Ordinanza cautelare 29 aprile 2025
Ordinanza cautelare 19 giugno 2025
Sentenza 17 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. IV, sentenza 17/04/2026, n. 1754 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1754 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01754/2026 REG.PROV.COLL.
N. 01064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1064 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Kati Scala, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Interno e l’Ufficio Territoriale del Governo di -OMISSIS-, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura dello Stato e domiciliati ex lege presso la sede della stessa in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
del provvedimento prot. -OMISSIS-/Rigetto Definitivo, emesso dalla Prefettura di -OMISSIS-e notificato in data 3 febbraio 2025, di rigetto dell’istanza di conversione del permesso di soggiorno da lavoro stagionale a lavoro subordinato.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni resistenti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 10 aprile 2026 la dott.ssa VI OR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il ricorrente, titolare di un permesso di soggiorno stagionale, ha impugnato il provvedimento del 03.02.2025 (notificato in pari data) con cui la Prefettura - U.T.G. di Lodi ha respinto l’istanza di conversione del suo titolo in permesso di soggiorno per lavoro subordinato.
Il predetto provvedimento è stato motivato dall’Amministrazione sulla scorta del parere negativo espresso dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro “in quanto l’attività svolta dal richiedente anteriormente alla richiesta di conversione non è tra quelle stagionali ai sensi dell’art. 24 T.U. Immigrazione (D.Lgs. 286/1998)” nonché della mancata produzione della documentazione contributiva e fiscale richiesta con il c.d. preavviso di rigetto ai sensi dell’art. 10-bis l. 241/1990.
Il ricorrente ha censurato l’anzidetto provvedimento deducendo, da un lato, la infondatezza e tardività del parere negativo dell’TL e, dall’altro, l’avvenuta presentazione di controdeduzioni nell’ambito del contraddittorio endoprocedimentale di cui all’art. 10-bis l. 241/1990.
Con memoria di stile si è costituita l’Amministrazione resistente, chiedendo la reiezione del ricorso.
All’esito dell’udienza camerale del 29 aprile 2025 il Collegio, con ordinanza n. -OMISSIS-, “ Rilevato che il provvedimento gravato è motivato sulla scorta sia del parere negativo dell’TL sia della omessa produzione della documentazione contributiva e fiscale richiesta con il c.d. preavviso di rigetto notificato con nota a mezzo pec del 09.12.2024, il quale non risulta tuttavia versato in atti; Ritenuto, pertanto, necessario acquisire, al fine della decisione in sede cautelare, copia del c.d. preavviso di rigetto nonché di ogni altro documento ed elemento utile ai fini del gravato provvedimento di rigetto dell’istanza di conversione del titolo di soggiorno” , ha assegnato all’amministrazione termine di trenta giorni per il suddetto adempimento, sospendendo nelle more l’esecuzione del provvedimento e fissando per il prosieguo la Camera di consiglio del 18 giugno 2025.
In esecuzione della anzidetta ordinanza, l’amministrazione ha provveduto al deposito della documentazione in proprio possesso.
Con ordinanza n. -OMISSIS- il Collegio, “Ritenuto che, a un primo sommario esame, i motivi di censura dedotti nel ricorso appaiono provvisti di sufficiente fumus boni iuris, in quanto l’istruttoria posta alla base del provvedimento di diniego impugnato risulta carente e incompleta, come dimostrato dalla documentazione versata in giudizio dall’Amministrazione in adempimento dell’ordinanza istruttoria n. -OMISSIS-, che ricomprende pareri rilasciati dall’Ispettorato del Lavoro e dalla Questua di -OMISSIS-in data successiva al diniego di conversione del permesso di soggiorno del ricorrente”, ha accolto la domanda cautelare, fissando udienza per la trattazione del merito.
All’udienza pubblica del 10 aprile 2026, sentiti i difensori delle parti, la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso è fondato.
2.1. Il provvedimento gravato risulta motivato sulla scorta di un duplice ordine di ragioni: il parere negativo espresso dal competente Ispettorato Territoriale del Lavoro e la mancata produzione della documentazione contributiva e fiscale richiesta con il c.d. preavviso di rigetto.
