionale di affidare gli incarichi a professionisti esterni di fiducia, senza ciò procedere ad una procedura di gara comparativa.
D'altra parte, dopo aver verificato la regolarità degli atti trasmessi dal con D.D.G. n. Pt_1
210 del 03.06.2010, il Dirigente Generale dell' Regionale determinava il CP_1 finanziamento richiesto dal nella sua totalità, comprese le somme relative alle Pt_1 competenze da corrispondere ai professionisti esterni precedentemente nominati dal richiedente.
Soltanto anni dopo, con il D.D.S. n. 1498 dell'11.09.2013, notificato in data 13.05.2014, ivi impugnato, l' lamentava il mancato rispetto della normativa comunitaria in tema di CP_1 trasparenza, concorrenza e pubblicità nell'affidamento degli incarichi per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza, e stralciava le relative somme dall'impegno di spesa.
Secondo l'ente convenuto, tale decurtazione sarebbe stata legittimamente e correttamente operata, in quanto il non avrebbe rispettato né la normativa Parte_1 comunitaria, né la normativa nazionale e regionale applicabile ratione temporis.
Tale allegazione, tuttavia, è smentita dallo stesso , il quale, a ben vedere, si CP_1 contraddice nelle proprie difese richiamando lo ius superveniens, la cui entrata in vigore è senza dubbio successiva all'affidamento degli incarichi summenzionati e, quindi, non applicabile retroattivamente al caso de quo.
pagina 9 di 13 Difatti, la determina con cui il affidava gli incarichi di redazione Parte_1 del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è datata 03.10.2005; mentre la L.R. n.
16/2005 che modificava l'art. 13, co. 11, mantenendo ferma la facoltà di affidamento diretto per incarichi di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, ma prevedendo una verifica della
“effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza” entrava in vigore in data 30.11.2005. Discorso analogo vale, poi, relativamente alla Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 22.12.2006, pubblicata in data 05.01.2007 e al d.lgs. n.
163/2006, del 12.04.2006, entrambi successivi alla determina sindacale n. 10 del 03.10.2005.
In secondo luogo, giova rilevare che l'affidamento “diretto” di incarichi propedeutici ed accessori all'esecuzione di un appalto pubblico effettuato in favore di professionisti di fiducia non è visto ex se con sfavore della normativa eurounitaria, che da sempre ne riconosce l'applicabilità a livello nazionale, limitandosi a richiedere ai singoli Stati di approntare una serie di garanzie a tutela del principio della libera concorrenza, finalizzate a garantire le stesse possibilità di partecipazione a ciascun potenziale concorrente.
Nel caso di specie, non è dato comprendere quali siano i principi comunitari violati dal nell'affidamento diretto degli incarichi a professionisti esterni di Parte_1 fiducia, tanto più che l'agire dell'ente appare perfettamente rispondente alla normativa regionale, richiamata dallo stesso Assessorato nella nota prot. n. n. 486 US del 19.07.2005 allorquando si riconosceva il finanziamento richiesto per i lavori di MISE, a condizione che fosse rispettato “quanto stabilito dal regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL. PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge 109/94, nel testo coordinato con le vigenti
Leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003”.
pagina 10 di 13 Ed infatti, quanto previsto dall'art. 5 del decreto di finanziamento del 03.06.2010 circa il
“rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni europee” e circa la necessità di seguire “le modalità previste dall'art. 81 del d.lgs. n. 163/2006”, deve certamente intendersi in relazione alla gara di appalto per l'effettiva esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, non ancora celebrata alla data del decreto, rispetto alla quale era indubbio che il
Comune dovesse seguire le nuove disposizioni dettate dal legislatore comunitario e da quello nazionale per l'affidamento dei lavori pubblici;
e non anche con riferimento a quegli incarichi
– accessori rispetto all'esecuzione delle opere pubbliche – già affidati in data anteriore a professionisti di fiducia in accordo alla normativa regionale ratione temporis applicabile.
Il D.D.S n. 1498 dell'11.09.2013 deve, quindi, ritenersi illegittimo nella parte in cui decurtava dal quadro economico del progetto per i lavori di MISE dell'area dell'ex discarica di r.s.u. di contrada Santisi gli importi relativi alle competenze tecniche per la progettazione, la direzione dei lavori, la misura e la contabilità, la regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza per violazione di legge.
