Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sulmona, sentenza 06/03/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sulmona |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
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R.G. 432/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
IL TRIBUNALE DI SULMONA
Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Marta
Sarnelli, ha emesso la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 432 del Ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2021 vertente tra
, (c.f.: , Parte_1 C.F._1
, (c.f.: , Parte_2 C.F._2
, (c.f.: ), Parte_3 C.F._3
elettivamente domiciliati in Pescara alla Via Alento n. 127 presso lo studio dell'avv. Dario Nardone del Foro di Pescara che li rappresenta e difende in virtù di procura in calce all'atto di citazione;
- ATTORI -
E
(C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata da (già Controparte_2
giusta atto di variazione sociale a rogito Notaio Dott. CP_3 [...]
rep. 14763 racc. 7869) in persona del legale rappresentante pro Per_1
tempore (C.F. ), elettivamente domiciliata in L'Aquila alla Via P.IVA_2
Vittorio Veneto n. 11 presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Fiore del Foro di
L'Aquila che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla memoria di costituzione;
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-CONVENUTA –
OGGETTO: Opposizione precetto
CONCLUSIONI: come da verbale dell'8.10.2024.
IN FATTO
Con atto di citazione ritualmente notificato gli odierni attori hanno proposto opposizione all'atto di precetto notificato il 21.5.2021 relativo ad un mutuo fondiario stipulato dai signori e dalla signora Parte_4
con la (poi definitivamente Parte_1 Controparte_4 [...]
in data 5 Aprile 2002, per atto Notaio in Controparte_5 Persona_2
Caserta, Repertorio n. 48914, Raccolta n. 12796, registrato a Caserta il 22 aprile 2002 al n. 1708.
Nel merito, a sostegno della citata opposizione gli odierni attori hanno eccepito:
1) Difetto di titolarità attiva e carenza di legittimazione processuale dell'opposta;
2) Nullità del mutuo fondiario per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38 TUB
3) Carenza efficacia esecutiva del mutuo
4) Promessa usuraria pattizia nella ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento del mutuo;
5) Mancata pattuizione ed indicazione in contratto del regime finanziario di capitalizzazione composta degli interessi utilizzato dalla banca nel piano di ammortamento del mutuo de quo;
6) Usurarietà interessi moratori.
Con comparsa del 26.8.2021 si è costituita in giudizio la Controparte_1
rappresentata da contestando in fatto e in diritto le Controparte_2
avverse deduzioni e insistendo per il rigetto integrale della domanda.
In seguito alla concessione dei termini ex art. 183 VI comma c.p.c., il precedente istruttore riteneva di procedere a consulenza tecnica d'ufficio.
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All'esito del deposito della consulenza tecnica, la causa veniva assegnata alla scrivente in data 4.7.2024 e trattenuta in decisione all'udienza dell'8.10.2024 con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c..
IN DIRITTO
Prima di entrare nel merito della presente opposizione, occorre effettuare una premessa in fatto relativa al titolo azionato dall'istituto di credito convenuto.
Con atto di citazione notificato in data 10/6/21, i Signori Parte_1
e hanno
[...] Parte_2 Parte_3
proposto opposizione al precetto con il quale è stato loro intimato il pagamento del complessivo importo di € 89.402,70 maturato alla data del
4/3/21, di cui € 59.042,61 per n. 75 rate scadute ed impagate alle scadenze a far data dal 28/2/11 fino al 30/4/17 ed € 30.106,33 per interessi contrattuali alla data del 4/3/21, oltre agli ulteriori interessi di mora sul capitale, dovuti per legge e per contratto, a far data dal 5/3/21 fino al soddisfo, in forza di contratto di mutuo a garanzia ipotecaria n. 48914/12796 del
5/4/02 a rogito Notaio
Dott. registrato a Caserta il 22/4/02 e munito di formula Persona_2 esecutiva apposta in data 22/4/02.
Con il sopra citato contratto di mutuo la (poi Intesa San CP_4
Paolo s.p.a.) ha concesso a e di , Parte_4 Parte_1
coniugi in regime di separazione dei beni, l'importo di € 90.000,00 dietro rimborso a 180 mesi in ratei mensili periodici, consecutivi e posticipati, fissi e costanti comprensivi di quota capitale e di rimborso interessi come da piano di ammortamento allegato in calce al contratto.
