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Sentenza 1 gennaio 2025
Sentenza 1 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 01/01/2025, n. 3 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 3 |
| Data del deposito : | 1 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 1187/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1187/2022
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Parte_1 C.F._1
Forte, con domicilio eletto in Milano, Galleria San Babila, n. 4
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Zosima Vecchio, con domicilio eletto in Roma, via Attilio regolo, n. 12/d
RESISTENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dagli Avv.ti Isabella Basile e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2022 ha convenuto in giudizio e Parte_2 CP_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito: «
2. in ogni caso, accertare e CP_2
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria per mancanza del calcolo degli interessi;
3. Nel merito: accertare la
inesistenza / nullità della notificazione degli avvisi di addebito intimati e sottesi agli atti
impugnati;
4. Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in relazione agli
avvisi di addebito nn. 1-2-3, con conseguente estinzione dei titoli».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere ricevuto in data 2.11.2022, da parte di intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CP_3
indicate in epigrafe, entrambe relative a talune pretese avente natura tributaria e contributiva, tra le quali: a) avviso di addebito n. 370 2017 0002291355; b) avviso di addebito n. 370 2018
0000648975; c) avviso di addebito n. 370 2019 0000060533; 2) di avere depositato in data
9.11.2022 presso istanza di sospensione legale della richiamata intimazione di CP_3
pagamento.
Nel contestare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità dell'intimazione di pagamento;
nel contestare l'esistenza e validità dell'originaria notifica degli avvisi di addebito;
nel contestare l'esigibilità sia sostanziale che in executivis dei crediti di natura previdenziali dei tre avvisi di addebito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si sono costituiti in giudizio ambedue le parti resistenti che, nel ribadire la legittimità del proprio operato (per quanto di propria competenza), nel ribadire la tempestività della propria iniziativa anche alla luce degli atti interruttivi della prescrizione compiuti, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
2 Istruita documentalmente la causa, previo deposito di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree caducatorie sia degli opposti avvisi di addebito sia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento n. 070 2022 9004232036.
In via preliminare ad ogni considerazione di merito, deve senz'altro essere disattesa l'eccezione preliminare di rito formulata da parte ricorrente circa il difetto di ius postulandi in capo al patrocinio di parte resistente per violazione del disposto di cui all'art. 11, co. 2, D. Lgs
546/1992 (v. memora di trattazione scritta del 6.12.2023).
La disposizione in esame prevede quanto segue: “
1. Le parti diverse da quelle indicate nei
commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La
procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini
della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non
autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della riscossione, nei cui
confronti e' proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale
sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il
dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.”
3 In esegesi di tale norma, con proprio intervento a SS.UU., la S.C. ha fissato il condivisibile principio di diritto per cui: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa
in giudizio l si avvale: Controparte_4
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con
questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art.
43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo
di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal
richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi
del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure
riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il
patrocinio";
"quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero
foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione CP_1
dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_1
sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al
riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (v. Cass., SS. UU., 19.11.2019, n. 30008; v.
anche Cass., 27.10.2021, n. 30252 nonché Cass., 25.5.2021, n. 14355).
Alla luce di tali considerazioni circa la sussistenza di un'ampia discrezionalità da parte dell nella scelta del legale cui farsi assistere, tenuto conto della pertinente Controparte_4
documentazione depositata da parte resistente in sede di costituzione in giudizio, si CP_3
4 ritiene quindi infondata l'eccezione formulata da parte opposta circa l'insussistenza dello ius
postulandi a favore dell'odierno patrocinio attoreo.
*
Parte ricorrente contesta, in primo luogo, il mancato perfezionamento della notifica dei tre avvisi di addebito menzionati, da ultimo, nell'impugnata intimazione di pagamento.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 370 2017 0002291355, ipoteticamente notificato in data 18.10.2017, si osserva quanto segue.
