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Sentenza 19 marzo 2025
Sentenza 19 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Ancona, sentenza 19/03/2025, n. 444 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Ancona |
| Numero : | 444 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
R.G. 1191/2020
I Sezione Civile – II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 1191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
con sede in Ancona - Via Sacco e Vanzetti n.16, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore (C.F. , nonché Parte_2 P.IVA_1
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), nella qualità di fideiussori della rappresentati C.F._2 Parte_1
e difesi dall'Avvocato Giorgio Sardella, del Foro di Brindisi e dall'Avvocato Daniele
Valeri del foro di Ancona e domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Daniele Valeri in
Ancona, Via della Loggia n. 40.
APPELLANTI
CONTRO
con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121, Controparte_1
Torino codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Torino numero , rappresentante del Gruppo IVA “ ” partita IVA P.IVA_2 Controparte_1
([...]), la quale ha incorporato P.IVA_3 [...]
la quale ha a sua volta incorporato per fusione Controparte_2
rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Emanuele Paladini del foro CP_3 di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
(C.F. e P.IVA ), cessionaria del credito, rappresentata Controparte_4 P.IVA_4
dalla mandataria società (Codice Fiscale Partita Iva e Iscrizione a Registro CP_5 delle Imprese di Siena n. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_5
Maurizio Boscarato del Foro di Ancona elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del predetto legale in Ancona, Via Matteotti n. 54
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 842/2020 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 05/10/2020 in materia di contratti bancari/ opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_2 [...]
quali fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
48/2011 emesso in data 11/01/2011 con il quale si ingiungeva loro il pagamento in solido della complessiva somma di €. 151.331,41di cui €. 15.484,23 quale scoperto del conto corrente n. 7/27 al 30/11/2010, oltre interessi bancari convenzionali dall'1/10/2010 al tasso convenzionale del 12,50%, €. 121.867,18 per effetti insoluti del portafoglio commerciale salvo buon fine regolati sul C/C 7/27 oltre interessi bancari convenzionali dalle singole scadenze al tasso annuo del 12,50% ed 13.980,00 per utilizzo del conto anticipi SBF tre interessi bancari convenzionali dal 08/11/2010 al tasso annuo del 12,50% : esposizioni queste garantite con fideiussioni rilasciate in data
09/06/2000 sino alla concorrenza ciascuna di €. 939.951,56 ( £ 1.820.000.000).
Gli opponenti formulavano varie eccezioni a contrasto della pretesa di credito e formulava domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito; la Banca contrastava pag. 2/25 le difese degli opponenti eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali.
La causa veniva istruita tramite consulenza tecnico-contabile.
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'opposizione proposta con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per quanto di interesse in questa sede, il giudice di prime cure riteneva inammissibili perché tardive le eccezioni riconvenzionali relative alla applicazione di interessi superiori al tasso soglia e di illegittima applicazione di commissioni valuta e di spese e commissioni non pattuite;
imputava agli attori opponenti l'omesso deposito degli estratti conto degli anni 1989-1991.1998 e 1999.
impugnavano la predetta sentenza e prospettavano le doglianze in seguito riportate.
Si costituiva , succeduta ad e la cessionaria del Controparte_1 CP_6 credito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
Espletato un approfondimento istruttorio, la causa è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 12.11.2024.
Osserva la Corte in via preliminare che il decreto ingiuntivo è stato emesso a fronte: di un saldo debitore relativo al conto corrente n. 7/27 acceso presso la Cassa di Risparmio di Loreto Spa in cui la società alla data del 30.11.2010 risultava debitore di Pt_1
euro 15.484,23; di euro 121.867,18 per effetti insoluti del portafoglio commerciale s.b.f. regolati sul conto corrente n. 7/27; di euro 13.980,00 per utilizzo del conto anticipi sbf relativo a ri.ba. anticipate di cui non è conosciuto l'esito regolato sul conto corrente n.7/27.
Gli opponenti hanno contestato il credito ingiunto, sollevando eccezioni attinenti il rapporto di conto corrente, avanzando domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebite, da portare anche in compensazione con i crediti vantati dalla CP_6
che a sua volta ha contestato le avverse eccezioni e domande ed ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
pag. 3/25 In particolare gli opponenti nella citazione hanno dedotto l'illecita capitalizzazione degli interessi passivi, l'illecita applicazione di interessi ultralegali determinati con riferimento al c.d. uso-piazza, l'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite.
Il consulente nominato nel giudizio di primo grado ha accertato quanto segue:
- quanto agli interessi debitori: risulta depositata agli atti (all. 34 di parte convenuta) una lettera di apertura di conto corrente di corrispondenza datata
01.12.1983: sul documento risulta l'indicazione scritta a mano che tale documento si riferisce al conto corrente n. 27, tuttavia dagli estratti conto depositati (dal 05.01.1988 al 21.09.1990) il conto corrente n. 27 originariamente era contraddistinto dal n.0300686 e solo dal 21.09.1990 esso assume il codice n.0700027. La lettera di apertura datata 01.12.1983, che in ogni caso si attribuisce al conto corrente n. 27, non reca alcuna indicazione specifica circa il tasso d'interesse applicato, ma si limita ad una generica applicazione delle condizioni “su piazza”. Con successiva comunicazione del 12.08.1997 (all. 35 di parte convenuta), vengono comunicate dalla banca attraverso vari fogli informativi analitici le condizioni economiche, che per quanto riguarda l'indicazione dei tassi attivi e passivi risultano chiaramente determinate.
- Quanto alla commissione di massimo scoperto: nella comunicazione del
12.08.1997 risulta indicata l'aliquota di computo ma non c'è alcun riferimento alle modalità con le quali tale commissione doveva essere calcolata;
Le modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto non vengono stabilite nemmeno nel documento datato 31.10.2001 (all. 36 di parte convenuta).
- E' emersa l'esistenza di altri rapporti di conto corrente, i cui estratti sono stati depositati dalla banca opposta, ed esattamente:
- conto corrente n.0701628 per il quale vi è contratto di apertura del 27.07.1993, che reca l'indicazione delle condizioni economiche pattuite, ma senza indicazione delle modalità di computo della commissione di massimo scoperto, e che risulta movimentato sino al 31.12.1995; il tasso debitore pattuito nel contratto è del
8,5%, oltretutto senza maggiorazione in caso di scoperto di conto, ma dall'estratto pag. 4/25 conto del 30.09.1993 (il primo dall'apertura del conto) è stato applicato il tasso debitore del 14,50%, senza che sia stata indicata alcuna variazione dei tassi pattuiti sul contratto. Risulta infine che questo conto corrente è riferito al conto corrente principale n. 27, dal momento che le competenze (interessi passivi, commissioni di massimo scoperto ed altri oneri derivanti dalla liquidazione trimestrale) sono addebitate sul conto corrente n. 27.
- conto corrente n.0302034: trattasi di un conto anticipi sbf che presenta movimenti dal 05.01.1988 al 31.12.1990 e non risulta assistito da alcuna pattuizione contrattuale, né risulta che tale conto sia riferito al conto corrente principale n. 27;
- conto corrente n.0301774: trattasi di un conto anticipi sbf, che presenta movimenti dal 05.01.1988 al 18.09.1990 e prosegue fino al 31.12.2010 con il codice n.0700028; tale conto è riferito al conto corrente principale n. 27 ed anch'esso non risulta assistito da alcuna pattuizione contrattuale.
- Con riguardo all'anatocismo, il CTU ha accertato che tutti i rapporti facevano riferimento al conto corrente principale n. 0700027; la lettera datata 01.12.1983 di apertura del conto corrente 0700027 all'art. 7 prevede che i numeri debitori vengono chiusi trimestralmente, mentre i numeri creditori vengono chiusi annualmente;
il ctu ha però accertato che la la banca ha capitalizzato con cadenza trimestrale non solo gli oneri passivi (interessi passivi, commissione di massimo scoperto ed altre spese) ma anche quelli attivi. Di conseguenza non ha ritenuto l'addebito di interessi anatocistici.
Con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuta l'inammissibilità, per tardività delle domande introdotte con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..; allega la tempestività della domanda (rectius: eccezione) relativa all'inefficacia probatoria dell'estratto di saldaconto ex art. 50 D. Lgs. 385/1993, della domanda relativa alla applicazione, dall'apertura del conto alla sua estinzione, di interessi superiori al c.d. “tasso soglia”, della domanda relativa alla applicazione di commissioni valuta e di spese e commissioni di vario tipo non dovute, in quanto tutte pag. 5/25 già introdotte in citazione;
aggiunge che con la prima memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c., dette domande sono state semplicemente precisate, e che trattandosi di deduzioni relative alla nullità di clausole contrattuali, le stesse sono eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio.
Va osservato che nella citazione in opposizione l'odierna parte appellante ha richiesto l'accertamento della nullità dell'avvenuta capitalizzazione trimestrale e dell'anatocismo, l'avvenuta applicazione, dall'apertura del conto alla sua estinzione, di interessi di mora superiori al c.d. tasso soglia, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e commissione di salvo buon fine nulle, avanzando domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Quanto all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, prodotto in sede di ricorso monitorio, la censura è irrilevante: va infatti osservato che in caso di contestazione non costituisce di per se prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n. 9695): il che è accaduto nel caso di specie, perché è sufficiente l'opposizione a decreto ingiuntivo con l'allegazione dell'appostazione di somme debitorie non dovute. Avendo parte opponente contestato l'importo a debito, la contestazione comporta che, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire cosi' la piena prova della propria pretesa (Cass. 6 giugno 2018, n.
14640): e ciò è quanto è accaduto nel caso di specie, avendo l'istituto di credito prodotto gli estratti conto relativi al rapporto bancario, sia pure non coprendo alcuni periodi.
Quanto alla domanda di applicazione di tassi usurari, sia con riguardo ai tassi di mora che con riguardo ai tassi debitori convenzionali, l'eccezione/domanda è inammissibile ma perchè generica, sicchè la decisione del giudice di prime cure sul punto va confermata, disponendosi la correzione della motivazione.
Va infatti negata la consulenza contabile relativa all'applicazione di tassi superiori al tasso soglia, per non avere gli opponenti indicato in quali termini sarebbe avvenuto pag. 6/25 questo superamento: nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. gli appellanti si sono limitati ad allegare il superamento del tasso soglia ma non hanno indicato i tassi in concreto applicati;
nella citazione in opposizione hanno allegato l'illecita applicazione di interessi oltre il tasso soglia, aggiungendo che ad “oggi il ricorrente invoca l'
l'applicazione di un tasso annuo pari al 12,5% mentre “leggendo le ultime rilevazioni il tasso soglia per gli anticipi e sconti oltre euro 100.000 è pari a 5,81%”, con ciò ventilando l'esistenza di una irrilevante usura sopravvenuta (cfr. per tutte Cass. Sez.
