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Ordinanza 19 marzo 2025
Ordinanza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, ordinanza 19/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
R.G.N. 4/2025
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
- Sezione Civile -
Il Collegio, composto dalle Magistrate:
Dott.ssa Margherita Pastorino – Presidente
Dott.ssa Alice Ambrosio - Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo – Giudice rel.
Nella procedura iscritta al n. 4/2025 di reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. da:
(C.F rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudia Capodieci, in forza di procura agli atti;
- Reclamante - contro
, (C.F.: ) rappresentata e difesa Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Strozzieri, in forza di procura agli atti;
- Reclamata - avverso l'ordinanza di accoglimento emessa in data 19.12.2024 all'esito del procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c. rubricato al N. 2014/2024 R.G.
§1. La vicenda processuale.
Con ricorso ex art. 671 c.p.c., depositato il 23.09.2024 e promosso avverso l'odierno reclamante, ha domandato in via cautelare anticipatoria, che fosse Controparte_1 concesso sequestro conservativo sul denaro e/o su altri beni, valori e titoli in possesso di ed in particolare sulle somme giacenti su c/c. n. 4736 intestato a Parte_1 quest'ultimo, accesso presso BA B.P.M, filiale di Novi Ligure.
Secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, ella vanta un credito nei confronti del proprio patrigno quale erede legittimaria della madre, moglie Parte_1 del predetto, , nata il [...] a [...] e deceduta in Persona_1
Tortona (AL) il 19.02.2024.
Pagina 1 Più specificatamente, tale credito deriverebbe alla ricorrente dall'esser stata, ella, ingiustamente pretermessa dall'eredità materna, il cui asse sarebbe stato del tutto eroso dalle condotte dolosamente distrattive perpetrate dallo , che avrebbe Pt_1 effettuato sul conto corrente cointestato con la coniuge (il n. 3527 poi divenuto n.
3881) una serie di operazioni di prelievo e giroconto in proprio favore (sul conto a sé esclusivamente intestato n. 4736) così progressivamente dilapidandone l'intera giacenza.
Il conto corrente n. 3881 infatti, alla data del decesso della cointestataria Per_1 presentava un saldo attivo di soli € 2.348,94 sebbene tra il 2006 ed il 2018 esso fosse stato rimpinguato da corposissimi introiti, provenienti da tre operazione di compravendita poste in essere in vita dalla madre della ricorrente, attraverso le quali ella aveva sostanzialmente liquidato tutto il patrimonio immobiliare di famiglia pervenutole iure hereditatis; in particolare: una compravendita nel 2006 per € 103.050,00, una nel 2010 per € 305.500,00 ed un'altra nel 2018 per € 350.000,00.
In sostanza, secondo la tesi della ricorrente, il patrigno si sarebbe Pt_1 impadronito di tutto il denaro della madre o in via alternativa ella glielo avrebbe donato in vita, attraverso donazioni di non modico valore, nulle per difetto di forma e in ogni caso lesive della quota di legittima della figlia, pari ad 1/3, come previsto dall'art. 542 c.c.
Sulla scorta di tali deduzioni, ha concluso asserendo di avere la Controparte_1 necessità, nelle more della definizione dell'instaurando giudizio di merito – che avrà ad oggetto l'impugnativa delle donazioni nulle disposte dalla madre in vita e la loro riduzione per lesione della quota di legittima - di ottenere una tutela cautelare conservativa, al fine di preservare la propria pretesa creditoria;
e ciò anche considerato, sotto il profilo del periculum, che lo attraverso la condotta Pt_1 distrattiva tenuta quando la moglie era in vita, ha manifestato la volontà di appropriarsi di tutto il patrimonio della stessa, in spregio ai diritti ereditari – e non solo - della ricorrente.
Con decreto del 26.09.2024 il Tribunale di Alessandria, accogliendo la richiesta della ricorrente di provvedere inaudita altera parte, ha concesso il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti di fino alla concorrenza di Parte_1 euro 350.000,00.
