Sentenza 16 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 16/06/2025, n. 2659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 2659 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2025 |
Testo completo
Proc. R.G. n. 1341/2025
TRIBUNALE di SALERNO I SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno - I Sezione civile – composto dai magistrati:
Dott.ssa Ilaria Bianchi Presidente
Dott.ssa Caterina Costabile Giudice est.
Dott.ssa Valentina Chiosi Giudice riunito in camera di consiglio, ha pronunziato il seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1341/2025 R.G. avente ad oggetto: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
vertente
TRA
(CF. ), rapp.ta e difesa come in atti Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Anna Famiglietti, elett.te domiciliata come in atti, in virtù di mandato in atti RICORRENTE
E
(CF. ) Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
C O N
L'INTERVENTO DEL P.M IN SEDE
CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 10.6.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La presente controversia ha ad oggetto la regolamentazione dei doveri genitoriali nei confronti della minore (17/12/2019) nata durante la Persona_1 convivenza di fatto intervenuta tra i soggetti indicati in epigrafe.
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In particolare, la ricorrente ha chiesto: 1) l'affidamento esclusivo rafforzato della minore con collocamento presso di se;
2) la disciplina dei tempi di permanenza presso il padre;
3) la previsione a carico del resistente di un assegno di mantenimento per la minore di 450,00 euro oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
restava contumace nonostante la regolare notifica del ricorso. Controparte_1
Alla udienza del 10.6.2025 veniva sentita la ricorrente e, di seguito, il Giudice invitava il difensore alla discussione orale ex art. 473-bis.22 c.p.c. ed assegnava la decisione al Collegio.
A) È noto che l'affido condiviso è disposto per attuare al contempo il diritto di ogni genitore a mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30 cost.) ed il diritto della prole (art. 315 bis primo comma c.c.) a mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori nonché di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
L'affidamento esclusivo della prole minorenne è oggi disciplinato dall'art. 337- quater c.c. e rappresenta la forma di affidamento residuale da disporre solo in via rigorosamente subordinata e qualora il giudice ritenga, con provvedimento motivato, che l'affidamento ad entrambi i genitori sia contrario agli interessi del minore. L'affidamento monogenitoriale deve essere adottato nell'esclusivo interesse della prole e non deve perseguire alcuna finalità punitiva o sanzionatoria nei confronti del genitore non affidatario.
Ebbene, nel caso di specie sono emerse importanti carenze genitoriali del CP_1 il quale risulta discontinuo nella frequentazione della minore (tanto da ignorare o disinteressarsi dei problemi di salute da cui la piccola è affetta), al cui mantenimento non contribuisce se non in maniera minima (versa i 70,00 euro mensili della retta scolastica) pur avendo una idonea occupazione lavorativa
(lavora come skipper ad Amalfi).
Ebbene, è noto che il disinteresse verso i figli, secondo giurisprudenza ormai consolidata, costituisce causa di affidamento esclusivo, infatti integrano
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comportamenti altamente sintomatici dell'inidoneità di uno dei genitori ad affrontare le maggiori responsabilità conseguenti ad un affidamento condiviso sia la violazione dell'obbligo di mantenimento dei figli che la discontinuità nell'esercizio del diritto di visita degli stessi.
Ne discende che, in questi casi, si configura una situazione di contrarietà all'interesse del figlio minore, ostativa, per legge, ad un provvedimento di affidamento condiviso (sul punto Cass. civ., sez. I, 17 dicembre 2009 n. 26587).
La giurisprudenza ha da tempo evidenziato che, fermo restando, in linea di principio, che nel modulo di affidamento monogenitoriale della prole il genitore affidatario ha, di regola, l'esercizio della titolarità genitoriale, anche se le decisioni di maggior interesse per la prole sono adottate da entrambi i genitori,
l'esercizio concreto della titolarità e responsabilità genitoriale in ordine alle scelte ed alle determinazioni più rilevanti - salute, educazione, istruzione, residenza abituale, condizioni di vita - può, però, ove sia necessario nel cogente, poziore interesse del figlio minore, trovare deroga giudiziale (“salvo che non sia diversamente stabilito”: art. 337 ter e 337 quater c.c.).
