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Sentenza 15 luglio 2024
Sentenza 15 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 15/07/2024, n. 4003 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 4003 |
| Data del deposito : | 15 luglio 2024 |
Testo completo
N. R.G. 13688/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 13688/2023 promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]da Po (TO), Parte_1
Via Bertola n. 5, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica C.F._1
Villavecchia del Foro di Torino, C.F. C.F._2
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in Caselle Torinese, Controparte_1 via Martiri della Libertà, 53, c. f. , elettivamente domiciliata in C.F._3
Torino, corso Francia, 52, presso lo studio dell'avv. Matilde Chiadò del Foro di Torino (c.
f. ) C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
Contrarii reiectis, IN VIA PRELIMINARE: disporsi l'audizione dei minori, , e Per_1 Per_2
, con riferimento alle circostanze riguardanti le loro abitudini di vita, le Persona_3 loro attività e i loro rapporti con i genitori e il loro contesto allargato in riferimento ai nuovi compagni dei genitori;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ordinarsi l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra degli estratti CP_1 conto dei conti correnti e dei conti di appoggio delle carte di credito alla stessa intestate o cointestati e delle dichiarazioni dei redditi 2023, 2022 e 2021 e in caso di diniego disporsi l'indagine sulla situazione patrimoniale della Sig.ra a mezzo di Polizia CP_1
Tributaria;
ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra di depositare la visura PRA sul suo CP_1 nominativo come indicato nel provvedimento di fissazione di udienza del 28/08/2023;
NEL MERITO:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sig.ri Pt_1
e in Caselle Torinese (TO) con rito concordatario, in data
[...] Controparte_1
03/07/2005;
- ordinare conseguentemente le formalità di rito al competente Ufficiale dello Stato
Civile;
- confermarsi il regimo di affido condiviso per , e;
Per_1 Per_2 Per_3
- disporsi che il Sig. possa tenere con sé i figli a week end alternati dal sabato Pt_1 pomeriggio dalle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 22.30 e anche durante la settimana, nel giorno del martedì, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, tenuto conto degli impegni scolastici dei ragazzi e della notevole distanza tra le abitazioni dei genitori, salvo ovviamente diversi accordi tra i genitori e le richieste dei ragazzi;
per le vacanze estive il Sig. chiede di poter tenere con sé i figli per 15 giorni anche non Pt_1 consecutivi da comunicare alla Sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno;
per le CP_1 vacanza natalizie chiede che i minori trascorrano ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro, applicando per il restante periodo di vacanze il regime ordinario;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni ed alternando altresì tutte le altre festività.
- a seguito dell'accertamento della situazione patrimoniale della Sig.ra disporsi CP_1 che il Sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli , e Pt_1 Per_1 Per_2
versando alla Sig.ra la somma mensile di €600,00, ovvero €200,00 Per_3 CP_1 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, o la somma ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero le spese mediche non coperte dal S.S.N., che devono essere preventivamente concordate e successivamente documentate, nonché delle spese per un corso all'anno per ciascun figlio di attività extrascolastiche (sportive o di istruzione) e relativi accessori, previamente concordata, ferma restando nel resto l'applicazione del protocollo di intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15/03/2016 per tutte le altre spese;
- disporsi che i genitori debbano congiuntamente concordare i pernottamenti fuori casa dei minori e comunicarsi i giorni di assenza da scuola dei figli,
- dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- si chiede la condanna della controparte alle spese del presente procedimento per le ragioni argomentate in atti;
In ogni caso con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario e C.P.A.
*
Per la convenuta: Voglia l' Ill.mo Tribunale,
contrariis rejectis,
NEL MERITO
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi;
con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caselle T.se di annotare l'emananda sentenza nei competenti atti.
Confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, in via condivisa, disponendo che continuino a vivere presso la madre e ad ivi mantenga la residenza anagrafica Disporre che il padre possa incontrare i figli liberamente secondo accordi con gli stessi;
in via subordinata alle modalità stabilite dai i provvedimenti, urgenti e provvisori, assunti il 12.01.2024
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, sino a che non diverranno economicamente autosufficienti, versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 752,77 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
in via subordinata l'importo stabilito dai i provvedimenti, urgenti e provvisori, assunti il
12.01.2024
Disporre, altresì, che il padre si faccia carico nella misura del cinquanta per cento delle spese sostenute nell'interesse dei figli con applicazione dei criteri di cui al Protocollo di
Intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino del 15.03.2016
Disporre che l'assegno unico universale e gli altri bonus/aiuti sociali vengano percepiti dalla madre
Respingere per il resto le domande avversarie
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 18 luglio 2023 nato a [...] il [...], ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il 03/07/2005 in
Caselle Torinese con , da cui vive separato dal 12 ottobre 2011 data Controparte_1 della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura per separazione consensuale omologata il 18 ottobre 2011.
Premesso che nel frattempo la aveva proposto due ricorsi ex art. 710 cpc CP_1 all'esito dei quali il regime di affidamento dei tre figli, ad oggi ancora minorenni, era oggetto di modifiche, chiedeva una nuova regolamentazione del regime di visita e la rideterminazione in € 600,00 complessive del contributo a suo carico al mantenimento della prole oltre al consueto riparto delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la prendendo posizione sulle predette questioni. CP_1
Assunti provvedimenti provisori, rigettate le istanze istruttorie, all'esito di discussione orale la causa passa ora in decisione. *
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Caselle Torinese alla Parte II, Serie A (n. 29 anno
2005).
*
Passando all'esame delle questioni controverse, premesso che la decisione può essere adottata senza necessità di attività istruttoria, quanto al regime di affidamento della prole i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473.bis 22 così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di tre figli, n. a Torino, in data Persona_4
03/07/2006, , n. a Torino, in data 10/10/2008 e , n. a Persona_5 Persona_3
Torino, in data 12/11/2010, le condizioni di affidamento sono quelle disciplinate dal verbale di separazione consensuale del 12/10/2011, omologato con decreto del
Tribunale di Torino in data 18/10/2011, così come parzialmente modificate con decreto del Tribunale di Torino in data 28/11/2012, e successivamente con decreto Tribunale di
Ivrea, in data 09/10/2018, che dispongono, per quanto di interesse: la condivisione dell'affidamento con collocazione della prole presso la madre;
un certo regime di visita del papà (per effetto delle più recenti modifiche: ogni quindici giorni dalle ore 21 del sabato alle ore 21 della domenica;
nel caso di impossibilità del padre a tenere con sé i figli durante il fine settimana per ragioni lavorative, disponeva che gli stessi potessero essere accompagnati a casa della madre ove quest'ultima fosse disponibile;
in alternativa, il padre avrebbe potuto avvalersi di una baby-sitter con spese da ripartire con l'altro genitore nella misura del 50% se necessarie per esigenze di lavoro. Veniva altresì disposto che ciascun genitore potesse raggiungere telefonicamente i figli durante i periodi di permanenza con l'altro genitore almeno una volta al giorno nella fascia oraria 19-20; quanto alle vacanze di Natale, veniva stabilito che i figli trascorressero, ad anni alternati, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore a decorrere dal Natale 2011 con la madre;
le festività pasquali ad anni alternati con ciascun genitore con Pasqua 2011 con la madre;
per le vacanze estive veniva stabilito che il padre potesse trascorrere con i figli quindici giorni consecutivi, in periodo da concordarsi con la Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno). CP_1 un contributo mensile a carico del padre al mantenimento dei figli di € 675,00 (oggi
752,00 per gli aumenti Istat) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o in contanti con rilascio di quietanza, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N., preventivamente concordate e successivamente documentate e/o urgenti e/o straordinarie che si rendessero necessarie, nonché delle spese per un corso all'anno per ciascun figlio di attività extrascolastiche (sportive o di istruzione) e relativi accessori, senza, per queste ultime, il previo accordo dell'altro genitore.
