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Sentenza 21 settembre 2025
Sentenza 21 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 21/09/2025, n. 1313 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1313 |
| Data del deposito : | 21 settembre 2025 |
Testo completo
R.G. 1121/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 1121/2023, promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, tutti difesi dall'avv. DI CICCO
[...] Parte_7 Parte_8
VINCENZO elettivamente domiciliati in VIA ARPI 102 – FOGGIA, presso il difensore avv. DI CICCO
VINCENZO
Appellanti contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FESCE FABRIZIA e dell'avv. FESCE ANTONIO SENIOR ( ) VIA C.F._1
CARIGLIA 58/D 71122 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIALE OFANTO, 236 – 71122- FOGGIA, presso il difensore avv. FESCE FABRIZIA
Appellata
nonchè
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 tutti difesi dall'avv. MANZI ANTONIO, elettivamente domiciliati in VIALE I MAGGIO NR. 27 -
[...] pagina 1 di 11 FOGGIA, presso il difensore avv. MANZI ANTONIO e OM Attini, con il patrocinio dell'avv.
ARIOSTINO RD IL elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 10 - FOGGIA, presso il difensore avv. ARIOSTINO RD IL
Appellati avverso la sentenza n. 651/2023 del 16.06.2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n.
2090/2013 a cui è stato riunito il procedimento R.G. n. 2491/2014.
All'esito dell'udienza collegiale del 22.04.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Con ordinanza del 03.06.25 la Corte rilevato che la riserva per la decisione assunta non poteva essere sciolta perché in atti non era presente, in cartaceo, il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio nr.
2490/2013 e neppure il fascicolo del giudizio a questi riunito n. 2941/2014, rimetteva la causa sul ruolo rinviando la medesima per la decisione all'udienza del 16.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sigg.ri Parte_1 Parte_6 Parte_8 Pt_4
, convenivano
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_7 Parte_5 in giudizio il al fine di sentire dichiarare in Controparte_1 loro favore la avvenuta usucapione ventennale della porzione di terreno situato in agro di Orta Nova, alla c.da Filiasi, della estensione di mq 6.222, foglio n. 24, P.lle n.n 1218,1219,1220 e 1221.
Deducevano, allo scopo di aver esercitato il possesso delle aree suindicate per oltre vent'anni in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica e chiedevano dichiararsi l'acquisizione degli immobili, quali proprietari, per intervenuta usucapione.
Si costituiva in giudizio il di FOGGIA rappresentando che Controparte_1 la domanda di usucapione spiegata dagli istanti era infondata in considerazione del fatto che il
[...]
già prima del ritenuto ventennio, aveva diffidato esso chiedendo che fosse Parte_9 CP_1 sgomberata la fascia di terreno, comprendente anche le porzioni di suolo oggetto di causa, da manufatti abusivi e/o altro materiale che potesse creare uno stato di degrado del terreno, confermando così di fatto la piena proprietà in capo al . CP_1
Intervenivano nel giudizio i sigg.ri Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_17
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
contestando la CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 domanda attorea.
pagina 2 di 11 Gli intervenuti deducevano di aver proposto autonoma domanda di rivendica dinanzi al Tribunale di
Foggia, recante R.G. 2491/2014, con la quale lamentavano l'occupazione abusiva perpetrata dagli attori sugli stessi terreni oggetto di causa e chiedevano l'immediato rilascio delle porzioni di terreno contestate.
Disposta la riunione dei procedimenti la causa veniva istruita su base documentale, al termine della quale veniva rinviata per la decisione.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: “rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori nel giudizio Rg n. 2490/2013;
Accoglie la domanda degli intervenuti, attori nel giudizio riunito Rg n. 2941/2014, dichiarando la proprietà in capo agli stessi del terreno situato in agro di Orta Nova, alla c.da Filiasi, confinante con le particelle 1316, 1319, 1223, 1231, 1230, 1226, 1227 e 1228 della estensione di mq 6.222, foglio n.
24, P.lle n.n 1218, 1219, 1220 e 1221, con conseguente ordine di immediato rilascio nei confronti di
Parte_1 Parte_6 Parte_8 Parte_4 Pt_3
, , della detta porzione di terreno
[...] Parte_2 Parte_7 Parte_5 situata in agro di Orta Nova, alla c.da Filiasi, della estensione di mq 6.222, foglio n. 24, P.lle n.n
1218,1219,1220 e 1221. Condanna altresì Parte_1 Parte_6
, , Parte_8 Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_7
a rimborsare al convenuto e agli intervenuti in solido le spese di lite, Parte_5 CP_1 che si liquidano, per compenso professionale, per il primo in €2.552,00 e per i secondi in € 212,00 per spese ed in € 7.556,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a.e 15% per spese generali.”.
Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità e improponibilità della domanda formulata dal poiché essa era finalizzata ad ottenere l'acquisto per usucapione e non Controparte_1 alla definizione di crediti;
nel merito reputava la domanda attorea carente dei requisiti idonei a ritenere maturata l'usucapione visto che l'occupazione delle porzioni di terreno era stata contestata nel tempo sia dalla convenuta, sia dagli intervenuti. Questi ultimi avevano infatti agito in un altro giudizio al fine di rivendicare dagli attori la proprietà delle porzioni di terreno.
