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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 27/05/2025, n. 1860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 1860 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g. 6017/2018 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Parte_1 C.F._1
Francese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Salvo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, conducente del motociclo Piaggio, targato
CV84468, conveniva in giudizio l'istituto assicurativo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro che lo vedeva coinvolto con un'autovettura Citroen C2, targata DN
843PX, di proprietà della sig.ra In particolare, l'attore chiedeva l'accertamento Controparte_2
della responsabilità della predetta nella causazione dell'evento, la quale in data 24.09.2015, intorno alle ore 15,00, nel percorrere con la propria autovettura via Manzoni sita nel Comune di Scafati (SA), durante una manovra di sorpasso, si affiancava al motociclo condotto nell'occasione da Pt_1
e, urtandone il cavalletto laterale, ne determinava la perdita di controllo e la conseguente
[...] caduta del conducente. A seguito dell'occorso l'attore riportava svariate lesioni personali, medicalmente accertate;
ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della sig.ra Controparte_2
conducente dell'auto Citroen C2 tg. DN843PX assicurata con la;
2) Controparte_3
Condannare, in solido, la sig.ra e la al risarcimento, in Controparte_2 Controparte_3
favore dell'attore, di tutti i danni meglio descritti e quantificati al punto 20) della premessa del presente atto di citazione, e/o nella misura che sarà meglio quantificata in corso di causa anche sulla base di una espletanda consulenza medico legale, il tutto con gli interessi legali dall'evento lesivo al soddisfo oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 3) Condannare, altresì, in solido, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi in favore della procuratrice antistataria. Ulteriori richieste riservate all'esito della costituzione di controparte.”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento all'adempimento degli obblighi imposti dal d.lgs. 209/2005, nonché
l'improponibilità della domanda per violazione della normativa di cui agli artt. 145 e 148 del medesimo decreto legislativo in merito alla lettera di costituzione in mora, in quanto incompleta e sprovvista dei requisiti di legge. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa attorea per difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra il fatto e le conseguenze dannose. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nella comparsa di costituzione, cui integralmente si rinvia, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) rigettarsi la domanda e il relativo atto di citazione introduttivo del presente giudizio perché infondati, in fatto e diritto, inammissibili, improponibili ed improcedibili;
2) accogliersi le deduzioni e le richieste di cui alla presente comparsa di costituzione
e di risposta, ivi comprese le istanze di natura istruttoria;
3) condannarsi l'att ore Sig. Pt_1 al pagamento delle spese e del compenso professionale per tutte le fasi del giudizio, oltre
[...]
il rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali nonché c.a.p. ed i. v.a. come per legge”.
Integrato il contraddittorio nei confronti delle parti in causa, mediante la concessione del termine per la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta , concessi i termini Controparte_2
istruttori ex art. 183, comma 6 c.p.c., il giudizio proseguiva con l'assunzione della prova orale ed il conferimento dell'incarico peritale volto all'accertamento della dinamica di verificazione del sinistro e delle conseguenze biologiche non patrimoniali patite dall'attore. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva incamerata per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di CP_2
evocata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che la domanda è proponibile avendo parte attrice dato prova, in atti, di aver inviato, anteriormente all'introduzione del giudizio, richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, in conformità con quanto previsto dagli artt. 145 e 148 del D.Lgs n. 209/05. A ben osservare, in forza di quanto previsto dall'148, comma 5 C.d.A. "in caso di richiesta incompleta
l'impresa assicuratrice richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni". Tale inciso pone, invero, in capo alla compagnia di assicurazione un preciso obbligo di cooperazione, il cui comportamento, appunto, deve conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex art. 1337 c.c., con la conseguenza che l'eventuale incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto dell'assicuratore, non può, per ciò solo, costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute. La condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta. A tale esito interpretativo è pervenuta la Suprema Corte (sent. n. 9912/11), secondo la quale “ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento è sufficiente che
l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste”. Nel caso di specie, in assenza di alcuna richiesta di chiarimenti ovvero di integrazioni documentali da parte della
Compagnia onde predisporre un'offerta risarcitoria in favore dell'attore, deve ritenersi proponibile la domanda giudiziale nei termini formulati da parte attrice.