Detto questo, non si registra in primis controversia né sulla condivisione dell'affido né sulla collocazione dei figli presso la madre.
Si può, in secondo luogo, venire incontro alle richieste del padre il quale chiede un leggero ampliamento del regime di visita che tuttavia non potrà prescindere da volontà
e desideri dei figli il cui ascolto è allo stato superfluo.
La totale liberalizzazione proposta dalla madre è tuttavia inaccettabile essendo interesse dei minori che siano poste delle regole.
Pertanto, in via provvisoria ed urgente, si può stabilire che i figli stano con il padre: a week end alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 22.30 e anche durante la settimana, nel giorno del martedì, dalle ore 18.30 alle ore
22.30, tenuto conto degli impegni scolastici dei figli, salvo ovviamente diversi accordi tra i genitori e fermi restando i “desiderata” dei ragazzi.
Resta invariato il regime delle vacanze”.
Si tratta di un assetto che il padre ha espressamente accettato, e che la mamma, benché abbia continuato a suggerire in prima istanza una completa liberalizzazione, sia pure in subordine ha, finalmente, condiviso.
Va dunque confermato l'assetto che tiene del resto conto dell'età dei figli il cui ascolto
è, nel contesto, evidentemente superfluo.
*
Rispetto all'assetto economico, rispetto al quale permangono ragioni di contrasto, gli stessi provvedimenti così, ancora, dispongono. “Quanto alla contribuzione paterna, sebbene con l'età crescono notoriamente le esigenze della prole, con i correlati obblighi di mantenimento, e quantunque il reddito lordo del ricorrente rispetto al 2018 (anno della modifica del Tribunale di Ivrea) sia leggermente aumentato, essendo passato da € 30.587,75 lordi (cfr. pag. 3 decreto Trib.
Ivrea, doc. 5 ricorrente) ad oltre € 38.500,00 lordi (doc. 7), è certamente vero: che dagli estratti conto della emergono versamenti di contante in apparenza CP_1 non riconducibili alla prestazione di attività lavorativa di cui al momento la convenuta non ha dato conto;
che la convenuta percepisce per intero l'assegno unico pari ad €
900,00 mensili e, da ultimo che il è recentemente divenuto padre di un bambino Pt_1 con i conseguenti maggiori oneri sia pure da condividere, ovviamente, con la madre.
È dunque equo disporre in via provvisoria la riduzione del contributo a carico del padre ad € 630,00 mensili fermo restando il riparto delle spese straordinarie”.
Premesso che l'importo è da traguardare a quello dell'assegno che per effetto della rivalutazione è oggi pari ad € 752,00 circa, si tratta di somma, quella stabilita in via provvisoria, che va confermata.
Oltre alle circostanze esposte nei provvedimenti provvisori, sebbene sia incontrovertibile che il mantenimento ordinario gravi soprattutto sulla madre, dati i limitati tempi di permanenza dei figli con il papà (pur a fronte dell'accordato aumento),
e sebbene il reddito della (gravato da canone e finanziamenti) sia rimasto, nel CP_1 tempo, sostanzialmente invariato, va nuovamente sottolineato come gli estratti conto Contr (in particolare quello della attestino periodici versamenti di contante (€ 3.300,00 il 09/02/2021; €370,00 il 09/06/2021; €1.750,00 in data 01/09/2021; €800,00 il
29/07/2021; €3.280,00 il 04/11/2021; €2.520,00 in data 09/02/2022 ed €750,00 il
23/01/2023), che la convenuta attribuisce ad aiuti dei propri genitori rimasti non provati, a dimostrazione del fatto che la ha potuto e può disporre di ulteriori CP_1 proventi che ad un certo punto ha smesso di versare sul conto.
L'esito complessivo della lite vede la convenuta soccombente.
Valori minimi per le quattro fasi.
