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Sentenza 11 giugno 2025
Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 11/06/2025, n. 727 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 727 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1064/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha emesso la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
VANNUCCI IOLE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
CASELGRANDI FULVIA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 8 1 ha introdotto il giudizio in oggetto in data 29 febbraio 2024 Parte_2 chiedendo disporsi una regolamentazione dell'affidamento dei figli ed Per_1
, nati (la prima il 22 settembre 2020 ed il secondo il 1 settembre 2022) Per_2 dalla relazione sentimentale avuta con ora terminata. CP_1
In via d'urgenza la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, in ragione della pendenza del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia dalla stessa sporta in data 14.2.2024 per maltrattamenti nei confronti del , la previsione di incontri protetti padre-figli, la CP_2 determinazione di un contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli ammontante ad euro 600,00 a figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie previste dal Protocollo di Modena.
Nel dettaglio la ricorrente, che prima di conoscere il viveva e lavorava a CP_1
Milano, ha riferito di essersi trasferita nell'estate del 2020 a Fiumalbo, nell'abitazione del resistente, dopo essere rimasta incinta e di aver vissuto una relazione caratterizzata da alti e bassi, trovandosi ella in un costante stato di
“sudditanza e di prostrazione psicologica” nei confronti del compagno. La stessa ha quindi allegato di aver presentato delle querele nei confronti del compagno e di essersi infine trasferita in Toscana in Colle Val d'Elsa, presso la di lei madre, al fine di garantire una maggiore tranquillità alla prole minorenne.
2. Con decreto del 29.2.2024, non ritenendo ravvisabili i presupposti per l'emissione di un provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c., ma essendo state allegate delle condotte violente, è stata fissata udienza con riduzione dei termini per la data del 10.4.2025.
3. Il resistente si è costituito in giudizio in data 25 marzo 2024 chiedendo in via d'urgenza: di ordinare il rientro immediato dei minori ed , dando Per_1 Per_2 atto della disponibilità dello stesso di mettere a disposizione della ricorrente un immobile sito in Fiumalbo, con previsione di un calendario di frequentazione padre-figli.
Nel merito il resistente ha chiesto: - stabilire quale sia il regime di affidamento e di collocamento della prole, oltre che il calendario di frequentazione più adeguato all'esito di apposita CTU valutativa della capacità genitoriale delle parti e della pagina 2 di 8 condizione dei minori presso l'uno e presso l'altro dei genitori. - nel caso di collocamento presso la madre, dirsi tenuto il sig. a versare, a titolo di CP_1 mantenimento a favore dei figli minori, la somma complessiva mensile di €
300,00 (trecento/00) da imputarsi per metà a ciascun figlio nonché a corrispondere il 50% delle spese extra come individuate dal protocollo locale;
- nel caso di collocamento dei minori presso il padre, dire che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della prole quando la avranno presso di sé e contribuiranno nella misura del 50% alle spese extra come individuate dal protocollo locale.
4. Con provvedimento del 22 aprile 2024 sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti con affidamento condiviso dei minori, collocazione prevalente degli stessi presso la madre, previsione di un calendario di frequentazione padre-figli e delega al Servizio Sociale territorialmente competente (Colle Val d'Elsa) in collaborazione con quello di residenza del convenuto (Fiumalbo) di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori-figli, riferendo ogni elemento utile in merito a: affidamento della prole;
determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori, con indicazione dei provvedimenti da adottare in caso di condotta pregiudizievole ai figli.
5. Con relazione depositata in data 19.11.2024 il Servizio Sociale dell'Unione dei
Comuni del Frignano ha evidenziato le buone competenze genitoriali del CP_1 relative alle capacità di rispondere ai bisogni di cura primari e affettivi dei figli e di fornire loro un contesto abitativo adeguato alle loro esigenze.
Nella stessa relazione è stato posto l'accento sul difetto di comunicazione tra i genitori come fattore di rischio per i minori con conseguente valutazione di opportunità per i genitori di intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità o di mediazione familiare.
Con relazione depositata in data 27.11.2024 i Servizi Sociali della Zona Val d'Elsa hanno rappresentato che: ed si presentano come due bambini Per_1 Per_2 solari e socievoli, in buona salute con un regolare sviluppo psico-fisico, che madre e figli vivono in un alloggio residenziale con spazi esigui ma la ricorrente ha pagina 3 di 8 inviato al servizio gestore dell'edilizia pubblica la richiesta di mobilità in una abitazione più grande, che i minori ricevono un adeguato accudimento di base, cura e protezione, che la comunicazione e la condivisione tra i genitori risulta assente, ciò rappresentando il maggiore fattore di rischio per i genitori.
