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Sentenza 30 maggio 2025
Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 30/05/2025, n. 2750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2750 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 82/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 82/2021 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: ), con sede in Gamberale (CH) alla via Croce n. 1, Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giordano Parte_2
(C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
– già - Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.IVA: , con sede legale in Milano, alla via B. Crespi, 23, in persona del P.IVA_2
procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Francesco Napolitano (C.F.: per procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta in primo grado - APPELLATA -
, quale successore a titolo particolare di Controparte_3
tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a Controparte_4
(C.F./P.IVA: , con sede a San Donato Milanese (MI) alla Via Dell'Unione Europea P.IVA_3
n. 4, in persona dei suoi procuratori con poteri di firma, rappresentata e difesa dall'Avv. William
Argenti (C.F.: ) per procura generale alle liti per Notaio rep. C.F._3 Persona_1
n. 20.653
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1848/2020 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 23.2.2013 in persona del l.r.p.t. evocava Parte_1 Parte_2
davanti al Tribunale di Avellino chiedendo, previo Controparte_2
accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 76.487,00, determinata ai sensi della polizza n. 95000832, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura BMW serie 5
GT tg. ED 792 LY, di sua proprietà, avvenuto in Afragola il 22.3.2012, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno. Vinte le spese, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva che il 22.3.2012, alle ore 19:00, l'autovettura era stata parcheggiata chiusa a chiave in Afragola alla Via Pelliccia, dove non veniva ritrovata alle ore 20,25,
per cui alle ore 21.55 esso nella qualità, aveva denunciato il furto presso la Stazione dei Pt_2
Carabinieri di Montesarchio ed il relativo procedimento penale era stato definito con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 15.6.2012. Aggiungeva che il 3.8.2012
aveva integrato la denuncia precisando che, a seguito di verifica effettuata presso la Concessionaria BMW di Mercogliano, ove l'autovettura era stata acquistata, era risultato che quest'ultima non era dotata di antifurto satellitare, fatto, questo, di cui la compagnia assicuratrice era a conoscenza, e,
inoltre, che era stato vanamente richiesto l'indennizzo spettante ai sensi di polizza, malgrado essa istante avesse prodotto la documentazione richiesta con riferimento al numero di sinistro comunicatole dalla compagnia in data 26.3.2012.
La convenuta, costituendosi in data 21.5.2013, eccepiva:
il difetto di legittimazione dell'attrice, atteso che contraente la polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 c.c., era a cui favore l'art. 14 del contratto prevedeva un vincolo in forza CP_5
del quale, per i veicoli venduti ratealmente o con patto di riservato dominio, essa compagnia si obbligava, tra l'altro, a non pagare l'indennizzo per il furto senza il consenso scritto della contraente;
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di cui all'art. 11, pag. 12, della polizza;
la nullità dell'atto di citazione, siccome generico e carente dei requisiti di cui agli artt. 38, 163
comma 3 nn. 3, 4, 5 e 7 c.p.c.
Contestava, quindi, i documenti depositati da controparte siccome in copia fotostatica e, nel merito,
il fatto storico, evidenziando a tale riguardo: la generica indicazione del luogo del furto;
la sua denuncia in un luogo diverso;
la circostanza che l' pur ritenendo presente l'antifurto Pt_2
satellitare, non aveva contattato i gestori del sistema per rilevare la posizione del veicolo e consentirne l'agevole ritrovamento;
i pregressi furti da lui subiti;
i dati inquietanti emersi dall'analisi delle due chiavi consegnate.
Sotto il profilo giuridico, deduceva l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 6, pag. 9 della polizza, atteso che il danno era stato agevolato dal comportamento gravemente colposo dell'assicurato, e, altresì, la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 - 1915 c.c.
Infine, contestava il quantum debeatur, evidenziando che i parametri indicati erano errati e che i danni asseritamente subiti non erano stati analiticamente descritti.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa fissazione di una nuova udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in causa di di dichiarare Controparte_6
inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda per carenza di legittimazione attiva ed assenza di titolo all'azione giudiziale;
dichiarare il difetto di giurisdizione, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura ex art. 11, pag. 12, della polizza;
dichiarare nullo l'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.; nel merito, disporre sia la comparizione personale delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio sia la sulle chiavi del veicolo Controparte_7
presso la casa produttrice;
dichiarare l'inoperatività della garanzia invocata ai sensi dell'art. 6, pag.
9 della polizza n. 95000832, per essere stato il danno agevolato dal comportamento gravemente colposo dell'assicurato; rigettare la domanda perché assolutamente infondata;
dichiarare la perdita,
ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo per violazione del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di rideterminare l'indennizzo tenuto conto del vincolo esistente in favore di dello scoperto fisso e dei limiti indicati in polizza. Controparte_4
Vinte le spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quale successore a titolo CP_3
particolare di tutti i rapporti di la quale aderiva all'eccezione Controparte_4
di carenza di legittimazione attiva, deducendo che con il contratto n. 2137073 - stipulato contestualmente a quello n. 2137072, avente ad oggetto il finanziamento della somma di euro
57.300,00 per l'acquisto dell'autovettura - l'attrice aveva aderito al programma di copertura assicurativa predisposto dalla dante causa di essa terza chiamata, il quale prevedeva il vincolo delle
Contr polizze assicurative a favore di , rendendo necessario il suo consenso ai fini della liquidazione dei danni e, inoltre, l'obbligo a carico della Compagnia, per la durata della copertura ed in caso di incendio, furto o guasto accidentale, a non pagare l'indennizzo liquidato ai termini di polizza senza
Contr il consenso scritto di ed a versare ad essa l'indennità liquidata.