Da ciò desumeva il mancato esercizio sui beni immobili di un possesso ininterrotto, pacifico, pubblico e in buona fede: la circostanza era altresì ricavabile dalla documentazione prodotta nel giudizio e, in particolare, dalle sentenze nn. 2583/2003 del 18.10.2003 emessa dalla Prima Sezione del Tribunale di
Foggia e 858/2019 del 10.07.2009 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, nonché dalla CTU disposta nel giudizio che, fotografava lo stato dei luoghi al momento dell'accertamento e da cui non si rilevava alcun possesso.
pagina 3 di 11 Di contro, il Tribunale riteneva meritevole di accoglimento la domanda proposta dagli intervenuti, attori nel giudizio riunito, avendo quest'ultimi dimostrato il loro titolo di acquisto “producendo l'atto di vendita (n. 2 all. atto di citazione), sottoscritto in data 14 ottobre 2013 presso lo studio del Notaio
con il , in Persona_1 Controparte_18 liquidazione coatta amministrativa, avente ad oggetto il terreno situato in agro di Orta Nova, alla c.da
Filiasi, confinante con le particelle 1316, 1319, 1223, 1231, 1230, 1226, 1227e 1228 della estensione di mq 6.222, foglio n. 24, P.lle n.n 1218, 1219, 1220 e 1221.”.
Concludeva, sempre il Giudice di prime cure, disponendo l'ordine di rilascio.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello i sigg.ri Parte_1
Parte_6 Parte_8 Parte_4 Parte_3
chiedendo che la Corte dichiarasse che Parte_2 Parte_7 Parte_5
“… 1) i coniugi e sono divenuti proprietari, in comune e pro - Parte_2 Parte_1 indiviso, per intervenuta usucapione, computando anche il possesso esercitato da parte del loro dante causa, perché posseggono, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente la porzione di suolo descritta sub (I) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con ordine al Responsabile del Servizio di Pubblicità CP_1
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento della porzione usucapita, da affidare al nominando consulente. 2) i coniugi e sono divenuti proprietari, in Parte_5 Controparte_19 comune e pro - indiviso, per intervenuta usucapione perché posseggono, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente la porzione di suolo descritta sub (II) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con CP_1 ordine al Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento della porzione usucapita da affidare al nominando consulente. 3) è divenuto Parte_8 proprietario, per intervenuta usucapione, perché possiede, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente le porzioni di suolo descritte sub (III) dell'atto di notificato al il 30/05/2013, con ordine al Responsabile del CP_1
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento delle porzioni usucapite da affidare al nominando consulente. 4) è divenuta proprietaria, per Parte_6 intervenuta usucapione, perché possiede, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblica-mente ed indisturbatamente le porzioni di suolo descritte sub pagina 4 di 11 (IV) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con ordine al Responsabile del CP_1
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento delle porzioni usucapite da affidare al nominando consulente. 5) , vedova di è divenuta Parte_7 Persona_2 proprietaria, per intervenuta usucapione, perché possiede, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente la porzione di suolo descritta sub (V) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con ordine al CP_1
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento della porzione usucapita da affidare al nominando consulente. 6) è divenuto Parte_3 proprietario, per intervenuta usucapione, perché possiede, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente la porzione di suolo descritta sub (VI) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con ordine al CP_1
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territo-rio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento della porzione usucapita da affidare al nominando consulente. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da maggiorare del 30 % perché il presente atto è stato redatto secondo i criteri previsti dall'art. 4 bis del D.M. n. 37/2018.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti dapprima , Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, e NI IN, Controparte_15 CP_16 CP_17 invocando il rigetto del gravame e pedissequa condanna alle spese di lite del grado.
Successivamente si costituiva in giudizio anche il Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
[...]
La Corte rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'esito dell'udienza collegiale del 22.04.2025, celebrata in modalità scritta, riservava la causa per la decisione.
Con ordinanza del 03.06.25 la Corte, rilevato che la riserva per la decisione non poteva essere sciolta perché in atti non era presente, in cartaceo, il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio nr.
2490/2013 e neppure il fascicolo del giudizio a questi riunito n. 2941/2014, rimetteva la causa sul ruolo rinviando la medesima per la decisione all'udienza del 16.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 11 3. Parte_1 Parte_6 Parte_8 Parte_4
hanno impugnato Parte_3 Parte_2 Parte_7 Parte_5 la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo di appello con cui censurano la decisione deducendo la “errata valutazione delle prove offerte dagli interventori, omessa valutazione delle prove offerte dagli attori, omesso svolgimento delle prove ammesse e rilevanti ai fini della decisione”.
A tenore della censura il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato le domande proposte fondando la decisione su circostanze e accertamenti svolti nell'ambito di un procedimento al quale gli appellanti sono rimasti estranei peraltro omettendo la valutazione della situazione fattuale da essi rappresentata.
4. Prima di procedere alla delibazione della censura va esaminata preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati. Essa è infondata dal momento che gli appellanti hanno individuato il punto ed il capo della sentenza oggetto di impugnazione enunciando - con più che sufficiente precisione- le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e persino indicando alla Corte un progetto alternativo di decisione sebbene a ciò non fossero più tenuti a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte.
Come sul punto chiarito dalla stessa Corte di Cassazione “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01). Nel caso di specie, come detto, tali principi sono stati rispettati e quindi l'eccezione va respinta.
5. Nel merito, dell'appello è infondato.
Il fulcro del gravame è rappresentato dal censurato rigetto del “…le domande proposte dagli appellanti sulla base di circostanze accertate e di accertamenti eseguiti nell'ambito di un procedimento al quale i medesimi appellanti sono rimasti assolutamente estranei e dove la loro situazione fattuale, come era ovvio che fosse, non è stata assolutamente considerata.” (cfr. testualmente dall'appello), dalla ritenuta
“…erronea valutazione delle prove” e dal mancato espletamento dell'istruttoria orale già iniziata.
Trattasi di obiezioni inidonee a sovvertire la decisione impugnata.
