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Sentenza 2 luglio 2025
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 02/07/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 227/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Verona, nella persona del Giudice unico dott.ssa Claudia Dal Martello
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 227/2024 promossa da:
, C.F. nato a [...] il [...], residente CP_1 C.F._1 in 37022 Fumane (VR), Vicolo A. De Gasperi n. 31;
, C.F. , nata a [...] il [...], Parte_1 C.F._2 residente in [...]
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Paolo Mariantonio Simoni come da mandato in atti.
OPPONENTI contro
, c.f. , p. i.v.a. , nato a [...] Controparte_2 C.F._3 P.IVA_1
(VR) il 31.01.1961, residente in [...]
OPPOSTO
Rappresentato e difeso dall'Avv. Pietro Avrese e dall'Avv. Carlotta Avrese, come da mandato in atti.
CONCLUSIONI
Con nota di deposito dell'11/03/2025 gli opponenti hanno precisato le seguenti conclusioni:
1) In via preliminare:
pagina 1 di 7 - disporre inaudita altera parte o, ove occorra, previa comparizione delle parti, la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per inesistenza di debito in capo alla opponente alla luce delle suesposte considerazioni in fatto ed in diritto e, comunque, perché trattasi di opposizione fondata su prova scritta e/o di pronta soluzione.
2) In via principale nel merito:
- dichiarare nullo, annullare o comunque revocare il decreto ingiuntivo opposto n. 2577/2023 del
28.09.2023 - R.G. n. 6247/2023 emesso dal Tribunale di Verona poiché infondato in fatto ed in diritto, per i motivi tutti esposti in narrativa, e conseguentemente, dichiararsi non dovuta la somma ingiunta nei confronti del sig. e della sig.ra ; CP_1 Parte_1
- nella denegata e non creduta ipotesi in cui il Giudicante voglia riconoscere in tutto o in parte le somme dovute al dott. , voglia ridurre le stesse nella diversa maggiore o minore Controparte_2 somma ritenuta di giustizia anche a seguito di esperenda CTU.
3) In ogni caso:
- con vittoria di spese e compenso professionale, oltre accessori, del presente giudizio.
4) In via istruttoria:
- senza che comunque ciò possa determinare un'inversione dell'onere della prova che è posto ad esclusivo carico dell'odierno opposto - si chiede ammettersi prova per testimoni sui seguenti capitoli:
1) << Vero che il Sig. , in relazione all'attività professionale svolta dal Dott. CP_1 CP_2
in favore dell'impresa individuale “4Wood FE Design di FE AN”, ha effettuato
[...] in favore del Dott. , tra gli altri, i seguenti versamenti in contanti, a titolo di acconto Controparte_2 per i suoi compensi professionali:
- € 1.200,00= in data 15.07.2019;
- € 550,00= in data 03.12.2019;
- € 600,00= in data 06.03.2020;
- € 300,00= in data 05.06.2020? >>.
2) “Vero che i suddetti pagamenti venivano eseguiti presso lo Studio professionale del Dott. CP_2
sito in Bussolengo (VR), con consegna del denaro effettuata a mani della segretaria di Studio,
[...] ivi presente in quel momento, la quale rilasciava in favore del Sig. , in relazione CP_1 all'attività professionale svolta dal Dott. in favore dell'impresa individuale “4Wood Controparte_2
pagina 2 di 7 FE Design di FE AN”, le ricevute dalla stessa redatte, datate e firmate di cui al documento n. 5 (già prodotto come doc. n. 2 con la nota di deposito del 29.03.2024 del sub procedimento cautelare n. 227-1/2024) che si rammostra?”.
Si indicano a testimoni:
- Sig. , residente in [...]. Testimone_1
- Sig. residente in [...]. Testimone_2
Si chiede di essere abilitati a prova contraria con i medesimi testi indicati a prova diretta per gli eventuali capitoli di controparte che dovessero essere eventualmente ammessi.
Con riserva di indicare ulteriori testimoni e di ulteriormente capitolare a prova contraria.