Il decreto va, pertanto, disapplicato incidentalmente ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865, ponendosi in contrasto con il regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL. PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge
109/94, nel testo coordinato con le vigenti leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003. La disapplicazione, in particolare, rappresenta un passaggio mediato per consentire al Comune di ottenere la tutela del proprio diritto soggettivo, per il cui riconoscimento il decreto impugnato rappresenta un ostacolo.
Disapplicato incidentalmente nei termini di cui sopra il D.D.S n. 1498 dell'11.09.2013,
l'Assessorato convenuto sarà tenuto al pagamento delle competenze tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla misura e contabilità, alla regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza di importo pari a quello stralciato, per totali € 34.031,25, così come indicato nel quadro economico di cui al D.D.G. n. 210 del 03.06.2010.
pagina 11 di 13 Quanto alla domanda attorea di risarcimento, la stessa appare del tutto generica e sprovvista di qualsivoglia allegazione, non avendo il assolto all'onere su di esso incombente di Pt_1 fornire prova del danno subito, come lamentato. Peraltro, il danno non risulta liquidabile neanche in via equitativa, come demandato dal parte attrice: come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “L'insegnamento a tenore del quale l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata […] dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato, o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno.” (Cass. civ. n. 15680 del 2020).
Per quanto sopra, la domanda attorea di richiesta di risarcimento del danno va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'ente convenuto e in favore dell'attore.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, trattazione e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di €
6.709,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 545,00 per spese vive, €
1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase trattazione, € 1.453,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1526/2020 R.G. così provvede:
pagina 12 di 13 1) condanna l'Assessorato convenuto a pagare al le Parte_1
competenze tecniche relative alla progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza, quantificate in €
34.031,25, previa disapplicazione del D.D.S n. 1498, emesso in data 11.09.2013;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno da legittimo affidamento;
3) condanna l'Assessorato convenuto al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese processuali, liquidate in € 6.709,00, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA.
Così deciso in Messina, il 1.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA
I SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del giudice unico dott.ssa Maria Militello, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1526 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020, vertente
TRA
pagina 1 di 13 , in persona del Sindaco pro tempore (p. iva ), Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'Avv. Giuseppe Walter L'Abbate, presso il cui studio in Acquedolci, via Mazzullo n. 16 ha eletto domicilio attore
E
, in persona dell'Assessore Controparte_1 legale rappresentante pro tempore (cod. fisc. , rappresentato e difeso ex lege P.IVA_2 dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Messina, presso i cui uffici, in Messina, via dei Mille is, 221 è ope legis costituito convenuto
OGGETTO: altre controversie di diritto amministrativo
CONCLUSIONI: come da memorie in atti
CONSIDERATO IN FATTO
Con atto di citazione in riassunzione il agiva per la riassunzione Parte_1 del processo iscritto al n. 11278/2019 r.g. Tribunale di Palermo, definito con ordinanza pubblicata il 28.02.2020, con la quale veniva dichiarata l'incompetenza per territorio del
Tribunale di Palermo in favore del Tribunale di Messina.
Il giudizio incoato dinnanzi al Tribunale di Palermo era stato a sua volta riassunto a seguito di sentenza n. 2014/2018 del 23.10.2018, resa nel giudizio iscritto al n. 1249/2018 r.g. CP_2
con cui il giudice amministrativo dichiarava inammissibile il ricorso proposto dal
[...]
Comune per difetto di giurisdizione in favore del giudice ordinario.
pagina 2 di 13 Nei giudizi di cui sopra, così come nel presente giudizio, il agiva nei confronti Pt_1 dell'Assessorato dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione IC (di seguito soltanto per comodità espositiva) al fine di ottenere una declaratoria di nullità e/o CP_1
l'annullamento – in sede amministrativa – e una declaratoria di illegittimità e la disapplicazione
– in sede civile – del decreto di impegno n. 1498 dell'11.09.2013, a firma del Dirigente dell'Assessorato, recante l'impegno delle somme per l'esecuzione di messa in sicurezza d'emergenza (MISE) dell'area della ex discarica di r.s.u. di contrada Santisi, nella parte in cui disponeva la rimodulazione in peius del quadro economico del progetto.