Nella relazione Azienda Usl Toscana sud-est, avente ad oggetto una indagine psico-socio familiare sui minori e la madre, è stato evidenziato che non CP_1 emergono aspetti di pregiudizio essendo i bisogni dei minori accolti dalla madre.
Allo stesso tempo è stato rappresentato che vi sono dei fattori di rischio da monitorare: “i due minori hanno assistito ad una erosione della relazione genitoriale..in seguito alla separazione il padre si è trasferito in una casa lontano
e con un nuovo nucleo, facendo sentire un cambiamento di abitudini e una perdita di connessione quotidiana”. A fronte di ciò nella relazione è stata evidenziata la necessità “di proseguire con un monitoraggio per ristabilire un senso di sicurezza ambientale concreta, riuscire a riconoscere lo stato emotivo dei figli, tollerarlo e gestire la risposta emotiva”.
Con particolare riguardo alla figura materna, poi, è stato evidenziato che
“nonostante la sua preoccupazione per lasciare di 2 anni e di 4 anni, una Per_2 intera settimana per le vacanze estive a casa del padre..li ha sostenuti rimarcando l'importanza della figura paterna”. È stato quindi rappresentato che:
“il bisogno dei minori di accudimento primario, di protezione, cure emotive e accesso alle radici familiari di entrambi i rami familiari, sono preservati”.
6. Con provvedimento dell'undici dicembre 2024, quindi, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, è stato rinviato per la decisione con concessione dei termini ex art, 473 bis 28 c.p.c. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 15 aprile 2025.
7. Affidamento della prole minorenne, collocazione e calendario di visite.
Preliminarmente deve darsi atto che non si è provveduto all'ascolto dei minori in quanto di età inferiore ai 12 (anni 5 ed anni 3 entrambi da compiere), non avendo peraltro la ricorrente formulato richiesta in tal senso (per i minori di età inferiore ai 12 anni peraltro “la richiesta deve essere assistita dalla allegazione di tutti gli elementi utili a valutare la effettiva e concreta capacità di discernimento del
pagina 4 di 8 minore, allegazione che deve essere tanto più specifica quanto più l'età del minore si allontana da quella dei dodici anni;
il dovere di motivare sul rigetto della richiesta di ascolto del minore infra dodicenne, si affievolisce fino ad estinguersi, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che non emergano dagli atti del giudizio elementi concreti in ordine ad una eccezionale maturità del minore” Corte di Cassazione n. Cassazione civile sez. I,
21/02/2025, (ud. 09/01/2025, dep. 21/02/2025), n.459
Ebbene, considerato che non sono emerse ragioni per dubitare della capacità genitoriale delle parti, deve disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia quale forma di affidamento maggiormente in grado di garantire l'interesse dello stesso alla bigenitorialità, con collocazione prevalente degli stessi presso la casa materna dove i minori vivono ormai da più di un anno e frequentano la scuola. Va sottolineato che nei confronti del padre è stato emesso decreto di archiviazione perché il fatto non sussiste.
Si ritiene che sradicarli nuovamente da un contesto nel quale hanno messo nuovamente radici sarebbe nocivo per i minori (si veda la relazione del: “ Per_1 frequenta il secondo anno di materna presso la scuola mentre il Per_3 Per_2 primo anno di nido presso il nido dell'infanzia comunale L'Aquilone. viene Per_1 descritta come una bambina che si è ambientata ed integrata subito nel nuovo contesto. ha iniziato l'inserimento al nido lo scorso 17 settembre viene Per_2 descritto come un bambino tranquillo, socievole, gioca con gli altri bambini e partecipa alle attività”).
Deve essere parimenti garantito il diritto del padre alla frequentazione dei figli secondo un piano di incontri, meglio indicati in parte motiva, derogabile laddove vi sia un differente accordo dei genitori.