Con memoria difensiva depositata il 13.11.2024, si è costituito in giudizio Parte_1
, esponendo una versione dei fatti divergente da quella illustrata dalla
[...] ricorrente in ordine ai rapporti esistenti fra lei e la madre, a suo dire interrotti da tantissimi anni a causa dell'ingratitudine e dell'anaffettività della ricorrente, opponendosi quindi alla concessione del sequestro conservativo e chiedendo la revoca di quello già concesso inaudita altera parte, evidenziando da un lato che il denaro sequestratogli gli servisse per vivere e dall'altro di essere l'unico erede
Pagina 2 universale della moglie, come da testamento olografo del 14.07.2021 pubblicato dal notaio in Novi Ligure, prodotto in causa. Per_2
La causa di primo grado, dopo un rinvio concesso per trattative non andate a buon fine, è stata trattenuta in decisione e all'esito, con ordinanza del 19.12.2024, il
Giudice di prime cure ha accolto il ricorso confermando il sequestro conservativo già concesso con decreto inaudita altera parte del 26.09.2024 fino alla concorrenza di euro 150.000.
***
Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 3.01.2025, Parte_1
ha impugnato l'ordinanza di accoglimento di cui sopra, deducendo i motivi di
[...] gravame infra specificati. costituendosi, ha richiamato tutte le difese rassegnate in primo Controparte_1 grado, chiedendo la conferma dell'ordinanza reclamata.
§2. I motivi di reclamo
ha declinato, quali motivi di censura all'ordinanza impugnata: Parte_1
1) l'errore nella valutazione del fatto in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove non ha considerato: i) con riguardo al fumus: che anche le somme apprese dalla de cuius dalla vendita dell'ultimo immobile di famiglia nel 2018 siano state consumate dalla coppia per le proprie necessità di vita e che in generale tutte le dazioni di denaro intercorse tra i coniugi, lungi dall'essere qualificabili come donazioni, debbano invece essere considerate come “conferimenti vicendevoli” coerenti con gli obblighi di solidarietà e reciproco mantenimento che esistono in una famiglia e come tali non soggetti a collazione;
che il testamento olografo della de cuius, nel quale il marito viene indicato come erede universale, legittima quest'ultimo a trattenere tutte le somme giacenti sul conto corrente attinto da sequestro;
ii) con riguardo al periculum che esso non sussiste dal momento che è documentalmente provato che dalla morte della moglie il reclamante non ha disperso alcuna somma dal proprio conto corrente personale;
oltre al fatto che a seguito del sequestro egli è rimasto privo dei mezzi necessari per sopravvivere.
§3. Sui motivi di reclamo che attengono al profilo del fumus boni iuris – infondatezza -.
L'ordinanza reclamata in relazione al requisito cautelare del fumus boni iuris - che consiste nella probabile esistenza di un credito da garantire e quindi della qualità di creditore di chi ha chiesto la misura cautelare- lo ha ritenuto sussistente nel diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, anche alla luce del testamento prodotto dal resistente in cui egli viene nominato erede universale, almeno la quota di legittima
Pagina 3 della successione della madre, pari a un terzo della massa, ai sensi dell'articolo 542
c.c.
Nell'ordinanza reclamata infatti, il giudice di prime cure ha valorizzato il fatto che dai documenti prodotti in causa dalla ricorrente e soprattutto dagli estratti di conto corrente presenti agli atti, si evince che quello acceso presso BA BP (il n. 3527 poi divenuto n. 3881) ed intestato ai coniugi è stato alimentato Controparte_2 nel corso degli anni esclusivamente con proventi di quest'ultima, in particolare discendenti dai tre atti di compravendita disposti nel 2006, nel 2010 e nel 2018 che hanno fatto pervenire su tale conto una somma complessivamente pari ad euro € 758.550,00, che all'apertura della successione si era quasi del tutto volatilizzata, da ultimo attraverso l'acquisto di due polizze vita aventi presumibilmente come beneficiario lo per complessivi euro 100.000 e attraverso la disposizione di Pt_1 due giroconti (uno da 100.000 euro ed un altro da 150.uro ) sul conto corrente personale di quest'ultimo n. 4736.
Sulla base di tali emergenze documentali, il giudice di prime cure ha concluso che se anche si volesse ritenere che i proventi delle prime due vendite (risalenti al 2006 e al
2010) siano stati consumati dalla coppia per le proprie necessità Controparte_2 di vita, ciò non può invece dirsi per i proventi dell'ultima vendita immobiliare dell'aprile 2018, pari ad euro 350.000,00, che dopo l'accredito sul conto corrente n.