La domanda è, altresì, procedibile in quanto preceduta dall'invito ad esperire la negoziazione assistita. Sotto ulteriore aspetto, del tutto legittima è la evocazione in giudizio del responsabile civile del sinistro e della compagnia assicuratrice di quest'ultima da parte attorea sulla scorta degli esiti invalidanti permanenti, quantificati con l'atto introduttivo nella misura percentuale del 25%.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione per le motivazioni di seguito esposte.
In via preliminare si dà atto che la richiesta risarcitoria formulata dall'attore deve essere contenuta nella misura dell'8% dell'invalidità del danno biologico non patrimoniale, per come accertato dal c.t.u. medico legale all'esito dell'espletamento dell'incarico peritale conferito.
Quanto al profilo oggettivo, dalla documentazione versata in atti, oltre che dall'istruttoria svolta, si apprezzano elementi di prova idonei a superare la presunzione di corresponsabilità sussistente in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
Sul punto, ed in ossequio al principio del favor victimae, il Legislatore all'art. 2054, comma 2, c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli, postula una situazione di rischio “comune” da circolazione stradale presumendo, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti, per effetto del mancato rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia, abbia concorso ugualmente a produrre il danno da circolazione stradale. Siffatto criterio d'imputazione di responsabilità - species del più ampio genus di cui all'art. 2050 c.c., trae, infatti, la propria ratio dall'esigenza di rimediare alle diffuse difficoltà che si prospettano nel definire la dinamica del sinistro svolgendo una funzione “sussidiaria” e operando, pertanto, solo allorché non sia provata la responsabilità di uno dei conducenti sul piano causale e nessuno di essi fornisca la prova liberatoria;
o, ancora, nell'evenienza in cui sia dimostratala colpa di uno di loro, ma non la sua esclusività, né sia fornita prova liberatoria dall'altra parte .
Dagli esiti della espletata c.t.u. modale (ing. ) e dal tenore delle escussioni Testimone_1
testimoniali raccolte in fase istruttoria, si ritiene sussistere la responsabilità esclusiva, in capo alla conducente l'autovettura, nella causazione dell'incidente stradale.
Come evidenziato dal c.t.u. “[…] Nel superare lo scooter la Citroen C2 ha inavvertitamente urtato lateralmente la parte posteriore sinistra dello scooter. Nell'impatto la parte terminale del cavalletto centrale dello scooter, in acciaio, si è incastrato tra passaruota e ruota anteriore destra andando a lacerare le tele della ruota anteriore destra della Citroen, lo scooter ha impattato ed ha graffiato la parte inferiore del parafango anteriore lato destro, la parte superiore della carrozzeria dello scooter ed ha deformato puntualmente il parafango anteriore destro così come evidente nelle fotografie presenti in fascicolo;
[…] A seguito dell'impatto lo scooter ha ruotato ed è stato proiettato in avanti ruotando di circa 27° sulla sinistra sbalzando il sig. dalla sella e ricadendo su di lui Pt_1 schiacciandolo […] lo scrivente CTU può solo ritenere che la conducente della Citroen C2 sopraggiungeva ad una velocità maggiore alle spalle dello scooter e nel tentativo di superarlo vi si affiancava provocando malauguratamente l'impatto con la parte posteriore sinistra dello scooter dove la parte sporgente del cavalletto, incastrandosi tra passaruota e ruota, generava l'innalzamento
e la rotazione dello scooter che provocava la caduta di parte attrice che poi rimaneva anche schiacciata sotto il motociclo.[…]. Lo scrivente CTU ritiene di escludere in maniera assoluta l'ipotesi del tentativo di sorpasso a destra dello scooter nei confronti dell'automobile in quanto la dinamica dell'incidente occorso e i danni a cose e persone sarebbero stati diversi.”.
Il c.t.u. conclude, dunque, il proprio elaborato ribadendo che “il sig. conduceva il Parte_1
suo scooter lungo la via D. Alighieri a Scafati nel rispetto delle regole del Codice della Strada ed è stato investito inavvertitamente dalla sopraggiungente Citroen C2 alla quale va l'integrale responsabilità dell'incidente occorso;
”.