Il ricostruiva la vicenda riferendo quanto di seguito esposto. Pt_1
Con nota prot. n. 6431 del 06.12.2004 il Sindaco del Comune di richiedeva Parte_1 all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza Rifiuti e la Tutela delle Acque in Sicilia la disponibilità all'erogazione di un finanziamento per i lavori di MISE dell'area della ex discarica di r.s.u. di contrada Santisi, comprensivo anche delle eventuali competenze tecniche da riconoscere a professionisti esterni per le opere di progettazione definitiva, esecutiva, per il coordinamento della sicurezza e la direzione dei lavori.
Con nota prot. n. 6548/U.O.3 del 17.03.2005 il Commissario Delegato invitava il a Pt_1 redigere il progetto preliminare al fine di approntare con immediatezza gli interventi di messa in sicurezza “conformemente a quanto stabilito dal regolamento di attuazione della Legge
Quadro in materia di LL. PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge 109/94, nel testo coordinato con le vigenti Leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003”.
Con nota prot. n. 2842 del 06.06.2005 il Comune inoltrava all'Ufficio del Commissario
Delegato la relazione preliminare con contestuale richiesta di finanziamento.
pagina 3 di 13 A seguito di sopralluogo del 14.07.2005, durante il quale veniva accertata la veridicità delle previsioni di cui alla relazione preliminare, con nota prot. n. 486 US del 19.07.2005, la
Presidenza della Regione IC assicurava la copertura finanziaria necessaria per il conferimento degli incarichi a professionisti esterni, a condizione che si procedesse “nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL.
PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge 109/94, nel testo coordinato con le vigenti Leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003”.
Pertanto, il con determina sindacale n. 10 del 03.10.2005, conferiva gli incarichi di Pt_1 progettazione, coordinamento della sicurezza, direzione dei lavori, misura e contabilità a professionisti esterni, conformemente alla normativa summenzionata.
Con nota prot. n. 4448 del 21.12.2009 il inoltrava all'Agenzia Regionale per i Rifiuti e Pt_1 le Acque in Sicilia – ente subentrato all'Ufficio Speciale per la Gestione dei Rifiuti e delle
Acque – il progetto esecutivo con i relativi atti approvativi, la determina sindacale del
03.10.2005 al fine di consentire all'ente finanziatore di esprimere le competenti valutazioni di merito sui profili di legittimità dell'atto.
Con D.D.G. n. 210 del 03.06.2010, l'Assessorato provvedeva al finanziamento dell'intervento nella sua totalità, secondo il quadro economico inoltrato dal comprese le Pt_1 imputazioni relative alle competenze da corrispondere a professionisti esterni, senza nulla eccepire sul conferimento degli incarichi.
Con note prot. n. 319 datata 31.01.2013 e prot. n. 556 datata 13.02.2013 il Pt_1 trasmetteva all'Assessorato dapprima gli atti relativi all'espletamento delle procedure di gara e alla stipula del contratto con l'impresa aggiudicataria dei lavori e, in seguito, gli atti relativi all'aggiudicazione definitiva dell'appalto e alla rimodulazione del quadro economico dopo il ribasso d'asta.
I lavori venivano, poi, consegnati in data 02.03.2013 e portati a termine in data 17.10.2013.
pagina 4 di 13 Con D.D.S. n. 1498 dell'11.09.2013, notificato in data 13.05.2014, l'Assessorato comunicava al che si era proceduto allo stralcio delle somme “previste nel Parte_1 quadro economico relative alle competenze tecniche per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza in quanto gli incarichi di che trattasi sono stati affidati senza il rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità, sanciti dalla normativa comunitaria” e che, pertanto, era stato rimodulato il quadro economico del progetto, enucleando le somme per le competenze tecniche, le quali venivano poste sostanzialmente a carico del Pt_1
Il dapprima richiedeva all'Assessorato, con atto del 26.06.2014, di revocare in Pt_1 autotutela la determina dirigenziale;
successivamente, in assenza di riscontro, con ricorso notificato il 09.09.2014 impugnava il provvedimento mediante lo strumento del ricorso straordinario al Presidente della Regione IC, il quale, tuttavia, con parere n. 465/2017 del
29.05.2017, lo dichiarava inammissibile in quanto proposto avverso un atto non definitivo.