Va osservato, circa il primo punto, che non pare consumata alcuna violazione del principio del contraddittorio e di acquisizione e valutazione delle prove da parte del Tribunale visto che gli atti del distinto processo sono stati ritualmente acquisiti al presente. Non è superfluo sul punto precisare, in pagina 6 di 11 quanto calzante rispetto al tema trattato, che “…omissis… «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito», trovando tale principio fondamento «nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto;
nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre;
nell'unità della giurisdizione» e «nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111
Cost. (Cass. 14 maggio 2013, n. 11555)». È stato pure precisato che tale principio «convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice», principio dotato anch'esso di rilievo costituzionale, visto «che trova fondamento negli artt. 24 e 111
Cost. (v., nuovamente, Cass. Sez. 3, set. 11555 del 2013, cit.)». Su tali basi, dunque, si è ritenuto che,
«una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entro a far parte del "thema probandum"di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti …”. Ciò che in definitiva rileva, in caso di acquisizione al processo di una prova acquisita in distinto procedimento, è “…l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita…"
(cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, Sent. 11555 del 2013, cit.)» (v., in motivazione, Cass., Cass. Sez. 3,
03/11/2021, n. 31312, Rv. 662952 - 01).
Il Tribunale ha invero respinto la domanda degli appellanti chiarendo che nel “…procedimento riunito
n. Rg 2941/2014, promosso dal al fine di ottenere il rilascio Controparte_1 di alcuni terreni occupati abusivamente, definito con l'accoglimento della domanda con la sentenza n.
2583/2003, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 858/2019, è possibile evincere quale fosse lo stato dei luoghi, interessanti anche gli immobili oggetto del presente giudizio, nel 2000.
Ebbene, la detta decisione consente di rilevare che l'occupazione dei detti fondi in danno del
era avvenuta in maniera tanto precaria da non poter essere qualificata come un possesso CP_1 utile a usucapire e, soprattutto, ad opera di soggetti solo in parte coincidenti con gli odierni attori, del cui godimento non vi è traccia. Alcuna istruttoria orale può essere pertanto fruttuosamente disposta, posto che contrasterebbe con una prova documentale che certamente deve reputarsi prevalente perché derivante da accertamenti disposti dal Tribunale a mezzo di consulente tecnico d'ufficio che ha operato sotto impegno di legge a bene e fedelmente adempiere al proprio incarico al solo scopo di verità.” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata). In definitiva, pertanto, la sentenza tiene conto di documenti ritualmente acquisiti al processo, nel contraddittorio delle parti dando contestualmente atto dell'inutilità dell'istruttoria orale che gli appellanti chiedono di espletare.
pagina 7 di 11 Si tratta di una motivazione esauriente e congrua che tiene conto dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. Ai fini della correttezza della decisione, infatti, è sufficiente stabilire quale elemento probatorio, ritualmente acquisito al processo, sia più funzionale e pertinente per concludere l'indagine sollecitata dalle parti dal momento che "se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili
d'ufficio), rientra pero' nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall'art. 115 cod. proc. civ., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l'assunzione se già ammesse: v. art 209 cod. proc. civ.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie" (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.)” (cfr. parte motiva Cass.
Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210 e sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
6. Ciò detto, non appare comunque superfluo evidenziare che in linea generale l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà pacifico, non violento, ininterrotto e continuato che si protragga per il tempo previsto dalla legge al fine del maturarsi dell'acquisto della proprietà a titolo originario.
Pertanto, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e ha altresì
l'onere di provare il dies a quo ai fini della decorrenza del ventennio nonché di aver acquisito il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche e soprattutto esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
A ciò aggiungasi anche l'onere di fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, senza lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, dunque la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, la Corte, dopo aver riesaminato la documentazione richiamata nell'atto di appello, ritiene di condividere le conclusioni raggiunte dal Giudice di prime cure non potendo superare le oggettive difficoltà di ritenere integrati i requisiti idonei a configurare l'acquisizione per possesso ultraventennale ad opera degli odierni appellanti delle porzioni di terreno site in agro di Orta Nova, alla c.da Filiasi, della estensione di mq 6.222, foglio n. 24, P.lle n.n 1218,1219,1220 e 1221.
Come infatti già detto, l'occupazione delle porzioni di terreno risulta contestata dagli odierni appellati in epoca risalente sicché è confermata la conclusione (raggiunta con l'impugnata sentenza) secondo cui dall'intero compendio probatorio non è possibile evincere elementi univoci da cui desumere che gli odierni appellanti abbiano esercitato sulle particelle oggetto di accertamento un possesso ininterrotto, pacifico, pubblico e in buona fede.
Emerge piuttosto dagli atti di causa che la Polizia Municipale di Orta Nova già nel 1996 aveva accertato che le occupazioni erano abusive contestandone formalmente le condotte.
Inoltre, come evidenziato dal Tribunale, dai procedimenti definiti con le sentenze N. 2583/2003 del
18.10.2003, emessa dalla Prima Sezione del Tribunale di Foggia e N. 858/2019 del 10.07.2009 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, nonché dalla CTU disposta nel giudizio la situazione dello stato dei luoghi è cristallizzata al momento dell'accertamento e da essa si ricava l'assenza del possesso per usucapire.
In definitiva, contrariamente a quanto asserito dagli odierni appellanti, emergono dagli atti di causa dati rilevanti di segno opposto e cioè la precarietà dell'occupazione e l'assenza di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Per quanto riguarda il mancato espletamento delle prove orali, anche di quelle già ammesse, la Corte osserva che l'ammissione di un mezzo istruttorio non comporta alcun obbligo da parte del Giudice di darvi seguito a maggior ragione quando lo stesso risulti visibilmente confliggente con le prove documentali agi atti.
In buona sostanza la Corte ritiene che le deposizioni di cui si invoca l'espletamento non avrebbero comunque potuto inficiare il quadro probatorio ormai delineato, attestante univocamente la precarietà dell'occupazione.
Va peraltro evidenziato che gli intervenuti hanno prodotto un valido titolo di proprietà che da un canto valorizza la propria posizione di proprietari e, dall'altro, rafforza l'infondatezza delle avverse pretese.
L'appello si risolve quindi nella riproposizione di argomenti già disattesi in primo grado senza offrire alcun elemento ulteriore, utile a scalfire le risultanze della motivazione.
