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Sentenza 22 novembre 2024
Sentenza 22 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 22/11/2024, n. 977 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 977 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 15.10.2024 ex art. 127 ter cpc ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 607/2019 R.G.
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Formica, per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
P.IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pagano, per procura in atti.
RESISTENTE
E
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con ricorso depositato in data 27.03.2019, esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 10.07.2017 al 20.09.2018.
Precisava che il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato solo a partire dall'01.03.2018 con la stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale (per 20
1 ore a settimana) ed indeterminato ed inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi.
Deduceva di aver svolto mansioni di salumiera e di aver prestato attività lavorativa per 30 ore a settimana.
Rilevava di aver percepito una retribuzione pari a 450,00 euro al mese.
Lamentava il mancato pagamento delle somme a lei dovute a titolo di lavoro supplementare, mensilità aggiuntive, ferie non godute e T.F.R.
Parte ricorrente chiedeva quindi di “1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze di per il periodo dal 10 luglio 2017 al 20 settembre 2018, osservando CP_1
l'orario di cui al punto 6 delle premesse, e svolgendo mansioni inquadrabili nella qualifica di specialista di salumeria afferenti al IV livello del CCNL applicato al settore commercio;
2. conseguentemente condannare a corrispondere CP_1
in favore della ricorrente 15.756,60, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse accertarsi in corso di causa, come dovuta in ragione dell'intercorso rapporto lavorativo a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto di diritto, ovvero a titolo di mensilità aggiuntive, indennità sostituiva di ferie non godute, trattamento di fine rapporto, ovvero a qualsiasi altro titolo connesso con
l'intercorso rapporto lavorativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3. accertare e dichiarare l'obbligo contributivo di nei confronti della CP_1
lavoratrice per il periodo dal 10 luglio 2017 al 20 settembre 2018, in ragione della specifica posizione assicurativa;
4. conseguentemente condannare al CP_1 versamento nei confronti dell' dei Controparte_3
contributi previdenziali maturati dal ricorrente in virtù del rapporto lavorativo”.
Fissata la discussione della causa per l'udienza del 26.11.2019, poi rinviata d'ufficio al 03.06.2021, con memoria depositata in data 15.11.2019 si costituivano in giudizio e l' chiedendo rispettivamente il rigetto del ricorso CP_1 CP_2
e la condanna datoriale al versamento della prescritta contribuzione.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e C.T.U. contabile.
Disposto il richiamo del c.t.u., all'udienza del 15.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio è deciso come segue.
2 2- Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.
2.1- Intanto va precisato che il ricorso non è affetto da nullità per genericità ed indeterminatezza, come eccepito da parte resistente, essendo chiaramente evincibili, dall'atto introduttivo, sia il petitum che la causa petendi.
2.2- Giova premettere, in via generale, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multiis Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001;
Cass. n. 10449/2020; Cass. n. 6007/2020; Cass. n. 3015/2020; Cass. n.
29871/2019; Cass. n. 20891/2019; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass.
n. 22777/2018; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13643/2014).
Sono assoggettate a tale criterio di ripartizione dell'onus probandi anche le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, al T.F.R. e a tutto ciò che il C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte datoriale non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese avanzate dalla parte ricorrente per tali titoli, quest'ultima ha diritto al relativo pagamento.
Al contrario, per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e, o, supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo e domenicale, trova applicazione il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c.
E così, con riferimento al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che
3 l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass. n.
16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati
(Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n. 73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019;
Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola n. 1566/2017; Trb. Bari n. 1868/2017; Trib.
Firenze n. 215/2017; Trib. Pescara n. 526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Inoltre, va rilevato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza della
Suprema Corte il principio secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 9791/2020; Cass. n.
7696/2020; Cass. n. 8521/2015; Cass. n. 26985/2009; Cass. n. 3619/2007).
4 Parimenti, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente allorché l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e, o, di ulteriori voci di retribuzione.
