Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 828 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 828 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
RG 10396 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli – Prima Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Dott.ssa Valeria Rosetti - Presidente est.-
Dott.ssa Eva Scalfati - giudice -
Dott.ssa Ivana Sassi - giudice - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 10396 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'Anno 2024, avente per oggetto: ricorso congiunto per scioglimento del matrimonio
TRA
nato in data [...] a [...] C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dagli avv.ti PASQUARELLA LUCA e C.F._1
LOCUOCO MARIANGELA presso i quali elettivamente domicilia
E
nata in data [...] a [...] C.F. Controparte_1
rappresentata e difesa dall'avv. BANDIERAMONTE ALESSIA presso C.F._2
il quale elettivamente domicilia
RICORRENTI con l'intervento del P.M. presso il Tribunale di Napoli il quale ha concluso per l'accoglimento della domanda.
INTERVENTORE EX LEGE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso cumulativo per separazione personale e per la cessazione degli effetti civili del matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc, depositato in data 04/06/2024 le parti, Pt_1
e chiedevano pronunziarsi la cessazione degli effetti civili del
[...] Controparte_1
1
Sez. XX, anno 2013), una volta passata in giudicato la sentenza di separazione consensuale.
Aggiungevano che dall'unione tra le parti sono nati il 29/07/2013, il 02/01/2015, Per_1 Per_2
Per_
il 26/09/2016 e il 06/09/2018, minorenni. Per_4
Pronunciata la separazione e rimessa la causa sul ruolo, per il prosieguo in ordine alla ulteriore domanda di divorzio, contestualmente promossa, veniva fissata nuova udienza di comparizione delle parti al 13/05/2025.
Le parti comparivano all'udienza del 13/05/2025 ed in quella sede, dichiarando che non era intervenuta riconciliazione, ribadivano la loro volontà di accoglimento del ricorso anche in ordine alla pronuncia divorzile, alle medesime condizioni della separazione. Inoltre, le parti precisavano che
“lo non è più detenuto e che di fatto non ha rapporti con i figli” e la sig.ra dichiarava Pt_1 CP_1 che “non si oppone ai rapporti, che auspica riprendano e per l'effetto chiede la conferma delle condizioni quali buon auspicio per la ripresa di una sana relazione dei minori col padre”; dichiaravano, infatti, che le condizioni, così come concordate, vanno confermate e che il sig. Pt_1
si impegna a riprendere i rapporti con i figli.
All'esito delle conclusioni del P.M. in epigrafe trascritte il Tribunale si riservava la decisione.
Preliminarmente va rilevato che, benché richiesta dai ricorrenti una pronuncia di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal certificato di matrimonio risulta invece contratto il matrimonio civile e non quello concordatario.
Il Collegio rileva che giusta sentenza di separazione n° 310/24 pubblicata in data 13/09/2024, veniva dichiarata la separazione dei coniugi.
Deve ritenersi pertanto realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n.2 lett. b) della L.
1.12.1970 n.898, così come modificata dalla L. 6 marzo 1987 n.74, e dalla L. 55/2015, essendo decorsi i termini di legge dalla data di comparizione dei coniugi all'udienza cartolare disposta dal Giudice relatore delegato dal
Presidente, (10/09/2024) ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
Le parti hanno definito i loro rapporti alle seguenti condizioni:
Confermare le condizioni di cui alla separazione consensuale, da aversi qui per integralmente riportate e trascritte.
Per I figli , , e vengono affidati in modo condiviso ai due genitori;
Per_4 Per_2 Per_1
I figli minori avranno residenza privilegiata presso la madre e precisamente in Napoli Via Don Dino
Puglisi n.12;
Il padre, al termine del periodo detentivo, vedrà e terrà con sé i minori con le seguenti modalità: nei periodi scolastici:
2 -il giovedì dalle ore 16:00 alle ore 21:30.
- il secondo e quarto fine settimana del mese dalle ore 19.00 del venerdì alle ore 19.30 della domenica. nei periodi di vacanza scolastica:
- i minori trascorreranno le festività natalizie e pasquali in attuazione del principio della reciprocità dei rapporti genitoriali e pertanto ad anni alterni il 24 e il 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre 1° gennaio con l'altro genitore e ad anni alterni Pasqua con un genitore e Pasquetta con
l'altro, salvo diversi accordi tra i genitori.