La dinamica di verificazione del sinistro descritta in citazione trova, altresì, conforto negli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa;
discende, pertanto, che la convenuta contumace, conducente la Citroen C2, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in atti, con la propria condotta imprudente, in spregio al rispetto delle norme generali di prudenza prescritte dal Codice della Strada durante la circolazione, abbia cagionato, in via esclusiva, la verificazione del sinistro.
Per quanto concerne il profilo causalistico, dal corredo probatorio offerto ed in atti è possibile affermare la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di accertamento del nesso eziologico. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che l'accertamento del nesso di causalità passa attraverso due momenti: il primo (detto della causalità materiale o di fatto), teso alla ricostruzione del fatto storico, inteso come legame tra condotta ed evento dannoso, in ordine al quale i criteri seguiti dall'interprete sono analoghi a quelli dettati in sede penale agli artt. 40 e 41 c.p.; il secondo (detto della causalità giuridica), teso all'individuazione dei danni che devono essere oggetto di risarcimento e che devono risultare consequenziali al predetto accertamento del fatto, in ordine al quale opera la regola di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 26042/10, n. 8885/10 e n. 11609/05). Quanto al versante soggettivo, in ordine ai danni biologici non patrimoniali subìti dall'attore il consulente medico legale (dott.ssa ) ha accertato e confermato, in base alla natura Persona_1
e alla loro entità, la riconducibilità e la compatibilità delle lesioni riscontrate sul periziato rispetto alla verificazione dell'evento lesivo dannoso. Sul punto devesi evidenziare la piena validità delle operazioni peritali espletate dal consulente. In particolare, con precipuo riferimento alle doglianze mosse dalla difesa di parte attrice sul diniego del consulente di accordare la richiesta di rinvio della data della prosecuzione delle indagini peritali, giova rammentare che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini conferitegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire documentazione necessaria per rispondere ai quesiti sottopostigli;
in presenza del consenso preventivo delle parti, può, altresì, provvedere alla estensione del materiale documentale da utilizzare per l'espletamento delle indagini peritali, purchè si tratti di documentazione già esistente e non da formare. Non è, pertanto, accordabile, come avvenuto nel caso di specie, la richiesta di rinvio dell'incontro peritale motivata dalla circostanza che l'attore “
[…]ultimamente ha avuto dei forti dolori alla spina dorsale e, pertanto, si è rivolto al Prof. Per_2
- specialista in ortopedia - traumatologia –[…] il quale […] ha prescritto al sig.
[...] Pt_1
ulteriori accertamenti per decidere il tipo di intervento da effettuare…”; del resto parte attrice, in corso di causa, non ha fornito prova alcuna del fatto che la nuova documentazione, laddove acquisita, avrebbe determinato un diverso esito delle risultanze peritali. Dunque, va respinta l'eccezione di nullità formulata da parte attrice in relazione alla consulenza medico legale depositata ed in atti.
Il consulente d'ufficio ha riconosciuto all'attore un danno biologico pari all'8%; una I.T.T., pari al
100%, per giorni 40; una inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30; una inabilità temporanea parziale del 50% per giorni 30, infine, una inabilità temporanea parziale del 25% per giorni 30.
Passando, dunque, alla liquidazione del danno biologico, come innanzi quantificato, la stessa va effettuata secondo le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005).
Tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (52 anni), la somma da liquidare per il danno biologico non patrimoniale, valutato all'8%, è pari ad euro € 12.572,57. A tale importo va sommato quello di euro 2.209,60, per l'I.T.A.; di euro 1.242,90, per l'invalidità parziale temporanea al 75%, più euro 828,60, per l'invalidità parziale temporanea al 50%, più euro 414,30, per l'invalidità parziale temporanea al 25%, per un importo complessivo pari ad euro 17.267,97.
Sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro 17.267,97 va devalutata al momento dell'illecito e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Sulla somma rivalutata anno per anno si calcolano gli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione (euro 14.224,03) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi, ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
Effettuando tale calcolo all'attore va riconosciuta la somma di euro 19.097,62 a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre l'importo di euro 637,81 a titolo di spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., il tutto oltre interessi legali dalla data del deposito della presente pronunzia fino al soddisfo.