In tal caso, il lavoratore deve fornire la prova dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, dunque, deve dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua effettiva e specifica articolazione oraria, delle mansioni svolte, oltre che dell'insufficienza ovvero dell'inadeguatezza (in relazione al C.C.N.L. di riferimento) della retribuzione concretamente percepita (cfr. Cass. n. 24920/2020;
Cass. n. 7842/2018; Cass. n. 11781/2011; Cass. n. 26808/2007; Cass. n.
6332/2001; Trib. Velletri n. 3/2020; Trib. Catania n. 4772/2019; Trib. Trani n.
2296/2019; Trib. Reggio Calabria n. 1505/2019).
Grava, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata, per orario inferiore o per assenze, ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo).
Nel presente giudizio, in esito alla istruzione probatoria svolta, non può ritenersi raggiunta la prova che la ricorrente abbia prestato il lavoro supplementare che deduce di aver svolto e che non abbia goduto delle ferie di cui invoca il pagamento.
Ed infatti, il teste ha fornito delle indicazioni Tes_1
eccessivamente generiche, giacchè non è emerso quale fosse con esattezza l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente.
L'altro teste, , convivente della ricorrente, appare Testimone_2
scarsamente attendibile in ragione dello stretto vincolo familiare intercorrente con quest'ultima che, inevitabilmente, rivela un coinvolgimento nella res controversa
e nei relativi esiti.
5 Si aggiunga altresì che il teste ha espressamente affermato di non essere mai entrato nel supermercato.
Non risulta, quindi, che egli sia stato effettivamente presente sul luogo di lavoro e che, dunque, abbia assistito direttamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il teste riferisce altresì che era lui ad accompagnare la ricorrente quando la stessa lavorava la domenica e il pomeriggio, mentre la mattina le dava un passaggio una collega.
Non si vede, pertanto, come egli abbia potuto riferire, così diffusamente, sia sull'an dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia sugli orari di lavoro osservati, dato che egli non poteva avere una conoscenza diretta in ordine allo svolgimento della prestazione nelle ore antimeridiane;
né può ritenersi rilevante la sola circostanza che il teste vivesse con la ricorrente.
Emerge, per vero, un chiaro intento del teste di enfatizzare il proprio narrato, a ulteriore dimostrazione della scarsa attendibilità della sua deposizione.
Si consideri, poi, che in buona parte la resa testimonianza è, in ogni caso, assolutamente inutilizzabile, trattandosi di testimonianza de relato ex parte actoris.
Come noto, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (cfr., ex multis,
Cass. n. 40282/2021; Cass. n. 35959/2021; Cass. n. 22815/2017; Cass. n.
6 3137/2016; Cass. n. 21241/2015; Cass. n. 18488/2015; Cass. n. 16561/2015; Cass.
n. 6519/2012; Cass. n. 569/2015; Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 43/1998).
Nondimeno dalla deposizione del teste si evince che il Tes_1
rapporto lavorativo tra le parti in causa fosse già in essere nel luglio 2017 ed è proseguito nel 2018 (cfr deposizione) e che la ricorrente lavorasse nel reparto salumeria del supermercato.
Tes_ In particolare il teste ha riferito che nel mese di luglio 2017 ha svolto lavori di muratura in Santa Marina vicino al supermercato presso la struttura
Fisiotek, lavori durati all'incirca tre mesi o anche più, aggiungendo che la mattina si recava sempre nel supermercato e la ricorrente, addetta alla salumeria, gli preparava il panino, aggiungendo che si recava in supermercato a volte anche di pomeriggio e vedeva la ricorrente presente.
Tes_ Il teste ha aggiunto di averla vista lavorare, sempre nella salumeria del supermercato, anche nell'anno 2018 e ciò in quanto si recava, all'incirca ogni tre settimane, presso un negozio di barbiere sito a circa 300 mt dal supermercato e a volte gli capitava di passare dal supermercato.