Un. sent. n. 24675 del 19/10/2017).
La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
E' vero che con riguardo alla omessa produzione dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, da parte della parte opponente, va osservato che successive pronunce della Suprema Corte hanno chiarito che il giudice ha il potere-dovere di acquisirli, in quanto essi sono atti di natura non provvedimentale, ma normativa, per i quali vale il principio iura novit curia, in luogo di quello dispositivo;
Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35102 statuisce che In tema di usura,
i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n.
108/1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve
pag. 7/25 conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio
"iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c. .
Il temperamento probatorio però non esonera il correntista che eccepisce, anche in grado di appello, la nullità de quo, dall'onere di allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda l'eccezione di nullità per la violazione della disciplina in materia di usura, dovendo in particolare dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso pattuito, il tasso annuo effettivamente applicato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso.
Nel caso di specie nessuna di queste allegazioni è stata effettuata, volendosi onerare il giudice della generale disamina dell'andamento del conto corrente formulando, anche nel presente appello, labili riferimenti alla usurarietà dei tassi debitori.
Parimenti generica è la domanda/eccezione di nullità delle clausole relative alle commissioni valuta, spese e commissioni di vario tipo, assunte come non dovute;
nel caso di specie gli opponenti hanno dedotto nella prima memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c. l'applicazione di giorni valuta come pure l'applicazione di “spese, competenze e commissioni varie”, in difetto di specifica pattuizione, ma non hanno neppure indicato quali e in che misura dette spese sono state applicate. Né può essere ritenuta la corretta osservanza dell'onere di allegazione considerando una sorta di – inammissibile - eterointegrazione degli atti difensivi a ciò deputati (atto di citazione e memoria contenente precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte) con le osservazioni svolte nella perizia di parte allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. deputata alle repliche ed alla indicazione dei mezzi di prova.
Col secondo ed il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta come ingiusto il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. da parte del giudice di prime cure e in generale, rilevando l'erroneità della decisione in punto di distribuzione dell'onere probatorio;
aggiunge che gli estratti conto relativi agli anni 1989, 1991, 1998 e 1999, di cui ha chiesto l'esibizione, non sono mai stati trasmessi ad essa parte appellante.
pag. 8/25 Il motivo è infondato con riguardo al rigetto dell'ordine di esibizione, parzialmente fondato con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio.
Va osservato che nel caso di specie la parte opponente, odierna appellante, ha provveduto al deposito degli estratti conto completi di movimenti capitali e scalare, ad eccezione di quelli relativi agli anni 1989, 1991, 1998 e 1999.
Va quindi puntualizzato come si atteggia l'onere probatorio nella controversia in esame, ove la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito) della società correntista si contrappone a quella diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente, domanda originariamente azionata dalla Banca in via monitoria
Secondo la Suprema Corte «Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti» (Cass., 05/08/2021, n. 22387).
Nel caso di specie entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite
(per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass.
16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca pag. 9/25 spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
Sempre secondo la Cassazione, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n.
11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti).
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione.
Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte.
E' da ricordare che, con riferimento alle azioni della banca e del correntista, operano, due distinti criteri che, rispettivamente, consentono di risolvere la questione relativa alla mancata prova dell'andamento del conto da parte dell'attore che ne è onerato.
Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca
a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare - tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo -, la domanda deve essere respinta;
di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il
pag. 10/25 saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32016 e Cass. 13 gennaio 2020, n. 330, non massimate sul punto).
Poichè, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto - in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto - che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare - necessariamente - indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure attore, giacchè in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza). Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23852.
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto di ogni periodo deve essere deve essere azzerato.
Sempre nel terzo motivo, la parte appellante torna ad eccepire:
- la nullità della capitalizzazione degli interessi prevista nell'art. 7 comma II del contratto di c/c n. 27; chiede pertanto l'eliminazione di tutte le poste addebitate a titolo di capitalizzazione anche nel periodo successivo alla Delibera CICR del
09.02.2000, in assenza di specifica pattuizione;
- la nullità degli interessi debitori ultralegali, contenuta nell'art 7 comma III delle condizioni generali del contratto di c/c n. 27 dell' 1.12.1983, trattandosi di tasso debitore determinato unilateralmente dalla banca in base alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza;
pag. 11/25 - la nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza della forma scritta ad substantiam nel contratto base di conto corrente n. 27 dell'1.12.1983, nonchè per carenza di causa giustificatrice
Sulle dette eccezioni/domande riconvenzionali, questa Corte territoriale osserva quanto segue.
CP_7
L'eccezione è parzialmente fondata.
Il contratto di conto corrente n. 27 dell'1.12.1983 prevede, all'art. 7, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale degli interessi attivi, in contrasto con il divieto previsto dall'art. 1283 c.c..
La nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. costituisce principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004: è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione pag. 12/25 atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010); quindi per il periodo anteriore al
22/4/2000 gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Va aggiunto che, eliminato l'anatocismo per contrasto con l'art. 1283 c.c., anche in relazione agli interessi attivi, ossia a credito della correntista, la regola è quella dettata dall'art. 1283 c.c.: gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi;
non può essere quindi validamente predicata una sopravvivenza parziale della clausola contrattuale volta a salvare la capitalizzazione degli interessi a credito della correntista.
Nel caso di specie il foglio informativo analitico per affidamento in conto corrente del
12.08.1997, prevede la capitalizzazione trimestrale per i tassi d'interesse sia creditori che debitori;
anche nella lettera contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 27 del 31.10.2001, è prevista la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità.
Pertanto il ricalco del saldo del conto corrente deve prevedere la capitalizzazione su base trimestrale degli interessi.
Irrilevante la specifica questione della validità dell'anatocismo trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000,
INTERESSI USO PIAZZA
L'eccezione è fondata.
Ritiene questa Corte territoriale il difetto di prova di specifiche pattuizioni accettate per iscritto dalla società correntista, in quanto nel contratto di c/c si fa riferimento, per la determinazione dei tassi debitori, al c.d. uso piazza, trattandosi di contratto risalente ad epoca anteriore al 1992: il requisito della necessaria determinazione scritta degli pag. 13/25 interessi ultralegali prescritto dall'art. 1284 c.c. non è soddisfatto se la clausola rimanda
“alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, o ad espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr ex multis. Cass. n. 11566/2008; Cass. n. 12222/2003)
Detto difetto probatorio inibisce, nei rapporti dove le condizioni economiche non sono specificate, l'applicazione di interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza che in applicazione dell'automatica sostituzione in ragione della nullità parziale di cui all'art.1419 c.2° c.c., la banca può esigere i soli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n. 12276/2010).
La nullità della clausola relativa agli interessi in difetto di convenzione scritta deriva infatti dall'art. 1284, c. 3, cc.; la nullità non può essere sanata dalla comunicazione del concreto tasso applicato in quanto detta comunicazione non rende certo il criterio della loro determinazione, poiché non richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Pertanto permane l'incertezza che la determinazione sia rimessa alla discrezionalità dell'istituto bancario.
Inoltre, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, data la carenza del requisito della determinabilità; l'art. 1346 cc esige che tale requisito sussista a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass. 14684/03; nello stesso senso Cass.
17338/02, Cass. 4490/02, Cass. 1287/02).
pag. 14/25 Pertanto, gli estratti conto ricevuti dalla società correntista contenenti la misura delle condizioni economiche applicate, come pure la pratica dell'affissione nei locali della delle condizioni economiche variate, non sono sufficienti a sanare la nullità CP_6
della pattuizione, data la radicata carenza del requisito della determinabilità.
D'altro canto l'approvazione degli estratti conto non implica l'insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. noto, infatti, l'approvazione tacita CP_8 dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cass. 3574/11); la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano, dunque, solo gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale (Cass. 25 maggio 2017, n.
13258; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626).
Nel caso di specie, il primo contratto di apertura del conto, datato 1.12.83, rimanda alle condizioni praticate dalle Aziende di credito usualmente sulla piazza;
il successivo documento scritto che riporta l'indicazione dei tassi d'interesse è il foglio informativo analitico per affidamenti in conto corrente del 12.08.97: tuttavia i predetti tassi sono indicati nei livelli minimo (per il tasso creditore) e massimo (per quello creditore) e quindi, non definendo in modo univoco i predetti tassi d'interesse, finiscono per non soddisfare il requisito posto dal quesito (valida pattuizione).
La prima pattuizione scritta che riporta in modo corretto l'indicazione dei tassi d'interesse è la lettera contratto di apertura del conto corrente del 31.10.2001.
Al rapporto di conto corrente devono quindi essere applicati il tasso di interesse legale dalla apertura al 1.12.1983, ed successivamente il tasso ex art. 117 TUB, fino al
31.10.2001, mentre successivamente verranno applicati i tassi convenzionali.
COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO
L'eccezione è fondata.
pag. 15/25 In tema di CMS va infatti ricordato che dette commissioni costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la “messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione
(con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.
La relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo ove sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione del valore percentuale e la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario, atteso che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
pag. 16/25 Nel caso di specie, come rilevato nella CTU, in nessuno dei documenti contrattuali depositati in atti risulta una valida pattuizione della CMS.
Il foglio informativo analitico per affidamenti in conto corrente del 12.08.97, indica la
CMS nel suo importo massimo (quindi indeterminato) e non indica periodicità e base di calcolo;
il contratto di apertura del conto corrente del 31.10.2001 riporta, invece, l'indicazione percentuale della CMS (0,500%) senza tuttavia indicare la base di calcolo;
la commissione di scoperto di conto (evoluzione normativa della CMS) considerata nella proposta di modifica unilaterale del contratto datata 30.09.2010 riporta l'importo massimo trimestrale in termini assoluti e non in percentuale e “tenuto conto dell'ammontare del fido tempo per tempo accordato”: l'introduzione della condizione economica tramite il meccanismo dello ius variandi previsto dall'art. 118 TUB non può tuttavia essere considerata assistita da valida pattuizione in quanto lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate.