A garanzia del capitale mutuato, degli interessi, degli accessori e di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto sottoscritto, il Sig. Parte_4
concedeva, a favore della Banca, ipoteca quindi iscritta presso
[...]
l'Agenzia del Territorio di L'Aquila in data 12/4/02 al n. 5778/816 fino ad
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un importo di € 180.00000, su immobili di piena proprietà distinti in
N.C.E.U. del Comune di Pescocostanzo foglio 34 p.lla 65 sub 8.
A decesso di , avvenuto in Pescara in data 12/8/12, Parte_4
sono risultati eredi legittimi la medesima , coniuge, ed Parte_1
i Signori e , figli, come Parte_3 Parte_2
da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà con autentica di sottoscrizione resa in data 5/11/12 dinanzi alla Cancelleria del Tribunale di Sulmona al n. 443/12 RANC.
Sicchè, in data 12/3/21 e 6/4/21 veniva notificato il contratto di mutuo ipotecario fondiario, ad effetti dell'art. 477 C.P.C., ai Signori Parte_2
e , quindi l'atto di precetto oggi
[...] Parte_3
impugnato.
Sempre in via preliminare, occorre evidenziare che non si ravvisano, come eccepito da parte attrice, omissioni o vizi relativi alla consulenza tecnica che risulta esaustiva e completa e che, come si vedrà nel prosieguo, non era nemmeno necessaria ai fini del contendere.
Ciò posto, appare opportuno, dunque, analizzare singolarmente le eccezioni sollevate dagli attori.
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1.) Sul difetto di legittimazione della convenuta
In primo luogo, gli attori hanno contestato la legittimazione della convenuta ad agire per difetto di valida comunicazione della cessione del credito.
L'eccezione è priva di fondamento.
Nel caso di specie la cessione dei crediti mediante cartolarizzazione è avvenuta nel totale rispetto della normativa vigente, in ossequio a quanto previsto dagli artt. 1 e 4 della L. 130/1999, art. 58 TUB, art. 13 D.Lgs.
196/2003.
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E' noto, infatti, che ai fini della validità della cessione per il debitore ceduto ai sensi dell'art. 58 IV comma TUB è sufficiente che vi sia la prova dell'avviso nella Gazzetta Ufficiale.
Dagli atti prodotti, infatti, risulta che:
- Con contratto di cessione di crediti pecuniari individuabili “in blocco” stipulato in data 20/4/18 ai sensi e per gli effetti di cui al combinato disposto degli artt. 4 e 7.1 della Legge 130/99 e dell'art. 58 T.U.B., ha acquistato da Controparte_1 [...]
e da altre aziende esercenti il credito (Cassa di CP_5
Risparmio del Veneto Spa, Banco di Napoli Spa, Controparte_6
, ,
[...] Controparte_7 Controparte_8
Controparte_9 [...]
e Controparte_10 [...]
) la titolarità pro soluto di un portafoglio di Controparte_11
crediti pecuniari aventi le caratteristiche indicate nell'atto di cessione.
- Dell'avvenuta cessione è stata data formale comunicazione ed informativa, ai sensi di legge, mediante pubblicazione sulla Gazzetta
Ufficiale n. 52 del 5/5/18 parte II°, in atti (doc. 3 fascicolo parte convenuta).
- Con comunicazione prot. 615/2021/CM-FL prot. cessioni 446/21
(doc. 4 fascicolo parte convenuta) con cui Controparte_5
società cedente, ha comunicato che “l'allora Banco di Napoli
in data 20/4/18 ha effettuato, nei confronti di Controparte_5 un'operazione di cessione di crediti pro soluto ai Controparte_1 sensi degli artt. 1,4 e 7.1 Legge 30/4/99 n. 130, corredata dell'informativa ai sensi dell'art. 13 co. 4 e 5 del D. Lgs. n. 196 del 30/6/03 e degli artt. 13 e
14 del Regolamento UE n. 679/16, che include, tra gli altri, il credito
600051734354
e Della suddetta cessione è stata data Parte_4 Parte_1
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notizia mediante pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica
Italiana in data 5/5/18 al n. 52 parte II°”
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha pacificamente affermato che la pubblicazione in Gazzetta “costituisce presupposto di efficacia della cessione 'in blocco' dei rapporti giuridici nei confronti dei debitori ceduti e dispensa la banca dall'onere di provvedere alla notifica della cessione alle singole controparti dei rapporti acquisiti, ma tale adempimento è estraneo al perfezionamento della fattispecie traslativa e non incide sulla circolazione del credito, il quale, fin dal momento in cui la cessione si è perfezionata, è nella titolarità del cessionario che è, quindi, legittimato a ricevere la prestazione dovuta anche se gli adempimenti richiesti non sono stati ancora eseguiti”
(Corte di Cassazione, VI – 1 sez. civ., Pres. Acierno – Rel. Lamorgese |
29.09.2020 | n.20495).
