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Sentenza 4 febbraio 2025
Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 04/02/2025, n. 183 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 183 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2240/2023 R.G. sul ricorso depositato il 15/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di (contumace ) RO
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e condanna l' alla ripetizione in RO
favore dello stesso ricorrente della somma di 8.502,07 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare, per i motivi in ricorso, il diritto del sig. di vedersi restituite le Parte_1
somme da indebitamente percepite e trattenute sul trattamento RO di fine rapporto di spettanza dello stesso e, per l'effetto, condannare l' RO
, in persona del legale rappresentante p. t., alla ripetizione in favore dello stesso
[...]
1 della somma di euro 8.502,07 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma Parte_1
che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 02.01.1980, alle dipendenze dell' , (successivamente TR NT
; che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze
[...] Parte_1 dell' (successivamente , fino TR NT alla data del suo pensionamento, verificatosi nell'anno 2021;
, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge, chiedeva la liquidazione delle somme spettanti gli a titolo di trattamento di fine rapporto per l'attività lavorativa prestata in favore di NT
che l' in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto
[...] NT spettante al sig. , azionava il procedimento di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 Parte_1
segnalando ad Agenzia delle entrate – Riscossione di essere debitrice del sig. per euro Parte_1
35.516,86; che, a seguito di tale segnalazione, l'Agenzia delle entrate – Riscossione procedeva al pignoramento in danno del sig. asserendo che lo stesso si trovava ad essere debitore in virtù delle Parte_1
seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 09420060008742235000, recante un ammontare pari ad euro 1816,93;
- cartella di pagamento n. 09420080038820017005, recante un ammontare pari ad euro 62667,96
- cartella di pagamento n. 09420120007164357000, recante un ammontare pari ad euro 10.358,36;
l' versava ad Agenzia delle entrate – Riscossione la somma di euro NT
8.502,07 e liquidava al sig. la residua somma di euro 27.014,79; tuttavia, ancor prima Parte_1
della proposizione della procedura esecutiva azionata poi in suo danno da RO
, il sig. aveva proposto più azioni di opposizione all'esecuzione ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 615, I comma, c.p.c. aventi ad oggetto proprio le somme portate dalle cartelle di pagamento UDdette;
all'esito di detti giudizi, il sig. rimaneva vittorioso nei confronti di Agenzia Parte_1
delle entrate – Riscossione che, però, come detto, nelle more aveva incassato parte delle somme allo stesso spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto. in particolare, con sentenza n. 2034/2018, pubblicata in data 27.09.2018 all'esito del procedimento
RGN 2119/2018 (ormai passata in giudicato), il Giudice di Pace di Reggio Calabria – (dott.
Vincenzo Nizzari) prendeva atto della intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420060008742235000, recante un ammontare pari ad euro 1816,93; che, altresì, con sentenza n. 648/2019, pubblicata in data 24.04.2019 all'esito del procedimento RGN 1393/2018
2 e passata in giudicato il 27.11.2019, il Tribunale di Reggio Calabria – (dott.ssa Tiziana Drago) pronunciava la intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09420080038820017005, recante un ammontare pari ad euro 62667,96.
Infine, con sentenza n. 480/2020, pubblicata in data 22.04.2020 all'esito del procedimento RGN
2118/2018 (ormai passata in giudicato), il Giudice di Pace di Reggio Calabria –(dott. Vincenzo
Nizzari) pronunciava la intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09420120007164357000, recante un ammontare pari ad euro 10.358,36; che, dunque, l'Agenzia delle entrate – Riscossione ha del tutto indebitamente percepito e trattenuto le somme di spettanza del sig. a titolo di trattamento di fine rapporto. Parte_1
L' restava contumace. RO
****
Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
La causa concerne la pretesa del ricorrente alla restituzione di somma trattenuta da e CP_4
relativa ad un credito di trattamento di fine rapporto maturato, dal ricorrente , in un rapporto di lavoro cessato con . NT
Il ricorrente lamenta di aver percepito parzialmente il TFR perché il residuo trattenuto da CP_4
per l'esistenza di pendenze che tuttavia in sede giudiziale ( v. tre sentenze allegate ) adduce sono state ritenute infondate.