Inoltre – sempre senza ciò possa determinare un'inversione dell'onere della prova che è posto ad esclusivo carico dell'odierno opposto – si chiede che venga disposta una CTU al fine di stabilire la congruità degli importi richiesti a titolo di compenso professionale dal Dott. rispetto Controparte_2 ai parametri di legge ed al lavoro asseritamente effettuato e di cui lo stesso avrà fornito idonea prova in corso di causa.>>
Con nota di deposito del 10/03/2025 l'opposto ha precisato le seguenti conclusioni:
Nel merito:
-respingersi l'opposizione e rigettarsi le domande tutte formulate dagli attori opponenti CP_1
e nei confronti del Dott. in quanto infondate in fatto e in
[...] Parte_1 Controparte_2 diritto e conseguentemente confermarsi il decreto ingiuntivo telematico provvisoriamente esecutivo opposto n. 2577/2023 D.I., n. 6247/2023 R.G., del 28.09.2023 emesso il 27.09.2023 dal Giudice del
Tribunale di Verona Dott. Francesco Bartolotti per € 17.993,61;
in ogni caso:
condannarsi in via solidale gli attori opponenti e alla rifusione delle CP_1 Parte_1 spese di lite di questo giudizio e del procedimento di mediazione, oltre accessori di legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione tempestivamente notificato e hanno proposto CP_1 Parte_1 opposizione avverso il decreto del Tribunale di Verona n. 2577/2023 (R.G. 6247/2023) del 28.09.2023 contenente l'ingiunzione di pagare al dott. la somma di € 17.993,61 oltre interessi e Controparte_2 spese del procedimento monitorio.
pagina 3 di 7 Si premette che l'odierno convenuto è stato per numerosi anni professionista di fiducia, Controparte_2 in ambito fiscale/contabile, della 4 Wood FE Design di AN FE. I rapporti tra la società ed il sig. si sono bruscamente interrotti a seguito di alcune contestazioni sul suo operato. Gli CP_2 opponenti hanno eccepito che il professionista ha inserito tra le proprie competenze somme non preventivamente concordate con gli opponenti, comunque eccessive e contraddittorie. In particolare rilevano che nella nota spese del 16.09.2020 siano state inserite competenze relative all'IMU quando, in realtà, l'impresa non aveva alcun immobile in proprietà. Nella medesima nota parte opponente allega che siano stati conteggiati 215,00 euro per una richiesta di certificati camerali di una società - la snc
Architettura d'interni Zoccatelli - completamente estranea alla società degli odierni opponenti. Essi, quindi, contestando il quantum richiesto, rilevano comunque come la società sia cessata in data CP_3
31.12.2015 ed eccepiscono che gli importi addebitati nelle note spese, successivi a tale data - ovvero fino al 2020 - non siano dovuti.
Hanno inoltre contestato la valenza del riconoscimento di debito del 16.09.2020 non tanto sul piano dell'autenticità o meno delle sottoscrizioni, quanto in relazione alla mancanza di un preesistente rapporto fondamentale alla base di esso. Eccepiscono l'errore di diritto ex art. 1428 c.c., e la nullità del riconoscimento del debito in quanto sottoscritto anche da (moglie in regime di Parte_1 separazione dei beni di AN , persona asseritamente estranea alle vicende debitorie della CP_1 società 4 Wood.
Infine, gli opponenti hanno eccepito il mancato opinamento delle fatture dal competente ordine professionale e l'eccessività degli importi ingiunti.
Con comparsa di costituzione e risposta, il dott. ha precisato di essere stato il commercialista di CP_2 fiducia non solo della 4 Wood FE Design, ma anche delle varie aziende della famiglia – CP_1
e, precisamente, di: , Parte_1 Controparte_4 Controparte_5
e semplificata.