Pertanto, contestate le eccezioni sollevate dalla Compagnia assicurativa, concludeva chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di a Parte_1
richiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo con riferimento alla parte eccedente la quota di sua spettanza;
nel merito, rigettate le domande di , accertare e, conseguentemente, dichiarare CP_2
il diritto di essa quale contraente e vincolataria della polizza assicurativa, e di CP_3 Pt_1
ciascuna per la quota di sua spettanza, ad essere indennizzate da del danno subito a
[...] CP_2
seguito del furto dell'autovettura BMW, con conseguente condanna di al pagamento di euro CP_2
76.487,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del furto a quello
Contr dell'effettivo pagamento, rimettendo ad essa quanto necessario all'integrale estinzione dei contratti di finanziamento nn. 213702 e 2137073, pari ad euro 48.251,49, e la restante parte, pari ad euro 28.235,51 direttamente a con ogni pronuncia consequenziale. Vinte le spese. Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con la memoria depositata nel primo termine l'attrice confermava il vincolo assicurativo a favore della terza chiamata, per cui limitava la domanda indennitaria alla sola parte dell'indennizzo eccedente la residua esposizione finanziaria di
Contr
.
Istruita la causa mediante documenti e prova testimoniale, nelle note scritte assegnate per la precisazione delle conclusioni, la difesa della terza chiamata deduceva che nel corso del 2015,
successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, aveva ceduto il credito vantato nei confronti di a la quale aveva poi concluso con la prima un accordo Parte_1 Controparte_8
a saldo e stralcio, perfezionatosi con il pagamento in data 20.2.2017 dell'importo concordato, sicché
Contr essa le aveva rilasciato il relativo svincolo assicurativo il 26.4.2017; pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare la legittimazione di a richiedere il pagamento dell'intero Parte_1 indennizzo assicurativo, con contestuale rigetto di tutte le domande proposte da Controparte_9
. Vinte le spese.
[...]
Analoghe allegazioni e difese venivano svolte da Parte_1
Con sentenza n. 1848 pubblicata il 9.12.2020 il Tribunale rigettava la domanda e condannava e al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_3
euro 14.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che seppure avesse reso Parte_2
una denuncia abbastanza scarna, era stato chiaro e categorico nel riferire di non aver richiesto l'intervento di alcuna pattuglia per fare constatare l'accaduto, per cui era evidente l'inattendibilità
dei testi ed quest'ultimo fratello del denunciante, che avevano dichiarato “che Tes_1 Pt_2
l' subito dopo essersi accorto del furto aveva telefonato ai Carabinieri di Afragola e li aveva Pt_2
informati del furto e di avere sentito i medesimi rispondere che non potevano intervenire e
consigliare all' di sporgere denuncia presso la stazione del suo comune di residenza”. Pt_2
Secondo il decidente, si trattava di un indubbio contrasto, rilevante ed inspiegabile, che lasciava il furto sfornito di prova, essendo ininfluente la testimonianza della moglie dell' siccome non Pt_2
concernente il furto in sé e le sue modalità.
Proseguiva il giudicante che la carenza probatoria era corroborata dalle anomalie evidenziate dalla compagnia di assicurazione, e precisamente:
dal fatto che, per il furto di un autoveicolo il cui valore era quasi 70.000,00 euro, l' non si era Pt_2
recato immediatamente presso la stazione dei Carabinieri più vicina, e tanto nonostante ad Afragola
abitasse il fratello al quale, comunque, aveva dovuto rivolgersi per essere condotto a Montesarchio,
a circa 40 km di distanza;
dalla circostanza che l' non aveva invitato i Carabinieri a contattare il gestore dell'antifurto Pt_2
satellitare che credeva essere presente sul veicolo rubatogli, né lo aveva fatto personalmente;
dai dati emersi dall'esame delle chiavi effettuato alla casa madre dell'autovettura, di cui l'attrice non aveva neppure allegato la possibile alterazione per effetto del cambio della data e dell'orario presenti all'interno del veicolo;
dalla temperatura esterna rilevata, non contestata in nessun modo né dall'attrice, né dalla terza chiamata in causa, motivando specificamente il decidente “che, anche a ritenere che l'orologio
portasse la data del giorno precedente e un'ora del tutto sballata, la temperatura rilevata quella
deve essere riferita all'ultimo utilizzo reale della vettura e cioè, se è vero quanto riferito
dall'attrice, alle ore 19 del 23/03/2010, vale a dire a un'ora nella quale nel mese di marzo e prima
del cambio dell'ora legale, è sera;
trattasi all'evidenza di sera invernale nella quale una
temperatura esterna di 24,5° non è facilmente ipotizzabile;
dal fatto che era inverosimile che non si fosse attivata la registrazione dell'ultimo spostamento perché l'autovettura, prima di essere parcheggiata ad Afragola, proveniva dal Comune di Casoria,
dov'era rimasta in sosta nel parcheggio dello studio dell' per cui era da escludere che il Pt_2
tragitto percorso fosse stato breve e che, almeno in qualche punto, non fosse stata superata la bassissima velocità di 40 km orari;
dal fatto che l'attrice, malgrado avesse dedotto che le tre precedenti denunce di furto provavano l'elevato tasso di criminalità, anche specifica, della zona, “fosse tanto disinformata in ordine ai
sistemi atti a scongiurare i furti in essere sulla nuova autovettura comprata a nemmeno di un anno
dall'ultimo furto subito, nonostante essa costasse tanto e fosse destinata ad essere utilizzata nella
medesima zona”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo il 7.1.2021, appellava la suddetta Parte_1
pronuncia, notificata il 9.12.2020, dichiarando di riproporre ex art. 346 c.p.c. tutte le difese proposte nel giudizio di primo grado, e concludeva chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata,
previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, di condannare a Controparte_9
pagare, in suo favore e a titolo di indennizzo, l'importo di euro 76.487,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato, come da polizza assicurativa n. 95000832, o, in via subordinata,
il valore di mercato dell'autovettura al momento del furto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al soddisfo. Vinte le spese del doppio grado.
