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Sentenza 16 gennaio 2025
Sentenza 16 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 16/01/2025, n. 215 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 215 |
| Data del deposito : | 16 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11273/2022 R.G. promossa da
(avv.ti Luca Bonavitacola e Beatrice Tomasoni) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Pieranna Buizza) Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
In data 16 maggio 2022 il ha presentato a Controparte_1 Parte_1
nota di addebito per euro 27.779,00 relativa al «Servizio reso conto terzi ai sensi dell'art.
37 del regolamento del Corpo di Polizia Locale», il quale, in attuazione dell'art. 22 comma 3-bis1 d.l. n. 50/2017, pone a carico del soggetto promotore o organizzatore dell'evento e della manifestazione «(i) costi dei servizi svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale per attività di sicurezza e di polizia stradale, necessari per lo svolgimento di attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico». Alla nota è seguita una «intimazione e diffida di pagamento», adottata ai sensi dell'art. 1 comma 792 lett. a) l. n. 160/2019, per l'importo di euro 28.151,41.
L'intimata ha proposto opposizione avverso la diffida, sulla base dei seguenti motivi: (i) invalidità dell'atto per mancata indicazione del termine e delle modalità per proporre ricorso e l'organo giurisdizionale competente, secondo quanto imposto dall'art. 7 comma 2 lett. c) l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente); (ii) nullità dell'atto per eccesso di potere, per avere il Comune richiesto il pagamento con riferimento a manifestazioni sportive capaci di generare significativi flussi turistici per la città e, quindi, di interesse pubblico, a prescindere dalla finalità di lucro perseguita;
(iii) indeterminatezza del credito azionato per mancata decurtazione dei costi relativi al personale di polizia locale adibito, su richiesta della Questura, a funzioni di pubblica sicurezza nel corso dell'evento; (iv) mancata quantificazione degli importi dovuti prima dell'erogazione della prestazione.
Il convenuto ha così replicato alle eccezioni avversarie: (i) l'intimazione sarebbe correttamente motivata mediante il solo richiamo all'art. 1 comma 792 l. n. 160/2019 e all'art. 32 d.lgs. n. 150/2011 che regola l'impugnazione; in ogni caso, l'eventuale mancata indicazione del termine di impugnazione non inficerebbe la validità ed efficacia dell'intimazione, rimettendo, semmai, in termini l'opponente; (ii) la circostanza che un evento privato alimenti un flusso turistico o che contribuisca a promuovere l'immagine della città non genererebbe ex se il diritto all'esenzione, che sarebbe subordinato alla ricorrenza di ulteriori criteri e al patrocinio del Comune, insussistente nel caso in esame;
(iii) la Polizia Locale avrebbe svolto esclusivamente servizi di polizia stradale che ricomprenderebbero i servizi di viabilità connessi anche all'accompagnamento del corteo dei bus dei tifosi, sicché non vi sarebbero costi per servizi di pubblica sicurezza da scomputare.
Con ordinanza del 12 febbraio 2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'intimazione e diffida di pagamento Protocollo n. 251268 del 10 agosto 2022 e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Le richieste istruttorie sono state respinte con ordinanza del 29 ottobre 2023.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
2 Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'art. 22 comma 3-bis d.l. n. 50/2017 ha istituito, a carico dell'organizzatore o promotore di eventi «di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente», una prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.) che consiste nel pagamento delle spese del personale di polizia locale «in materia di sicurezza e di polizia stradale».
L'obbligazione costituisce il corrispettivo dell'erogazione di un servizio pubblico
(sicurezza e fluidità della circolazione nel territorio dell'ente) che rientra nel nucleo essenziale di quelli resi dall'ente locale. Tale obbligazione sorge, a prescindere dall'eventuale volontà contraria del promotore, per il solo fatto dell'avvio di una manifestazione o di un evento «di carattere privato» capace di incidere sulla sicurezza e sulla viabilità (paiono ricorrere i requisiti tipici della tassa).
La fonte primaria è stata integrata ed attuata, per quanto concerne il CP_1
, con Regolamento del Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione della
[...]