3881 sono stati utilizzati per pagare i premi di due polizze vita (aventi come beneficiario lo ) e per rimpinguare con due giroconti di 100,000,00 e Pt_1
150.000,00 euro il conto personale di quest'ultimo.
Ebbene proprio su tali somme (per un totale di 350.000,00 euro) il giudice di prime cure ha ritenuto certamente possibile la possibilità di recupero alla massa ereditaria, trattandosi di donazioni indirette o di donazioni prive di forma solenne e quindi nulle.
Tale motivazione è del tutto condivisibile sia in un punto di fatto sia in punto di diritto.
Intanto va rilevato che la ricostruzione in punto di fatto effettuata nell'ordinanza reclamata, in ordine alle movimentazioni di denaro in entrata ed in uscita sul conto corrente n. 3881 cointestato ai coniugi non sia stato oggetto di Controparte_2 alcuna puntuale contestazione a ciò conseguendo che debba ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. – oltre che documentalmente dagli estratti conto agli atti -: che il conto corrente in parola fosse alimentato da denaro esclusivamente proveniente dalla de cuius; che in particolare siano stati versati su tale conto corrente i proventi della compravendita di tutti gli immobili di famiglia della de cuius per un totale di €
758.550,00 e che l'ultima di tali operazioni si sia realizzata il 23.04.2018 con un introito sul conto in parola pari ad euro 355.000,00; che tale denaro (oltre al poco altro denaro proveniente sempre dalla sola pensione della de cuius anch'essa ivi accreditata ed ulteriori 75.000,00 euro provenienti da altro conto sempre riferibile alla
Pagina 4 medesima) sia stato utilizzato il 21.06.2018 per l'acquisto di due polizze vita da 50.000 euro ciascuna, la n. 59560 avente come beneficiaria la e la n. 61384 Per_1 avente come beneficiario lo e che entrambe queste polizze (oltre ad una terza, Pt_1 la n. 62360, avente quale beneficiaria la siano state tutte riscattate con Per_1 accredito sul c/c. 3881 il 17 e 18.10.2023 per un totale di € 152.739,26; - che poco dopo, il 27.10.2023, il reclamante si sia appropriato di tali somme accreditandole a mezzo di giroconto sul proprio conto corrente personale n. 4736 (v. docc. 10 e 11).
Da ciò ne discende che, contrariamente a quanto asserito in sede di reclamo, le somme che sono pervenute dall'ultima compravendita immobiliare del 2018 non sono state utilizzate dai coniugi per sopperire alle esigenze quotidiane della loro vita familiare, ma sono state in gran parte apprese dallo con giroconti sul proprio Pt_1 conto corrente personale.
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto è pienamente condivisa da questo
Collegio la qualificazione giuridica di tali dazioni di denaro effettuata dal Giudice di prime cure nei termini di donazioni. È sufficiente a tale proposito il mero richiamo della Giurisprudenza di legittimità, pacifica nel qualificare come donazioni soggette a collazione: sia quella indiretta realizzata attraverso la designazione quale beneficiario in una polizza assicurativa sulla vita - e ciò rileva per la polizza vita n. 61384 avente come beneficiario lo di cui egli ha già incamerato il capitale riscattato – Pt_1
(Cass. n. 29583 del 22/10/2021); sia dei giroconti di denaro, donazioni, queste ultime, ritenute pacificamente nulle per vizio di forma (Cass. SS.UU. n. 18725 del 2017,
Cass. n. 23127/2021 e Cass. 24.10.2022 n. 31272).
Priva invece di significatività è la giurisprudenza citata dal reclamante, che in ogni caso non potrebbe mai calarsi nel contesto per cui è causa atteso che, come sostenuto dalla ricorrente e dal giudice di prime cure, non vi è stata tra i coniugi Per_1
alcuna “vicendevolezza di conferimenti”, dal momento che il conto Pt_1 cointestato cui essi attingevano per vivere era rimpinguato da somme di denaro provenienti dalla sola ed il reclamante mai ha offerto prova del contrario. Per_1
Da ciò ne discende che, con riguardo al secondo profilo valorizzato in questa sede di gravame, il fatto che sia stato nominato erede universale dalla Parte_1 moglie in un testamento olografo pubblicato, è circostanza non dirimente, dal momento che come noto, in presenza di plurime donazioni fatte in vita dalla de cuius al marito, è diritto della figlia, quale erede legittimaria pretermessa, agire per la tutela della propria quota di legittima sull'eredità della madre.