Nel dettaglio si dispone che il padre, salvo diverso accordo tra le parti, veda i figli secondo il seguente calendario: • sino al 30 giugno 2024: due fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, con viaggi da ripartirsi equamente tra i genitori (andata la madre e rientro il padre o viceversa), e facoltà di incontrarsi a Pistoia a metà strada per la consegna dei figli;
• nel week end non di pagina 5 di 8 spettanza del padre, egli potrà recarsi nel luogo di residenza dei bambini e permanere con loro l'intera giornata del sabato o della domenica, da concordare tra i genitori;
• da luglio 2024: i week end di spettanza del padre inizieranno il venerdì pomeriggio/sera sino al lunedì sera;
il padre potrà inoltre tenere con sé i minori, nei mesi di luglio e agosto, un'intera settimana al mese, da stabilire in accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
8. Mantenimento prole minorenne
Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti, (imprenditore il con CP_1 reddito netto per l'anno 2022 pari a circa €. 37.000; insegnante supplente in aspettativa la , con reddito netto per il 2022 di circa €. 11.000), non Pt_1 essendo stati allegati mutamenti rispetto all'emissione dell'ordinanza presidenziale, tenuto conto, da un lato, dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, come oggi stabiliti, dall'altro degli obblighi familiari su quest'ultimo gravanti (è padre di altre due bambine), va posto a carico del padre un contributo di 700 €. mensili per i figli, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
9. Con riferimento agli interventi di sostegno alla genitorialità, fortemente suggeriti nelle relazioni in atti, trattandosi di interventi sui genitori, il Collegio può esclusivamente invitare le parti all'avvio di tali percorsi, non potendo nondimeno imporre tali aiuti, richiedendo gli stessi una partecipazione su base volontaria per la proficua riuscita dell'intervento, che, in tutta evidenza, non può essere frutto di una eterodeterminazione giudiziale, ma di cui l'autorità giudiziaria non potrà che rilevarne gli esiti.
11. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza reciproca, (in punto di affidamento con riferimento alla ricorrente ed in punto di collocamento prevalente con riguardo al resistente) possono essere compensate. Conseguentemente va rigettata la domanda formulata dalla parte resistente nella comparsa conclusionale di condanna della controparte ex art. 96 terzo comma c.p.c.,
pagina 6 di 8 essendo presupposto necessario della condanna per responsabilità aggravata la soccombenza totale del responsabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di provvede nel seguente modo: Parte_1 CP_1
1)affida i figli minori nata il [...] e , nato il [...], ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone che i minori siano collocati presso la casa della madre sita in Colle Val
d'Elsa, Via Veneto 1, con diritto per il padre di averli con sé, salvo diversi accordi tra i genitori: secondo il seguente calendario: • sino al 30 giugno 2024: due fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, con viaggi da ripartirsi equamente tra i genitori (andata la madre e rientro il padre o viceversa), e facoltà di incontrarsi a Pistoia a metà strada per la consegna dei figli;
• nel week end non di spettanza del padre, egli potrà recarsi nel luogo di residenza dei bambini e permanere con loro l'intera giornata del sabato o della domenica, da concordare tra i genitori;
• da luglio 2024: i week end di spettanza del padre inizieranno il venerdì pomeriggio/sera sino al lunedì sera;
il padre potrà inoltre tenere con sé i minori, nei mesi di luglio e agosto, un'intera settimana al mese, da stabilire in accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3) dispone che versi a quale contributo paterno al mantenimento CP_1 dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari a
€. 700,00 (euro 350,00 a figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il
Tribunale di Modena;
4) compensa per intero le spese del presente giudizio.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21 maggio 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MODENA
SEZIONE PRIMA CIVILE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, così composto:
Dr. Riccardo Di Pasquale Presidente;
Dr.ssa Eleonora Ramacciotti Giudice;
Dr.ssa Francesca Cerrone Giudice rel;
ha emesso la seguente sentenza:
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1064/2024 promossa da:
, c.f. , rappresentata e difesa dall'AVV. Parte_1 C.F._1
VANNUCCI IOLE, giusta procura in atti;
RICORRENTE
Contro
c.f. , rappresentato e difeso dall'AVV. CP_1 C.F._2
CASELGRANDI FULVIA, giusta procura in atti;
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO
DEL PM IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
OGGETTO: regolamentazione esercizio della responsabilità genitoriale
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 8 1 ha introdotto il giudizio in oggetto in data 29 febbraio 2024 Parte_2 chiedendo disporsi una regolamentazione dell'affidamento dei figli ed Per_1
, nati (la prima il 22 settembre 2020 ed il secondo il 1 settembre 2022) Per_2 dalla relazione sentimentale avuta con ora terminata. CP_1
In via d'urgenza la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento esclusivo dei figli minori alla madre, in ragione della pendenza del procedimento penale instaurato a seguito della denuncia dalla stessa sporta in data 14.2.2024 per maltrattamenti nei confronti del , la previsione di incontri protetti padre-figli, la CP_2 determinazione di un contributo a carico del padre per il mantenimento ordinario dei figli ammontante ad euro 600,00 a figlio, oltre al 70% delle spese straordinarie previste dal Protocollo di Modena.