La doglianza è da ritenersi infondata per l'assorbente ragione per cui parte ricorrente, proprio con riferimento a tale avviso di addebito, ha formalmente presentato in data 28.3.2018 a CP_3
istanza di rateazione del debito contributivo ivi espresso (v. doc. 8 memoria difensiva CP_3
non contestato da parte ricorrente nella prima occasione processuale successiva).
Trattasi di atto riferibile al ricorrente, logicamente e giuridicamente del tutto incompatibile con l'ipotesi di mancata ed efficace ricezione dell'avviso di addebito: «Questa Corte ha già
affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur
non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra
un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è
totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la
notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n.
16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in
quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad
atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (v. così, in motivazione,
Cass. 27504/2024).
Con riferimento all' avviso di addebito n. 370 2018 0000648975, presuntivamente notificato in data 19.06.2018, si osserva quanto segue.
5 In sede di costituzione ha dimostrato di avere notificato via PEC tale avviso di addebito al CP_2
ricorrente, in data 19.6.2018 al seguente indirizzo di posta elettronica:
e avvalendosi del seguente proprio indirizzo di posta Email_1
elettronica: t (v. doc. 2 memoria difensiva). Email_2
Parte ricorrente contesta la validità della notifica non avendo il mittente spedito la PEC
attraverso un proprio indirizzo di posta elettronica non proveniente da pubblici elenchi (v. pag.
4 memoria del 6.12.2023).
Tale eccezione, di tenore puramente formale e senza illustrazione di concreti pregiudizi patiti al proprio diritto di difesa (e senza contestazioni circa la validità dell'indirizzo di posta elettronica di ricezione), deve essere senz'altro essere disattesa: «In tema di notificazione a mezzo PEC
della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del
mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al
soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente,
occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di
difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo
diverso da quello telematico presente in tale registro.» (Cass. 18684/2023; v. anche Cass.
15979/2022 nonché Cass. 26682/2024).
Con riferimento all' avviso di addebito n. 370 2019 0000060533, ipoteticamente notificato in data 13.2.2019, si osserva quanto segue.
La doglianza è da ritenersi infondata per l'assorbente ragione per cui parte ricorrente, proprio con riferimento a tale avviso di addebito, ha formalmente presentato in data 2.5.2019 a CP_3
istanza di rateazione del debito contributivo ivi espresso (v. doc. 9 memoria difensiva CP_3
non contestato da parte ricorrente nella prima occasione processuale successiva).
Trattasi di atto riferibile al ricorrente, logicamente e giuridicamente del tutto incompatibile con l'ipotesi di mancata ed efficace ricezione dell'avviso di addebito: «Questa Corte ha già
6 affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur
non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra
un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è
totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la
notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n.
16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in
quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad
atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (v. così, in motivazione,
Cass. 27504/2024).
In definitiva e per concludere, per i motivi sin qui esposti, deve essere disattesa la prima doglianza attorea circa la mancata notifica degli opposti avvisi di addebito.
*
Il riscontrato perfezionamento della notifica degli opposti avvisi di addebito rispettivamente nelle date del 18.10.2017, 19.6.2018 e 13.2.2019, comporta il rigetto, per vizio di tardività,
dell'eccezione di avvenuta estinzione dei crediti previdenziali de quibus per decorso del termine prescrizionale di durata quinquennale previsto dall'art. 3, co. 9, L. 335/1995.
Tale doglianza, manifestata in sede di deposito del ricorso giurisdizionale (v. pag. 8 ricorso), è
da ritenersi tardiva per avvenuta violazione del termine di 40 giorni, contemplato dall'art. 24 D.
Lgs. 46/1999.
Parimenti, deve essere disattesa ogni possibile eccezione attorea di estinzione dei crediti previdenziali per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale per poter agire in
executivis.
Ed infatti, anche alla luce della valida notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
2.11.2022 (atto efficacemente interruttivo della prescrizione), deve evidenziarsi la piena esigibilità di tali crediti.
