TRIB
Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/05/2025, n. 4350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4350 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
M,.-N. R.G. 23148 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma degli artt. 281 terdecies e 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Orsola Jaselli del Foro di Milano, presso lo CP_1 P.IVA_1 studio del quale a Milano, via Appiani n. 7, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-ricorrente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Vincenzo Ascone e Larissa Mulato, del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, via Vitruvio n, 5, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-resistente-
Conclusioni: parte ricorrente: “In via principale:- accertare e dichiarare che debitrice nei confronti Controparte_2 di dell'importo di Euro 45.500,00, oltre Iva (pari ad Euro 10.010,00), per un totale di Euro 55.510,00, oltre interessi CP_1 moratori dalla scadenza delle singole fatture (4.3.2023) al saldo;
per l'effetto, condannare Controparte_2 a pagare in favore di l'importo di Euro 55.510,00, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
[...] CP_1 In via subordinata: Dichiarare la compensazione parziale del credito di di Euro 55.510,00 oltre interessi moratori dalla CP_1 scadenza delle singole fatture (4.3.2023) al saldo, con il minor credito di dell'importo di Controparte_2 Euro 37.500,00, oltre IVA (euro 8.250,00) e, per l'effetto, condannare al pagamento a Controparte_2 favore di dell'importo risultante da tale compensazione. In ttersi i seguenti CP_1 capitoli di prova per testi:
1. Vero che in data 14 settembre 2021 ho inviato al dott. di RE lo scambio di corrispondenza Per_1 via e-mail intercorso nell'agosto-settembre 2021 tra il professionista incaricato di arch. e l'arch CP_1 Persona_2 [...]
della Sopraintendenza ai beni culturali di Roma, come da doc.11 che mi si rammostra.
2. Vero che, nella mia Persona_3 qualità di professionista incaricato da nei mesi di agosto e settembre 2021 ho intrattenuto la corrispondenza via e-mail con CP_1 l'arch della Sopraintendenza ai beni culturali di Roma, come da doc.11 che mi si rammostra.
3. Vero che il Persona_3 29 settembre 2021 ho inviato all'arch della Sopraintendenza ai beni culturali di Roma la comunicazione Persona_3 via e-mail che mi si rammostra sub doc. 12. 4. Vero che il dott. di RE in data 30 settembre 2021 mi ha inoltrato via Per_1 Wapp la comunicazione via e-mail ricevuta dal dott. del Comune di Roma scrivendo “Direi che ci siamo”, come Persona_4 da doc. 13 che mi si rammostra.
5. Vero che RE si è rifiutata di pagare il canone di occupazione di suolo pubblico al Comune di Co Roma nonostante l'obbligazione precisa prevista dal contratto di appalto sub lettera C), sicché ha dovuto anticipare Euro 94.459,00 in favore di RE in data 21.10.2021 affinché provvedesse immediatamente al versamento.
6. Vero che, avendo RE Co Co comunicato a solo il 31 maggio 2021 l'interesse a prorogare la permanenza del ponteggio, ha dovuto interrompere già Co prima di tale data la commercializzazione dello spazio e quindi l'esposizione pubblicitaria.
7. Vero che ha comunque rimandato lo smontaggio dei ponteggi secondo le richieste di RE, pur senza addebitarle l'ulteriore costo di noleggio. Si indicano come testimoni: -dott. presso sui capitoli 1-3-4-5-6-7 Testimone_1 CP_1
-arch. , con studio a Roma, sul capitolo 2”. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari ed oneri come per Persona_2 legge. parte resistente: “IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere della controversia, in ragione
1 di quanto disposto dal punto 16 della “scrittura privata di locazione di spazio su immobile” sottoscritta dalle parti il 07/05/2021 e, per l'effetto, dichiarare competente il Tribunale di Roma, adottando ogni opportuno provvedimento al riguardo. NEL MERITO - respingere, per le ragioni descritte in narrativa, tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto e diritto e CP_1 accertare che nulla è dovuto da e, per l'effetto, rigettare tutte le domande e richieste di Controparte_3 pagamento avanzate da CP_1 IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che i canoni relativi al contratto di locazione di spazio su immobile riferibili ai periodi dal 01/11/2021 al 15/11/2021 e dal 01/06/2022 al 15/06/2022 sono dovuti da
[...]CP e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento a favore di degli importi Controparte_3 portati dalle fatture n. 1 del 21/04/2022 relativa al canone di aprile 2021 pari ad euro 30.500,00, n. 3 del 10/05/2022 relativa al canone di maggio 2021 pari ad euro 30.500,00, n. 7 del 10/06/2022 pari ad euro 15.250,00 relativa al canone del periodo dal 01/06/2022 al 15/01/202, per una somma complessiva di euro 76.250,00; ovvero delle diverse maggiori o minori somme che dovessero essere accertate in corso di causa, liquidate occorrendo anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
- compensare fino a concorrenza del dovuto le somme oggetto della domanda riconvenzionale con le somme portate dalle fatture n. 75 del 04/03/2022 di euro 48.800,00 e n. 76 del 04/03/2022 di euro 6.710,00, per una somma complessiva di euro 55.510,00, a titolo di compenso previsto dalla lettera G del contratto di appalto per la costruzione di ponteggio e prestazioni di servizi e dall' accordo del 13.12.2021 di integrazione contratto di appalto per la costruzione del ponteggio immobile Largo Arenula, 34 a Roma e, per l'effetto, Co dichiarare tenuta e condannare a corrispondere a la somma complessiva di euro Controparte_3 20.740,00 (76.250,00-55.510,00), ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, liquidata occorrendo anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi”. IN VIA ISTRUTTORIVoglia dichiarare inammissibili i capitoli di prova formulati da controparte, in quanto relativi a circostanze da provarsi documentalmente. In via subordinata, per la denegata ipotesi di ammissione di uno o più capitoli di prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indica quale teste l'avv. Alessio Grassi (codice fiscale ), con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 40. Ci si riserva nei C.F._1 termini di legge di produrre ulteriori documenti e chiedere l'ammissione di mezzi di prova. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori e spese forfetarie come per legge (15% dei compensi) relativi al presente giudizio.
Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha evocato in giudizio CP_1 [...]
esponendo, in sintesi, che: a) in data 7.05.2021, le parti conclusero un contratto Controparte_2
di appalto in forza della quale, da un lato, impegnò sia a progettare, posare e noleggiare Parte_1
il ponteggio necessario per la manutenzione del Condominio di Largo Arenula 34 a Roma, sia ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;
dall'altro,
[...]
a corrispondere la somma di euro 40.000,00 oltre iva entro 90 giorni dalla data di Controparte_2 inizio dell'esposizione pubblicitaria;
b) in pari data, le parti stipularono anche la scrittura privata di locazione di spazio ad uso pubblicitario su immobile, con il quale Controparte_2 diede in locazione a “il diritto ad opporre sulle strutture metalliche (ponteggi) dello
[...] CP_1
stabile di Largo Arenula 34 di Roma uno o più teli pubblicitari o di propaganda con soggetto scelto dalla locataria (…)” - condizionando l'esposizione pubblicitaria al preventivo rilascio della autorizzazioni amministrative – e si impegnò a versare, a titolo di canone di locazione, CP_1
l'importo complessivo di euro 200.000,00 oltre iva dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022, prevedendo che in caso di utilizzo parziale per cause non imputabili alla locataria il corrispettivo sarà dovuto solo per il periodo di effettivo utilizzo calcolato a giorni;
c) con addendum del 7 maggio 2021, i contraenti stabilirono che la decorrenza dell'esposizione pubblicitaria sarebbe stata di 8 mesi, a partire dal 15 ottobre 2021 al 15 giugno 2022, a modifica del periodo inizialmente convenuto;
d) nonostante la regolarità e tempestività delle istanze presentate in Comune dalla ricorrente, l'autorizzazione comunale sopraggiunse in data 12.11.2021 per un periodo espositivo sino al 10 giugno 2022 che durò solo sei mesi e mezzo, in quanto, in forza delle clausole del
Cont contratto, dovette procedere allo smontaggio a partire dal 1 giugno 2022; e) in forza dei sei
2 mesi e mezzo di esposizione, parte ricorrente comunicò alla controparte i rapporti di dare – avere, segnalando che, in ragione dell'effettivo utilizzo, il canone dovuto ammontava ad euro 162.500,00 oltre iva e, dedotto il pagamento effettuato alla controparte, il debito residuo della locataria era pari ad euro 37.500,00; f) procedendo ad una compensazione tra i rispettivi crediti derivanti dal contratto di appalto (45.500,00 oltre iva) e contratto di locazione (37.500,00 oltre iva), è creditrice CP_1
della restante somma, mentre nulla è dovuto alla resistente in relazione al canone di locazione per il periodo dal 1.11.2021 e 15.111.2021 e dall'1.06.2022 al 15.06.2022; g) conseguentemente, in via principale, in forza del contratto di appalto, la parte resistente deve essere condannata a pagare il corrispettivo di euro 55.510,00 comprensivo di iva, oltre interessi moratori della scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
h) in via subordinata, qualora si dichiarasse la compensazione dei rispettivi crediti fondati sui diversi contratti conclusi dalle parti, Controparte_2
deve essere condannata al pagamento del credito residuo.
[...]
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 11.10.2024, Controparte_2
deducendo, in sintesi, che: a) difetta la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della vertenza, in quanto la clausola 16 del contratto di locazione prevede la competenza esclusiva del
Tribunale di Roma: b) il cronoprogramma pattuito dalle parti per la costruzione del ponteggio e per la prestazioni di servizi non venne rispettato dalla e, proprio a causa di tale CP_1 inadempimento, non fu rilasciata, nei termini pattuiti, l'autorizzazione amministrativa;
c) successivamente, le parti sottoscrissero un addendum, a parziale modifica del contratto di locazione, pattuendo che la decorrenza dell'esposizione pubblicitaria sarebbe stata dal 15 ottobre 2021 al 15 giugno 2022 e, ancora, venne concessa una ulteriore proroga del termine iniziale al 15.10.2021; d) alla fine, il montaggio del ponteggio iniziò in data 25.10.2021 e la determinazione dirigenziale di autorizzazione dei ponteggi venne emessa solamente in data 12.11.2021 e, quindi, è dovuto il canone di locazione anche per il periodo dall'1.11.2021 fino al 15.11.2021; parimenti, è dovuto il canone per il periodo dal 31.05.2022 all'1.06.2022, in quanto la clausola 4 del contratto di locazione prevede la debenza del corrispettivo indipendentemente dalla commercializzazione degli spazi pubblicitari;
e) in conclusione, parte ricorrente, in forza del contratto di locazione, deve ancora corrispondere la somma di euro 76.250,00 e la resistente, in forza del contratto di appalto, deve alla ricorrente la somma di euro 55.510,00, residuando un credito di titolarità di
[...]
pari ad euro 20.740,00. Controparte_2
All'esito della prima udienza, sono stati assegnati i termini ex art. 281-duodecies comma 5 c.p.c., e, maturate le preclusioni assertive e istruttorie, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale a norma degli artt. 281 terdecies e 281 comma 6 sexies c.p.c.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale non è ammissibile, in quanto articolata proprio dalla
3 parte resistente la quale ha invocato, espressamente, la fonte Controparte_2 negoziale -“scrittura privata di locazione di spazio su immobile” - contenente la clausola 16 di deroga della competenza, formulando, peraltro, domanda riconvenzionale di pagamento del saldo dei canoni pari ad euro 76.250,00, fondata sullo stesso contratto.
Difatti, la parte ricorrente ha agito in giudizio, in via principale, per il pagamento del corrispettivo del diverso, seppur collegato, “contratto di appalto per la costruzione di ponteggio e prestazioni di servizi”, pari all'importo complessivo di euro 55.510,00.
Solamente in via subordinata, ha formulato domanda di accertamento negativo del diritto CP_1
della convenuta al pagamento di ulteriori canoni nonché eccezione riconvenzionale di compensazione dei rispettivi crediti maturati dalle parti, richiamando sia il contratto di appalto, sia il contratto di locazione.
