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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 16/04/2025, n. 1257 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1257 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 5829/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5829\2021 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Feola, con domicilio Parte_1 Parte_2 eletto presso il suo studio, come da mandato su separato foglio allegato all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con Controparte_1 domicilio eletto e mandato, come in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.965/21, emesso dal Tribunale di Lecce e convenivano in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, revocare
e dichiarare nullo ovvero privo di efficacia il decreto ingiuntivo emesso in danno dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2
essendo palese l'infondatezza dell'azione proposta nei confronti dell'opponente, per insussistenza delle
[...] condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; in via subordinata, previo espletamento di apposita CTU contabile, rideterminare il quantum effettivamente dovuto dall'opponente ad in ragione del contratto di finanziamento;
CP_1 condannare la società opposta al pagamento delle spese e compensi di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Sostenevano l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, poiché il ricorso faceva riferimento ad una somma indistinta di capitale residuo, rate scadute, interessi convenzionali ed interessi di mora senza indicare le modalità di calcolo.
Eccepivano la violazione dell'art. 117 TUB, sostenendo di non aver ricevuto copia del contratto che, pertanto, doveva ritenersi nullo.
Si costituiva che a sua volta rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, nel Controparte_1 merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 965/21 R.G. n.2034/2021, del 04.05.2021 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 cpc;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 965/21 R.G. n.2034/2021, del 04.05.2021 emesso dal Tribunale di Lecce;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. e/o la Parte_2 sig.ra al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Parte_1 CP_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Impugnava e contestava il contenuto dell'atto di opposizione, precisando che il credito era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.130/99 e 58 del TUB, i cui obblighi erano stati assolti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso e che l'eventuale mancata consegna di copia del contratto di finanziamento, mai richiesta, non costituiva motivo di nullità.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta CTU contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dovrà essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che gli opponenti non hanno mai posto in dubbio di aver ricevuto da Deusche Bank
S.p.A. il finanziamento richiesto di cui al contratto del 30.01.2014, né la sottoscrizione dello stesso, che prevede il rimborso del mutuo mediante 84 rate mensili di Euro 433,50 ciascuna.
Gli opponenti, infatti, hanno solo formulato infondate eccezioni in merito all'esistenza del credito, sostenendo l'estinzione dell'obbligazione, e all'ammissibilità del procedimento monitorio, nonché richiesto una CTU contabile al fine di determinare l'esatta quantificazione del credito, avendo prodotto la società opposta un calcolo cumulativo senza specificazione dei dettagli relativi ai calcoli, eccependo finanche la nullità del contratto di finanziamento per mancata consegna di una copia del contratto.
All'uopo va precisato che l'eventuale mancata consegna di copia del contratto, come ribadito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18230/2024 del 03.07.2024, non determina la nullità del contratto, riguardando la nullità stabilita dall'art. 117 TUB solo la modalità espressiva del contratto e non la consegna della copia.
Ciò precisato, dirimente ai fini della decisione é la CTU redatta dal dott. le cui Persona_1 conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il consulente d'ufficio, sulla base delle condizioni contrattuali, ha calcolato il tasso nominale praticato dal mutuante, accertato nel 12,50%, a fronte del TAN contrattuale del 10,50%, e verificato altresì la divergenza tra TAEG contrattuale, indicato nell'11,34%, e TAEG effettivamente applicato, riscontrato nel 13,00%, per cui, rilevato che si tratta di un prestito personale al consumatore, in ottemperanza all'art. 125 bis TUB, ha ricalcolato il piano di ammortamento e determinato il debito della sig.ra nei confronti della società opposta, alla data del 30.11.2015 in Euro 15.208,67, dando Parte_1 atto che non sono pervenute osservazioni delle parti in ordine alla bozza di CTU.
L'opposizione va, quindi, accolta nei termini delle risultanze peritali.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n.965/2021 emesso dal Tribunale di Lecce;
2) accertato un minore credito della società opposta nella misura di Euro 15.208,67, condanna i convenuti, in solido, al pagamento della detta somma, oltre interessi sulla sorte capitale dal
30.11.2015 fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv.
Ivan Feola, antistatario, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 16.04.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 16.04.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
II^ Sezione Civile
Il Giudice Onorario, Avv. Carmela Convertini, in funzione di giudice monocratico ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in primo grado, iscritta al n. 5829\2021 R.G.AA.CC., discussa oralmente e decisa ex art 281 sexies c.p.c. all'udienza del 16.04.2025 promossa da:
e rappresentati e difesi dall'Avv. Ivan Feola, con domicilio Parte_1 Parte_2 eletto presso il suo studio, come da mandato su separato foglio allegato all'atto di citazione in opposizione
OPPONENTI
CONTRO
rappresentata e difesa dagli Avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, con Controparte_1 domicilio eletto e mandato, come in atti
OPPOSTA
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Preliminarmente deve darsi atto del fatto che la presente sentenza viene redatta in maniera concisa ai sensi dell'art. 132 comma 2 n. 4 c.p.c., così come modificato dalla L. n. 69/09.