L'impugnazione è respinta.
pagina 9 di 11 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, parametrate ai valori minimi e liquidate come in dispositivo, sono calcolate secondo il valore della causa indeterminabile a complessità bassa, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022; esse sono poste a carico degli appellanti in solido in favore di ciascuna parte appellata. Circa l'entità dei compensi dovuti per la difesa di plurime parti appellate, con specifico riferimento agli appellati vittoriosi assistiti dall'avv. Antonio Manzi, trattasi di parti aventi identica posizione processuale e che hanno espletato identiche e coincidenti difese;
ad essi si applica pertanto la riduzione di cui all'art. art. 4, comma 4, d.m. 55/14 e le maggiorazioni di cui al co. 21 della medesima norma. Nessuna maggiorazione viene invece riconosciuta agli altri due appellati, distintamente difesi, dal momento che le attività svolte contro i plurimi appellanti non hanno comportato alcun aggravio di attività apprezzabilmente remunerabile in aumento. I compensi, come distintamente liquidati in dispositivo, vanno infine distratti in favore dei rispettivi difensori delle parti appellate vittoriose, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, , - Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
contro e Parte_7 Parte_8 Controparte_1 , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
, OM CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
Attini avverso la sentenza la sentenza n. 651/2023 del 16.06.2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 2090/2013 a cui è stato riunito il procedimento R.G. n. 2491/2014, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore del
, spese che Controparte_1 liquida per compensi in euro 3.473,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dei sigg.ri , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , da distrarsi in favore del costituito
[...] CP_16 CP_17 procuratore antistatario, spese che liquida per compensi in complessivi euro 10.210,62, oltre
R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
4. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del sig. NI IN da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario, spese che liquida per compensi in euro 3.473,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
5. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780 - 02 secondo cui:
<<… a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.>> (cfr. testualmente da parte motiva sent. cit.). pagina 10 di 11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE di APPELLO di BARI
Prima Sezione Civile
Riunita in persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Maria Mitola Presidente
Dott. Oronzo Putignano Consigliere
Dott.ssa Maria Grazia Caserta Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. R.G. 1121/2023, promossa da:
Parte_1 Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
, tutti difesi dall'avv. DI CICCO
[...] Parte_7 Parte_8
VINCENZO elettivamente domiciliati in VIA ARPI 102 – FOGGIA, presso il difensore avv. DI CICCO
VINCENZO
Appellanti contro
(C.F. ) con il patrocinio Controparte_1 P.IVA_1 dell'avv. FESCE FABRIZIA e dell'avv. FESCE ANTONIO SENIOR ( ) VIA C.F._1
CARIGLIA 58/D 71122 FOGGIA;
elettivamente domiciliato in VIALE OFANTO, 236 – 71122- FOGGIA, presso il difensore avv. FESCE FABRIZIA
Appellata
nonchè
, , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17 tutti difesi dall'avv. MANZI ANTONIO, elettivamente domiciliati in VIALE I MAGGIO NR. 27 -
[...] pagina 1 di 11 FOGGIA, presso il difensore avv. MANZI ANTONIO e OM Attini, con il patrocinio dell'avv.
ARIOSTINO RD IL elettivamente domiciliato in VIA PIAVE, 10 - FOGGIA, presso il difensore avv. ARIOSTINO RD IL
Appellati avverso la sentenza n. 651/2023 del 16.06.2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n.
2090/2013 a cui è stato riunito il procedimento R.G. n. 2491/2014.
All'esito dell'udienza collegiale del 22.04.2025, celebrata in modalità scritta, la causa è stata riservata per la decisione.
Con ordinanza del 03.06.25 la Corte rilevato che la riserva per la decisione assunta non poteva essere sciolta perché in atti non era presente, in cartaceo, il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio nr.
2490/2013 e neppure il fascicolo del giudizio a questi riunito n. 2941/2014, rimetteva la causa sul ruolo rinviando la medesima per la decisione all'udienza del 16.09.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. I sigg.ri Parte_1 Parte_6 Parte_8 Pt_4
, convenivano
[...] Parte_3 Parte_2 Parte_7 Parte_5 in giudizio il al fine di sentire dichiarare in Controparte_1 loro favore la avvenuta usucapione ventennale della porzione di terreno situato in agro di Orta Nova, alla c.da Filiasi, della estensione di mq 6.222, foglio n. 24, P.lle n.n 1218,1219,1220 e 1221.
Deducevano, allo scopo di aver esercitato il possesso delle aree suindicate per oltre vent'anni in maniera ininterrotta, pacifica e pubblica e chiedevano dichiararsi l'acquisizione degli immobili, quali proprietari, per intervenuta usucapione.
Si costituiva in giudizio il di FOGGIA rappresentando che Controparte_1 la domanda di usucapione spiegata dagli istanti era infondata in considerazione del fatto che il
[...]
già prima del ritenuto ventennio, aveva diffidato esso chiedendo che fosse Parte_9 CP_1 sgomberata la fascia di terreno, comprendente anche le porzioni di suolo oggetto di causa, da manufatti abusivi e/o altro materiale che potesse creare uno stato di degrado del terreno, confermando così di fatto la piena proprietà in capo al . CP_1
Intervenivano nel giudizio i sigg.ri Controparte_2 Controparte_3 CP_4
,
[...] Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8 CP_17
Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
contestando la CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 domanda attorea.
pagina 2 di 11 Gli intervenuti deducevano di aver proposto autonoma domanda di rivendica dinanzi al Tribunale di
Foggia, recante R.G. 2491/2014, con la quale lamentavano l'occupazione abusiva perpetrata dagli attori sugli stessi terreni oggetto di causa e chiedevano l'immediato rilascio delle porzioni di terreno contestate.