A fronte della domanda proposta in via subordinata della ricorrente, Controparte_2
invece di sollevare solamente eccezione di incompetenza preliminare, ha proposto in via
[...]
riconvenzionale sia domanda di pagamento della somma di euro 76.250,00 sia eccezione di compensazione, chiedendo di condannare alla corresponsione dell'importo di euro CP_1
20.740,00.
Conseguentemente, non può considerarsi validamente sollevata una eccezione di incompetenza territoriale dalla parte che ha chiesto il pagamento, a titolo di domanda riconvenzionale, ricoprendo in relazione alla stessa la qualifica di attore, dei canoni che deriverebbero dalla stessa fonte negoziale che contiene la clausola pattizia di deroga alla competenza territoriale.
2. La domanda principale, articolata dalla di pagamento della somma onnicomprensiva di CP_1
euro 55.510,00 è fondata, in quanto, non solo, la parte ricorrente ha prodotto la fonte negoziale e ha allegato specificamente l'attività eseguita, ma la stessa parte resistente ha riconosciuto espressamente il debito, non contestando neppure, a norma dell'art. 115 c.c., che l'appaltatrice eseguì effettivamente le obbligazioni assunte.
Da un lato, si richiama sia il contratto di appalto per la costruzione del ponteggio, in forza del quale si impegnò a progettare, a mettere in opera il ponteggio nonché a portare avanti la pratica CP_1
OSP presso gli Enti competenti - con il pagamento da parte di Controparte_2
della somma di euro 40.000,00 (doc. 1 fasc. ricorrente) - sia l'accordo integrativo del 12.12.2021
(doc. 8 fasc. ricorrente) con la relativa fattura di euro 6.710,00, per un importo complessivo di euro di euro 55.510,00.
Dall'altro, si devono valorizzare le dichiarazione contenute nella comparsa di costituzione e risposta, in forza della quale la resistente ha confermato che “RE deve corrispondere alla società Cont le somme portate dalle fatture n. 75 del 04/03/2022 di euro 48.800,00 e n. 76 del 04/03/2022 di
4 euro 6.710,00, per una somma complessiva di euro 55.510,00, a titolo di compenso previsto dalla lettera G del contratto di appalto per la costruzione di ponteggio e prestazioni di servizi e dall'accordo del 13.12.2021 di integrazione contratto di appalto per la costruzione del ponteggio immobile Largo Arenula, 34 a Roma”.
Conseguentemente, tale importo deve essere corrisposto dalla parte resistente alla appaltatrice
[...]
CP_1
3. Passando alla domanda riconvenzionale articolata dalla parte convenuta, quest'ultima, oltre a riconoscere il controcredito di pari ad euro 55.510,00 e a confermare che la locataria CP_1
corrispose i canoni di locazione dello spazio pubblicitario da novembre 2021 a marzo 2022, ha, altresì, allegato l'omesso pagamento delle fatture dall' 1.11.2021 al 15.11.2021 e dal 31.5.2022 al
15.06.2022, nonchè la fattura n. 1 del 2022 per una somma complessiva di euro 76.250,00, tutte fondate sulla scrittura privata di locazione di spazio immobile (doc. 4 fasc. resistente e doc. 2 fasc. ricorrente).
Nello specifico, quanto al periodo dall'1.11.2021 al 15.11.2021, Controparte_2
ha prospettato che il montaggio del ponteggio iniziò in data 25.10.2021 e, quindi, sono dovuti i
[...]
successivi canoni di locazione, anche in considerazione del ritardo maturato dalla locataria nel formalizzare richiesta di nulla osta alla Soprintendenza, la quale emise la determina dirigenziale di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria solo in data 12.11.2021 (cfr. clausola 4 del contratto).
In relazione al periodo dal 31.05.2022 al 15.06.2022, ha Controparte_2
invocato sia la clausola 4 del contratto di locazione che prevedeva che il canone di locazione fosse dovuto indipendentemente dalla commercializzazione degli spazi pubblicitari, sia la corrispondenza e-mail con la quale comunicò che “lo smontaggio del Controparte_2 ponteggio dovrà iniziare in data 20 giugno 2022 e concludersi entro il 30 giugno 2022”.
Sul punto, la locataria ha eccepito che il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, non CP_1
imputabili a quest'ultima, non consentì l'esposizione pubblicitaria nel periodo concordato di 8 mesi, bensì - considerato anche il tempo per lo smontaggio del ponteggio – nel minor periodo di 6,5 mesi dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2022, dovendo la stessa procedere obbligatoriamente allo smontaggio a partire dal 1° giugno 2022, come da comunicazione tra le parti.
Tanto premesso, la clausola 4 del contratto di locazione prevedeva la durata della campagna pubblicitaria dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022.
Sennonché la durata dell'esposizione venne differita e prorogata consensualmente dai contraenti con due scritture private, circostanza che attesta, non tanto, la consapevolezza del ritardo nel rilascio della autorizzazione, ma il consenso della locatrice a differire l'efficacia del contratto, con conseguente impossibilità di ravvisare un inadempimento ascrivibile a CP_1
5 In altri termini, dalle scritture private in esame, si desume il consenso pacifico alla rideterminazione dei termini di durata proveniente da Controparte_2
Dapprima, nell'addendum integrativo, i contraenti pattuirono che “in deroga agli artt. 3 e 4 del contratto si conviene che la decorrenza dell'esposizione pubblicitaria sarà dal 15 ottobre 2021 al
15 giugno 2022” (doc. 3 fasc. ricorrente), senza alcun riferimento alla ragione sottesa al differimento e senza alcun richiamo a presunti ritardi della locataria.
Successivamente, con la scrittura privata del 21.10.2021, i contraenti, alla clausola 4, pattuirono “a fronte della nuova situazione la decorrenza dell'esposizione pubblicitaria viene convenuta dal primo novembre 2021 al 15 giugno 2022 in funzione della Determina Dirigenziale di autorizzazione pubblicitaria”.