Pertanto, a differenza di quanto sostenuto dagli attori, non occorre la produzione del contratto di cessione dei crediti come prova della legittimazione ad agire.
2. Sul superamento del limite di finanziabilità.
In secondo luogo, parte opponente sostiene la nullità del contratto di mutuo fondiario per il superamento del limite di finanziabilità stabilito dall'art. 38 TUB (80% del valore dell'immobile) e l'impossibilità di conversione del contratto stesso.
Anche tale eccezione risulta priva di fondamento per i motivi di seguito spiegati.
La questione delle conseguenze del superamento della soglia di finanziabilità di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 38, comma 2, è stata rimessa alle Sezioni Unite della Corte di Cassazione.
Le Sezioni Unite, con sentenza 16/11/2022, n. 33719, pur premettendo che la mancanza di una espressa sanzione di nullità del contratto per superamento della predetta soglia, non riscontrabile tra le nullità testuali di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 117, comma 8, non escluderebbe, in
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astratto, la possibilità che sussista una nullità virtuale del contratto medesimo per violazione di norme imperative, hanno nondimeno escluso, in concreto, che l'art. 38, comma 2, del predetto decreto legislativo integri una norma imperativa a presidio della validità del contratto.
Esso, invece, quale regola con la quale il legislatore ha demandato all'Autorità di vigilanza sul sistema bancario di fissare il limite di finanziabilità nell'ambito della "vigilanza prudenziale", costituirebbe piuttosto un elemento meramente specificativo o integrativo dell'oggetto del contratto, e, dunque, in altri termini, una norma dispositiva, derogabile dalle parti senza conseguenze sul sinallagma contrattuale.
In tal modo neutralizzata la premessa posta a fondamento di entrambi i precedenti orientamenti, le Sezioni Unite hanno superato tanto la teoria della nullità quanto quella della riqualificazione.
Sotto il primo profilo, la negazione del carattere imperativo della norma ha consentito di escludere che il limite di finanziabilità da essa previsto costituisca un elemento essenziale del contenuto del contratto e, conseguentemente, di ritenere che il suo superamento non è suscettibile di determinare la nullità del contratto medesimo;
nullità che, travolgendo anche la connessa garanzia ipotecaria, condurrebbe al risultato di pregiudicare proprio l'interesse che la norma intendeva proteggere, che è quello alla stabilità patrimoniale della banca e al contenimento dei rischi nella concessione del credito.
Sotto il secondo profilo, pur convenendo sull'astratta appartenenza del mutuo fondiario al genus tipologico del mutuo ordinario, il massimo consesso della Suprema Corte ha ritenuto che, una volta esclusa la nullità, il contratto, in quanto valido, deve produrre gli effetti preveduti e voluti dalle parti, per modo che non è consentito all'interprete intervenire
(d'ufficio) sugli effetti legali del contratto per neutralizzarli, facendo applicazione di un diverso modello negoziale (mutuo ordinario) non voluto dagli stipulanti, ancorché appartenente allo stesso genus negoziale.
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Pertanto, qualora la volontà dei contraenti - incontestata o comunque accertata dal giudice a seguito di contestazione - sia stata diretta alla stipula di un finanziamento corrispondente al modello legale del mutuo fondiario, non è consentito al giudice riqualificare d'ufficio il contratto per neutralizzarne gli effetti legali propri del tipo negoziale prescelto, riconducendolo a quello generale del mutuo ordinario o a tipi contrattuali diversi, pure in presenza di una contestazione della validità del negozio sotto il profilo del superamento del limite di finanziabilità; contestazione, che, anzi, implicitamente postula proprio la corretta qualificazione del contratto in termini di mutuo fondiario (Cass., Sez. Un., n. 33719/2022, cit.).
Aderendo a tale principio, dunque, a prescindere da qualsiasi accertamento sull'effettivo superamento del limite di cui all'art. 38 TUB, comunque non vi sarebbe alcuna nullità del contratto o necessità di conversione.
Ad ogni modo, come rilevato da parte convenuta, nella fattispecie è stata erogata dalla Banca finanziatrice una somma di € 90.000,00 a fronte di una perizia che ha stimato l'immobile ipotecato in € 112.500,00. In sintesi,
l'erogazione del finanziamento è esattamente pari all'80% del periziato e, dunque, correttamente contenuto nei limiti rispetto alla finanziabilità prescritta dalla normativa speciale per la concessione di mutui fondiari.