Tanto considerato, può ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia lavorato nel reparto salumeria del supermercato della società resistente, anche in data antecedente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro (intervenuta nel marzo
2018) e precisamente con decorrenza dal mese di luglio 2017.
Per cui, alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra descritte, è possibile riconoscere il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate relative all'orario di lavoro contrattualizzato, del T.F.R. e delle mensilità aggiuntive per il periodo compreso tra il mese di luglio 2017 e il mese di settembre 2018, con esclusione, però, del lavoro supplementare e della indennità per ferie non godute.
Il nominato c.t.u., con accertamento immune da censure e che quindi si condivide, in seguito al disposto richiamo, con relazione integrativa depositata il
10.04.2024, ha quantificato le differenze retributive nel modo che segue:
1) L'ammontare delle differenze retributive, per 13ma e 14ma mensilità, per il periodo di lavoro 10/07/2017 - 22/09/2018, è pari a € 7.551,31;
7 2) L'ammontare delle differenze sul TFR, relativo al periodo 10/07/2017-
22/09/2018, è pari a € 991,73;
Le conclusioni dell'Ausiliario sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo, di guisa che il giudizio da lui reso è sorretto da una corretta valutazione di tutte le voci di credito accertate in capo a parte ricorrente e costituisce l'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato, tenuto conto di tutta la documentazione ritualmente depositata all'incarto processuale.
Ne discende, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che la società deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1
somma di euro 8.543,04 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e al versamento, in favore dell' , dei contributi previdenziali su tali somme. CP_2
3- Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, meritano di essere compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della società convenuta, liquidata come da dispositivo, disponendone, altresì, il pagamento in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l' e CP_2 CP_1
4- Le spese di C.T.U., infine, devono essere interamente poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 607/2019 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1
della somma di euro 8.543,04, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 versamento presso l' in favore di , dei contributi CP_2 Parte_1
previdenziali dovuti sulla suindicata somma;
8 3) compensa per metà le spese di lite e condanna in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione della restante metà, nei confronti di
, che si liquida in euro 1.500,00 per compensi Parte_1
professionali (di cui euro 1000,00 per fase di studio, euro 500,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase istruttoria ed euro 900,00 per fase decisoria/ dimezzati della metà), oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
e, stante l'ammissione di quest'ultima al patrocinio a spese dello Stato, ne dispone il pagamento a favore dello Stato, giusta previsione dell'art. 133 del d.P.R. n.
115/2002;
4) compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra l' in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore e in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore;
5) pone le spese ed onorari di C.T.U., definitivamente, a carico di in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 22.11.2024 Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA POZZO DI GOTTO
Il Giudice del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, dott.ssa Claudia Giovanna
Bisignano, in funzione di giudice del lavoro, in esito all'udienza del 15.10.2024 ex art. 127 ter cpc ha reso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 607/2019 R.G.
TRA
, C.F.: , rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'avv. Davide Formica, per procura in atti.
RICORRENTE
CONTRO
P.IVA in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IVA_1
tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maria Pagano, per procura in atti.
RESISTENTE
E
C.F. in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_2 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Antonello Monoriti,
RESISTENTE
OGGETTO: retribuzione.
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1- Con ricorso depositato in data 27.03.2019, esponeva di aver Parte_1
lavorato alle dipendenze della società convenuta dal 10.07.2017 al 20.09.2018.
Precisava che il rapporto di lavoro sarebbe stato regolarizzato solo a partire dall'01.03.2018 con la stipula di un contratto di lavoro a tempo parziale (per 20
1 ore a settimana) ed indeterminato ed inquadramento nel IV livello del C.C.N.L. per i dipendenti dalle aziende del terziario, distribuzione e servizi.
Deduceva di aver svolto mansioni di salumiera e di aver prestato attività lavorativa per 30 ore a settimana.
Rilevava di aver percepito una retribuzione pari a 450,00 euro al mese.
