Sentenza 30 ottobre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. I, sentenza 30/10/2002, n. 15329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15329 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2002 |
Testo completo
"ESENTE DA REGISTRAZIONE AI SENSI DELL'ART. 9 DELLA REPUBBLICA ITALIANA LEGGE 3-5-1967 N. 317" IN NOME DEL POPOLO ITALIANO 15329/02 LA NE Oggetto SANZIONI AMMINISTRATIVE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G.N. 19204/00 Dott. Angelo GRIECO Consigliere Dott. Giuseppe Vito Antonio MAGNO Cron.35754 Dott. Francesco Maria FIORETTI - Consigliere FELICETTI Rel. Consigliere Rep. Dott. Francesco Ud. 05/07/2002 Dott. Sergio DI AMATO Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RI ET, elettivamente domiciliato in ROMA GIANICOLENSE 302, rappresentato eCIRCONVALLAZIONE difeso da se medesimo;
ricorrente
contro
PREFETTURA DI ROMA;
intimata - avversO la sentenza n. 25879/99 del Tribunale di ROMA, depositata il 30/11/99; udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 05/07/2002 dal Consigliere Dott. Francesco2002 1523 FELICETTI;
1 udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO 1 L'avv. Pietro Ferri proponeva ricorso avverso una sanzione amministrativa irrogatagli dal Prefetto di Ro- ma. Deduceva la insufficienza della motivazione del verbale di contestazione notificatogli. Il Tribunale di Roma, con sentenza depositata il 30 novembre 1999, rigettava l'opposizione. La sentenza é stata impugnata dall'avv. Pietro Ferri, con ricorso notificato al Prefetto di Roma il 28 settembre 2000, con il quale ha formulato un unico mo- tivo di impugnazione. La parte intimata non ha controdedotto. MOTIVI DELLA DECISIONE 1 Con il ricorso si denunciano la violazione dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981 e vizi motiva- zionali, per avere il giudice di merito ritenuto ade- guatamente motivato il verbale di accertamento, affer- mando che l'indicazione del luogo dell'infrazione ri- sultava ivi indicato, essendo specificato che l'auto sostava in corrispondenza dell'intersezione stradale fra viale Giulio Cesare e via Damiata, dove la sosta era vietata in relazione alla esistenza della interse- 2 ch zione stradale. Secondo il ricorrente tale motivazione della sentenza non avrebbe tenuto conto che il verbale non indicava in quale punto esatto dell'intersezione si trovasse l'auto. Il ricorso é infondato. Con esso, in concreto, si denuncia unicamente un vizio di motivazione, nulla di specifico essendo pro- spettato in relazione alla violazione dell'art. 22 del- la legge n. 689 del 1981. Ma la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato sul punto oggetto دن dell'opposizione e la motivazione é priva di vizi logi- ci, non configurandosi alcun vizio logico nell'avere il Tribunale ritenuto la irrilevanza della mancata indica- zione nel verbale del punto preciso in cui l'auto dell'opponente sostava, una volta indicato che essa era stata lasciata in sosta su una interstizione stradale, specificamente indicata, dove era comunque, su ogni la- to, vietata per legge la sosta. Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato. Nul- la va statuito sulle spese, non avendo la parte intima- ta presentato difese. P.
2.M. La Corte di cassazione rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Così deciso in Roma il 5 luglio 2002, nella ca- 3 Н mera di consiglio della prima sezione Il Consigliere estensore (Francesco Felicetti) مسمPromo Jebriti CORTE SUPREMA CASSAZIONE Pame Dep a La 30 OUT. 2002 IL CANCELLIERE RG29, 19206 civile. Il Presidente Gelo Grieco)(Angel IL CANCELLIERE Andrea Bianchi E A N L O I L E Z D A " R 9 7 T 1 . S 3 I T G . R N E A ' R L 7 6 L A 9 E D 1 D - 5 E I - T S 3 N N E E E G S S E G I " E A L