Giunta Comunale 23 ottobre 2019 n. 602, il quale, all'art. 37 («Servizi resi a terzi»), ha meglio specificato il novero delle iniziative soggette a contribuzione (i.e., le «attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico») e ha stabilito che
«(g)li importi, in relazione ai costi di cui al comma 1, quantificati prima dell'erogazione delle prestazioni da parte del Personale del Corpo di Polizia Locale, sono confermati con l'emissione del documento comprovante l'entità definitiva del credito e, successivamente, versati al , secondo le modalità attualmente previste Controparte_1
per le entrate comunali» (comma 3).
La norma, senz'altro opportuna, persegue evidenti finalità di trasparenza ed il suo rispetto appare ancor più fondamentale se si segue la tesi – sopra esposta – secondo la quale i costi sono addebitati ex lege, a prescindere da una richiesta della prestazione da parte del soggetto promotore o organizzatore dell'evento o della manifestazione. Invero, se il servizio viene erogato, e pure se viene erogato senza alcuna richiesta del promotore,
l'addebito dei costi della prestazione è imposto ope legis. Ecco, quindi, che la preventiva esposizione dell'importo da corrispondere al rappresenta il fulcro di un CP_1 importante contraddittorio endoprocedimentale (peraltro sancito in linea generale dall'art. 3 6-bis l. n. 212/2000), che è imprescindibile per l'ente promotore od organizzatore, il quale, anche in base all'esborso prospettato, potrebbe decidere di non dar corso all'evento o di modificarne le modalità di svolgimento onde contenere le spese.
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato che la Polizia Locale «non ha mai comunicato in via preventiva i costi, né gli stessi sono stati specificatamente indicati nelle note di addebito emesse in data successiva all'evento» (pag. 13 della citazione). La parte convenuta, nella prima difesa utile (vale a dire nella comparsa di risposta), non ha contestato l'allegazione, che, quindi, può ritenersi pacifica ex art. 115 comma 1 c.p.c. La prima contestazione, peraltro tardiva e alquanto generica, è contenuta nella memoria istruttoria depositata in data 6 luglio 2023, ove si legge: «Si contesta inoltre che il CP_1
abbia omesso di quantificare preventivamente gli importi dovuti e conseguentemente violato il regolamento. A riguardo si precisa le liquidazioni sono tutte state precedute da incontri, contatti, scambi mail nel corso dei quali si è esposto il costo regolamentare e si
è anche cercato, senza esito, di forfettizzare il costo del servizio. A fronte del netto diniego della società, il costo è stato liquidato secondo quanto stabilito dal regolamento comunale». Le circostanze in cui sarebbe intervenuta la liquidazione preventiva sono state meglio chiarite solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – riservata alle istanze istruttorie, non all'ampliamento del quadro assertivo – a cui è stato accluso un carteggio di comunicazioni fra le parti coinvolte (doc. 12).
Ebbene, fermo restando che tutte le contestazioni e allegazioni descritte sono da considerare tardive, anche volendo esaminare i contenuti del doc. 12, da esso non si ricava alcuna preventiva analitica quantificazione delle prestazioni del Personale del Corpo di
Polizia Locale, in relazione alle singole partite poi rese oggetto della nota di addebito n.
8 del 16 maggio 2022. L'unico dato degno di nota è quello della «discussione» di un
«preventivo massimo di spesa» per «19 incontri», che, però, certamente non presenta i caratteri della preventiva quantificazione, individualizzata per ogni singolo evento, imposta dall'art. 37 comma 3 del Regolamento cit.
Una simile indicazione complessiva avrebbe potuto assolvere al disposto della norma citata, solo se si fosse tradotta «in un accordo sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali», volto a forfettizzare i costi di tutte le partite, quali eventi con
«caratteristiche di ripetitività in un determinato arco temporale», così come previsto dal primo capoverso dell'art. 37 comma 3.
4 La violazione dell'obbligo di preventiva quantificazione dei costi determina l'invalidità dell'«intimazione e diffida di pagamento», con effetti assorbenti degli altri vizi denunciati dalla parte attrice.