7 Con riferimento al credito di cui al primo avviso di addebito n. 370 2017 0002291355, si è già
avuto modo di apprezzare come il deposito in data 28.3.2018 a di istanza di rateazione CP_3
del debito contributivo si compendi in un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.
Ebbene, essendo decorso un lasso temporale inferiore al quinquennio tra la data di deposito di tale istanza di rateazione e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione estintiva.
Con riferimento al credito di cui al secondo avviso di addebito n. 370 2018 0000648975, si è
già avuto modo di apprezzare come la notifica dello stesso si sia efficacemente perfezionata in data 19.6.2018.
Ebbene, essendo decorso un lasso temporale inferiore al quinquennio tra la data di notifica di tale avviso di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione estintiva.
Con riferimento al credito di cui al terzo avviso di addebito n. 370 2019 0000060533, si è già
avuto modo di apprezzare come la notifica dello stesso si sia efficacemente perfezionata in data
13.2.2019.
Ebbene, essendo decorso un lasso temporale inferiore al quinquennio tra la data di notifica di tale avviso di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione estintiva.
*
Resta, da ultimo, da scrutinare l'eccezione attorea di nullità sia dell'intimazione di pagamento che del preavviso di iscrizione ipotecaria per carenza motivazionale.
Tenuto conto del positivo perfezionamento della notifica degli avvisi di addebito (atti presupposti su cui si innesta sia l'intimazione di pagamento che il preavviso di iscrizione ipotecaria), tenuto conto dell'assenza di contestazioni ad opera dell'attore circa il contenuto motivazionale degli opposti avvisi di addebito (ed essendo, in ogni caso e per quanto già
8 evidenziato, irrimediabilmente tardiva ogni censura sul punto), tenuto conto della natura vincolata sia degli avvisi di addebito che dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria, si ritiene di disattendere il rilievo attoreo per quanto efficacemente espresso dalla S.C.: « Ed invero, l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50,
secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere
preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso
che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3.
L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»;
dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato,
in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che
non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto
indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento
in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va
ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali
non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei
soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez.
U., 25 giugno 2009, n. 14878).
Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l'avviso di intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50,
commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere
redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è
9 sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza
notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689)» (così, in motivazione, Cass. 10692/2024).
Da ultimo deve evidenziarsi come la natura cautelare dell'oggi impugnato atto di preavviso di iscrizione ipotecaria esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 50 DPR 602/1973
(riservata invece ai soli atti esecutivi in senso stretto).
*
In definitiva e per concludere devono ritenersi infondate tutte le doglianze espresse in ricorso.
Con riferimento a ciascun rapporto processuale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente , in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre accessori come per legge;
3) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre accessori come per legge. Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Modena, 1.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MODENA
TERZA SEZIONE CIVILE
SOTTOSEZIONE LAVORO
Nella causa n. R.G. 1187/2022
tra
(C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Simone Parte_1 C.F._1
Forte, con domicilio eletto in Milano, Galleria San Babila, n. 4
RICORRENTE
e
, (C.F. ), in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Zosima Vecchio, con domicilio eletto in Roma, via Attilio regolo, n. 12/d
RESISTENTE
e
(C.F. , in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e CP_2 P.IVA_2
difeso dagli Avv.ti Isabella Basile e Oreste Manzi, con domicilio eletto in Modena, Viale
Reiter, n. 72
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 19.12.2022 ha convenuto in giudizio e Parte_2 CP_3
per sentire accogliere le seguenti conclusioni di merito: «
2. in ogni caso, accertare e CP_2
dichiarare la nullità dell'intimazione di pagamento e della comunicazione preventiva di
iscrizione ipotecaria per mancanza del calcolo degli interessi;
3. Nel merito: accertare la
inesistenza / nullità della notificazione degli avvisi di addebito intimati e sottesi agli atti
impugnati;
4. Nel merito, accertare e dichiarare l'intervenuta decadenza in relazione agli
avvisi di addebito nn. 1-2-3, con conseguente estinzione dei titoli».