Il venir meno di reali ragioni di contesa sul regime di affidamento, e la riduzione del contributo in misura inferiore a quella su cui l'attore ha insistito, suggerisce una compensazione nella misura dei 2/3.
pqm
definitivamente pronunciando tra le parti, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così decide: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Parte_1
e in Caselle Torinese (TO) in data 03/07/2005; Controparte_1
b) Manda all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Caselle Torinese per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio i cui estremi sono indicati in motivazione;
c) Ferma restando condivisione dell'affido e collocazione dei figli presso la madre, dispone che i figli stano con il padre: a week end alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 22.30 e anche durante la settimana, nel giorno del martedì, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, tenuto conto degli impegni scolastici dei figli, salvo ovviamente diversi accordi tra i genitori e fermi restando i desideri dei minori. Invariato il regime delle vacanze già disciplinato.
d) Fissa il contributo a carico del padre al mantenimento dei figli in € 630,00 mensili rivalutabili, oltre al riparto delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale”.
e) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che, previa compensazione nella misura dl 50%, liquida in € 1.270,00, oltre rimb. spese gen.
15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/07/2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. Alberto Tetamo Presidente rel.
Dott. Isabella Messina Giudice
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 13688/2023 promosso da:
, nato a [...] il [...] e residente in [...]da Po (TO), Parte_1
Via Bertola n. 5, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Enrica C.F._1
Villavecchia del Foro di Torino, C.F. C.F._2
RICORRENTE
Contro
, nata a [...] il [...] e residente in Caselle Torinese, Controparte_1 via Martiri della Libertà, 53, c. f. , elettivamente domiciliata in C.F._3
Torino, corso Francia, 52, presso lo studio dell'avv. Matilde Chiadò del Foro di Torino (c.
f. ) C.F._4
CONVENUTA
CONCLUSIONI Per il ricorrente:
Contrarii reiectis, IN VIA PRELIMINARE: disporsi l'audizione dei minori, , e Per_1 Per_2
, con riferimento alle circostanze riguardanti le loro abitudini di vita, le Persona_3 loro attività e i loro rapporti con i genitori e il loro contesto allargato in riferimento ai nuovi compagni dei genitori;
IN VIA ISTRUTTORIA:
- ordinarsi l'esibizione in giudizio ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra degli estratti CP_1 conto dei conti correnti e dei conti di appoggio delle carte di credito alla stessa intestate o cointestati e delle dichiarazioni dei redditi 2023, 2022 e 2021 e in caso di diniego disporsi l'indagine sulla situazione patrimoniale della Sig.ra a mezzo di Polizia CP_1
Tributaria;
ordinarsi ex art. 210 c.p.c. alla Sig.ra di depositare la visura PRA sul suo CP_1 nominativo come indicato nel provvedimento di fissazione di udienza del 28/08/2023;
NEL MERITO:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra i Sig.ri Pt_1
e in Caselle Torinese (TO) con rito concordatario, in data
[...] Controparte_1
03/07/2005;
- ordinare conseguentemente le formalità di rito al competente Ufficiale dello Stato
Civile;
- confermarsi il regimo di affido condiviso per , e;
Per_1 Per_2 Per_3
- disporsi che il Sig. possa tenere con sé i figli a week end alternati dal sabato Pt_1 pomeriggio dalle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 22.30 e anche durante la settimana, nel giorno del martedì, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, tenuto conto degli impegni scolastici dei ragazzi e della notevole distanza tra le abitazioni dei genitori, salvo ovviamente diversi accordi tra i genitori e le richieste dei ragazzi;
per le vacanze estive il Sig. chiede di poter tenere con sé i figli per 15 giorni anche non Pt_1 consecutivi da comunicare alla Sig.ra entro il 30 maggio di ogni anno;
per le CP_1 vacanza natalizie chiede che i minori trascorrano ad anni alterni il 24 e 25 dicembre con un genitore e il 31 dicembre e 1 gennaio con l'altro, applicando per il restante periodo di vacanze il regime ordinario;
per le vacanze pasquali il giorno di Pasqua con un genitore ed il Lunedì dell'Angelo con l'altro genitore ad anni alterni ed alternando altresì tutte le altre festività.
