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Sentenza 30 luglio 2025
Sentenza 30 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sez. distaccata di Taranto, sentenza 30/07/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, in persona del magistrato dott. Michele Campanale quale delegato dal Presidente, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di opposizione ex art.170
DPR 30.05.2002 n. 115, pendente tra avv. Pietro, elettivamente domiciliato in Taranto presso il suo studio, rappresentato e difeso da se Parte_1 stesso ex art. 86 c.p.c.;
opponente e
; Controparte_1
opposto contumace
L'opponente all'udienza del 18.07.2025 precisava le conclusioni e chiedeva l'accoglimento del ricorso, a cui si rinvia e qui da intendersi per intero richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha difeso l'imputata , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto del CP_2
Tribunale di Taranto del 16.02.2024, nel procedimento penale di appello n. 122/2024 Reg. App. di questa
Corte, che all'esito del giudizio di appello la Corte, con decreto 24.09.2024, ha liquidato in suo favore, a titolo di compensi per l'attività svolta, l'importo di € 630,67 oltre accessori di legge, escludendo il compenso per la fase introduttiva del giudizio sull'assunto errato che l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato sarebbe stata successiva alla detta fase introduttiva (cioè la proposizione dell'appello), con ricorso ex art. 170 D.P.R.
115/2022 depositato in data 24.10.2024, l'avv. Pietro Putignano ha proposto opposizione. Allega l'opponente che dall'esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato depositata il 10.02.2024 e dell'atto di appello del 12.02.2024 emergerebbe che la fase introduttiva del giudizio di appello sarebbe successiva alla istanza di ammissione al beneficio. L'avv. ha concluso, pertanto, per il riconoscimento anche dei Parte_1 compensi relativi alla fase di introduzione del giudizio nella misura di € 720,00 come quantificata nella nota spese.
È rimasto contumace il . CP_1
L'opposizione è condivisibile.
L'atto di appello (v. copia prodotta dall'avv. ) ha data (12.02.2024) successiva a quella (10.02.2024) Parte_1 di deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato. Avendo l'ammissione al patrocinio effetti dalla presentazione dell'istanza (art. 109 DPR 30.05.2002 n. 115) e avendo proposto appello dopo la istanza di ammissione al beneficio, all'avv. va riconosciuto il compenso per la fase introduttiva del Parte_1 giudizio. Pur essendo il valore medio (da considerarsi ai sensi dell'art. 82 DPR 30.05.2002 n. 115) di detta fase pari ad
€ 945,00 secondo la tabella 15 allegata al DPR n. 115/2002, l'avv. ha liquidato per la detta fase il Parte_1 compenso medio in € 720,00. Consegue che, secondo il principio della domanda (art. 112 c.p.c.), a tale importo va commisurato il compenso medio. Ridotto di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, il compenso dovuto per la detta fase ammonta ad € 480,00.
Si conferma la debenza di € 630,67 quali compensi per la fase di studio e la fase decisionale, come liquidati
(già ridotti di un terzo) nel decreto della Corte d'Appello sezione penale, poiché detti importi non oggetto dei motivi di opposizione.
Il compenso dovuto all'avv. Pietro Putignano per la difesa di nel processo di appello su indicato CP_2 ammonta dunque a complessivi € 1.110,67 (già ridotti di un terzo) oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
L'avv. ha altresì diritto, ex art.91 c.p.c., al rimborso delle spese di lite di questo giudizio, da Parte_1 liquidarsi secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55 per la non complessità delle questioni trattate e considerando la causa di valore pari ad € 480,00 corrispondente alla somma qui attribuita (in aggiunta ai compensi già riconosciuti) e oggetto di questo giudizio. Nella liquidazione delle spese di questo procedimento, secondo il principio della domanda (art. 112 c.p.c.), non va liquidato il compenso della fase istruttoria perché non chiesto dall'opponente con la nota spese e comunque i compensi, secondo il principio della domanda, non possono superare la somma di € 231,00 liquidata dall'avv. nella nota specifica. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice delegato dal Presidente, pronunciando definitivamente sull'opposizione ex art.170 DPR 30.05.2002
n. 115 proposta dall'avv. Pietro Putignano nei confronti del avverso il decreto emesso Controparte_1 il 24.09.2024 da questa Corte d'Appello nel procedimento penale n. 122/2024 Reg. App. di questa Corte, accoglie l'opposizione e per l'effetto, in riforma parziale del decreto opposto, così provvede:
1) liquida a carico dello Stato e a favore dell'avv. Pietro Putignano, a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta per l'imputata (ammessa al patrocinio a carico dello Stato) nel giudizio penale di appello CP_2
n. 122/2024 Reg. App. di questa Corte, l'importo di € 1.110,67 (come liquidato in motivazione in modo analitico) comprensivo del compenso per la fase introduttiva del giudizio e già ridotto di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come legge;
2) condanna il a rimborsare all'avv. Pietro Putignano le spese di questo giudizio Controparte_1 liquidate in € 70,00 per spese non imponibili ed € € 231,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), CAP ed IVA come legge.
Taranto, 29.07.2025.