Disposta la riunione dei procedimenti la causa veniva istruita su base documentale, al termine della quale veniva rinviata per la decisione.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così disponeva: “rigetta la domanda di usucapione proposta dagli attori nel giudizio Rg n. 2490/2013;
Accoglie la domanda degli intervenuti, attori nel giudizio riunito Rg n. 2941/2014, dichiarando la proprietà in capo agli stessi del terreno situato in agro di Orta Nova, alla c.da Filiasi, confinante con le particelle 1316, 1319, 1223, 1231, 1230, 1226, 1227 e 1228 della estensione di mq 6.222, foglio n.
24, P.lle n.n 1218, 1219, 1220 e 1221, con conseguente ordine di immediato rilascio nei confronti di
Parte_1 Parte_6 Parte_8 Parte_4 Pt_3
, , della detta porzione di terreno
[...] Parte_2 Parte_7 Parte_5 situata in agro di Orta Nova, alla c.da Filiasi, della estensione di mq 6.222, foglio n. 24, P.lle n.n
1218,1219,1220 e 1221. Condanna altresì Parte_1 Parte_6
, , Parte_8 Parte_4 Parte_3 Parte_2 Parte_7
a rimborsare al convenuto e agli intervenuti in solido le spese di lite, Parte_5 CP_1 che si liquidano, per compenso professionale, per il primo in €2.552,00 e per i secondi in € 212,00 per spese ed in € 7.556,00 per compenso professionale, oltre i.v.a., c.p.a.e 15% per spese generali.”.
Preliminarmente il Tribunale rigettava l'eccezione di improcedibilità e improponibilità della domanda formulata dal poiché essa era finalizzata ad ottenere l'acquisto per usucapione e non Controparte_1 alla definizione di crediti;
nel merito reputava la domanda attorea carente dei requisiti idonei a ritenere maturata l'usucapione visto che l'occupazione delle porzioni di terreno era stata contestata nel tempo sia dalla convenuta, sia dagli intervenuti. Questi ultimi avevano infatti agito in un altro giudizio al fine di rivendicare dagli attori la proprietà delle porzioni di terreno.
Da ciò desumeva il mancato esercizio sui beni immobili di un possesso ininterrotto, pacifico, pubblico e in buona fede: la circostanza era altresì ricavabile dalla documentazione prodotta nel giudizio e, in particolare, dalle sentenze nn. 2583/2003 del 18.10.2003 emessa dalla Prima Sezione del Tribunale di
Foggia e 858/2019 del 10.07.2009 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, nonché dalla CTU disposta nel giudizio che, fotografava lo stato dei luoghi al momento dell'accertamento e da cui non si rilevava alcun possesso.
pagina 3 di 11 Di contro, il Tribunale riteneva meritevole di accoglimento la domanda proposta dagli intervenuti, attori nel giudizio riunito, avendo quest'ultimi dimostrato il loro titolo di acquisto “producendo l'atto di vendita (n. 2 all. atto di citazione), sottoscritto in data 14 ottobre 2013 presso lo studio del Notaio
con il , in Persona_1 Controparte_18 liquidazione coatta amministrativa, avente ad oggetto il terreno situato in agro di Orta Nova, alla c.da
Filiasi, confinante con le particelle 1316, 1319, 1223, 1231, 1230, 1226, 1227e 1228 della estensione di mq 6.222, foglio n. 24, P.lle n.n 1218, 1219, 1220 e 1221.”.
Concludeva, sempre il Giudice di prime cure, disponendo l'ordine di rilascio.
2. Avverso la suddetta pronuncia hanno proposto appello i sigg.ri Parte_1
Parte_6 Parte_8 Parte_4 Parte_3
chiedendo che la Corte dichiarasse che Parte_2 Parte_7 Parte_5
“… 1) i coniugi e sono divenuti proprietari, in comune e pro - Parte_2 Parte_1 indiviso, per intervenuta usucapione, computando anche il possesso esercitato da parte del loro dante causa, perché posseggono, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente la porzione di suolo descritta sub (I) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con ordine al Responsabile del Servizio di Pubblicità CP_1
Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento della porzione usucapita, da affidare al nominando consulente. 2) i coniugi e sono divenuti proprietari, in Parte_5 Controparte_19 comune e pro - indiviso, per intervenuta usucapione perché posseggono, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente la porzione di suolo descritta sub (II) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con CP_1 ordine al Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento della porzione usucapita da affidare al nominando consulente. 3) è divenuto Parte_8 proprietario, per intervenuta usucapione, perché possiede, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente le porzioni di suolo descritte sub (III) dell'atto di notificato al il 30/05/2013, con ordine al Responsabile del CP_1
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento delle porzioni usucapite da affidare al nominando consulente. 4) è divenuta proprietaria, per Parte_6 intervenuta usucapione, perché possiede, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblica-mente ed indisturbatamente le porzioni di suolo descritte sub pagina 4 di 11 (IV) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con ordine al Responsabile del CP_1
Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento delle porzioni usucapite da affidare al nominando consulente. 5) , vedova di è divenuta Parte_7 Persona_2 proprietaria, per intervenuta usucapione, perché possiede, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente la porzione di suolo descritta sub (V) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con ordine al CP_1
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territorio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento della porzione usucapita da affidare al nominando consulente. 6) è divenuto Parte_3 proprietario, per intervenuta usucapione, perché possiede, da oltre vent'anni rispetto all'instaurazione di questo procedimento, pacificamente, pubblicamente ed indisturbatamente la porzione di suolo descritta sub (VI) dell'atto di citazione notificato al il 30/05/2013, con ordine al CP_1
Responsabile del Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia del Territo-rio di Foggia di provvedere alla trascrizione e annotazione della emananda sentenza, previo frazionamento della porzione usucapita da affidare al nominando consulente. Con vittoria di spese del doppio grado di giudizio da maggiorare del 30 % perché il presente atto è stato redatto secondo i criteri previsti dall'art. 4 bis del D.M. n. 37/2018.”.
Con comparsa di costituzione e risposta si sono costituiti dapprima , Controparte_2 [...]
, , , CP_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 [...]