Quindi, il proponeva ricorso gerarchico avverso la determina dirigenziale (assunto al Pt_1 protocollo dell'Assessorato al prot. n. 10688 del 15.03.2018), rigettato per formarsi del silenzio-rigetto previsto dall'art. 6 del d.P.R. n. 1199/1971.
Per tali ragioni il si rivolgeva dapprima al poi, a seguito della Pt_1 CP_2 declaratoria di difetto di giurisdizione, al Tribunale di Palermo e, infine, a seguito della ordinanza declaratoria dell'incompetenza territoriale, al Tribunale di Messina.
In particolare, le difese dell'attore – comuni ai tre giudizi – si fondano sul rilievo che l'iniziativa dell'Assessorato di rimodulare in peius il quadro economico, a circa tre anni dal primo decreto di finanziamento del 03.06.2010, fosse in contrasto con il divieto di revisio prioris instantiae applicabile quando la revisione sia avviata oltre un termine ragionevole, comunque, non superiore ai diciotto mesi dall'adozione del provvedimento.
L'adozione del suddetto provvedimento di finanziamento aveva ingenerato nel il Pt_1 legittimo affidamento della possibilità di impiegare utilmente le risorse assegnate, posto che al momento del D.D.S. ivi impugnato, il aveva anzi condotto a conclusione gran parte Pt_1 delle attività finanziate dall'Assessorato.
pagina 5 di 13 Ancora, secondo parte attrice, il provvedimento impugnato era affetto da evidente difetto di motivazione, in quanto fondato sulla generica e indeterminata constatazione del mancato rispetto dei principi comunitari di trasparenza, concorrenza e pubblicità, non comprendendosi le ragioni per cui si riteneva che gli incarichi erano stati affidati in violazione della normativa comunitaria.
Il deduceva ancora che il provvedimento era stato adottato in evidente difetto di Pt_1 istruttoria.
Il ancora rilevava che la determina dirigenziale era stata adottata in contrasto con il Pt_1 contenuto del D.D.G. n. 210 del 03.06.2010, dal momento che lo stesso si qualificava come provvedimento di primo grado e non – come sarebbe dovuto essere – quale provvedimento di secondo grado, uguale e contrario a quello che si intendeva riformare in autotutela;
che la determina dirigenziale era viziata per incompetenza in quanto adottata da un organo diverso e inferiore rispetto a quello che aveva adottato il D.D.G. n. 210/2010; che la determina dirigenziale era ingiusta, in quanto adottata dopo la realizzazione delle prestazioni tecniche contestate e illegittima in quanto non teneva conto della non retroattività della successiva normativa, che avrebbe disciplinato diversamente il regolamento delle spese tecniche.
Per tali ragioni, chiedeva di ritenere e dichiarare l'illegittimità del decreto di impegno n. 1498 datato 11.09.2013 nella parte in cui aveva disposto la rimodulazione in peius del quadro economico del progetto e di disapplicarlo;
conseguentemente, di condannare l'Assessorato al pagamento delle competenze relative a progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità
e regolare esecuzione per l'importo di € 23.658,84 e quelle relative al coordinamento sicurezza per l'importo di € 10.372,41; in ogni caso, di condannare l'Assessorato al risarcimento dei danni subiti e subendi per effetto dell'illegittimo comportamento posto in essere, da determinarsi in via equitativa;
con vittoria di spese e compensi.
Con comparsa di costituzione e risposta si costituiva in giudizio l
[...]
, contestando la fondatezza delle domande di Controparte_1 controparte.
pagina 6 di 13 L'amministrazione convenuta rilevava che il D.D.S. n. 1498/2013 impugnato, che determinava una decurtazione delle somme finanziate a causa del mancato rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità nell'affidamento degli incarichi a professionisti terzi, si poneva in linea di continuità con il precedente D.D.G. n. 210/2010, ai sensi del quale
“Saranno poste a carico del tutte le spese che dovessero Controparte_3 essere non ammesse a rendicontazione nell'ambito del Programma Operativo cofinanziato dall'Unione Europea”.
Precisava, poi, che la procedura seguita dal non era conforme neanche rispetto alla Pt_1 normativa nazionale e regionale dell'epoca.