Nella clausola in esame, non solo, venne rideterminata l'efficacia del contratto, ma le parti fecero espressamente richiamo alla Determina Dirigenziale, specificando espressamente che l'efficacia del contratto venne differita proprio “in funzione” della autorizzazione amministrativa – ossia dell'effettiva adozione della stessa da parte del Comune – provvedimento pacificamente non intervenuto in data 21.10.2021.
Inoltre, la clausola 5 della scrittura privata in esame ha, peraltro, specificato che “per quanto oggi non espressamente modificato, resta fermo ed invariato quanto convenuto in data 7 maggio 2021 e dell'addendum dell'8 agosto 2021”.
Conseguentemente, trova applicazione la condizione contenuta nella clausola 13 del contratto di locazione, in forza della quale “(..) l'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione del preventivo rilascio delle previste autorizzazioni comunali per l'esposizione dei teli pubblicitari.
Nel caso di revoca o mancata proroga delle autorizzazioni comunali per l'esposizione dei teli pubblicitari e/o di utilizzo parziale per cause che non siano imputabili alla locataria il corrispettivo sarà dovuto solo per il periodo di effettivo utilizzo calcolato a giorni”.
Richiamato quanto argomentato sulla non ascrivibilità del ritardo allo locataria per l'utilizzo limitato dello spazio pubblicitario attesi gli accordi sopravvenuti sul differimento dell'efficacia del del contratto dai quali si desumono la volontà, la disponibilità e il consenso della locataria a rideterminare l'efficacia, è fatto incontroverso tra la parti che Determina Dirigenziale venne emanata in data 12.11.2021.
Ne consegue che a fronte della Determina Dirigenziale emessa solamente il giorno 12.11.2021 - che cadeva di venerdì - il canone per l'effettivo utilizzo dello spazio, come specificato dalla clausola 13 sulla non imputabilità del ritardo alla locataria, non può che essere calcolato dal lunedì 15.11.2021, circostanza che esclude un credito a favore della convenuta per il periodo dall'1.11.2021 al
15.11.2021.
6 Le medesime argomentazioni sulle scritture private integrative del contratto di locazione di spazio pubblicitario trovano applicazione per i canoni inerenti al periodo dal 31.05.2022 al 15.06.2022.
Nello specifico, la clausola 4 della scrittura privata del 21.10.2021, come già evidenziato, differì anche il dies ad quem della esposizione pubblicitaria, prorogandola dal 31.05.2022 al 15.06.2022.
Sennonchè, la determina del Comune di Roma del 12.11.2021 autorizzò l'esposizione pubblicitaria sino il 12.06.2022, che cadeva di domenica, anziché sino alla data del 15.06.2022.
Sul punto, deve richiamarsi la clausola 12 del contratto di locazione – non modificata dalla scrittura priva del 21.10.2021 – in forza della quale “entro dieci giorni dalla scadenza del termine della locazione, la Locataria dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario: in mancanza di questo adempimento il Locatore è fin d'ora autorizzato a provvedervi direttamente a spese della Locataria stessa”.
La locataria in conformità a quanto pattuito, comunicò, già in data 19 maggio 2025 e in CP_1 data 25 maggio 2025, che “Non avendo ricevuto ulteriori riscontri, comunico che a fronte della scadenza il 10 giugno p.v. della Concessione di Occupazione suolo pubblico, come previsto dal contratto di appalto, abbiamo programmato le operazioni di smontaggio dell'impianto pubblicitario e dei ponteggi a decorrere dal 1 giugno p.v” (doc. 5 fasc. ricorrente).
Per contro, la locatrice, solo in data 31 maggio 2025, richiese uno slittamento dell'attività di smontaggio, non solo, tralasciando di considerare le pregresse comunicazioni inviate in conformità alla clausola 12, ma soprattutto chiedendo proroga del ponteggio anche per il periodo successivo sia alla scadenza sia dell'autorizzazione amministrativa, sia alla durata della locazione, ossia dal 20 giugno 2022 al 30 giugno 2022.
Ne consegue che non può riconoscersi alla convenuta il canone per periodo in oggetto, in quanto, da un lato, la locataria, ottemperò alla clausola contrattuale richiamata, e, dall'altro, la locatrice, a fronte della comunicazione sull'inizio dell'attività di smontaggio dell'esposizione pubblicitaria in data 1 giugno 2022, richiese un prolungamento del ponteggio del tutto sganciato dai termini della determina dirigenziale dai quali discendeva l'efficacia del contratto.
In conclusione, disposta la compensazione tra i rispettivi crediti, derivanti dal contratto di appalto e dal contratto di locazione, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a la CP_1
somma di euro 9.760,00 oltre interessi moratori dalla data del 4.03.2023 all'effettivo saldo.
4. Alla luce della soccombenza reciproca (parziale accoglimento della domanda principale e parziale accoglimento della domanda riconvenzionale), le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) disposta la compensazione tra i rispettivi crediti, condanna Controparte_2
a corrispondere a la somma di euro 9.760,00 oltre interessi moratori dalla data del CP_1
4.03.2023 all'effettivo saldo;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Milano il 28 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione Settima Civile
In funzione di giudice unico nella persona del dott. STEFANIA NOVELLI ha pronunciato, a norma degli artt. 281 terdecies e 281 sexies comma 3 c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa da:
( ), rappresentata e difesa dall'avv. Orsola Jaselli del Foro di Milano, presso lo CP_1 P.IVA_1 studio del quale a Milano, via Appiani n. 7, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-ricorrente-
CONTRO
( ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Controparte_2 P.IVA_2
Vincenzo Ascone e Larissa Mulato, del Foro di Milano, presso lo studio dei quali a Milano, via Vitruvio n, 5, ha eletto domicilio, come da procura agli atti;
-resistente-
Conclusioni: parte ricorrente: “In via principale:- accertare e dichiarare che debitrice nei confronti Controparte_2 di dell'importo di Euro 45.500,00, oltre Iva (pari ad Euro 10.010,00), per un totale di Euro 55.510,00, oltre interessi CP_1 moratori dalla scadenza delle singole fatture (4.3.2023) al saldo;
per l'effetto, condannare Controparte_2 a pagare in favore di l'importo di Euro 55.510,00, oltre interessi moratori dalla scadenza delle singole fatture al saldo;
[...] CP_1 In via subordinata: Dichiarare la compensazione parziale del credito di di Euro 55.510,00 oltre interessi moratori dalla CP_1 scadenza delle singole fatture (4.3.2023) al saldo, con il minor credito di dell'importo di Controparte_2 Euro 37.500,00, oltre IVA (euro 8.250,00) e, per l'effetto, condannare al pagamento a Controparte_2 favore di dell'importo risultante da tale compensazione. In ttersi i seguenti CP_1 capitoli di prova per testi:
1. Vero che in data 14 settembre 2021 ho inviato al dott. di RE lo scambio di corrispondenza Per_1 via e-mail intercorso nell'agosto-settembre 2021 tra il professionista incaricato di arch. e l'arch CP_1 Persona_2 [...]