Nel dettaglio la ricorrente, che prima di conoscere il viveva e lavorava a CP_1
Milano, ha riferito di essersi trasferita nell'estate del 2020 a Fiumalbo, nell'abitazione del resistente, dopo essere rimasta incinta e di aver vissuto una relazione caratterizzata da alti e bassi, trovandosi ella in un costante stato di
“sudditanza e di prostrazione psicologica” nei confronti del compagno. La stessa ha quindi allegato di aver presentato delle querele nei confronti del compagno e di essersi infine trasferita in Toscana in Colle Val d'Elsa, presso la di lei madre, al fine di garantire una maggiore tranquillità alla prole minorenne.
2. Con decreto del 29.2.2024, non ritenendo ravvisabili i presupposti per l'emissione di un provvedimento ex art. 473 bis 15 c.p.c., ma essendo state allegate delle condotte violente, è stata fissata udienza con riduzione dei termini per la data del 10.4.2025.
3. Il resistente si è costituito in giudizio in data 25 marzo 2024 chiedendo in via d'urgenza: di ordinare il rientro immediato dei minori ed , dando Per_1 Per_2 atto della disponibilità dello stesso di mettere a disposizione della ricorrente un immobile sito in Fiumalbo, con previsione di un calendario di frequentazione padre-figli.
Nel merito il resistente ha chiesto: - stabilire quale sia il regime di affidamento e di collocamento della prole, oltre che il calendario di frequentazione più adeguato all'esito di apposita CTU valutativa della capacità genitoriale delle parti e della pagina 2 di 8 condizione dei minori presso l'uno e presso l'altro dei genitori. - nel caso di collocamento presso la madre, dirsi tenuto il sig. a versare, a titolo di CP_1 mantenimento a favore dei figli minori, la somma complessiva mensile di €
300,00 (trecento/00) da imputarsi per metà a ciascun figlio nonché a corrispondere il 50% delle spese extra come individuate dal protocollo locale;
- nel caso di collocamento dei minori presso il padre, dire che i genitori provvederanno al mantenimento diretto della prole quando la avranno presso di sé e contribuiranno nella misura del 50% alle spese extra come individuate dal protocollo locale.
4. Con provvedimento del 22 aprile 2024 sono stati emessi i provvedimenti provvisori ed urgenti con affidamento condiviso dei minori, collocazione prevalente degli stessi presso la madre, previsione di un calendario di frequentazione padre-figli e delega al Servizio Sociale territorialmente competente (Colle Val d'Elsa) in collaborazione con quello di residenza del convenuto (Fiumalbo) di svolgere una indagine psico-sociale – anche con compiti di vigilanza e monitoraggio - sui genitori, sui minori e sulla relazione genitori-figli, riferendo ogni elemento utile in merito a: affidamento della prole;
determinazioni in ordine all'esercizio della responsabilità dei genitori, con indicazione dei provvedimenti da adottare in caso di condotta pregiudizievole ai figli.
5. Con relazione depositata in data 19.11.2024 il Servizio Sociale dell'Unione dei
Comuni del Frignano ha evidenziato le buone competenze genitoriali del CP_1 relative alle capacità di rispondere ai bisogni di cura primari e affettivi dei figli e di fornire loro un contesto abitativo adeguato alle loro esigenze.
Nella stessa relazione è stato posto l'accento sul difetto di comunicazione tra i genitori come fattore di rischio per i minori con conseguente valutazione di opportunità per i genitori di intraprendere un percorso di sostegno della genitorialità o di mediazione familiare.
Con relazione depositata in data 27.11.2024 i Servizi Sociali della Zona Val d'Elsa hanno rappresentato che: ed si presentano come due bambini Per_1 Per_2 solari e socievoli, in buona salute con un regolare sviluppo psico-fisico, che madre e figli vivono in un alloggio residenziale con spazi esigui ma la ricorrente ha pagina 3 di 8 inviato al servizio gestore dell'edilizia pubblica la richiesta di mobilità in una abitazione più grande, che i minori ricevono un adeguato accudimento di base, cura e protezione, che la comunicazione e la condivisione tra i genitori risulta assente, ciò rappresentando il maggiore fattore di rischio per i genitori.