Lamentava il mancato pagamento delle somme a lei dovute a titolo di lavoro supplementare, mensilità aggiuntive, ferie non godute e T.F.R.
Parte ricorrente chiedeva quindi di “1. accertare e dichiarare che la ricorrente ha prestato attività lavorativa di tipo subordinato alle dipendenze di per il periodo dal 10 luglio 2017 al 20 settembre 2018, osservando CP_1
l'orario di cui al punto 6 delle premesse, e svolgendo mansioni inquadrabili nella qualifica di specialista di salumeria afferenti al IV livello del CCNL applicato al settore commercio;
2. conseguentemente condannare a corrispondere CP_1
in favore della ricorrente 15.756,60, ovvero la maggiore o minore somma che dovesse accertarsi in corso di causa, come dovuta in ragione dell'intercorso rapporto lavorativo a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto di diritto, ovvero a titolo di mensilità aggiuntive, indennità sostituiva di ferie non godute, trattamento di fine rapporto, ovvero a qualsiasi altro titolo connesso con
l'intercorso rapporto lavorativo, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;
3. accertare e dichiarare l'obbligo contributivo di nei confronti della CP_1
lavoratrice per il periodo dal 10 luglio 2017 al 20 settembre 2018, in ragione della specifica posizione assicurativa;
4. conseguentemente condannare al CP_1 versamento nei confronti dell' dei Controparte_3
contributi previdenziali maturati dal ricorrente in virtù del rapporto lavorativo”.
Fissata la discussione della causa per l'udienza del 26.11.2019, poi rinviata d'ufficio al 03.06.2021, con memoria depositata in data 15.11.2019 si costituivano in giudizio e l' chiedendo rispettivamente il rigetto del ricorso CP_1 CP_2
e la condanna datoriale al versamento della prescritta contribuzione.
La causa veniva istruita mediante prova testimoniale e C.T.U. contabile.
Disposto il richiamo del c.t.u., all'udienza del 15.10.2024, sostituita dal deposito di note scritte, il giudizio è deciso come segue.
2 2- Il ricorso è parzialmente meritevole di accoglimento.
2.1- Intanto va precisato che il ricorso non è affetto da nullità per genericità ed indeterminatezza, come eccepito da parte resistente, essendo chiaramente evincibili, dall'atto introduttivo, sia il petitum che la causa petendi.
2.2- Giova premettere, in via generale, che, secondo la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero, come nel caso in esame, per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (cfr. ex multiis Cass., Sez. Unite, n. 13533/2001;
Cass. n. 10449/2020; Cass. n. 6007/2020; Cass. n. 3015/2020; Cass. n.
29871/2019; Cass. n. 20891/2019; Cass. n. 98/2019; Cass. n. 25584/2018; Cass.
n. 22777/2018; Cass. n. 826/2015; Cass. n. 13643/2014).
Sono assoggettate a tale criterio di ripartizione dell'onus probandi anche le pretese relative alla retribuzione ordinaria, alla tredicesima e alla quattordicesima mensilità, al T.F.R. e a tutto ciò che il C.C.N.L. di settore riconosce al lavoratore senza prevedere ulteriori specifiche condizioni.
Pertanto, laddove la parte datoriale non abbia fornito in giudizio la prova dell'esistenza di fatti estintivi od impeditivi delle pretese avanzate dalla parte ricorrente per tali titoli, quest'ultima ha diritto al relativo pagamento.
Al contrario, per quello che concerne le voci relative all'indennità sostitutiva di ferie non godute, al lavoro straordinario e, o, supplementare, ai permessi non goduti e non retribuiti, alle maggiorazioni previste per il lavoro festivo e domenicale, trova applicazione il criterio generale delineato dall'art. 2697 c.c.
E così, con riferimento al lavoro straordinario o supplementare, la consolidata giurisprudenza suole affermare che grava in capo al lavoratore un onere probatorio rigoroso, che esige in via preliminare l'adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo (Cass. n. 16150/2018), senza che
3 l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso (cfr. Cass. n.