della Sopraintendenza ai beni culturali di Roma, come da doc.11 che mi si rammostra.
2. Vero che, nella mia Persona_3 qualità di professionista incaricato da nei mesi di agosto e settembre 2021 ho intrattenuto la corrispondenza via e-mail con CP_1 l'arch della Sopraintendenza ai beni culturali di Roma, come da doc.11 che mi si rammostra.
3. Vero che il Persona_3 29 settembre 2021 ho inviato all'arch della Sopraintendenza ai beni culturali di Roma la comunicazione Persona_3 via e-mail che mi si rammostra sub doc. 12. 4. Vero che il dott. di RE in data 30 settembre 2021 mi ha inoltrato via Per_1 Wapp la comunicazione via e-mail ricevuta dal dott. del Comune di Roma scrivendo “Direi che ci siamo”, come Persona_4 da doc. 13 che mi si rammostra.
5. Vero che RE si è rifiutata di pagare il canone di occupazione di suolo pubblico al Comune di Co Roma nonostante l'obbligazione precisa prevista dal contratto di appalto sub lettera C), sicché ha dovuto anticipare Euro 94.459,00 in favore di RE in data 21.10.2021 affinché provvedesse immediatamente al versamento.
6. Vero che, avendo RE Co Co comunicato a solo il 31 maggio 2021 l'interesse a prorogare la permanenza del ponteggio, ha dovuto interrompere già Co prima di tale data la commercializzazione dello spazio e quindi l'esposizione pubblicitaria.
7. Vero che ha comunque rimandato lo smontaggio dei ponteggi secondo le richieste di RE, pur senza addebitarle l'ulteriore costo di noleggio. Si indicano come testimoni: -dott. presso sui capitoli 1-3-4-5-6-7 Testimone_1 CP_1
-arch. , con studio a Roma, sul capitolo 2”. In ogni caso: con vittoria di spese, diritti, onorari ed oneri come per Persona_2 legge. parte resistente: “IN VIA PRELIMINARE - accertare e dichiarare la propria incompetenza a conoscere della controversia, in ragione
1 di quanto disposto dal punto 16 della “scrittura privata di locazione di spazio su immobile” sottoscritta dalle parti il 07/05/2021 e, per l'effetto, dichiarare competente il Tribunale di Roma, adottando ogni opportuno provvedimento al riguardo. NEL MERITO - respingere, per le ragioni descritte in narrativa, tutte le domande proposte da in quanto infondate in fatto e diritto e CP_1 accertare che nulla è dovuto da e, per l'effetto, rigettare tutte le domande e richieste di Controparte_3 pagamento avanzate da CP_1 IN VIA RICONVENZIONALE - accertare e dichiarare, per le ragioni esposte in narrativa, che i canoni relativi al contratto di locazione di spazio su immobile riferibili ai periodi dal 01/11/2021 al 15/11/2021 e dal 01/06/2022 al 15/06/2022 sono dovuti da
[...]CP e, per l'effetto, condannare quest'ultima al pagamento a favore di degli importi Controparte_3 portati dalle fatture n. 1 del 21/04/2022 relativa al canone di aprile 2021 pari ad euro 30.500,00, n. 3 del 10/05/2022 relativa al canone di maggio 2021 pari ad euro 30.500,00, n. 7 del 10/06/2022 pari ad euro 15.250,00 relativa al canone del periodo dal 01/06/2022 al 15/01/202, per una somma complessiva di euro 76.250,00; ovvero delle diverse maggiori o minori somme che dovessero essere accertate in corso di causa, liquidate occorrendo anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi;
- compensare fino a concorrenza del dovuto le somme oggetto della domanda riconvenzionale con le somme portate dalle fatture n. 75 del 04/03/2022 di euro 48.800,00 e n. 76 del 04/03/2022 di euro 6.710,00, per una somma complessiva di euro 55.510,00, a titolo di compenso previsto dalla lettera G del contratto di appalto per la costruzione di ponteggio e prestazioni di servizi e dall' accordo del 13.12.2021 di integrazione contratto di appalto per la costruzione del ponteggio immobile Largo Arenula, 34 a Roma e, per l'effetto, Co dichiarare tenuta e condannare a corrispondere a la somma complessiva di euro Controparte_3 20.740,00 (76.250,00-55.510,00), ovvero la diversa maggiore o minore somma che dovesse essere accertata in corso di causa, liquidata occorrendo anche in via equitativa, oltre rivalutazione e interessi”. IN VIA ISTRUTTORIVoglia dichiarare inammissibili i capitoli di prova formulati da controparte, in quanto relativi a circostanze da provarsi documentalmente. In via subordinata, per la denegata ipotesi di ammissione di uno o più capitoli di prova, si chiede di essere ammessi a prova contraria e si indica quale teste l'avv. Alessio Grassi (codice fiscale ), con studio in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 40. Ci si riserva nei C.F._1 termini di legge di produrre ulteriori documenti e chiedere l'ammissione di mezzi di prova. Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre accessori e spese forfetarie come per legge (15% dei compensi) relativi al presente giudizio.
