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Sentenza 7 dicembre 2024
Sentenza 7 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 07/12/2024, n. 267 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 267 |
| Data del deposito : | 7 dicembre 2024 |
Testo completo
1398 /2024 R.G.V.G.
Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1398 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 07/12/2014 tra i coniugi:
1. , nato/a a CESENA (FC) in data 04/02/1966, - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata/o a UCRAINA in data 03/08/1975, - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. BETTINI GIUSEPPE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 26/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 22/10/2020;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data
07/12/2014 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA - anno 2014, atto n. 100, parte II, serie A;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
26/06/2024, che integralmente si riportano:
1. i SI.ri e LA si impegnano al reciproco rispetto;
Controparte_1 Pt_1
2. Come convenuto in sede di separazione consensuale il sig. a titolo di CP_1
contributo una tantum, nell'interesse della moglie, ha già versato la somma di €.
66.400,00 quale acconto sulla promessa di vendita dell'immobile residenziale da destinarsi ad abitazione principale della sig.ra sito nel comune di Cesena Pt_1
(Fc), Via L. Lucchi n. 488, identificato all'NCEU al foglio 111 col mappale 2605 di mq. 960, sub 9, cat. A2, classe 2, rendita catastale €. 361,52, sub. 16, cat. C6, classe
2 con rendita catastale €. 66,62 (doc.2);
2 3. Quale saldo dell'accordo di una tantum il ha successivamente CP_1
corrisposto la somma di €. 100.000,00 alla società Cesarea S.r.l. al fine di far acquisire la proprietà esclusiva dell'immobile residenziale in favore della sig.ra
, così come attestato dall'atto pubblico in data 24.07.2020 al n. 154.093 di Pt_1
Repertorio al numero 27.322 di Raccolta a Ministero del Notaio Dott.ssa in CP_2
Cesena (7), acquisto necessario al fine di consentire un'adeguata allocazione al coniuge, dotato di ogni arredo e nel quale risiede (4).
Pertanto visto l'avvenuto acquisto dell'immobile in favore della moglie integralmente corrisposto con somme erogate dal marito, le parti dichiarano espressamente che l'assegno divorzile è già stato corrisposto una tantum, in sede di pregresso trasferimento immobiliare del 24.07.2020, con espressa richiesta al Tribunale adito di accertarne la piena conformità;
4. le parti pertanto dichiarano di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciano parimenti a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo inerente al loro rapporto di coniugio, ritenendo congruo quanto già convenuto e adempiuto tra loro;
5. le spese del presente procedimento sono integralmente a carico del SI.re
; Controparte_1
6. le parti espressamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 07/12/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
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Tribunale Ordinario di Forli'
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI FORLI' riunito in camera di consiglio nelle persone di: dott. Massimo Di Patria Presidente rel. dott. Alessandra Medi Giudice dott. Danilo Maffa Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento 1398 /2024 R.G.V.G. avente ad oggetto la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data 07/12/2014 tra i coniugi:
1. , nato/a a CESENA (FC) in data 04/02/1966, - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata/o a UCRAINA in data 03/08/1975, - Parte_1
C.F._2
rappresentati e difesi entrambi dall' avv. BETTINI GIUSEPPE;
rilevato:
- che con ricorso a firma congiunta, depositato in data 26/06/2024, i coniugi suddetti chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ai sensi dell'art. 3, n. 2, lett. b) l. n. 898/70 e ss. mm., indicando le condizioni inerenti ai rapporti economici tra gli stessi;
1 - che sono trascorsi i termini di legge dalla separazione omologata/pronunciata con decreto/sentenza in data 22/10/2020;
- che tra gli stessi non vi è stata riconciliazione né ricostituzione della vita in comune;
- che hanno depositato dichiarazione sottoscritta ed autenticata di non volersi conciliare e di insistere nel ricorso, all'esito di udienza a trattazione scritta;
- che sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio;
visti gli artt. 1 e ss. l. n. 898/70 e succ. mod.
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in CESENA in data
07/12/2014 tra i coniugi:
1. , nato a [...] in data [...], - Controparte_1
; C.F._1
2. , nata a [...] in data [...], - Parte_1
C.F._2
trascritto nei registri degli atti di matrimonio del comune di CESENA - anno 2014, atto n. 100, parte II, serie A;
dichiara esecutive le condizioni di cui al ricorso a firma congiunta depositato in data
26/06/2024, che integralmente si riportano:
1. i SI.ri e LA si impegnano al reciproco rispetto;
Controparte_1 Pt_1
2. Come convenuto in sede di separazione consensuale il sig. a titolo di CP_1
contributo una tantum, nell'interesse della moglie, ha già versato la somma di €.
66.400,00 quale acconto sulla promessa di vendita dell'immobile residenziale da destinarsi ad abitazione principale della sig.ra sito nel comune di Cesena Pt_1
(Fc), Via L. Lucchi n. 488, identificato all'NCEU al foglio 111 col mappale 2605 di mq. 960, sub 9, cat. A2, classe 2, rendita catastale €. 361,52, sub. 16, cat. C6, classe
2 con rendita catastale €. 66,62 (doc.2);
2 3. Quale saldo dell'accordo di una tantum il ha successivamente CP_1
corrisposto la somma di €. 100.000,00 alla società Cesarea S.r.l. al fine di far acquisire la proprietà esclusiva dell'immobile residenziale in favore della sig.ra
, così come attestato dall'atto pubblico in data 24.07.2020 al n. 154.093 di Pt_1
Repertorio al numero 27.322 di Raccolta a Ministero del Notaio Dott.ssa in CP_2
Cesena (7), acquisto necessario al fine di consentire un'adeguata allocazione al coniuge, dotato di ogni arredo e nel quale risiede (4).
Pertanto visto l'avvenuto acquisto dell'immobile in favore della moglie integralmente corrisposto con somme erogate dal marito, le parti dichiarano espressamente che l'assegno divorzile è già stato corrisposto una tantum, in sede di pregresso trasferimento immobiliare del 24.07.2020, con espressa richiesta al Tribunale adito di accertarne la piena conformità;
4. le parti pertanto dichiarano di non aver reciprocamente nient'altro da pretendere l'una verso l'altra, sia dal punto patrimoniale che non, ritenendosi così pienamente soddisfatte e rinunciano parimenti a qualunque reciproca pretesa e diritto relativo inerente al loro rapporto di coniugio, ritenendo congruo quanto già convenuto e adempiuto tra loro;
5. le spese del presente procedimento sono integralmente a carico del SI.re
; Controparte_1
6. le parti espressamente rinunciano all'impugnazione dell'emananda sentenza;
PRENDE ATTO che le parti hanno rinunciato all'impugnazione;
Manda alla cancelleria per la trasmissione della presente sentenza, una volta passata in giudicato, all'ufficiale dello stato civile del comune di CESENA per quanto di competenza.
Forlì, 07/12/2024 Il Presidente
Massimo Di Patria
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