Per tali ragioni chiedeva di rigettare le domande attore;
con vittoria di spese e compensi.
Il giudizio, non ulteriormente istruito, veniva assunto in decisione all'udienza del 06.02.2025 – in cui subentrava la scrivente – con concessione alle parti del termine di giorni sessanta per il deposito di comparse conclusionali e di giorni venti per il deposito di memorie di replica.
RITENUTO IN DIRITTO
Procedendo per gradi, giova valutare in primo luogo la fondatezza della domanda proposta dal nei confronti dell'Assessorato Regionale convenuto, volta alla Parte_1 declaratoria di illegittimità e alla disapplicazione del decreto di impegno n. 1498 datato
11.09.2013, nonché alla condanna dell'ente al pagamento delle competenze tecniche relative alla progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione e al coordinamento sicurezza in relazione ai lavori di messa in sicurezza d'urgenza dell'area della ex discarica di r.s.u. di contrada Santisi.
Orbene, nella trattazione del merito del presente giudizio si ritiene di potere seguire il principio della “ragione più liquida”, in virtù del quale il profilo di evidenza si sostituisce all'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 c.p.c., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111
Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esaminare previamente le altre (ex plurimis, Cass. civ. n. 12002/2014).
pagina 7 di 13 In particolare, da un esame della documentazione prodotta in atti è possibile verificare come il abbia correttamente adempiuto agli obblighi imposti Parte_1 dall'Assessorato in sede di concessione del finanziamento;
ne consegue che il decreto di impegno impugnato, nella parte in cui stralciava parte delle somme finanziate – le somme per competenze tecniche – a causa del mancato rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e pubblicità nell'affidamento degli incarichi a professionisti terzi, è da ritenersi illegittimo per violazione di legge.
Ed invero, con nota prot. n. n. 486 US del 19.07.2005, la Regione IC assicurava al la copertura finanziaria richiesta, necessaria per i lavori di MISE, Parte_1 comprensiva degli importi necessari per il conferimento degli incarichi a professionisti esterni,
a condizione che si procedesse “nel rispetto di quanto stabilito dal regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL. PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge 109/94, nel testo coordinato con le vigenti Leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003”.
A fronte di tale comunicazione il , dopo aver accertato che le Parte_1 parcelle presuntive delle spese tecniche fossero di importo stimato inferiore ai 100.000,00 euro iva esclusa, con determina sindacale n. 10 del 03.10.2005, procedeva all'affidamento diretto degli incarichi tecnici ai sensi dell'art. 11, co. 13 della L.R. n. 7/2002, conferendo “l'incarico relativo alla redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità” al professionista esterno arch. e “l'incarico relativo al coordinamento della sicurezza in fase CP_4 di progettazione e di esecuzione” al professionista esterno arch. Per_1
Difatti, l'art. 11, co. 13, della L.R. n. 7/2002, in tema di attività accessorie alla realizzazione di opere pubbliche, prevede che per gli incarichi relativi alle attività di studio, rilievi ed indagini connesse, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva nonché alla direzione dei lavori, alle funzioni dei responsabili della sicurezza, ai collaudi ed agli incarichi di supporto tecnico- amministrativo alle attività del responsabile unico del procedimento e del dirigente competente alla formazione del programma triennale (…) comprese le prestazioni professionali dei geologi, la stazione appaltante possa procedere all'affidamento a professionisti singoli o associati di loro fiducia, nel caso in cui l'importo stimato sia inferiore ai 100.000,00 euro.
pagina 8 di 13 Dalla determina sindacale del n. 10 del 03.10.2005 emerge che gli incarichi relativi alla redazione del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione fossero di importo stimato pari ad €
15.309,95.
Sulla base, quindi, della normativa vigente al momento dell'affidamento degli incarichi, correttamente il si avvaleva della facoltà concessa alle stazioni Parte_1 appaltanti dalla normativa regionale di affidare gli incarichi a professionisti esterni di fiducia, senza ciò procedere ad una procedura di gara comparativa.
D'altra parte, dopo aver verificato la regolarità degli atti trasmessi dal con D.D.G. n. Pt_1
210 del 03.06.2010, il Dirigente Generale dell' Regionale determinava il CP_1 finanziamento richiesto dal nella sua totalità, comprese le somme relative alle Pt_1 competenze da corrispondere ai professionisti esterni precedentemente nominati dal richiedente.