Nella relazione Azienda Usl Toscana sud-est, avente ad oggetto una indagine psico-socio familiare sui minori e la madre, è stato evidenziato che non CP_1 emergono aspetti di pregiudizio essendo i bisogni dei minori accolti dalla madre.
Allo stesso tempo è stato rappresentato che vi sono dei fattori di rischio da monitorare: “i due minori hanno assistito ad una erosione della relazione genitoriale..in seguito alla separazione il padre si è trasferito in una casa lontano
e con un nuovo nucleo, facendo sentire un cambiamento di abitudini e una perdita di connessione quotidiana”. A fronte di ciò nella relazione è stata evidenziata la necessità “di proseguire con un monitoraggio per ristabilire un senso di sicurezza ambientale concreta, riuscire a riconoscere lo stato emotivo dei figli, tollerarlo e gestire la risposta emotiva”.
Con particolare riguardo alla figura materna, poi, è stato evidenziato che
“nonostante la sua preoccupazione per lasciare di 2 anni e di 4 anni, una Per_2 intera settimana per le vacanze estive a casa del padre..li ha sostenuti rimarcando l'importanza della figura paterna”. È stato quindi rappresentato che:
“il bisogno dei minori di accudimento primario, di protezione, cure emotive e accesso alle radici familiari di entrambi i rami familiari, sono preservati”.
6. Con provvedimento dell'undici dicembre 2024, quindi, il procedimento, ritenuto maturo per la decisione, è stato rinviato per la decisione con concessione dei termini ex art, 473 bis 28 c.p.c. La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione in data 15 aprile 2025.
7. Affidamento della prole minorenne, collocazione e calendario di visite.
Preliminarmente deve darsi atto che non si è provveduto all'ascolto dei minori in quanto di età inferiore ai 12 (anni 5 ed anni 3 entrambi da compiere), non avendo peraltro la ricorrente formulato richiesta in tal senso (per i minori di età inferiore ai 12 anni peraltro “la richiesta deve essere assistita dalla allegazione di tutti gli elementi utili a valutare la effettiva e concreta capacità di discernimento del
pagina 4 di 8 minore, allegazione che deve essere tanto più specifica quanto più l'età del minore si allontana da quella dei dodici anni;
il dovere di motivare sul rigetto della richiesta di ascolto del minore infra dodicenne, si affievolisce fino ad estinguersi, quando manchi alla età legale del discernimento un lasso di tempo che in relazione al periodo complessivo dei dodici anni si può considerare significativo, a meno che non emergano dagli atti del giudizio elementi concreti in ordine ad una eccezionale maturità del minore” Corte di Cassazione n. Cassazione civile sez. I,
21/02/2025, (ud. 09/01/2025, dep. 21/02/2025), n.459
Ebbene, considerato che non sono emerse ragioni per dubitare della capacità genitoriale delle parti, deve disporsi l'affidamento condiviso dei figli minori della coppia quale forma di affidamento maggiormente in grado di garantire l'interesse dello stesso alla bigenitorialità, con collocazione prevalente degli stessi presso la casa materna dove i minori vivono ormai da più di un anno e frequentano la scuola. Va sottolineato che nei confronti del padre è stato emesso decreto di archiviazione perché il fatto non sussiste.
Si ritiene che sradicarli nuovamente da un contesto nel quale hanno messo nuovamente radici sarebbe nocivo per i minori (si veda la relazione del: “ Per_1 frequenta il secondo anno di materna presso la scuola mentre il Per_3 Per_2 primo anno di nido presso il nido dell'infanzia comunale L'Aquilone. viene Per_1 descritta come una bambina che si è ambientata ed integrata subito nel nuovo contesto. ha iniziato l'inserimento al nido lo scorso 17 settembre viene Per_2 descritto come un bambino tranquillo, socievole, gioca con gli altri bambini e partecipa alle attività”).
Deve essere parimenti garantito il diritto del padre alla frequentazione dei figli secondo un piano di incontri, meglio indicati in parte motiva, derogabile laddove vi sia un differente accordo dei genitori.