Concise ragioni della decisione
Con ricorso ex art. 281 undecies c.p.c., ha evocato in giudizio CP_1 [...]
esponendo, in sintesi, che: a) in data 7.05.2021, le parti conclusero un contratto Controparte_2
di appalto in forza della quale, da un lato, impegnò sia a progettare, posare e noleggiare Parte_1
il ponteggio necessario per la manutenzione del Condominio di Largo Arenula 34 a Roma, sia ad ottenere l'autorizzazione all'occupazione del suolo pubblico;
dall'altro,
[...]
a corrispondere la somma di euro 40.000,00 oltre iva entro 90 giorni dalla data di Controparte_2 inizio dell'esposizione pubblicitaria;
b) in pari data, le parti stipularono anche la scrittura privata di locazione di spazio ad uso pubblicitario su immobile, con il quale Controparte_2 diede in locazione a “il diritto ad opporre sulle strutture metalliche (ponteggi) dello
[...] CP_1
stabile di Largo Arenula 34 di Roma uno o più teli pubblicitari o di propaganda con soggetto scelto dalla locataria (…)” - condizionando l'esposizione pubblicitaria al preventivo rilascio della autorizzazioni amministrative – e si impegnò a versare, a titolo di canone di locazione, CP_1
l'importo complessivo di euro 200.000,00 oltre iva dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022, prevedendo che in caso di utilizzo parziale per cause non imputabili alla locataria il corrispettivo sarà dovuto solo per il periodo di effettivo utilizzo calcolato a giorni;
c) con addendum del 7 maggio 2021, i contraenti stabilirono che la decorrenza dell'esposizione pubblicitaria sarebbe stata di 8 mesi, a partire dal 15 ottobre 2021 al 15 giugno 2022, a modifica del periodo inizialmente convenuto;
d) nonostante la regolarità e tempestività delle istanze presentate in Comune dalla ricorrente, l'autorizzazione comunale sopraggiunse in data 12.11.2021 per un periodo espositivo sino al 10 giugno 2022 che durò solo sei mesi e mezzo, in quanto, in forza delle clausole del
Cont contratto, dovette procedere allo smontaggio a partire dal 1 giugno 2022; e) in forza dei sei
2 mesi e mezzo di esposizione, parte ricorrente comunicò alla controparte i rapporti di dare – avere, segnalando che, in ragione dell'effettivo utilizzo, il canone dovuto ammontava ad euro 162.500,00 oltre iva e, dedotto il pagamento effettuato alla controparte, il debito residuo della locataria era pari ad euro 37.500,00; f) procedendo ad una compensazione tra i rispettivi crediti derivanti dal contratto di appalto (45.500,00 oltre iva) e contratto di locazione (37.500,00 oltre iva), è creditrice CP_1
della restante somma, mentre nulla è dovuto alla resistente in relazione al canone di locazione per il periodo dal 1.11.2021 e 15.111.2021 e dall'1.06.2022 al 15.06.2022; g) conseguentemente, in via principale, in forza del contratto di appalto, la parte resistente deve essere condannata a pagare il corrispettivo di euro 55.510,00 comprensivo di iva, oltre interessi moratori della scadenza delle singole fatture all'effettivo saldo;
h) in via subordinata, qualora si dichiarasse la compensazione dei rispettivi crediti fondati sui diversi contratti conclusi dalle parti, Controparte_2
deve essere condannata al pagamento del credito residuo.
[...]
Si è regolarmente costituita in giudizio, in data 11.10.2024, Controparte_2
deducendo, in sintesi, che: a) difetta la competenza del Tribunale di Milano a conoscere della vertenza, in quanto la clausola 16 del contratto di locazione prevede la competenza esclusiva del
Tribunale di Roma: b) il cronoprogramma pattuito dalle parti per la costruzione del ponteggio e per la prestazioni di servizi non venne rispettato dalla e, proprio a causa di tale CP_1 inadempimento, non fu rilasciata, nei termini pattuiti, l'autorizzazione amministrativa;
c) successivamente, le parti sottoscrissero un addendum, a parziale modifica del contratto di locazione, pattuendo che la decorrenza dell'esposizione pubblicitaria sarebbe stata dal 15 ottobre 2021 al 15 giugno 2022 e, ancora, venne concessa una ulteriore proroga del termine iniziale al 15.10.2021; d) alla fine, il montaggio del ponteggio iniziò in data 25.10.2021 e la determinazione dirigenziale di autorizzazione dei ponteggi venne emessa solamente in data 12.11.2021 e, quindi, è dovuto il canone di locazione anche per il periodo dall'1.11.2021 fino al 15.11.2021; parimenti, è dovuto il canone per il periodo dal 31.05.2022 all'1.06.2022, in quanto la clausola 4 del contratto di locazione prevede la debenza del corrispettivo indipendentemente dalla commercializzazione degli spazi pubblicitari;
e) in conclusione, parte ricorrente, in forza del contratto di locazione, deve ancora corrispondere la somma di euro 76.250,00 e la resistente, in forza del contratto di appalto, deve alla ricorrente la somma di euro 55.510,00, residuando un credito di titolarità di
[...]
pari ad euro 20.740,00. Controparte_2
All'esito della prima udienza, sono stati assegnati i termini ex art. 281-duodecies comma 5 c.p.c., e, maturate le preclusioni assertive e istruttorie, la causa è stata rinviata per precisazione delle conclusioni e discussione orale a norma degli artt. 281 terdecies e 281 comma 6 sexies c.p.c.
1. L'eccezione di incompetenza territoriale non è ammissibile, in quanto articolata proprio dalla
3 parte resistente la quale ha invocato, espressamente, la fonte Controparte_2 negoziale -“scrittura privata di locazione di spazio su immobile” - contenente la clausola 16 di deroga della competenza, formulando, peraltro, domanda riconvenzionale di pagamento del saldo dei canoni pari ad euro 76.250,00, fondata sullo stesso contratto.
