Sentenza 28 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 28/03/2025, n. 1384 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1384 |
| Data del deposito : | 28 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 10638-22
TRIBUNALE DI PALERMO SEZIONE TERZA CIVILE
VERBALE DI UDIENZA
Il giorno 28 marzo 2025, davanti al Giudice Adriana Pandolfo, chiama-
ta la causa iscritta al n. 10638/2022 R.G.A.C., sono presenti l'avv. Marzia
Costantino, anche in sostituzione dell'Avv. Romeo, per NS CA
e l'avv. Giuseppe Gravina, in sostituzione degli Avv.ti Caputo e Fucaloro,
per Controparte_1
I procuratori discutono la causa riportandosi al contenuto dei rispettivi atti e, in particolare, delle note conclusive e chiedono che la stessa venga decisa.
L'avv. Costantino chiede la distrazione delle spese in favore dei procu-
ratori di parte attrice ex art. 93 c.p.c., dichiaratisi antistatari.
IL GIUDICE
si ritira in Camera di Consiglio per la decisione.
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
IL GIUDICE
definitivamente pronunciando, riaperto il verbale a seguito di camera di consiglio conclusa alle ore 15:12, così provvede come da sentenza che allega al presente verbale e di cui dà lettura in udienza.
Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Palermo
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona del giudice Adriana Pan-
dolfo, all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato me-
diante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies
c.p.c.) la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 10638/2022 del Ruolo Generale degli Affari
civili contenziosi vertente
TRA
CA NS ( ), rappresentato e difeso C.F._1
dagli avv.ti Salvatore Romeo ( e Marzia Co- Email_1
stantino ( ) per procura allegata all'atto di Email_2
citazione;
- attore -
E
( ), in perso- Controparte_1 P.IVA_1
na del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avv.ti Salvatore Caputo ( e Francesca Fuca- Email_3
loro ( per procura allegata alla comparsa di Email_4
costituzione e risposta;
- convenuta -
Oggetto: appalto privato.
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Sezione Terza Civile
❖❖❖
Il Tribunale,
definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda, ecce-
zione e difesa, così provvede:
1) condanna la in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore di CA NS della complessiva somma di € 19.080,00, ol-
tre interessi da determinarsi come in parte motiva;
2) condanna in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore, al pagamento delle spe-
se di lite sostenute da parte attrice, che si distraggono in favore de-
gli Avv.ti Salvatore Romeo e Marzia Costantino e si liquidano in complessivi € 2.804,00, di cui € 264,00 per esborsi ed € 2.540,00
per compenso professionale, oltre I.V.A. e C.P.A. nella misura le-
galmente dovuta;
3) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio definitivamente a carico della in persona Controparte_1
del suo legale rappresentante pro tempore.
❖❖❖
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nella presente controversia, introdotta con atto di citazione ritualmen-
te notificato, CA NS, premesso di essere proprietario di un immobile sito Palermo nella Via Uditore n. 4/C e di avere dato incarico alla convenuta dell'esecuzione di alcuni lavori di ristrutturazione del detto immobile e ravvisata la sussistenza di taluni “gravissimi vizi e difetti strut-
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turali”, ha chiesto la condanna di Controparte_1
[... ai sensi dell'art. 1669 c.c., “al risarcimento dei danni patrimoniali e non
patrimoniali causati all'odierno attore pari ad € 14.500,00 come sopra ri-
partiti, o quella diversa somma che il Giudicante vorrà determinare all'esito
dell'istruttoria”, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria al soddisfo.
❖❖❖
Premesso che “la responsabilità dell'appaltatore per gravi difetti
dell'opera sancita dall'art. 1669 c.c. ha natura extracontrattuale, in quanto
intesa a garantire la stabilità e la solidità degli edifici e delle altre cose im-
mobili destinate per loro natura a lunga durata per la tutela dell'incolumità
personale dei cittadini, e, quindi, d'interessi generali inderogabili, che tra-
scendono i confini ed i limiti dei rapporti negoziali tra le parti” (Cass. civ. n.
21089/2012), nella fattispecie il C.T.U. nominato in corso di causa – dopo aver effettuato, nel contraddittorio con i consulenti di parte, tutti gli ac-
certamenti sui luoghi ritenuti necessari – ha così concluso: i “lavori di co-
pertura non sono stati realizzati ad opera d'arte in quanto non erano state
installate delle scossaline, senza [le quali] l'acqua non si indirizza corret-
tamente, anche per questo i fenomeni infiltrativi non erano evitabili. In se-
condo luogo, l'impermeabilizzazione intorno al pluviale non era stata fatta a
regola d'arte … i fenomeni infiltrativi … hanno, conseguentemente danneg-
giato la mansarda e la zona camino … l'assenza delle scossaline ha causa-
to l'infiltrazione ed il ristagno d'acqua che conseguentemente ha causato
l'esbordo attraverso il camino e i danni nel salotto” [cfr. relazione C.T.U. Arch.