§4. Sui motivi di reclamo che attengono al profilo del periculum in mora – infondatezza -.
Pagina 5 Con riguardo al periculum in mora poi, il reclamante ha sostenuto che lo stesso non ricorra atteso che nei 12 mesi dalla morte della moglie egli ben avrebbe potuto, ma non ha, disperso il proprio patrimonio.
Il motivo è privo di fondatezza attesa l'irrilevanza della circostanza valorizzata dal reclamante (rispetto a ciò che non ha fatto) a fronte della condotta già effettivamente tenuta dal medesimo sino a pochissimo tempo prima della morte della moglie, sopraggiunta il 19.02.2024 dopo una lunga malattia, come allegato dallo stesso.
Risale infatti a soli quattro mesi prima, (il 17-18.10.2023), nel periodo in cui è presumibile che fosse già ricoverata in ospedale o presso Persona_1
l'RSA in cui poi è deceduta, l'operazione di riscatto delle tre polizze Vita di cui Per_3 si è dato già atto sopra, con conseguente accredito delle somme riscattate sul proprio conto personale. Una tale condotta, che nella sostanza ha svuotato del tutto la giacenza del conto corrente n. 3881 e con esso l'asse ereditario relitto, come correttamente osservato dalla reclamata, è fortemente indiziaria della volontà dello di sottrarre dall'asse ereditario della moglie tutto ciò che ne rimaneva, così Pt_1 pregiudicando i diritti successori di con riguardo alla quota Controparte_1 dell'asse ereditario materno che la Legge le riserva di diritto.
Quanto poi alla circostanza che il reclamante all'esito del sequestro per cui è causa sarebbe rimasto privo di sostanze per sopravvivere, ciò, se anche fosse vero (non ne è stata offerta alcuna prova) non depone favorevolmente per le ragioni spese a sostegno del reclamo, confermando anzi il fatto che , al di là delle intenzioni, Parte_1 per vivere attingerebbe necessariamente dalle somme presenti sul conto corrente già oggetto di sequestro, così erodendo del tutto l'unica garanzia patrimoniale che oggi esiste ancora (per quel che consta in questo giudizio) su cui la reclamante potrà, all'esito di un giudizio di merito, soddisfare le proprie ragioni creditorie.
§5. Conclusioni e spese di lite
Per tutti i motivi esposti, il reclamo deve essere integralmente rigettato, anche con riguardo alla domanda subordinata di riduzione del quantum oggetto di sequestro, non sorretta da alcun argomento che la giustifichi, ulteriore e diverso da quelli già trattati ai fini del rigetto della domanda principale di revoca dell'ordinanza cautelare.
Quanto alle spese di lite, anche di questa fase di reclamo, esse andranno liquidate all'esito dell'instaurando giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 6 a) Rigetta il reclamo e per l'effetto, conferma l'ordinanza di primo grado con la quale è stato disposto il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e i crediti di fino alla concorrenza di € 150.000,00; Parte_1
b) Demanda la liquidazione delle spese della presente fase cautelare all'esito dell'instaurando giudizio di merito;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”, ai fini del raddoppio del contributo unificato in capo al reclamante;
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Alessandria del 12.02.2025.
La Presidente La Giudice rel.
Dott.ssa Margherita Pastorino Dott.ssa Martina Cacioppo
Pagina 7
TRIBUNALE DI ALESSANDRIA
- Sezione Civile -
Il Collegio, composto dalle Magistrate:
Dott.ssa Margherita Pastorino – Presidente
Dott.ssa Alice Ambrosio - Giudice
Dott.ssa Martina Cacioppo – Giudice rel.