Non vanno invece accolte le eccezioni/domande di nullità della disciplina delle valute, nonché le eccezioni relative alla non debenza di commissioni remunerazioni e spese per quanto sopra già esposto.
Questa Corte distrettuale ha quindi disposto la rinnovazione della CTU sul seguente quesito:
“Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul c/c ordinario n. 27, sul contratto anticipi sbf e sui vari contratti bancari anche accessori conto corrente principale, intercorsi tra le parti di cui alle produzioni in atti sulla base dei seguenti principi: effettui il CTU il conteggio osservando i seguenti criteri: il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi
è quella dell'estinzione del conto. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida
pag. 17/25 con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
b) considerare i saldi iniziali di ogni periodo pari a zero se debitori.;
2) gli interessi attivi e passivi non hanno alcuna capitalizzazione, se non a partire, ove sussistente, da valida pattuizione scritta in condizione di reciprocità;
3) ove non vi sia pattuizione scritta dei tassi di interesse, gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente fino al 9 luglio 1992, dal 9 luglio 1992 al saldo al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
4) ove non vi sia valida pattuizione scritta (deve essere indicata la percentuale della commissione, la periodicità, la base di calcolo), le commissioni di massimo scoperto non vanno addebitate in conto corrente;
5) vanno invece addebitati i c.d. giorni valuta, le altre commissioni, remunerazioni e spese;
PRESCRIZIONE
Svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica del decreto ingiuntivo, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto dei conti tenendo conto della prescrizione.
Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite.
Provveda infine il CTU a determinare il saldo fra tutti i rapporti bancari intercorsi fra le parti.”
pag. 18/25 Quanto alla documentazione contabile, il CTU ha riferito che sono presenti gli estratti conto, completi di scalari, relativamente ai seguenti periodi: dal 23.12.87 al 31.12.88; dal 29.12.89 al 31.12.90; dal 01.01.92 al 31.12.97; dal 01.01.2000 al 15.03.2011.
Poiché è stata verificata l'avvenuta prescrizione delle poste indebite fino al 25.01.2011, il CTU ha limitato le operazioni di ricalcolo solo sugli estratti conto dal 01.01.2000 al
15.03.2011, ovviamente non computando le poste indebite maturate fino al 25.01.2001 in quanto prescritte;
il periodo di computo iniziale parte quindi dal 01.01.2000 considerando il saldo iniziale pari a zero in quanto debitore (da estratto conto al
31.12.99 Lit. - 187.866.304).
Va osservato che sul conto corrente ordinario venivano girate le poste provenienti da conti accessori, in particolare dal conto anticipi sbf n. 0700028 (fino al 18.09.90 n.
0301774).
Con riguardo al conto anticipi sbf va ritenuta la prescrizione della domanda di ripetizione di eventuali addebiti illegittimi per il periodo “ante decennio” dalla notifica del decreto ingiuntivo (ovvero, nel caso in esame, fino al 25.01.2001), in considerazione della natura delle operazioni di finanziamento, ontologicamente differenti dalle aperture di credito.
Infatti, la prescrizione relativa alle anticipazioni prescinde totalmente dalla presenza di rimesse solutorie, come nell'apertura di credito concessa nell'ambito di un conto corrente ordinario, ma decorre dalla data del “pagamento”, ovvero dell'incasso del sottostante titolo. Ne deriva, quindi, che si può affermare l'avvenuta prescrizione della domanda di ripetizione di tutti gli eventuali addebiti illegittimi riferibili al conto anticipi fino alla data del 25.01.2001.
Quanto ad ulteriori rapporti di conto corrente intercorsi fra le parti, va osservato quanto segue.
pag. 19/25 Conto corrente ordinario n. 0302034: sono presenti in atti solo alcuni estratti conto relativi ai seguenti periodi: dal 23.03.87 al 31.12.88; dal 29.12.89 al 30.09.90. Il saldo dell'ultimo estratto conto (al 30.09.90) espone un saldo debitore pari a Lit. -
107.335.905; tale debito va ritenuto prescritto, come pure vanno ritenute prescritte le pretese di ripetizione, poiché non risulta sia mai stato richiesto e non è neppure oggetto del Decreto Ingiuntivo notificato da . Controparte_9
Non va quindi considerato ai fini del ricalcolo.
Conto corrente n. 0701628: sono presenti agli atti alcuni estratti conto (relativi ai periodi dal 16.08.93 al 31.12.95 scalari al 31.12.96 ed al 31.12.97, estratti dal
01.01.2000 al 13.09.01) e la lettera di apertura del conto corrente datata 27.07.1993.
Si nota che i due scalari al 31.12.96 e 97 espongono solo spese fisse di chiusura ed il conto non risulta movimentato. Allo stesso modo gli estratti 2000 – 2001; non evidenziano movimenti ma solo spese. Il conto viene estinto il 13.09.2001 mediante pagamento delle spese di chiusura con bonifico dal conto 27 (è presente la contabile).
Dalla lettura delle movimentazioni di conto, emerge con sufficiente chiarezza che sul conto in esame transitano soltanto operazioni di anticipazione di effetti, come emerge dalle causali dei movimenti (giroconto, giroconto accredito, pagamenti diversi, accrediti diversi, ecc.), sia dal fatto che gli interessi e le competenze trimestralmente calcolate non compaiono mai tra i movimenti del conto, ma vengono addebitate direttamente sul conto ordinario n. 27 con valuta fine trimestre: si tratta quindi di un conto anticipi sbf per il quale va ritenuta la prescrizione della domanda di ripetizione di eventuali addebiti illegittimi per il periodo “ante decennio” dalla notifica del decreto ingiuntivo (ovvero, nel caso in esame, fino al 25.01.2001), in considerazione della natura delle operazioni di finanziamento, ontologicamente differenti dalle aperture di credito.
Ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, prescritte le parti hanno dibattuto circa l'esistenza e la prova di una apertura di credito.
pag. 20/25 La distinzione tra rimesse a carattere solutorio e rimesse a carattere ripristinatorio presuppone l'individuazione dei fidi eventualmente accordati al cliente, e quindi l'identificazione della soglia di copertura tempo per tempo in essere, nel periodo oggetto di indagine, per il conto al quale siano affluite le rimesse da analizzare;
tale operazione va effettuata sulla base della documentazione contrattuale in atti, atteso che Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705 ha chiarito come sia onere del cliente - che voglia negare la natura solutoria delle rimesse su conto scoperto invocate per far valere l'eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente - provare l'esistenza di un'apertura di credito, non essendo sufficiente l'esistenza di elementi che facciano pensare a un fido di fatto.
Irrilevante la condotta della Banca che tollera sconfinamenti anche ripetuti da parte del correntista;
il fido resta la messa a disposizione di una liquidità per un ammontare che deve essere determinato, quanto meno in via presuntiva, perché così si determina il discrimen necessario per qualificare una rimessa come solutoria o ripristinatoria.
In questa prospettiva, sono parimenti irrilevanti le aperture di credito c.d. autoliquidanti
(anticipi fatture, sbf, crediti commerciali), in quanto solo il fido di cassa determina un'immediata disponibilità del credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità, mentre nelle altre ipotesi l'accordato è solo l'importo massimo che la Banca si obbliga ad anticipare condizionatamente alla presentazione di carta commerciale. L'apertura di credito per anticipo titoli s.b.f. configura infatti un'operazione di sconto, che si distingue dalla vera e propria apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, in quanto la banca si impegna solamente ad accettare lo sconto – id est, a finanziare - entro i limiti pattuiti e il correntista non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma solo degli importi che verranno effettivamente accreditati in virtù dei singoli negozi di sconto. Non vanno quindi considerate le pattuizioni relative ad aperture di credito sotto forma di anticipazioni, sconto o sbf, atteso che il montante indicato indica solo l'importo complessivo dei titoli di credito o della carta commerciale che la si CP_6
impegna ad accettare.
pag. 21/25 Inoltre alla luce di Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2020, n. 9141 per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto conto corrente con apertura di credito abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. Per le rimesse solutorie prescritte vanno considerati solo i versamenti effettuati nel momento in cui il saldo debitore era in extra fido, e per l'entità che ha permesso il rientro nell'apertura di credito concessa contrattualmente.
Nel caso di specie, valida pattuizione di una apertura di credito si rileva con riguardo alla concessione di un fido di Lit. 200.000.000 in data 06.06.1994. Successivamente,
l'affidamento è stato ridotto alla somma di Lit. 50.000.000 con contratto del
24.05.2000; ulteriori modifiche (fra cui la c.d. apertura di credito per portafoglio commerciale / SBF del 30.10.2001) sono successive al 25.01.2001 e quindi non di interesse ai fini della individuazione delle rimesse solutorie.
Considerata l'assenza di un contratto di apertura di credito e della contestuale assenza di concessione di fido fino al 6.06.94, tutte le rimesse fino a tale data devono considerarsi solutorie, in quanto effettuate su conto “scoperto”. Circa il periodo successivo al
6.06.94, tenendo conto del fido accordato e della variazione del 24.05.2000, dalla verifica effettuata è emerso che tutte le rimesse effettuate dal correntista hanno avuto natura solutoria.
Ad esito delle indagini peritale è emerso che il c/c n. 0700027 (già n. 0300686) ha un saldo a credito del correntista pari ad €. 149.423,36 al 15.03.2011.
pag. 22/25 La ha richiesto con il decreto ingiuntivo opposto il pagamento di RI.BA. insolute CP_6 per la somma di euro 135.774,40 oltre spese per euro 84,91, producendone l'elenco. Per tre di queste RI.BA. sono state prodotte le contabili di addebito (per una anche la distinta di presentazione); per le altre nel deposito telematico non sono presenti le contabili di addebito, ma solo la certificazione dell'insoluto ex art. 50 D.Lgs. 385/93; tuttavia le contabili risultano depositate nel fascicolo cartaceo relativo alla opposta e già depositate nel giudizio di primo grado dalla Banca opposta come CP_4 doc. 31 (descritto come n. 7 contabili effetti insoluti del portafoglio sbf” nell'indice della comparsa di costituzione di . CP_3
Del resto detti insoluti non risultano contestati dalla società correntista nel termine del maturarsi delle preclusioni, sicchè vanno anche ex art. 115 c.p.c. ritenuti provati, per un importo complessivo pari a €. 135.859,31.
In conclusione il saldo dare avere fra le parti è pari a 149.423,36 -135.859,31= €.
13.564,05 a credito della correntista al 15.03.2011; il detto saldo corrisponde quindi alle poste indebite ripetibili, ad esito della compensazione con gli insoluti da sbf.