- I minori trascorreranno con il padre quindici giorni consecutivi durante le vacanze estive tra luglio
e agosto, in periodo da concordare. A questo proposito entrambi i coniugi si obbligano a comunicarsi
i rispettivi periodi feriali entro il trenta giugno di ogni anno ed a comunicarsi reciprocamente indirizzi e recapiti telefonici nei periodi in cui trascorreranno le vacanze con i figli.
La casa coniugale sita in Napoli alla Via Don Dino Puglisi n.12, viene assegnata alla Sig.ra CP_1
che vi vivrà con i figli;
[...]
Il Sig. corrisponderà alla sig.ra l'importo mensile di €.800,00 (€. Parte_1 Controparte_1
200,00 a figlio) con rivalutazione Istat annuale.
Si precisa che il mantenimento sarà versato a partire dalla fine del periodo di detenzione del Sig.
. Parte_1
I ricorrenti potranno modificare, di comune accordo, i periodi sopra previsti e relativi alla possibilità del sig. di poter portare con sé i figli sia durante l'anno che durante le festività ovvero le Pt_1
vacanze estive, a seconda delle proprie esigenze e di quelle dei minori, il tutto sempre nell'interesse di questi ultimi e nel rispetto dei relativi impegni scolastici, previo congruo preavviso.
I coniugi dichiarano di rinunciare espressamente entrambi al relativo assegno di mantenimento di non avere nulla da pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento.
I coniugi si concedono espressamente reciproco consenso per il rilascio ed il rinnovo di documento valido per l'espatrio ai sensi dell'art. 3 lett. B) della legge 21 novembre 1967 n. 1185, così come novellato dall'art. 24 L. 3/2003, qualora ne ricorrano i presupposti.
nulla disporre in ordine all'assegno divorzile in quanto i coniugi - hanno Pt_1 CP_1
dichiarato di non avere nulla da pretendere reciprocamente per il proprio mantenimento, rinunciando espressamente entrambi al relativo assegno divorzile
3 Il Tribunale ritiene che tali accordi siano conformi all'interesse dei minori, senza necessità ex art. 473 bis 4 co. 3 cpc di procedere all'ascolto degli stessi in quanto- manifestamente superfluo - in ragione del contenuto dell'accordo e dell'età.
In ordine agli accordi raggiunti tra le parti, premesso che il Tribunale può porre a fondamento della sua pronuncia solo quelli riguardanti le materie relative al giudizio in oggetto (all'affidamento dei figli, ai poteri di visita, agli assegni di mantenimento e all'assegnazione della casa familiare), di tutte le altre pattuizioni, aventi carattere esclusivamente obbligatorio, se ne prende meramente atto.
Poiché comunque le condizioni non sono contrarie a norme imperative, il Tribunale ritiene di poterle porre a base della decisione.
Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
Trattandosi di ricorso congiunto cumulativo per separazione personale e per scioglimento di matrimonio ex art. 473 bis 49 e 473 bis 51 cpc in cui le spese sono state anticipate dai ricorrenti, nulla deve disporsi in ordine ad esse.
P.Q.M.
Il Tribunale, pronunciando sul ricorso congiunto dei coniugi come indicati in epigrafe, così provvede:
• pronunzia, secondo le condizioni sopra riportate, lo scioglimento del matrimonio celebrato dai ricorrenti e a NAPOLI il 9/05/2013 (atto Parte_1 Controparte_1
n. 18, P. I, Sez. XX, reg. Atti Matrimonio anno 2013);
• ordina che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di NAPOLI per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f)
D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10
L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74;
• Spese irripetibili. In ordine alla istanza di liquidazione delle spese della parte, sig.ra
[...]
, ammessa provvisoriamente al patrocinio a spese dello Stato, si provvede come CP_1
da separato provvedimento emesso in data odierna ex art. 83 co. 3 Bis DPR 115/12.
Così deciso in Napoli in camera di consiglio il 30.5.25
Il Presidente estensore
Dott.ssa V. Rosetti
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