Si tratta in questi casi di rimettere al genitore monoaffidatario anche l'esercizio in via esclusiva della responsabilità genitoriale con riguardo alle questioni fondamentali, potendosi, invero, parlare, a titolo meramente descrittivo, di “affido superesclusivo” (in arg. v. Trib. Milano 20 marzo 2014, in De Jure). La concentrazione della genitorialità e della responsabilità in capo ad uno dei genitori non rappresenta, ovviamente, un provvedimento che incide sulla titolarità in capo ad uno solo dei genitori della responsabilità genitoriale, modificandone solo l'esercizio: il genitore non affidatario ha, infatti, sempre il diritto ed il dovere di vigilare sulla salute, sulle condizioni di vita, sulla educazione e sulla istruzione del minore, e può ricorrere al giudice quando ritenga che siano state assunte decisioni pregiudizievoli al suo interesse (art. 337 quater ultimo comma c.c.).
Nel caso di specie, l'affido (super)esclusivo alla madre è tanto opportuno quanto necessario per evitare che, anche per questioni fondamentali, la macchina di rappresentanza degli interessi della minore sia inibita nel funzionamento, a
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causa del completo e grave disinteresse del padre per la propria famiglia.
I tempi di permanenza della minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'interesse della minore. In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di martedì e Pt_1 giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, nonché una settimana il sabato dalle 10:00 alle 18:00 e quella successiva la domenica dalle
10:00 alle 18:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 7 giorni con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma.
B) Com'è noto, l'obbligo di mantenimento dei minori da parte dei genitori ha carattere inderogabile indipendentemente dalla situazione economica degli stessi ed anche laddove vi sia uno stato di disoccupazione dei soggetti obbligati, vigendo un obbligo normativamente previsto ex art 147, 148 e 155 c.c. ragion per cui la determinazione giudiziale deve avvenire comunque, addirittura anche in assenza di specifica domanda.
La quantificazione dell'assegno di mantenimento per il figlio, a carico del genitore non collocatario, non può prescindere da una valutazione comparata dei redditi di entrambi i genitori, nell'ambito di un'analisi più ampia che contempli le esigenze
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attuali del minore, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio/convivenza,
i tempi di permanenza presso ciascun genitore e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascuno di essi (art. 337 -ter c.c.), nel rispetto del principio di proporzionalità per il quale ciascun genitore contribuisce al mantenimento della prole in base alle proprie possibilità economiche (cfr. da
Cass. civ., sez. VI, 16/09/2020, n. 19299).
Nel caso di specie è emerso che: 1) la ricorrente è un funzionario presso il ha dichiarato per l'anno di imposta 2023 un reddito Controparte_2 imponibile di 34.808,00 euro;
percepisce integralmente l'assegno unico per la minore;
2) il resistente lavora come skipper con buste paga variabili tra i 1.500,00 ed i 1.800,00 euro mensili;
ha dichiarato per l'anno di imposta 2022 un reddito imponibile di 13.914,00 euro;
è proprietario di un immobile sito a Castelvolturno di 7,5 vani Cat. A2 (cfr. visura in atti).
Alla luce di quanto emerso e tenuto conto dei tempi di permanenza della minore presso il padre, appare congruo quantificare in euro 400,00 l'assegno di mantenimento a carico del padre oltre alla contribuzione al 50% delle spese straordinarie.