Difatti, la parte ricorrente ha agito in giudizio, in via principale, per il pagamento del corrispettivo del diverso, seppur collegato, “contratto di appalto per la costruzione di ponteggio e prestazioni di servizi”, pari all'importo complessivo di euro 55.510,00.
Solamente in via subordinata, ha formulato domanda di accertamento negativo del diritto CP_1
della convenuta al pagamento di ulteriori canoni nonché eccezione riconvenzionale di compensazione dei rispettivi crediti maturati dalle parti, richiamando sia il contratto di appalto, sia il contratto di locazione.
A fronte della domanda proposta in via subordinata della ricorrente, Controparte_2
invece di sollevare solamente eccezione di incompetenza preliminare, ha proposto in via
[...]
riconvenzionale sia domanda di pagamento della somma di euro 76.250,00 sia eccezione di compensazione, chiedendo di condannare alla corresponsione dell'importo di euro CP_1
20.740,00.
Conseguentemente, non può considerarsi validamente sollevata una eccezione di incompetenza territoriale dalla parte che ha chiesto il pagamento, a titolo di domanda riconvenzionale, ricoprendo in relazione alla stessa la qualifica di attore, dei canoni che deriverebbero dalla stessa fonte negoziale che contiene la clausola pattizia di deroga alla competenza territoriale.
2. La domanda principale, articolata dalla di pagamento della somma onnicomprensiva di CP_1
euro 55.510,00 è fondata, in quanto, non solo, la parte ricorrente ha prodotto la fonte negoziale e ha allegato specificamente l'attività eseguita, ma la stessa parte resistente ha riconosciuto espressamente il debito, non contestando neppure, a norma dell'art. 115 c.c., che l'appaltatrice eseguì effettivamente le obbligazioni assunte.
Da un lato, si richiama sia il contratto di appalto per la costruzione del ponteggio, in forza del quale si impegnò a progettare, a mettere in opera il ponteggio nonché a portare avanti la pratica CP_1
OSP presso gli Enti competenti - con il pagamento da parte di Controparte_2
della somma di euro 40.000,00 (doc. 1 fasc. ricorrente) - sia l'accordo integrativo del 12.12.2021
(doc. 8 fasc. ricorrente) con la relativa fattura di euro 6.710,00, per un importo complessivo di euro di euro 55.510,00.
Dall'altro, si devono valorizzare le dichiarazione contenute nella comparsa di costituzione e risposta, in forza della quale la resistente ha confermato che “RE deve corrispondere alla società Cont le somme portate dalle fatture n. 75 del 04/03/2022 di euro 48.800,00 e n. 76 del 04/03/2022 di
4 euro 6.710,00, per una somma complessiva di euro 55.510,00, a titolo di compenso previsto dalla lettera G del contratto di appalto per la costruzione di ponteggio e prestazioni di servizi e dall'accordo del 13.12.2021 di integrazione contratto di appalto per la costruzione del ponteggio immobile Largo Arenula, 34 a Roma”.
Conseguentemente, tale importo deve essere corrisposto dalla parte resistente alla appaltatrice
[...]
CP_1
3. Passando alla domanda riconvenzionale articolata dalla parte convenuta, quest'ultima, oltre a riconoscere il controcredito di pari ad euro 55.510,00 e a confermare che la locataria CP_1
corrispose i canoni di locazione dello spazio pubblicitario da novembre 2021 a marzo 2022, ha, altresì, allegato l'omesso pagamento delle fatture dall' 1.11.2021 al 15.11.2021 e dal 31.5.2022 al
15.06.2022, nonchè la fattura n. 1 del 2022 per una somma complessiva di euro 76.250,00, tutte fondate sulla scrittura privata di locazione di spazio immobile (doc. 4 fasc. resistente e doc. 2 fasc. ricorrente).
Nello specifico, quanto al periodo dall'1.11.2021 al 15.11.2021, Controparte_2
ha prospettato che il montaggio del ponteggio iniziò in data 25.10.2021 e, quindi, sono dovuti i
[...]
successivi canoni di locazione, anche in considerazione del ritardo maturato dalla locataria nel formalizzare richiesta di nulla osta alla Soprintendenza, la quale emise la determina dirigenziale di autorizzazione all'esposizione pubblicitaria solo in data 12.11.2021 (cfr. clausola 4 del contratto).
In relazione al periodo dal 31.05.2022 al 15.06.2022, ha Controparte_2
invocato sia la clausola 4 del contratto di locazione che prevedeva che il canone di locazione fosse dovuto indipendentemente dalla commercializzazione degli spazi pubblicitari, sia la corrispondenza e-mail con la quale comunicò che “lo smontaggio del Controparte_2 ponteggio dovrà iniziare in data 20 giugno 2022 e concludersi entro il 30 giugno 2022”.
Sul punto, la locataria ha eccepito che il ritardo nel rilascio delle autorizzazioni, non CP_1
imputabili a quest'ultima, non consentì l'esposizione pubblicitaria nel periodo concordato di 8 mesi, bensì - considerato anche il tempo per lo smontaggio del ponteggio – nel minor periodo di 6,5 mesi dal 15 novembre 2021 al 31 maggio 2022, dovendo la stessa procedere obbligatoriamente allo smontaggio a partire dal 1° giugno 2022, come da comunicazione tra le parti.
Tanto premesso, la clausola 4 del contratto di locazione prevedeva la durata della campagna pubblicitaria dal 1° ottobre 2021 al 31 maggio 2022.
Sennonché la durata dell'esposizione venne differita e prorogata consensualmente dai contraenti con due scritture private, circostanza che attesta, non tanto, la consapevolezza del ritardo nel rilascio della autorizzazione, ma il consenso della locatrice a differire l'efficacia del contratto, con conseguente impossibilità di ravvisare un inadempimento ascrivibile a CP_1
5 In altri termini, dalle scritture private in esame, si desume il consenso pacifico alla rideterminazione dei termini di durata proveniente da Controparte_2
Dapprima, nell'addendum integrativo, i contraenti pattuirono che “in deroga agli artt. 3 e 4 del contratto si conviene che la decorrenza dell'esposizione pubblicitaria sarà dal 15 ottobre 2021 al
15 giugno 2022” (doc. 3 fasc. ricorrente), senza alcun riferimento alla ragione sottesa al differimento e senza alcun richiamo a presunti ritardi della locataria.