, , , CP_7 CP_8 Controparte_9 Controparte_10 CP_11
, , ,
[...] Controparte_12 Controparte_13 Controparte_14
, e NI IN, Controparte_15 CP_16 CP_17 invocando il rigetto del gravame e pedissequa condanna alle spese di lite del grado.
Successivamente si costituiva in giudizio anche il Controparte_1
, chiedendo il rigetto dell'appello con vittoria delle spese di lite.
[...]
La Corte rigettata l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza, all'esito dell'udienza collegiale del 22.04.2025, celebrata in modalità scritta, riservava la causa per la decisione.
Con ordinanza del 03.06.25 la Corte, rilevato che la riserva per la decisione non poteva essere sciolta perché in atti non era presente, in cartaceo, il fascicolo di ufficio del primo grado di giudizio nr.
2490/2013 e neppure il fascicolo del giudizio a questi riunito n. 2941/2014, rimetteva la causa sul ruolo rinviando la medesima per la decisione all'udienza del 16.09.2025.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 5 di 11 3. Parte_1 Parte_6 Parte_8 Parte_4
hanno impugnato Parte_3 Parte_2 Parte_7 Parte_5 la sentenza di primo grado con un unico articolato motivo di appello con cui censurano la decisione deducendo la “errata valutazione delle prove offerte dagli interventori, omessa valutazione delle prove offerte dagli attori, omesso svolgimento delle prove ammesse e rilevanti ai fini della decisione”.
A tenore della censura il Tribunale avrebbe erroneamente rigettato le domande proposte fondando la decisione su circostanze e accertamenti svolti nell'ambito di un procedimento al quale gli appellanti sono rimasti estranei peraltro omettendo la valutazione della situazione fattuale da essi rappresentata.
4. Prima di procedere alla delibazione della censura va esaminata preliminarmente l'eccezione d'inammissibilità dell'appello formulata dagli appellati. Essa è infondata dal momento che gli appellanti hanno individuato il punto ed il capo della sentenza oggetto di impugnazione enunciando - con più che sufficiente precisione- le ragioni in fatto e in diritto sottese alle formulate censure e persino indicando alla Corte un progetto alternativo di decisione sebbene a ciò non fossero più tenuti a cagione dei principi sanciti dalle SS.UU. della Suprema Corte.
Come sul punto chiarito dalla stessa Corte di Cassazione “…l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di "revisio prioris instantiae" del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata” (cfr. Cass.
Sez. U., 13/12/2022, n. 36481, Rv. 666375 - 01). Nel caso di specie, come detto, tali principi sono stati rispettati e quindi l'eccezione va respinta.
5. Nel merito, dell'appello è infondato.
Il fulcro del gravame è rappresentato dal censurato rigetto del “…le domande proposte dagli appellanti sulla base di circostanze accertate e di accertamenti eseguiti nell'ambito di un procedimento al quale i medesimi appellanti sono rimasti assolutamente estranei e dove la loro situazione fattuale, come era ovvio che fosse, non è stata assolutamente considerata.” (cfr. testualmente dall'appello), dalla ritenuta
“…erronea valutazione delle prove” e dal mancato espletamento dell'istruttoria orale già iniziata.
Trattasi di obiezioni inidonee a sovvertire la decisione impugnata.
Va osservato, circa il primo punto, che non pare consumata alcuna violazione del principio del contraddittorio e di acquisizione e valutazione delle prove da parte del Tribunale visto che gli atti del distinto processo sono stati ritualmente acquisiti al presente. Non è superfluo sul punto precisare, in pagina 6 di 11 quanto calzante rispetto al tema trattato, che “…omissis… «il giudice può utilizzare, per la formazione del proprio convincimento, anche le prove raccolte in un diverso processo, svoltosi tra le stesse o altre parti, una volta che le suddette prove siano acquisite al giudizio della cui cognizione è investito», trovando tale principio fondamento «nella mancanza nell'ordinamento di un qualsiasi divieto;
nella assenza di una gerarchia delle prove, al di fuori dei casi di prova legale, nei quali i risultati di talune di esse debbono necessariamente prevalere nei confronti di altre;
nell'unità della giurisdizione» e «nel principio di economia processuale funzionalizzato alla ragionevole durata, prescritta dall'art. 111
Cost. (Cass. 14 maggio 2013, n. 11555)». È stato pure precisato che tale principio «convive con quello della rituale acquisizione della prova nel processo della cui cognizione è investito il giudice», principio dotato anch'esso di rilievo costituzionale, visto «che trova fondamento negli artt. 24 e 111
Cost. (v., nuovamente, Cass. Sez. 3, set. 11555 del 2013, cit.)». Su tali basi, dunque, si è ritenuto che,
«una volta acquisita la prova nel nuovo processo, essa entro a far parte del "thema probandum"di quel processo, con tutte le facoltà concesse reciprocamente alle parti …”. Ciò che in definitiva rileva, in caso di acquisizione al processo di una prova acquisita in distinto procedimento, è “…l'effettiva esplicazione del contraddittorio nel processo dove la prova del diverso processo viene acquisita…"
(cfr., nuovamente, Cass. Sez. 3, Sent. 11555 del 2013, cit.)» (v., in motivazione, Cass., Cass. Sez. 3,
03/11/2021, n. 31312, Rv. 662952 - 01).
Il Tribunale ha invero respinto la domanda degli appellanti chiarendo che nel “…procedimento riunito
n. Rg 2941/2014, promosso dal al fine di ottenere il rilascio Controparte_1 di alcuni terreni occupati abusivamente, definito con l'accoglimento della domanda con la sentenza n.
2583/2003, confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 858/2019, è possibile evincere quale fosse lo stato dei luoghi, interessanti anche gli immobili oggetto del presente giudizio, nel 2000.