In via istruttoria, instava per l'ammissione di c.t.u. estimativa.
, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348-bis Controparte_9
c.p.c. dell'appello, di cui chiedeva, nel merito, il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.
costituendosi, deduceva che era l'unica Controparte_3 Parte_1
legittimata a richiedere l'integrale indennizzo assicurativo a ., stante il rilascio Controparte_9
dello svincolo assicurativo, per cui concludeva per il rigetto di tutte le domande eventualmente proposte nei suoi confronti;
a sua volta, spiegava appello incidentale in relazione alla statuizione relativa alle spese di lite, chiedendo, in sua riforma, la condanna, in capo alla parte che sarebbe risultata effettivamente soccombente, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e, in subordine, la compensazione nel rapporto processuale con la compagnia assicuratrice, tenendo essa
Contr
indenne da ogni pagamento a tale titolo sia in favore di che di . Pt_1 CP_2
All'udienza del 18.10.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'incombente veniva differito a quella del 6.11.2024 che, contestualmente, veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 20.11.2024, preso atto del deposito delle suddette note, la causa era assunta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questione preliminare.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis,
ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.4.2021 importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
§ 4. Analisi dell'appello principale.
Con un unico motivo ha censurato l'intera motivazione della sentenza impugnata, Parte_1
lamentando che il Tribunale aveva rigettato la domanda sulla base di meri indizi, inidonei a superare le chiare ed inconfutabili risultanze istruttorie.
In particolare, ha dedotto che la veridicità dell'evento non era stata contestata, sicché il furto doveva ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.. Del resto, il decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, emesso a definizione del procedimento penale scaturito dalla denuncia di furto,
deponeva a favore del verificarsi dell'evento. Ebbene, poiché la prova del furto era fornita dalla documentazione versata agli atti, le testimonianze rese erano superflue e, in ogni caso,
contrariamente a quanto affermato dal giudice irpino, non contrastavano con quanto si leggeva nella denuncia di furto, non avendo l' richiesto l'intervento dei Carabinieri proprio perché erano Pt_2
stati questi ultimi ad escluderlo prima ancora che egli potesse richiederlo. Irrilevante era, poi, che la denuncia fosse stata sporta a Montesarchio, essendo ciò avvenuto su indicazione degli stessi
Carabinieri di Afragola e a meno di due ore dalla scoperta della sottrazione.
Quanto ai dispositivi atti ad impedire la sottrazione, la società appellante evidenziava che l'installazione dell'antifurto satellitare non era stata pretesa dalla compagnia di assicurazione e che i dati relativi alle chiavi non potevano essere posti alla base della valutazione dell'accaduto, essendo tratti dal veicolo a determinate condizioni ed essendo essi finalizzati a registrare possibili malfunzionamenti.
Relativamente alla temperatura, deduceva che la relativa misurazione, oltre a poter variare anche di diversi gradi centrigradi a seconda che l'auto sia parcheggiata al sole o all'ombra e del tempo di esposizione della stessa, è determinata anche della temperatura dell'asfalto, di gran lunga superiore a quella dell'ambiente esterno, atteso che il relativo sensore è posizionato nella parte sottostante del veicolo e, quindi, a pochi centimetri dalla sede stradale. Infine, gli spostamenti effettuati dall'auto nel giorno del furto non tenevano in considerazione che tra il Comune di Afragola e quello di Casoria vi è una distanza inferiore a 3 Km e del percorso cittadino da seguire, con traffico intenso nell'ora di punta, per cui era poco credibile che l' Pt_2
avesse potuto percorrere tale distanza ad una velocità superiore a 40 km/h, oltretutto superiore anche al limite legale consentito in tali zone.
Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato.
L'assunto che l'asserito furto non sia stato contestato dalla compagnia assicuratrice, tanto da poter essere posto a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è smentito dalle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta. Del resto, il fatto che il verificarsi dell'evento dedotto in rischio non fosse pacifico risulta dalla stessa condotta processuale dell'attrice, che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha stigmatizzato le deduzioni della convenuta, asserendo il loro carattere diffamatorio, ed ha articolando prova per testi sulle circostanze capitolate, volte a provare il verificarsi dell'evento posto a fondamento della pretesa indennitaria.
L'assunto dell'appellante secondo cui il furto trovava riscontro nel decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato non è condivisibile, in quanto l'intervenuta archiviazione non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto: invero, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata stante il disposto dell'art. 654 c.p.p. (v. Cass. civ., sez. I, ord. 8.1.2025, n. 375; sez. 5, 18.9.2014, n.
8999). Conseguentemente, non è condivisibile l'asserita superfluità della prova testimoniale, non potendosi, in mancanza, dimostrare l'evento dedotto nel rischio coperto da assicurazione: invero, la denuncia non è sufficiente, a tal fine, trattandosi di atto che non prova la veridicità dei fatti in essa denunciati, bensì solo la provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.