[...] Controparte_6 CP_7
Quindi ha contestato in fatto quanto dedotto da parte opponente e replicato che, quanto alla contestazione relativa alle competenze IMU del 2020 (per euro 60,00), tale imposta riguardi la persona fisica di CP_1 che aveva richiesto venissero elaborati i relativi conteggi sulla base del suo codice fiscale (che è
[...] il medesimo della ditta individuale): se anche l'impresa viene cancellata, le tasse collegate al codice fiscale del titolare permangono finché non viene eseguito il pagamento.
L'opposta ha contestato quindi l'eccezione relativa alla somma di 215,00 euro, affermandola come dovuta per attività prestata in favore di 4 Wood.
pagina 4 di 7 Quanto al riconoscimento di debito, l'opposto rileva che gli opponenti non hanno fornito prova di pagamenti che possano aver fatto venire meno, estinguendolo, il rapporto obbligatorio fondamentale.
Contesta altresì l'eccezione di nullità del riconoscimento di debito per estraneità di Parte_1 nonché l'eccezione di annullamento per errore di diritto ex art. 1428 c.c.
Con ordinanza del 2.06.2024, cui si rinvia, è stata rigettata l'istanza ex art. 649 c.p.c.
All'udienza del 13.06.2024 è stato assegnato termine per attivare la procedura di mediazione, che si è conclusa negativamente per mancata presentazione degli odierni opponenti (vd. Doc. del 30.07.2024 parte opposta “verbale negativo per mancata adesione della parte chiamata”).
Con ordinanza del 21.12.2024 sono stati assegnati i termini di legge per la precisazione delle conclusioni e il deposito di comparse conclusionali e repliche. All'udienza dell'8 maggio 2025 la causa è stata quindi trattenuta in decisione. Si anticipa sin d'ora che la causa è di natura documentale, donde il rigetto delle istanze istruttorie ribadite anche in sede di precisazione delle conclusioni.
* * * *
Il ricorso per decreto ingiuntivo, opposto in questo procedimento, iscritto al numero di ruolo RG.
6247/2023, ha ad oggetto il credito avanzato dal dott. nei confronti della Controparte_2 [...]
, di cui in sede monitoria è stata data prova scritta mediante il Controparte_8 riconoscimento di debito datato 16.09.2020, sottoscritto da con in calce l'assunzione CP_1 dell'obbligazione di garanzia da parte della signora Parte_1
Ora va rilevato che la presenza di un riconoscimento di debito rende in sede monitoria superfluo l'opinamento da parte dell'ordine professionale. È pertanto infondata la contestazione sollevata sul punto dagli opponenti.
Quanto al riconoscimento di debito del 16.9.2020 (sub doc. 3 di parte opposta), di cui, come anticipato, non è discussa l'autenticità, parte opponente non ha provato in giudizio l'errore di diritto in cui sarebbe incorsa. A tal fine gli opponenti si sono limitati ad allegare di aver sottoscritto “obtorto collo” il riconoscimento di debito, nell'erronea convinzione che il dott. avesse già portato in detrazione CP_2 gli importi pagati in contanti e comunque non avesse controllato l'esatta imputazione del debito.
Ebbene il 16.9.2020, oltre al riconoscimento di debito, , per conto della 4 Wood FE CP_1
Design, ha firmato e riconosciuto anche l'estratto conto con specificazione delle singole prestazioni e del relativo compenso per il periodo dal 12.03.2012 al 10.06.2019 (cfr. doc. 2 del fascicolo monitorio).
Il compenso indicato in tale estratto conto, sottoscritto da e non disconosciuto ai sensi e per gli CP_1
pagina 5 di 7 effetti di cui all'art. 215 c.p.c., è il medesimo di cui al riconoscimento di debito, il che esclude che il debitore possa essere incorso in errore. Le prestazioni e il relativo compenso sono state singolarmente indicate nel già menzionato estratto conto (doc. sub 2 del procedimento monitorio). Il sig. ha CP_1 quindi sottoscritto il totale dovuto di € 14.181,60 e il riconoscimento di debito di pari data è esattamente per € 14.181,60 oltre accessori. Peraltro l'errore doveva essere anche dimostrato sul piano dei conteggi, nel senso che, invece, non è stato provato – e il relativo onere grava sugli opponenti – che l'importo richiesto di pagamento non fosse dovuto. Al riguardo si dubita, peraltro, che l'errore fatto valere possa considerarsi quale errore di diritto.