Non si potrebbe obiettare che una simile interpretazione finisca per sterilizzare la portata applicativa della normativa in esame, vincolando il potere impositivo dell'amministrazione alle arbitrarie contestazioni dei costi sollevate dell'organizzatore dell'evento. È appena il caso di precisare, a scanso di equivoci, che non è richiesto, per ciascuna manifestazione, un accordo negoziale di quantificazione degli importi dovuti2, ma solo una preventiva ed analitica esposizione di tali esborsi, che ben può essere unilateralmente indicata dal (ferma restando, a fronte di essa, la legittima scelta CP_1 dell'organizzatore di rinunciare all'evento o alterarne le caratteristiche, in vista di un contenimento della spesa).
Il convenuto, oltre a contestare la ricorrenza del vizio in questione, ne ha dedotta l'irrilevanza. Si tratterebbe, infatti, di un vizio dell'atto, che lascerebbe integro il rapporto, sul quale il giudice sarebbe comunque chiamato a pronunciarsi.
Ad avviso dello scrivente, in questa prospettazione si annida un equivoco.
Il vizio in esame non è (o, comunque, non è solo) una patologia dell'intimazione, bensì una violazione che incide sul rapporto sottostante. L'insorgenza dell'obbligazione, infatti, è condizionata ad un presupposto sostanziale, ossia lo svolgimento di un evento o di una manifestazione che presenti i connotati normativamente previsti3, e ad un requisito procedimentale, identificabile nella preventiva esposizione dei costi derivanti dalla gestione del traffico durante l'evento. Dunque, ove questa quantificazione preventiva sia assente, non ricorre l'ipotesi di un'obbligazione effettivamente esistente, ma azionata sulla base di un provvedimento invalido, bensì ci si trova di fronte all'insussistenza, in radice, dell'obbligazione stessa. Ecco, quindi, che spostare il focus dall'atto al rapporto – come richiesto dal convenuto – non cambia la sostanza delle cose, perché la violazione procedimentale in esame non inficia solo il provvedimento, ma anche il rapporto giuridico impositivo a monte.
In conclusione, l'opposizione dispiegata da deve essere Parte_1
accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, sulla base dei parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro
1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro
903,00; fase decisionale, valore medio: euro 2.905,00; compenso tabellare: euro 6.713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa. Vi si aggiungono esborsi per euro 545,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. annulla l'intimazione e diffida di pagamento Protocollo n. 251268 del 10 agosto 2022 e dichiara non dovute le somme che ne costituiscono oggetto;
2. condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.713,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa
Brescia, 16 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta di seguito il testo: «A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti».
1 2 Un simile accordo è necessario solo per operarne una forfettizzazione in caso di eventi omogenei ripetuti. 3 I connotati rilevanti sono: (i) iniziativa privata, (ii) assenza di esclusivo o prevalente interesse pubblico e
(iii) incidenza sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente.
5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Terza Sezione Civile -
Il Tribunale, in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Andrea Tinelli, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 11273/2022 R.G. promossa da
(avv.ti Luca Bonavitacola e Beatrice Tomasoni) Parte_1
ATTRICE contro
(avv. Pieranna Buizza) Controparte_1
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli depositati telematicamente. Tali conclusioni sono richiamate e sono da ritenersi parte integrante e sostanziale di questa sentenza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
In data 16 maggio 2022 il ha presentato a Controparte_1 Parte_1
nota di addebito per euro 27.779,00 relativa al «Servizio reso conto terzi ai sensi dell'art.
37 del regolamento del Corpo di Polizia Locale», il quale, in attuazione dell'art. 22 comma 3-bis1 d.l. n. 50/2017, pone a carico del soggetto promotore o organizzatore dell'evento e della manifestazione «(i) costi dei servizi svolti dal personale del Corpo di Polizia Locale per attività di sicurezza e di polizia stradale, necessari per lo svolgimento di attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico». Alla nota è seguita una «intimazione e diffida di pagamento», adottata ai sensi dell'art. 1 comma 792 lett. a) l. n. 160/2019, per l'importo di euro 28.151,41.