Successivamente, con la scrittura privata del 21.10.2021, i contraenti, alla clausola 4, pattuirono “a fronte della nuova situazione la decorrenza dell'esposizione pubblicitaria viene convenuta dal primo novembre 2021 al 15 giugno 2022 in funzione della Determina Dirigenziale di autorizzazione pubblicitaria”.
Nella clausola in esame, non solo, venne rideterminata l'efficacia del contratto, ma le parti fecero espressamente richiamo alla Determina Dirigenziale, specificando espressamente che l'efficacia del contratto venne differita proprio “in funzione” della autorizzazione amministrativa – ossia dell'effettiva adozione della stessa da parte del Comune – provvedimento pacificamente non intervenuto in data 21.10.2021.
Inoltre, la clausola 5 della scrittura privata in esame ha, peraltro, specificato che “per quanto oggi non espressamente modificato, resta fermo ed invariato quanto convenuto in data 7 maggio 2021 e dell'addendum dell'8 agosto 2021”.
Conseguentemente, trova applicazione la condizione contenuta nella clausola 13 del contratto di locazione, in forza della quale “(..) l'efficacia del presente contratto è subordinata alla condizione del preventivo rilascio delle previste autorizzazioni comunali per l'esposizione dei teli pubblicitari.
Nel caso di revoca o mancata proroga delle autorizzazioni comunali per l'esposizione dei teli pubblicitari e/o di utilizzo parziale per cause che non siano imputabili alla locataria il corrispettivo sarà dovuto solo per il periodo di effettivo utilizzo calcolato a giorni”.
Richiamato quanto argomentato sulla non ascrivibilità del ritardo allo locataria per l'utilizzo limitato dello spazio pubblicitario attesi gli accordi sopravvenuti sul differimento dell'efficacia del del contratto dai quali si desumono la volontà, la disponibilità e il consenso della locataria a rideterminare l'efficacia, è fatto incontroverso tra la parti che Determina Dirigenziale venne emanata in data 12.11.2021.
Ne consegue che a fronte della Determina Dirigenziale emessa solamente il giorno 12.11.2021 - che cadeva di venerdì - il canone per l'effettivo utilizzo dello spazio, come specificato dalla clausola 13 sulla non imputabilità del ritardo alla locataria, non può che essere calcolato dal lunedì 15.11.2021, circostanza che esclude un credito a favore della convenuta per il periodo dall'1.11.2021 al
15.11.2021.
6 Le medesime argomentazioni sulle scritture private integrative del contratto di locazione di spazio pubblicitario trovano applicazione per i canoni inerenti al periodo dal 31.05.2022 al 15.06.2022.
Nello specifico, la clausola 4 della scrittura privata del 21.10.2021, come già evidenziato, differì anche il dies ad quem della esposizione pubblicitaria, prorogandola dal 31.05.2022 al 15.06.2022.
Sennonchè, la determina del Comune di Roma del 12.11.2021 autorizzò l'esposizione pubblicitaria sino il 12.06.2022, che cadeva di domenica, anziché sino alla data del 15.06.2022.
Sul punto, deve richiamarsi la clausola 12 del contratto di locazione – non modificata dalla scrittura priva del 21.10.2021 – in forza della quale “entro dieci giorni dalla scadenza del termine della locazione, la Locataria dovrà rimuovere l'impianto pubblicitario: in mancanza di questo adempimento il Locatore è fin d'ora autorizzato a provvedervi direttamente a spese della Locataria stessa”.
La locataria in conformità a quanto pattuito, comunicò, già in data 19 maggio 2025 e in CP_1 data 25 maggio 2025, che “Non avendo ricevuto ulteriori riscontri, comunico che a fronte della scadenza il 10 giugno p.v. della Concessione di Occupazione suolo pubblico, come previsto dal contratto di appalto, abbiamo programmato le operazioni di smontaggio dell'impianto pubblicitario e dei ponteggi a decorrere dal 1 giugno p.v” (doc. 5 fasc. ricorrente).
Per contro, la locatrice, solo in data 31 maggio 2025, richiese uno slittamento dell'attività di smontaggio, non solo, tralasciando di considerare le pregresse comunicazioni inviate in conformità alla clausola 12, ma soprattutto chiedendo proroga del ponteggio anche per il periodo successivo sia alla scadenza sia dell'autorizzazione amministrativa, sia alla durata della locazione, ossia dal 20 giugno 2022 al 30 giugno 2022.
Ne consegue che non può riconoscersi alla convenuta il canone per periodo in oggetto, in quanto, da un lato, la locataria, ottemperò alla clausola contrattuale richiamata, e, dall'altro, la locatrice, a fronte della comunicazione sull'inizio dell'attività di smontaggio dell'esposizione pubblicitaria in data 1 giugno 2022, richiese un prolungamento del ponteggio del tutto sganciato dai termini della determina dirigenziale dai quali discendeva l'efficacia del contratto.
In conclusione, disposta la compensazione tra i rispettivi crediti, derivanti dal contratto di appalto e dal contratto di locazione, parte convenuta deve essere condannata a corrispondere a la CP_1
somma di euro 9.760,00 oltre interessi moratori dalla data del 4.03.2023 all'effettivo saldo.
4. Alla luce della soccombenza reciproca (parziale accoglimento della domanda principale e parziale accoglimento della domanda riconvenzionale), le spese processuali devono essere integralmente compensate tra le parti.
P.Q.M.
7 Il Tribunale di Milano ogni altra istanza, eccezione o deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così decide:
1) disposta la compensazione tra i rispettivi crediti, condanna Controparte_2
a corrispondere a la somma di euro 9.760,00 oltre interessi moratori dalla data del CP_1
4.03.2023 all'effettivo saldo;
2) compensa integralmente le spese processuali tra le parti.
Così deciso in Milano il 28 maggio 2025.
Il Giudice
(Stefania Novelli)
8