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli opponenti proponevano opposizione al decreto ingiuntivo n.965/21, emesso dal Tribunale di Lecce e convenivano in giudizio l'odierna convenuta davanti all'intestato Tribunale per sentire accogliere le seguenti conclusioni: “in via principale, revocare
e dichiarare nullo ovvero privo di efficacia il decreto ingiuntivo emesso in danno dei sigg.ri e Parte_1 Pt_2
essendo palese l'infondatezza dell'azione proposta nei confronti dell'opponente, per insussistenza delle
[...] condizioni di cui agli artt. 633 e ss. c.p.c.; in via subordinata, previo espletamento di apposita CTU contabile, rideterminare il quantum effettivamente dovuto dall'opponente ad in ragione del contratto di finanziamento;
CP_1 condannare la società opposta al pagamento delle spese e compensi di causa in favore del sottoscritto procuratore antistatario”. Sostenevano l'insussistenza dei presupposti per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, poiché il ricorso faceva riferimento ad una somma indistinta di capitale residuo, rate scadute, interessi convenzionali ed interessi di mora senza indicare le modalità di calcolo.
Eccepivano la violazione dell'art. 117 TUB, sostenendo di non aver ricevuto copia del contratto che, pertanto, doveva ritenersi nullo.
Si costituiva che a sua volta rassegnava le seguenti conclusioni: “in via preliminare, nel Controparte_1 merito, concedere la provvisoria esecutorietà dell'opposto decreto ingiuntivo n. 965/21 R.G. n.2034/2021, del 04.05.2021 emesso dal Tribunale di Lecce, stante la ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 648 cpc;
in via principale, nel merito, rigettare l'opposizione proposta e tutte le domande in essa formulate, perché infondate in fatto ed in diritto, per i motivi tutti indicati in narrativa e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 965/21 R.G. n.2034/2021, del 04.05.2021 emesso dal Tribunale di Lecce;
in via subordinata, nel merito, condannare, in ogni caso, il sig. e/o la Parte_2 sig.ra al pagamento in favore della società della diversa, maggiore o minore somma che Parte_1 CP_1 risulterà all'esito dell'espletanda attività istruttoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi, oltre Iva e Cpa, nonché successive occorrende”.
Impugnava e contestava il contenuto dell'atto di opposizione, precisando che il credito era stato oggetto di una operazione di cartolarizzazione ex artt. 1 e 4 della Legge n.130/99 e 58 del TUB, i cui obblighi erano stati assolti con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
Evidenziava che il decreto ingiuntivo era stato correttamente emesso e che l'eventuale mancata consegna di copia del contratto di finanziamento, mai richiesta, non costituiva motivo di nullità.
Concessi i termini per il deposito di memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c., disposta CTU contabile e precisate le conclusioni, la causa veniva trattenuta per la decisione ex art. 281 sexies c.p.c..
* * *
L'opposizione è parzialmente fondata e, pertanto, dovrà essere accolta nei limiti e per le ragioni di seguito esposte.
Va osservato che gli opponenti non hanno mai posto in dubbio di aver ricevuto da Deusche Bank
S.p.A. il finanziamento richiesto di cui al contratto del 30.01.2014, né la sottoscrizione dello stesso, che prevede il rimborso del mutuo mediante 84 rate mensili di Euro 433,50 ciascuna.
Gli opponenti, infatti, hanno solo formulato infondate eccezioni in merito all'esistenza del credito, sostenendo l'estinzione dell'obbligazione, e all'ammissibilità del procedimento monitorio, nonché richiesto una CTU contabile al fine di determinare l'esatta quantificazione del credito, avendo prodotto la società opposta un calcolo cumulativo senza specificazione dei dettagli relativi ai calcoli, eccependo finanche la nullità del contratto di finanziamento per mancata consegna di una copia del contratto.
All'uopo va precisato che l'eventuale mancata consegna di copia del contratto, come ribadito dalla
Corte di Cassazione nell'ordinanza n. 18230/2024 del 03.07.2024, non determina la nullità del contratto, riguardando la nullità stabilita dall'art. 117 TUB solo la modalità espressiva del contratto e non la consegna della copia.
Ciò precisato, dirimente ai fini della decisione é la CTU redatta dal dott. le cui Persona_1 conclusioni vengono condivise da questo giudicante, poiché esenti da vizi logici o di metodo.
Il consulente d'ufficio, sulla base delle condizioni contrattuali, ha calcolato il tasso nominale praticato dal mutuante, accertato nel 12,50%, a fronte del TAN contrattuale del 10,50%, e verificato altresì la divergenza tra TAEG contrattuale, indicato nell'11,34%, e TAEG effettivamente applicato, riscontrato nel 13,00%, per cui, rilevato che si tratta di un prestito personale al consumatore, in ottemperanza all'art. 125 bis TUB, ha ricalcolato il piano di ammortamento e determinato il debito della sig.ra nei confronti della società opposta, alla data del 30.11.2015 in Euro 15.208,67, dando Parte_1 atto che non sono pervenute osservazioni delle parti in ordine alla bozza di CTU.
L'opposizione va, quindi, accolta nei termini delle risultanze peritali.
Le spese di causa seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, così provvede:
1) revoca il decreto ingiuntivo n.965/2021 emesso dal Tribunale di Lecce;
2) accertato un minore credito della società opposta nella misura di Euro 15.208,67, condanna i convenuti, in solido, al pagamento della detta somma, oltre interessi sulla sorte capitale dal
30.11.2015 fino all'effettivo soddisfo;
3) Condanna la società opposta al pagamento delle spese e competenze di lite in favore dell'Avv.
Ivan Feola, antistatario, che si liquidano in Euro 2.300,00, oltre rimborso forfettario ed accessori di legge.
La presente sentenza, contenuta nel verbale di udienza del 16.04.2025 è stata letta sia nel dispositivo che nella motivazione in udienza ex art.281 sexies c.p.c. si intende pubblicata con la sottoscrizione del giudice ed il deposito in Cancelleria.
Lecce, 16.04.2025
Il G.O.
Avv. Carmela Convertini