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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 03/06/2025, n. 2473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2473 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
R.G. 1295/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI NORD
Sezione lavoro nella persona del Dott. Giannicola Paladino ha pronunciato, a seguito di deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 3.6.2025 in base all'art. 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1295/2024 R.G.
TRA
, rappr. e dif. come in atti dall'avv. Giuseppe Iavarone Parte_1
RICORRENTE
E
, in persona del Presidente l.r.p.t., Controparte_1 rappr. e dif. come in atti dall'avv. Amodio Marzocchella
RESISTENTE
1
Il ricorrente in epigrafe ha dedotto:
“a) Che il ricorrente era assunto il 06/02/2018 come lavoratore subordinato ex art. 2094
c.c. dalla (c.f. con sede legale in Napoli al Centro Controparte_2 P.IVA_1
Direzionale, Isola F/10, avente come oggetto sociale l'installazione, la conduzione e la manutenzione di impianti termici, refrigeranti e di ventilazione, impianti elettrici ecc.;
b) Che a seguito della risoluzione del contratto di lavoro in data 12/06/2020 il lavoratore, ai sensi dell'art. 11 decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, presentava il 1°/12/2020 una richiesta di intervento ispettivo all'Ispettorato del Lavoro di Napoli contro il datore di lavoro, con cui reclamava il pagamento di: i) differenza sulla tredicesima mensilità del
2019 per € 860,00, ii) retribuzione per le prestazioni lavorative rese nella mensilità di maggio 2020 per € 1.245,00, iii) tredicesima mensilità del 2020 per € 519,00 e iv) il trattamento di fine rapporto per € 2.819,00;
c) Che il giorno 22/09/2021, a seguito di convocazione dell'Ufficio, davanti al funzionario dell'IdL dott.sa , il lavoratore e il datore di lavoro pervenivano Parte_2
alla conciliazione della controversia alle seguenti condizioni: il datore di lavoro aderiva integralmente alla richiesta del lavoratore e si impegnava al pagamento delle retribuzioni, complessivamente pari a € 5.443,00, con 5 rate mensili, di cui le prime quattro di €
1.000,00 e la rata finale di € 1.443,00, con scadenza dal 30/09/2021;
d) Che di tale accordo era pertanto formato processo verbale sottoscritto dalle parti intervenute e dal funzionario dell'IdL;
e) Che dopo il pagamento delle prime due rate non onorava l'accordo Controparte_2
conciliativo e per tale ragione il lavoratore, scaduti i termini della dilazione, presentava il processo verbale del 22/09/2021 alla cancelleria del Tribunale di Napoli, sez. lav. e prev., per la dichiarazione di esecutività ai sensi dell'art. 11, comma 3-bis, decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124;
f) Che il giorno 22/12/2022 l'ill.mo Presidente del Tribunale di Napoli, ecc.mo dott. Ciro
Cardellicchio, dichiarava con decreto depositato in cancelleria il 29/12/2022 l'esecutività
2 del verbale di conciliazione e il cancelliere, in pari data, vi apponeva la formula esecutiva ex art. 475 c.p.c.;
g) Che sulla base del titolo esecutivo così formato il lavoratore intraprendeva ai danni del datore di lavoro dei tentativi di espropriazione forzata, affidando all'Ufficiale giudiziario sia un'istanza di pignoramento mobiliare ex art. 513 e ss. c.p.c. presso la sede legale risultante da visura dal Registro delle Imprese, sia affidandogli una citazione ex art. 543
c.p.c.;
h) Che sia l'uno che l'altro tentativo non sortivano l'effetto auspicato giacché, quanto al pignoramento mobiliare, l'Ufficiale giudiziario attestava il trasferimento della CP_2
in località non nota, mentre per il pignoramento di crediti presso terzi il soggetto
[...]