Su detta somma, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della citazione in opposizione al saldo, in ossequi a quanto disposto dall'art. 2033 c.c.
Va quindi accolto il quarto motivo di gravame, ove si lamenta l'ingiusto ed errato rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.); la domanda svolta dalla società correntista va infatti accolta, all'esito della indagine peritale, ovviamente nei soli confronti della Banca opposta, la quale ha ricevuto i pagamenti indebiti, e non nei confronti della cessionaria. succeduta Parte_4 all'originario istituto di credito, va quindi condannata alla restituzione ad Parte_1
della somma di €. 13.564,05; su detta somma, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della citazione in opposizione al saldo, secondo quanto dettato dall'art. 2033
c.c..
Resta quindi assorbita la censura relativa alla nullità delle fideiussioni prestate da e sotto il profilo della violazione della Parte_2 Parte_3
pag. 23/25 normativa antitrust, di cui alla L. n.287 del 1990, mentre la censura relativa alla estinzione delle fideiussioni è inammissibile ex art. 345 c.p.c. perché mai formulata nel giudizio di primo grado.
Resta infine assorbita la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto l'accoglimento del gravame impone la riforma della detta statuizione.
La condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.; lo scaglione di valore va individuato sulla base del decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_5 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: CP_1 CP_4
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3
opposto;
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e e per l'effetto condanna Parte_2 Parte_3 Controparte_1 al pagamento in favore di a titolo di ripetizione dell'indebito
[...] Parte_1
della somma di €. 13.564,05 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
- Condanna e in solido al pagamento delle Controparte_1 CP_4
spese di lite del doppio grado in favore di Parte_1 Parte_2
e che si liquidano per il primo grado in €.
[...] Parte_3
242,18 per spese ed €. 919,00+777,00+1680,00+1.701,00 quali compensi per le fasi di studio di introduzione di istruttoria e di decisione oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, e per il secondo grado in €.
1.848,00 per spese €. 1.134,00+921,00+1843,00+1.911,00 quali compensi per le fasi di studio di introduzione di istruttoria e di decisione oltre rimborso pag. 24/25 forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giorgio Sardella dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU di primo e secondo grado, come liquidate con separati decreti, a carico di e in solido. Controparte_1 CP_4
Ancona, così deciso in Camera di consiglio telematica del 12.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 25/25
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Ancona
R.G. 1191/2020
I Sezione Civile – II Collegio
Riunita in camera di consiglio con l'intervento dei sigg. magistrati
Dott.ssa Annalisa Gianfelice Presidente Rel.
Dott.ssa Paola De Nisco Consigliere
Dott. Vito Savino Consigliere
ha pronunciato la seguente sentenza
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appella iscritta al n. 1191 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 e promossa
DA
con sede in Ancona - Via Sacco e Vanzetti n.16, in persona del suo Parte_1
legale rappresentante pro tempore (C.F. , nonché Parte_2 P.IVA_1
(C.F. e (C.F. Parte_2 C.F._1 Parte_3
), nella qualità di fideiussori della rappresentati C.F._2 Parte_1
e difesi dall'Avvocato Giorgio Sardella, del Foro di Brindisi e dall'Avvocato Daniele
Valeri del foro di Ancona e domiciliati presso e nello studio dell'Avv. Daniele Valeri in
Ancona, Via della Loggia n. 40.
APPELLANTI
CONTRO
con sede legale in Piazza San Carlo 156, 10121, Controparte_1
Torino codice fiscale e iscrizione al registro delle imprese di Torino numero , rappresentante del Gruppo IVA “ ” partita IVA P.IVA_2 Controparte_1
([...]), la quale ha incorporato P.IVA_3 [...]
la quale ha a sua volta incorporato per fusione Controparte_2
rappresentata e difesa in giudizio dall' Avv. Emanuele Paladini del foro CP_3 di Ancona ed elettivamente domiciliata presso il suo studio.
(C.F. e P.IVA ), cessionaria del credito, rappresentata Controparte_4 P.IVA_4
dalla mandataria società (Codice Fiscale Partita Iva e Iscrizione a Registro CP_5 delle Imprese di Siena n. ), rappresentata e difesa dall'Avvocato P.IVA_5
Maurizio Boscarato del Foro di Ancona elettivamente domiciliata presso e nello studio legale del predetto legale in Ancona, Via Matteotti n. 54
APPELLATE
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 842/2020 del Tribunale di Macerata pubblicata in data 05/10/2020 in materia di contratti bancari/ opposizione decreto ingiuntivo.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione di udienza.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
quale debitrice principale, e Parte_1 Parte_2 [...]
quali fideiussori proponevano opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. Parte_3
48/2011 emesso in data 11/01/2011 con il quale si ingiungeva loro il pagamento in solido della complessiva somma di €. 151.331,41di cui €. 15.484,23 quale scoperto del conto corrente n. 7/27 al 30/11/2010, oltre interessi bancari convenzionali dall'1/10/2010 al tasso convenzionale del 12,50%, €. 121.867,18 per effetti insoluti del portafoglio commerciale salvo buon fine regolati sul C/C 7/27 oltre interessi bancari convenzionali dalle singole scadenze al tasso annuo del 12,50% ed 13.980,00 per utilizzo del conto anticipi SBF tre interessi bancari convenzionali dal 08/11/2010 al tasso annuo del 12,50% : esposizioni queste garantite con fideiussioni rilasciate in data
09/06/2000 sino alla concorrenza ciascuna di €. 939.951,56 ( £ 1.820.000.000).
Gli opponenti formulavano varie eccezioni a contrasto della pretesa di credito e formulava domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito; la Banca contrastava pag. 2/25 le difese degli opponenti eccependo in particolare la prescrizione delle rimesse solutorie ultradecennali.
La causa veniva istruita tramite consulenza tecnico-contabile.
Il Tribunale adito, con la sentenza in epigrafe, rigettava l'opposizione proposta con condanna degli opponenti al pagamento delle spese di lite.
Per quanto di interesse in questa sede, il giudice di prime cure riteneva inammissibili perché tardive le eccezioni riconvenzionali relative alla applicazione di interessi superiori al tasso soglia e di illegittima applicazione di commissioni valuta e di spese e commissioni non pattuite;
imputava agli attori opponenti l'omesso deposito degli estratti conto degli anni 1989-1991.1998 e 1999.
impugnavano la predetta sentenza e prospettavano le doglianze in seguito riportate.
Si costituiva , succeduta ad e la cessionaria del Controparte_1 CP_6 credito chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_4
Espletato un approfondimento istruttorio, la causa è stata trattenuta a sentenza all'udienza del 12.11.2024.
Osserva la Corte in via preliminare che il decreto ingiuntivo è stato emesso a fronte: di un saldo debitore relativo al conto corrente n. 7/27 acceso presso la Cassa di Risparmio di Loreto Spa in cui la società alla data del 30.11.2010 risultava debitore di Pt_1
euro 15.484,23; di euro 121.867,18 per effetti insoluti del portafoglio commerciale s.b.f. regolati sul conto corrente n. 7/27; di euro 13.980,00 per utilizzo del conto anticipi sbf relativo a ri.ba. anticipate di cui non è conosciuto l'esito regolato sul conto corrente n.7/27.
Gli opponenti hanno contestato il credito ingiunto, sollevando eccezioni attinenti il rapporto di conto corrente, avanzando domanda riconvenzionale di ripetizione delle somme indebite, da portare anche in compensazione con i crediti vantati dalla CP_6
che a sua volta ha contestato le avverse eccezioni e domande ed ha eccepito la prescrizione delle rimesse solutorie.
pag. 3/25 In particolare gli opponenti nella citazione hanno dedotto l'illecita capitalizzazione degli interessi passivi, l'illecita applicazione di interessi ultralegali determinati con riferimento al c.d. uso-piazza, l'illecita applicazione di commissioni di massimo scoperto non validamente pattuite.
Il consulente nominato nel giudizio di primo grado ha accertato quanto segue:
- quanto agli interessi debitori: risulta depositata agli atti (all. 34 di parte convenuta) una lettera di apertura di conto corrente di corrispondenza datata
01.12.1983: sul documento risulta l'indicazione scritta a mano che tale documento si riferisce al conto corrente n. 27, tuttavia dagli estratti conto depositati (dal 05.01.1988 al 21.09.1990) il conto corrente n. 27 originariamente era contraddistinto dal n.0300686 e solo dal 21.09.1990 esso assume il codice n.0700027. La lettera di apertura datata 01.12.1983, che in ogni caso si attribuisce al conto corrente n. 27, non reca alcuna indicazione specifica circa il tasso d'interesse applicato, ma si limita ad una generica applicazione delle condizioni “su piazza”. Con successiva comunicazione del 12.08.1997 (all. 35 di parte convenuta), vengono comunicate dalla banca attraverso vari fogli informativi analitici le condizioni economiche, che per quanto riguarda l'indicazione dei tassi attivi e passivi risultano chiaramente determinate.
- Quanto alla commissione di massimo scoperto: nella comunicazione del
12.08.1997 risulta indicata l'aliquota di computo ma non c'è alcun riferimento alle modalità con le quali tale commissione doveva essere calcolata;
Le modalità di calcolo della commissione di massimo scoperto non vengono stabilite nemmeno nel documento datato 31.10.2001 (all. 36 di parte convenuta).
- E' emersa l'esistenza di altri rapporti di conto corrente, i cui estratti sono stati depositati dalla banca opposta, ed esattamente:
- conto corrente n.0701628 per il quale vi è contratto di apertura del 27.07.1993, che reca l'indicazione delle condizioni economiche pattuite, ma senza indicazione delle modalità di computo della commissione di massimo scoperto, e che risulta movimentato sino al 31.12.1995; il tasso debitore pattuito nel contratto è del
8,5%, oltretutto senza maggiorazione in caso di scoperto di conto, ma dall'estratto pag. 4/25 conto del 30.09.1993 (il primo dall'apertura del conto) è stato applicato il tasso debitore del 14,50%, senza che sia stata indicata alcuna variazione dei tassi pattuiti sul contratto. Risulta infine che questo conto corrente è riferito al conto corrente principale n. 27, dal momento che le competenze (interessi passivi, commissioni di massimo scoperto ed altri oneri derivanti dalla liquidazione trimestrale) sono addebitate sul conto corrente n. 27.