Ciò posto, il primo giudice ha correttamente ritenuto che le deposizioni dei testi e Tes_1 Pt_2 fossero contrastanti con il chiaro tenore della denuncia relativamente alla mancata richiesta di intervento delle forze dell'ordine, sì da essere inattendibili. A tal proposito, si evidenzia che nell'atto introduttivo del giudizio non si legge che si era recato ad Afragola con i Parte_2
testi suindicati, né la loro presenza su Via Pelliccia allorquando la macchina è stata parcheggiata e quando l' vi faceva ritorno per riprenderla;
anzi, lo svolgersi degli accadimenti è declinato Pt_2
rigorosamente al singolare, con riferimento alla sola persona di , e nulla è Parte_2
allegato circa i contatti telefonici intervenuti con la Stazione dei Carabinieri di Afragola, né sul fatto che la telefonata si sia svolta usando il “vivavoce” per consentirne l'ascolto a presenti non identificati.
Il primo giudice è, dunque, correttamente giunto alla conclusione che il furto non era stato provato.
Gli ulteriori elementi richiamati per corroborare il suo convincimento non sono stati adeguatamente contestati da e, in ogni caso, anche ove lo fossero stati, non riescono Parte_1
ad intaccare la ratio decidendi, costituita dal fatto che la prova testimoniale non ha dimostrato che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione è stato perpetrato il furto posto a fondamento della pretesa azionata.
§ 5. Analisi dell'appello incidentale.
ha proposto appello incidentale avverso il capo relativo alle Controparte_3
spese di lite.
Ha dedotto che difettava il presupposto della soccombenza, sia relativamente alla domanda volta a far dichiarare l'esclusiva legittimazione attiva di a richiedere il pagamento dell'indennizzo Pt_1
assicurativo, sia con riferimento alle domande di condanna svolte da nei suoi Controparte_9
confronti. Peraltro, essa avrebbe dovuto, comunque, CP_3 Controparte_10
essere tenuta indenne dalle spese relative alla sua costituzione in giudizio, considerato che la controversia era stata radicata da a fronte del diniego opposto dalla Compagnia Pt_1 assicuratrice a liquidarle detto indennizzo e che era stata la convenuta a chiamarla in causa, sicché
dette spese dovevano essere poste a carico del soggetto risultato soccombente.
Il motivo è infondato atteso che l'appellante incidentale, costituendosi in giudizio, ha fatto propria la pretesa indennitaria avanzata da eccependo il difetto di legittimazione attiva di Pt_1
quest'ultima, e solo in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato a detta eccezione.
§ 6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1
c.p.c. e vanno liquidate applicando i parametri medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi, tenuto conto che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.4.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quella incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale al pagamento, in favore di controparte,
delle spese di lite, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 28.5.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli
sezione terza civile composta da:
Dott.ssa Maria Casaregola Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
Dott.ssa Rosaria Morrone Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 82/2021 R.G. promossa da
C.F./P.IVA: ), con sede in Gamberale (CH) alla via Croce n. 1, Parte_1 P.IVA_1
in persona del l.r.p.t. Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgio Giordano Parte_2
(C.F.: ) per procura alle liti allegata all'atto di citazione in appello C.F._1
- APPELLANTE -
CONTRO
– già - Controparte_1 Controparte_2
(C.F./P.IVA: , con sede legale in Milano, alla via B. Crespi, 23, in persona del P.IVA_2
procuratore speciale dott. , rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_3
Francesco Napolitano (C.F.: per procura alle liti in calce alla comparsa di C.F._2
costituzione e risposta in primo grado - APPELLATA -
, quale successore a titolo particolare di Controparte_3
tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo a Controparte_4
(C.F./P.IVA: , con sede a San Donato Milanese (MI) alla Via Dell'Unione Europea P.IVA_3
n. 4, in persona dei suoi procuratori con poteri di firma, rappresentata e difesa dall'Avv. William
Argenti (C.F.: ) per procura generale alle liti per Notaio rep. C.F._3 Persona_1
n. 20.653
- APPELLATA ED APPELLANTE INCIDENTALE -
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1848/2020 del Tribunale di Avellino
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
§ 1. Il giudizio di primo grado.
Con citazione notificata il 23.2.2013 in persona del l.r.p.t. evocava Parte_1 Parte_2
davanti al Tribunale di Avellino chiedendo, previo Controparte_2
accertamento dell'inadempimento contrattuale, la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 76.487,00, determinata ai sensi della polizza n. 95000832, ovvero della diversa somma accertata in corso di causa, a titolo di indennizzo per il furto dell'autovettura BMW serie 5
GT tg. ED 792 LY, di sua proprietà, avvenuto in Afragola il 22.3.2012, oltre rivalutazione monetaria dal fatto al soddisfo ed interessi legali sulla somma rivalutata anno per anno. Vinte le spese, da distrarsi.