indicato come debitor debitoris dichiarava di nulla dovere al debitore esecutato;
i) Che atteso l'esito infruttuoso del tentativo di esecuzione forzata, segno di insolvenza del datore di lavoro, il ricorrente tentava di far aprire sul patrimonio del debitore una procedura di liquidazione giudiziale e per tale ragione il 23/03/2023 depositava ricorso ex artt. 40, 41 e 121 decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 presso la cancelleria del
Tribunale di Napoli (RG. 176 - 1/2023);
j) Che all'esito dell'udienza delegata del 23/05/2023 l'ecc. Collegio del Tribunale dichiarava l'improcedibilità del ricorso per non essere emersi dall'istruttoria debiti scaduti e non pagati superiori alla soglia di € 30.000,00 ex art. 49 CCII;
k) Che in conclusione, non risultando il datore di lavoro titolare di diritti reali suscettibili di esecuzione forzata, il 09/06/2023 il lavoratore presentava all' domanda di CP_1
ammissione ai benefici del fondo di garanzia per i casi di datore di lavoro insolvente onde conseguire sia il pagamento del t.f.r. ai sensi dell'art. 2 legge 29 maggio 1982, n. 297 che dei crediti di lavoro ai sensi degli artt. 1 e 2 decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80
(prot. 510509/06/2023.0313060); CP_1
l) Che decorsi inutilmente i termini di definizione del procedimento amministrativo, il lavoratore l'08/09/2023 proponeva ricorso ex art. 46 legge 9 marzo 1989, n. 88 al Comitato provinciale contro il silenzio-rigetto formatosi sull'istanza (ricorso n. 2422961, prot.
5105.08/09/2023.0459509), ma l' con nota di pari data comunicava di aver CP_1 CP_1
annullato la ricevuta avendo qualificato il gravame come richiesta di riesame;
3 …
n) Che nelle more del termine concesso, l' adottava un provvedimento di reiezione CP_1
della domanda relativa ai crediti di lavoro ex artt. 1 e 2 decreto legislativo 27 gennaio
1992, n. 80, con la seguente motivazione: “Le retribuzioni richieste non rientrano nel periodo coperto dalla garanzia del Fondo (art. 2 c. 1 D.lvo 80/92)”.
Per tali ragioni egli ha adito codesto Tribunale e ha concluso come di seguito:
“In via principale, accertare e dichiarare che la richiesta di intervento ispettivo ai sensi dell'art. 11 decreto legislativo 23 aprile 2004, n. 124, presentata dal ricorrente all'IdL di
Napoli il 1°/12/2020 costituisce idonea iniziativa volta al recupero del credito retributivo sicché il 1°/12/2020 individua il dies a quo per il computo a ritroso dei 12 mesi entro i quali devono collocarsi i crediti retributivi inadempiuti degli ultimi tre mesi di lavoro;
ii. Per l'effetto accertare e dichiarare che il credito di € 519,00 a titolo di tredicesima mensilità del 2020, maturato il 12/06/2020, e il credito di € 105,00 a titolo differenza sulla retribuzione di maggio 2020, maturato il 31/05/2020, rientrano nei 12 mesi precedenti la data di presentazione della richiesta di intervento ispettivo;
iii. Accertare e dichiarare che all'esito dei tentativi di esecuzione forzata Controparte_2 esperiti dal lavoratore, è un datore di lavoro insolvente nel senso indicato dall'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80;
iv. Per l'ulteriore effetto, accertare e dichiarare che il ricorrente ha diritto alle prestazioni del fondo di garanzia di cui all'art. 2 legge 29 maggio 1982, n. 297 e agli artt. 1 e 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80, e conseguentemente condannare l' in CP_1
p.l.r.p.t., al pagamento in favore del ricorrente dell'importo di € 624,00, ovvero di quella maggiore o minor somma che sarà accertata, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della maturazione del credito all'effettivo soddisfo;
v. Il tutto con vittoria delle spese di lite e del compenso di avvocato, da distrarsi ai sensi dell'art. 93 c.p.c. per fattone anticipo, oltre rimborso forfettario delle spese e oneri accessori come per legge”.
4 L' , a cui il ricorso è stato regolarmente notificato, si è costituito in giudizio e ha CP_1
concluso per il rigetto del ricorso.
All'esito della trattazione scritta sostitutiva dell'udienza in base all'art. 127 ter c.p.c., verificata la rituale comunicazione del decreto per la trattazione scritta a tutte le parti costituite, il Giudicante ha deciso la causa con sentenza.
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte.
È opportuno osservare che la domanda giudiziale per TFR si fonda sul primo comma dell'art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 che ha istituito presso l un apposito "fondo di CP_1
garanzia" con lo scopo di sostituire il datore di lavoro insolvente nel pagamento del trattamento di fine rapporto.
A norma del 2° comma dell'articolo, infatti, i lavoratori o i loro aventi causa possono ottenere dal fondo il pagamento sia della somma capitale che dei relativi crediti accessori, previa detrazione delle somme eventualmente già corrisposte.
I commi 2°, 3°, 4°, 5° della legge regolano presupposti e termini in relazione ai quali i lavoratori possono presentare al fondo la richiesta di pagamento.
