Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5B, sentenza 29/09/2025, n. 16812 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 16812 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 16812/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02752/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2752 del -OMISSIS-, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Massimiliano Esposto, con domicilio digitale come da PEC da Registro di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro in carica, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
per l'annullamento
del decreto n. -OMISSIS-, adottato dal Ministro dell'Interno in data -OMISSIS-, di rigetto dell’istanza del 19 giugno -OMISSIS- di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, presentata dalla sig.ra -OMISSIS-;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod. proc. amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 26 settembre 2025 il dott. Francesco Baiocco e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
Con ricorso proposto in data 17 febbraio -OMISSIS- veniva impugnato il decreto n. -OMISSIS- del -OMISSIS-, notificato in data 21 dicembre -OMISSIS-, a mezzo del quale il Ministro dell'Interno ha rigettato l’istanza di concessione della cittadinanza italiana, ai sensi dell'art. 9, comma 1, lett. f), della l. 5 febbraio 1992, n. 91, presentata dalla sig.ra -OMISSIS- in data 19 giugno -OMISSIS-.
Al riguardo venivano formulati i motivi di ricorso appresso indicati: “ Eccesso di potere: travisamento e/o erronea valutazione dei fatti; Eccesso di potere: difetto di istruttoria e carenza di motivazione; Violazione di legge: violazione degli artt. 3,10 e 10 bis della legge 241/90; Eccesso di potere: irragionevolezza, illogicità o contraddittorietà dell'atto ”.
Con atto depositato in data 11 marzo -OMISSIS- si costituiva in giudizio, con formula di stile, il Ministero dell’Interno.
All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 26 settembre 2025 la causa veniva trattenuta in decisione.
DIRITTO
Con plurimi motivi di ricorso vengono dedotti l’eccesso di potere da cui sarebbe affetto il provvedimento impugnato sotto i differenti profili del travisamento dei fatti, del difetto di istruttoria e di motivazione e la violazione dell’art. 10- bis della legge n. 241/90.
I motivi di censura sono meritevoli di positiva valutazione per le ragioni appresso indicate.
Il decreto di rigetto dell’istanza di concessione della cittadinanza italiana è motivato in ragione della mancata integrazione, nella comunità nazionale, del nucleo familiare della ricorrente, desunta da due pregiudizi penali, relativi alla persona del di lei coniuge, emersi dall’interrogazione della banca dati interforze: invito alla -OMISSIS- e favoreggiamento della -OMISSIS- (1996) e -OMISSIS- (1999).
Ebbene, con riferimento al primo reato il marito della ricorrente risulta essere stato assolto con formula piena (perché il fatto non sussiste), in data di gran lunga precedente rispetto al gravato provvedimento di diniego, dalla Corte d’Appello di Milano, mentre, con riferimento al secondo reato, dal casellario giudiziale non emerge alcunché a carico dello stesso.
Le circostanze di cui innanzi, puntualmente rappresentate dalla ricorrente a seguito della comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, non sono state valutate dall’Amministrazione, che ha confermato, in violazione dell’art. 10- bis , il rigetto dell’istanza.
Alla luce delle sopra esposte motivazioni il ricorso va, dunque, accolto in quanto fondato.
Le spese di lite, liquidate nella misura di cui al dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Condanna il Ministero dell’Interno alle spese di lite, che liquida in euro 1.500,00 (mille e cinquecento/00) oltre oneri di legge e rimborso del contributo unificato, da corrispondere a favore di parte ricorrente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità delle parti interessate, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle relative generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificarle.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 26 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Enrico Mattei, Presidente FF
Agatino Giuseppe Lanzafame, Referendario
Francesco Baiocco, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Baiocco | Enrico Mattei |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.