A sostegno della propria iniziativa ha prospettato: 1) di avere ricevuto in data 2.11.2022, da parte di intimazione di pagamento e comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria CP_3
indicate in epigrafe, entrambe relative a talune pretese avente natura tributaria e contributiva, tra le quali: a) avviso di addebito n. 370 2017 0002291355; b) avviso di addebito n. 370 2018
0000648975; c) avviso di addebito n. 370 2019 0000060533; 2) di avere depositato in data
9.11.2022 presso istanza di sospensione legale della richiamata intimazione di CP_3
pagamento.
Nel contestare, per tutti i motivi esposti in ricorso, la legittimità dell'intimazione di pagamento;
nel contestare l'esistenza e validità dell'originaria notifica degli avvisi di addebito;
nel contestare l'esigibilità sia sostanziale che in executivis dei crediti di natura previdenziali dei tre avvisi di addebito, ha rassegnato le conclusioni di cui si è dato conto.
Con tempestiva memoria si sono costituiti in giudizio ambedue le parti resistenti che, nel ribadire la legittimità del proprio operato (per quanto di propria competenza), nel ribadire la tempestività della propria iniziativa anche alla luce degli atti interruttivi della prescrizione compiuti, ha concluso per il rigetto delle domande di cui al ricorso.
2 Istruita documentalmente la causa, previo deposito di note difensive finali, all'esito dell'udienza di discussione dell'11.12.2024 (celebrata nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c.), il G.L. ha trattenuto la causa in decisione per la pronuncia della presente sentenza.
*
Il thema decidendum della presente controversia ha ad oggetto lo scrutinio delle domande attoree caducatorie sia degli opposti avvisi di addebito sia della comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria e intimazione di pagamento n. 070 2022 9004232036.
In via preliminare ad ogni considerazione di merito, deve senz'altro essere disattesa l'eccezione preliminare di rito formulata da parte ricorrente circa il difetto di ius postulandi in capo al patrocinio di parte resistente per violazione del disposto di cui all'art. 11, co. 2, D. Lgs
546/1992 (v. memora di trattazione scritta del 6.12.2023).
La disposizione in esame prevede quanto segue: “
1. Le parti diverse da quelle indicate nei
commi 2 e 3 possono stare in giudizio anche mediante procuratore generale o speciale. La
procura speciale, se conferita al coniuge e ai parenti o affini entro il quarto grado ai soli fini
della partecipazione all'udienza pubblica, può risultare anche da scrittura privata non
autenticata.
2. L'ufficio dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli di cui al
decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 nonche' dell'agente della riscossione, nei cui
confronti e' proposto il ricorso, sta in giudizio direttamente o mediante la struttura territoriale
sovraordinata. Stanno altresi' in giudizio direttamente le cancellerie o segreterie degli uffici
giudiziari per il contenzioso in materia di contributo unificato.
3. L'ente locale nei cui confronti è proposto il ricorso può stare in giudizio anche mediante il
dirigente dell'ufficio tributi, ovvero, per gli enti locali privi di figura dirigenziale, mediante il
titolare della posizione organizzativa in cui è collocato detto ufficio.”
3 In esegesi di tale norma, con proprio intervento a SS.UU., la S.C. ha fissato il condivisibile principio di diritto per cui: «impregiudicata la generale facoltà di avvalersi anche di propri
dipendenti delegati davanti al tribunale ed al giudice di pace, per la rappresentanza e la difesa
in giudizio l si avvale: Controparte_4
- dell'Avvocatura dello Stato nei casi previsti come ad essa riservati dalla convenzione con
questa intervenuta (fatte salve le ipotesi di conflitto e, ai sensi del 30 ottobre 1933, n. 1933, art.