In giudizio è depositata comunicazione della verde in cui risulta che la somma qui CP_3
Perso richiesta è stata versata ad TA UD , per cui essendo subentrata all'TA , deve ritenersi ad oggi responsabile della trattenuta .
Orbene va preso atto che la sent. n 2034 /2018 dichiara cessata materia del contendere in relazione alla cartella09420060008742235000. quanto alle altre cartelle 09420080038820017005, e cartella di pagamento n.
09420120007164357000 le sentenze prodotte hanno accertate non dovutezza delle somme per prescrizione
Resta comunque il fatto che aveva l'onere di provare il titolo giusto alla perdurante trattenuta CP_4
e fornire in giudizio gli elementi di giustificazione al trattenimento .
La contumacia della resistente non assolve a tale onere per cui va disposta la condanna nei termini richiesti dalla parte ricorrente .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura ( LAVORO) della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
3 Reggio Calabria 4.2.2025
IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE di REGGIO CALABRIA
Seconda sezione Civile Settore Lavoro/Previdenza
Sentenza
Il Giudice del lavoro di Reggio Calabria dott. Arturo D'Ingianna nel proc. n. 2240/2023 R.G. sul ricorso depositato il 15/05/2023 proposto da (difeso dall'avv. Francesco Giampaolo) Parte_1
nei confronti di (contumace ) RO
dato atto che :
che è stata disposta la trattazione scritta della causa , sostituendo l'udienza con le note scritte in conformità alle previsioni dell'art. 127 ter c.p.c.; che ha fatto pervenire le note scritte : la parte ricorrente così definitivamente provvede :
“ Accoglie la domanda e condanna l' alla ripetizione in RO
favore dello stesso ricorrente della somma di 8.502,07 euro oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Condanna parte resistente al pagamento alla ricorrente delle spese del giudizio che liquida complessivamente in 2600,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 % , nonché iva e cpa se dovute, e contributo unificato se corrisposto con distrazione a favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario .
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con l'odierno ricorso parte ricorrente chiedeva di: accertare e dichiarare, per i motivi in ricorso, il diritto del sig. di vedersi restituite le Parte_1
somme da indebitamente percepite e trattenute sul trattamento RO di fine rapporto di spettanza dello stesso e, per l'effetto, condannare l' RO
, in persona del legale rappresentante p. t., alla ripetizione in favore dello stesso
[...]
1 della somma di euro 8.502,07 ovvero di quella diversa maggiore o minore somma Parte_1
che risulterà di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal dovuto al soddisfo.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Parte ricorrente deduceva che:
è stato assunto con contratto a tempo indeterminato a far data dal 02.01.1980, alle dipendenze dell' , (successivamente TR NT
; che il sig. ha prestato la propria attività lavorativa alle dipendenze
[...] Parte_1 dell' (successivamente , fino TR NT alla data del suo pensionamento, verificatosi nell'anno 2021;
, ricorrendo tutti i requisiti previsti dalla legge, chiedeva la liquidazione delle somme spettanti gli a titolo di trattamento di fine rapporto per l'attività lavorativa prestata in favore di NT
che l' in sede di liquidazione del trattamento di fine rapporto
[...] NT spettante al sig. , azionava il procedimento di cui all'art. 48-bis del DPR n. 602/1973 Parte_1
segnalando ad Agenzia delle entrate – Riscossione di essere debitrice del sig. per euro Parte_1
35.516,86; che, a seguito di tale segnalazione, l'Agenzia delle entrate – Riscossione procedeva al pignoramento in danno del sig. asserendo che lo stesso si trovava ad essere debitore in virtù delle Parte_1
seguenti cartelle di pagamento:
- cartella di pagamento n. 09420060008742235000, recante un ammontare pari ad euro 1816,93;
- cartella di pagamento n. 09420080038820017005, recante un ammontare pari ad euro 62667,96
- cartella di pagamento n. 09420120007164357000, recante un ammontare pari ad euro 10.358,36;
l' versava ad Agenzia delle entrate – Riscossione la somma di euro NT
8.502,07 e liquidava al sig. la residua somma di euro 27.014,79; tuttavia, ancor prima Parte_1
della proposizione della procedura esecutiva azionata poi in suo danno da RO
, il sig. aveva proposto più azioni di opposizione all'esecuzione ai sensi
[...] Parte_1 dell'art. 615, I comma, c.p.c. aventi ad oggetto proprio le somme portate dalle cartelle di pagamento UDdette;
all'esito di detti giudizi, il sig. rimaneva vittorioso nei confronti di Agenzia Parte_1
delle entrate – Riscossione che, però, come detto, nelle more aveva incassato parte delle somme allo stesso spettanti a titolo di trattamento di fine rapporto. in particolare, con sentenza n. 2034/2018, pubblicata in data 27.09.2018 all'esito del procedimento
RGN 2119/2018 (ormai passata in giudicato), il Giudice di Pace di Reggio Calabria – (dott.