Nella procedura iscritta al n. 4/2025 di reclamo proposto ex art. 669 terdecies c.p.c. da:
(C.F rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'Avv. Claudia Capodieci, in forza di procura agli atti;
- Reclamante - contro
, (C.F.: ) rappresentata e difesa Avv. Controparte_1 C.F._2
Antonio Strozzieri, in forza di procura agli atti;
- Reclamata - avverso l'ordinanza di accoglimento emessa in data 19.12.2024 all'esito del procedimento cautelare ex art. 671 c.p.c. rubricato al N. 2014/2024 R.G.
§1. La vicenda processuale.
Con ricorso ex art. 671 c.p.c., depositato il 23.09.2024 e promosso avverso l'odierno reclamante, ha domandato in via cautelare anticipatoria, che fosse Controparte_1 concesso sequestro conservativo sul denaro e/o su altri beni, valori e titoli in possesso di ed in particolare sulle somme giacenti su c/c. n. 4736 intestato a Parte_1 quest'ultimo, accesso presso BA B.P.M, filiale di Novi Ligure.
Secondo la ricostruzione offerta dalla ricorrente, ella vanta un credito nei confronti del proprio patrigno quale erede legittimaria della madre, moglie Parte_1 del predetto, , nata il [...] a [...] e deceduta in Persona_1
Tortona (AL) il 19.02.2024.
Pagina 1 Più specificatamente, tale credito deriverebbe alla ricorrente dall'esser stata, ella, ingiustamente pretermessa dall'eredità materna, il cui asse sarebbe stato del tutto eroso dalle condotte dolosamente distrattive perpetrate dallo , che avrebbe Pt_1 effettuato sul conto corrente cointestato con la coniuge (il n. 3527 poi divenuto n.
3881) una serie di operazioni di prelievo e giroconto in proprio favore (sul conto a sé esclusivamente intestato n. 4736) così progressivamente dilapidandone l'intera giacenza.
Il conto corrente n. 3881 infatti, alla data del decesso della cointestataria Per_1 presentava un saldo attivo di soli € 2.348,94 sebbene tra il 2006 ed il 2018 esso fosse stato rimpinguato da corposissimi introiti, provenienti da tre operazione di compravendita poste in essere in vita dalla madre della ricorrente, attraverso le quali ella aveva sostanzialmente liquidato tutto il patrimonio immobiliare di famiglia pervenutole iure hereditatis; in particolare: una compravendita nel 2006 per € 103.050,00, una nel 2010 per € 305.500,00 ed un'altra nel 2018 per € 350.000,00.
In sostanza, secondo la tesi della ricorrente, il patrigno si sarebbe Pt_1 impadronito di tutto il denaro della madre o in via alternativa ella glielo avrebbe donato in vita, attraverso donazioni di non modico valore, nulle per difetto di forma e in ogni caso lesive della quota di legittima della figlia, pari ad 1/3, come previsto dall'art. 542 c.c.
Sulla scorta di tali deduzioni, ha concluso asserendo di avere la Controparte_1 necessità, nelle more della definizione dell'instaurando giudizio di merito – che avrà ad oggetto l'impugnativa delle donazioni nulle disposte dalla madre in vita e la loro riduzione per lesione della quota di legittima - di ottenere una tutela cautelare conservativa, al fine di preservare la propria pretesa creditoria;
e ciò anche considerato, sotto il profilo del periculum, che lo attraverso la condotta Pt_1 distrattiva tenuta quando la moglie era in vita, ha manifestato la volontà di appropriarsi di tutto il patrimonio della stessa, in spregio ai diritti ereditari – e non solo - della ricorrente.
Con decreto del 26.09.2024 il Tribunale di Alessandria, accogliendo la richiesta della ricorrente di provvedere inaudita altera parte, ha concesso il sequestro conservativo dei beni mobili, immobili e dei crediti di fino alla concorrenza di Parte_1 euro 350.000,00.