Va, peraltro, chiarito che la somma riconosciuta in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico, appare idonea a ricomprendere e risarcire adeguatamente anche le componenti soggettive della c.d. sofferenza morale. Non essendo stato allegato e provato nulla di specifico in ordine al preteso danno non patrimoniale lo stesso non può essere autonomamente liquidato qualora la sofferenza morale non patrimoniale non incida in maniera rilevante e significativa su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati e, dunque, sull'ammontare del risarcimento del danno;
invero, non è possibile riconoscere alle sofferenze di natura interiore patite dal danneggiato, già complessivamente considerate in sede di riconoscimento e liquidazione del danno biologico, un compenso economico aggiuntivo;
diversamente, infatti, si darebbe luogo ad una duplicazione del danno, che è proprio ciò che l'orientamento richiamato della
Suprema Corte mira a scongiurare (cfr. Cass. Civ. sent n. 25164/2020).
Vanno disattese le ulteriori richieste risarcitorie non patrimoniali formulate da parte attrice, meramente dedotte e non documentate.
Alla luce di ciò, la convenuta contumace va condannata, in solido con la Compagnia Controparte_2
Assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore,
a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale, della somma complessiva di euro
19.735,43 (comprensiva delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u.), oltre interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente pronunzia fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), per tutte le fasi del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Angelina Francese, dichiaratasi antistataria.
Le spese dei cc.tt.uu., liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 6017/2018, così provvede:
dichiara la contumacia della convenuta Controparte_2
accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta contumace nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, la condanna, in solido con la Compagnia Assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro
19.735,43,comprensiva delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale per le lesioni personali dal medesimo subìte in conseguenza dell'occorso, oltre interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente pronunzia fino all'effettivo soddisfo;
rigetta le ulteriori richieste risarcitorie non patrimoniali formulate dall'attore, dedotte e non documentate;
condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in euro 3.768,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelina Francese, dichiaratasi antistataria.
Pone le spese dei cc.tt.uu., liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro.
Nocera Inferiore,27.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
ai sensi dell'art. 190 c.p.c. nella causa iscritta al n.r.g. 6017/2018 vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'avv. Angelina Parte_1 C.F._1
Francese, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
ATTORE
E
c.f. , in persona del legale rappresentante Controparte_1 P.IVA_1
pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Maurizio Salvo, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliata come in atti;
CONVENUTA
E NEI CONFRONTI DI
(c.f. ); Controparte_2 C.F._2
CONVENUTA CONTUMACE
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis. Con atto di citazione ritualmente notificato l'attore, conducente del motociclo Piaggio, targato
CV84468, conveniva in giudizio l'istituto assicurativo, al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in occasione di un sinistro che lo vedeva coinvolto con un'autovettura Citroen C2, targata DN
843PX, di proprietà della sig.ra In particolare, l'attore chiedeva l'accertamento Controparte_2
della responsabilità della predetta nella causazione dell'evento, la quale in data 24.09.2015, intorno alle ore 15,00, nel percorrere con la propria autovettura via Manzoni sita nel Comune di Scafati (SA), durante una manovra di sorpasso, si affiancava al motociclo condotto nell'occasione da Pt_1
e, urtandone il cavalletto laterale, ne determinava la perdita di controllo e la conseguente
[...] caduta del conducente. A seguito dell'occorso l'attore riportava svariate lesioni personali, medicalmente accertate;
ciò posto, alla luce delle circostanze meglio evidenziate nell'atto introduttivo, chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Piaccia all'On.le Tribunale adito, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvedere: 1) Accertare e dichiarare che il sinistro per cui è causa si è verificato per fatto e colpa esclusiva della sig.ra Controparte_2
conducente dell'auto Citroen C2 tg. DN843PX assicurata con la;
2) Controparte_3
Condannare, in solido, la sig.ra e la al risarcimento, in Controparte_2 Controparte_3
favore dell'attore, di tutti i danni meglio descritti e quantificati al punto 20) della premessa del presente atto di citazione, e/o nella misura che sarà meglio quantificata in corso di causa anche sulla base di una espletanda consulenza medico legale, il tutto con gli interessi legali dall'evento lesivo al soddisfo oltre alla rivalutazione monetaria secondo gli indici ISTAT. 3) Condannare, altresì, in solido, i convenuti al pagamento delle spese e competenze del presente giudizio oltre al 15% per spese generali, IVA e CPA, da liquidarsi in favore della procuratrice antistataria. Ulteriori richieste riservate all'esito della costituzione di controparte.”.