- a seguito dell'accertamento della situazione patrimoniale della Sig.ra disporsi CP_1 che il Sig. sia tenuto a contribuire al mantenimento dei figli , e Pt_1 Per_1 Per_2
versando alla Sig.ra la somma mensile di €600,00, ovvero €200,00 Per_3 CP_1 per ciascun figlio, rivalutabili annualmente secondo gli indici Istat, o la somma ritenuta congrua dall'Ill.mo Tribunale adito, oltre al 50% delle spese straordinarie ovvero le spese mediche non coperte dal S.S.N., che devono essere preventivamente concordate e successivamente documentate, nonché delle spese per un corso all'anno per ciascun figlio di attività extrascolastiche (sportive o di istruzione) e relativi accessori, previamente concordata, ferma restando nel resto l'applicazione del protocollo di intesa tra Tribunale di Torino e Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino del 15/03/2016 per tutte le altre spese;
- disporsi che i genitori debbano congiuntamente concordare i pernottamenti fuori casa dei minori e comunicarsi i giorni di assenza da scuola dei figli,
- dichiararsi che i coniugi sono economicamente autosufficienti;
- si chiede la condanna della controparte alle spese del presente procedimento per le ragioni argomentate in atti;
In ogni caso con vittoria di spese, oltre rimborso forfettario e C.P.A.
*
Per la convenuta: Voglia l' Ill.mo Tribunale,
contrariis rejectis,
NEL MERITO
Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai coniugi;
con ordine all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Caselle T.se di annotare l'emananda sentenza nei competenti atti.
Confermare l'affidamento dei figli minori ad entrambi i genitori, in via condivisa, disponendo che continuino a vivere presso la madre e ad ivi mantenga la residenza anagrafica Disporre che il padre possa incontrare i figli liberamente secondo accordi con gli stessi;
in via subordinata alle modalità stabilite dai i provvedimenti, urgenti e provvisori, assunti il 12.01.2024
Disporre che il padre contribuisca al mantenimento dei figli, sino a che non diverranno economicamente autosufficienti, versando alla madre, entro il giorno cinque di ogni mese, l'importo di € 752,77 da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
in via subordinata l'importo stabilito dai i provvedimenti, urgenti e provvisori, assunti il
12.01.2024
Disporre, altresì, che il padre si faccia carico nella misura del cinquanta per cento delle spese sostenute nell'interesse dei figli con applicazione dei criteri di cui al Protocollo di
Intesa fra magistrati e avvocati del Foro di Torino del 15.03.2016
Disporre che l'assegno unico universale e gli altri bonus/aiuti sociali vengano percepiti dalla madre
Respingere per il resto le domande avversarie
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di giudizio
*
Per il P.M.: visto, nulla si oppone
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso 18 luglio 2023 nato a [...] il [...], ha chiesto Parte_1 pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, contratto il 03/07/2005 in
Caselle Torinese con , da cui vive separato dal 12 ottobre 2011 data Controparte_1 della comparizione avanti al Presidente del Tribunale nella procedura per separazione consensuale omologata il 18 ottobre 2011.
Premesso che nel frattempo la aveva proposto due ricorsi ex art. 710 cpc CP_1 all'esito dei quali il regime di affidamento dei tre figli, ad oggi ancora minorenni, era oggetto di modifiche, chiedeva una nuova regolamentazione del regime di visita e la rideterminazione in € 600,00 complessive del contributo a suo carico al mantenimento della prole oltre al consueto riparto delle spese straordinarie.
Si è costituita in giudizio la prendendo posizione sulle predette questioni. CP_1
Assunti provvedimenti provisori, rigettate le istanze istruttorie, all'esito di discussione orale la causa passa ora in decisione. *
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Va dunque dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio trascritto all'Ufficio dello Stato Civile del Comune di Caselle Torinese alla Parte II, Serie A (n. 29 anno
2005).