16150/2018; Cass. n. 4076/2018; Cass. n. 1389/2003; Cass. n. 8006/1998).
Alla valutazione equitativa, infatti, il giudice può fare ricorso quando, essendo certo il diritto, non sia possibile determinare la somma dovuta, ma non anche quando si tratti di determinare la misura medesima in rapporto al fatto costitutivo, rappresentato nella specie dalle ore di lavoro straordinario prestato, che deve essere invece, in ogni caso, dimostrato dal lavoratore in termini sufficientemente concreti e realistici, con la sola possibilità per il giudice di utilizzare, con prudente apprezzamento, presunzioni semplici ex art. 2729 c.c.
Ai fini del corretto assolvimento dell'onus probandi, dunque, è necessario, non già che sia fornita genericamente la prova dell'an, e cioè dell'effettivo svolgimento della prestazione lavorativa oltre i limiti, legalmente o contrattualmente, previsti, ma è piuttosto necessario che siano dimostrati, sia pure in termini minimali, tanto il numero di ore per le quali si è effettivamente protratta la prestazione lavorativa oltre il tempo prestabilito, quanto l'esatta collocazione cronologica di quest'ultima, e dunque che sia accertato, mediante una plena probatio, quando i limiti di orario, di fatto, siano stati effettivamente superati
(Trib. Foggia n. 1177/2020; Trib. Prato n. 73/2020; Trib. Brescia n. 401/2019;
Trib. Siena n. 7/2018; Trib. Nola n. 1566/2017; Trb. Bari n. 1868/2017; Trib.
Firenze n. 215/2017; Trib. Pescara n. 526/2016; Trib. Roma n. 5908/2014).
Inoltre, va rilevato che costituisce ius receptum nella giurisprudenza della
Suprema Corte il principio secondo cui il lavoratore che agisca in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle ferie non godute ha l'onere di provare l'avvenuta prestazione di attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l'espletamento di attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell'indennità suddetta, mentre incombe sul datore di lavoro l'onere di fornire la prova del relativo pagamento (cfr. Cass. n. 9791/2020; Cass. n.
7696/2020; Cass. n. 8521/2015; Cass. n. 26985/2009; Cass. n. 3619/2007).
4 Parimenti, l'onere della prova dei fatti costitutivi della pretesa azionata in giudizio incombe, ex art. 2697 c.c., su parte ricorrente allorché l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e, o, di ulteriori voci di retribuzione.
In tal caso, il lavoratore deve fornire la prova dei “fatti” da cui origina il diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta e, dunque, deve dare dimostrazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua effettiva e specifica articolazione oraria, delle mansioni svolte, oltre che dell'insufficienza ovvero dell'inadeguatezza (in relazione al C.C.N.L. di riferimento) della retribuzione concretamente percepita (cfr. Cass. n. 24920/2020;
Cass. n. 7842/2018; Cass. n. 11781/2011; Cass. n. 26808/2007; Cass. n.
6332/2001; Trib. Velletri n. 3/2020; Trib. Catania n. 4772/2019; Trib. Trani n.
2296/2019; Trib. Reggio Calabria n. 1505/2019).
Grava, invece, sul datore di lavoro l'onere di provare di aver adempiuto alle proprie obbligazioni oppure che è intervenuta una causa esonerativa delle stesse totale o parziale (ad esempio perché la prestazione fornita dal lavoratore è stata inferiore rispetto ai parametri cui la retribuzione contrattuale è commisurata, per orario inferiore o per assenze, ovvero perché vi è stata una causa sospensiva della prestazione senza obbligo retributivo corrispettivo).
Nel presente giudizio, in esito alla istruzione probatoria svolta, non può ritenersi raggiunta la prova che la ricorrente abbia prestato il lavoro supplementare che deduce di aver svolto e che non abbia goduto delle ferie di cui invoca il pagamento.