Con memoria difensiva depositata il 13.11.2024, si è costituito in giudizio Parte_1
, esponendo una versione dei fatti divergente da quella illustrata dalla
[...] ricorrente in ordine ai rapporti esistenti fra lei e la madre, a suo dire interrotti da tantissimi anni a causa dell'ingratitudine e dell'anaffettività della ricorrente, opponendosi quindi alla concessione del sequestro conservativo e chiedendo la revoca di quello già concesso inaudita altera parte, evidenziando da un lato che il denaro sequestratogli gli servisse per vivere e dall'altro di essere l'unico erede
Pagina 2 universale della moglie, come da testamento olografo del 14.07.2021 pubblicato dal notaio in Novi Ligure, prodotto in causa. Per_2
La causa di primo grado, dopo un rinvio concesso per trattative non andate a buon fine, è stata trattenuta in decisione e all'esito, con ordinanza del 19.12.2024, il
Giudice di prime cure ha accolto il ricorso confermando il sequestro conservativo già concesso con decreto inaudita altera parte del 26.09.2024 fino alla concorrenza di euro 150.000.
***
Con reclamo ex art. 669 terdecies c.p.c. depositato in data 3.01.2025, Parte_1
ha impugnato l'ordinanza di accoglimento di cui sopra, deducendo i motivi di
[...] gravame infra specificati. costituendosi, ha richiamato tutte le difese rassegnate in primo Controparte_1 grado, chiedendo la conferma dell'ordinanza reclamata.
§2. I motivi di reclamo
ha declinato, quali motivi di censura all'ordinanza impugnata: Parte_1
1) l'errore nella valutazione del fatto in cui sarebbe incorso il giudice di prime cure laddove non ha considerato: i) con riguardo al fumus: che anche le somme apprese dalla de cuius dalla vendita dell'ultimo immobile di famiglia nel 2018 siano state consumate dalla coppia per le proprie necessità di vita e che in generale tutte le dazioni di denaro intercorse tra i coniugi, lungi dall'essere qualificabili come donazioni, debbano invece essere considerate come “conferimenti vicendevoli” coerenti con gli obblighi di solidarietà e reciproco mantenimento che esistono in una famiglia e come tali non soggetti a collazione;
che il testamento olografo della de cuius, nel quale il marito viene indicato come erede universale, legittima quest'ultimo a trattenere tutte le somme giacenti sul conto corrente attinto da sequestro;
ii) con riguardo al periculum che esso non sussiste dal momento che è documentalmente provato che dalla morte della moglie il reclamante non ha disperso alcuna somma dal proprio conto corrente personale;
oltre al fatto che a seguito del sequestro egli è rimasto privo dei mezzi necessari per sopravvivere.
§3. Sui motivi di reclamo che attengono al profilo del fumus boni iuris – infondatezza -.
L'ordinanza reclamata in relazione al requisito cautelare del fumus boni iuris - che consiste nella probabile esistenza di un credito da garantire e quindi della qualità di creditore di chi ha chiesto la misura cautelare- lo ha ritenuto sussistente nel diritto della ricorrente a vedersi riconosciuta, anche alla luce del testamento prodotto dal resistente in cui egli viene nominato erede universale, almeno la quota di legittima
Pagina 3 della successione della madre, pari a un terzo della massa, ai sensi dell'articolo 542
c.c.
Nell'ordinanza reclamata infatti, il giudice di prime cure ha valorizzato il fatto che dai documenti prodotti in causa dalla ricorrente e soprattutto dagli estratti di conto corrente presenti agli atti, si evince che quello acceso presso BA BP (il n. 3527 poi divenuto n. 3881) ed intestato ai coniugi è stato alimentato Controparte_2 nel corso degli anni esclusivamente con proventi di quest'ultima, in particolare discendenti dai tre atti di compravendita disposti nel 2006, nel 2010 e nel 2018 che hanno fatto pervenire su tale conto una somma complessivamente pari ad euro € 758.550,00, che all'apertura della successione si era quasi del tutto volatilizzata, da ultimo attraverso l'acquisto di due polizze vita aventi presumibilmente come beneficiario lo per complessivi euro 100.000 e attraverso la disposizione di Pt_1 due giroconti (uno da 100.000 euro ed un altro da 150.uro ) sul conto corrente personale di quest'ultimo n. 4736.
Sulla base di tali emergenze documentali, il giudice di prime cure ha concluso che se anche si volesse ritenere che i proventi delle prime due vendite (risalenti al 2006 e al
2010) siano stati consumati dalla coppia per le proprie necessità Controparte_2 di vita, ciò non può invece dirsi per i proventi dell'ultima vendita immobiliare dell'aprile 2018, pari ad euro 350.000,00, che dopo l'accredito sul conto corrente n.