Con comparsa di costituzione si costituiva in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, la quale in via preliminare eccepiva il difetto di legittimazione attiva dell'attore con riferimento all'adempimento degli obblighi imposti dal d.lgs. 209/2005, nonché
l'improponibilità della domanda per violazione della normativa di cui agli artt. 145 e 148 del medesimo decreto legislativo in merito alla lettera di costituzione in mora, in quanto incompleta e sprovvista dei requisiti di legge. Nel merito, evidenziava l'infondatezza della pretesa attorea per difetto di prova in ordine al nesso di causalità tra il fatto e le conseguenze dannose. Ciò posto, alla luce delle argomentazioni meglio evidenziate nella comparsa di costituzione, cui integralmente si rinvia, rassegnava le seguenti conclusioni: “1) rigettarsi la domanda e il relativo atto di citazione introduttivo del presente giudizio perché infondati, in fatto e diritto, inammissibili, improponibili ed improcedibili;
2) accogliersi le deduzioni e le richieste di cui alla presente comparsa di costituzione
e di risposta, ivi comprese le istanze di natura istruttoria;
3) condannarsi l'att ore Sig. Pt_1 al pagamento delle spese e del compenso professionale per tutte le fasi del giudizio, oltre
[...]
il rimborso forfettario nella misura del 15% per spese generali nonché c.a.p. ed i. v.a. come per legge”.
Integrato il contraddittorio nei confronti delle parti in causa, mediante la concessione del termine per la rinotifica dell'atto di citazione nei confronti della convenuta , concessi i termini Controparte_2
istruttori ex art. 183, comma 6 c.p.c., il giudizio proseguiva con l'assunzione della prova orale ed il conferimento dell'incarico peritale volto all'accertamento della dinamica di verificazione del sinistro e delle conseguenze biologiche non patrimoniali patite dall'attore. Rinviata la causa per la precisazione delle conclusioni e riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, la causa veniva incamerata per la decisione con la concessione alle parti dei termini ordinari ex art. 190 c.p.c..
Tutto quanto sopra premesso e richiamato, in via preliminare, va dichiarata la contumacia di CP_2
evocata in giudizio e non costituitasi.
[...]
Sempre in via preliminare deve evidenziarsi che la domanda è proponibile avendo parte attrice dato prova, in atti, di aver inviato, anteriormente all'introduzione del giudizio, richiesta stragiudiziale di risarcimento danni, in conformità con quanto previsto dagli artt. 145 e 148 del D.Lgs n. 209/05. A ben osservare, in forza di quanto previsto dall'148, comma 5 C.d.A. "in caso di richiesta incompleta
l'impresa assicuratrice richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della stessa, le necessarie integrazioni". Tale inciso pone, invero, in capo alla compagnia di assicurazione un preciso obbligo di cooperazione, il cui comportamento, appunto, deve conformarsi ai parametri della buona fede precontrattuale rilevante ex art. 1337 c.c., con la conseguenza che l'eventuale incompletezza della domanda risarcitoria, potendo essere colmata con l'apporto dell'assicuratore, non può, per ciò solo, costituire un ostacolo alla tutela di diritti fondamentali come quello alla salute. La condizione di proponibilità della domanda deve ritenersi rispettata ogni qualvolta il danneggiato presenti una richiesta risarcitoria contenente gli elementi essenziali volti a consentire da parte dell'assicuratore una valutazione della richiesta. A tale esito interpretativo è pervenuta la Suprema Corte (sent. n. 9912/11), secondo la quale “ai fini della procedibilità della domanda di risarcimento è sufficiente che
l'assicuratore sia stato messo a conoscenza del sinistro, della volontà del danneggiato di essere risarcito ed abbia potuto valutare le responsabilità e la fondatezza delle richieste”. Nel caso di specie, in assenza di alcuna richiesta di chiarimenti ovvero di integrazioni documentali da parte della
Compagnia onde predisporre un'offerta risarcitoria in favore dell'attore, deve ritenersi proponibile la domanda giudiziale nei termini formulati da parte attrice.
La domanda è, altresì, procedibile in quanto preceduta dall'invito ad esperire la negoziazione assistita. Sotto ulteriore aspetto, del tutto legittima è la evocazione in giudizio del responsabile civile del sinistro e della compagnia assicuratrice di quest'ultima da parte attorea sulla scorta degli esiti invalidanti permanenti, quantificati con l'atto introduttivo nella misura percentuale del 25%.