Ed infatti, il teste ha fornito delle indicazioni Tes_1
eccessivamente generiche, giacchè non è emerso quale fosse con esattezza l'orario di lavoro svolto dalla ricorrente.
L'altro teste, , convivente della ricorrente, appare Testimone_2
scarsamente attendibile in ragione dello stretto vincolo familiare intercorrente con quest'ultima che, inevitabilmente, rivela un coinvolgimento nella res controversa
e nei relativi esiti.
5 Si aggiunga altresì che il teste ha espressamente affermato di non essere mai entrato nel supermercato.
Non risulta, quindi, che egli sia stato effettivamente presente sul luogo di lavoro e che, dunque, abbia assistito direttamente allo svolgimento della prestazione lavorativa.
Il teste riferisce altresì che era lui ad accompagnare la ricorrente quando la stessa lavorava la domenica e il pomeriggio, mentre la mattina le dava un passaggio una collega.
Non si vede, pertanto, come egli abbia potuto riferire, così diffusamente, sia sull'an dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia sugli orari di lavoro osservati, dato che egli non poteva avere una conoscenza diretta in ordine allo svolgimento della prestazione nelle ore antimeridiane;
né può ritenersi rilevante la sola circostanza che il teste vivesse con la ricorrente.
Emerge, per vero, un chiaro intento del teste di enfatizzare il proprio narrato, a ulteriore dimostrazione della scarsa attendibilità della sua deposizione.
Si consideri, poi, che in buona parte la resa testimonianza è, in ogni caso, assolutamente inutilizzabile, trattandosi di testimonianza de relato ex parte actoris.
Come noto, costituisce ius receptum nella giurisprudenza di legittimità il principio secondo cui, in tema di prova testimoniale, i testimoni de relato actoris sono quelli che depongono su fatti e circostanze di cui sono stati informati dal soggetto che ha proposto il giudizio, così che la rilevanza del loro assunto è sostanzialmente nulla in quanto vertente sul fatto della dichiarazione di una parte e non sul fatto oggetto dell'accertamento, fondamento storico della pretesa;
i testimoni de relato in genere, invece, depongono su circostanze che hanno appreso da persone estranee al giudizio, quindi sul fatto della dichiarazione di costoro, e la rilevanza delle loro deposizioni, pur attenuata perché indiretta, è idonea ad assumere rilievo ai fini del convincimento del giudice, nel concorso di altri elementi oggettivi e concordanti che ne suffraghino la credibilità (cfr., ex multis,
Cass. n. 40282/2021; Cass. n. 35959/2021; Cass. n. 22815/2017; Cass. n.
6 3137/2016; Cass. n. 21241/2015; Cass. n. 18488/2015; Cass. n. 16561/2015; Cass.
n. 6519/2012; Cass. n. 569/2015; Cass. n. 8358/2007; Cass. n. 43/1998).
Nondimeno dalla deposizione del teste si evince che il Tes_1
rapporto lavorativo tra le parti in causa fosse già in essere nel luglio 2017 ed è proseguito nel 2018 (cfr deposizione) e che la ricorrente lavorasse nel reparto salumeria del supermercato.
Tes_ In particolare il teste ha riferito che nel mese di luglio 2017 ha svolto lavori di muratura in Santa Marina vicino al supermercato presso la struttura
Fisiotek, lavori durati all'incirca tre mesi o anche più, aggiungendo che la mattina si recava sempre nel supermercato e la ricorrente, addetta alla salumeria, gli preparava il panino, aggiungendo che si recava in supermercato a volte anche di pomeriggio e vedeva la ricorrente presente.
Tes_ Il teste ha aggiunto di averla vista lavorare, sempre nella salumeria del supermercato, anche nell'anno 2018 e ciò in quanto si recava, all'incirca ogni tre settimane, presso un negozio di barbiere sito a circa 300 mt dal supermercato e a volte gli capitava di passare dal supermercato.