Ebbene, la detta decisione consente di rilevare che l'occupazione dei detti fondi in danno del
era avvenuta in maniera tanto precaria da non poter essere qualificata come un possesso CP_1 utile a usucapire e, soprattutto, ad opera di soggetti solo in parte coincidenti con gli odierni attori, del cui godimento non vi è traccia. Alcuna istruttoria orale può essere pertanto fruttuosamente disposta, posto che contrasterebbe con una prova documentale che certamente deve reputarsi prevalente perché derivante da accertamenti disposti dal Tribunale a mezzo di consulente tecnico d'ufficio che ha operato sotto impegno di legge a bene e fedelmente adempiere al proprio incarico al solo scopo di verità.” (cfr. testualmente dalla sentenza impugnata). In definitiva, pertanto, la sentenza tiene conto di documenti ritualmente acquisiti al processo, nel contraddittorio delle parti dando contestualmente atto dell'inutilità dell'istruttoria orale che gli appellanti chiedono di espletare.
pagina 7 di 11 Si tratta di una motivazione esauriente e congrua che tiene conto dei vari elementi acquisiti al giudizio, considerati nel loro complesso. Ai fini della correttezza della decisione, infatti, è sufficiente stabilire quale elemento probatorio, ritualmente acquisito al processo, sia più funzionale e pertinente per concludere l'indagine sollecitata dalle parti dal momento che "se spetta indubbiamente alle parti proporre i mezzi di prova che esse ritengono più idonei ed utili, e se il giudice non può fondare la propria decisione che sulle prove dalle parti stesse proposte (e su quelle eventualmente ammissibili
d'ufficio), rientra pero' nei compiti propri del giudice stesso stabilire quale dei mezzi offerti sia, nel caso concreto, più funzionalmente pertinente allo scopo di concludere l'indagine sollecitata dalle parti, ed è perciò suo potere, senza che si determini alcuna violazione del principio della disponibilità delle prove, portato dall'art. 115 cod. proc. civ., ammettere esclusivamente le prove che ritenga, motivatamente, rilevanti ed influenti al fine del giudizio richiestogli e negare (o rifiutarne l'assunzione se già ammesse: v. art 209 cod. proc. civ.) le altre (fatta eccezione per il giuramento) che reputi del tutto superflue e defatigatorie" (Cass. n. 11892 del 2016, in motiv.)” (cfr. parte motiva Cass.
Cassazione, ordinanza 8 agosto 2019, n. 21210 e sentenze n. 16467 del 4 luglio 2017 e n. 742 del 19 gennaio 2015).
6. Ciò detto, non appare comunque superfluo evidenziare che in linea generale l'acquisto di un bene per usucapione presuppone la sussistenza di un corpus, accompagnata dall'animus possidendi, corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà pacifico, non violento, ininterrotto e continuato che si protragga per il tempo previsto dalla legge al fine del maturarsi dell'acquisto della proprietà a titolo originario.
Pertanto, chi agisce in giudizio per sentir dichiarare l'intervenuta usucapione in suo favore, deve fornire la prova di tutti gli elementi costitutivi della dedotta fattispecie acquisitiva a titolo originario e ha altresì
l'onere di provare il dies a quo ai fini della decorrenza del ventennio nonché di aver acquisito il possesso di cosa altrui in modo pacifico, pubblico, inequivoco e di averlo esercitato in continuità, senza interruzione, ponendo in essere tutte quelle attività corrispondenti al diritto di proprietà, tramite il compimento di atti conformi alla qualità ed alla destinazione del bene, tali da rivelare sullo stesso, anche e soprattutto esternamente, un'indiscussa e piena signoria.
A ciò aggiungasi anche l'onere di fornire una prova certa e rigorosa del diritto affermato, senza lasciare spazio a perplessità sulla veridicità e attendibilità delle circostanze asserite, dunque la manifestazione del dominio esclusivo sulla res da parte dell'interessato deve attuarsi attraverso una attività apertamente contrastante ed inoppugnabilmente incompatibile con il possesso altrui, gravando l'onere della relativa prova su colui che invochi l'avvenuta usucapione del bene.
pagina 8 di 11 Nel caso in esame, la Corte, dopo aver riesaminato la documentazione richiamata nell'atto di appello, ritiene di condividere le conclusioni raggiunte dal Giudice di prime cure non potendo superare le oggettive difficoltà di ritenere integrati i requisiti idonei a configurare l'acquisizione per possesso ultraventennale ad opera degli odierni appellanti delle porzioni di terreno site in agro di Orta Nova, alla c.da Filiasi, della estensione di mq 6.222, foglio n. 24, P.lle n.n 1218,1219,1220 e 1221.
Come infatti già detto, l'occupazione delle porzioni di terreno risulta contestata dagli odierni appellati in epoca risalente sicché è confermata la conclusione (raggiunta con l'impugnata sentenza) secondo cui dall'intero compendio probatorio non è possibile evincere elementi univoci da cui desumere che gli odierni appellanti abbiano esercitato sulle particelle oggetto di accertamento un possesso ininterrotto, pacifico, pubblico e in buona fede.
Emerge piuttosto dagli atti di causa che la Polizia Municipale di Orta Nova già nel 1996 aveva accertato che le occupazioni erano abusive contestandone formalmente le condotte.
Inoltre, come evidenziato dal Tribunale, dai procedimenti definiti con le sentenze N. 2583/2003 del
18.10.2003, emessa dalla Prima Sezione del Tribunale di Foggia e N. 858/2019 del 10.07.2009 emessa dalla Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di Bari, nonché dalla CTU disposta nel giudizio la situazione dello stato dei luoghi è cristallizzata al momento dell'accertamento e da essa si ricava l'assenza del possesso per usucapire.
In definitiva, contrariamente a quanto asserito dagli odierni appellanti, emergono dagli atti di causa dati rilevanti di segno opposto e cioè la precarietà dell'occupazione e l'assenza di un possesso corrispondente all'esercizio del diritto di proprietà.