- conto corrente n.0302034: trattasi di un conto anticipi sbf che presenta movimenti dal 05.01.1988 al 31.12.1990 e non risulta assistito da alcuna pattuizione contrattuale, né risulta che tale conto sia riferito al conto corrente principale n. 27;
- conto corrente n.0301774: trattasi di un conto anticipi sbf, che presenta movimenti dal 05.01.1988 al 18.09.1990 e prosegue fino al 31.12.2010 con il codice n.0700028; tale conto è riferito al conto corrente principale n. 27 ed anch'esso non risulta assistito da alcuna pattuizione contrattuale.
- Con riguardo all'anatocismo, il CTU ha accertato che tutti i rapporti facevano riferimento al conto corrente principale n. 0700027; la lettera datata 01.12.1983 di apertura del conto corrente 0700027 all'art. 7 prevede che i numeri debitori vengono chiusi trimestralmente, mentre i numeri creditori vengono chiusi annualmente;
il ctu ha però accertato che la la banca ha capitalizzato con cadenza trimestrale non solo gli oneri passivi (interessi passivi, commissione di massimo scoperto ed altre spese) ma anche quelli attivi. Di conseguenza non ha ritenuto l'addebito di interessi anatocistici.
Con il primo motivo d'appello, parte appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di primo grado ha ritenuta l'inammissibilità, per tardività delle domande introdotte con la prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c..; allega la tempestività della domanda (rectius: eccezione) relativa all'inefficacia probatoria dell'estratto di saldaconto ex art. 50 D. Lgs. 385/1993, della domanda relativa alla applicazione, dall'apertura del conto alla sua estinzione, di interessi superiori al c.d. “tasso soglia”, della domanda relativa alla applicazione di commissioni valuta e di spese e commissioni di vario tipo non dovute, in quanto tutte pag. 5/25 già introdotte in citazione;
aggiunge che con la prima memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c., dette domande sono state semplicemente precisate, e che trattandosi di deduzioni relative alla nullità di clausole contrattuali, le stesse sono eccezioni in senso lato, rilevabili d'ufficio.
Va osservato che nella citazione in opposizione l'odierna parte appellante ha richiesto l'accertamento della nullità dell'avvenuta capitalizzazione trimestrale e dell'anatocismo, l'avvenuta applicazione, dall'apertura del conto alla sua estinzione, di interessi di mora superiori al c.d. tasso soglia, l'applicazione di commissioni di massimo scoperto e commissione di salvo buon fine nulle, avanzando domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito.
Quanto all'estratto conto certificato ex art. 50 TUB, prodotto in sede di ricorso monitorio, la censura è irrilevante: va infatti osservato che in caso di contestazione non costituisce di per se prova del credito vantato dalla banca nei confronti del correntista (Cass. 3 maggio 2011, n. 9695): il che è accaduto nel caso di specie, perché è sufficiente l'opposizione a decreto ingiuntivo con l'allegazione dell'appostazione di somme debitorie non dovute. Avendo parte opponente contestato l'importo a debito, la contestazione comporta che, nel giudizio a cognizione piena, spetta alla banca produrre il contratto su cui si fonda il rapporto, documentare l'andamento di quest'ultimo e fornire cosi' la piena prova della propria pretesa (Cass. 6 giugno 2018, n.
14640): e ciò è quanto è accaduto nel caso di specie, avendo l'istituto di credito prodotto gli estratti conto relativi al rapporto bancario, sia pure non coprendo alcuni periodi.
Quanto alla domanda di applicazione di tassi usurari, sia con riguardo ai tassi di mora che con riguardo ai tassi debitori convenzionali, l'eccezione/domanda è inammissibile ma perchè generica, sicchè la decisione del giudice di prime cure sul punto va confermata, disponendosi la correzione della motivazione.
Va infatti negata la consulenza contabile relativa all'applicazione di tassi superiori al tasso soglia, per non avere gli opponenti indicato in quali termini sarebbe avvenuto pag. 6/25 questo superamento: nella prima memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. gli appellanti si sono limitati ad allegare il superamento del tasso soglia ma non hanno indicato i tassi in concreto applicati;
nella citazione in opposizione hanno allegato l'illecita applicazione di interessi oltre il tasso soglia, aggiungendo che ad “oggi il ricorrente invoca l'
l'applicazione di un tasso annuo pari al 12,5% mentre “leggendo le ultime rilevazioni il tasso soglia per gli anticipi e sconti oltre euro 100.000 è pari a 5,81%”, con ciò ventilando l'esistenza di una irrilevante usura sopravvenuta (cfr. per tutte Cass. Sez.
Un. sent. n. 24675 del 19/10/2017).
La Corte di Cassazione con la pronuncia a SS.UU. n. 19597/2020 ha precisato che: "L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art. 2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato, l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel Decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto".
E' vero che con riguardo alla omessa produzione dei decreti ministeriali di rilevazione del TEGM, da parte della parte opponente, va osservato che successive pronunce della Suprema Corte hanno chiarito che il giudice ha il potere-dovere di acquisirli, in quanto essi sono atti di natura non provvedimentale, ma normativa, per i quali vale il principio iura novit curia, in luogo di quello dispositivo;
Cassazione civile sez. I, 29/11/2022, n.35102 statuisce che In tema di usura,
i decreti ministeriali pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale, con i quali viene effettuata la rilevazione trimestrale dei tassi effettivi globali medi, indispensabili alla concreta individuazione dei tassi soglia di riferimento, in virtù del rinvio operato dall'art. 2 l. n.
108/1996, costituiscono atti amministrativi di carattere generale ed astratto, oltre che innovativo, e quindi normativo, perché completano i precetti di rango primario in materia di usura inserendo una normativa di dettaglio. Per questo, tali decreti vanno considerati alla stregua di vere e proprie fonti integrative del diritto, che il giudice deve
pag. 7/25 conoscere a prescindere dalle allegazioni delle parti, in base al principio
"iura novit curia", sancito dall'art. 113 c.p.c. .
Il temperamento probatorio però non esonera il correntista che eccepisce, anche in grado di appello, la nullità de quo, dall'onere di allegazione degli elementi di fatto su cui si fonda l'eccezione di nullità per la violazione della disciplina in materia di usura, dovendo in particolare dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso pattuito, il tasso annuo effettivamente applicato - unitamente ai criteri di determinazione dello stesso.
Nel caso di specie nessuna di queste allegazioni è stata effettuata, volendosi onerare il giudice della generale disamina dell'andamento del conto corrente formulando, anche nel presente appello, labili riferimenti alla usurarietà dei tassi debitori.
Parimenti generica è la domanda/eccezione di nullità delle clausole relative alle commissioni valuta, spese e commissioni di vario tipo, assunte come non dovute;
nel caso di specie gli opponenti hanno dedotto nella prima memoria ex art. 183 comma VI
c.p.c. l'applicazione di giorni valuta come pure l'applicazione di “spese, competenze e commissioni varie”, in difetto di specifica pattuizione, ma non hanno neppure indicato quali e in che misura dette spese sono state applicate. Né può essere ritenuta la corretta osservanza dell'onere di allegazione considerando una sorta di – inammissibile - eterointegrazione degli atti difensivi a ciò deputati (atto di citazione e memoria contenente precisazioni o modificazioni delle domande, delle eccezioni e delle conclusioni già proposte) con le osservazioni svolte nella perizia di parte allegata alla seconda memoria ex art. 183 comma VI c.p.c. deputata alle repliche ed alla indicazione dei mezzi di prova.
Col secondo ed il terzo motivo di gravame parte appellante lamenta come ingiusto il rigetto dell'istanza ex art. 210 c.p.c. da parte del giudice di prime cure e in generale, rilevando l'erroneità della decisione in punto di distribuzione dell'onere probatorio;
aggiunge che gli estratti conto relativi agli anni 1989, 1991, 1998 e 1999, di cui ha chiesto l'esibizione, non sono mai stati trasmessi ad essa parte appellante.
pag. 8/25 Il motivo è infondato con riguardo al rigetto dell'ordine di esibizione, parzialmente fondato con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio.
Va osservato che nel caso di specie la parte opponente, odierna appellante, ha provveduto al deposito degli estratti conto completi di movimenti capitali e scalare, ad eccezione di quelli relativi agli anni 1989, 1991, 1998 e 1999.
Va quindi puntualizzato come si atteggia l'onere probatorio nella controversia in esame, ove la domanda riconvenzionale (di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito) della società correntista si contrappone a quella diretta al pagamento del saldo del rapporto di conto corrente, domanda originariamente azionata dalla Banca in via monitoria
Secondo la Suprema Corte «Nei rapporti bancari di conto corrente, ove alla domanda principale diretta al pagamento del saldo del rapporto, proposta dalla banca in via monitoria, si contrapponga la domanda riconvenzionale del correntista di accertamento del saldo e di ripetizione dell'indebito, formulata in sede di opposizione ex art. 645 c.p.c., ciascuna delle parti è onerata della prova delle operazioni da cui si origina il saldo. In particolare, la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi;
sicché, ove manchi la prova delle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto, il correntista non potrà aspirare ad un rigetto della domanda di pagamento della banca, ma, nel contempo, quest'ultima non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta inziale del primo degli estratti conto prodotti» (Cass., 05/08/2021, n. 22387).
Nel caso di specie entrambe le parti sono onerate della prova delle contrapposte pretese aventi rispettivamente ad oggetto l'inesistenza e l'esistenza del credito dedotto in lite
(per l'ipotesi di contrapposte domande di pagamento e di accertamento negativo: Cass.
16 giugno 2005, n. 12963; Cass. 15 febbraio 2007, n. 3374; con specifico riguardo al caso in cui il correntista agisca in giudizio chiedendo di rideterminarsi il saldo del conto e la ripetizione degli importi da lui indebitamente versati, mentre la banca pag. 9/25 spieghi riconvenzionale per la corresponsione degli importi di cui si assuma creditrice: Cass. 7 maggio 2015, n. 9201 cit.). Ciò significa, in concreto, che ciascuno dei due contendenti ha l'onere di dar prova delle operazioni da cui si origina il saldo.
Sempre secondo la Cassazione, nella prospettiva consegnata dall'art. 2697 c.c., la mancata documentazione di una parte delle movimentazioni del conto, il cui saldo sia a debito del correntista, non esclude una definizione del rapporto di dare e avere fondata sugli estratti conto prodotti da una certa data in poi (cfr. Cass. 2 maggio 2019, n.