Tanto considerato, può ritenersi dimostrato che la ricorrente abbia lavorato nel reparto salumeria del supermercato della società resistente, anche in data antecedente alla regolarizzazione del rapporto di lavoro (intervenuta nel marzo
2018) e precisamente con decorrenza dal mese di luglio 2017.
Per cui, alla luce delle coordinate giurisprudenziali sopra descritte, è possibile riconoscere il diritto della ricorrente al pagamento delle differenze retributive maturate relative all'orario di lavoro contrattualizzato, del T.F.R. e delle mensilità aggiuntive per il periodo compreso tra il mese di luglio 2017 e il mese di settembre 2018, con esclusione, però, del lavoro supplementare e della indennità per ferie non godute.
Il nominato c.t.u., con accertamento immune da censure e che quindi si condivide, in seguito al disposto richiamo, con relazione integrativa depositata il
10.04.2024, ha quantificato le differenze retributive nel modo che segue:
1) L'ammontare delle differenze retributive, per 13ma e 14ma mensilità, per il periodo di lavoro 10/07/2017 - 22/09/2018, è pari a € 7.551,31;
7 2) L'ammontare delle differenze sul TFR, relativo al periodo 10/07/2017-
22/09/2018, è pari a € 991,73;
Le conclusioni dell'Ausiliario sono frutto di esaurienti ed accurate indagini, immuni da vizi logici o da errori di metodo, di guisa che il giudizio da lui reso è sorretto da una corretta valutazione di tutte le voci di credito accertate in capo a parte ricorrente e costituisce l'esito di un iter logico-argomentativo adeguatamente motivato, tenuto conto di tutta la documentazione ritualmente depositata all'incarto processuale.
Ne discende, alla luce delle considerazioni sin qui svolte, che la società deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della CP_1
somma di euro 8.543,04 oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo e al versamento, in favore dell' , dei contributi previdenziali su tali somme. CP_2
3- Le spese di lite, in ragione del parziale accoglimento del ricorso, meritano di essere compensate per metà, ponendo la restante parte a carico della società convenuta, liquidata come da dispositivo, disponendone, altresì, il pagamento in favore dello
Stato ai sensi dell'art. 133 del d.P.R. n. 115/2002.
Le ragioni della decisione giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite nel rapporto processuale tra l' e CP_2 CP_1
4- Le spese di C.T.U., infine, devono essere interamente poste a carico della resistente.
P.Q.M.
Il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunziando nel giudizio iscritto al n. 607/2019 RG, così provvede:
1) In parziale accoglimento del ricorso, condanna in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore di , Parte_1
della somma di euro 8.543,04, oltre interessi legali e rivalutazione dal dovuto al soddisfo;
2) condanna in persona del legale rappresentante pro tempore, al CP_1 versamento presso l' in favore di , dei contributi CP_2 Parte_1
previdenziali dovuti sulla suindicata somma;
8 3) compensa per metà le spese di lite e condanna in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore, alla rifusione della restante metà, nei confronti di
, che si liquida in euro 1.500,00 per compensi Parte_1
professionali (di cui euro 1000,00 per fase di studio, euro 500,00 per fase introduttiva, euro 600,00 per fase istruttoria ed euro 900,00 per fase decisoria/ dimezzati della metà), oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge,
e, stante l'ammissione di quest'ultima al patrocinio a spese dello Stato, ne dispone il pagamento a favore dello Stato, giusta previsione dell'art. 133 del d.P.R. n.
115/2002;
4) compensa interamente le spese di lite nel rapporto processuale tra l' in CP_2
persona del legale rappresentante pro tempore e in persona del legale CP_1
rappresentante pro tempore;
5) pone le spese ed onorari di C.T.U., definitivamente, a carico di in CP_1
persona del legale rappresentante pro tempore.
Manda alla Cancelleria per quanto di competenza.
Barcellona Pozzo di Gotto, lì 22.11.2024 Il Giudice
Claudia Giovanna Bisignano
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