Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pavia, sentenza 13/06/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pavia |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Pavia
VOLONTARIA GIURISDIZIONE
N. V.G. 431/2025
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Marina Bellegrandi Presidente relatore
Dott.ssa Laura Cortellaro Giudice
Dott.ssa Claudia Caldore Giudice ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a nella causa civile di I Grado iscritta al n. 431/2025 R.G. promossa da
Cod. Fis ), Parte_1 C.F._1
e
Cod. Fis. , Parte_2 C.F._2
entrambi con il patrocinio dell'Avv. COCCONCELLI MARINA, con domicilio in VIALE TAPPANI,
18/4 16043 CHIAVARI
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TI NA, in data
22/09/1990, il cui atto è stato trascritto nel Registro degli atti di matrimonio del Comune di
TI NA alla Parte II, Serie A n. 5, dell'anno 1990;
con l'intervento del Pubblico Ministero, il quale nulla ha opposto
CONCLUSIONI
I coniugi sopra indicati richiedevano la pronuncia della separazione alle seguenti condizioni:
“1) I coniugi vivranno separati portandosi reciproco rispetto.
2) Stante l'ormai da tempo raggiunta indipendenza economica e abitativa della figlia della coppia, SI.ra nulla disporre in punto contributo di mantenimento a favore della CP_1
stessa.
3) Con riguardo alle rispettive sistemazioni abitative conseguenti al venir meno della loro unione, a motivo degli accordi intervenuti tra i coniugi come specificati e formalizzati alla successiva clausola n. 5, la signora provvederà a trasferirsi dalla casa coniugale Parte_1
Isolino n. 43 e si impegnerà a traslocare tutti i beni di sua proprietà, nonché a formalizzare il cambio di residenza anche anagrafico entro e non oltre la fissazione del rogito di cui alla successiva clausola n. 5; con riferimento agli arredi e corredi i coniugi si danno reciprocamente atto di aver già provveduto a stabilire con separato accordo le modalità di divisione degli stessi tra loro e la signora provvederà a prelevare quanto concordato essere di sua Parte_1
spettanza e proprietà con il suo trasferimento definitivo nei termini e modalità come sopra concordati.
A motivo della difficoltà nella convivenza le parti convengono già cessato tra loro qualsivoglia obbligo di coabitazione;
in ogni caso, fino alla data in cui saranno effettuati i trasferimenti immobiliari di cui alla successiva clausola n. 5, le parti faranno fronte con le risorse comuni al pagamento delle utenze e di tutte le spese ordinarie e straordinarie relative agli immobili in comunione.
4) Con riferimento ai rapporti bancari di cui i coniugi sono cointestatari presso IN SA
LO, conto corrente n. 1000/00001377 e deposito amministrato n. 77216/3100/00620113, le parti convengono di suddividere tra loro le somme in giacenza nella misura della metà, con le modalità di cui alla successiva clausola n. 6 lettera c). Lo stesso per quanto attiene alle somme giacenti sul conto corrente IN SA LO n. 2506 intestato al SI. Parte_2
5) Le parti, all'esito di attente valutazioni tra loro, ritenendo indispensabile per la risoluzione non contenziosa della crisi coniugale trovare un'adeguata definizione di tutti i loro rapporti economici e patrimoniali, sono addivenuti ad un'intesa complessiva e transattiva disciplinata come di seguito.
Quale strumento necessario ed indispensabile per la risoluzione della crisi coniugale, chiedendo di usufruire delle agevolazioni previste dall'art. 19 Legge n. 74/1987 (così come interpretata dalla Sentenza n.154/99 Corte Costituzionale e recepito dalla Circolare Min. Finanze n.
49E/2000), quanto ai beni immobili attualmente tra loro in comunione convengono quanto segue:
a) La SI. si impegna e obbliga irrevocabilmente ad attribuire, assegnare e Parte_1 trasferire, con tutte le garanzie di legge, al coniuge SI. che accetta, la sua quota Parte_2 di comproprietà indivisa pari ad 1/2 (un mezzo) dell'intero del seguente immobile:
Pag. 2 di 6 -appartamento posto al piano primo sito nel Comune di Rivanazzano Terme (Pv) -Viale Europa civico 27 contraddistinto al Catasto Fabbricati come segue: foglio 11 mappale 652 sub 3 (già
162 sub 4), Viale Europa n. 27, Pt-1, Cat A/3 classe 2 Vani 5,5 rendita Euro 468,68. Il tutto come meglio descritto negli atti di provenienza: compravendita per Notaio del 14 Persona_1
marzo 2005 n. rep 11113 e n. 5011 racc;
e compravendita per Notaio del 30 Persona_1
giugno 2015 n. 25205 rep e n. 14708 racc) (doc. 10).
La signora si impegna e obbliga irrevocabilmente ad attribuire, assegnare e Parte_1
trasferire, con tutte le garanzie di legge, al SI. che accetta, la sua quota di Parte_2 comproprietà indivisa pari ad 1/4 (un quarto) dell'intero dei seguenti terreni in Comune di
Rivanazzano Terme e identificati a Catasto Terreni come segue:
-foglio 27 particella 14 (bosco misto) classe U sup 1338 mq reddito dom Euro 3,11 e reddito agrario Euro 0,55;
-foglio 27 particella 182 (vigneto) Classe 03, sup 2102 mq reddito dom Euro 11,94 e reddito agrario Euro 22,80. Il tutto come meglio descritto nell'atto di provenienza per Notaio Per_2
del 3.7.1997 n. 26106 Rep. n. 5343 Racc. (doc. 11).
b) Contestualmente ai predetti trasferimenti a proprio favore, il SI. si impegna e Parte_2
obbliga irrevocabilmente ad attribuire, assegnare e trasferire, con tutte le garanzie di legge, alla signora che accetta, la sua quota di comproprietà indivisa pari ad 1/2 Parte_1
(un mezzo) dell'intero del seguente immobile: locale commerciale sito a Rivanazzano Terme -Viale Europa civico 25 censito al Catasto
Fabbricati al foglio 11 mappale n. 652 sub 2 cat C1, classe 1, mq 39, rendita Euro 803,66. Il tutto come meglio descritto negli atti di provenienza (cfr. doc. 10).