11543 cit., secondo cui non vi sarebbe infatti ragione, in senso logico e giuridico, per ritenere che nell'ambito del contratto di conto corrente un adempimento solo parziale dell'onere di produzione degli estratti conto precluda di procedere alla semplice sterilizzazione del saldo debitorio portato dal primo degli estratti conto prodotti).
Essendo sia la banca che il correntista onerati della prova dei propri assunti, la mancata produzione degli estratti conto assume una colorazione neutra sul piano della ricostruzione del rapporto di dare e avere e giustifica, come tale, un accertamento del saldo di conto corrente che non è influenzato dalle movimentazioni del periodo che sono prive di rendicontazione.
Infatti, proprio in quanto ognuna delle parti assume la veste di attore all'interno del giudizio, è inconcepibile che l'una e l'altra possano giovarsi delle conseguenze del mancato adempimento dell'onere probatorio della controparte.
E' da ricordare che, con riferimento alle azioni della banca e del correntista, operano, due distinti criteri che, rispettivamente, consentono di risolvere la questione relativa alla mancata prova dell'andamento del conto da parte dell'attore che ne è onerato.
Nella causa promossa dalla banca per il pagamento del saldo, ove la stessa non riesca
a dissolvere, anche attraverso mezzi di prova diversi dagli estratti conto, l'incertezza quanto al fatto che, con riferimento al periodo non documentato, il correntista abbia maturato, per effetto dello storno di importi non dovuti (quali interessi ultralegali o anatocistici), un credito di imprecisato ammontare - tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo -, la domanda deve essere respinta;
di contro, nella causa promossa dal correntista per la rideterminazione del saldo o la ripetizione dell'indebito, ove non risulti provato, anche con l'apporto di mezzi di prova che possono essere diversi dagli estratti conto, che il
pag. 10/25 saldo dell'intervallo temporale non documentato abbia ad oggetto un debito inferiore o inesistente, o addirittura un credito di detto soggetto, si devono elaborare i conteggi partendo da tale saldo debitore (Cass. 2 maggio 2019, n. 11543; nel medesimo senso, Cass. 9 dicembre 2019, n. 32016 e Cass. 13 gennaio 2020, n. 330, non massimate sul punto).
Poichè, come osservato, tali criteri non possono trovare riscontro applicativo nel caso di contrapposte domande della banca e del correntista, deve darsi atto - in mancanza di prove quanto alle movimentazioni del conto occorse nel periodo iniziale del rapporto - che da un lato la banca non potrà invocare, in proprio favore, l'addebito della posta iniziale del primo degli estratti conto prodotti e che, dall'altro, il correntista non potrà aspirare a un rigetto della domanda di pagamento della banca stessa (rigetto che del resto si giustifica, nelle azioni proposte dall'istituto di credito, con la astratta possibilità che, in ragione delle eliminazione delle somme illegittimamente addebitate al cliente nel periodo non documentato, il saldo su cui innestare le successive movimentazioni del conto sia a credito del correntista stesso, e ciò per un ammontare - necessariamente - indefinito: ma tale possibilità, a ben vedere, non si pone, almeno di regola, allorquando il correntista si faccia pure attore, giacchè in questo caso lo stesso formulerà una domanda che, per non risultare indeterminata, dovrà negare la suddetta evenienza). Cassazione civile sez. I, 29/10/2020, (ud. 10/09/2020, dep. 29/10/2020), n.23852.
Il rapporto di dare e avere tra le parti va dunque ricostruito in base agli estratti conto acquisiti: il che è quanto dire che, nell'evenienza indicata, il saldo debitore iniziale del primo estratto conto di ogni periodo deve essere deve essere azzerato.
Sempre nel terzo motivo, la parte appellante torna ad eccepire:
- la nullità della capitalizzazione degli interessi prevista nell'art. 7 comma II del contratto di c/c n. 27; chiede pertanto l'eliminazione di tutte le poste addebitate a titolo di capitalizzazione anche nel periodo successivo alla Delibera CICR del
09.02.2000, in assenza di specifica pattuizione;
- la nullità degli interessi debitori ultralegali, contenuta nell'art 7 comma III delle condizioni generali del contratto di c/c n. 27 dell' 1.12.1983, trattandosi di tasso debitore determinato unilateralmente dalla banca in base alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza;
pag. 11/25 - la nullità della commissione di massimo scoperto per mancanza della forma scritta ad substantiam nel contratto base di conto corrente n. 27 dell'1.12.1983, nonchè per carenza di causa giustificatrice
Sulle dette eccezioni/domande riconvenzionali, questa Corte territoriale osserva quanto segue.
CP_7
L'eccezione è parzialmente fondata.
Il contratto di conto corrente n. 27 dell'1.12.1983 prevede, all'art. 7, la capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi ed annuale degli interessi attivi, in contrasto con il divieto previsto dall'art. 1283 c.c..
La nullità delle clausole aventi ad oggetto gli interessi anatocistici trimestrali siccome contrarie al precetto di cui all'art. 1283 c.c.. costituisce principio ormai ritenuto pacifico ed univocamente affermato dalla giurisprudenza di legittimità e di merito a partire da Cass. 2374/1999 e poi Cass. SU 21095/2004: è sufficiente ricordare che la pratica dell'anatocismo trimestrale, fino alla delibera CICR, era da ritenersi illegittima (cfr. citata Cass. S.U. 21095/2004 "L'uso normativo anatocistico trimestrale, inesistente prima dell'entrata in vigore del codice del 1942, non si è potuto formare successivamente in costanza del divieto anatocistico dell'art. 1283 c.c. e, pertanto, sono nulle le clausole anatocistiche dei contratti bancari"): da ciò deriva, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 425 del 2000, con cui è stata dichiarata costituzionalmente illegittima, per violazione dell'art. 76 Cost., la norma (contenuta nell'art. 25,3 comma, D.Lgs. n. 342 del 1999) di salvezza della validità e degli effetti delle clausole anatocistiche stipulate in precedenza, che queste ultime restino, secondo i principi che regolano la successione delle leggi nel tempo, sotto il vigore delle norme anteriormente in vigore, alla stregua delle quali non possono che essere dichiarate nulle, perché stipulate in violazione del citato art. 1283 c.c.. Detto divieto sussiste con qualsiasi tipo di periodicità (trimestrale o anche annuale), in quanto detta liquidazione pag. 12/25 atterrebbe comunque a clausola nulla per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c. (cfr. Cass. SU 24418/2010); quindi per il periodo anteriore al
22/4/2000 gli interessi a debito del correntista devono essere calcolati senza operare alcuna capitalizzazione.
Va aggiunto che, eliminato l'anatocismo per contrasto con l'art. 1283 c.c., anche in relazione agli interessi attivi, ossia a credito della correntista, la regola è quella dettata dall'art. 1283 c.c.: gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi;
non può essere quindi validamente predicata una sopravvivenza parziale della clausola contrattuale volta a salvare la capitalizzazione degli interessi a credito della correntista.
Nel caso di specie il foglio informativo analitico per affidamento in conto corrente del
12.08.1997, prevede la capitalizzazione trimestrale per i tassi d'interesse sia creditori che debitori;
anche nella lettera contratto di apertura del conto corrente ordinario n. 27 del 31.10.2001, è prevista la capitalizzazione trimestrale in condizioni di reciprocità.
Pertanto il ricalco del saldo del conto corrente deve prevedere la capitalizzazione su base trimestrale degli interessi.
Irrilevante la specifica questione della validità dell'anatocismo trimestrale successivamente all'entrata in vigore della delibera CICR 9.02.2000,
INTERESSI USO PIAZZA
L'eccezione è fondata.
Ritiene questa Corte territoriale il difetto di prova di specifiche pattuizioni accettate per iscritto dalla società correntista, in quanto nel contratto di c/c si fa riferimento, per la determinazione dei tassi debitori, al c.d. uso piazza, trattandosi di contratto risalente ad epoca anteriore al 1992: il requisito della necessaria determinazione scritta degli pag. 13/25 interessi ultralegali prescritto dall'art. 1284 c.c. non è soddisfatto se la clausola rimanda
“alle condizioni praticate usualmente dalle aziende di credito sulla piazza”, o ad espressioni analoghe, poiché, data l'esistenza di diverse tipologie di interessi, essa non consente, per la sua genericità, di stabilire a quale previsione le parti abbiano inteso concretamente riferirsi (cfr ex multis. Cass. n. 11566/2008; Cass. n. 12222/2003)
Detto difetto probatorio inibisce, nei rapporti dove le condizioni economiche non sono specificate, l'applicazione di interessi oltre la misura legale prevista dall'ultimo comma dell'art.1284 c.c., con la conseguenza che in applicazione dell'automatica sostituzione in ragione della nullità parziale di cui all'art.1419 c.2° c.c., la banca può esigere i soli interessi al saggio legale (cfr. Cass. n. 12276/2010).
La nullità della clausola relativa agli interessi in difetto di convenzione scritta deriva infatti dall'art. 1284, c. 3, cc.; la nullità non può essere sanata dalla comunicazione del concreto tasso applicato in quanto detta comunicazione non rende certo il criterio della loro determinazione, poiché non richiama criteri prestabiliti ed elementi estrinseci, obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione del saggio di interesse. Pertanto permane l'incertezza che la determinazione sia rimessa alla discrezionalità dell'istituto bancario.
Inoltre, la conoscenza successiva del saggio applicato non vale a sanare l'originario vizio di nullità della pattuizione, data la carenza del requisito della determinabilità; l'art. 1346 cc esige che tale requisito sussista a priori, al punto che non può essere individuato successivamente, tanto più quando il saggio non sia determinato da entrambe le parti ma da una di esse, che l'abbia portato a conoscenza dell'altra attraverso documenti che abbiano il fine esclusivo di fornire l'informazione delle operazioni periodicamente contabilizzate e non anche di contenere proposte contrattuali, capaci di assumere dignità di patto in difetto di espresso dissenso (Cass. 14684/03; nello stesso senso Cass.
17338/02, Cass. 4490/02, Cass. 1287/02).
pag. 14/25 Pertanto, gli estratti conto ricevuti dalla società correntista contenenti la misura delle condizioni economiche applicate, come pure la pratica dell'affissione nei locali della delle condizioni economiche variate, non sono sufficienti a sanare la nullità CP_6
della pattuizione, data la radicata carenza del requisito della determinabilità.