All'uopo appare opportuno evidenziare che devono qualificarsi come spese straordinarie – in quanto tali escluse dall'importo dell'assegno di mantenimento – le spese concernenti eventi sostanzialmente eccezionali nella vita del figlio, oppure le spese che servono per soddisfare esigenze episodiche, saltuarie ed imprevedibili (a titolo esemplificativo, le spese per interventi chirurgici, odontoiatrici, fisioterapia, cicli di psicoterapia e logopedia, occhiali da vista, lezioni private, attività sportive agonistiche, viaggi di studio) e quelle concernenti eventi ordinari non inclusi nel mantenimento (a titolo esemplificativo, le spese per tasse scolastiche ed universitarie, libri di testo, attività sportive non agonistiche con relativa attrezzatura, corsi di lingua straniera, corsi di teatro, corsi di musica, informatica, motocicli ed autovetture, viaggi di piacere, le spese sanitarie non rimborsate dal – a titolo esemplificativo: esami diagnostici, CP_3 analisi cliniche, visite specialiste). Rientrano, viceversa, nelle spese ordinarie - e dunque nell'assegno di mantenimento - tutte le spese che ricorrono
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frequentemente nella vita di tutti i giorni, quali le spese per vitto, abbigliamento, contributo per spese dell'abitazione, materiale scolastico di cancelleria, mensa, spese di trasporto urbano (tessera autobus/metro e/o carburante per autovetture e motocicli in uso ai figli), le uscite didattiche organizzate dalla scuola nell'ambito dell'orario scolastico, le spese medico-farmaceutiche di modesto importo sostenute per l'acquisto dei medicinali per patologie che frequentemente ricorrono nella vita quotidiana (a titolo esemplificativo antibiotici, antipiretici, sciroppi e altri medicinali da banco) (in tal senso v. Trib. Roma, sez. I, 01/08/2019, n. 15955, in
De Jure).
C) Le spese di lite vanno regolate secondo il disposto dell'art. 91 c.p.c. e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando sulla causa come in epigrafe indicata, così provvede:
- affida in via esclusiva alla madre (CF. ), Parte_1 C.F._1 la minore [nata a [...] in data [...] (C.F.: Persona_1
)] con collocamento presso la medesima;
le decisioni di C.F._3 maggiore interesse per la figlia relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale ed al rilascio/rinnovo del documento valido per l'espatrio della minore potranno essere dalla madre in via esclusiva, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia;
- I tempi di permanenza della minore presso il padre verranno stabiliti dai genitori di comune accordo, tenendo conto dell'interesse della minore. In mancanza di accordo, il padre potrà tenere con sé la figlia nei giorni di Pt_1 martedì e giovedì di ogni settimana, dalle ore 18:00 alle 20:00 compatibilmente con gli impegni scolastici, le attività sportive e ludiche della minore, nonché una settimana il sabato dalle 10:00 alle 18:00 e quella successiva la domenica dalle
10:00 alle 18:00; durante il periodo delle festività Natalizie e di Fine Anno la
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minore trascorrerà ad anni alterni il giorno della vigilia con un genitore e la festa comandata con l'altro genitore, alternandosi i genitori di anno in anno;
la minore trascorrerà alternativamente il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì in
Albis con l'altro, alternandosi i genitori di anno in anno;
il criterio dell'alternanza andrà applicato a tutte le altre festività alternandosi di anno in anno i genitori, a partire dal genitore non co-residente in mancanza di diverso accordo;
durante le vacanze estive la minore trascorrerà un periodo di 7 giorni con ciascun genitore, che verrà dai medesimi concordato entro il 31 maggio di ogni anno;
nei giorni dell'onomastico e del compleanno – in assenza di un accordo per un festeggiamento congiunto - la minore consumerà un pasto con ognuno dei genitori;
la minore trascorrerà con il padre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa del papà; la minore trascorrerà con la madre i giorni del suo compleanno ed onomastico e la festa della mamma;
- determina in euro 400,00 oltre rivalutazione annuale e automatica ISTAT
l'assegno di mantenimento che dovrà versare per il Controparte_1 mantenimento della figlia alla ricorrente entro il 5 di ogni mese;
Parte_1
. dispone che provveda al pagamento delle spese straordinarie Controparte_1 contratte nell'interesse della figlia minore nella misura del 50%;
- condanna al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1 ricorrente , liquidate in euro 2.540,00 per compenso professionale, Parte_1 oltre spese forfettarie al 15%, IVA e CPA.
Così deciso in Salerno, nella camera di consiglio del 16.6.2025
Il Giudice Estensore
dott.ssa Caterina Costabile
Il Presidente dott.ssa Ilaria Bianchi
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