Nel merito, la domanda è fondata e va accolta per quanto di ragione per le motivazioni di seguito esposte.
In via preliminare si dà atto che la richiesta risarcitoria formulata dall'attore deve essere contenuta nella misura dell'8% dell'invalidità del danno biologico non patrimoniale, per come accertato dal c.t.u. medico legale all'esito dell'espletamento dell'incarico peritale conferito.
Quanto al profilo oggettivo, dalla documentazione versata in atti, oltre che dall'istruttoria svolta, si apprezzano elementi di prova idonei a superare la presunzione di corresponsabilità sussistente in capo ai conducenti dei veicoli coinvolti nel sinistro oggetto di causa.
Sul punto, ed in ossequio al principio del favor victimae, il Legislatore all'art. 2054, comma 2, c.c., nell'ipotesi di scontro tra veicoli, postula una situazione di rischio “comune” da circolazione stradale presumendo, fino a prova contraria, che ciascuno dei conducenti, per effetto del mancato rispetto delle regole di diligenza, prudenza e perizia, abbia concorso ugualmente a produrre il danno da circolazione stradale. Siffatto criterio d'imputazione di responsabilità - species del più ampio genus di cui all'art. 2050 c.c., trae, infatti, la propria ratio dall'esigenza di rimediare alle diffuse difficoltà che si prospettano nel definire la dinamica del sinistro svolgendo una funzione “sussidiaria” e operando, pertanto, solo allorché non sia provata la responsabilità di uno dei conducenti sul piano causale e nessuno di essi fornisca la prova liberatoria;
o, ancora, nell'evenienza in cui sia dimostratala colpa di uno di loro, ma non la sua esclusività, né sia fornita prova liberatoria dall'altra parte .
Dagli esiti della espletata c.t.u. modale (ing. ) e dal tenore delle escussioni Testimone_1
testimoniali raccolte in fase istruttoria, si ritiene sussistere la responsabilità esclusiva, in capo alla conducente l'autovettura, nella causazione dell'incidente stradale.
Come evidenziato dal c.t.u. “[…] Nel superare lo scooter la Citroen C2 ha inavvertitamente urtato lateralmente la parte posteriore sinistra dello scooter. Nell'impatto la parte terminale del cavalletto centrale dello scooter, in acciaio, si è incastrato tra passaruota e ruota anteriore destra andando a lacerare le tele della ruota anteriore destra della Citroen, lo scooter ha impattato ed ha graffiato la parte inferiore del parafango anteriore lato destro, la parte superiore della carrozzeria dello scooter ed ha deformato puntualmente il parafango anteriore destro così come evidente nelle fotografie presenti in fascicolo;
[…] A seguito dell'impatto lo scooter ha ruotato ed è stato proiettato in avanti ruotando di circa 27° sulla sinistra sbalzando il sig. dalla sella e ricadendo su di lui Pt_1 schiacciandolo […] lo scrivente CTU può solo ritenere che la conducente della Citroen C2 sopraggiungeva ad una velocità maggiore alle spalle dello scooter e nel tentativo di superarlo vi si affiancava provocando malauguratamente l'impatto con la parte posteriore sinistra dello scooter dove la parte sporgente del cavalletto, incastrandosi tra passaruota e ruota, generava l'innalzamento
e la rotazione dello scooter che provocava la caduta di parte attrice che poi rimaneva anche schiacciata sotto il motociclo.[…]. Lo scrivente CTU ritiene di escludere in maniera assoluta l'ipotesi del tentativo di sorpasso a destra dello scooter nei confronti dell'automobile in quanto la dinamica dell'incidente occorso e i danni a cose e persone sarebbero stati diversi.”.
Il c.t.u. conclude, dunque, il proprio elaborato ribadendo che “il sig. conduceva il Parte_1
suo scooter lungo la via D. Alighieri a Scafati nel rispetto delle regole del Codice della Strada ed è stato investito inavvertitamente dalla sopraggiungente Citroen C2 alla quale va l'integrale responsabilità dell'incidente occorso;
”.