I coniugi si obbligano reciprocamente a stipulare il rogito di trasferimento dei predetti immobili come sopra concordato presso il Notaio con studio professionale nella provincia Persona_1
di Pavia, ovvero presso altro professionista scelto concordemente, entro e non oltre 30 giorni dal passaggio in giudicato della sentenza di separazione che omologherà le condizioni del presente ricorso. Le spese notarili e gli eventuali oneri ed esborsi connessi al rogito saranno sostenuti da ciascun coniuge in ragione della metà ciascuno.
c) Con il perfezionamento dei predetti trasferimenti immobiliari, il SI. provvederà Parte_2 in via esclusiva al pagamento delle rate del mutuo fondiario in essere con IN SA LO SP
(riferito agli immobili di Viale Europa n. 25 e n. 27) fino alla sua naturale estinzione,
Pag. 3 di 6 impegnandosi a tenere indenne e manlevare la moglie da qualsiasi richiesta dovesse essere avanzata dalla Banca e nulla potendo egli rivendicare nei confronti della moglie a titolo di ripetizione somme per le rate che verserà fino all'estinzione; laddove consentito dall'Istituto senza maggiori oneri e/o garanzie, il SI. RI formalizzerà l'accollo del debito residuo a suo esclusivo carico con estromissione della signora Parte_1
d) Sempre a titolo di componimento bonario e transattivo per la risoluzione della crisi coniugale, i coniugi concordano e stabiliscono che il SI. verserà alla SI.ra Parte_2
l'importo di 34.500,00 (trentaquattromilacinquecento), che verrà versato Parte_1 tramite rate mensili di euro 300,00 (trecento) a decorrere dalla mensilità coincidente con la stipula del rogito, entro e non oltre il giorno quindici di ogni mese.
6) Fermo quanto sopra pattuito, le parti altresì precisano e concordano che, con decorrenza dal mese in cui interverrà la stipula del rogito in esecuzione alle precedenti pattuizioni:
a) la SI.ra percepirà in via esclusiva il canone di locazione pari ad Euro 550,00 mensili Parte_1
(da rivalutarsi in base agli indici Istat) relativo al locale commerciale divenuto di sua esclusiva proprietà, fino a tale data il canone proseguirà ad essere percepito da entrambi i coniugi;
b) il SI. provvederà al pagamento in via esclusiva delle rate residue del mutuo fondiario;
Pt_2
c) I coniugi divideranno al 50% tra loro le somme giacenti presso Intesta SA LO sul conto corrente e sul deposito cointestati e sul conto corrente IN SA LO n. 2506 intestato al SI.
Parte_2
7) L'autovettura Peugeot 107 targata EA205XH, intestata alla signora Parte_1
rimarrà di proprietà esclusiva di quest'ultima e l'autovettura Citroen AC targata FG866AN, intestata al signor rimarrà in sua esclusiva proprietà. Parte_2
8) Riguardo agli animali domestici il SI. RI si farà cura e carico dei due cani e la SI.ra si farà cura e carico dei due gatti. Parte_1
9) Gli importi corrispondenti ad eventuali detrazioni fiscali spettanti per lavori eseguiti dai coniugi sugli immobili comuni saranno ripartiti al 50%.
10) In virtù delle rispettive condizioni economico-patrimoniali nonché delle intese sopra intervenute nulla dovrà essere disposto a titolo di contributo al mantenimento tra i coniugi.
11) Con la firma (anche con modalità cartolare) del verbale all'udienza di comparizione fissata davanti al Giudice Delegato con contenuto conforme al presente ricorso, le parti si daranno reciprocamente atto che, salvo l'esatto adempimento di tutte le pattuizioni di cui sopra,
Pag. 4 di 6 avranno definito tra loro ogni questione economica e/o patrimoniale e nulla più avranno reciprocamente a pretendere per nessun titolo e/o ragione.
12) Le spese e gli onorari per la procedura sono interamente compensate tra le parti.
13) Ordinare al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Bastida AN (Pv) di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 08.02.2025 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno provveduto parzialmente al deposito della documentazione di cui all'art 473 bis, 12 III c.p.c., rinunciando al deposito giudiziale della documentazione restante.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, ritenuto che le condizioni non appaiono contrarie a norme imperative e all'ordine pubblico, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
Ai sensi dell'art 191 c.c. da atto che è cessato il regime patrimoniale della comunione legale.
P.Q.M.
Il Tribunale di Pavia, definitivamente pronunciando, così statuisce:
1. pronuncia la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Pt_2
che hanno contratto matrimonio il 22/09/1990, in TI NA (atto
[...]
n.5, parte II, serie A, del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1990)
2. ordina all'ufficiale dello stato civile del comune suddetto di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di legge;
3. prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Pavia, il 08/05/2025
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Marina Bellegrandi
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