43, comma 4, di apposita motivata Delib. da adottare in casi speciali e da sottoporre all'organo
di vigilanza), oppure ove vengano in rilievo questioni di massima o aventi notevoli riflessi
economici, ovvero, in alternativa e senza bisogno di formalità, nè della Delib. prevista dal
richiamato art. 43, comma 4 R.D. cit., - di avvocati del libero foro - nel rispetto del D.Lgs. 18
aprile 2016, n. 50, artt. 4 e 17 e dei criteri di cui agli atti di carattere generale adottati ai sensi
del medesimo D.L. 193 del 2016, art. 1, comma 5 - in tutti gli altri casi ed in quelli in cui, pure
riservati convenzionalmente all'Avvocatura erariale, questa non sia disponibile ad assumere il
patrocinio";
"quando la scelta tra il patrocinio dell'Avvocatura erariale e quello di un avvocato del libero
foro discende dalla riconduzione della fattispecie alle ipotesi previste dalla Convenzione tra
l e l'Avvocatura o di indisponibilità di questa ad assumere il patrocinio, la costituzione CP_1
dell a mezzo dell'una o dell'altro postula necessariamente ed implicitamente la CP_1
sussistenza del relativo presupposto di legge, senza bisogno di allegazione e di prova al
riguardo, nemmeno nel giudizio di legittimità» (v. Cass., SS. UU., 19.11.2019, n. 30008; v.
anche Cass., 27.10.2021, n. 30252 nonché Cass., 25.5.2021, n. 14355).
Alla luce di tali considerazioni circa la sussistenza di un'ampia discrezionalità da parte dell nella scelta del legale cui farsi assistere, tenuto conto della pertinente Controparte_4
documentazione depositata da parte resistente in sede di costituzione in giudizio, si CP_3
4 ritiene quindi infondata l'eccezione formulata da parte opposta circa l'insussistenza dello ius
postulandi a favore dell'odierno patrocinio attoreo.
*
Parte ricorrente contesta, in primo luogo, il mancato perfezionamento della notifica dei tre avvisi di addebito menzionati, da ultimo, nell'impugnata intimazione di pagamento.
Con riferimento all'avviso di addebito n. 370 2017 0002291355, ipoteticamente notificato in data 18.10.2017, si osserva quanto segue.
La doglianza è da ritenersi infondata per l'assorbente ragione per cui parte ricorrente, proprio con riferimento a tale avviso di addebito, ha formalmente presentato in data 28.3.2018 a CP_3
istanza di rateazione del debito contributivo ivi espresso (v. doc. 8 memoria difensiva CP_3
non contestato da parte ricorrente nella prima occasione processuale successiva).
Trattasi di atto riferibile al ricorrente, logicamente e giuridicamente del tutto incompatibile con l'ipotesi di mancata ed efficace ricezione dell'avviso di addebito: «Questa Corte ha già
affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur
non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra
un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è
totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la
notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n.
16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in
quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad
atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (v. così, in motivazione,
Cass. 27504/2024).
Con riferimento all' avviso di addebito n. 370 2018 0000648975, presuntivamente notificato in data 19.06.2018, si osserva quanto segue.
5 In sede di costituzione ha dimostrato di avere notificato via PEC tale avviso di addebito al CP_2
ricorrente, in data 19.6.2018 al seguente indirizzo di posta elettronica:
e avvalendosi del seguente proprio indirizzo di posta Email_1
elettronica: t (v. doc. 2 memoria difensiva). Email_2
Parte ricorrente contesta la validità della notifica non avendo il mittente spedito la PEC
attraverso un proprio indirizzo di posta elettronica non proveniente da pubblici elenchi (v. pag.
4 memoria del 6.12.2023).
Tale eccezione, di tenore puramente formale e senza illustrazione di concreti pregiudizi patiti al proprio diritto di difesa (e senza contestazioni circa la validità dell'indirizzo di posta elettronica di ricezione), deve essere senz'altro essere disattesa: «In tema di notificazione a mezzo PEC
della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del
mittente dal registro INI-Pec non inficia "ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al
soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente,
occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di
difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo
diverso da quello telematico presente in tale registro.» (Cass. 18684/2023; v. anche Cass.
15979/2022 nonché Cass. 26682/2024).