La dinamica di verificazione del sinistro descritta in citazione trova, altresì, conforto negli esiti della prova testimoniale raccolta in corso di causa;
discende, pertanto, che la convenuta contumace, conducente la Citroen C2, nelle circostanze di tempo e di luogo descritte in atti, con la propria condotta imprudente, in spregio al rispetto delle norme generali di prudenza prescritte dal Codice della Strada durante la circolazione, abbia cagionato, in via esclusiva, la verificazione del sinistro.
Per quanto concerne il profilo causalistico, dal corredo probatorio offerto ed in atti è possibile affermare la sussistenza del nesso di causalità tra il fatto e l'evento dannoso in coerenza con i principi affermati dalla giurisprudenza in tema di accertamento del nesso eziologico. Invero, la giurisprudenza della Suprema Corte ha costantemente affermato che l'accertamento del nesso di causalità passa attraverso due momenti: il primo (detto della causalità materiale o di fatto), teso alla ricostruzione del fatto storico, inteso come legame tra condotta ed evento dannoso, in ordine al quale i criteri seguiti dall'interprete sono analoghi a quelli dettati in sede penale agli artt. 40 e 41 c.p.; il secondo (detto della causalità giuridica), teso all'individuazione dei danni che devono essere oggetto di risarcimento e che devono risultare consequenziali al predetto accertamento del fatto, in ordine al quale opera la regola di cui all'art. 1223 c.c. (cfr. Cass. n. 26042/10, n. 8885/10 e n. 11609/05). Quanto al versante soggettivo, in ordine ai danni biologici non patrimoniali subìti dall'attore il consulente medico legale (dott.ssa ) ha accertato e confermato, in base alla natura Persona_1
e alla loro entità, la riconducibilità e la compatibilità delle lesioni riscontrate sul periziato rispetto alla verificazione dell'evento lesivo dannoso. Sul punto devesi evidenziare la piena validità delle operazioni peritali espletate dal consulente. In particolare, con precipuo riferimento alle doglianze mosse dalla difesa di parte attrice sul diniego del consulente di accordare la richiesta di rinvio della data della prosecuzione delle indagini peritali, giova rammentare che il consulente nominato dal giudice, nei limiti delle indagini conferitegli e nell'osservanza della disciplina del contraddittorio delle parti ivi prevista, può acquisire documentazione necessaria per rispondere ai quesiti sottopostigli;
in presenza del consenso preventivo delle parti, può, altresì, provvedere alla estensione del materiale documentale da utilizzare per l'espletamento delle indagini peritali, purchè si tratti di documentazione già esistente e non da formare. Non è, pertanto, accordabile, come avvenuto nel caso di specie, la richiesta di rinvio dell'incontro peritale motivata dalla circostanza che l'attore “
[…]ultimamente ha avuto dei forti dolori alla spina dorsale e, pertanto, si è rivolto al Prof. Per_2
- specialista in ortopedia - traumatologia –[…] il quale […] ha prescritto al sig.
[...] Pt_1
ulteriori accertamenti per decidere il tipo di intervento da effettuare…”; del resto parte attrice, in corso di causa, non ha fornito prova alcuna del fatto che la nuova documentazione, laddove acquisita, avrebbe determinato un diverso esito delle risultanze peritali. Dunque, va respinta l'eccezione di nullità formulata da parte attrice in relazione alla consulenza medico legale depositata ed in atti.
Il consulente d'ufficio ha riconosciuto all'attore un danno biologico pari all'8%; una I.T.T., pari al
100%, per giorni 40; una inabilità temporanea parziale al 75% per giorni 30; una inabilità temporanea parziale del 50% per giorni 30, infine, una inabilità temporanea parziale del 25% per giorni 30.
Passando, dunque, alla liquidazione del danno biologico, come innanzi quantificato, la stessa va effettuata secondo le tabelle di cui all'art. 139 del Codice delle Assicurazioni (D.lgs. n. 209/2005).
Tenuto conto dell'età del danneggiato all'epoca del sinistro (52 anni), la somma da liquidare per il danno biologico non patrimoniale, valutato all'8%, è pari ad euro € 12.572,57. A tale importo va sommato quello di euro 2.209,60, per l'I.T.A.; di euro 1.242,90, per l'invalidità parziale temporanea al 75%, più euro 828,60, per l'invalidità parziale temporanea al 50%, più euro 414,30, per l'invalidità parziale temporanea al 25%, per un importo complessivo pari ad euro 17.267,97.