3881 sono stati utilizzati per pagare i premi di due polizze vita (aventi come beneficiario lo ) e per rimpinguare con due giroconti di 100,000,00 e Pt_1
150.000,00 euro il conto personale di quest'ultimo.
Ebbene proprio su tali somme (per un totale di 350.000,00 euro) il giudice di prime cure ha ritenuto certamente possibile la possibilità di recupero alla massa ereditaria, trattandosi di donazioni indirette o di donazioni prive di forma solenne e quindi nulle.
Tale motivazione è del tutto condivisibile sia in un punto di fatto sia in punto di diritto.
Intanto va rilevato che la ricostruzione in punto di fatto effettuata nell'ordinanza reclamata, in ordine alle movimentazioni di denaro in entrata ed in uscita sul conto corrente n. 3881 cointestato ai coniugi non sia stato oggetto di Controparte_2 alcuna puntuale contestazione a ciò conseguendo che debba ritenersi provato ex art. 115 c.p.c. – oltre che documentalmente dagli estratti conto agli atti -: che il conto corrente in parola fosse alimentato da denaro esclusivamente proveniente dalla de cuius; che in particolare siano stati versati su tale conto corrente i proventi della compravendita di tutti gli immobili di famiglia della de cuius per un totale di €
758.550,00 e che l'ultima di tali operazioni si sia realizzata il 23.04.2018 con un introito sul conto in parola pari ad euro 355.000,00; che tale denaro (oltre al poco altro denaro proveniente sempre dalla sola pensione della de cuius anch'essa ivi accreditata ed ulteriori 75.000,00 euro provenienti da altro conto sempre riferibile alla
Pagina 4 medesima) sia stato utilizzato il 21.06.2018 per l'acquisto di due polizze vita da 50.000 euro ciascuna, la n. 59560 avente come beneficiaria la e la n. 61384 Per_1 avente come beneficiario lo e che entrambe queste polizze (oltre ad una terza, Pt_1 la n. 62360, avente quale beneficiaria la siano state tutte riscattate con Per_1 accredito sul c/c. 3881 il 17 e 18.10.2023 per un totale di € 152.739,26; - che poco dopo, il 27.10.2023, il reclamante si sia appropriato di tali somme accreditandole a mezzo di giroconto sul proprio conto corrente personale n. 4736 (v. docc. 10 e 11).
Da ciò ne discende che, contrariamente a quanto asserito in sede di reclamo, le somme che sono pervenute dall'ultima compravendita immobiliare del 2018 non sono state utilizzate dai coniugi per sopperire alle esigenze quotidiane della loro vita familiare, ma sono state in gran parte apprese dallo con giroconti sul proprio Pt_1 conto corrente personale.
Ciò posto in punto di fatto, in punto di diritto è pienamente condivisa da questo
Collegio la qualificazione giuridica di tali dazioni di denaro effettuata dal Giudice di prime cure nei termini di donazioni. È sufficiente a tale proposito il mero richiamo della Giurisprudenza di legittimità, pacifica nel qualificare come donazioni soggette a collazione: sia quella indiretta realizzata attraverso la designazione quale beneficiario in una polizza assicurativa sulla vita - e ciò rileva per la polizza vita n. 61384 avente come beneficiario lo di cui egli ha già incamerato il capitale riscattato – Pt_1
(Cass. n. 29583 del 22/10/2021); sia dei giroconti di denaro, donazioni, queste ultime, ritenute pacificamente nulle per vizio di forma (Cass. SS.UU. n. 18725 del 2017,
Cass. n. 23127/2021 e Cass. 24.10.2022 n. 31272).