Con riferimento all' avviso di addebito n. 370 2019 0000060533, ipoteticamente notificato in data 13.2.2019, si osserva quanto segue.
La doglianza è da ritenersi infondata per l'assorbente ragione per cui parte ricorrente, proprio con riferimento a tale avviso di addebito, ha formalmente presentato in data 2.5.2019 a CP_3
istanza di rateazione del debito contributivo ivi espresso (v. doc. 9 memoria difensiva CP_3
non contestato da parte ricorrente nella prima occasione processuale successiva).
Trattasi di atto riferibile al ricorrente, logicamente e giuridicamente del tutto incompatibile con l'ipotesi di mancata ed efficace ricezione dell'avviso di addebito: «Questa Corte ha già
6 affermato che l'istanza di rateizzazione del debito tributario oggetto di cartelle esattoriali, pur
non costituendo acquiescenza da parte del contribuente in ordine all'an della pretesa, integra
un riconoscimento del debito tale da interrompere la prescrizione ex art. 2944 cod. civ. ed è
totalmente incompatibile con l'allegazione del contribuente di non avere ricevuto la
notificazione delle cartelle di pagamento (così, tra le tante, Cass., Sez. 5, 18 giugno 2018, n.
16098 Cass., Sez. 5, 3 dicembre 2020, n. 27672; Cass., Sez. 5, 2 maggio 2023, n. 11338), in
quanto il contribuente formula la sua richiesta di pagamento rateale proprio in relazione ad
atti impositivi presupposti, che non può, quindi, negare di conoscere» (v. così, in motivazione,
Cass. 27504/2024).
In definitiva e per concludere, per i motivi sin qui esposti, deve essere disattesa la prima doglianza attorea circa la mancata notifica degli opposti avvisi di addebito.
*
Il riscontrato perfezionamento della notifica degli opposti avvisi di addebito rispettivamente nelle date del 18.10.2017, 19.6.2018 e 13.2.2019, comporta il rigetto, per vizio di tardività,
dell'eccezione di avvenuta estinzione dei crediti previdenziali de quibus per decorso del termine prescrizionale di durata quinquennale previsto dall'art. 3, co. 9, L. 335/1995.
Tale doglianza, manifestata in sede di deposito del ricorso giurisdizionale (v. pag. 8 ricorso), è
da ritenersi tardiva per avvenuta violazione del termine di 40 giorni, contemplato dall'art. 24 D.
Lgs. 46/1999.
Parimenti, deve essere disattesa ogni possibile eccezione attorea di estinzione dei crediti previdenziali per avvenuto decorso del termine di prescrizione quinquennale per poter agire in
executivis.
Ed infatti, anche alla luce della valida notifica dell'intimazione di pagamento avvenuta in data
2.11.2022 (atto efficacemente interruttivo della prescrizione), deve evidenziarsi la piena esigibilità di tali crediti.
7 Con riferimento al credito di cui al primo avviso di addebito n. 370 2017 0002291355, si è già
avuto modo di apprezzare come il deposito in data 28.3.2018 a di istanza di rateazione CP_3
del debito contributivo si compendi in un atto interruttivo della prescrizione ex art. 2944 c.c.
Ebbene, essendo decorso un lasso temporale inferiore al quinquennio tra la data di deposito di tale istanza di rateazione e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione estintiva.
Con riferimento al credito di cui al secondo avviso di addebito n. 370 2018 0000648975, si è
già avuto modo di apprezzare come la notifica dello stesso si sia efficacemente perfezionata in data 19.6.2018.
Ebbene, essendo decorso un lasso temporale inferiore al quinquennio tra la data di notifica di tale avviso di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione estintiva.
Con riferimento al credito di cui al terzo avviso di addebito n. 370 2019 0000060533, si è già
avuto modo di apprezzare come la notifica dello stesso si sia efficacemente perfezionata in data
13.2.2019.
Ebbene, essendo decorso un lasso temporale inferiore al quinquennio tra la data di notifica di tale avviso di addebito e la data di notifica dell'intimazione di pagamento, deve rigettarsi l'eccezione di prescrizione estintiva.