L'intimata ha proposto opposizione avverso la diffida, sulla base dei seguenti motivi: (i) invalidità dell'atto per mancata indicazione del termine e delle modalità per proporre ricorso e l'organo giurisdizionale competente, secondo quanto imposto dall'art. 7 comma 2 lett. c) l. n. 212/2000 (Statuto del contribuente); (ii) nullità dell'atto per eccesso di potere, per avere il Comune richiesto il pagamento con riferimento a manifestazioni sportive capaci di generare significativi flussi turistici per la città e, quindi, di interesse pubblico, a prescindere dalla finalità di lucro perseguita;
(iii) indeterminatezza del credito azionato per mancata decurtazione dei costi relativi al personale di polizia locale adibito, su richiesta della Questura, a funzioni di pubblica sicurezza nel corso dell'evento; (iv) mancata quantificazione degli importi dovuti prima dell'erogazione della prestazione.
Il convenuto ha così replicato alle eccezioni avversarie: (i) l'intimazione sarebbe correttamente motivata mediante il solo richiamo all'art. 1 comma 792 l. n. 160/2019 e all'art. 32 d.lgs. n. 150/2011 che regola l'impugnazione; in ogni caso, l'eventuale mancata indicazione del termine di impugnazione non inficerebbe la validità ed efficacia dell'intimazione, rimettendo, semmai, in termini l'opponente; (ii) la circostanza che un evento privato alimenti un flusso turistico o che contribuisca a promuovere l'immagine della città non genererebbe ex se il diritto all'esenzione, che sarebbe subordinato alla ricorrenza di ulteriori criteri e al patrocinio del Comune, insussistente nel caso in esame;
(iii) la Polizia Locale avrebbe svolto esclusivamente servizi di polizia stradale che ricomprenderebbero i servizi di viabilità connessi anche all'accompagnamento del corteo dei bus dei tifosi, sicché non vi sarebbero costi per servizi di pubblica sicurezza da scomputare.
Con ordinanza del 12 febbraio 2023 è stata sospesa l'efficacia esecutiva dell'intimazione e diffida di pagamento Protocollo n. 251268 del 10 agosto 2022 e sono stati concessi i termini ex art. 183 comma 6 c.p.c.
Le richieste istruttorie sono state respinte con ordinanza del 29 ottobre 2023.
L'udienza di precisazione delle conclusioni si è svolta nelle forme dell'art. 127- ter c.p.c.
2 Scaduti i termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, il processo è infine transitato in fase decisoria.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa, noti alle parti.
3.
L'art. 22 comma 3-bis d.l. n. 50/2017 ha istituito, a carico dell'organizzatore o promotore di eventi «di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente», una prestazione patrimoniale imposta (art. 23 Cost.) che consiste nel pagamento delle spese del personale di polizia locale «in materia di sicurezza e di polizia stradale».
L'obbligazione costituisce il corrispettivo dell'erogazione di un servizio pubblico
(sicurezza e fluidità della circolazione nel territorio dell'ente) che rientra nel nucleo essenziale di quelli resi dall'ente locale. Tale obbligazione sorge, a prescindere dall'eventuale volontà contraria del promotore, per il solo fatto dell'avvio di una manifestazione o di un evento «di carattere privato» capace di incidere sulla sicurezza e sulla viabilità (paiono ricorrere i requisiti tipici della tassa).
La fonte primaria è stata integrata ed attuata, per quanto concerne il CP_1
, con Regolamento del Corpo di Polizia Locale, approvato con deliberazione della
[...]
Giunta Comunale 23 ottobre 2019 n. 602, il quale, all'art. 37 («Servizi resi a terzi»), ha meglio specificato il novero delle iniziative soggette a contribuzione (i.e., le «attività ed iniziative che non siano di esclusivo o prevalente interesse pubblico») e ha stabilito che
«(g)li importi, in relazione ai costi di cui al comma 1, quantificati prima dell'erogazione delle prestazioni da parte del Personale del Corpo di Polizia Locale, sono confermati con l'emissione del documento comprovante l'entità definitiva del credito e, successivamente, versati al , secondo le modalità attualmente previste Controparte_1
per le entrate comunali» (comma 3).