Sulla somma così ottenuta vanno calcolati gli interessi compensativi secondo il seguente metodo: la somma di euro 17.267,97 va devalutata al momento dell'illecito e la si rivaluta fino alla data del deposito della presente pronunzia. Sulla somma rivalutata anno per anno si calcolano gli interessi legali con esclusione degli interessi sugli interessi. Pertanto, la somma ottenuta in seguito alla devalutazione (euro 14.224,03) viene rivalutata anno per anno con il calcolo degli interessi legali, con esclusione degli interessi sugli interessi, ciò al fine di evitare che si realizzi il cumulo, non consentito, di interessi e rivalutazione (cfr. Cass. SS.UU. n. 1712/95).
Effettuando tale calcolo all'attore va riconosciuta la somma di euro 19.097,62 a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale, comprensiva di interessi e rivalutazione monetaria, oltre l'importo di euro 637,81 a titolo di spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., il tutto oltre interessi legali dalla data del deposito della presente pronunzia fino al soddisfo.
Va, peraltro, chiarito che la somma riconosciuta in favore dell'attore, a titolo di risarcimento del danno biologico, appare idonea a ricomprendere e risarcire adeguatamente anche le componenti soggettive della c.d. sofferenza morale. Non essendo stato allegato e provato nulla di specifico in ordine al preteso danno non patrimoniale lo stesso non può essere autonomamente liquidato qualora la sofferenza morale non patrimoniale non incida in maniera rilevante e significativa su specifici aspetti dinamico- relazionali personali documentati e obiettivamente accertati e, dunque, sull'ammontare del risarcimento del danno;
invero, non è possibile riconoscere alle sofferenze di natura interiore patite dal danneggiato, già complessivamente considerate in sede di riconoscimento e liquidazione del danno biologico, un compenso economico aggiuntivo;
diversamente, infatti, si darebbe luogo ad una duplicazione del danno, che è proprio ciò che l'orientamento richiamato della
Suprema Corte mira a scongiurare (cfr. Cass. Civ. sent n. 25164/2020).
Vanno disattese le ulteriori richieste risarcitorie non patrimoniali formulate da parte attrice, meramente dedotte e non documentate.
Alla luce di ciò, la convenuta contumace va condannata, in solido con la Compagnia Controparte_2
Assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento, in favore dell'attore,
a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale, della somma complessiva di euro
19.735,43 (comprensiva delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u.), oltre interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente pronunzia fino al soddisfo.
Le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, ai sensi del D.M. 37/2018, aggiornato, da ultimo, al D.M. 147/2022, ai valori compresi tra i minimi ed i medi dello scaglione di riferimento (fino ad euro 26.000,00), per tutte le fasi del giudizio, da distrarsi in favore dell'avv. Angelina Francese, dichiaratasi antistataria.
Le spese dei cc.tt.uu., liquidate in corso di causa, sono poste definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia r.g.n. 6017/2018, così provvede:
dichiara la contumacia della convenuta Controparte_2
accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità della convenuta contumace nella causazione del sinistro oggetto di causa e, per l'effetto, la condanna, in solido con la Compagnia Assicuratrice, in persona del legale rappresentante pro tempore al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro
19.735,43,comprensiva delle spese mediche documentate e ritenute congrue dal c.t.u., a titolo di risarcimento del danno biologico non patrimoniale per le lesioni personali dal medesimo subìte in conseguenza dell'occorso, oltre interessi legali decorrenti dalla data del deposito della presente pronunzia fino all'effettivo soddisfo;
rigetta le ulteriori richieste risarcitorie non patrimoniali formulate dall'attore, dedotte e non documentate;
condanna le parti convenute, in solido tra loro, al pagamento, in favore dell'attore, delle spese processuali che liquida in euro 3.768,00, per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, iva e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dell'avv. Angelina Francese, dichiaratasi antistataria.
Pone le spese dei cc.tt.uu., liquidate in corso di causa, definitivamente a carico delle parti convenute soccombenti, in solido tra loro.
Nocera Inferiore,27.5.2025
Il Giudice
dott.ssa Enrica de Sire