*
Resta, da ultimo, da scrutinare l'eccezione attorea di nullità sia dell'intimazione di pagamento che del preavviso di iscrizione ipotecaria per carenza motivazionale.
Tenuto conto del positivo perfezionamento della notifica degli avvisi di addebito (atti presupposti su cui si innesta sia l'intimazione di pagamento che il preavviso di iscrizione ipotecaria), tenuto conto dell'assenza di contestazioni ad opera dell'attore circa il contenuto motivazionale degli opposti avvisi di addebito (ed essendo, in ogni caso e per quanto già
8 evidenziato, irrimediabilmente tardiva ogni censura sul punto), tenuto conto della natura vincolata sia degli avvisi di addebito che dell'intimazione di pagamento e del preavviso di iscrizione ipotecaria, si ritiene di disattendere il rilievo attoreo per quanto efficacemente espresso dalla S.C.: « Ed invero, l'avviso di intimazione è normativamente previsto dall'art. 50,
secondo e terzo comma, del d.P.R.n. 602 del 1973: «2. Se l'espropriazione non è iniziata entro
un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere
preceduta dalla notifica, da effettuarsi con le modalità previste dall'articolo 26, di un avviso
che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni. 3.
L'avviso di cui al comma 2 è redatto in conformità al modello approvato con decreto del
Ministero delle finanze e perde efficacia trascorsi centottanta giorni dalla data della notifica»;
dalla dizione legislativa si evince chiaramente che l'avviso di intimazione è un atto vincolato,
in quanto redatto in relazione ad un modello ministeriale e avente come contenuto
l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni;
ne consegue che
non occorre che l'avviso di intimazione contenga una motivazione che si differenzi da quanto
indicato nel modello ministeriale, essendo sufficiente il riferimento alla cartella di pagamento
in precedenza notificata;
la «ratio» di tale norma, come è stato affermato da questa Corte, va
ravvisata nell'intento di sanare, con efficacia retroattiva, tutti gli eventuali vizi procedimentali
non influenti sul diritto di difesa e si giustifica in ragione dell'inidoneità dell'intervento dei
soggetti, ai quali è riconosciuto un interesse, ad interferire sul suo contenuto (cfr. Cass., Sez.
U., 25 giugno 2009, n. 14878).
Va ribadito, pertanto, il principio statuito da questa Corte, secondo cui «l'avviso di intimazione
ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo, da notificarsi al contribuente ai sensi dell'art. 50,
commi 2 e 3, del d.P.R. n. 602 del 1973, ha un contenuto vincolato, in quanto deve essere
redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, sicché è
9 sufficiente che la motivazione faccia riferimento alla cartella di pagamento in precedenza
notificata» (Cass., 9 novembre 2018, n. 28689)» (così, in motivazione, Cass. 10692/2024).
Da ultimo deve evidenziarsi come la natura cautelare dell'oggi impugnato atto di preavviso di iscrizione ipotecaria esclude l'applicabilità della disciplina di cui all'art. 50 DPR 602/1973
(riservata invece ai soli atti esecutivi in senso stretto).
*
In definitiva e per concludere devono ritenersi infondate tutte le doglianze espresse in ricorso.
Con riferimento a ciascun rapporto processuale, le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate nella misura indicata in dispositivo a mente del tipo, valore della controversia, degli adempimenti processuali compiuti nonché delle prescrizioni di cui al DM 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena, in funzione di Giudice del Lavoro, così provvede:
1) Rigetta le domande di cui al ricorso;
2) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente , in persona del legale CP_2
rappresentante pro tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre accessori come per legge;
3) Condanna parte ricorrente a rifondere a parte resistente in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, le spese di lite, liquidate in complessivi € 1.865,00, oltre accessori come per legge. Somma da distrarsi a favore del procuratore antistatario;
Modena, 1.1.2025
Il Giudice del Lavoro
Dott. Edoardo Martinelli
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