Vincenzo Nizzari) prendeva atto della intervenuta prescrizione del credito portato dalla cartella di pagamento n. 09420060008742235000, recante un ammontare pari ad euro 1816,93; che, altresì, con sentenza n. 648/2019, pubblicata in data 24.04.2019 all'esito del procedimento RGN 1393/2018
2 e passata in giudicato il 27.11.2019, il Tribunale di Reggio Calabria – (dott.ssa Tiziana Drago) pronunciava la intervenuta prescrizione decennale della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09420080038820017005, recante un ammontare pari ad euro 62667,96.
Infine, con sentenza n. 480/2020, pubblicata in data 22.04.2020 all'esito del procedimento RGN
2118/2018 (ormai passata in giudicato), il Giudice di Pace di Reggio Calabria –(dott. Vincenzo
Nizzari) pronunciava la intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria di cui alla cartella di pagamento n. 09420120007164357000, recante un ammontare pari ad euro 10.358,36; che, dunque, l'Agenzia delle entrate – Riscossione ha del tutto indebitamente percepito e trattenuto le somme di spettanza del sig. a titolo di trattamento di fine rapporto. Parte_1
L' restava contumace. RO
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Rimessa la causa in decisione, il ricorso è fondato .
La causa concerne la pretesa del ricorrente alla restituzione di somma trattenuta da e CP_4
relativa ad un credito di trattamento di fine rapporto maturato, dal ricorrente , in un rapporto di lavoro cessato con . NT
Il ricorrente lamenta di aver percepito parzialmente il TFR perché il residuo trattenuto da CP_4
per l'esistenza di pendenze che tuttavia in sede giudiziale ( v. tre sentenze allegate ) adduce sono state ritenute infondate.
In giudizio è depositata comunicazione della verde in cui risulta che la somma qui CP_3
Perso richiesta è stata versata ad TA UD , per cui essendo subentrata all'TA , deve ritenersi ad oggi responsabile della trattenuta .
Orbene va preso atto che la sent. n 2034 /2018 dichiara cessata materia del contendere in relazione alla cartella09420060008742235000. quanto alle altre cartelle 09420080038820017005, e cartella di pagamento n.
09420120007164357000 le sentenze prodotte hanno accertate non dovutezza delle somme per prescrizione
Resta comunque il fatto che aveva l'onere di provare il titolo giusto alla perdurante trattenuta CP_4
e fornire in giudizio gli elementi di giustificazione al trattenimento .
La contumacia della resistente non assolve a tale onere per cui va disposta la condanna nei termini richiesti dalla parte ricorrente .
SPESE
Spese del giudizio a carico della parte resistente per la soccombenza e liquidate in applicazione del D.M. giustizia n. 55 del 2014 e succ. modif. avuto riguardo al valore e alla natura ( LAVORO) della causa nonché alle difese necessarie per partecipare alle varie fasi processuali .
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IL GIUDICE
dott. Arturo D'Ingianna
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