La norma, senz'altro opportuna, persegue evidenti finalità di trasparenza ed il suo rispetto appare ancor più fondamentale se si segue la tesi – sopra esposta – secondo la quale i costi sono addebitati ex lege, a prescindere da una richiesta della prestazione da parte del soggetto promotore o organizzatore dell'evento o della manifestazione. Invero, se il servizio viene erogato, e pure se viene erogato senza alcuna richiesta del promotore,
l'addebito dei costi della prestazione è imposto ope legis. Ecco, quindi, che la preventiva esposizione dell'importo da corrispondere al rappresenta il fulcro di un CP_1 importante contraddittorio endoprocedimentale (peraltro sancito in linea generale dall'art. 3 6-bis l. n. 212/2000), che è imprescindibile per l'ente promotore od organizzatore, il quale, anche in base all'esborso prospettato, potrebbe decidere di non dar corso all'evento o di modificarne le modalità di svolgimento onde contenere le spese.
Nel caso di specie, l'attrice ha allegato che la Polizia Locale «non ha mai comunicato in via preventiva i costi, né gli stessi sono stati specificatamente indicati nelle note di addebito emesse in data successiva all'evento» (pag. 13 della citazione). La parte convenuta, nella prima difesa utile (vale a dire nella comparsa di risposta), non ha contestato l'allegazione, che, quindi, può ritenersi pacifica ex art. 115 comma 1 c.p.c. La prima contestazione, peraltro tardiva e alquanto generica, è contenuta nella memoria istruttoria depositata in data 6 luglio 2023, ove si legge: «Si contesta inoltre che il CP_1
abbia omesso di quantificare preventivamente gli importi dovuti e conseguentemente violato il regolamento. A riguardo si precisa le liquidazioni sono tutte state precedute da incontri, contatti, scambi mail nel corso dei quali si è esposto il costo regolamentare e si
è anche cercato, senza esito, di forfettizzare il costo del servizio. A fronte del netto diniego della società, il costo è stato liquidato secondo quanto stabilito dal regolamento comunale». Le circostanze in cui sarebbe intervenuta la liquidazione preventiva sono state meglio chiarite solo con la seconda memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. – riservata alle istanze istruttorie, non all'ampliamento del quadro assertivo – a cui è stato accluso un carteggio di comunicazioni fra le parti coinvolte (doc. 12).
Ebbene, fermo restando che tutte le contestazioni e allegazioni descritte sono da considerare tardive, anche volendo esaminare i contenuti del doc. 12, da esso non si ricava alcuna preventiva analitica quantificazione delle prestazioni del Personale del Corpo di
Polizia Locale, in relazione alle singole partite poi rese oggetto della nota di addebito n.
8 del 16 maggio 2022. L'unico dato degno di nota è quello della «discussione» di un
«preventivo massimo di spesa» per «19 incontri», che, però, certamente non presenta i caratteri della preventiva quantificazione, individualizzata per ogni singolo evento, imposta dall'art. 37 comma 3 del Regolamento cit.
Una simile indicazione complessiva avrebbe potuto assolvere al disposto della norma citata, solo se si fosse tradotta «in un accordo sottoscritto dai rispettivi rappresentanti legali», volto a forfettizzare i costi di tutte le partite, quali eventi con
«caratteristiche di ripetitività in un determinato arco temporale», così come previsto dal primo capoverso dell'art. 37 comma 3.
4 La violazione dell'obbligo di preventiva quantificazione dei costi determina l'invalidità dell'«intimazione e diffida di pagamento», con effetti assorbenti degli altri vizi denunciati dalla parte attrice.