3. Sull'inidoneità del titolo ad avere efficacia di titolo esecutivo ex art. 474
c.p.c. per mancanza di traditio della somma e inefficacia del deposito cauzionale.
Come terzo motivo di opposizione gli attori deducono la mancanza di idoneità del mutuo ad essere valido titolo esecutivo stante la mancata disponibilità giuridica della somma all'atto della stipula.
Com'è noto, al fine di verificare se un contratto di mutuo possa essere utilizzato quale titolo esecutivo, ai sensi dell'art. 474 c.p.c., occorre verificare, attraverso l'interpretazione di esso integrata con quanto previsto nell'atto di erogazione e quietanza o di quietanza a saldo ove esistente, se esso contenga pattuizioni volte a trasmettere con immediatezza la
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disponibilità giuridica della somma mutuata, e che entrambi gli atti, di mutuo e di erogazione, rispettino i requisiti di forma imposti dalla legge
(cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., (ud. 12/02/2015) 27-08-2015, n. 17194).
L'ipotesi del mutuo condizionato, invece, si ha allorché venendo a mancare la traditio o è dubbia la sua esistenza essendo prevista un'erogazione futura e condizionata il contratto non può elevarsi al rango di titolo esecutivo risultando irrilevante l'eventuale quietanza rilasciata nell'atto stesso dai mutuatari ove contraddetta dal diverso contenuto del negozio e quindi dalla chiara volontà manifestata dalle parti di condizionare la consegna ad una serie di adempimenti ulteriori (cfr Trib Avezzano,
8.2.2019; Trib Tivoli, 23.7.2018).
Pertanto, affinché un contratto di mutuo possa esplicare la valenza di titolo esecutivo ex art. 474, comma 2 n. 3 c.p.c. in ordine all'obbligazione restitutoria di una somma di denaro mutuata, “è necessario che abbia un contenuto descrittivo minimo idoneo a documentare in modo autosufficiente, senza il ricorso ad elementi estranei al testo dell'atto, non muniti di forma omologa, l'avvenuta erogazione della somma data a mutuo. Di conseguenza è escluso che possa costituire titolo esecutivo il contratto di mutuo in cui l'erogazione della somma sia condizionata all'adempimento di una serie di formalità da parte del mutuatario, di cui non venga fornita la prova nella forma dell'atto ricevuto da notaio o da altro pubblico ufficiale autorizzato dalla legge" (cfr Trib Genova, 23.5.2018).
Orbene, nel caso di specie all'art. 1 del mutuo si legge “l'importo del mutuo è erogato alla parte mutuataria che ne da quietanza…venga accreditata nel conto provvisorio intestato alla mutuataria”.
Pertanto, risulta che la somma è stata messa a disposizione dall'istituto di credito e non va ad escludere tale assunto la circostanza che la somma erogata venga poi costituita come deposito cauzionale infruttifero, con successivo svincolo della stessa all'esito degli adempimenti disposti a carico dei mutuatari.
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Invero, proprio la costituzione del predetto deposito integra la prova e la dimostrazione dell'avvenuto passaggio della disponibilità giuridica della somma in capo al cliente, in quanto la formazione del deposito sulla somma erogata ad opera del cliente implica necessariamente la previa traslazione in capo a quest'ultimo della disponibilità della somma quale presupposto della successiva costituzione del deposito.
Tale interpretazione risulta conforme anche all'indirizzo della giurisprudenza di legittimità, secondo la quale, la costituzione presso la banca di un deposito cauzionale infruttifero intestato alla mutuataria, destinato ad essere svincolato all'esito degli obblighi e alla realizzazione delle condizioni contrattuali non esclude l'effettiva erogazione della somma da parte della mutuante (Cass. civ. ordinanza n. 25632/2017).
Ne deriva che il contratto di mutuo posto alla base del precetto deve considerarsi valido titolo esecutivo non sottoposto a condizioni, stante l'avvenuta traditio della somma, non esclusa dalla costituzione del deposito cauzionale infruttifero.
Inoltre, dagli atti depositati dalla resistente (doc. n. 5 fascicolo parte convenuta), infatti, si evince che parte della somma risulta correttamente erogata al debitore.