Ebbene, ferma l’avvenuta trasmissione (ancorché oltre il termine di dieci giorni assegnato), da parte del ricorrente, della documentazione richiesta con la comunicazione di cui all’art. 10-bis l. 241/1990, quanto al parere negativo dell’TL (da individuarsi nell’atto emesso in data 04/12/2024 e motivato sulla scorta del fatto che “l’attività svolta dal richiedente anteriormente alla richiesta di conversione non è tra quelle stagionali ai sensi dell’art. 24 T.U. Immigrazione” – v. in tal senso la nota redatta della Prefettura – U.T.G. di -OMISSIS- in esecuzione dell’ordinanza cautelare n. -OMISSIS-), è doveroso osservare come tale atto non risulti tutt’oggi depositato dall’Amministrazione resistente, la quale, in esecuzione degli incombenti istruttori oggetto della suddetta ordinanza, si è limitata a depositare un parere dell’TL emesso in data 01.04.2025 (doc. 12 Amm.) e, dunque, ampiamente posteriore all’emanazione del provvedimento impugnato.
Parimenti successiva all’emanazione di quest’ultimo è l’informativa della Questura di -OMISSIS-del 02.04.2025, relativa agli accertamenti eseguiti nei confronti del datore di lavoro presso il quale il ricorrente aveva svolto attività di lavoro stagionale (doc. 13 Amm.)
2.2. Alla luce degli anzidetti rilievi emerge come l’istruttoria posta alla base del provvedimento di diniego impugnato risulti carente e incompleta, non avendo l’Amministrazione dimostrato la sussistenza degli elementi di fatto e di diritto addotti a fondamento dello stesso.
Come è noto, l’art. 3, comma 2, l. 241/1990 stabilisce che «La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell'amministrazione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria»; il successivo comma 3 precisa, poi, che «Se le ragioni della decisione risultano da altro atto dell'amministrazione richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile, a norma della presente legge, anche l'atto cui essa si richiama». In particolare, il provvedimento amministrativo può ritenersi adeguatamente motivato per relationem anche con il mero richiamo alle risultanze istruttorie, in quanto in tal modo l'Autorità emanante esplica l'intenzione di fare propri gli esiti dell'istruttoria condotta, ponendoli a base della determinazione adottata.
Ebbene, nella fattispecie in esame ciò che difetta è proprio l’anzidetto nesso tra istruttoria e motivazione, avendo l’Amministrazione indicato a sostegno della propria determinazione un atto endoprocedimentale (parere negativo dell’TL) che non risulta, tuttavia, versato in atti.
Né, del resto, possono valere a sorreggere la motivazione del provvedimento gravato i pareri rilasciati dall’Ispettorato del Lavoro e dalla Questura di -OMISSIS-in data successiva al diniego di conversione del permesso di soggiorno: invero, costituisce principio consolidato nella giurisprudenza amministrativa quello secondo cui “l'integrazione della motivazione in sede giudiziale nel processo amministrativo è ammissibile solo se avviene attraverso gli atti del procedimento o con un provvedimento autonomo di convalida, utilizzando elementi univoci e sufficienti presenti negli atti istruttori; al contrario, è inammissibile un'integrazione postuma della motivazione tramite atti processuali o scritti difensivi” (Cons. Stato, sez. VII, 06/06/2024, n. 5069; Cons. Stato, sez. VI , 27/02/2024 , n. 1903).
2.3. Per le ragioni sin qui esposte, il provvedimento impugnato deve ritenersi illegittimo per difetto di motivazione e di istruttoria.
3. In conclusione, il ricorso merita accoglimento e il provvedimento impugnato va, per l’effetto, annullato.
4. In considerazione della peculiarità della vicenda, sussistono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio, fatta salva la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato, da distrarsi in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa le spese di lite tra le parti, fatta salva la rifusione in favore del ricorrente del contributo unificato, con distrazione in favore del difensore dichiaratosi antistatario.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 10 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
RI AD RU, Presidente
VI Cattaneo, Consigliere
VI OR, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI OR | RI AD RU |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.