*
Passando all'esame delle questioni controverse, premesso che la decisione può essere adottata senza necessità di attività istruttoria, quanto al regime di affidamento della prole i provvedimenti provvisori ed urgenti ex art. 473.bis 22 così dispongono:
“Premesso che le parti sono genitori di tre figli, n. a Torino, in data Persona_4
03/07/2006, , n. a Torino, in data 10/10/2008 e , n. a Persona_5 Persona_3
Torino, in data 12/11/2010, le condizioni di affidamento sono quelle disciplinate dal verbale di separazione consensuale del 12/10/2011, omologato con decreto del
Tribunale di Torino in data 18/10/2011, così come parzialmente modificate con decreto del Tribunale di Torino in data 28/11/2012, e successivamente con decreto Tribunale di
Ivrea, in data 09/10/2018, che dispongono, per quanto di interesse: la condivisione dell'affidamento con collocazione della prole presso la madre;
un certo regime di visita del papà (per effetto delle più recenti modifiche: ogni quindici giorni dalle ore 21 del sabato alle ore 21 della domenica;
nel caso di impossibilità del padre a tenere con sé i figli durante il fine settimana per ragioni lavorative, disponeva che gli stessi potessero essere accompagnati a casa della madre ove quest'ultima fosse disponibile;
in alternativa, il padre avrebbe potuto avvalersi di una baby-sitter con spese da ripartire con l'altro genitore nella misura del 50% se necessarie per esigenze di lavoro. Veniva altresì disposto che ciascun genitore potesse raggiungere telefonicamente i figli durante i periodi di permanenza con l'altro genitore almeno una volta al giorno nella fascia oraria 19-20; quanto alle vacanze di Natale, veniva stabilito che i figli trascorressero, ad anni alternati, il periodo dal 23 dicembre al 30 dicembre con un genitore ed il periodo dal 31 dicembre al 6 gennaio con l'altro genitore a decorrere dal Natale 2011 con la madre;
le festività pasquali ad anni alternati con ciascun genitore con Pasqua 2011 con la madre;
per le vacanze estive veniva stabilito che il padre potesse trascorrere con i figli quindici giorni consecutivi, in periodo da concordarsi con la Sig.ra entro il 31 maggio di ogni anno). CP_1 un contributo mensile a carico del padre al mantenimento dei figli di € 675,00 (oggi
752,00 per gli aumenti Istat) rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, da versare entro il giorno 5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario o in contanti con rilascio di quietanza, oltre al 50% delle spese scolastiche e mediche non coperte dal
S.S.N., preventivamente concordate e successivamente documentate e/o urgenti e/o straordinarie che si rendessero necessarie, nonché delle spese per un corso all'anno per ciascun figlio di attività extrascolastiche (sportive o di istruzione) e relativi accessori, senza, per queste ultime, il previo accordo dell'altro genitore.
Detto questo, non si registra in primis controversia né sulla condivisione dell'affido né sulla collocazione dei figli presso la madre.
Si può, in secondo luogo, venire incontro alle richieste del padre il quale chiede un leggero ampliamento del regime di visita che tuttavia non potrà prescindere da volontà
e desideri dei figli il cui ascolto è allo stato superfluo.
La totale liberalizzazione proposta dalla madre è tuttavia inaccettabile essendo interesse dei minori che siano poste delle regole.
Pertanto, in via provvisoria ed urgente, si può stabilire che i figli stano con il padre: a week end alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 22.30 e anche durante la settimana, nel giorno del martedì, dalle ore 18.30 alle ore
22.30, tenuto conto degli impegni scolastici dei figli, salvo ovviamente diversi accordi tra i genitori e fermi restando i “desiderata” dei ragazzi.
Resta invariato il regime delle vacanze”.
Si tratta di un assetto che il padre ha espressamente accettato, e che la mamma, benché abbia continuato a suggerire in prima istanza una completa liberalizzazione, sia pure in subordine ha, finalmente, condiviso.
Va dunque confermato l'assetto che tiene del resto conto dell'età dei figli il cui ascolto
è, nel contesto, evidentemente superfluo.