A sostegno della domanda deduceva che il 22.3.2012, alle ore 19:00, l'autovettura era stata parcheggiata chiusa a chiave in Afragola alla Via Pelliccia, dove non veniva ritrovata alle ore 20,25,
per cui alle ore 21.55 esso nella qualità, aveva denunciato il furto presso la Stazione dei Pt_2
Carabinieri di Montesarchio ed il relativo procedimento penale era stato definito con decreto di archiviazione del G.I.P. del Tribunale di Napoli in data 15.6.2012. Aggiungeva che il 3.8.2012
aveva integrato la denuncia precisando che, a seguito di verifica effettuata presso la Concessionaria BMW di Mercogliano, ove l'autovettura era stata acquistata, era risultato che quest'ultima non era dotata di antifurto satellitare, fatto, questo, di cui la compagnia assicuratrice era a conoscenza, e,
inoltre, che era stato vanamente richiesto l'indennizzo spettante ai sensi di polizza, malgrado essa istante avesse prodotto la documentazione richiesta con riferimento al numero di sinistro comunicatole dalla compagnia in data 26.3.2012.
La convenuta, costituendosi in data 21.5.2013, eccepiva:
il difetto di legittimazione dell'attrice, atteso che contraente la polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1891 c.c., era a cui favore l'art. 14 del contratto prevedeva un vincolo in forza CP_5
del quale, per i veicoli venduti ratealmente o con patto di riservato dominio, essa compagnia si obbligava, tra l'altro, a non pagare l'indennizzo per il furto senza il consenso scritto della contraente;
l'improponibilità e l'improcedibilità della domanda per omesso espletamento della procedura di cui all'art. 11, pag. 12, della polizza;
la nullità dell'atto di citazione, siccome generico e carente dei requisiti di cui agli artt. 38, 163
comma 3 nn. 3, 4, 5 e 7 c.p.c.
Contestava, quindi, i documenti depositati da controparte siccome in copia fotostatica e, nel merito,
il fatto storico, evidenziando a tale riguardo: la generica indicazione del luogo del furto;
la sua denuncia in un luogo diverso;
la circostanza che l' pur ritenendo presente l'antifurto Pt_2
satellitare, non aveva contattato i gestori del sistema per rilevare la posizione del veicolo e consentirne l'agevole ritrovamento;
i pregressi furti da lui subiti;
i dati inquietanti emersi dall'analisi delle due chiavi consegnate.
Sotto il profilo giuridico, deduceva l'inoperatività della garanzia ai sensi dell'art. 6, pag. 9 della polizza, atteso che il danno era stato agevolato dal comportamento gravemente colposo dell'assicurato, e, altresì, la perdita o riduzione del diritto all'indennizzo ex artt. 1913 - 1915 c.c.
Infine, contestava il quantum debeatur, evidenziando che i parametri indicati erano errati e che i danni asseritamente subiti non erano stati analiticamente descritti.
Concludeva, pertanto, chiedendo, previa fissazione di una nuova udienza di comparizione al fine di consentire la chiamata in causa di di dichiarare Controparte_6
inammissibile, improponibile ed improcedibile la domanda per carenza di legittimazione attiva ed assenza di titolo all'azione giudiziale;
dichiarare il difetto di giurisdizione, l'improponibilità ed improcedibilità della domanda per omesso esperimento della procedura ex art. 11, pag. 12, della polizza;
dichiarare nullo l'atto introduttivo, ai sensi dell'art. 164 c.p.c., per violazione dei requisiti di cui all'art. 163 c.p.c.; nel merito, disporre sia la comparizione personale delle parti al fine di procedere al loro libero interrogatorio sia la sulle chiavi del veicolo Controparte_7
presso la casa produttrice;
dichiarare l'inoperatività della garanzia invocata ai sensi dell'art. 6, pag.
9 della polizza n. 95000832, per essere stato il danno agevolato dal comportamento gravemente colposo dell'assicurato; rigettare la domanda perché assolutamente infondata;
dichiarare la perdita,
ovvero la riduzione, del diritto all'indennizzo per violazione del principio dell'affidamento e dell'obbligo di cooperazione, ai sensi degli artt. 1913 e 1915 c.c.; nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda, di rideterminare l'indennizzo tenuto conto del vincolo esistente in favore di dello scoperto fisso e dei limiti indicati in polizza. Controparte_4
Vinte le spese.
Autorizzata la chiamata in causa, si costituiva quale successore a titolo CP_3
particolare di tutti i rapporti di la quale aderiva all'eccezione Controparte_4
di carenza di legittimazione attiva, deducendo che con il contratto n. 2137073 - stipulato contestualmente a quello n. 2137072, avente ad oggetto il finanziamento della somma di euro
57.300,00 per l'acquisto dell'autovettura - l'attrice aveva aderito al programma di copertura assicurativa predisposto dalla dante causa di essa terza chiamata, il quale prevedeva il vincolo delle
Contr polizze assicurative a favore di , rendendo necessario il suo consenso ai fini della liquidazione dei danni e, inoltre, l'obbligo a carico della Compagnia, per la durata della copertura ed in caso di incendio, furto o guasto accidentale, a non pagare l'indennizzo liquidato ai termini di polizza senza
Contr il consenso scritto di ed a versare ad essa l'indennità liquidata.