Soltanto anni dopo, con il D.D.S. n. 1498 dell'11.09.2013, notificato in data 13.05.2014, ivi impugnato, l' lamentava il mancato rispetto della normativa comunitaria in tema di CP_1 trasparenza, concorrenza e pubblicità nell'affidamento degli incarichi per progettazione, direzione lavori, misura e contabilità, coordinamento della sicurezza, e stralciava le relative somme dall'impegno di spesa.
Secondo l'ente convenuto, tale decurtazione sarebbe stata legittimamente e correttamente operata, in quanto il non avrebbe rispettato né la normativa Parte_1 comunitaria, né la normativa nazionale e regionale applicabile ratione temporis.
Tale allegazione, tuttavia, è smentita dallo stesso , il quale, a ben vedere, si CP_1 contraddice nelle proprie difese richiamando lo ius superveniens, la cui entrata in vigore è senza dubbio successiva all'affidamento degli incarichi summenzionati e, quindi, non applicabile retroattivamente al caso de quo.
pagina 9 di 13 Difatti, la determina con cui il affidava gli incarichi di redazione Parte_1 del progetto esecutivo, direzione dei lavori, misura e contabilità e al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione è datata 03.10.2005; mentre la L.R. n.
16/2005 che modificava l'art. 13, co. 11, mantenendo ferma la facoltà di affidamento diretto per incarichi di importo stimato inferiore a 100.000,00 euro, ma prevedendo una verifica della
“effettiva competenza nel settore, oggettivamente ricavabile dai curricula vitae, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza” entrava in vigore in data 30.11.2005. Discorso analogo vale, poi, relativamente alla Circolare dell'Assessorato Lavori Pubblici del 22.12.2006, pubblicata in data 05.01.2007 e al d.lgs. n.
163/2006, del 12.04.2006, entrambi successivi alla determina sindacale n. 10 del 03.10.2005.
In secondo luogo, giova rilevare che l'affidamento “diretto” di incarichi propedeutici ed accessori all'esecuzione di un appalto pubblico effettuato in favore di professionisti di fiducia non è visto ex se con sfavore della normativa eurounitaria, che da sempre ne riconosce l'applicabilità a livello nazionale, limitandosi a richiedere ai singoli Stati di approntare una serie di garanzie a tutela del principio della libera concorrenza, finalizzate a garantire le stesse possibilità di partecipazione a ciascun potenziale concorrente.
Nel caso di specie, non è dato comprendere quali siano i principi comunitari violati dal nell'affidamento diretto degli incarichi a professionisti esterni di Parte_1 fiducia, tanto più che l'agire dell'ente appare perfettamente rispondente alla normativa regionale, richiamata dallo stesso Assessorato nella nota prot. n. n. 486 US del 19.07.2005 allorquando si riconosceva il finanziamento richiesto per i lavori di MISE, a condizione che fosse rispettato “quanto stabilito dal regolamento di attuazione della Legge Quadro in materia di LL. PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge 109/94, nel testo coordinato con le vigenti
Leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003”.
pagina 10 di 13 Ed infatti, quanto previsto dall'art. 5 del decreto di finanziamento del 03.06.2010 circa il
“rispetto della vigente normativa, con particolare riferimento alle disposizioni europee” e circa la necessità di seguire “le modalità previste dall'art. 81 del d.lgs. n. 163/2006”, deve certamente intendersi in relazione alla gara di appalto per l'effettiva esecuzione dei lavori di messa in sicurezza, non ancora celebrata alla data del decreto, rispetto alla quale era indubbio che il
Comune dovesse seguire le nuove disposizioni dettate dal legislatore comunitario e da quello nazionale per l'affidamento dei lavori pubblici;
e non anche con riferimento a quegli incarichi
– accessori rispetto all'esecuzione delle opere pubbliche – già affidati in data anteriore a professionisti di fiducia in accordo alla normativa regionale ratione temporis applicabile.
Il D.D.S n. 1498 dell'11.09.2013 deve, quindi, ritenersi illegittimo nella parte in cui decurtava dal quadro economico del progetto per i lavori di MISE dell'area dell'ex discarica di r.s.u. di contrada Santisi gli importi relativi alle competenze tecniche per la progettazione, la direzione dei lavori, la misura e la contabilità, la regolare esecuzione e il coordinamento della sicurezza per violazione di legge.