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Rispetto all'assetto economico, rispetto al quale permangono ragioni di contrasto, gli stessi provvedimenti così, ancora, dispongono. “Quanto alla contribuzione paterna, sebbene con l'età crescono notoriamente le esigenze della prole, con i correlati obblighi di mantenimento, e quantunque il reddito lordo del ricorrente rispetto al 2018 (anno della modifica del Tribunale di Ivrea) sia leggermente aumentato, essendo passato da € 30.587,75 lordi (cfr. pag. 3 decreto Trib.
Ivrea, doc. 5 ricorrente) ad oltre € 38.500,00 lordi (doc. 7), è certamente vero: che dagli estratti conto della emergono versamenti di contante in apparenza CP_1 non riconducibili alla prestazione di attività lavorativa di cui al momento la convenuta non ha dato conto;
che la convenuta percepisce per intero l'assegno unico pari ad €
900,00 mensili e, da ultimo che il è recentemente divenuto padre di un bambino Pt_1 con i conseguenti maggiori oneri sia pure da condividere, ovviamente, con la madre.
È dunque equo disporre in via provvisoria la riduzione del contributo a carico del padre ad € 630,00 mensili fermo restando il riparto delle spese straordinarie”.
Premesso che l'importo è da traguardare a quello dell'assegno che per effetto della rivalutazione è oggi pari ad € 752,00 circa, si tratta di somma, quella stabilita in via provvisoria, che va confermata.
Oltre alle circostanze esposte nei provvedimenti provvisori, sebbene sia incontrovertibile che il mantenimento ordinario gravi soprattutto sulla madre, dati i limitati tempi di permanenza dei figli con il papà (pur a fronte dell'accordato aumento),
e sebbene il reddito della (gravato da canone e finanziamenti) sia rimasto, nel CP_1 tempo, sostanzialmente invariato, va nuovamente sottolineato come gli estratti conto Contr (in particolare quello della attestino periodici versamenti di contante (€ 3.300,00 il 09/02/2021; €370,00 il 09/06/2021; €1.750,00 in data 01/09/2021; €800,00 il
29/07/2021; €3.280,00 il 04/11/2021; €2.520,00 in data 09/02/2022 ed €750,00 il
23/01/2023), che la convenuta attribuisce ad aiuti dei propri genitori rimasti non provati, a dimostrazione del fatto che la ha potuto e può disporre di ulteriori CP_1 proventi che ad un certo punto ha smesso di versare sul conto.
L'esito complessivo della lite vede la convenuta soccombente.
Valori minimi per le quattro fasi.
Il venir meno di reali ragioni di contesa sul regime di affidamento, e la riduzione del contributo in misura inferiore a quella su cui l'attore ha insistito, suggerisce una compensazione nella misura dei 2/3.
pqm
definitivamente pronunciando tra le parti, disattesa ogni diversa domanda ed eccezione così decide: a) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto Parte_1
e in Caselle Torinese (TO) in data 03/07/2005; Controparte_1
b) Manda all'ufficiale di Stato Civile del Comune di Caselle Torinese per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio i cui estremi sono indicati in motivazione;
c) Ferma restando condivisione dell'affido e collocazione dei figli presso la madre, dispone che i figli stano con il padre: a week end alternati dal sabato pomeriggio dalle ore 18.30 sino alla domenica sera alle ore 22.30 e anche durante la settimana, nel giorno del martedì, dalle ore 18.30 alle ore 22.30, tenuto conto degli impegni scolastici dei figli, salvo ovviamente diversi accordi tra i genitori e fermi restando i desideri dei minori. Invariato il regime delle vacanze già disciplinato.
d) Fissa il contributo a carico del padre al mantenimento dei figli in € 630,00 mensili rivalutabili, oltre al riparto delle spese straordinarie come da protocollo adottato da questo Tribunale”.
e) Condanna la convenuta a rifondere al ricorrente le spese di lite che, previa compensazione nella misura dl 50%, liquida in € 1.270,00, oltre rimb. spese gen.
15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 12/07/2024
Il Presidente
Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.