Pertanto, contestate le eccezioni sollevate dalla Compagnia assicurativa, concludeva chiedendo, in via preliminare, di accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva di a Parte_1
richiedere il pagamento dell'indennizzo assicurativo con riferimento alla parte eccedente la quota di sua spettanza;
nel merito, rigettate le domande di , accertare e, conseguentemente, dichiarare CP_2
il diritto di essa quale contraente e vincolataria della polizza assicurativa, e di CP_3 Pt_1
ciascuna per la quota di sua spettanza, ad essere indennizzate da del danno subito a
[...] CP_2
seguito del furto dell'autovettura BMW, con conseguente condanna di al pagamento di euro CP_2
76.487,00 o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre rivalutazione monetaria in base agli indici ISTAT e interessi legali sulla somma così rivalutata dal giorno del furto a quello
Contr dell'effettivo pagamento, rimettendo ad essa quanto necessario all'integrale estinzione dei contratti di finanziamento nn. 213702 e 2137073, pari ad euro 48.251,49, e la restante parte, pari ad euro 28.235,51 direttamente a con ogni pronuncia consequenziale. Vinte le spese. Pt_1
Concessi i termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c., con la memoria depositata nel primo termine l'attrice confermava il vincolo assicurativo a favore della terza chiamata, per cui limitava la domanda indennitaria alla sola parte dell'indennizzo eccedente la residua esposizione finanziaria di
Contr
.
Istruita la causa mediante documenti e prova testimoniale, nelle note scritte assegnate per la precisazione delle conclusioni, la difesa della terza chiamata deduceva che nel corso del 2015,
successivamente al maturarsi delle preclusioni istruttorie, aveva ceduto il credito vantato nei confronti di a la quale aveva poi concluso con la prima un accordo Parte_1 Controparte_8
a saldo e stralcio, perfezionatosi con il pagamento in data 20.2.2017 dell'importo concordato, sicché
Contr essa le aveva rilasciato il relativo svincolo assicurativo il 26.4.2017; pertanto, chiedeva di accertare e dichiarare la legittimazione di a richiedere il pagamento dell'intero Parte_1 indennizzo assicurativo, con contestuale rigetto di tutte le domande proposte da Controparte_9
. Vinte le spese.
[...]
Analoghe allegazioni e difese venivano svolte da Parte_1
Con sentenza n. 1848 pubblicata il 9.12.2020 il Tribunale rigettava la domanda e condannava e al pagamento delle spese di lite, liquidate in Parte_1 Controparte_3
euro 14.000,00 per compenso, oltre spese generali, i.v.a. e c.p.a.
Il primo giudice perveniva al suddetto esito motivando che seppure avesse reso Parte_2
una denuncia abbastanza scarna, era stato chiaro e categorico nel riferire di non aver richiesto l'intervento di alcuna pattuglia per fare constatare l'accaduto, per cui era evidente l'inattendibilità
dei testi ed quest'ultimo fratello del denunciante, che avevano dichiarato “che Tes_1 Pt_2
l' subito dopo essersi accorto del furto aveva telefonato ai Carabinieri di Afragola e li aveva Pt_2
informati del furto e di avere sentito i medesimi rispondere che non potevano intervenire e
consigliare all' di sporgere denuncia presso la stazione del suo comune di residenza”. Pt_2
Secondo il decidente, si trattava di un indubbio contrasto, rilevante ed inspiegabile, che lasciava il furto sfornito di prova, essendo ininfluente la testimonianza della moglie dell' siccome non Pt_2
concernente il furto in sé e le sue modalità.
Proseguiva il giudicante che la carenza probatoria era corroborata dalle anomalie evidenziate dalla compagnia di assicurazione, e precisamente:
dal fatto che, per il furto di un autoveicolo il cui valore era quasi 70.000,00 euro, l' non si era Pt_2
recato immediatamente presso la stazione dei Carabinieri più vicina, e tanto nonostante ad Afragola
abitasse il fratello al quale, comunque, aveva dovuto rivolgersi per essere condotto a Montesarchio,
a circa 40 km di distanza;
dalla circostanza che l' non aveva invitato i Carabinieri a contattare il gestore dell'antifurto Pt_2
satellitare che credeva essere presente sul veicolo rubatogli, né lo aveva fatto personalmente;
dai dati emersi dall'esame delle chiavi effettuato alla casa madre dell'autovettura, di cui l'attrice non aveva neppure allegato la possibile alterazione per effetto del cambio della data e dell'orario presenti all'interno del veicolo;
dalla temperatura esterna rilevata, non contestata in nessun modo né dall'attrice, né dalla terza chiamata in causa, motivando specificamente il decidente “che, anche a ritenere che l'orologio
portasse la data del giorno precedente e un'ora del tutto sballata, la temperatura rilevata quella
deve essere riferita all'ultimo utilizzo reale della vettura e cioè, se è vero quanto riferito
dall'attrice, alle ore 19 del 23/03/2010, vale a dire a un'ora nella quale nel mese di marzo e prima
del cambio dell'ora legale, è sera;
trattasi all'evidenza di sera invernale nella quale una
temperatura esterna di 24,5° non è facilmente ipotizzabile;
dal fatto che era inverosimile che non si fosse attivata la registrazione dell'ultimo spostamento perché l'autovettura, prima di essere parcheggiata ad Afragola, proveniva dal Comune di Casoria,
dov'era rimasta in sosta nel parcheggio dello studio dell' per cui era da escludere che il Pt_2
tragitto percorso fosse stato breve e che, almeno in qualche punto, non fosse stata superata la bassissima velocità di 40 km orari;
dal fatto che l'attrice, malgrado avesse dedotto che le tre precedenti denunce di furto provavano l'elevato tasso di criminalità, anche specifica, della zona, “fosse tanto disinformata in ordine ai
sistemi atti a scongiurare i furti in essere sulla nuova autovettura comprata a nemmeno di un anno
dall'ultimo furto subito, nonostante essa costasse tanto e fosse destinata ad essere utilizzata nella
medesima zona”.
§ 2. Il giudizio d'appello.