Il decreto va, pertanto, disapplicato incidentalmente ai sensi degli artt. 4 e 5 della legge abolitrice del contenzioso amministrativo del 1865, ponendosi in contrasto con il regolamento di attuazione della Legge quadro in materia di LL. PP. di cui al D.P.R. 554/99 e della Legge
109/94, nel testo coordinato con le vigenti leggi regionali n° 7/2002 e n° 7/2003. La disapplicazione, in particolare, rappresenta un passaggio mediato per consentire al Comune di ottenere la tutela del proprio diritto soggettivo, per il cui riconoscimento il decreto impugnato rappresenta un ostacolo.
Disapplicato incidentalmente nei termini di cui sopra il D.D.S n. 1498 dell'11.09.2013,
l'Assessorato convenuto sarà tenuto al pagamento delle competenze tecniche relative alla progettazione, alla direzione dei lavori, alla misura e contabilità, alla regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza di importo pari a quello stralciato, per totali € 34.031,25, così come indicato nel quadro economico di cui al D.D.G. n. 210 del 03.06.2010.
pagina 11 di 13 Quanto alla domanda attorea di risarcimento, la stessa appare del tutto generica e sprovvista di qualsivoglia allegazione, non avendo il assolto all'onere su di esso incombente di Pt_1 fornire prova del danno subito, come lamentato. Peraltro, il danno non risulta liquidabile neanche in via equitativa, come demandato dal parte attrice: come statuito dalla giurisprudenza di legittimità: “L'insegnamento a tenore del quale l'esercizio del potere discrezionale di liquidare il danno in via equitativa, conferito al giudice dagli artt. 1226 e 2056 c.c., presuppone che sia dimostrata l'esistenza di danni risarcibili e che risulti obiettivamente impossibile, o particolarmente difficile, provare il danno nel suo preciso ammontare, ciò che non esime, però, la parte interessata […] dall'onere di dimostrare non solo l'an debeatur del diritto al risarcimento, ove sia stato contestato, o non debba ritenersi in re ipsa, ma anche ogni elemento di fatto utile alla quantificazione del danno.” (Cass. civ. n. 15680 del 2020).
Per quanto sopra, la domanda attorea di richiesta di risarcimento del danno va rigettata.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si pongono a carico dell'ente convenuto e in favore dell'attore.
In applicazione del D.M. 55/14, come modificato dal D.M. 147/2022 e tenuto conto del valore della controversia alla luce del decisum (scaglione da € 26.001,00 ad € 52.000,00 valori medi in ragione della complessità della controversia per fase studio, introduttiva, trattazione e valori minimi per la fase decisoria), gli onorari vanno liquidati nella complessiva somma di €
6.709,00 oltre spese generali, IVA e CPA, importo così determinato: € 545,00 per spese vive, €
1.701,00 per la fase studio, € 1.204,00 per la fase introduttiva, € 1.806,00 per la fase trattazione, € 1.453,00 per la fase decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina, Prima Sezione Civile, in persona del Giudice dott.ssa Maria Militello, in funzione di giudice monocratico, sentiti i procuratori delle parti, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nella causa n. 1526/2020 R.G. così provvede:
pagina 12 di 13 1) condanna l'Assessorato convenuto a pagare al le Parte_1
competenze tecniche relative alla progettazione, direzione dei lavori, misura e contabilità, regolare esecuzione e coordinamento per la sicurezza, quantificate in €
34.031,25, previa disapplicazione del D.D.S n. 1498, emesso in data 11.09.2013;
2) rigetta la domanda di risarcimento del danno da legittimo affidamento;
3) condanna l'Assessorato convenuto al pagamento, in favore del Parte_1
, delle spese processuali, liquidate in € 6.709,00, oltre spese generali, IVA e
[...]
CPA.
Così deciso in Messina, il 1.6.2025
IL GIUDICE
(dott.ssa Maria Militello)
Il presente provvedimento è stato redatto con la collaborazione del Dott. Angelo Catalano, funzionario giudiziario addetto all'Ufficio per il Processo presso la Prima Sezione Civile del Tribunale di Messina
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