Art. 2.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relativo all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato sono descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
Sono autorizzati:
a) l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto riguardanti l'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente legge;
b) il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie del Fondo predetto relativo all'esercizio finanziario dal 1 luglio 1949 al 30 giugno 1950, in conformita' dello stato di previsione annesso alla presente Per gli effetti di cui all' art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nell'elenco n. 1 annesso all'appendice n. 1 della presente legge.
I capitoli della parte passiva del bilancio suddetto, a favore dei quali e' data facolta' al Governo di iscrivere somme mediante decreti da emanarsi in applicazione del disposto dell'art. 41, primo comma, del citato regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato sono descritti nell'elenco n. 2, annesso all'appendice n. 1 della presente legge.