, pagg. 7-10]. Persona_1
Pertanto, il Consulente ha concluso che i “lavori di copertura … non
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sono stati realizzati ad opera d'arte in quanto i materiali utilizzati e appli-
cati non hanno permesso alla copertura di non permettere fenomeni infiltra-
tivi … 1. il prospetto termico non è stato realizzato, al suo posto è stata
montata una parete fono assorbente … 2. l'impianto di videosorveglianza
non è stato installato, 3. l'impianto antifurto è inefficace … 4. Le pensiline
alle finestre non sono state montate” [cfr. relazione peritale cit., pag. 16].
A tali conclusioni questo giudice ritiene di doversi uniformare, essendo le stesse supportate da un iter argomentativo lineare e rigoroso.
Ciò posto, deve rilevarsi che, sulla scorta dei vizi e difetti acclarati dal
C.T.U., emerge la correttezza della qualificazione della domanda operata da parte attrice in termini di azione risarcitoria ex art. 1669 c.c.
I giudici di legittimità, infatti, hanno precisato che “in tema di appalto, i
gravi difetti di costruzione che danno luogo alla garanzia prevista dall'art.
1669 c.c., non si identificano necessariamente con vizi influenti sulla stati-
cità dell'edificio, ma possono consistere in qualsiasi alterazione che, pur ri-
guardando soltanto una parte condominiale, incida sulla struttura e fun-
zionalità globale dell'edificio, menomandone il godimento in misura apprez-
zabile” (Cass. civ. n. 84/2013, che ha ritenuto la disposizione in esame operante nell'ipotesi di infiltrazione d'acqua ed umidità nelle murature del vano scala, causata dalla non corretta tecnica di montaggio dei pannelli di copertura).
Più specificamente, “configurano gravi difetti dell'edificio a norma
dell'art. 1669 c.c. anche le carenze costruttive dell'opera – da intendere an-
che come singola unità abitativa – che pregiudicano o menomano in modo
grave il normale godimento e/o la funzionalità e/o l'abitabilità della mede-
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sima, come allorché la realizzazione è avvenuta con materiali inidonei e/o
non a regola d'arte, ed anche se incidenti su elementi secondari ed acces-
sori dell'opera (quali impermeabilizzazione, rivestimenti, infissi, pavimenta-
zione, impianti, etc.), purché tali da compromettere la sua funzionalità e
l'abitabilità ed eliminabili solo con lavori di manutenzione, ancorché ordina-
ria, e cioè mediante opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle
finiture degli edifici o mediante opere che integrano o mantengono in effi-
cienza gli impianti tecnologici installati” (cfr. Cass. civ. n. 8140/2004).
Quanto all'imputabilità degli accertati difetti di costruzione, la Supre-
ma Corte ha da ultimo statuito che “la responsabilità extracontrattuale
prevista dall'art. 1669 c.c. è una responsabilità presunta iuris tantum, sic-
ché, quando l'opera […] manifesta gravi difetti strutturali, l'appaltatore può
liberarsene provandone l'ascrivibilità al caso fortuito o all'opera di terzi”
(Cass civ. n. 1026/2013; nello stesso senso, cfr. anche Cass. civ. n.
16815/2012 e n. 15488/2000).
Nel caso in esame, l'impresa appaltatrice non ha fornito la suddetta prova liberatoria. Al contrario, in sede di consulenza tecnica d'ufficio è
emerso che i vizi riscontrati sull'immobile di parte attrice sono imputabili a lavori non eseguiti a regola d'arte dall' convenuta. CP_2
Alla luce delle considerazioni che precedono, va ravvisata la sussisten-
za di tutti presupposti per il configurarsi di una responsabilità della
[...]
ivi compreso quello della infrade- Controparte_1
cennalità dal compimento dell'opera (essendo incontroverso che i lavori di ristrutturazione dell'immobile siano stati ultimati nel 2019).
Ne consegue che, in accoglimento della domanda formulata in atto di
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citazione, deve essere condan- Controparte_1
nata al pagamento, in favore dell'attore, di una somma pari al costo dei lavori necessari ad eliminare le cause dei gravi difetti sopra indicati (cfr.
