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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 05/03/2025, n. 2703 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 2703 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma III sezione Lavoro
Il giudice designato dott.ssa Tiziana Orru' nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30345/2024: tra con l'avv. DI GENIO GIANCARLO Parte_1
Parte ricorrente contro con l'avv. MORELLI MASSIMILIANO CP_1
Parte convenuta ha pronunziato la presente ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. SENTENZA OGGETTO: Altre controversie in materia di assistenza obbligatoria opposizione CONCLUSIONI: come da scritti in atti e verbale di udienza
Fatto e diritto
➢ Letto l'art. 111 Cost nella parte in cui afferma il principio di durata ragionevole del processo, principio di cui la redazione della sentenza costituisce segmento processuale e temporale. Letto l'art. 132 n. 4 c.p.c. Letto l'art. 118 commi 1 e 2 disp att c.p.c.
Rilevato che con ricorso depositato il 05/08/2024 la parte ricorrente indicata in epigrafe proponeva ricorso per la concessione di provvidenze per invalidi civili di cui all'art. 1 L. 18/80 per le quali aveva presentato in via amministrativa il 19.05.2023
Rilevato che precisava di avere contestato le conclusioni dell'Accertamento Tecnico Preventivo
Rilevato che sosteneva la sussistenza delle condizioni sanitarie e amministrative per la prestazione fin dalla domanda
Rilevato che l' si costituiva, contestando la domanda e chiedendone il rigetto CP_1
Disposta la ri zione della perizia, nominato il c.t.u. dott. Persona_1 la causa è stata decisa.
Considerato che
la consulenza sv accertato la sussistenza delle condizioni sanitarie per la prestazione di cui all'art. 1 L. 18/80 dal settembre 2024.
Considerato che
le valutazioni del c.t.u. appaiono sorrette da corretta motivazione e immuni da vizi logici e non infirmate da diverse valutazioni delle parti che non hanno inviato al c.t.u. note critiche nei termini e nei modi indicati dal giudice. Ritenuto di dover condividere le valutazioni del c.t.u. va quindi accolta la domanda essendovi in atti la prova della sussistenza degli ulteriori requisiti previsti dalla legge. Le spese di lite devono essere interamente compensate tra le parti in ragione della decorrenza del riconoscimento del diritto successivo alla domanda Le spese di C.T.U. sono poste a carico dell CP_1
P.
Accoglie il ricorso;
dichiara che possiede i requisiti sanitari per la prestazione di Parte_1 cui all'art. 1 L. 18/8 l settembre 2024
compensa le spese di lite pone le spese di CTU del presente grado, liquidate con separato provvedimento, a carico dell' CP_1
Roma, 03/03/2025
Il giudice Tiziana Orru'