D'altro canto l'approvazione degli estratti conto non implica l'insussistenza di addebiti illegittimi da parte della banca. noto, infatti, l'approvazione tacita CP_8 dell'estratto di conto corrente non si estende alla validità ed efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti, ma ha la funzione di certificare la verità storica dei dati riportati nel conto (Cass. 3574/11); la mancata contestazione dell'estratto conto e la connessa implicita approvazione delle operazioni in esso annotate riguardano, dunque, solo gli accrediti e gli addebiti considerati nella loro realtà effettuale (Cass. 25 maggio 2017, n.
13258; Cass. 26 maggio 2011, n. 11626).
Nel caso di specie, il primo contratto di apertura del conto, datato 1.12.83, rimanda alle condizioni praticate dalle Aziende di credito usualmente sulla piazza;
il successivo documento scritto che riporta l'indicazione dei tassi d'interesse è il foglio informativo analitico per affidamenti in conto corrente del 12.08.97: tuttavia i predetti tassi sono indicati nei livelli minimo (per il tasso creditore) e massimo (per quello creditore) e quindi, non definendo in modo univoco i predetti tassi d'interesse, finiscono per non soddisfare il requisito posto dal quesito (valida pattuizione).
La prima pattuizione scritta che riporta in modo corretto l'indicazione dei tassi d'interesse è la lettera contratto di apertura del conto corrente del 31.10.2001.
Al rapporto di conto corrente devono quindi essere applicati il tasso di interesse legale dalla apertura al 1.12.1983, ed successivamente il tasso ex art. 117 TUB, fino al
31.10.2001, mentre successivamente verranno applicati i tassi convenzionali.
COMMISSIONI DI MASSIMO SCOPERTO
L'eccezione è fondata.
pag. 15/25 In tema di CMS va infatti ricordato che dette commissioni costituiscono la remunerazione dell'istituto di credito per il costo sostenuto per la “messa a disposizione di una certa somma in favore del correntista a prescindere dalla concreta utilizzazione
(con conseguente indisponibilità per la banca della somma concessa). La Suprema
Corte di Cassazione con la sentenza n. 870 del 18 gennaio 2006 ha dato una corretta definizione della commissione di massimo scoperto, definendola come la remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione dei fondi a favore del correntista indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma.
La relativa previsione negoziale è tuttavia valida ex artt. 1346 e 1418 c.c. solo ove sia determinato l'ammontare di quanto dovuto per il relativo servizio mediante l'indicazione del valore percentuale e la previsione del criterio di calcolo, rendendo cioè determinabile il concreto criterio di computo della commissione e lo specifico impatto sui saldi di chiusura periodica del conto corrente bancario, atteso che: "in tema di conto corrente bancario, è nulla per indeterminatezza dell'oggetto la clausola negoziale che prevede la commissione di massimo scoperto indicandone semplicemente la misura percentuale, senza contenere alcun riferimento al valore sul quale tale percentuale deve essere calcolata” (in tal senso, Ordinanza della Corte di Cassazione n.
19825 del 20/06/2022).
Trattandosi di condizione economica, devono essere oggetto di specifica pattuizione tutti gli elementi che concorrono a determinare la posta debitoria: percentuale, periodicità di calcolo degli addebiti, base di calcolo. La base di calcolo costituisce infatti il concreto meccanismo di funzionamento della commissione (ad es: montante utilizzato o provvista accordata, ovvero punta massima dello scoperto in un determinato arco temporale, ovvero ancora media dello scoperto in un determinato arco temporale); la pattuizione di CMS che non la indichi è quindi indeterminata ex art. 1346 c.c., non consentendo al correntista di comprendere il concreto criterio di computo della commissione, il suo funzionamento e lo specifico impatto della voce di costo sui saldi trimestrali di chiusura periodica del conto corrente bancario.
pag. 16/25 Nel caso di specie, come rilevato nella CTU, in nessuno dei documenti contrattuali depositati in atti risulta una valida pattuizione della CMS.
Il foglio informativo analitico per affidamenti in conto corrente del 12.08.97, indica la
CMS nel suo importo massimo (quindi indeterminato) e non indica periodicità e base di calcolo;
il contratto di apertura del conto corrente del 31.10.2001 riporta, invece, l'indicazione percentuale della CMS (0,500%) senza tuttavia indicare la base di calcolo;
la commissione di scoperto di conto (evoluzione normativa della CMS) considerata nella proposta di modifica unilaterale del contratto datata 30.09.2010 riporta l'importo massimo trimestrale in termini assoluti e non in percentuale e “tenuto conto dell'ammontare del fido tempo per tempo accordato”: l'introduzione della condizione economica tramite il meccanismo dello ius variandi previsto dall'art. 118 TUB non può tuttavia essere considerata assistita da valida pattuizione in quanto lo ius variandi può essere esercitato al solo al fine di modificare clausole e condizioni, sia di carattere economico che di natura normativa, già presenti e contemplate nel contratto, con l'ovvia osservazione che deve trattarsi di condizioni e clausole validamente pattuite, dovendosi altrimenti considerare come non stipulate.
Non vanno invece accolte le eccezioni/domande di nullità della disciplina delle valute, nonché le eccezioni relative alla non debenza di commissioni remunerazioni e spese per quanto sopra già esposto.
Questa Corte distrettuale ha quindi disposto la rinnovazione della CTU sul seguente quesito:
“Provveda il CTU a determinare il saldo dare/avere sul c/c ordinario n. 27, sul contratto anticipi sbf e sui vari contratti bancari anche accessori conto corrente principale, intercorsi tra le parti di cui alle produzioni in atti sulla base dei seguenti principi: effettui il CTU il conteggio osservando i seguenti criteri: il periodo del computo inizia dal primo saldo utile leggibile negli estratti conto prodotti (ovvero dalla prima operazione compresa nell'estratto conto più remoto); la data finale dei conteggi
è quella dell'estinzione del conto. Qualora il primo saldo utile leggibile non coincida
pag. 17/25 con l'apertura del contratto di conto corrente, o qualora nel periodo in esame si dovesse rilevare una interruzione negli estratti conto prodotti il CTU dovrà a) considerare i periodi antecedente e successivo all'interruzione, come completamente separati e a se stanti, sommando quindi alla fine le differenze rilevate;
b) considerare i saldi iniziali di ogni periodo pari a zero se debitori.;
2) gli interessi attivi e passivi non hanno alcuna capitalizzazione, se non a partire, ove sussistente, da valida pattuizione scritta in condizione di reciprocità;
3) ove non vi sia pattuizione scritta dei tassi di interesse, gli interessi attivi e passivi da applicare vanno calcolati al tasso legale tempo per tempo vigente fino al 9 luglio 1992, dal 9 luglio 1992 al saldo al tasso sostitutivo ex art. 117 TUB;
4) ove non vi sia valida pattuizione scritta (deve essere indicata la percentuale della commissione, la periodicità, la base di calcolo), le commissioni di massimo scoperto non vanno addebitate in conto corrente;
5) vanno invece addebitati i c.d. giorni valuta, le altre commissioni, remunerazioni e spese;
PRESCRIZIONE
Svolga il CTU una verifica atta ad individuare, per il periodo antecedente ai dieci anni dalla notifica del decreto ingiuntivo, se siano intervenute rimesse 'solutorie', ossia versamenti su conto passivo in assenza di affidamento o su conto 'scoperto' oltre i limiti dell'affidamento (per la sola parte di versamento necessaria al 'rientro' dall'esposizione); nel caso di presenza di versamenti solutori, imputi gli stessi agli oneri addebitati dalla banca sul conto (per interessi, commissioni e spese indicati nella prima parte del quesito, compresa la loro componente 'legittima') partendo dai più risalenti fino alla data del singolo pagamento. All'esito, determini il CTU l'ammontare degli addebiti illegittimi la cui domanda di ripetizione non è prescritta e conseguentemente il nuovo saldo finale corretto dei conti tenendo conto della prescrizione.
Provveda il CTU alle indicate operazioni facendo il calcolo sul conto rettificato, ossia depurato degli effetti derivanti dalla applicazione di poste indebite.
Provveda infine il CTU a determinare il saldo fra tutti i rapporti bancari intercorsi fra le parti.”
pag. 18/25 Quanto alla documentazione contabile, il CTU ha riferito che sono presenti gli estratti conto, completi di scalari, relativamente ai seguenti periodi: dal 23.12.87 al 31.12.88; dal 29.12.89 al 31.12.90; dal 01.01.92 al 31.12.97; dal 01.01.2000 al 15.03.2011.
Poiché è stata verificata l'avvenuta prescrizione delle poste indebite fino al 25.01.2011, il CTU ha limitato le operazioni di ricalcolo solo sugli estratti conto dal 01.01.2000 al
15.03.2011, ovviamente non computando le poste indebite maturate fino al 25.01.2001 in quanto prescritte;
il periodo di computo iniziale parte quindi dal 01.01.2000 considerando il saldo iniziale pari a zero in quanto debitore (da estratto conto al
31.12.99 Lit. - 187.866.304).
Va osservato che sul conto corrente ordinario venivano girate le poste provenienti da conti accessori, in particolare dal conto anticipi sbf n. 0700028 (fino al 18.09.90 n.
0301774).
Con riguardo al conto anticipi sbf va ritenuta la prescrizione della domanda di ripetizione di eventuali addebiti illegittimi per il periodo “ante decennio” dalla notifica del decreto ingiuntivo (ovvero, nel caso in esame, fino al 25.01.2001), in considerazione della natura delle operazioni di finanziamento, ontologicamente differenti dalle aperture di credito.
Infatti, la prescrizione relativa alle anticipazioni prescinde totalmente dalla presenza di rimesse solutorie, come nell'apertura di credito concessa nell'ambito di un conto corrente ordinario, ma decorre dalla data del “pagamento”, ovvero dell'incasso del sottostante titolo. Ne deriva, quindi, che si può affermare l'avvenuta prescrizione della domanda di ripetizione di tutti gli eventuali addebiti illegittimi riferibili al conto anticipi fino alla data del 25.01.2001.
Quanto ad ulteriori rapporti di conto corrente intercorsi fra le parti, va osservato quanto segue.
pag. 19/25 Conto corrente ordinario n. 0302034: sono presenti in atti solo alcuni estratti conto relativi ai seguenti periodi: dal 23.03.87 al 31.12.88; dal 29.12.89 al 30.09.90. Il saldo dell'ultimo estratto conto (al 30.09.90) espone un saldo debitore pari a Lit. -
107.335.905; tale debito va ritenuto prescritto, come pure vanno ritenute prescritte le pretese di ripetizione, poiché non risulta sia mai stato richiesto e non è neppure oggetto del Decreto Ingiuntivo notificato da . Controparte_9
Non va quindi considerato ai fini del ricalcolo.