4. Sulla promessa usuraria pattizia nella ipotesi di estinzione anticipata e/o risoluzione per inadempimento del mutuo de quo rispettando nel calcolo del TEG il principio di Cont simmetria tra e . CP_12
Tale eccezione risulta infondata, in quanto lo stesso opponente, né nel corpo dell'atto introduttivo del giudizio né successivamente ha indicato i periodi in cui il tasso di interesse applicato dall'istituto finanziatore avrebbe superato il tasso soglia, né ha prodotto i decreti ministeriali sulla base dei quali approntare detto calcolo.
Non vi è dubbio infatti che spetti al debitore che chiede l'accertamento dell'indebito della banca, allegare le ragioni di presunta illegittimità e dare
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la dimostrazione in concreto sia dell'esistenza della clausola sia del suo asserito contenuto illegittimo. Non è invece ammissibile supplire a tale onere attraverso la mera produzione di una perizia di parte né attraverso un'istanza di consulenza tecnica d'ufficio. Al riguardo si ricorda che, “in relazione alla finalità propria della consulenza tecnica d'ufficio, di aiutare il giudice nella valutazione degli elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che comportino specifiche conoscenze, il suddetto mezzo di indagine non può esse-re disposto al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume ed è quindi legittimamente negato dal giudice qualora la parte tenda con esso a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerta di prove ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati” (Cass., 16 marzo
1996, n. 2205. In senso confor-me, tra le altre, Cass., 30 novembre 2005, n.
26083; Cass., 6 aprile 2005, n. 7097; Cass. 10 dicembre 2002, n. 17555; Cass.,
4 novembre 2002, n. 15399; Cass., 12 febbraio 2008, n. 3374).
Del resto, la consulenza tecnica espletata ha espressamente accertato “Per quanto concerne l'esame dell'usura, non sono stati rilevati superamenti dei “tassi – soglia” sia relativamente agli interessi corrispettivi sia per quanto concerne gli interessi di mora.”.
Pertanto, anche tale eccezione deve essere integralmente rigettata.
5. Sulla capitalizzazione degli interessi.
Parimenti, risulta infondata anche la contestazione relativa alla capitalizzazione trimestrale degli interessi.
Risulta, infatti, che il contratto di mutuo è stato stipulato in data successiva alla delibera CICR del 9.2.2000 emanata secondo quanto previsto dall'art. 25 comma 3 decreto legislativo 342/1999 come trafuso nell'art. 120 comma
2 TUB che nella formulazione ratione temporis vigente prevede che “il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria prevedendo, in ogni caso, che nelle operazioni di conto corrente
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sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori che creditori”.
Pertanto, la capitalizzazione trimestrale degli interessi non è illegittima tenuto conto della data di stipulazione dei contratti e del fatto che nei medesimi è espressamente prevista la capitalizzazione trimestrale sia per gli interessi a debito che a credito.
Sul punto occorre rilevare che la consulenza tecnica, chiara, precisa, esente da vizi ed omissioni oltre che pienamente attendibile sul punto ha affermato che: “Il piano di ammortamento del contratto di mutuo a garanzia ipotecaria n. 48914/12796 del 05/04/2002 registrato a Caserta il 22/04/2002, per un importo di € 90.000,00 è stato strutturato secondo il piano di ammortamento
c.d. alla francese e quindi gli interessi siano stati calcolati unicamente sulla quota capitale via via rimanente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. Il prestito non ha generato l'applicazione di interessi anatocistici… Questo, dunque, senza possibilità di rilevare l'impiego di condizioni non pattuite (quali, appunto, il regime di capitalizzazione composta) né, tantomeno, la produzione di interessi su interessi in violazione dell'art. 1283 c.c.”.
Pertanto si ritiene che il contratto è esente dai vizi eccepiti da parte opponente.
***
In definitiva, le domande proposte dagli attori vanno integralmente rigettate con conseguente condanna alle spese in virtù del principio della soccombenza secondo i parametri del DM 55/2014.
Le spese di CTU possono essere poste definitivamente a carico di parte attrice.
PQM
Il Tribunale, definitamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
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- Rigetta integralmente le domande proposte dagli attori.
- Condanna , e Parte_2 Parte_3 Parte_1
in solido tra loro, al pagamento in favore della
[...] CP_1
[...
così come rappresentata nel presente giudizio, in persona del legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio che liquida in € 14.000,00 per compensi (scaglione sino a €
260.000,00, fase studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, tariffe medie) oltre spese forfettarie al 15%, iva e c.p.a. come per legge.
- Pone definitivamente a carico di , Parte_2 Parte_3
e le spese di CTU liquidate come da
[...] Parte_1 separato decreto.
Così deciso in Sulmona il 6.3.2025.
Il Giudice
dott.ssa Marta Sarnelli
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