Con citazione notificata ed iscritta a ruolo il 7.1.2021, appellava la suddetta Parte_1
pronuncia, notificata il 9.12.2020, dichiarando di riproporre ex art. 346 c.p.c. tutte le difese proposte nel giudizio di primo grado, e concludeva chiedendo, in totale riforma della sentenza impugnata,
previo accertamento dell'inadempimento contrattuale, di condannare a Controparte_9
pagare, in suo favore e a titolo di indennizzo, l'importo di euro 76.487,00, corrispondente al valore commerciale del mezzo assicurato, come da polizza assicurativa n. 95000832, o, in via subordinata,
il valore di mercato dell'autovettura al momento del furto, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal fatto al soddisfo. Vinte le spese del doppio grado.
In via istruttoria, instava per l'ammissione di c.t.u. estimativa.
, costituendosi, eccepiva l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348-bis Controparte_9
c.p.c. dell'appello, di cui chiedeva, nel merito, il rigetto, con vittoria delle spese del giudizio.
costituendosi, deduceva che era l'unica Controparte_3 Parte_1
legittimata a richiedere l'integrale indennizzo assicurativo a ., stante il rilascio Controparte_9
dello svincolo assicurativo, per cui concludeva per il rigetto di tutte le domande eventualmente proposte nei suoi confronti;
a sua volta, spiegava appello incidentale in relazione alla statuizione relativa alle spese di lite, chiedendo, in sua riforma, la condanna, in capo alla parte che sarebbe risultata effettivamente soccombente, al pagamento delle spese di entrambi i gradi del giudizio e, in subordine, la compensazione nel rapporto processuale con la compagnia assicuratrice, tenendo essa
Contr
indenne da ogni pagamento a tale titolo sia in favore di che di . Pt_1 CP_2
All'udienza del 18.10.2023, fissata per la precisazione delle conclusioni, l'incombente veniva differito a quella del 6.11.2024 che, contestualmente, veniva sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
Con ordinanza depositata in data 20.11.2024, preso atto del deposito delle suddette note, la causa era assunta in decisione, assegnando i termini di giorni sessanta per il deposito delle comparse conclusionali e di giorni venti per le note di replica.
§ 3. Questione preliminare.
Va rigettata l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348-bis c.p.c. Invero, poiché la norma mira a filtrare gli appelli che non hanno ragionevole possibilità di accoglimento in limine litis,
ovvero alla prima udienza di trattazione, il rinvio per la precisazione delle conclusioni disposto all'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.4.2021 importa che il gravame abbia già superato il vaglio di ammissibilità.
§ 4. Analisi dell'appello principale.
Con un unico motivo ha censurato l'intera motivazione della sentenza impugnata, Parte_1
lamentando che il Tribunale aveva rigettato la domanda sulla base di meri indizi, inidonei a superare le chiare ed inconfutabili risultanze istruttorie.
In particolare, ha dedotto che la veridicità dell'evento non era stata contestata, sicché il furto doveva ritenersi provato ex art. 115 c.p.c.. Del resto, il decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato, emesso a definizione del procedimento penale scaturito dalla denuncia di furto,
deponeva a favore del verificarsi dell'evento. Ebbene, poiché la prova del furto era fornita dalla documentazione versata agli atti, le testimonianze rese erano superflue e, in ogni caso,
contrariamente a quanto affermato dal giudice irpino, non contrastavano con quanto si leggeva nella denuncia di furto, non avendo l' richiesto l'intervento dei Carabinieri proprio perché erano Pt_2
stati questi ultimi ad escluderlo prima ancora che egli potesse richiederlo. Irrilevante era, poi, che la denuncia fosse stata sporta a Montesarchio, essendo ciò avvenuto su indicazione degli stessi
Carabinieri di Afragola e a meno di due ore dalla scoperta della sottrazione.
Quanto ai dispositivi atti ad impedire la sottrazione, la società appellante evidenziava che l'installazione dell'antifurto satellitare non era stata pretesa dalla compagnia di assicurazione e che i dati relativi alle chiavi non potevano essere posti alla base della valutazione dell'accaduto, essendo tratti dal veicolo a determinate condizioni ed essendo essi finalizzati a registrare possibili malfunzionamenti.
Relativamente alla temperatura, deduceva che la relativa misurazione, oltre a poter variare anche di diversi gradi centrigradi a seconda che l'auto sia parcheggiata al sole o all'ombra e del tempo di esposizione della stessa, è determinata anche della temperatura dell'asfalto, di gran lunga superiore a quella dell'ambiente esterno, atteso che il relativo sensore è posizionato nella parte sottostante del veicolo e, quindi, a pochi centimetri dalla sede stradale. Infine, gli spostamenti effettuati dall'auto nel giorno del furto non tenevano in considerazione che tra il Comune di Afragola e quello di Casoria vi è una distanza inferiore a 3 Km e del percorso cittadino da seguire, con traffico intenso nell'ora di punta, per cui era poco credibile che l' Pt_2
avesse potuto percorrere tale distanza ad una velocità superiore a 40 km/h, oltretutto superiore anche al limite legale consentito in tali zone.
Ritiene la Corte che l'appello principale sia infondato.
L'assunto che l'asserito furto non sia stato contestato dalla compagnia assicuratrice, tanto da poter essere posto a fondamento della decisione ai sensi dell'art. 115 c.p.c., è smentito dalle deduzioni contenute nella comparsa di costituzione e risposta. Del resto, il fatto che il verificarsi dell'evento dedotto in rischio non fosse pacifico risulta dalla stessa condotta processuale dell'attrice, che nella memoria ex art. 183 comma 6 n. 2 c.p.c. ha stigmatizzato le deduzioni della convenuta, asserendo il loro carattere diffamatorio, ed ha articolando prova per testi sulle circostanze capitolate, volte a provare il verificarsi dell'evento posto a fondamento della pretesa indennitaria.