Conto corrente n. 0701628: sono presenti agli atti alcuni estratti conto (relativi ai periodi dal 16.08.93 al 31.12.95 scalari al 31.12.96 ed al 31.12.97, estratti dal
01.01.2000 al 13.09.01) e la lettera di apertura del conto corrente datata 27.07.1993.
Si nota che i due scalari al 31.12.96 e 97 espongono solo spese fisse di chiusura ed il conto non risulta movimentato. Allo stesso modo gli estratti 2000 – 2001; non evidenziano movimenti ma solo spese. Il conto viene estinto il 13.09.2001 mediante pagamento delle spese di chiusura con bonifico dal conto 27 (è presente la contabile).
Dalla lettura delle movimentazioni di conto, emerge con sufficiente chiarezza che sul conto in esame transitano soltanto operazioni di anticipazione di effetti, come emerge dalle causali dei movimenti (giroconto, giroconto accredito, pagamenti diversi, accrediti diversi, ecc.), sia dal fatto che gli interessi e le competenze trimestralmente calcolate non compaiono mai tra i movimenti del conto, ma vengono addebitate direttamente sul conto ordinario n. 27 con valuta fine trimestre: si tratta quindi di un conto anticipi sbf per il quale va ritenuta la prescrizione della domanda di ripetizione di eventuali addebiti illegittimi per il periodo “ante decennio” dalla notifica del decreto ingiuntivo (ovvero, nel caso in esame, fino al 25.01.2001), in considerazione della natura delle operazioni di finanziamento, ontologicamente differenti dalle aperture di credito.
Ai fini della individuazione delle rimesse solutorie, prescritte le parti hanno dibattuto circa l'esistenza e la prova di una apertura di credito.
pag. 20/25 La distinzione tra rimesse a carattere solutorio e rimesse a carattere ripristinatorio presuppone l'individuazione dei fidi eventualmente accordati al cliente, e quindi l'identificazione della soglia di copertura tempo per tempo in essere, nel periodo oggetto di indagine, per il conto al quale siano affluite le rimesse da analizzare;
tale operazione va effettuata sulla base della documentazione contrattuale in atti, atteso che Cass. 30 ottobre 2018, n. 27705 ha chiarito come sia onere del cliente - che voglia negare la natura solutoria delle rimesse su conto scoperto invocate per far valere l'eccezione di prescrizione nei rapporti di conto corrente - provare l'esistenza di un'apertura di credito, non essendo sufficiente l'esistenza di elementi che facciano pensare a un fido di fatto.
Irrilevante la condotta della Banca che tollera sconfinamenti anche ripetuti da parte del correntista;
il fido resta la messa a disposizione di una liquidità per un ammontare che deve essere determinato, quanto meno in via presuntiva, perché così si determina il discrimen necessario per qualificare una rimessa come solutoria o ripristinatoria.
In questa prospettiva, sono parimenti irrilevanti le aperture di credito c.d. autoliquidanti
(anticipi fatture, sbf, crediti commerciali), in quanto solo il fido di cassa determina un'immediata disponibilità del credito in favore del correntista, con individuazione di rimesse ripristinatorie di tale disponibilità, mentre nelle altre ipotesi l'accordato è solo l'importo massimo che la Banca si obbliga ad anticipare condizionatamente alla presentazione di carta commerciale. L'apertura di credito per anticipo titoli s.b.f. configura infatti un'operazione di sconto, che si distingue dalla vera e propria apertura di credito, anche se regolata in conto corrente, in quanto la banca si impegna solamente ad accettare lo sconto – id est, a finanziare - entro i limiti pattuiti e il correntista non può disporre immediatamente di alcuna somma, ma solo degli importi che verranno effettivamente accreditati in virtù dei singoli negozi di sconto. Non vanno quindi considerate le pattuizioni relative ad aperture di credito sotto forma di anticipazioni, sconto o sbf, atteso che il montante indicato indica solo l'importo complessivo dei titoli di credito o della carta commerciale che la si CP_6
impegna ad accettare.
pag. 21/25 Inoltre alla luce di Corte di Cassazione, sentenza 19 maggio 2020, n. 9141 per verificare se un versamento effettuato dal correntista nell'ambito di un rapporto conto corrente con apertura di credito abbia avuto natura solutoria o solo ripristinatoria, occorre, all'esito della declaratoria di nullità da parte dei giudici di merito delle clausole anatocistiche, previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente determinare il reale passivo del correntista e ciò anche al fine di verificare se quest'ultimo ecceda o meno i limiti del concesso affidamento. Per le rimesse solutorie prescritte vanno considerati solo i versamenti effettuati nel momento in cui il saldo debitore era in extra fido, e per l'entità che ha permesso il rientro nell'apertura di credito concessa contrattualmente.
Nel caso di specie, valida pattuizione di una apertura di credito si rileva con riguardo alla concessione di un fido di Lit. 200.000.000 in data 06.06.1994. Successivamente,
l'affidamento è stato ridotto alla somma di Lit. 50.000.000 con contratto del
24.05.2000; ulteriori modifiche (fra cui la c.d. apertura di credito per portafoglio commerciale / SBF del 30.10.2001) sono successive al 25.01.2001 e quindi non di interesse ai fini della individuazione delle rimesse solutorie.
Considerata l'assenza di un contratto di apertura di credito e della contestuale assenza di concessione di fido fino al 6.06.94, tutte le rimesse fino a tale data devono considerarsi solutorie, in quanto effettuate su conto “scoperto”. Circa il periodo successivo al
6.06.94, tenendo conto del fido accordato e della variazione del 24.05.2000, dalla verifica effettuata è emerso che tutte le rimesse effettuate dal correntista hanno avuto natura solutoria.
Ad esito delle indagini peritale è emerso che il c/c n. 0700027 (già n. 0300686) ha un saldo a credito del correntista pari ad €. 149.423,36 al 15.03.2011.
pag. 22/25 La ha richiesto con il decreto ingiuntivo opposto il pagamento di RI.BA. insolute CP_6 per la somma di euro 135.774,40 oltre spese per euro 84,91, producendone l'elenco. Per tre di queste RI.BA. sono state prodotte le contabili di addebito (per una anche la distinta di presentazione); per le altre nel deposito telematico non sono presenti le contabili di addebito, ma solo la certificazione dell'insoluto ex art. 50 D.Lgs. 385/93; tuttavia le contabili risultano depositate nel fascicolo cartaceo relativo alla opposta e già depositate nel giudizio di primo grado dalla Banca opposta come CP_4 doc. 31 (descritto come n. 7 contabili effetti insoluti del portafoglio sbf” nell'indice della comparsa di costituzione di . CP_3
Del resto detti insoluti non risultano contestati dalla società correntista nel termine del maturarsi delle preclusioni, sicchè vanno anche ex art. 115 c.p.c. ritenuti provati, per un importo complessivo pari a €. 135.859,31.
In conclusione il saldo dare avere fra le parti è pari a 149.423,36 -135.859,31= €.
13.564,05 a credito della correntista al 15.03.2011; il detto saldo corrisponde quindi alle poste indebite ripetibili, ad esito della compensazione con gli insoluti da sbf.
Su detta somma, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della citazione in opposizione al saldo, in ossequi a quanto disposto dall'art. 2033 c.c.
Va quindi accolto il quarto motivo di gravame, ove si lamenta l'ingiusto ed errato rigetto della domanda di ripetizione dell'indebito oggettivo (art. 2033 c.c.); la domanda svolta dalla società correntista va infatti accolta, all'esito della indagine peritale, ovviamente nei soli confronti della Banca opposta, la quale ha ricevuto i pagamenti indebiti, e non nei confronti della cessionaria. succeduta Parte_4 all'originario istituto di credito, va quindi condannata alla restituzione ad Parte_1
della somma di €. 13.564,05; su detta somma, vanno riconosciuti gli interessi legali dalla data della citazione in opposizione al saldo, secondo quanto dettato dall'art. 2033
c.c..
Resta quindi assorbita la censura relativa alla nullità delle fideiussioni prestate da e sotto il profilo della violazione della Parte_2 Parte_3
pag. 23/25 normativa antitrust, di cui alla L. n.287 del 1990, mentre la censura relativa alla estinzione delle fideiussioni è inammissibile ex art. 345 c.p.c. perché mai formulata nel giudizio di primo grado.
Resta infine assorbita la censura relativa alla condanna al pagamento delle spese di lite, in quanto l'accoglimento del gravame impone la riforma della detta statuizione.
La condanna al pagamento delle spese di lite del doppio grado segue la soccombenza, in ossequio al disposto dell'art. 91 c.p.c.; lo scaglione di valore va individuato sulla base del decisum.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Ancona, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da e contro Parte_5 Parte_3 [...]
e avverso la sentenza in epigrafe, così provvede: CP_1 CP_4
- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza gravata
- accoglie l'opposizione a decreto ingiuntivo proposta da Parte_1
e e per l'effetto revoca il decreto ingiuntivo Parte_2 Parte_3
opposto;
- Accoglie la domanda riconvenzionale proposta da Parte_1
e e per l'effetto condanna Parte_2 Parte_3 Controparte_1 al pagamento in favore di a titolo di ripetizione dell'indebito
[...] Parte_1
della somma di €. 13.564,05 oltre interessi legali dalla domanda al saldo
- Condanna e in solido al pagamento delle Controparte_1 CP_4
spese di lite del doppio grado in favore di Parte_1 Parte_2
e che si liquidano per il primo grado in €.
[...] Parte_3
242,18 per spese ed €. 919,00+777,00+1680,00+1.701,00 quali compensi per le fasi di studio di introduzione di istruttoria e di decisione oltre rimborso forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, e per il secondo grado in €.
1.848,00 per spese €. 1.134,00+921,00+1843,00+1.911,00 quali compensi per le fasi di studio di introduzione di istruttoria e di decisione oltre rimborso pag. 24/25 forfettario al 15%, IVA e CAP come per legge, da distrarsi in favore dell'avv.
Giorgio Sardella dichiaratosi antistatario;
- Pone le spese di CTU di primo e secondo grado, come liquidate con separati decreti, a carico di e in solido. Controparte_1 CP_4
Ancona, così deciso in Camera di consiglio telematica del 12.12.2024
Il Presidente estensore
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
pag. 25/25