In particolare, nel caso che il datore di lavoro sia stato sottoposto ad una procedura concorsuale, è necessario che il credito sia stato esaminato ed ammesso - con decreto o con sentenza - nello stato passivo del fallimento o della liquidazione coatta amministrativa o sia relativo ad un procedimento di concordato preventivo riguardo al quale sia stata già emanata e pubblicata la sentenza di omologazione (cfr. Cass. sez. lav. 3 novembre 2011 n. 22735).
A norma del 7° comma, entro sessanta giorni dalla richiesta formulata dagli interessati, il fondo deve provvedere ai pagamenti previsti ed è surrogato di diritto nei privilegi spettanti al lavoratore.
Va considerato che i Giudici di Legittimità hanno più volte statuito che, poiché il primo comma dell' art. 2 della L. 29.5.82 n. 297 prevede che il fondo "si sostituisce" al datore di
5 lavoro nel pagamento della somma dovuta - e non che garantisce detto pagamento -, dalla formulazione della norma deve trarsi che il legislatore ha previsto un vero e proprio accollo ex lege e non una fideiussione;
quindi il fondo si connota come il centro di imputazione chiamato per legge ad accollarsi il debito insoluto dell'imprenditore, secondo lo scopo economico-giuridico dato all'istituto dall'art. 1273 c.c., senza alcuna interferenza con i compiti previdenziali dell che lo gestisce (cfr. Cass. lav.
9.6.94 n. 5606; Cass lav. CP_1
24.5.94, n. 5043; Cass. lav. 7.2.92, n. 1341; Cass. lav. 23.11.89, n., 5036); di conseguenza il fondo subentra nella medesima posizione del datore di lavoro, per cui è tenuto a pagare il debito di quest'ultimo, comprensivo della sorte capitale e dei relativi accessori, e l'accollo cumulativo ex lege non muta l'originaria natura del credito, il quale rimane assoggettato, in tutte le sue vicende, anche fallimentari, e fino all'estinzione, alla disciplina dettata per i crediti di capitale, senza alcuna connotazione previdenziale (Cass. lav., 9.6.94, n. 5606).
Invero, la formulazione letterale dell'art. 2, V comma, della legge n. 297 del 1982 è chiara nel senso che qualora il datore di lavoro, non soggetto alle disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, non adempia, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, alla corresponsione del trattamento dovuto o vi adempia in misura parziale, il lavoratore o i suoi aventi diritto possono chiedere al fondo il pagamento del trattamento di fine rapporto, sempreché, a seguito dell'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione del credito relativo a detto trattamento, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Il Fondo, ove non sussista contestazione in materia, esegue il pagamento del trattamento insoluto. Sul punto la recente giurisprudenza ha, infatti, chiarito che “Il lavoratore, creditore del trattamento di fine rapporto nei confronti di datore di lavoro non soggetto a fallimento, per poter chiedere il pagamento del trattamento al Fondo di garanzia istituito presso l' è tenuto a verificare la mancanza o l'insufficienza della garanzia del CP_1
patrimonio del datore di lavoro attraverso un serio tentativo di esecuzione forzata e, qualora, eseguita infruttuosamente una forma di esecuzione, si prospetti la possibilità di ulteriori forme di esecuzione, è tenuto ad esperire quelle che, secondo l'ordinaria diligenza, si prospettino fruttuose, mentre non è tenuto ad esperire quelle che appaiano infruttuose o aleatorie, allorquando i loro costi certi si palesino superiori ai benefici futuri, valutati secondo un criterio di probabilità” (Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, n.23591).
6 In attuazione della Direttiva 80/987/CEE, è intervenuto il d.lgs. del 27 gennaio 1992, n. 80 il quale agli artt. 1 e 2 ha stabilito che “Art.
1. Garanzia dei crediti di lavoro.
1. Nel caso in cui il datore di lavoro sia assoggettato alle procedure di fallimento, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa ovvero alla procedura dell'amministrazione straordinaria prevista dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono ottenere a domanda il pagamento, a carico del Fondo di garanzia istituito e funzionante ai sensi della legge 29 maggio 1982, n. 297, dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2. 2. Nel caso di datore di lavoro non assoggettabile ad una delle procedure indicate nel comma 1, il lavoratore da esso dipendente o i suoi aventi diritto possono chiedere al Fondo di garanzia il pagamento dei crediti di lavoro non corrisposti di cui all'art. 2, sempreché, a seguito dall'esperimento dell'esecuzione forzata per la realizzazione di tali crediti, le garanzie patrimoniali siano risultate in tutto o in parte insufficienti. Art.