Cass. civ. n. 5103/1995: “Con l'azione di cui all'art. 1669 c.c., il commit-
tente può chiedere la condanna dell'appaltatore alternativamente al paga-
mento della somma di denaro corrispondente al costo delle opere necessa-
rie per l'eliminazione dei difetti, ovvero all'esecuzione diretta di tali opere,
giacché l'art. 1669 c.c. cit., riferendosi genericamente alla responsabilità
dell'appaltatore, senza precisare le forme nelle quali il danno debba essere
risarcito, ha inteso richiamare il principio generale secondo il quale, nei li-
miti dell'art. 2058 c.c., il risarcimento può essere disposto in forma specifi-
ca o, per essere venuto meno, il rapporto fiduciario che legava il committen-
te all'appaltatore, per equivalente pecuniario”).
La somma in questione, come quantificata dal C.T.U., è pari a €
19.080,00.
Posto che l'importo attribuito a titolo di risarcimento ex art. 1669 c.c.
costituisce espressione di un debito di valore (cfr. Cass. civ. n.
25015/2013, n. 6682/2000, n. 13/1993, n. 3529/1983 e n. 6298/1980),
su di esso, espresso in valuta al 14 maggio 2024 (giorno del deposito della relazione del C.T.U.), occorre peraltro procedere – così come invocato in atto di citazione – ad una rivalutazione fino alla data odierna, con conte-
stuale applicazione degli interessi secondo il meccanismo delineato dalla sentenza delle sezioni unite della Cassazione n. 1712/1995 (poi ribadito,
tra le altre, da Cass. civ. n. 2796/2000, n. 7692/2001, n. 5234/2006, n.
16726/2009 e n. 18028/2010).
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Sulla somma così determinata sono poi dovuti gli interessi al tasso le-
gale dalla data della presente pronuncia (momento in cui il debito di valo-
re diventa debito di valuta) e fino al soddisfo.
Non può invece essere riconosciuto alcun risarcimento per la “soffe-
renza psichica dell'attore il quale, avendo sborsato una barca di soldi per
la ristrutturazione dell'immobile, si è ritrovato in una barca di guai.
Invero, è pacifico che “è onere del danneggiato fornire al giudice del me-
rito i necessari elementi di prova funzionali a dimostrare, sul piano proces-
suale, tanto l'esistenza quanto l'entità delle conseguenze dannose risarcibi-
li asseritamente subite a seguito del prodursi di un evento di danno conno-
tato dal carattere del contra ius e del non iure, non essendo legittimamente
predicabile, in seno al sottosistema civilistico della responsabilità, alcuna
fattispecie di danni in re ipsa” (Cass. civ. n. 22890/2012).
In particolare, in caso di infiltrazioni nell'unità immobiliare, i disagi connessi alla lesione del diritto di proprietà, specie qualora si ripercuota-
no sul diritto di abitazione, sono risarcibili a titolo di danno non patrimo-
niale, essendo, il diritto di proprietà, di fatto tutelato alla stregua di un diritto fondamentale (cfr. Tribunale Monza n. 2232/2011), quando il danno sia connesso a una lesione del diritto alla salute obiettivamente apprezzabile, oppure quando il danno sia relativo a una violazione del di-
ritto di proprietà che abbia comportato un effettivo mancato pieno godi-
mento dell'unità immobiliare o ancora quando il diritto di cui si assume la lesione deve eccedere una certa soglia minima di offensività, cagionan-
do un pregiudizio serio, meritevole di tutela in un sistema che impone un grado minimo di tolleranza (cfr. Trib. di Gorizia, n. 156/2020).
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Orbene, nella fattispecie, l'attore non ha assolto all'onere probatorio sullo stesso gravante, essendosi limitato a chiedere il risarcimento per la propria “sofferenza psichica” senza fornire all'allegazione alcun valido supporto probatorio.
❖❖❖
Conseguentemente, l'accertamento di un credito in favore dell'attore importa il rigetto della domanda riconvenzionale formulata dalla Società
convenuta.
❖❖❖
In base al principio della soccombenza, espresso dall'art. 91 c.p.c.,
in persona del suo legale rap- Controparte_1
presentante pro tempore, va condannata al pagamento delle spese di lite sostenute da parte attrice che devono essere distratte in favore dei procu-
ratori di parte attrice che ne hanno fatto richiesta.
La liquidazione di tali spese – per la quale si rimanda al dispositivo –
viene effettuata sulla base dei parametri introdotti dal D.M. Giustizia
55/2014, come aggiornato dal D.M. Giustizia 147/2022, applicando, in relazione al valore della causa (scaglione da € 5.201 a € 26.000), i para-
metri minimi in ragione del grado di difficoltà della controversia.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio vanno poste definitivamente a carico della società convenuta.
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Così deciso in Palermo il 28 marzo 2025
Il G.O.T.
Adriana Pandolfo
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Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e, previa lettura alle parti, sottoscritto con firma
digitale dal Giudice Adriana Pandolfo, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L.
29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del decreto legislativo 7/3/2005, n. 82, e
succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
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