Nel dettaglio si dispone che il padre, salvo diverso accordo tra le parti, veda i figli secondo il seguente calendario: • sino al 30 giugno 2024: due fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, con viaggi da ripartirsi equamente tra i genitori (andata la madre e rientro il padre o viceversa), e facoltà di incontrarsi a Pistoia a metà strada per la consegna dei figli;
• nel week end non di pagina 5 di 8 spettanza del padre, egli potrà recarsi nel luogo di residenza dei bambini e permanere con loro l'intera giornata del sabato o della domenica, da concordare tra i genitori;
• da luglio 2024: i week end di spettanza del padre inizieranno il venerdì pomeriggio/sera sino al lunedì sera;
il padre potrà inoltre tenere con sé i minori, nei mesi di luglio e agosto, un'intera settimana al mese, da stabilire in accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
8. Mantenimento prole minorenne
Avuto riguardo alle condizioni reddituali delle parti, (imprenditore il con CP_1 reddito netto per l'anno 2022 pari a circa €. 37.000; insegnante supplente in aspettativa la , con reddito netto per il 2022 di circa €. 11.000), non Pt_1 essendo stati allegati mutamenti rispetto all'emissione dell'ordinanza presidenziale, tenuto conto, da un lato, dei tempi di permanenza dei minori presso il padre, come oggi stabiliti, dall'altro degli obblighi familiari su quest'ultimo gravanti (è padre di altre due bambine), va posto a carico del padre un contributo di 700 €. mensili per i figli, annualmente rivalutabili, oltre al 50% delle spese extra assegno secondo quanto previsto dal Protocollo adottato dal
Tribunale di Modena del 25/09/2019, da intendersi qui integralmente richiamato.
9. Con riferimento agli interventi di sostegno alla genitorialità, fortemente suggeriti nelle relazioni in atti, trattandosi di interventi sui genitori, il Collegio può esclusivamente invitare le parti all'avvio di tali percorsi, non potendo nondimeno imporre tali aiuti, richiedendo gli stessi una partecipazione su base volontaria per la proficua riuscita dell'intervento, che, in tutta evidenza, non può essere frutto di una eterodeterminazione giudiziale, ma di cui l'autorità giudiziaria non potrà che rilevarne gli esiti.
11. Spese di lite
Le spese di lite, in ragione della parziale soccombenza reciproca, (in punto di affidamento con riferimento alla ricorrente ed in punto di collocamento prevalente con riguardo al resistente) possono essere compensate. Conseguentemente va rigettata la domanda formulata dalla parte resistente nella comparsa conclusionale di condanna della controparte ex art. 96 terzo comma c.p.c.,
pagina 6 di 8 essendo presupposto necessario della condanna per responsabilità aggravata la soccombenza totale del responsabile.
P.Q.M.
Il Tribunale di Modena definitivamente pronunciando sul ricorso promosso da nei confronti di provvede nel seguente modo: Parte_1 CP_1
1)affida i figli minori nata il [...] e , nato il [...], ad Per_1 Per_2 entrambi i genitori che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale;
le decisioni di maggiore interesse relative all'educazione, all'istruzione e alla salute saranno assunte di comune accordo, tenuto conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del figlio;
limitatamente alle questioni di ordinaria amministrazione la responsabilità potrà essere esercitata separatamente;
2) dispone che i minori siano collocati presso la casa della madre sita in Colle Val
d'Elsa, Via Veneto 1, con diritto per il padre di averli con sé, salvo diversi accordi tra i genitori: secondo il seguente calendario: • sino al 30 giugno 2024: due fine settimana al mese, dal sabato mattina alla domenica sera, con viaggi da ripartirsi equamente tra i genitori (andata la madre e rientro il padre o viceversa), e facoltà di incontrarsi a Pistoia a metà strada per la consegna dei figli;
• nel week end non di spettanza del padre, egli potrà recarsi nel luogo di residenza dei bambini e permanere con loro l'intera giornata del sabato o della domenica, da concordare tra i genitori;
• da luglio 2024: i week end di spettanza del padre inizieranno il venerdì pomeriggio/sera sino al lunedì sera;
il padre potrà inoltre tenere con sé i minori, nei mesi di luglio e agosto, un'intera settimana al mese, da stabilire in accordo con la madre entro il 31 maggio di ogni anno.
3) dispone che versi a quale contributo paterno al mantenimento CP_1 dei figli, in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, un assegno mensile pari a
€. 700,00 (euro 350,00 a figlio) rivalutabili annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie previste dal Protocollo in atto presso il
Tribunale di Modena;
4) compensa per intero le spese del presente giudizio.
pagina 7 di 8 Così deciso in Modena nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile del 21 maggio 2025
Il Giudice est.
Francesca Cerrone
Il Presidente
Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8