2. Intervento del Fondo di garanzia di cui alla legge 29 maggio 1982, n.
297.1. Il pagamento effettuato dal Fondo di garanzia ai sensi dell'art. 1 è relativo ai crediti di lavoro, diversi da quelli spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto, inerenti gli ultimi tre mesi del rapporto di lavoro rientranti nei dodici mesi che precedono: a) la data del provvedimento che determina l'apertura di una delle procedure indicate nell'art. 1, comma 1; b) la data di inizio dell'esecuzione forzata;
c) la data del provvedimento di messa in liquidazione o di cessazione dell'esercizio provvisorio ovvero dell'autorizzazione alla continuazione dell'esercizio di impresa per i lavoratori che abbiano continuato a prestare attività lavorativa, ovvero la data di cessazione del rapporto di lavoro, se questa è intervenuta durante la continuazione dell'attività dell'impresa”.
La giurisprudenza, espressasi in argomento, ha precisato che il calcolo a ritroso per il termine annuale di riferimento, allorquando il datore insolvente non acceda ad una procedura concorsuale, decorre dal primo atto posto a tutela della garanzia creditoria (Cass.
n. 8072/2016) e che “Il diritto del lavoratore di ottenere dal Fondo di Garanzia in CP_1
caso di fallimento del datore di lavoro, la corresponsione delle ultime tre mensilità del rapporto di lavoro, rientranti nei dodici mesi antecedenti la apertura di una procedura concorsuale, ovvero il TFR, ha natura previdenziale, pertanto il termine di prescrizione di
7 un anno non resta interrotto nei confronti del Fondo di Garanzia durante la CP_1 procedura fallimentare” (Tribunale Catania sez. lav., 19/06/2020, n.2015).
Tanto opportunamente premesso, nel caso di specie il requisito temporale inerente alle ultime mensilità non risulta osservato in quanto: il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la
è cessato in data 12.6.2020; il verbale di conciliazione sindacale è stato CP_2
stipulato in data 22.9.2021; in data 29.12.2022 veniva dichiarato esecutivo il predetto verbale di conciliazione con decreto del Presidente del Tribunale di Napoli-Sez. Lav.; nel
2023 il ricorrente ha intrapreso un serio tentativo di azione esecutiva.
A quanto precede consegue che essendo oggetto del presente giudizio le spettanze inerenti al mese di maggio 2020 e al rateo di tredicesima mensilità giugno 2020, il ricorrente non ha ottenuto il titolo per poter adire il Fondo di Garanzia nel termine di dodici mesi dalla CP_1
cessazione del rapporto di lavoro (12.6.2020) previsto dalla richiamata normativa. Al Con riguardo, infatti, non costituisce un valido titolo la richiesta di intervento all' del
1.2.2020, in quanto parte ricorrente avrebbe dovuto costituirsi prima un titolo e poi effettuare un serio tentativo di esecuzione nel termine di 12 mesi dalla cessazione del rapporto. Per tali ragioni il verbale di conciliazione del 22.9.2021 rappresenterebbe, in ogni caso, un titolo conseguito tardivamente oltre il termine di dodici mesi ed il cui decreto di esecutività è stato emesso dal Tribunale di Napoli-Sez. Lav., oltre il successivo termine di un anno, in data 29.12.2022.
Le suddette conclusioni, del resto, sono coerenti con la circolare n. 70/2023, la quale CP_1
al paragrafo 9.1 testualmente recita:
“Nel caso in cui il titolo sia costituito dal decreto di esecutività del verbale di conciliazione di cui all'articolo 411 c.p.c. oppure dal verbale di conciliazione monocratica quando ai sensi dell'articolo 11, comma 3-bis, del D.lgs n. 124/2004 viene dichiarato esecutivo con decreto del Giudice competente, il dies a quo per individuare il periodo coperto dalla garanzia del Fondo è la data di deposito in Tribunale dell'istanza per la dichiarazione di esecutività”.
8 In mancanza del titolo richiesto dalla legge, dunque, la domanda attorea non può trovare accoglimento.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Giudice unico del Lavoro del Tribunale di Napoli Nord, Dott. Giannicola Paladino, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, deduzione, eccezione, così provvede:
-Rigetta il ricorso;
-Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell' , che si CP_1
liquidano in euro 326,00 oltre accessori come per legge se dovuti.
Aversa, 3.6.2025
Il Giudice
Dott. Giannicola Paladino
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