Per quanto riguarda il mancato espletamento delle prove orali, anche di quelle già ammesse, la Corte osserva che l'ammissione di un mezzo istruttorio non comporta alcun obbligo da parte del Giudice di darvi seguito a maggior ragione quando lo stesso risulti visibilmente confliggente con le prove documentali agi atti.
In buona sostanza la Corte ritiene che le deposizioni di cui si invoca l'espletamento non avrebbero comunque potuto inficiare il quadro probatorio ormai delineato, attestante univocamente la precarietà dell'occupazione.
Va peraltro evidenziato che gli intervenuti hanno prodotto un valido titolo di proprietà che da un canto valorizza la propria posizione di proprietari e, dall'altro, rafforza l'infondatezza delle avverse pretese.
L'appello si risolve quindi nella riproposizione di argomenti già disattesi in primo grado senza offrire alcun elemento ulteriore, utile a scalfire le risultanze della motivazione.
L'impugnazione è respinta.
pagina 9 di 11 10. Le spese del presente grado seguono la soccombenza e, parametrate ai valori minimi e liquidate come in dispositivo, sono calcolate secondo il valore della causa indeterminabile a complessità bassa, in base ai criteri di cui al D.M. 127/2022; esse sono poste a carico degli appellanti in solido in favore di ciascuna parte appellata. Circa l'entità dei compensi dovuti per la difesa di plurime parti appellate, con specifico riferimento agli appellati vittoriosi assistiti dall'avv. Antonio Manzi, trattasi di parti aventi identica posizione processuale e che hanno espletato identiche e coincidenti difese;
ad essi si applica pertanto la riduzione di cui all'art. art. 4, comma 4, d.m. 55/14 e le maggiorazioni di cui al co. 21 della medesima norma. Nessuna maggiorazione viene invece riconosciuta agli altri due appellati, distintamente difesi, dal momento che le attività svolte contro i plurimi appellanti non hanno comportato alcun aggravio di attività apprezzabilmente remunerabile in aumento. I compensi, come distintamente liquidati in dispositivo, vanno infine distratti in favore dei rispettivi difensori delle parti appellate vittoriose, dichiaratisi antistatari.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 bis e quater del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, inserito dall'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta.
Del che è dispositivo.
P.Q.M.
la Corte d'Appello di Bari, sezione Prima Civile, disatteso e assorbito ogni diverso motivo, eccezione o deduzione, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da Parte_1 Parte_2
, , - Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6 Parte_7 [...]
contro e Parte_7 Parte_8 Controparte_1 , , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4 Controparte_5 CP_6 CP_7
, ,
[...] CP_8 Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 Controparte_12 [...]
, OM CP_13 Controparte_14 Controparte_15 CP_16 CP_17
Attini avverso la sentenza la sentenza n. 651/2023 del 16.06.2023, resa dal Tribunale di Foggia nella causa iscritta al R.G. n. 2090/2013 a cui è stato riunito il procedimento R.G. n. 2491/2014, così provvede:
1. rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata;
2. condanna gli appellanti in solido, al pagamento delle spese del presente grado in favore del
, spese che Controparte_1 liquida per compensi in euro 3.473,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
3. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore dei sigg.ri , , , Controparte_2 Controparte_3 Controparte_4
, , , Controparte_5 CP_6 Controparte_7 CP_8
, Controparte_9 Controparte_10 Controparte_11 [...]
, , CP_12 Controparte_13 Controparte_14 CP_15
, , da distrarsi in favore del costituito
[...] CP_16 CP_17 procuratore antistatario, spese che liquida per compensi in complessivi euro 10.210,62, oltre
R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
4. condanna gli appellanti in solido al pagamento delle spese del presente grado di giudizio in favore del sig. NI IN da distrarsi in favore del costituito procuratore antistatario, spese che liquida per compensi in euro 3.473,00, oltre R.S.G. al 15%, IVA e CAP come per legge;
5. pone a carico della parte appellante anche l'onere dell'integrazione del contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. 30 maggio 2002, n.
115.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del
Il Presidente
Il consigliere estensore Maria MITOLA
Maria Grazia CASERTA
pagina 11 di 11 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. Cass. Sez. 3, 17/04/2024, n. 10367, Rv. 670780 - 02 secondo cui:
<<… a) l'avvocato che assiste più parti aventi la medesima posizione processuale ha diritto ad un solo compenso, ma maggiorato ex art. 4, comma 2, d.m. 55/14, anche quando le pretese dei suoi assistiti siano esattamente coincidenti;
la difesa di più parti, infatti, anche nel caso di identità di pretese comporta pur sempre l'onere di raccogliere plurime procure, fornire plurime informazioni, compilare plurime anagrafiche, ecc.; b) la suddetta maggiorazione è obbligatoria per le prestazioni professionali concluse dopo il 23.10.2023, facoltativa per quelle concluse prima;
c) quel che cambia tra l'ipotesi in cui vi sia identità, e quella in cui vi sia differenza tra le pretese dei vari assistiti, è la misura del compenso standard su cui applicare la maggiorazioni previste dall'art. 4, comma 2, d.m. 55/14; d) se le pretese dei vari assistiti sono diverse, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, maggiorato del 30% per i primi dieci clienti, e del 10% dall'undicesimo al trentesimo;
e) se le pretese dei vari assistiti sono identiche in fatto ed in diritto, a base del calcolo va posto il compenso che si sarebbe dovuto comunque liquidare per una sola parte, ridotto del 30%, e quindi maggiorato come indicato sopra, sub (c); tale ipotesi si identifica, come s'è detto, con la c.d. connessione impropria di cui all'art. 103, primo comma, inciso finale, c.p.c.; g) sia ai fini dell'applicazione del comma 2 che del comma 4, il valore della causa da porre a base del calcolo sarà dato non dalla sommatoria delle domande, ma dal valore della domanda più elevata.>> (cfr. testualmente da parte motiva sent. cit.). pagina 10 di 11