Il rapporto fondamentale, contestato dagli opponenti, è indicato nello stesso atto ricognitivo laddove è specificato: “somma esposta nel preavviso di parcella, di euro 14.181,60 […] dovuta a titolo di prestazioni professionali eseguite a favore di se stesso quale persona fisica”.
In tema di rapporto fondamentale va rilevato che “il destinatario della ricognizione di debito è dispensato dall'onere di provare l'esistenza del rapporto fondamentale (cfr., più di recente, Cass. sez. 1, ord. 25 gennaio 2022, n. 2091; Cass. sez. 3, 2020, n. 24451; Cass. sez. 1, 20 dicembre 2016, n. 26334), il quale ultimo si presume pertanto fino a prova contraria” (cfr. Cass. 7682/23).
Parte opponente non ha fornito prova contraria sul punto, dovendosi quindi confermare la validità della ricognizione per l'importo menzionato.
Si ribadisce, quanto alla sottoscrizione del documento da parte anche della signora che tale Parte_1 circostanza non inficia in alcun modo il riconoscimento del debito operato dal marito. La signora si è resa garante del pagamento del debito riconosciuto da parte del marito. Trattandosi di Parte_1 obbligazione di garanzia del tutto accessoria al credito garantito, ne segue le sorti.
Deve infine essere rigettata l'eccezione sollevata sul quantum della pretesa creditoria e la conseguente richiesta di CTU in quanto generica;
il compenso per le singole attività è indicato nell'estratto conto di cui al doc. 2 del ricorso monitorio e rispetto ad esse è stata sollevata un'unica contestazione relativa ad un importo di 215,00 euro relativo a competenze per la ditta Architettura d'Interni Zoccatelli, contestazione che risulta comunque assorbita dalla ricognizione di debito che indica la somma “dovuta
a titolo di prestazioni professionali eseguite a favore di se stesso (ovvero , quale persona CP_1 fisica” .
Pertanto, secondo quanto emerso in giudizio, il credito per le prestazioni professionali rese dal dott.
a favore della 4 Wood FE Design era alla data del 16.9.2020 di € 14.181,60 (oltre IVA e cp). CP_2
Tutto ciò premesso l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo – già dichiarato pagina 6 di 7 provvisoriamente esecutivo – deve essere confermato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, tenuto conto del valore della controversia nei medi per ogni fase del procedimento, secondo i parametri vigenti.
Si dà atto che sussistono i presupposti di cui all'art. 12 bis co. 2 D.Lvo 28/2010, per il versamento – a carico della parte opponente in favore dello Stato – di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'opposizione. Infatti, come da disposizione menzionata, poiché gli opponenti, malgrado l'esperimento della procedura di mediazione sia stata indicata quale condizione di procedibilità, non hanno partecipato al primo incontro (senza giustificazioni) come da verbale depositato dall'opposto il 30.07.2025, vanno condannati al versamento all'entrata del bilancio dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione proposta da e avverso il decreto ingiuntivo CP_1 Parte_1
n. 2577/2023 (R.G. 6247/2023), e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n. 2577/2023, già dichiarato ab origine esecutivo;
- condanna e alla rifusione delle spese di lite a favore di CP_1 Parte_1 CP_2
, liquidate in 5.077 per compensi, oltre rimborso forfettario delle spese generali al 15%,
[...] oltre IVA e CPA come per legge;
- condanna gli opponenti e a versamento all'entrata del bilancio CP_1 Parte_1 dello Stato di una somma di importo corrispondente al doppio del contributo unificato dovuto per il giudizio.
Verona, 2 luglio 2025
La Giudice
Claudia Dal Martello
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