Non si potrebbe obiettare che una simile interpretazione finisca per sterilizzare la portata applicativa della normativa in esame, vincolando il potere impositivo dell'amministrazione alle arbitrarie contestazioni dei costi sollevate dell'organizzatore dell'evento. È appena il caso di precisare, a scanso di equivoci, che non è richiesto, per ciascuna manifestazione, un accordo negoziale di quantificazione degli importi dovuti2, ma solo una preventiva ed analitica esposizione di tali esborsi, che ben può essere unilateralmente indicata dal (ferma restando, a fronte di essa, la legittima scelta CP_1 dell'organizzatore di rinunciare all'evento o alterarne le caratteristiche, in vista di un contenimento della spesa).
Il convenuto, oltre a contestare la ricorrenza del vizio in questione, ne ha dedotta l'irrilevanza. Si tratterebbe, infatti, di un vizio dell'atto, che lascerebbe integro il rapporto, sul quale il giudice sarebbe comunque chiamato a pronunciarsi.
Ad avviso dello scrivente, in questa prospettazione si annida un equivoco.
Il vizio in esame non è (o, comunque, non è solo) una patologia dell'intimazione, bensì una violazione che incide sul rapporto sottostante. L'insorgenza dell'obbligazione, infatti, è condizionata ad un presupposto sostanziale, ossia lo svolgimento di un evento o di una manifestazione che presenti i connotati normativamente previsti3, e ad un requisito procedimentale, identificabile nella preventiva esposizione dei costi derivanti dalla gestione del traffico durante l'evento. Dunque, ove questa quantificazione preventiva sia assente, non ricorre l'ipotesi di un'obbligazione effettivamente esistente, ma azionata sulla base di un provvedimento invalido, bensì ci si trova di fronte all'insussistenza, in radice, dell'obbligazione stessa. Ecco, quindi, che spostare il focus dall'atto al rapporto – come richiesto dal convenuto – non cambia la sostanza delle cose, perché la violazione procedimentale in esame non inficia solo il provvedimento, ma anche il rapporto giuridico impositivo a monte.
In conclusione, l'opposizione dispiegata da deve essere Parte_1
accolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come segue, sulla base dei parametri dettati dal d.m. n. 55/2014 per i procedimenti di valore compreso fra euro
26.001,00 ed euro 52.000,00. Fase di studio della controversia, valore medio: euro
1.701,00; fase introduttiva del giudizio, valore medio: euro 1.204,00; fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo, poiché non sono state assunte prove costituende: euro
903,00; fase decisionale, valore medio: euro 2.905,00; compenso tabellare: euro 6.713,00, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa. Vi si aggiungono esborsi per euro 545,00.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, definitivamente pronunciando, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. annulla l'intimazione e diffida di pagamento Protocollo n. 251268 del 10 agosto 2022 e dichiara non dovute le somme che ne costituiscono oggetto;
2. condanna la parte convenuta a rifondere alla parte attrice le spese di lite, che liquida in euro 545,00 per esborsi ed euro 6.713,00 per compenso, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa
Brescia, 16 gennaio 2025
Il giudice
Andrea Tinelli
6 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Si riporta di seguito il testo: «A decorrere dal 2017, le spese del personale di polizia locale, relative a prestazioni pagate da terzi per l'espletamento di servizi di cui all'articolo 168 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, in materia di sicurezza e di polizia stradale necessari allo svolgimento di attività e iniziative di carattere privato che incidono sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente, sono poste interamente a carico del soggetto privato organizzatore o promotore dell'evento e le ore di servizio aggiuntivo effettuate dal personale di polizia locale in occasione dei medesimi eventi non sono considerate ai fini del calcolo degli straordinari del personale stesso. In sede di contrattazione integrativa sono disciplinate le modalità di utilizzo di tali risorse al fine di remunerare i relativi servizi in coerenza con le disposizioni normative e contrattuali vigenti».
1 2 Un simile accordo è necessario solo per operarne una forfettizzazione in caso di eventi omogenei ripetuti. 3 I connotati rilevanti sono: (i) iniziativa privata, (ii) assenza di esclusivo o prevalente interesse pubblico e
(iii) incidenza sulla sicurezza e la fluidità della circolazione nel territorio dell'ente.
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