Il Giudice delegato
(Michele Campanale)
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce sede distaccata di Taranto, in persona del magistrato dott. Michele Campanale quale delegato dal Presidente, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di opposizione ex art.170
DPR 30.05.2002 n. 115, pendente tra avv. Pietro, elettivamente domiciliato in Taranto presso il suo studio, rappresentato e difeso da se Parte_1 stesso ex art. 86 c.p.c.;
opponente e
; Controparte_1
opposto contumace
L'opponente all'udienza del 18.07.2025 precisava le conclusioni e chiedeva l'accoglimento del ricorso, a cui si rinvia e qui da intendersi per intero richiamato.
IN FATTO E IN DIRITTO
Premesso che ha difeso l'imputata , ammessa al patrocinio a spese dello Stato con decreto del CP_2
Tribunale di Taranto del 16.02.2024, nel procedimento penale di appello n. 122/2024 Reg. App. di questa
Corte, che all'esito del giudizio di appello la Corte, con decreto 24.09.2024, ha liquidato in suo favore, a titolo di compensi per l'attività svolta, l'importo di € 630,67 oltre accessori di legge, escludendo il compenso per la fase introduttiva del giudizio sull'assunto errato che l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato sarebbe stata successiva alla detta fase introduttiva (cioè la proposizione dell'appello), con ricorso ex art. 170 D.P.R.
115/2022 depositato in data 24.10.2024, l'avv. Pietro Putignano ha proposto opposizione. Allega l'opponente che dall'esame dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato depositata il 10.02.2024 e dell'atto di appello del 12.02.2024 emergerebbe che la fase introduttiva del giudizio di appello sarebbe successiva alla istanza di ammissione al beneficio. L'avv. ha concluso, pertanto, per il riconoscimento anche dei Parte_1 compensi relativi alla fase di introduzione del giudizio nella misura di € 720,00 come quantificata nella nota spese.
È rimasto contumace il . CP_1
L'opposizione è condivisibile.
L'atto di appello (v. copia prodotta dall'avv. ) ha data (12.02.2024) successiva a quella (10.02.2024) Parte_1 di deposito dell'istanza di ammissione al patrocinio a carico dello Stato. Avendo l'ammissione al patrocinio effetti dalla presentazione dell'istanza (art. 109 DPR 30.05.2002 n. 115) e avendo proposto appello dopo la istanza di ammissione al beneficio, all'avv. va riconosciuto il compenso per la fase introduttiva del Parte_1 giudizio. Pur essendo il valore medio (da considerarsi ai sensi dell'art. 82 DPR 30.05.2002 n. 115) di detta fase pari ad
€ 945,00 secondo la tabella 15 allegata al DPR n. 115/2002, l'avv. ha liquidato per la detta fase il Parte_1 compenso medio in € 720,00. Consegue che, secondo il principio della domanda (art. 112 c.p.c.), a tale importo va commisurato il compenso medio. Ridotto di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, il compenso dovuto per la detta fase ammonta ad € 480,00.
Si conferma la debenza di € 630,67 quali compensi per la fase di studio e la fase decisionale, come liquidati
(già ridotti di un terzo) nel decreto della Corte d'Appello sezione penale, poiché detti importi non oggetto dei motivi di opposizione.
Il compenso dovuto all'avv. Pietro Putignano per la difesa di nel processo di appello su indicato CP_2 ammonta dunque a complessivi € 1.110,67 (già ridotti di un terzo) oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come per legge.
L'avv. ha altresì diritto, ex art.91 c.p.c., al rimborso delle spese di lite di questo giudizio, da Parte_1 liquidarsi secondo i parametri minimi di cui al DM 10.03.2014 n.55 per la non complessità delle questioni trattate e considerando la causa di valore pari ad € 480,00 corrispondente alla somma qui attribuita (in aggiunta ai compensi già riconosciuti) e oggetto di questo giudizio. Nella liquidazione delle spese di questo procedimento, secondo il principio della domanda (art. 112 c.p.c.), non va liquidato il compenso della fase istruttoria perché non chiesto dall'opponente con la nota spese e comunque i compensi, secondo il principio della domanda, non possono superare la somma di € 231,00 liquidata dall'avv. nella nota specifica. Parte_1
P.Q.M.
Il Giudice delegato dal Presidente, pronunciando definitivamente sull'opposizione ex art.170 DPR 30.05.2002
n. 115 proposta dall'avv. Pietro Putignano nei confronti del avverso il decreto emesso Controparte_1 il 24.09.2024 da questa Corte d'Appello nel procedimento penale n. 122/2024 Reg. App. di questa Corte, accoglie l'opposizione e per l'effetto, in riforma parziale del decreto opposto, così provvede:
1) liquida a carico dello Stato e a favore dell'avv. Pietro Putignano, a titolo di compensi per l'attività difensiva svolta per l'imputata (ammessa al patrocinio a carico dello Stato) nel giudizio penale di appello CP_2
n. 122/2024 Reg. App. di questa Corte, l'importo di € 1.110,67 (come liquidato in motivazione in modo analitico) comprensivo del compenso per la fase introduttiva del giudizio e già ridotto di un terzo ex art. 106 bis DPR n. 115/2002, oltre rimborso spese forfettarie (15%), CAP ed IVA come legge;
2) condanna il a rimborsare all'avv. Pietro Putignano le spese di questo giudizio Controparte_1 liquidate in € 70,00 per spese non imponibili ed € € 231,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie
(15%), CAP ed IVA come legge.
Taranto, 29.07.2025.
Il Giudice delegato
(Michele Campanale)