Priva invece di significatività è la giurisprudenza citata dal reclamante, che in ogni caso non potrebbe mai calarsi nel contesto per cui è causa atteso che, come sostenuto dalla ricorrente e dal giudice di prime cure, non vi è stata tra i coniugi Per_1
alcuna “vicendevolezza di conferimenti”, dal momento che il conto Pt_1 cointestato cui essi attingevano per vivere era rimpinguato da somme di denaro provenienti dalla sola ed il reclamante mai ha offerto prova del contrario. Per_1
Da ciò ne discende che, con riguardo al secondo profilo valorizzato in questa sede di gravame, il fatto che sia stato nominato erede universale dalla Parte_1 moglie in un testamento olografo pubblicato, è circostanza non dirimente, dal momento che come noto, in presenza di plurime donazioni fatte in vita dalla de cuius al marito, è diritto della figlia, quale erede legittimaria pretermessa, agire per la tutela della propria quota di legittima sull'eredità della madre.
§4. Sui motivi di reclamo che attengono al profilo del periculum in mora – infondatezza -.
Pagina 5 Con riguardo al periculum in mora poi, il reclamante ha sostenuto che lo stesso non ricorra atteso che nei 12 mesi dalla morte della moglie egli ben avrebbe potuto, ma non ha, disperso il proprio patrimonio.
Il motivo è privo di fondatezza attesa l'irrilevanza della circostanza valorizzata dal reclamante (rispetto a ciò che non ha fatto) a fronte della condotta già effettivamente tenuta dal medesimo sino a pochissimo tempo prima della morte della moglie, sopraggiunta il 19.02.2024 dopo una lunga malattia, come allegato dallo stesso.
Risale infatti a soli quattro mesi prima, (il 17-18.10.2023), nel periodo in cui è presumibile che fosse già ricoverata in ospedale o presso Persona_1
l'RSA in cui poi è deceduta, l'operazione di riscatto delle tre polizze Vita di cui Per_3 si è dato già atto sopra, con conseguente accredito delle somme riscattate sul proprio conto personale. Una tale condotta, che nella sostanza ha svuotato del tutto la giacenza del conto corrente n. 3881 e con esso l'asse ereditario relitto, come correttamente osservato dalla reclamata, è fortemente indiziaria della volontà dello di sottrarre dall'asse ereditario della moglie tutto ciò che ne rimaneva, così Pt_1 pregiudicando i diritti successori di con riguardo alla quota Controparte_1 dell'asse ereditario materno che la Legge le riserva di diritto.
Quanto poi alla circostanza che il reclamante all'esito del sequestro per cui è causa sarebbe rimasto privo di sostanze per sopravvivere, ciò, se anche fosse vero (non ne è stata offerta alcuna prova) non depone favorevolmente per le ragioni spese a sostegno del reclamo, confermando anzi il fatto che , al di là delle intenzioni, Parte_1 per vivere attingerebbe necessariamente dalle somme presenti sul conto corrente già oggetto di sequestro, così erodendo del tutto l'unica garanzia patrimoniale che oggi esiste ancora (per quel che consta in questo giudizio) su cui la reclamante potrà, all'esito di un giudizio di merito, soddisfare le proprie ragioni creditorie.
§5. Conclusioni e spese di lite
Per tutti i motivi esposti, il reclamo deve essere integralmente rigettato, anche con riguardo alla domanda subordinata di riduzione del quantum oggetto di sequestro, non sorretta da alcun argomento che la giustifichi, ulteriore e diverso da quelli già trattati ai fini del rigetto della domanda principale di revoca dell'ordinanza cautelare.
Quanto alle spese di lite, anche di questa fase di reclamo, esse andranno liquidate all'esito dell'instaurando giudizio di merito.
P.Q.M.
il Tribunale Sezione Civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
Pagina 6 a) Rigetta il reclamo e per l'effetto, conferma l'ordinanza di primo grado con la quale è stato disposto il sequestro conservativo sui beni mobili, immobili e i crediti di fino alla concorrenza di € 150.000,00; Parte_1
b) Demanda la liquidazione delle spese della presente fase cautelare all'esito dell'instaurando giudizio di merito;
c) Dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del Testo Unico di cui al D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, così come inserito dall'art. 1, commi 17 e 18, legge 24 dicembre 2012 n. 228 (“Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilità 2013)”, ai fini del raddoppio del contributo unificato in capo al reclamante;
Si comunichi.
Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Alessandria del 12.02.2025.
La Presidente La Giudice rel.
Dott.ssa Margherita Pastorino Dott.ssa Martina Cacioppo
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