L'assunto dell'appellante secondo cui il furto trovava riscontro nel decreto di archiviazione per essere rimasti ignoti gli autori del reato non è condivisibile, in quanto l'intervenuta archiviazione non determina alcun vincolo per il giudice civile, il quale è tenuto a compiere un'autonoma valutazione del fatto: invero, a differenza della sentenza pronunciata all'esito del dibattimento, il provvedimento di archiviazione ha per presupposto la mancanza di un processo e non dà luogo ad alcuna preclusione, non rientrando nemmeno tra i provvedimenti dotati di autorità di cosa giudicata stante il disposto dell'art. 654 c.p.p. (v. Cass. civ., sez. I, ord. 8.1.2025, n. 375; sez. 5, 18.9.2014, n.
8999). Conseguentemente, non è condivisibile l'asserita superfluità della prova testimoniale, non potendosi, in mancanza, dimostrare l'evento dedotto nel rischio coperto da assicurazione: invero, la denuncia non è sufficiente, a tal fine, trattandosi di atto che non prova la veridicità dei fatti in essa denunciati, bensì solo la provenienza delle dichiarazioni rese al pubblico ufficiale.
Ciò posto, il primo giudice ha correttamente ritenuto che le deposizioni dei testi e Tes_1 Pt_2 fossero contrastanti con il chiaro tenore della denuncia relativamente alla mancata richiesta di intervento delle forze dell'ordine, sì da essere inattendibili. A tal proposito, si evidenzia che nell'atto introduttivo del giudizio non si legge che si era recato ad Afragola con i Parte_2
testi suindicati, né la loro presenza su Via Pelliccia allorquando la macchina è stata parcheggiata e quando l' vi faceva ritorno per riprenderla;
anzi, lo svolgersi degli accadimenti è declinato Pt_2
rigorosamente al singolare, con riferimento alla sola persona di , e nulla è Parte_2
allegato circa i contatti telefonici intervenuti con la Stazione dei Carabinieri di Afragola, né sul fatto che la telefonata si sia svolta usando il “vivavoce” per consentirne l'ascolto a presenti non identificati.
Il primo giudice è, dunque, correttamente giunto alla conclusione che il furto non era stato provato.
Gli ulteriori elementi richiamati per corroborare il suo convincimento non sono stati adeguatamente contestati da e, in ogni caso, anche ove lo fossero stati, non riescono Parte_1
ad intaccare la ratio decidendi, costituita dal fatto che la prova testimoniale non ha dimostrato che nelle circostanze di tempo e di luogo dedotte in citazione è stato perpetrato il furto posto a fondamento della pretesa azionata.
§ 5. Analisi dell'appello incidentale.
ha proposto appello incidentale avverso il capo relativo alle Controparte_3
spese di lite.
Ha dedotto che difettava il presupposto della soccombenza, sia relativamente alla domanda volta a far dichiarare l'esclusiva legittimazione attiva di a richiedere il pagamento dell'indennizzo Pt_1
assicurativo, sia con riferimento alle domande di condanna svolte da nei suoi Controparte_9
confronti. Peraltro, essa avrebbe dovuto, comunque, CP_3 Controparte_10
essere tenuta indenne dalle spese relative alla sua costituzione in giudizio, considerato che la controversia era stata radicata da a fronte del diniego opposto dalla Compagnia Pt_1 assicuratrice a liquidarle detto indennizzo e che era stata la convenuta a chiamarla in causa, sicché
dette spese dovevano essere poste a carico del soggetto risultato soccombente.
Il motivo è infondato atteso che l'appellante incidentale, costituendosi in giudizio, ha fatto propria la pretesa indennitaria avanzata da eccependo il difetto di legittimazione attiva di Pt_1
quest'ultima, e solo in sede di precisazione delle conclusioni ha rinunciato a detta eccezione.
§ 6. Il governo delle spese di lite.
Le spese del presente giudizio seguono il principio della soccombenza di cui all'art. 91 comma 1
c.p.c. e vanno liquidate applicando i parametri medi indicati dal D.M. 147/2022 per le cause di valore compreso tra euro 52.000,01 ed euro 260.000,00, tranne che per la fase di trattazione/istruttoria, per la quale si ritengono congrui i parametri minimi, tenuto conto che l'udienza ex art. 350 c.p.c. del 21.4.2021 si è risolta in un mero rinvio per la precisazione delle conclusioni.
Stante l'esito del giudizio, va dichiarata la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1-
quater D.P.R 115/2012 per il versamento, da parte dell'appellante principale e di quella incidentale,
dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per la stessa impugnazione
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli – III Sezione civile – nella composizione collegiale in epigrafe,
definitivamente pronunziando, così decide:
a) rigetta l'appello principale;
b) rigetta l'appello incidentale;
c) condanna l'appellante principale e l'appellante incidentale al pagamento, in favore di controparte,
delle spese di lite, liquidate in euro 12.154,00 per compensi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A ed I.V.A. come per legge;
d) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante principale e dell'appellante incidentale, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la proposizione dell'appello.
Napoli, 28.5.2025
Il Presidente rel. ed est.
Dott.ssa Maria Casaregola